Sentenza n. 71/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/02/1990 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 80, ultimo
comma, e 212, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza
emessa il 12 aprile 1989 dal Pretore di Torino nel procedimento
civile vertente tra Lucco Bossù Armando e l'I.N.A.I.L., iscritta al
n. 416 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno
1989;
Visti gli atti di costituzione di Lucco Bossù Armando e
l'I.N.A.I.L. nonché l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 12 dicembre 1989 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti;
Uditi l'avv. Salvatore Calibbo per Lucco Bossù Armando e Antonino
Catania per l'I.N.A.I.L. e l'Avvocato dello Stato Luigi Sinicolfi per
il Presidente del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Pretore di Torino, nel giudizio promosso da Bossù Lucco
nei confronti dell'INAIL, per conseguire la rendita, previa
valutazione complessiva delle invalidità conseguenti ad un
infortunio subito lavorando nel settore dell'industria e ad altro
infortunio subito nell'espletamento di attività agricola, con
ordinanza emessa il 12 aprile 1989 (R.O. n. 416/1989), ha sollevato
questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt.
38, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione, degli artt.
80, ultimo comma, e 212 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1125 (Testo
unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Osserva il giudice a quo che l'art. 80, ultimo comma, e l'art.
212, che alla precedente disposizione rinvia, consentono di liquidare
la rendita, nel caso di infortuni plurimi, solo se questi si siano
verificati tutti nell'ambito dell'industria, o nell'ambito
dell'agricoltura.
Ciò peraltro sembra contrastre con l'art. 38, secondo comma,
della Costituzione, poiché le suindicate norme precludono la tutela
assicurativa al lavoratore che abbia riportato più infortuni,
comportanti complessivamente una percentuale di invalidità superiore
al minimo indennizzabile, subiti in diversi settori di attività
protette.
Appare inoltre leso, ad avviso del giudice a quo, l'art. 3, primo
comma, della Costituzione, non sembrando razionalmente giustificabile
una diversità di trattamento fra assicurati che abbiano riportato, a
seguito di più infortuni, una invalidità eccedente il minimo
indennizzabile, a seconda della omogeneità, o meno, delle attività
lavorative protette nel cui ambito gli infortuni si sono verificati.
2. - Si sono costituiti innanzi a questa Corte il Bossù,
sollecitando l'accoglimento della questione, e l'INAIL, chiedendo che
la questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata.
3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha dedotto
l'infondatezza della questione.
Osserva l'Avvocatura dello Stato che l'applicabilità dell'art. 80
del d.P.R. n.1124 del 1965 al caso di più infortuni riportati in
diversi ambiti dallo stesso soggetto non esclude che al procedimento
di unificazione si debba pervenire attraverso il disposto dell'art.
79 dello stesso d.P.R., che consente di calcolare la rendita per
l'inabilità permanente per il danno prodotto dall'ultimo sinistro,
rapportandola non all'attitudine dell'assicurato al lavoro normale,
ma a quella ridotta per effetto della concorrente preesistente
invalidità. Considerato in diritto
1. - È stata sollevata in via incidentale questione di
legittimità costituzionale della normativa racchiusa nell'art. 80,
ultimo comma, e nell'art. 212 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124
(Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).
La prima disposizione, che fa parte del titolo I, concernente
l'assicurazione nell'industria - nel prevedere il caso che
l'assicurato, già raggiunto da inabilità permanente in misura non
indennizzabile (non superiore al dieci per cento), per effetto di
infortuni precedenti verificatisi nello stesso settore lavorativo,
sia colpito da un nuovo infortunio, anche esso recante inabilità
permanente non indennizzabile - impone di valutare complessivamente
l'inabilità risultante a suo carico e, qualora essa superi la soglia
dell'indennizzabilità, di liquidare una rendita in base al grado
dell'inabilità così accertata ed alla retribuzione percepita al
momento del nuovo infortunio. La seconda disposizione, che fa parte
del titolo II, concernente l'assicurazione nell'agricoltura, dichiara
applicabili alle rendite per inabilità permanente derivante da
infortuni e da malattie professionali e ai relativi procedimenti di
liquidazione le disposizioni del titolo I, e quindi anche l'art. 80.
Sospetta il giudice a quo che tale normativa - in quanto,
nell'introdurre il beneficio della valutazione complessiva
dell'inabilità permanente e della liquidazione di un'unica rendita
come sopra indicato, lo limita all'ipotesi di infortuni policroni
verificatisi tutti nello stesso settore lavorativo, cioè tutti nel
lavoro nell'industria, o tutti nel lavoro nell'agricoltura - sia in
contrasto con l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, in quanto
precluderebbe la tutela assicurativa al lavoratore comunque raggiunto
per effetto di infortuni, sia pure verificatisi non nello stesso
settore, da inabilità permanente oltre la soglia indennizzabile (ora
quella del 10 per cento sia nell'una che nell'altra assicurazione), e
con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, in quanto sancirebbe
una ingiustificata disparità di trattamento fra il detto lavoratore
e quello raggiunto da inabilità permanente nello stesso grado per
effetto di infortuni verificatisi nello stesso settore lavorativo.
2. - La questione così posta non è fondata.
La normativa impugnata risponde, secondo giurisprudenza e dottrina
prevalenti, alla esigenza di una valutazione delle inabilità
permanenti omogenee (quelle appunto derivanti da infortuni
verificatisi in tempi successivi nello stesso settore lavorativo)
complessiva (e quindi riferita all'intera capacità lavorativa) e
della conseguente liquidazione di un'unica rendita commisurata alla
detta valutazione complessiva (e alla retribuzione più elevata). In
particolare il terzo comma dell'art. 80 mira a soddisfare con la
maggiore ampiezza tale esigenza, in quanto concerne il caso di
successione nel tempo di più infortuni nessuno dei quali ex sé
recante inabilità indenizzabile (i primi due commi riguardano
rispettivamente il caso di infortunio recante inabilità
indennizzabile che si aggiunge ad un altro che avesse, o ad altri che
avessero, recato inabilità indennizzabile, e il caso di infortunio
non recante ex sé inabilità indennizzabile, che si aggiunge ad
altro che avesse, o ad altri che avessero, recato inabilità
indennizzabile).
Con riferimento alla assicurazione (contro gli infortuni e le
malattie professionali) nell'industria e, rispettivamente, a quella
(contro gli infortuni e le malattie professionali) nell'agricoltura
(della quale si tratta nel caso concreto), come dalla legge
separatamente considerate, l'esigenza suindicata è dunque pienamente
soddisfatta.
L'ordinanza di rimessione rappresenta, lamentandone il mancato
soddisfacimento, un'esigenza ulteriore, come è quella della
valutazione complessiva delle inabilità e della liquidazione di
un'unica rendita nel caso di inabilità permanenti disomogenee, cioè
derivanti da infortuni verificatisi in tempi successivi in entrambi i
settori lavorativi cui si riferiscono le due assicurazioni.
Ma il mancato pieno soddisfacimento di tale ulteriore esigenza (al
pari della stessa nozione di omogeneità o no delle plurime
inabilità connesse ai più infortuni verificatisi in tempi diversi)
discende dalla considerazione separata, ai fini dell'assicurazione in
argomento, dell'attività lavorativa svolta nei due settori, cioè
dalla organizzazione separata delle relative assicurazioni, ciascuna
delle quali rappresenta un sistema con proprie previsioni di
presupposti del rapporto assicurativo, di doveri contributivi, di
criteri di valutazione della efficacia invalidante delle menomazioni
fisiche (Tabella allegato 1 e Tabella allegato 2). E una siffatta
organizzazione separata non appare in contrasto con i parametri
invocati - non con l'art. 38, secondo comma, né con l'art. 3, primo
comma, della Costituzione - quando essa, come nel caso, si fondi
sull'obbiettiva (e non arbitraria) distinzione fra due settori
lavorativi e non lasci, nell'ambito di ciascuno di essi, alcun vuoto
di tutela.
Vero è che l'art. 79 del d.P.R. n. 1124 del 1965 dispone che si
tenga conto, al fine di valutare l'inabilità permanente derivante da
un infortunio in un settore lavorativo (industria o agricoltura),
anche di quella derivante da uno o più infortuni pregressi
nell'altro settore (agricoltura o industria) - o addirittura da uno o
più infortuni "estranei al lavoro" - alla condizione, peraltro, che
le inabilità riguardino il medesimo organo o complesso organico
fisico dell'assicurato (ovvero due organi o complessi organici tali
da influenzarsi fra loro sotto l'aspetto invalidante). Condizione,
questa, desumibile dalla nozione di "aggravamento" del grado di
riduzione dell'attitudine al lavoro ivi enunciata, che non è
richiesta, invece, per la ipotesi di infortuni verificatisi in tempi
successivi nello stesso settore lavorativo ai sensi dell'art. 80.
Ma tale disciplina persegue non già la finalità di imporre una
valutazione complessiva delle inabilità e conseguentemente la
liquidazione di un'unica rendita, bensì soltanto quella di adeguare
realisticamente la valutazione (a sé stante) dell'inabilità
derivante dall'ultimo infortunio (naturalmente riferita a una
attitudine lavorativa già ridotta per effetto della preesistente
inabilità disomogenea o delle preesistenti inabilità disomogenee)
in senso relativamente più favorevole all'assicurato (cfr. ultima
parte art. 79), nella prevalente considerazione dell'unitarietà
dell'insieme organico-funzionale interessato.Essa, dunque, per il suo
ambito di applicazione (in quanto l'adeguamento riguarda anche
l'ipotesi di inabilità pregresse derivanti da fatti "estranei al
lavoro"), e per la sua limitata finalità come appena indicata, non
rappresenta un punto di convergenza necessario fra i due sistemi
assicurativi, né tanto meno esprime un princìpio della legislazione
in tema di valutazione complessiva delle inabilità e di unificazione
delle rendite, che imponga sul piano della coerenza, e quindi della
ragionevolezza, di rettificare additivamente nel senso auspicato la
normativa impugnata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale,
in riferimento agli artt. 38, secondo comma, e 3, primo comma, della
Costituzione, degli artt. 80, ultimo comma, e 212 del d.P.R. 30
giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali), sollevata dal Pretore di Torino con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:71 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte