Sentenza n. 7/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/01/1993 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2749Codice civile
- art. 61d.P.R. 43/1988
- art. 1legge 657/1986
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 61, terzo
comma, lett. c), del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ("Istituzione del
servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e
di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, primo comma, della
legge 4 ottobre 1986 n. 657"), e 2749, primo comma, del codice
civile, promosso con ordinanza emessa il 10 dicembre 1991 dal
Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra Servizio
Riscossione Tributi - Concessione Torino "a" gestita da CRT e il
fallimento s.p.a. SEO, iscritta al n. 67 del registro ordinanze 1992
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima
serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di costituzione del Servizio Riscossione Tributi -
Concessione di Torino "a" gestita da CRT, nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 3 novembre 1992 il Giudice
relatore Renato Granata;
Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - In un procedimento per ammissione al passivo in via
privilegiata di un credito per compensi di riscossione coattiva di
tributi diretti, ex art. 61, sesto comma, del d.P.R. 28 gennaio 1988
n. 43, l'adito Tribunale di Torino, - rilevato che, nel sistema del
citato decreto del 1988, il compenso in discussione (peraltro "non ..
aggiuntivo bensì sostitutivo" di altre voci), non potendo (per
diversità della sua causa in quanto credito personale e diretto dal
concessionario nei confronti del contribuente) qualificarsi come
accessorio del tributo e neppure essendo equiparabile alle spese
ordinarie di intervento nell'esecuzione (per la diversità intrinseca
dei due istituti), finisce col non godere di privilegio sotto alcuna
delle forme previste dall'art. 2749 cod. civ. (diversamente
dall'"aggio", di cui al previgente sistema, che, in quanto a carico
dell'Ente beneficiario veniva trattenuto sul tributo riscosso, ex
art. 3, sesto comma, d.P.R. n. 603 del 1973, fruendo di fatto del
correlativo privilegio); e considerato che tale situazione è ancor
più gravosa in caso di esecuzione fallimentare, poiché (per il
principio di cristallizzazione del passivo ex art. 44 legge
fallimentare) il suddetto credito non può neppure partecipare al
concorso in via chirografaria, quando (come nella specie) esso sia
sorto in data successiva alla sentenza di fallimento (per effetto
della pubblicazione dei ruoli a fallimento dichiarato), pur essendo
il concessionario obbligato ad attivarsi per la riscossione del
tributo ("cosicché da un lato gli è imposto un servizio e
dall'altro non gliene è assicurata la remunerazione") - tutto ciò
premesso, ha reputato di conseguenza rilevante (al fine del decidere
in ordine all'ammissione del chiesto privilegio) e non manifestamente
infondata, in riferimento agli artt. 36, primo comma, e 97, primo
comma, Cost., onde ha sollevato con ordinanza del 10 dicembre 1991,
questione incidentale di legittimità costituzionale:
A) "dell'art. 61, terzo comma, lett. c) d.P.R. 28 gennaio 1988
n. 43 nella parte in cui non prevede come accessorio del tributo agli
effetti dell'art. 2749, primo comma, cod. civ., il compenso di
riscossione coattiva ivi disciplinato";
B) "in subordine: dell'art. 2749, primo comma, cod. civ., nella
parte in cui non assimila alle spese ordinarie di intervento nelle
procedure esecutive, godenti del medesimo privilegio del credito
azionato, il credito a compenso di riscossione spettante al
Concessionario del Servizio Riscossione Tributi ai sensi dell'art.
61, terzo comma, lett. c), d.P.R. n. 43 del 1988 sopra citato".
Secondo il Tribunale rimettente, la denunciata mancata
attribuzione del privilegio al credito del concessionario per
compenso di riscossione ex art. 61, terzo comma, d.P.R. n. 43 del
1988 - ove non emendata nei sensi gradatamente indicati -
contrasterebbe infatti:
a) con il precetto dell'art. 36, primo comma, Cost. sul diritto
del lavoratore (non necessariamente subordinato) ad equa
retribuzione: intesa l'invocata garanzia costituzionale non in modo
esclusivamente formale, come astratta attribuzione del diritto,
sibbene nella prospettiva sostanziale dell'effettività del suo
soddisfacimento;
b) con l'art. 97, primo comma, Cost. (organizzazione dei
pubblici uffici, intesa questa in senso lato di apparato
amministrativo ancorché strutturato mediante esercizio privato di
pubbliche funzioni), non sembrando dubbio che l'assenza di effettiva
remunerazione, a fronte di attività svolte e di spese generali
sostenute, comporti logoramento ed inefficienza dell'apparato
amministrativo deputato all'incombente, contro il principio
costituzionale del buon funzionamento.
2. - Nel giudizio innanzi alla Corte, si è costituito il Servizio
Riscossione Tributi Concessione A di Torino (istante nel processo a
quo) per sostenere l'infondatezza della questione sollevata, in
quanto basata su erronei presupposti interpretativi.
Contrariamente all'avviso del Tribunale, il credito in parola
sarebbe infatti già assistito dal reclamato privilegio ex art. 2749
cod. civ. perché il compenso ex art. 61 d.P.R. n. 43 del 1988 -
rispondendo alla stessa funzione e destinazione dell'aggio previsto
dal presente sistema di riscossione - costituirebbe, al pari di
(quanto pacificamente ritenuto per) quello, un accessorio del
tributo, del quale quindi mutuerebbe il privilegio.
3. - A conclusioni sostanzialmente analoghe è pervenuta anche nel
suo atto di intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri
l'Avvocatura dello Stato che ha preliminarmente peraltro eccepito la
non conferenza dei parametri costituzionali richiamati ("in quanto
nella specie non si verte in materia di lavoro né viene in rilievo
l'organizzazione dei pubblici uffici"). Considerato in diritto
1. - Con l'ordinanza di rimessione di cui in narrativa, si chiede
alla Corte di accertare se contrastino con gli artt. 36 e 97 Cost.:
a) l'art. 61, terzo comma, lett. c), del d.P.R. 28 gennaio 1988
n. 43 (istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi ed altre
entrate dello Stato ed altri enti pubblici), nella parte in cui detta
norma non prevede che il compenso di riscossione, ivi disciplinato,
spettante al concessionario del servizio riscossione tributi per il
caso di riscossione coattiva, sia considerato accessorio del tributo
riscosso, agli effetti dell'art. 2749, primo comma, cod. civ., e come
tale assistito dai medesimi privilegi del credito principale;
b) in subordine, l'art. 2749, primo comma, cod. civ., nella
parte in cui non assimila alle spese ordinarie di intervento nelle
procedure esecutive, godenti del medesimo privilegio del credito
azionato, il credito a compenso di riscossione spettante al
concessionario del servizio riscossione tributi ai sensi del citato
art. 61, d.P.R. n. 43 del 1988.
2. - Preliminarmente va osservato che - in quanto il rapporto tra
le due questioni così sollevate è di consecutività e non già di
alternatività - le stesse sono senz'altro ammissibili (e del resto
nessuna eccezione è stata sollevata al riguardo), alla stregua dei
numerosi precedenti di questa Corte, nei quali l'esame di questioni
plurime, prospettate in ordine successivo non è stato (per evidenti
ragioni di economia processuale) mai declinato, conducendo, nelle
varie fattispecie, a seconda dell'accoglimento o del rigetto della
prima impugnativa, a pronunzia ora di assorbimento (sentt. 107/74;
31/87; 469/88) ora di inammissibilità (sent. 208/92) ovvero alla
separata delibazione della questione o delle questioni successive
(sentt. 189/81; 343/83; 311/88).
3. - Sempre in limine, va poi ancora esclusa l'inammissibilità
delle odierne questioni sotto l'ulteriore profilo (questo
espressamente eccepito dall'Avvocatura) della "non conferenza di
entrambi i parametri evocati": invero l'eventuale errore nella
denuncia di violazione di dati parametri costituzionali da parte di
norma di legge ordinaria attiene direttamente alla fondatezza o meno
del giudizio di legittimità e non ha rilievo meramente
pregiudiziale.
4. - Nel merito, il Tribunale rimettente muove - come in narrativa
detto - dalla premessa che (a differenza del cessato regime degli
aggi esattoriali, nel quale il compenso dell'esattore era a carico
dell'ente beneficiario e veniva trattenuto sul tributo riscosso, ai
sensi dell'art. 3, sesto comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 603, con
la conseguenza che di fatto la remunerazione del servizio esattoriale
era assicurata dal privilegio che assisteva il tributo) nell'attuale
sistema introdotto con d.P.R., 28 gennaio 1988 n. 43, e con riguardo
in particolare all'ipotesi della riscossione coattiva, il correlativo
compenso spettante al concessionario del servizio di riscossione ai
sensi dell'art. 61, terzo comma, lett. c) d.P.R. n. 43 del 1988 cit.
non possa - in quanto scorporato dal tributo e posto ad esclusivo
carico del contribuente dal sesto comma del medesimo art. 61 -,
essere considerato elemento accessorio del tributo riscosso, con la
conseguente inestensibilità ex art. 2749 cod. civ. al primo dei
privilegi previsti per il secondo dal successivo art. 2752.
Sia la difesa del Servizio costituito, sia l'Avvocatura dello
Stato hanno prospettato la superabilità di tale interpretazione in
considerazione del "nesso strumentale e funzionale" che legherebbe il
compenso di riscossione al tributo.
Peraltro la Corte non ravvisa ragioni per discostarsi dalla
esegesi proposta dal Tribunale a quo, considerando, da un lato, la
inesistenza allo stato di un contrario diritto vivente e, dall'altro,
la non irragionevolezza delle argomentazioni che la sorreggono.
Ma anche così interpretata la norma dell'art. 61 cit. non viola i
parametri costituzionali richiamati.
Non vi è infatti contrasto con l'art. 36 Cost., perché la
garanzia dell'equa retribuzione quivi sancita - ancorché in taluni
casi riferibile anche a lavoratori autonomi (cfr. sent. 75/64) - non
può essere comunque invocata dall'imprenditore, quale innegabilmente
è invece il concessionario del servizio di riscossione nel sistema
del d.P.R. n. 43 del 1988 (v. art. 31 d.P.R. cit.; art. 1, lett. e)
legge-delega 4 ottobre 1986 n. 657).
E neppure vi è contrasto con l'art. 97 Cost., per l'assorbente
ragione che il principio di buona amministrazione (se pur latamente
riferibile anche ad ipotesi di gestione non diretta del servizio da
parte della Pubblica Amministrazione: cfr. sent. 428/89) non può
dirsi nella specie in alcun modo compromesso dalla denunciata
inesistenza del privilegio, sia perché l'eventuale mancata
percezione del compenso a carico del contribuente costituisce per il
concessionario del servizio riscossione un rischio di impresa,
preventivato ed accettato come costo della concessione, sia perché
tale rischio risulta comunque valutato, e forfettariamente
remunerato, dal legislatore in sede di determinazione dell'ammontare
del compenso (stabilito, proprio per quanto riguarda l'ipotesi
specifica della riscossione coattiva - art. 61, terzo comma, lett.
"c", citato - con riguardo "soprattutto all'ammontare delle
esecuzioni fruttuose", così come con riferimento alla
"remunerazione" in genere - citato art. 61, terzo comma, seconda
proposizione - è prescritto doversi tenere conto "dell'indice di
morosità e di quello di inesigibilità").
E pertanto la questione sollevata in via primaria è in ogni caso
infondata.
5. - A sua volta, la questione subordinata - incentrata sulla
denuncia dell'art. 2749 cod. civ. e mirante ad analogo risultato
attributivo di privilegio al compenso in oggetto, per via di
estensione di quello previsto per le spese ordinarie per l'intervento
nel processo di esecuzione - è del pari destituita di fondamento.
Infatti - al di là della ritenuta (dal giudice a quo) concettuale
irriducibilità del "compenso" per riscossione del tributo alle
"spese" di esecuzione - è decisivo anche in questo caso il rilievo
che l'esistenza dell'invocato privilegio non è comunque per alcun
verso implicata dai parametri costituzionali richiamati.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 61, terzo comma, lett. c), del d.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43
("Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre
entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1,
primo comma, della legge 4 ottobre 1986 n. 657"), nella parte in cui
non prevede come accessorio del tributo, agli effetti dell'art. 2749,
primo comma, codice civile, il compenso di riscossione coattiva ivi
stabilito, sollevata in riferimento agli artt. 36, primo comma, e 97,
primo comma, Costituzione, dal Tribunale di Torino con l'ordinanza in
epigrafe;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2749, primo comma, codice civile, nella parte in cui non
assimila alle spese ordinarie di intervento nelle procedure
esecutive, godenti del medesimo privilegio del credito azionato, il
credito a compenso di riscossione spettante al concessionario del
Servizio Riscossione Tributi ai sensi dell'art. 61, d.P.R. n. 43 del
1988, sollevata dalla stessa ordinanza, in riferimento agli artt. 36,
primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1993.
Il Presidente: BORZELLINO
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:7 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte