Sentenza n. 70/1985
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/03/1985 · relatore Alberto Malagugini
Norme in gioco
citata
- art. 2legge 650/1979
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi promossi con ricorsi del Presidente della Regione
Toscana, notificati il 14 marzo 1983, il 3 giugno 1983, il 20 settembre
1983, il 24 marzo 1984, il 10 aprile 1984, il 7 maggio 1984, il 10
maggio 1984, il 27 settembre 1984 e il 28 settembre 1984, depositati in
cancelleria, rispettivamente il 15 marzo 1983, il 6 giugno 1983, il 21
settembre 1983, il 6 aprile 1984, il 20 aprile 1984, il 22 maggio 1984,
il 24 maggio 1984, il 9 ottobre 1984 e il 10 ottobre 1984 ed iscritti
ai nn. 8, 19 e 27 del registro ricorsi 1983, nn. 3, 5, 15, 18, 40 e 41
del registro ricorsi 1984, per conflitti di attribuzione sorti a
seguito di provvedimenti di varie autorità giudiziarie concernenti
l'inquinamento del fiume Arno.
Udito nell'udienza pubblica del 27 novembre 1984 il Giudice
relatore Alberto Malagugini;
uditi gli avvocati Alberto Predieri e Marco Siniscalco per la
Regione Toscana.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con mandato di comparizione notificato il 7 febbraio 1983 il
Pretore di Firenze contestava a Leone Mario, Federigi Lino e Menichetti
Anselmo, il primo quale Presidente della Giunta regionale Toscana e gli
altri due quali assessori addetti all'inquinamento idrico (il secondo
fino al settembre 1980 e il terzo dopo tale epoca), tre distinti reati
di omissione di atti d'ufficio (art. 328 c.p.; il primo peraltro
limitato ai soli Leone e Federigi) per avere, nelle rispettive
qualità, indebitamente omesso: a) di far approvare tempestivamente dal
Consiglio Regionale la legge che delegava ai Comuni ed alle Province la
funzione di rilasciare le autorizzazioni previste dall'art. 2, legge 24
dicembre 1979, n. 650 in quanto detta legge fu approvata solo il 15
maggio 1980; b) di adottare le misure necessarie a tutela della salute
pubblica ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 legge 319/76 e
17 legge 650/79, e ciò pur essendo a conoscenza dello stato di grave
inquinamento dell'Arno e dei suoi affluenti in virtù di pubblicazioni
in merito effettuate dalla Regione Toscana e di una relazione peritale
del 4 aprile 1980 fatta pervenire al Presidente della Giunta regionale
dal Pretore di Pisa; c) di adottare la procedura di sostituzione della
Regione agli enti delegati al compimento di atti specifici che abbiano
omesso di provvedere, procedura prevista dall'art. 9, terzo comma,
l.r. 30 aprile 1973, n. 30 e richiamata dall'art. 8, l.r. 15 maggio
1980, n. 52 per il caso di inadempienze da parte dei Comuni (delegati
ex art. 5 della medesima l.r. n. 52/80) nel procedere al rilascio delle
autorizzazioni di cui all'art. 2, l. 650/79; autorizzazioni relative
alla attuazione, da parte dei titolari di insediamenti produttivi, dei
programmi di adeguamento alla tabella C allegata alla l. 319/76 degli
scarichi in pubbliche fognature o nel suolo o sottosuolo; e ciò, pur
non avendo molti dei Comuni interessati provveduto in tal senso, pur
dopo scaduto di gran lunga il termine (1 settembre 1981) di cui al
citato art. 2, l. 650/79.
2. - Con tre successivi mandati di comparizione, tutti notificati
il 19 maggio 1983, il medesimo Pretore di Firenze contestava ai
predetti Leone e Menichetti, nelle rispettive qualità, tre ulteriori
ipotesi di omissione di atti d'ufficio, per aver indebitamente omesso:
1) "di promuovere, entro il 30 giugno 1982 in Firenze così come
prescritto dalla legge 5 marzo 1982, n. 62, la individuazione mediante
apposito piano delle zone idonee ad effettuare lo smaltimento dei
liquami e dei fanghi residuati dalle lavorazioni industriali o dai
processi di depurazione"; 2) di promuovere la definizione della
disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli
insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature con i
piani di risanamento delle acque, e ciò: a) entro il 31 marzo 1981, ai
sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 17, l. 24 dicembre 1979,
n. 650 (secondo mandato); b) entro il 31 marzo 1982, ai sensi dell'art.
1, comma quinto d.l. 30 dicembre 1981, n. 801 (terzo mandato).
3. - Con due ricorsi distinti, ma sorretti da motivazioni analoghe,
notificati rispettivamente il 14 marzo 1982 (reg. confl. 8/1983) il 3
giugno 1983 (reg. confl. 19/1983), la Regione Toscana, in persona del
suo Presidente pro tempore, proponeva nei confronti del Presidente del
Consiglio dei ministri altrettanti conflitti di attribuzione, chiedendo
l'annullamento dei predetti mandati di comparizione.
Quanto all'addebito relativo alla mancata, tempestiva approvazione
di una legge (capo a) la Regione osservava: a) che il reato di cui
all'art. 328 c.p. riferendosi ad atti dovuti o vincolati, non è
configurabile rispetto ad una legge, espressione non di
discrezionalità ma di libertà; b) che, comunque, tale contestazione
presuppone che il Presidente della giunta (o un assessore) abbiano nel
procedimento legislativo una posizione differenziata, con poteri di
direzione o accelerazione del medesimo: poteri che viceversa
l'ordinamento non riconosce, sicché l'assumerne l'esistenza lederebbe
l'autonomia del procedimento legislativo, quale disciplinato dalle
norme statutarie (art. 24 St. Tosc.) e regolamentari; c) che soggetti
necessari ed unici del procedimento legislativo regionale sono i
consiglieri, e solo in quanto tali vi partecipano il Presidente ed i
membri della Giunta (art. 21, lett. a) St. Tosc.); d) che tutte le
attività che costituiscono esplicazione di una funzione consiliare,
qual è innegabilmente quella inerente alla produzione di atti
legislativi, sono coperte dalla garanzia dell'irresponsabilità di cui
all'art. 122, quarto comma, Cost., sicché rispetto ad esse vi è
difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.
Quanto poi alle contestazioni relative all'omessa adozione degli
atti amministrativi di cui ai capi b) e c) del primo mandato, nonché
ai tre mandati del 19 maggio 1983 la Regione rilevava che quando - come
nel caso delle disposizioni richiamate in tali mandati - le leggi
statali attribuiscono determinate funzioni genericamente "alle regioni"
e si tratta di funzioni per le quali lo Statuto già non provvede ad
individuare l'organo regionale competente (c.d. funzioni residuali),
esse, a norma dell'art. 21 St. Tosc., spettano al Consiglio regionale
fino a quando all'individuazione di altro organo regionale (od alla
delega ad enti locali secondo la regola posta dall'art. 118, ultimo
comma, Cost.) non provveda una legge regionale; ciò, diversamente da
quanto dispongono altri Statuti (Marche, art. 23, n. 10; Puglia, art.
41, lett. e)) che attribuiscono le funzioni residuali alla Giunta
regionale. Ad avviso della Regione, perciò, i provvedimenti impugnati,
in quanto pretendono che debbano essere adottati dal Presidente della
Giunta, o da un assessore, atti che, se assunti da costoro, non
sarebbero legittimi in quanto concernenti attribuzioni spettanti al
Consiglio, invadono l'autonomia organizzatoria regionale (art. 29,
lett. p) St. Tosc.). Né d'altra parte nella Regione Toscana spettano
al Presidente o agli assessori le competenze promozionali, di
promovimento o d'impulso che nei predetti provvedimenti si
presuppongono esistenti.
La Regione ricorrente chiedeva perciò l'annullamento dei predetti
mandati di comparizione: a) quanto al capo a) del primo mandato, per
difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ad accertare la
responsabilità penale ivi configurata, a norma dell'art. 122, quarto
comma, Cost.; b) quanto ai capi b) e c) del medesimo mandato, ed ai
successivi mandati del 19 maggio 1983, per invasione delle competenze
regionali in violazione degli artt. 117 e 118 Cost. e dell'art. 21
lett. p) St. Reg. Toscana.
4. - Nella notte tra il 13 ed il 14 novembre 1982, a seguito di
abbondantissime precipitazioni, si verificava in territorio del Comune
di Montignoso lo straripamento del torrente omonimo nonché del fiume
Versilia, le cui acque, riversandosi nel bacino dell'ex lago di Porta,
determinavano la rottura dei relativi argini e, quindi, l'inondazione
dei territori circostanti, con conseguenti gravissimi danni.
Nell'assunto che, al di là delle cause immediate, l'evento fosse da
ricondurre al notevole degrado idrogeologico della zona, ed in
particolare al rialzamento del bacino predetto - determinato sia da
carenze nelle relative opere di bonifica per insufficienza dei
finanziamenti regionali sia dall'incontrollata discarica nell'alveo e
nei corsi d'acqua circostanti di detriti fangosi residui della
lavorazione del marmo, sia infine dalla massiccia lottizzazione
urbanistica dei territori adiacenti - il sostituto Procuratore della
Repubblica di Massa, con ordine di comparizione notificato il 21 luglio
1983 contestava al Presidente (in allora) della Giunta regionale
Toscana dott. Mario Leone, nonché ai Presidenti della Giunta
provinciale di Lucca e del Consorzio di bonifica dell'ex lago di Porta
ed al Sindaco del Comune di Montignoso, in cooperazione colposa tra
loro, il delitto di inondazione colposa aggravata (artt. 43, terzo
comma, 61, nn. 7 e 9, 113, 426, 449 c.p.).
5. - Con ricorso notificato il 20 settembre 1983 (reg. confl.
27/83) la Regione Toscana, in persona del suo Presidente pro tempore,
proponeva conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del
Consiglio dei ministri, assumendo che l'ordine di comparizione
notificato al dott. Leone invadeva le competenze regionali e
chiedendone conseguentemente l'annullamento per violazione degli artt.
117 e 118 Cost., 45, 46, 47 e 50 Statuto regionale nonché delle
relative leggi statali e regionali di attuazione.
A parte il vizio logico di muovere identiche contestazioni ad
organi (regionali, provinciali, comunali e consortili) le cui
competenze sono rigorosamente suddivise, la Regione osservava che il
provvedimento impugnato, addebitando al Presidente della Giunta - quale
"dirigente responsabile" dell'ente - di aver omesso di predisporre i
fondi di investimento, nonché i piani e i programmi atti a prevenire
od evitare i fenomeni ritenuti causa remota dell'inondazione (degrado
idrogeologico e rialzamento del fondo dell'alveo, incontrollata
urbanizzazione e discarica di residui nei corsi d'acqua), presuppone
che tale organo disponga di una serie di poteri di cui è invece
sprovvisto ed in tal modo altera l'ordine istituzionale delle
competenze configurato dalle fonti normative a ciò abilitate. Secondo
la Regione il Presidente della Giunta, in base alla Costituzione (art.
121) ed allo Statuto regionale (artt. 45, 46, 47) è infatti solo un
primus inter pares nell'ambito di un organo il cui modello
organizzatorio è improntato al principio della collegialità: sicché
egli non può essere qualificato come "dirigente responsabile". Organo
esecutivo della Regione è la Giunta, e non il suo Presidente, e ad
essa spettano le competenze amministrative trasferite alle regioni,
quali quelle in materia di urbanistica, cave (cioè scarichi da
coltivazione) e lavori pubblici regionali cui fa riferimento l'ordine
di comparizione. Inoltre, sebbene il Presidente abbia poteri statutari
di direzione delle funzioni delegate dallo Stato il loro esercizio
spetta alla Giunta ai sensi dell'art. 4, l.r. 27 luglio 1978, n. 46 di
attuazione del d.P.R. 616/77: ciò anche in riferimento alla tutela
dell'ambiente dagli inquinamenti (art. 2 d.P.R. cit.) e salve le
competenze di mera esecuzione delle delibere della Giunta (art. 3, l.r.
cit.).
Quanto poi alle specifiche omissioni contestate, la Regione
ricorrente osservava che i fondi di investimento devono, in base a
leggi regionali che ne fissino gli obiettivi, formare oggetto di
previsione nei bilanci pluriennale ed annuale, e che spetta
collegialmente alla Giunta - e non al suo Presidente - tanto la
predisposizione e presentazione del progetto di bilancio, da approvarsi
con legge, quanto la gestione del medesimo (artt. 2, l. 335/76, 4, 5,
6, 7, 71 e 101 l.r. Tosc. 26/77, 21, 23, 49 e 50 St.); mentre al
Presidente della giunta sono attribuiti gli interventi di gestione
connessi con l'esercizio dei poteri delegati dallo Stato. Pertanto,
addebitare a costui di non aver predisposto i fondi di investimento per
i quali è necessaria una legge di spesa significa imputargli di non
aver assunto un'iniziativa legislativa (che in quanto tale spetta ai
consiglieri regionali); attività, questa, che è coperta dalla
garanzia dell'irresponsabilità di cui all'art. 122, quarto comma,
Cost. e rispetto alla quale, quindi, l'autorità giudiziaria difetta di
giurisdizione.
Poiché inoltre - proseguiva la Regione - al Presidente della
giunta non spettano competenze specifiche di amministrazione attiva,
non gli si possono addebitare responsabilità né per l'omessa
predisposizione di piani o programmi (che, se intesi come strumenti
urbanistici, sono adottati dal Comune ed approvati dalla Giunta
regionale), né per il rialzamento dell'alveo dell'ex lago, la
manutenzione degli argini e la discarica di residui delle lavorazioni a
mano.
In riferimento al predetto ricorso il 7 novembre 1982 è pervenuta
alla Corte una memoria del Sostituto procuratore della Repubblica di
Massa dott. Augusto Lama estensiva del provvedimento impugnato.
6. - Nel settembre-ottobre 1983 i Servizi Multizonali di
Prevenzione delle UU.SS.LL., di Firenze, Pistoia e Pisa eseguivano
congiuntamente una "indagine sull'inquinamento dell'Arno". Nella
relativa relazione, trasmessa a varie autorità il 13 dicembre 1983,
veniva descritta una situazione di grave degrado delle acque del fiume,
evidenziandosi tra l'altro: l'inutilizzabilità delle acque sia per la
balneazione (resa impossibile anche in alcune zone del litorale) sia
per usi agricoli; la compromissione delle acque di falda del sub-alveo;
l'emissione di maleodoranze ed effluvi molesti e la presenza di
microorganismi patogeni quali la salmonella, causa diretta di malattie
infettive; il verificarsi di ripetute morie di pesci e la comparsa di
alcune specie di alghe brune, con conseguente pericolo di
eutrofizzazione delle acque costiere; l'inesistenza o l'inadeguatezza
degli impianti di depurazione degli scarichi per molti insediamenti sia
civili che produttivi.
7. - In base alle risultanze della predetta indagine i Pretori di
Pisa, Cascina, S. Miniato e Pontedera emettevano, rispettivamente l'8 e
il 25 febbraio ed il 7 e 28 marzo 1984, altrettanti provvedimenti - di
contenuto sostanzialmente analogo e tutti notificati al Presidente
della Giunta della Regione Toscana - nei quali essenzialmente si
rilevava: 1) che la situazione descritta nella citata relazione era
tale da richiedere interventi di urgenza; 2) che nello schema di
risanamento ambientale delineato dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 è
espressamente prevista (art. 26, quinto comma) la adozione medio
tempore (cioè fino a quando dovranno essere osservati i limiti di
accettabilità di cui alla tabella C allegata alla legge) di "specifici
e motivati interventi restrittivi o integrativi da parte delle
autorità sanitarie competenti per quanto concerne le questioni
relative agli usi potabili dell'acqua, alla mitilicoltura, alla
balneazione, alla protezione della salute"; 3) che spetta altresì alla
Regione di dettare la disciplina degli scarichi delle pubbliche
fognature, e degli insediamenti civili che non recapitino in pubbliche
fognature, secondo le direttive impartite in materia dal Comitato
interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento con
delibera del 30 dicembre 1980 (art. 17, primo comma, l. 24 dicembre
1979, n. 650); 4) che in attesa di tale disciplina spetta alle regioni
di adottare le misure necessarie a tutela della salute pubblica,
secondo quanto previsto dal citato art. 26, quinto comma (art. 17,
secondo comma, l. 650/79); 5) che - in riferimento ai provvedimenti
adottabili ex art. 26 cit. - ai sensi degli artt. 32, terzo comma, l.
23 dicembre 1978, n. 833 e 3 l.r. Toscana 17 ottobre 1983, n. 69 il
Presidente della Giunta regionale è competente ad emettere ordinanze
di carattere contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità
pubblica con efficacia sull'intero territorio regionale o su parte di
esso comprendente più comuni, mentre i Sindaci sono competenti ad
emettere simili ordinanze con efficacia estesa al territorio comunale;
6) che la Regione potrebbe all'uopo avvalersi delle disponibilità
finanziarie garantite dall'art. 13, l. 27 dicembre 1983, n. 730 per
eventuali procedure d'urgenza finalizzate all'installazione di impianti
depurativi degli scarichi civili; 7) che, attesa la localizzazione in
una pluralità di comuni delle principali fonti di inquinamento
dell'Arno, i programmi di intervento ed i provvedimenti assunti dai
sindaci (in taluni casi resi noti ai Pretori ed allegati al
provvedimento) vanno necessariamente coordinati a livello regionale, in
adempimento dei compiti di indirizzo, organizzazione e coordinamento
delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica assegnati alla
Regione Toscana dall'art. 6 della citata l.r. n. 69/1983.
Ciò premesso, i Pretori assumevano che gli interventi restrittivi
e integrativi (talora da essi specificamente indicati) adottabili con
ordinanze contingibili ed urgenti, attesa la descritta situazione
dell'Arno, costituivano non provvedimenti discrezionali, ma atti
dovuti: con specifico richiamo - da parte dei Pretori di Pisa e
Cascina, in relazione ai prevedibili, gravi danni conseguenti a tale
situazione - alla disposizione di cui all'art. 40 c.p., per cui non
impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a
cagionarlo. Su tale base, nella parte dispositiva dei rispettivi
provvedimenti, i Pretori rivolgevano al Presidente della Giunta
regionale toscana un espresso "invito": a) a comunicare "quali
provvedimenti siano stati adottati o possano essere adottati come
ordinanze contingibili ed urgenti, come atti di programmazione propria
e di coordinamento dell'attività dei Comuni" (Pretori di Pisa e
Cascina, i quali specificavano, come termini entro i quali la
comunicazione andava effettuata, rispettivamente il 15 marzo ed il 15
maggio 1984); b) "ad esercitare i poteri di legge e a comunicare a
questo ufficio nel ristretto tempo che le circostanze impongono le
determinazioni al riguardo" (Pretore di S. Miniato); c) "a comunicare a
questo Giudice, con l'urgenza del caso, le determinazioni adottate al
riguardo" (Pretore di Pontedera).
8. - Con altrettanti ricorsi notificati rispettivamente il 24
marzo, il 10 aprile, 7 maggio e 10 maggio 1984 (reg. confl. 3/84, 5/84,
15/84 e 18/84) la Regione Toscana, in persona del suo Presidente pro
tempore, proponeva conflitto di attribuzione nei confronti del
Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo l'annullamento dei
predetti provvedimenti.
Nei ricorsi, tutti di analogo tenore, la Regione osservava che: 1)
la configurazione come atti dovuti dei provvedimenti contingibili ed
urgenti costituiva implicita ma evidente premessa per contestazione del
reato di cui all'art. 328 c.p., non ipotizzabile quando vi sia
attività discrezionale, anche solo tecnica; 2) è singolare
qualificare come dovuti dei provvedimenti di cui non è chiaro il
preciso contenuto e che presuppongono intese, coordinamenti,
predisposizione di mezzi finanziari ecc.; 3) i provvedimenti impugnati
("ordini" o "inviti") non sono facilmente inquadrabili nella tipologia
dei provvedimenti pretorili (ma sono tuttavia idonei a consentire la
proposizione di un conflitto di attribuzione, attesa l'amplissima
elencazione di cui alla sent. 40/77).
Ciò premesso, la Regione rilevava: a) che al potere giudiziario
non spettano funzioni né di amministrazione attiva, né di controllo
sostitutivo (surrogatorie o suppletive) né di assunzione di
informazioni sui procedimenti amministrativi da iniziare; b) che
l'esclusione di siffatti interventi partecipativi o di stimolo o di
codeterminazione è deducibile anche dal fatto che la Costituzione
(art. 113, ult. comma) prevede solo interventi giurisdizionali di
annullamento, riservando alla legge la determinazione dei relativi
casi: c) che al di fuori di tali casi, vi è corrispondenza biunivoca
tra l'autonomia ed indipendenza assicurate all'ordine giudiziario
(artt. 101, 102, primo comma, 104 Cost.) e la sua non interferenza
nelle funzioni amministrative. Perciò - assumeva la Regione - anche la
semplice imposizione di comunicazioni relative ad ipotizzati
procedimenti amministrativi si traduce in un'invasione delle competenze
costituzionali (legislative o amministrative) regionali.
La Regione ricordava poi - giusta quanto già rilevato in
precedenti ricorsi (cfr. supra punto 3) - che, a norma dell'art. 21 St.
Reg. Tosc., le funzioni che le leggi dello Stato attribuiscono
genericamente alle regioni e per le quali lo Statuto già non provveda
ad individuare l'organo regionale competente (c.d. funzioni residuali),
spettano al Consiglio fino a che a tale individuazione non provveda la
legge regionale. I provvedimenti impugnati, perciò, in quanto
pretendono che debbano essere adottati dalla giunta (o dal suo
Presidente) gli atti di cui agli artt. 26, l. 319/76 e 17, l. 650/79, o
che debbano essere svolte dalla Giunta le funzioni di coordinamento di
cui all'art. 6, primo comma, l.r. 69/83, si traducono nell'imposizione
di comportamenti che secondo l'ordine delle competenze non sarebbero
legittimi - perché concernenti attribuzioni spettanti al consiglio -
ed invadono quindi l'autonomia organizzatoria regionale (art. 21, lett.
p in relazione al capo b) St. Tosc.).
La Regione ricorrente chiedeva perciò alla Corte di dichiarare che
i provvedimenti impugnati, interferendo con ordini o inviti alla Giunta
regionale nell'attività di indirizzo e coordinamento spettante alla
Regione, costituiscono violazione degli artt. 101, 102, primo comma,
104, 113 Cost., dei principi fondamentali in tema di separazione della
funzione giudiziaria da quella amministrativa nonché degli artt. 117 e
118 Cost. in relazione all'art. 21 lett. p) St. Reg. Toscana e delle
norme che a tale statuizione hanno dato attuazione. Nel ricorso (15/84)
avverso il provvedimento del Pretore di Pontedera veniva altresì
denunziata - peraltro senza specifica motivazione - la violazione
dell'art. 97 Cost..
9. - Il 1 agosto 1984 il Pretore di Empoli inviava a Biondi
Ferdinando e Bartolini Gianfranco, rispettivamente quali Sindaco di
Fucecchio e Presidente della Giunta regionale Toscana, una
comunicazione giudiziaria per il reato "di cui agli artt. 81 cpv. 328
C.P. per avere, con più azioni esecutive di un unico disegno
criminoso, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, omesso di
adottare adeguati provvedimenti in materia di igiene e sanità pubblica
relativamente alla individuazione e alla messa a disposizione di area
idonea allo smaltimento e al deposito dei fanghi di risulta del
Depuratore di Ponte a Cappiano. In Fucecchio, Ponte a Cappiano fino al
31 luglio 1984".
Con ricorso notificato il 27 settembre 1984 (reg. confl. n. 40/84)
la Regione Toscana, in persona del suo Presidente pro tempore,
proponeva conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del
Consiglio dei ministri, chiedendo alla Corte di dichiarare che la
predetta comunicazione giudiziaria "costituisce violazione degli artt.
117, 118 Cost. in relazione all'art. 21 lettere c), e), p) e 45 dello
Statuto della Regione Toscana, nonché dell'art. 122, quarto comma
Cost., in quanto determina una illegittima invasione della sfera
costituzionalmente garantita all'autonomia regionale".
Nel ricorso la Regione osservava: a) che ai sensi dell'art. 2 d.l.
30 dicembre 1981, n. 801, come sostituito dalla l. 5 marzo 1982, n. 62
"l'individuazione e la messa a disposizione di aree idonee allo
smaltimento dei liquami e dei fanghi residuati delle lavorazioni
industriali spetta alle "Regioni, sentiti i Comuni" "; b) che dopo
l'entrata in vigore della predetta legge n. 62/82 la Regione Toscana
non ha attribuito al Presidente della giunta una competenza in ordine
all'individuazione delle zone idonee allo smaltimento di liquami e
fanghi residuati delle lavorazioni industriali o dei processi di
depurazione ma - come già in precedenza disposto dall'art. 2 lett. a)
l.r. 15 maggio 1980, n. 52 relativamente all'esercizio delle funzioni
regionali in materia di inquinamento delle acque - ha previsto un piano
rientrante nelle competenze del Consiglio regionale in base all'art.
21, lett. c), e) e p) dello Statuto: piano che nella specie,
relativamente alla "zona del cuoio", era stato già approvato sotto
forma di stralcio con deliberazione consiliare n. 197 del 19 maggio
1983.
Tanto precisato, la Regione ripeteva le argomentazioni già svolte
in precedenti ricorsi (v., supra, punti 3 e 8) circa la spettanza al
Consiglio regionale delle funzioni (c.d. residuali) che una legge
statale attribuisce genericamente alla Regione: per dedurne che invade
l'autonomia organizzatoria regionale (art. 21, lett. p) St.) un atto -
come la comunicazione giudiziaria in questione - che pretenda di
attribuire al Presidente della giunta la competenza a provvedere in
tali materie o che presupponga che costui sia fornito di inesistenti
poteri di direzione o accelerazione del procedimento di produzione di
atti consiliari, legislativi o non.
10. - Con ricorso notificato il 28 novembre 1984 (reg. confl.
41/84), la Regione Toscana proponeva un conflitto di attribuzione anche
in relazione alla comunicazione giudiziaria per il reato di cui
all'art. 25, terzo comma, d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 emessa il 2
agosto 1984 dal Pretore di Pistoia nei confronti di Berti Pierluigi -
legale rappresentante de La Martelli Industriale S.p.A. - Beneforti
Giuliano e Federigi Lino - assessori regionali cui era collegialmente
affidato il dipartimento Assetto del Territorio - Narese Filasto' Maria
e Gomboli Marco - dipendenti della Regione.
Affermata l'idoneità della comunicazione giudiziaria a consentire
la proposizione del conflitto (sent. n. 40/77), la Regione - in
riferimento alla fattispecie in essa ipotizzata (realizzazione o
gestione di discarica non autorizzata) - osservava che i compiti di
autorizzazione conferiti dal d.P.R. 915/82 in ordine allo smaltimento
dei rifiuti, all'installazione e gestione delle discariche e ad
operazioni connesse sono in ogni caso attribuiti genericamente "alle
regioni" (artt. 6, 10, 16 e 17); soggiungendo che anche l'art. 31, nel
riferirsi alla "autorità competente" al rilascio delle autorizzazioni
(definitive o provvisorie), non individua uno specifico organo
regionale, e che d'altra parte essa Regione non aveva ancora emanato
né le norme integrative e di attuazione per l'organizzazione dei
servizi di smaltimento e le procedure di controllo e di autorizzazione
previste dall'art. 6 lett. f), né alcun'altra norma attuativa del
d.P.R. in tema di riparto delle competenze tra gli organi regionali.
Ciò premesso la Regione richiamava ancora una volta la
disposizione di cui all'art. 21, lett. p) Statuto per affermare - con
le argomentazioni già sopra riferite - la spettanza al Consiglio delle
funzioni residuali non specificamente attribuite ad altri organi
regionali e, conseguentemente, negare la competenza "degli assessori e
funzionari regionali" presupposta nel provvedimento impugnato. La
ricorrente invocava inoltre - come motivo di annullamento di questo, ma
senza peraltro addurre profili specifici - la guarentigia
dell'irresponsabilità posta dall'art. 122, quarto comma, Cost., in
favore di coloro che hanno adottato le deliberazioni consiliari, anche
se in forma amministrativa (sent. 81/75).
11. - Il Presidente del Consiglio dei ministri non si è costituito
in alcuno dei giudizi instaurati con i predetti ricorsi.
12. - Nell'imminenza dell'udienza la Regione Toscana produceva, in
merito a tutti i suesposti conflitti, una memoria nella quale venivano
unitariamente riprodotte - talvolta con qualche ampliamento - le
argomentazioni e deduzioni già contenute nei singoli ricorsi. Queste
venivano inoltre corredate da una copiosa documentazione sull'attività
legislativa ed amministrativa da essa svolta nelle materie oggetto dei
provvedimenti impugnati. Quanto alle deduzioni comuni a più ricorsi,
la ricorrente insisteva sull'importanza della "norma di chiusura" di
cui all'art. 21 lett. p) St., strettamente collegata alla forma di
governo adottata ed attributiva al Consiglio di tutte le competenze non
spettanti per statuto ad altri organi, se e fino a quando non
espressamente attribuita a questi ed in particolare alla giunta (che
secondo lo Statuto toscano avrebbe anche in materia amministrativa,
solo competenze "residue"). La Regione faceva altresì presente: 1) che
tanto le leggi statali - che conferiscono le competenze genericamente
"alle regioni" - quanto quelle regionali in materia di tutela
ambientale prevedono competenze consiliari non solo in materia
legislativa e regolamentare, ma anche per i provvedimenti pianificatori
e coordinatori; 2) che tali leggi non prevedono mai competenze giuntali
(ad eccezione delle ordinanze d'urgenza: art. 6, l.r. 69/83) e
comunque mai attribuiscono competenze proprie agli assessori o al
Presidente della Giunta: il quale peraltro non ne è
costituzionalmente titolare, essendo quella della tutela dell'ambiente
una materia trasferita e non delegata. Ad avviso della Regione,
perciò, i provvedimenti impugnati sottendono una forma di governo - di
tipo "iperpresidenzialistico" - diversa da quella statutaria, e
presuppongono nel soggetto (Presidente della Giunta o assessore)
individuato come responsabile dei poteri-doveri per i quali egli o è
immune, in quanto trattasi di comportamenti attinenti al procedimento
legislativo, o non è legittimato, in quanto delle competenze non
assegnate gli è vietato l'esercizio. Inoltre, l'imputare a taluni
membri comportamenti che non possono essere se non collegiali
costituisce, secondo la ricorrente, un'invasione di competenza che -
data la minaccia esplicita (per i provvedimenti tipici) o implicita
(per gli inviti o diffide a provvedere) di sanzioni penali - può di
fatto dar luogo a comportamenti che alterano le competenze statutarie
od a conflitti e tensioni tra gli organi istituzionalmente competenti e
quelli che tali sono considerati dal magistrato.
13. - Analizzando, poi, le competenze regionali e l'attività
svolta nella materia dell'inquinamento delle acque, la Regione
ricorrente faceva presente: a) che con la l.r. 15 maggio 1980, n. 52 le
competenze ad autorizzare gli scarichi degli insediamenti produttivi -
con adeguamento dei medesimi alla tabella C l. 319/76 - erano state
delegate alla Provincia (se recapitanti in acque superficiali) ed ai
comuni (negli altri casi); b) che in tale legge era puntualmente
prevista la revoca della delega in caso di mancato rilascio delle
autorizzazioni nel termine previsto; c) che il ritardo
nell'approvazione di detta legge - contestato dal Pretore di Firenze -
non era imputabile alla Giunta, che aveva provveduto in tempi
rapidissimi a formulare la relativa proposta di legge ed a predisporne
l'attuazione; d) che con le l.r. nn. 57/80, 70/83 e 31/82 aveva
provveduto ad interventi finanziari onde favorire il pronto
allestimento o adeguamento degli impianti; e) che il 20 settembre 1977
il Consiglio regionale aveva provveduto ad approvare - quanto agli
scarichi da insediamenti civili - sia un regolamento per la disciplina
di quelli non recapitanti in pubbliche fognature (peraltro annullato
dal TAR nel 1983), sia una risoluzione (attualmente vigente) sui
criteri di accettabilità degli scarichi in fogna; f) che il piano
regionale di risanamento era stato approvato il 15 aprile 1980, e che
la disciplina prevista dalla l. 650/79 non aveva potuto esservi
compresa sia per ritardi nell'emanazione delle necessarie direttive da
parte del Comitato interministeriale sia perché fu modificata - quando
la normativa regionale di attuazione era già in avanzata fase di
elaborazione - con la l. 62/82; g) che piani-stralcio per lo
smaltimento di liquami e fanghi nella "zona conciaria" - la più
preoccupante del bacino dell'Arno - e nella "zona del Marmo" (di cui ai
provvedimenti dei magistrati di Massa ed Empoli) erano stati approvati
con delibere consiliari 197/83 e 615/83 - quest'ultima peraltro non
operativa per un intervento del Commissario di Governo -; h) che le
regolazioni non ricomprese in detti piani-stralcio erano state
ricondotte ad un piano di organizzazione dei servizi di smaltimento dei
rifiuti in fase di avanzata elaborazione ai sensi dell'art. 6 d.P.R.
915/82, piano ricomprendente anche le previsioni della l. 62/82; i) che
le norme sullo smaltimento di rifiuti solidi e fangosi erano state di
recente approvate - dopo un rinvio del Governo - con una legge tuttora
non pubblicata.
14. - In riferimento ai singoli provvedimenti impugnati, la Regione
si diffondeva soprattutto nella contestazione della legittimità di
quelli emanati dai Pretori di Pisa, Cascina, S. Miniato e Pontedera.
Essi venivano espressamente definiti abnormi, sia perché contenenti
ordini o diffide a provvedere - cioè imposizioni di un fare
prodromiche alla configurazione del reato di cui all'art. 328 c.p. -
rivolte ad un organo sprovvisto dei relativi poteri, sia perché
comportanti la pretesa di svolgere una funzione di partecipazione o di
impulso all'attività amministrativa, ovvero di esercitare - rispetto
all'attività normativa regionale di cui all'art. 17, primo comma, l.
650/79 - una funzione di indirizzo che è viceversa riservata al
Governo ex artt. 3, l. 382/75 e 4 d.P.R. 616/77. Quanto ai
provvedimenti di cui agli artt. 26, quinto comma, l. 319/76 e 3 l.r.
69/83, la Regione, pur ammettendo di essere tenuta ad osservare gli
indirizzi e le direttive di legge e quelle generali del Governo,
osservava che la stessa legge conferiva in proposito ai suoi organi
un'ampia discrezionalità, trattandosi di provvedimenti - puntuali e di
natura eccezionale - riconducibili nella categoria delle ordinanze
libere, e pertanto non configurabili in alcun modo come atti dovuti.
Quanto ai compiti di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 6 l.r.
69/83, la Regione ribadiva che essi non erano attribuiti al Presidente
della Giunta, e che costui - mero primus inter pares - non era
titolare di simili funzioni neanche in via generale.
In ordine agli altri provvedimenti impugnati, la Regione si
limitava a ripetere le deduzioni già svolte nei ricorsi. Considerato in diritto :
1. - Con i nove ricorsi di cui in narrativa, la Regione Toscana ha
sollevato, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri,
altrettanti conflitti di attribuzione, chiedendo l'annullamento di
undici provvedimenti (quattro mandati ed un ordine di comparizione, due
comunicazioni giudiziarie e quattro "inviti" rivolti al Presidente
della Giunta regionale Toscana) emessi dai Pretori di Firenze, Pisa,
Cascina, Pontedera, S. Miniato, Empoli, Pistoia, nonché dal sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Massa, tra il
febbraio 1983 e l'agosto 1984, nel corso di procedimenti penali
attinenti alla tutela ambientale ed in particolare all'inquinamento
delle acque.
Assume la Regione Toscana che tali provvedimenti siano o
esorbitanti dall'ambito di legittimo esercizio dei poteri
giurisdizionali o lesivi della propria autonomia organizzativa ovvero
confliggenti con la guarentigia dell'irresponsabilità dei consiglieri
regionali, di cui all'art. 122, quarto comma, Cost..
Tutti i ricorsi prospettano profili, almeno in parte, comuni ed è,
quindi, opportuno che vengano riuniti e decisi con unica sentenza.
2. - Preliminarmente, deve essere dichiarata l'irricevibilità
dello scritto, definibile come memoria, inviato in data 24 ottobre 1983
dal sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Massa
e pervenuto alla cancelleria della Corte il 7 novembre dello stesso
anno.
Invero, quel magistrato non è parte nel conflitto (n. 27/1983
R.C.) cui fa riferimento la memoria che, quand'anche, impropriamente,
fosse qualificabile come atto di intervento, sarebbe pur sempre
inammissibile in un conflitto fra enti, secondo la costante
giurisprudenza di questa Corte (cfr. sentt. nn. 206 del 1975 e 75 del
1977). Da tali precedenti la Corte non ritiene di potersi discostare,
pur non ignorando l'esigenza di autonoma rappresentanza e difesa
dell'ordine giudiziario anche nei conflitti tra Stato e Regioni nei
quali siano in discussione provvedimenti giudiziari, sottesa
all'iniziativa del sostituto procuratore della Repubblica di Massa.
3. - Tanto ritenuto, è opportuno prendere in esame, anzitutto, il
gruppo di ricorsi (R.C. nn. 3, 5, 15 e 18 del 1984) aventi ad oggetto
i provvedimenti del Pretore di Pisa in data 8 febbraio 1984, del
Pretore di Cascina, in data 25 febbraio 1984, del Pretore di Pontedera
in data 7 marzo 1984 e del Pretore di S. Miniato in data 28 marzo 1984.
Come rileva la difesa della Regione ricorrente, i provvedimenti in
esame, emessi da magistrati titolari di mandamenti tra loro contermini,
sono strettamente collegati e costituiscono momenti di un intervento
giudiziario sostanzialmente univoco nei confronti della Regione
Toscana. Con essi i quattro Pretori, assumendo come "dovuti" da parte
del Presidente della Giunta regionale, ritenuto competente in materia,
taluni interventi urgenti in relazione allo stato di grave inquinamento
del fiume Arno (quale risultante da apposite indagini dei locali
servizi multizonali di prevenzione) gli hanno rivolto "inviti" a
comunicare entro termini brevi i provvedimenti adottati o adottandi,
ovvero ad esercitare, tout court, i poteri previsti dalla legislazione
sull'inquinamento relativi, tra l'altro: a) all'adozione di interventi
restrittivi o integrativi (artt. 26, legge n. 319 del 1976 e 17 legge
n. 650 del 1979) o di ordinanze contingibili ed urgenti (artt. 32 legge
n. 833 del 1978 e 3 legge regionale n. 69 del 1983) a tutela della
salute pubblica; b) all'esercizio dei compiti di indirizzo,
organizzazione e coordinamento dell'attività degli enti locali (art. 6
l.r. n. 69/1983).
La Regione Toscana contesta in radice la spettanza ad organi
giudiziari del potere di adottare provvedimenti del genere e di porre
in essere, in questo modo, una interferenza nelle attività
amministrative (e, si può aggiungere nell'esercizio di funzioni
normative o di indirizzo) di spettanza regionale, mediante interventi
di stimolo, partecipazione e codeterminazione dei relativi
procedimenti.
Inoltre, la Regione denunzia la violazione della propria autonomia
organizzativa che si vuole realizzata con l'attribuire al Presidente
della Giunta regionale la competenza ad adottare provvedimenti
riservati, invece, al Consiglio regionale.
I ricorsi qui esaminati, meritano accoglimento.
4. - Preliminare ed assorbente è il motivo di ricorso con il quale
viene negato in radice il potere di organi giudiziari di emettere
provvedimenti quali quelli impugnati. Si tratta, all'evidenza, di
provvedimenti atipici o anomali, che pur se emessi, come risulta dai
richiami testuali in essi contenuti, nel corso di procedimenti penali,
fuoriescono da quello schema processuale, caratterizzato da una
progressione logica di atti finalizzata al raggiungimento della
decisione giudiziaria. Al contrario, come è fatto palese con assoluta
chiarezza nel contesto dei provvedimenti de quibus, gli inviti, le
diffide, in buona sostanza gli ordini rivolti dai Pretori al Presidente
della Giunta regionale, da un lato vogliono imporre un facere
determinato coincidente con l'ottemperanza all'invito o all'ordine e
dall'altro intendono prefigurare l'illiceità penale delle eventuali
condotte elusive degli inviti o degli ordini medesimi.
Sufficiente, per la soluzione dei conflitti in esame, è il rilievo
che non spetta ad organi giudiziari alcun potere di intervento
nell'esercizio delle funzioni costituzionalmente riservate alla
Regione.
È indubbio che, nel sistema costituzionale, funzione
amministrativa e funzione giurisdizionale sono concepite e devono
svolgersi in posizione di reciproca separazione (artt. 97, primo e
secondo comma, 102, primo comma, 104, primo comma, 113, ultimo comma).
In particolare, - ha osservato la Corte nella sentenza n. 150 del 1981
- l'art. 113, ultimo comma, Cost. "rinviando alla legge la
determinazione degli organi giudiziari abilitati ad annullare gli atti
della pubblica amministrazione" "con ciò stesso" "esclude che spetti
alle autorità giudiziarie ordinarie di annullare gli atti
amministrativi in mancanza di una previsione di legge; ed a più forte
ragione comporta che tali autorità non possano contrapporsi o
sovrapporsi alle autorità amministrative, arrogandosi poteri che per
legge vadano esercitati dall'esecutivo, in forme e con procedimenti
prefissati". Alla stregua di tali principi, deve (parimenti) negarsi
che spetti ad organi giudiziari - come in sostanza i Pretori hanno
preteso di fare - dettare le linee dell'indirizzo amministrativo
regionale nella materia de qua (inquinamento delle acque del fiume
Arno), in ciò sostituendosi agli organi regionali competenti nella
determinazione sia degli strumenti di intervento che dei tempi e modi
di attuazione di tale indirizzo ed addirittura prescrivendo gli atti
specifici che si ritiene debbano essere adottati.
Determinazioni di tal genere esulano certamente dall'ambito di
legittimo esercizio dei poteri giurisdizionali, atteso che
l'ordinamento non attribuisce ad organi giudiziari poteri di stimolo
dell'azione amministrativa o di partecipazione o codeterminazione
dell'indirizzo amministrativo; ed esse sono suscettibili di
invalidazione, oltre che con gli appositi strumenti processuali, anche
con quello del conflitto di attribuzione. La carenza di potere
giurisdizionale si traduce infatti, qui, in un'alterazione dell'ordine
costituzionale delle competenze, posto che la pretesa di esercitare
poteri siffatti comporta l'invasione della sfera di autonomia
costituzionalmente riservata alla regione Toscana, alla quale
esclusivamente spetta l'esercizio delle funzioni che i magistrati hanno
inteso condizionare.
Tanto basta all'accoglimento dei ricorsi proposti dalla Regione;
senza che occorra valutare l'ulteriore motivo di censura con il quale
viene denunziata la possibile concreta turbativa dell'autonomo
svolgimento dell'attività amministrativa dei competenti organi
regionali, insita nella prefigurazione come penalmente sanzionate di
condotte di costoro elusive degli "inviti" od ordini contenuti nei
provvedimenti impugnati.
5. - Un secondo gruppo di conflitti (n. 8 e n. 27 R.C. del 1983)
concerne:
I) il mandato di comparizione notificato il 7 febbraio 1983 nella
parte in cui (capo a) della rubrica) il Pretore di Firenze ha
contestato al Presidente e ad un assessore della Giunta regionale
Toscana il fatto di aver indebitamente omesso "di far approvare
tempestivamente dal Consiglio regionale la legge che delegava ai Comuni
ed alle Province la funzione di rilasciare le autorizzazioni previste
dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, in quanto detta legge
fu approvata solo il 15 maggio 1980";
II) l'ordine di comparizione n. 170/1982, notificato il 21 luglio
1983 nella parte in cui il sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Massa ha contestato al Presidente - all'epoca -
della Giunta regionale il fatto di aver "omesso di predisporre i
necessari fondi di investimento, piani e programmi di realizzazione
atti ad evitare o a prevenire il degrado idrogeologico" della zona del
comprensorio di bonifica dell'ex lago Porta.
In entrambi i casi qui considerati le condotte incriminate
attengono al ritardato od omesso esercizio, che si presuppone dovuto di
funzioni legislative spettanti alla Regione. Tanto risulta con
chiarezza per quanto concerne non soltanto il mandato di comparizione
emesso dal Pretore di Firenze, che riguarda specificatamente la
"intempestiva" approvazione di una legge regionale, ma anche l'ordine
di comparizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Massa, posto che "predisporre ... fondi (di investimento)"
altro non significa che approvare la (relativa) legge di spesa e/o di
bilancio la cui esistenza è il logico presupposto per la
predisposizione dei piani e programmi delle opere di bonifica.
Questa Corte ha già precisato, in via generale, (sent. n. 69 del
1985) che le funzioni legislative e di indirizzo politico, nonché
quelle di controllo e di autoorganizzazione, connotano il livello
costituzionale dell'autonomia garantita alle regioni e che l'esercizio
di esse, riservato al consiglio regionale, non può essere sindacato da
organi giudiziari al fine di accertare l'eventuale responsabilità dei
soggetti deputati ad adempierle.
In riferimento ai casi di specie, il principio ora enunciato
conduce ad escludere che rispetto a materia di spettanza regionale -
quale quella delle opere di bonifica - il giudice penale possa
sindacare l'omesso o "intempestivo" esercizio della funzione
legislativa dato che essa costituisce estrinsecazione delle scelte
politiche - e perciò libere - della regione, con le quali si
determina, nella materia medesima, l'indirizzo politico regionale.
Né in diverso avviso - rispetto al caso di cui al provvedimento
del Pretore di Firenze - può indurre il fatto che l'emananda legge
regionale fosse vincolata, nei tempi e nei contenuti, dalla legge
statale. Il vincolo posto da questa all'esercizio della funzione
legislativa regionale può invero dar luogo, in caso di inosservanza, a
responsabilità politica; ed è appunto in riferimento a questa sfera
di responsabilità che - oltre ed al di là della sanzione
squisitamente politica consistente nella soggezione al giudizio del
corpo elettorale - la Costituzione prevede, all'art. 126, che in caso
di (atti contrari alla Costituzione o) gravi violazioni di legge
compiute dal Consiglio regionale possa farsi luogo alla sanzione
consistente nello scioglimento del Consiglio medesimo.
Tale essendo l'ordine delle responsabilità che connota le
attività legislativa e di indirizzo politico, ben si comprende come,
in questa sfera, non possa trovare ingresso il sindacato di organi,
come quelli giurisdizionali, cui sono deputate valutazioni di ordine
giuridico, e non anche valutazioni politiche; e che, perciò, la
"intempestiva" o mancata approvazione di leggi regionali - la si
addebiti a consiglieri regionali ovvero al Presidente o ad un membro
della Giunta regionale eletti, questi ultimi, tra i componenti del
Consiglio regionale e tutti partecipanti, ad uguale titolo,
all'esercizio della funzione legislativa - non sia suscettibile di dar
luogo a responsabilità, sia essa penale, ovvero civile o
amministrativa. Tali attività sono, invero, coperte dall'eccezionale
guarentigia di cui all'art. 122, quarto comma, Cost.: la quale non
intende certo assicurare una posizione di privilegio per i consiglieri
regionali, ma preservare da interferenze e condizionamenti esterni le
determinazioni inerenti alla sfera di autonomia costituzionalmente
riservata al Consiglio regionale.
6. - Alla diversa conclusione - di inammissibilità - deve
pervenirsi per quanto concerne i ricorsi di cui ai nn. 8 e 27 del R.C.
del 1983, limitatamente a quelle parti dei provvedimenti giudiziari
impugnati dei quali non viene pronunziato l'annullamento - come sopra
specificato sub 5 - nonché i ricorsi di cui ai nn. 19/1983, 40 e
41/1984 del R.C..
Specificatamente, vengono ora in discussione:
- il mandato di comparizione del Pretore di Firenze, notificato il
7 febbraio 1983, limitatamente ai capi b) e c) della rubrica;
- l'ordine di comparizione n. 170/82 del sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Massa, notificato il 21 luglio
1983, nelle parti in cui viene contestata al Presidente della Giunta
regionale Toscana l'omissione di atti amministrativi (specificati in
narrativa) ritenuti di sua competenza, quale "dirigente responsabile
della Regione" stessa;
- i tre mandati di comparizione del Pretore di Firenze
(affogliazioni nn. 30849/82; 18603/81; 17211/82) notificati, tutti, il
19 maggio 1983 (R.C. n. 19/83);
- le comunicazioni giudiziarie 1 agosto 1984 del Pretore di
Empoli e 2 agosto 1984 del Pretore di Pistoia (R.C. nn. 40 e 41 del
1984).
Con tali provvedimenti, si è mossa contestazione al Presidente
della Regione Toscana, e/o ad assessori, ovvero si è dato avviso agli
stessi della pendenza di procedimenti penali per il mancato compimento
di atti amministrativi o, comunque, per il mancato esercizio di
determinate competenze nei termini fissati da leggi statali
(individuazione delle aree di smaltimento e deposito dei fanghi,
definizione della disciplina degli scarichi, sostituzione della regione
ai comuni inadempienti nell'esercizio di competenze loro delegate,
adozione di interventi restrittivi o integrativi a tutela della salute
pubblica) ovvero, ancora, per concorso nel reato di realizzazione e
gestione di discarica non autorizzata (art. 25, terzo comma, d.P.R.
915/1982).
Con i ricorsi ora in discussione, la Regione non ha lamentato la
violazione della guarentigia di cui all'art. 122, quarto comma, Cost.;
o laddove lo ha fatto - (ricorso 40/84) - ha del tutto omesso di
fornire in proposito specifica motivazione; sicché tale censura non
può essere presa in considerazione.
La Regione Toscana, peraltro, basa fondamentalmente i ricorsi in
esame sull'assunto che, secondo l'ordine istituzionale delle competenze
gli adempimenti di cui è cenno nei provvedimenti impugnati
spetterebbero al Consiglio - in quanto titolare delle competenze
residuali non devolute con legge regionale ad altri organi (art. 21
lett. p) St.) - e che al Presidente (mero Primus inter pares) o agli
assessori non competerebbe neanche di dare impulso alla loro adozione.
Con tale prospettazione, quindi, la Regione, non contesta la
spettanza ad organi giudiziari del potere di procedere all'accertamento
di eventuali responsabilità penali di singoli membri di organi
regionali in relazione all'esercizio - o al mancato esercizio - di
determinate funzioni amministrative di sicura competenza regionale, ma
semplicemente denuncia gli errori nei quali sarebbero incorsi i giudici
nella identificazione dei soggetti cui spetta l'esercizio delle
specifiche funzioni amministrative di volta in volta considerate;
errori da verificarsi in riferimento al riparto delle funzioni
amministrative regionali tra gli organi regionali quale operato dallo
statuto e da leggi regionali.
La Regione, in definitiva, chiede alla Corte di correggere gli
errori nei quali assume siano incorsi i giudici nei provvedimenti
impugnati, così attribuendo alla Corte medesima un ruolo di giudice
dell'impugnazione che, all'evidenza, non le compete.
Invero, il conflitto di attribuzione tra enti previsto dall'art. 39
l. n. 87 del 1953 può avere ad oggetto solo gli atti invasivi della
sfera di competenza costituzionalmente attribuita all'Ente, e non anche
vicende in cui non si controverte né della spettanza del potere (nella
specie, giurisdizionale) a chi l'atto ha posto in essere, né della
spettanza o non spettanza all'ente ricorrente in quanto tale (nella
specie, la Regione) di determinate attribuzioni, bensì solo della
spettanza di queste all'uno od all'altro degli organi dell'ente
medesimo: questioni, queste ultime, la cui risoluzione spetta ad altri
giudici.
La riprova di ciò sta nel fatto che non è dato comprendere come
provvedimenti giudiziari - per di più provenienti da organi
inquirenti, e quindi soggetti al vaglio degli organi giudicanti -
possano essere ritenuti idonei ad alterare le competenze statutarie, a
turbarne l'ordinato assetto e addirittura a determinare - secondo
quanto pretende la difesa della ricorrente - una modificazione della
forma di governo regionale. Poiché la produzione di effetti giuridici
di tale natura è evidentemente da escludersi, i provvedimenti
impugnati non sono suscettibili di dar luogo alla lesione lamentata
dalla Regione ricorrente.
Deve, perciò, trovare conferma l'orientamento che questa medesima
Corte ha espresso a partire dalla sentenza n. 289 del 1974 ed ha poi
costantemente ribadito con le sentenze nn. 30 e 31 del 1980 e con le
ordinanze nn. 77 e 98 del 1981.
Con tale orientamento si sono ritenuti "idonei a dar luogo a
conflitti di attribuzioni tra Stato e Regioni" "anche atti
giurisdizionali o comunque strumentalmente inerenti all'esplicazione di
funzioni giurisdizionali" "quante volte si assuma che ridondino in una
invasione o menomazione della sfera di competenza costituzionalmente
garantita alla Regione ricorrente"; ma si è nel contempo, esclusa
l'ammissibilità dei ricorsi quando con essi si pretenda di "censurare
il modo come la giurisdizione si è concretamente esplicata,
denunciando errori in iudicando nei quali il giudice" (nella
fattispecie allora esaminata, "amministrativo") "sarebbe incorso"
(sentenza n. 289/1974).
La conclusione cui la Corte perviene non implica, ovviamente,
giudizio di sorta sulla pertinenza e fondatezza, da valutare nelle sedi
proprie, delle argomentazioni difensive della Regione Toscana, ma ne
esclude soltanto la rilevanza ai fini della decisione dei ricorsi,
posto che esse non conducono a ravvisare alcuna violazione della sfera
di competenza regionale costituzionalmente garantita.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i nove ricorsi indicati in epigrafe;
I. - dichiara irricevibile la memoria del Sostituto Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Massa pervenuta in cancelleria
il 7 novembre 1983, pertinente al conflitto n. 27 del 1983;
II. - dichiara che non spetta ad organi giudiziari di emanare atti
contenenti l'"invito" al Presidente della Giunta regionale ad adottare
provvedimenti di competenza regionale in materia di inquinamento delle
acque ed a comunicare in tempi brevi le determinazioni al riguardo e,
di conseguenza, in accoglimento dei ricorsi della Regione Toscana
notificati, rispettivamente, in data 24 marzo 1984 (r.c. 3/84), 10
aprile 1984 (r.c. 5/84), 7 maggio 1984 (r.c. 15/84) e 10 maggio 1984
(r.c. 18/84) annulla i provvedimenti emessi:
- dal Pretore di Pisa l'8 febbraio 1984;
- dal Pretore di Cascina il 25 febbraio 1984;
- dal Pretore di S. Miniato il 7 marzo 1984;
- dal Pretore di Pontedera l'8 marzo 1984:
III. - a) dichiara che non spetta ad organi giudiziari di procedere
all'accertamento dell'eventuale responsabilità penale del Presidente o
di un assessore della Giunta regionale per la ritardata approvazione
della legge di delega a Comuni e Province della funzione di rilascio
delle autorizzazioni di cui all'art. 2 della legge 24 dicembre 1979, n.
650 e, di conseguenza, in parziale accoglimento del ricorso proposto
dalla Regione Toscana con atto notificato il 20 settembre 1983, annulla
limitatamente al capo a), il mandato di comparizione emesso il 25
gennaio 1983 dal Pretore di Firenze (r.c. 8/83);
b) dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato
dalla Regione Toscana con il ricorso medesimo per la parte concernente
i capi b) e c) del predetto mandato di comparizione;
IV. - a) dichiara che non spetta ad organi giudiziari di procedere
all'accertamento dell'eventuale responsabilità penale del Presidente
della Giunta regionale per l'omessa predisposizione di fondi di
investimento necessari al finanziamento di opere di bonifica ed
all'attuazione dei piani e programmi all'uopo necessari e, di
conseguenza annulla, per questa parte, l'ordine di comparizione emesso
il 21 luglio 1983 dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Massa, in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla
Regione Toscana con atto notificato il 20 settembre 1983 (r.c.
27/1983);
b) dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato
dalla Regione Toscana con il ricorso medesimo per la restante parte del
predetto ordine di comparizione;
V. - dichiara inammissibili i conflitti di attribuzione sollevati
dalla Regione Toscana nei confronti del Presidente del Consiglio dei
ministri con i ricorsi notificati in data 3 giugno 1983 (r.c. 19/83),
27 settembre 1984 (r.c. 40/84) e 28 novembre 1984 (r.c. 41 /84).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1985
F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:70 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte