Sentenza n. 72/1973
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 06/06/1973 · relatore Giovanni Battista Benedetti
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 17legge 339/1958
applicata al caso
- art. 14legge 339/1958
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 14 e
17, lettere a e b, della legge 2 aprile 1958, n. 339, contenente norme
per la tutela del rapporto di lavoro domestico, promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 28 marzo 1970 dal pretore di Firenze nel
procedimento civile vertente tra Arrigoni Bruna e Mann Borgese
Elisabeth, iscritta al n. 308 del registro ordinanze 1970 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 286 dell'11 novembre 1970;
2) ordinanza emessa il 3 novembre 1971 dal tribunale di Firenze nel
procedimento civile vertente tra Forconi Gina e Pecchia Giuseppe e
Gabriella, iscritta al n. 155 del registro ordinanze 1972 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 158 del 21 giugno 1972.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 17 aprile 1973 il Giudice relatore
Giovanni Battista Benedetti;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con sentenza non definitiva del 28 marzo 1970, emessa nel
giudizio civile vertente fra Arrigoni Bruna e Mann Borgese Elisabeth,
il pretore di Firenze ha ritenuto che anche il vitto e l'alloggio
formano parte integrante della retribuzione del lavoratore domestico.
Con ordinanza di pari data ha quindi sollevato la questione di
legittimità costituzionale delle disposizioni contenute nelle lettere
a e b dell'art. 17 della legge 2 aprile 1958, n. 339, le quali
commisurano l'indennità di anzianità alla sola retribuzione in
danaro.
Osserva il pretore che la norma impugnata deroga al principio
generale, valido per tutti i lavoratori dipendenti, di cui all'art.
2121, ultimo comma, del codice civile, secondo il quale l'equivalente
del vitto e dell'alloggio corrisposto al lavoratore fa parte della
retribuzione. La norma sarebbe pertanto in contrasto con l'art. 3 della
Costituzione per l'ingiustificata disparità di trattamento riservata
ad una particolare categoria di lavoratori subordinati.
La norma contrasterebbe inoltre sia con l'art. 35, comma primo,
Cost. poiché una disposizione che decurta l'indennità di anzianità
non tutela certamente il lavoro; sia con l'art. 36, comma primo, Cost.
che proclama il diritto del lavoratore "ad una retribuzione
proporzionata alla quantità e qualità del lavoro".
Secondo l'ordinanza viziato d'incostituzionalità dovrebbe
ritenersi anche l'art. 14 della legge n. 339 del 1958 nella parte in
cui demanda la determinazione delle tariffe convenzionali relative al
vitto e all'alloggio ad apposite commissioni provinciali e disciplina
la esecutorietà di tali tariffe mediante decreto prefettizio, contro
il quale è dato poi ricorso al Mini stro del lavoro. Questa procedura,
che rimette all'autorità amministrativa la determinazione di una parte
della retribuzione spettante al lavoratore domestico, sarebbe in
contrasto con gli artt. 24 è 36 Cost. giacché essa sottrae al giudice
il potere- dovere di valutare la congruità della retribuzione, di
accertarne l'eventuale insufficienza ed ordinarne la conseguente
rivalutazione per renderla adeguata al citato precetto costituzionale.
2. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 17,
lett. b, della legge n. 339 del 1958, in riferimento agli artt. 3, 35 e
36 della Costituzione, è stata sollevata anche dal tribunale di
Firenze con ordinanza del 3 novembre 1971 emessa nel procedimento
civile vertente tra Forconi Gina e Pecchia Giuseppe e Gabriella a
seguito della sentenza non definitiva, di pari data, con la quale lo
stesso tribunale aveva ritenuto che l'alloggio di cui l'attrice aveva
fruito nel corso del rapporto di lavoro domestico è da qualificarsi
come elemento integrante della retribuzione.
Ad avviso del tribunale la norma denunciata produrrebbe, in danno
dei lavoratori domestici, una discriminazione non fondata su alcuna
effettiva esigenza differenziatrice. Il valore dell'alloggio fa parte
integrante della retribuzione e dovrebbe conseguentemente essere
computato nel calcolo dell'indennità di anzianità che costituisce una
forma di retribuzione.
La discriminazione operata dalla norma, in quanto non giustificata,
potrebbe produrre una inammissibile lesione del diritto fondamentale di
eguaglianza e di parità retributiva per pari lavoro ed eguale
anzianità, che è assicurato dalla Costituzione a tutti i lavoratori a
parità di condizioni ed indipendentemente dal settore merceologico di
appartenenza.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte le parti private non si sono
costituite. È, invece, intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
con deposito di deduzioni in cancelleria in data 24 novembre 1970 e 10
giugno 1972.
Nei propri scritti l'Avvocatura pone innanzitutto in rilievo la
particolare natura del lavoro domestico destinato a soddisfare esigenze
di ordine materiale di quelle convivenze a tipo familiare nelle quali
assumono valore la solidarietà affettiva e la mutua assistenza fra le
parti.
La legge n. 339 del 1958 non poteva non tener conto della natura e
delle caratteristiche speciali di questa prestazione lavorativa anche
in relazione al luogo ove essa viene svolta e cioè l'abitazione del
datore di lavoro.
Ciò premesso l'Avvocatura contesta che possa ravvisarsi contrasto
tra l'art. 17 e l'art. 3 Cost. rilevando che la discriminazione tra la
generalità dei lavoratori ed i lavoratori domestici sembra
adeguatamente giustificata proprio dalla specialità del rapporto di
lavoro.
Del pari infondato sarebbe il denunciato contrasto con gli artt. 35
e 36 della Costituzione. Il criterio per il computo dell'indennità di
anzianità è stato dal legislatore dettato con riguardo alla natura e
modalità della prestazione lavorativa domestica nonché alla
particolare circostanza che tale prestazione è svolta nell'ambito di
una comunità familiare. Nel rapporto di lavoro domestico la parte
preponderante e decisiva dell'aspetto economico è la retribuzione in
denaro, rispetto alla quale le prestazioni in natura si prospettano
come elementi accessori ed eventuali e meramente strumentali ai fini
dell'esecuzione del rapporto di lavoro.
Neppure fondata, ad avviso dell'Avvocatura, sarebbe la censura
d'incostituzionalità formulata nei riguardi dell'art. 14 della legge
n. 339.
La determinazione delle tariffe convenzionali per il vitto e per
l'alloggio è stata affidata dal legislatore a speciali commissioni
provinciali (nelle quali sono presenti i rappresentanti delle categorie
interessate) in considerazione del fatto che il costo della vita è
soggetto a continue variazioni nel tempo e nelle diverse località del
territorio nazionale.
La procedura amministrativa dettata dalla norma consente la tutela
del lavoratore. Il Ministro per il lavoro non decide arbitrariamente
perché deve sentire l'avviso della Commissione centrale per la
disciplina del lavoro domestico, commissione che è costituita da
rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro.
La tutela del lavoratore è garantita anche sul piano
giurisdizionale. Ove non voglia accettare la determinazione della
commissione provinciale o, in sede di ricorso, la decisione del
Ministro, il lavoratore può sempre adire il giudice ordinario al fine
di ottenere la retribuzione ritenuta equa. Considerato in diritto :
1. - Con le due ordinanze indicate in epigrafe del pretore e del
tribunale di Firenze viene sollevata la questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 35 e 36 della
Costituzione, dell'art. 17, lettere a e b, della legge 2 aprile 1958,
n. 339 "per la tutela del rapporto di lavoro domestico" nella parte in
cui la norma commisura l'indennità di anzianità, dovuta nel caso di
licenziamento o dimissioni, alla sola retribuzione in denaro e non
tiene, invece, Conto del vitto e dell'alloggio che pure
rappresenterebbero parte integrante della retribuzione.
Il pretore di Firenze ha inoltre denunciato l'incostituzionalità,
in riferimento agli artt. 36 e 24 della Costituzione, dell'art. 14
della citata legge nella parte in cui la norma detta la disciplina per
la determinazione delle tariffe convenzionali relative al vitto e
all'alloggio, rilevando che l'avere attribuito all'autorità
amministrativa la determinazione di una parte della retribuzione
spettante al lavoratore domestico comporterebbe la sottrazione al
giudice del potere-dovere di valutare l'adeguatezza e sufficienza della
retribuzione e la violazione, nel contempo, del diritto del lavoratore
di agire in giudizio a tutela delle proprie ragioni.
I due giudizi, congiuntamente discussi all'udienza, possono essere
riuniti e decisi con unica sentenza.
2. - Fondata è la denuncia di incostituzionalità, in riferimento
all'art. 3 Cost., formulata dalle ordinanze di rimessione nei riguardi
dell'art. 17, lettere a e b, della legge impugnata.
Nel rapporto di lavoro domestico il corrispettivo in denaro non è
sempre l'unica componente della prestazione alla quale il datore di
lavoro è tenuto nei confronti del lavoratore.
A volta, infatti, le parti concordano nel volere che il vitto e
l'alloggio siano assicurati al lavoratore a compenso del lavoro
prestato e con carattere di continuità. Quando ciò accade,
ovviamente, non può essere disconosciuta la natura retributiva del
vitto e dell'alloggio; essi rappresentano parte del corrispettivo
convenuto e dovuto per il lavoro prestato e del loro equivalente in
denaro deve, pertanto, tenersi necessariamente conto ai fini della
determinazione della misura complessiva della retribuzione.
Dalla premessa che, in tutti i casi in cui siano convenzionalmente
dovuti, il vitto e l'alloggio concorrono a formare la retribuzione del
lavoratore discende evidente la conseguenza che non può prescindersi
dalla loro concreta valutazione quando occorra calcolare l'indennità
di anzianità da corrispondere per le ipotesi di licenziamento o di
dimissioni del lavoratore. Una puntuale regola in tal senso è
stabilita nell'art. 2121, ultimo comma, del codice civile, relativo al
computo delle indennità di preavviso e di anzianità, il quale
espressamente include nel calcolo della retribuzione "l'equivalente del
vitto e dell'alloggio dovuto al prestatore di lavoro". La limitazione
prevista dall'art. 17 della legge impugnata che commisura, invece,
l'indennità di anzianità dei lavoratori domestici alla sola
retribuzione in denaro comporta, quindi, una disparità di trattamento
rispetto agli altri lavoratori subordinati che non appare fondata su
alcuna razionale giustificazione.
La norma denunciata, d'altronde, non si armonizza e, anzi, è in
palese contrasto col contenuto di altre disposizioni dello stesso testo
legislativo: non riesce, infatti, a comprendersi perché quella
valutazione esclusa nel computo dell'indennità di anzianità sia
stata, per contro, riconosciuta in tema di trattamento economico per le
ferie (durante le quali spetta al lavoratore "un compenso sostitutivo"
del vitto e dell'alloggio - art. 10); per il congedo matrimoniale (nel
quale "è corrisposta la normale retribuzione in denaro ed il
corrispettivo di quella in natura" - art. 15) e per il caso di
licenziamento senza preavviso (in cui è dovuto, oltre alla
retribuzione in denaro, anche "un compenso economico sostitutivo" del
vitto e dell'alloggio - art. 16, terzo comma).
Per le considerazioni anzi svolte va, quindi, ritenuta
l'illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 Cost. della
norma impugnata nella parte in cui essa, nelle lettere a e b limita il
calcolo dell'indennità di anzianità alla sola retribuzione in denaro
e non valuta l'equivalente del vitto e dello alloggio che siano
convenzionalmente dovuti al prestatore di lavoro.
In siffata pronuncia restano, ovviamente, assorbiti gli altri
motivi di incostituzionalità prospettati in riferimento agli articoli
35 e 36 della Costituzione.
3. - Non fondata, invece, è la questione di legittimità
costituzionale sollevata dal pretore di Firenze nei confronti dell'art.
14 della legge in esame.
Tale articolo stabilisce i compiti delle Commissioni provinciali
per il lavoro domestico fra i quali vi è quello di determinare le
tariffe convenzionali del vitto e dell'alloggio. Le deliberazioni delle
Commissioni sono rese esecutive con decreto prefettizio contro il quale
è ammesso ricorso al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
che decide sentita la Commissione centrale per la disciplina del lavoro
domestico.
Nel procedimento di formazione delle tariffe risulta assicurata la
partecipazione dei lavoratori domestici. I loro rappresentanti,
designati dalle associazioni sindacali di categoria, sono presenti, in
qualità di componenti ed in numero uguale a quello assegnato ai
rappresentanti dei datori di lavoro, sia nella Commissione centrale
(art. 11) che nelle Commissioni provinciali (art. 12). Viene così
protetta nella fase amministrativa la posizione dei lavoratori ai quali
non è inoltre preclusa, in base ai principi generali, la tutela
giurisdizionale prevista dall'ordinamento.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, lettere a e
b, della legge 2 aprile 1958, n. 339 per la tutela del rapporto di
lavoro domestico" nella parte in cui l'indennità di anzianità, da
corrispondere in caso di licenziamento o di dimissioni del personale
impiegatizio e dei prestatori d'opera manuali, viene commisurata alla
sola retribuzione in denaro e non anche all'equivalente del vitto e
dell'alloggio quando queste prestazioni siano convenzionalmente dovute;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 14 della sopra citata legge 2 aprile 1958, n. 339, sollevata
in riferimento agli artt. 36 e 24 della Costituzione, con l'ordinanza
28 marzo 1970, indicata in epigrafe, del pretore di Firenze.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 maggio 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO
AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:72 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte