Corte costituzionale

Ordinanza n. 708/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/06/1988 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2947, 2948,

nn. 4 e 5, 2949, 2955, n. 2, e 2956, nn. 1 e 2, del codice civile,

promosso con ordinanza emessa il 24 gennaio 1983 dal Pretore di Roma

nei procedimenti civili riuniti vertenti tra gli eredi di De Angelis

Antonio e l'Università Internazionale degli Studi Sociali Pro Deo ed

altro, iscritta al n. 569 del registro ordinanze 1983 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 342 dell'anno 1983;

Visti gli atti di costituzione di De Angelis Adolfo ed altri, del

C.I.P., dell'Università Pro Deo e dell'Ordine dei Frati Predicatori

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Roma, con ordinanza in data 24 gennaio

1983, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli

artt. 2947, 2948, nn. 4 e 5, 2949, 2955, n. 2, e 2956, nn. 1 e 2,

cod. civ., in riferimento agli artt 2, 3, 4, e 36 della Costituzione;

che il sospetto di incostituzionalità colpisce le norme in

esame nella parte in cui consentono che la prescrizione dei diritti

patrimoniali connessi al rapporto di lavoro decorre anche durante la

permanenza dello stato di subordinazione all'autorità ecclesiastica

da parte del lavoratore;

che, secondo il giudice remittente, il predetto stato di

subordinazione (gerarchica e socio-economica) all'autorità

ecclesiastica comporterebbe impedimento al libero esercizio dei

diritti inerenti allo svolgimento di un'attività lavorativa anche

successivamente alla cessazione di questa, e fino a quando perduri lo

stesso stato di subordinazione;

che, infatti, il timore di sanzioni a sue iniziative non

condivise da superiori, costituirebbe per l'ecclesiastico una remora

all'esercizio dei diritti inerenti ad un rapporto di lavoro già

cessato;

che, del resto, ad avviso del giudice a quo, la situazione in

esame sarebbe assimilabile a quella già considerata dalla Corte

nella sentenza n. 63 del 1966, in materia di prescrizione dei diritti

dei lavoratori relativa a rapporti non presidiati dalla stabilità;

che nel giudizio si sono costituiti l'Associazione per

l'Università Internazionale degli Studi Sociali "Pro Deo", l'Ordine

dei Frati Predicatori, il C.I.P. - Centro Investimenti Partecipazioni

s.r.l. - ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

tutti concludendo per la infondatezza della questione; mentre

conclusioni di opposto tenore hanno spiegato i Signori Adolfo,

Angelo, Antonello e Fabio De Angelis, in qualità di coeredi del

defunto Mons. Prof. Antonio De Angelis;

Considerato che le norme esaminate determinano la specifica durata

dei diritti in relazione alle oggettive caratteristiche dei rapporti

cui ineriscono ed attengono perciò ai contenuti sostanziali dei

rapporti medesimi;

che, per contro, nessun rilievo può assumere, sul decorso dei

termini prescrizionali, una particolare condizione personale di uno

dei soggetti del rapporto non derivante dalla peculiarità di questo

e non incidente sulla sua connotazione;

che, in particolare, ai fini del soddisfacimento dei diritti

patrimoniali inerenti ad uno specifico rapporto ormai cessato, la

condizione di ecclesiastico propria dell' ex prestatore di lavoro,

non costituisce ragione di debolezza nei confronti dell' ex datore di

lavoro, pubblico o privato, cui non spetta alcun potere di incidere

sulla successiva possibilità di occupazione del detto prestatore;

che, pertanto la questione appare manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 2947, 2948, nn. 4 e 5, 2949, 2955, n. 2, e

2956, nn. 1 e 2, cod. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 2,

3, 4 e 36 della Costituzione, dal Pretore di Roma con la ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:708 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte