Sentenza n. 72/1976
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/04/1976 · relatore Leonetto Amadei
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 497/1974
- art. 10legge 497/1974
- art. 11Codice civile
- art. 1Codice civile
- art. 2d.l. 2/1975
- art. 3d.l. 2/1975
- art. 1d.l. 2/1975
- art. 10Codice civile
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1
della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (nuove norme contro la
criminalità), e degli artt. 1, 2, 3 del d.l. 10 gennaio 1975, n. 2
(disposizioni transitorie della predetta legge), e degli artt. 10 e 11
delle disposizioni sulla legge in generale (r.d. 16 marzo 1942, n.
262), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 18 novembre 1974 dalla Corte d'assise di
Venezia nel procedimento penale a carico di Marotta Sabina ed altro,
iscritta al n. 2 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella
Gazzetta Ufliciale della Repubblica n. 48 del 19 febbraio 1975;
2) ordinanze emesse il 5 dicembre 1974 dal tribunale di Sondrio in
due procedimenti penali rispettivamente a carico di Perlini Firmino
Giuseppe ed altro e di Moiser Ferruccio ed altro, iscritte ai nn. 59 e
60 del registro ordinanze 1975 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 77 del 20 marzo 1975;
3) ordinanze emesse il 12, 18, 19 dicembre e 12 novembre 1974 dalla
Corte d'assise di Venezia nei procedimenti penali rispettivamente a
carico di Gregolin Gastone ed altri, Voltini Andrea ed altri, Carraro
Costante ed altri e Predosin Gino ed altro, iscritte ai nn. 66, 67, 68
e 87 del registro ordinanze 1975 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 88 del 2 aprile 1975;
4) ordinanza emessa il 20 novembre 1974 dalla Corte d'assise di
Venezia nel procedimento penale a carico di Zanovello Luciano ed altro,
iscritta al n. 113 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 140 del 28 maggio 1975;
5) ordinanza emessa il 7 marzo 1975 dal tribunale di Sondrio nel
procedimento penale a carico di Bonelli Walter ed altro, iscritta al n.
129 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 152 dell'11 giugno 1975;
6) ordinanza emessa il 4 febbraio 1975 dal giudice istruttore del
tribunale di Padova nel procedimento penale a carico di Todarello
Vincenzo ed altri, iscritta al n. 278 del registro ordinanze 1975 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 221 del 20
agosto 1975;
7) ordinanza emessa il 23 maggio 1975 dal tribunale di Sondrio nel
procedimento penale a carico di Angel Franco ed altri, iscritta al n.
310 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 242 del 10 settembre 1975;
8) ordinanza emessa il 20 giugno 1975 dal tribunale di Tolmezzo nel
procedimento penale a carico di Salvi Ettore ed altri, iscritta al n.
431 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 306 del 19 novembre 1975;
9) ordinanza emessa il 12 marzo 1975 dal tribunale di Milano nel
procedimento penale a carico di Licata Giuseppe ed altro, iscritta al
n. 486 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 320 del 3 dicembre 1975;
10) ordinanza emessa il 2 luglio 1975 dalla Corte d'appello di
Trento nel procedimento penale a carico di Libardoni Roberto ed altri,
iscritta al n. 503 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 332 del 17 dicembre 1975;
11) ordinanze emesse il 4 giugno 1975 dal tribunale di Milano e il
15 ottobre 1975 dal tribunale di Reggio Emilia nei procedimenti penali
rispettivamente a carico di Castellano Antonio ed altri e di Bertarelli
Claudio ed altri, iscritte ai nn. 516 e 527 del registro ordinanze
1975 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5 del 7
gennaio 1976.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 12 febbraio 1976 il Giudice
relatore Leonetto Amadei;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Le sedici ordinanze, emesse da giudici ordinari diversi,
propongono, sia in riferimento al solo art. 25, primo comma, sia in
riferimento al predetto e all'art. 24, secondo comma, della
Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1
della legge 14 ottobre 1974, n. 497 - Nuove norme contro la
criminalità -, il quale, abrogando il primo cpv. dell'art. 29 del
codice di procedura penale, sottrae alla competenza della Corte di
assise la cognizione dei delitti di rapina aggravata, di estorsione
aggravata e di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.
Alcune ordinanze estendono, altresì, la questione di legittimità
costituzionale agli artt. 1, 2 e 3 del d.l. 10 gennaio 1975, n. 2 -
Disposizioni transitorie alla legge n. 497 del 1974 - ed altre anche,
in subordine, agli artt. 10 e 11 delle disposizioni sulla legge in
generale (r.d. 16 marzo 1942, n. 262) nella parte in cui non si prevede
che le norme relative alla variazione della competenza penale non si
applicano ai reati commessi prima dell'entrata in vigore della legge di
modifica.
2. - Avuto riguardo al giudice, alla fase del procedimento e
all'epoca della consumazione del fatto costituente reato le ordinanze
possono essere contraddistinte per gruppi:
le ordinanze n. 2, del 1975, emessa il 13 novembre 1974; n. 66 del
1975, emessa il 12 dicembre 1974; n. 67 del 1975, emessa il 18 dicembre
1974; n. 68 del 1975, emessa il 19 dicembre 1974; n. 87 del 1975,
emessa il 12 novembre 1974, e n. 113, emessa il 20 novembre 1974, tutte
della Corte di assise di Venezia, riguardano procedimenti per i quali,
anteriormente all'entrata in vigore della legge impugnata (6 novembre
1974), vi era già stata ordinanza di rinvio a giudizio degli imputati
davanti alla predetta Corte.
È da rilevare, inoltre, che l'ordinanza n. 113 del 20 novembre
1974 sembrerebbe prospettare la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1 della legge n. 497 del 1974 anche in
relazione ai delitti commessi dopo l'entrata in vigore della legge.
Le ordinanze nn. 59 e 60 del 1975, emesse il 5 dicembre 1974; n.
129 del 1975, emessa il 7 marzo 1975, e n. 310 del 1975, emessa il 23
maggio 1975 dal tribunale di Sondrio, riguardano anch'esse procedimenti
relativi a delitti commessi prima dell'entrata in vigore della legge di
modifica della competenza e risoltisi o con l'ordinanza di rinvio a
giudizio davanti alla Corte di assise o davanti a quel tribunale per
essere stata completata l'istruttoria dopo l'entrata in vigore della
legge stessa. Nel primo caso il tribunale ha provveduto ex art. 50
della legge 10 aprile 1951, n. 287. Pure le ordinanze n. 431 del 1975,
emessa il 20 giugno 1975 dal tribunale di Tolmezzo; n. 516 del 1975,
emessa il 4 giugno 1975 e n. 486 emessa il 12 marzo 1975 dal tribunale
di Milano, riguardano fatti commessi prima dell'entrata in vigore della
legge ma con rinvio a giudizio dopo l'entrata in vigore della stessa.
L'ordinanza n. 278 del 1975, emessa dal giudice istruttore di
Padova il 4 febbraio 1975, al compimento della formale istruttoria,
riguarda anch'essa fatti anteriori al 6 novembre 1974.
L'ordinanza n. 527 del 1975, emessa il 15 ottobre 1975 dal
tribunale di Reggio Emilia è relativa ad un procedimento trasmesso ad
esso per competenza dalla Corte di assise, investita della cognizione
prima della legge del 1974.
Un iter particolare accompagna l'ordinanza n. 503 del 1975, emessa
il 2 luglio 1975 dalla Corte di appello di Trento. Come per la
precedente vi era stata rimessione del procedimento alla Corte di
assise di tale città, procedimento passato, poi, dalla Corte al
tribunale a seguito del mutare della competenza.
La questione respinta dal tribunale è stata riproposta e accolta
in sede di appello contro la sentenza di condanna.
3. - Tutte le ordinanze sviluppano, sia pure con accentuazioni
diverse, motivazioni conformi. Si lamenta, in particolare, che la legge
n. 497 del 1974, non abbia affrontato, per il mancato inserimento in
essa di una norma transitoria specifica, il problema della
applicabilità della norma impugnata in procedimenti per delitti
commessi prima della sua entrata in vigore, per cui, in mancanza di una
norma transitoria, automaticamente troverebbe applicazione il
principio di diritto processuale per il quale le leggi processuali
entrano senz'altro in vigore allo scadere del termine generale o
particolare decorrente dalla loro pubblicazione e si estenderebbero
automaticamente oltre ai giudizi nuovi anche a quelli in corso,
quantunque i relativi reati o rapporti siano stati commessi o siano
insorti sotto l'imperio della legge processuale precedente.
Per i proponenti tale applicazione automatica sarebbe in contrasto
con l'art. 25, primo comma, della Costituzione in forza del quale
nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per
legge, dovendosi interpretare la norma costituzionale nel senso che la
determinazione della competenza deve riferirsi a "fattispecie astratte
realizzabili in futuro, non già a posteriori, in relazione ad una
regiudicanda già insorta", ossia "deve essere stabilita prima della
commissione del fatto".
In sostanza l'art. 25 imporrebbe che, a garanzia e tutela del
cittadino, non possa procedersi a distrazione da quel giudice
imparziale e indipendente che la legge ha preventivamente designato.
Detto articolo non farebbe altro che attribuire al cittadino
giudicabile un diritto soggettivo pubblico, che troverebbe il suo
fondamento nella certezza del giudice competente, certezza che nel caso
sottoposto all'esame della Corte risulterebbe ambigua per la mancanza
soprattutto di una norma transitoria. In conclusione, il principio
fissato dall'art. 25 non consentirebbe restrizioni o riduzioni sia
attraverso una costituzione a posteriori del giudice, sia attraverso un
mutamento della competenza per materia funzionale, la quale, una volta
radicata, nei riguardi del soggetto che ha commesso il reato, non
sarebbe suscettibile di modifica in relazione a tale soggetto.
Molto succinta è la motivazione, nelle ordinanze che vi fanno
riferimento, sulla prospettata violazione dei diritti della difesa
(art. 24, secondo comma, Cost.). La violazione per i proponenti, si
legherebbe oltre che all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti
dell'uomo anche alla considerazione che nelle Corti di assise la scelta
dei giudici popolari è affidata al sorteggio, il che comporterebbe una
tutela maggiore per il giudicabile, soprattutto nel caso di giudizio
direttissimo dove la scelta in concreto del giudice, per il
trasferimento della competenza al tribunale, sarebbe insindacabile
prerogativa del pubblico ministero.
4. - Vi è stato intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato.
L'Avvocatura dello Stato, dopo un breve accenno alla ratio e
all'occasio legis, contesta, sotto profili diversi, il fondamento delle
proposte questioni. In via pregiudiziale osserva che l'asserito
contrasto tra l'art. 25 della Costituzione e il principio della
immediata applicazione delle norme processuali in genere e di quelle
modificatrici della competenza in particolare, comunemente applicato
nella prassi legislativa, non potrebbe formare, nella mancanza di una
specifica disposizione transitoria di richiamo nella legge contestata,
oggetto di questione di legittimità costituzionale, ma di
interpretazione con le conseguenze giuridiche proprie del normale
processo interpretativo.
Nel merito la stessa Avvocatura ritiene la questione non fondata
anche perché essa non differirebbe sostanzialmente da quella decisa
dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 56 del 1967 e ciò
perché se è pur vero che la norma transitoria non è stata espressa
dal legislatore, a differenza di quanto era avvenuto nel caso oggetto
del surrichiamato giudizio della Corte, tuttavia essa sarebbe
deducibile proprio dal principio generale della immediata
applicabilità delle norme di diritto processuale.
Il precetto costituzionale, invero, rimarrebbe, a parere
dell'Avvocatura dello Stato, violato solo quando la sottrazione della
regiudicanda al giudice naturale precostituito si verificasse
attraverso una designazione a posteriori del giudice stesso in
relazione ad una determinata controversia o direttamente dal
legislatore in via di eccezione singolare alle regole generali, ovvero
attraverso atti di altri soggetti ai quali la legge attribuisce tale
potere. Nel caso, invece, si sarebbe in presenza di un nuovo
ordinamento che il legislatore, nel suo insindacabile potere di merito,
legittimamente ha sostituito a quello vigente.
Per quanto attiene alla prospettata violazione del diritto di
difesa l'Avvocatura esclude che questo possa rimanere violato o
comunque attenuato nei giudizi davanti al tribunale.
Comunque la censura non potrebbe riguardare la norma impugnata, ma,
eventualmente, quelle norme che potessero impedire, nell'ambito del
giudizio davanti al tribunale, il pieno esercizio del diritto stesso.
Per l'accenno che si fa, in una delle ordinanze, alla eventuale
illegittimità costituzionale del rito direttissimo, l'Avvocatura si
riporta all'orientamento giurisprudenziale della Corte costituzionale. Considerato in diritto :
1. - Le sedici ordinanze precisate in epigrafe chiamano la Corte a
decidere su questioni identiche o collegate tra loro per cui le
relative cause sono decise con unica sentenza.
2. - Vengono prospettati dai giudici a quibus tre aspetti di
incostituzionalità e precisamente:
a) da tutte le ordinanze: se, in riferimento all'art. 25, primo
comma, della Costituzione, sia costituzionalmente legittimo l'art. 1
della legge 14 ottobre 1974, n. 497 - Nuove norme contro la
criminalità -, il quale abrogando il primo capoverso dell'art. 29 del
codice di procedura penale sottrae alla competenza della Corte di
assise la cognizione dei delitti di rapina aggravata, di estorsione
aggravata, di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione
senza stabilire, in una norma transitoria, la posizione processuale di
coloro che commisero tali delitti prima del 6 novembre 1974, data di
entrata in vigore della legge stessa;
b) dalle ordinanze nn. 2, 66, 68 e 113 della Corte di assise di
Venezia e n. 278 del giudice istruttore di Padova: se, in riferimento
all'art. 24, secondo comma, Cost., l'art. 1 della legge 14 ottobre
1974, n. 497, non violi, per la sua implicita estensione ai reati
commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge stessa, il
diritto della difesa, attesa la diversa composizione della Corte di
assise e la conseguente maggior garanzia che essa offre all'imputato e
ciò soprattutto nel giudizio direttissimo, dove con lo spostamento
della competenza la scelta del giudice cesserebbe di essere
precostituita, per il potere riconosciuto al P.M., là dove il
tribunale è strutturato in più sezioni penali, di deferire il
giudizio ad una sezione piuttosto che ad un'altra;
c) dalle ordinanze nn. 59, 60, 129 e 310 del tribunale di Sondrio:
se, in riferimento all'art. 25, primo comma, Cost., siano
costituzionalmente legittimi gli artt. 10 e 11 delle disposizioni sulla
legge in generale (r.d. 16 marzo 1942, n. 262), nella parte in cui non
si prevede che le norme relative alla variazione della competenza per
materia e funzionale non si applicano ai reati per fatti anteriori alla
entrata in vigore della legge che le introduce;
d) dalle ordinanze n. 431 del tribunale di Tolmezzo, nn. 486 e 516
del tribunale di Milano, n. 527 del tribunale di Reggio Emilia e n. 503
della Corte di appello di Trento: se, sempre in riferimento all'art.
25, primo comma, Cost., siano costituzionalmente legittimi gli artt. 1,
2 e 3 del d.l. 10 gennaio 1975, n. 2, che, nel disciplinare in via
transitoria la legge n. 497 del 1974, non tengono conto dei fatti
commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge di modifica
della competenza per escluderli dalla nuova disciplina in forza del
principio costituzionale di non sottrazione al giudice naturale
precostituito per legge.
Le questioni non sono fondate.
3. - In ordine alla violazione del principio sancito nell'art. 25,
primo comma, della Costituzione, tutte le ordinanze assumono come
presupposto che la norma costituzionale non consentirebbe una mutazione
a posteriori della competenza per materia e funzionale in quanto
questa, una volta radicata nei confronti di un soggetto che ha commesso
un reato, non sarebbe più suscettibile di modifica, avendo già
acquisito l'imputato il diritto ad essere giudicato dal giudice che
l'ordinamento giuridico prestabiliva al momento in cui è stata
violata la norma penale. Ciò rientrerebbe nel quadro di quelle
garanzie poste dalla Costituzione a tutela del cittadino e che
troverebbe il suo fondamento nella acquisizione da parte dello stesso
della certezza a priori del giudice che dovrà giudicarlo.
4. - La tesi secondo la quale la mutazione della competenza con
norma generale, senza che il legislatore tenga conto della posizione
processuale acquisita da chi abbia commesso il fatto reato
anteriormente all'entrata in vigore della legge di modifica, sarebbe in
contraddizione con il principio costituzionale che vieta di distrarre
dal giudice naturale prestabilito per legge, non può essere accolta.
Moltissime le decisioni della Corte in tema di garanzia di
precostituzione del giudice. Già con la sentenza n. 29 del 1958 sono
stati fissati i limiti e la portata della locuzione "giudice naturale"
ritenuta corrispondente a quella di "giudice precostituito per legge",
e riferibile al giudice istituito in anticipo in base a criteri
generali e non in vista di determinate controversie, e ciò al fine di
dare al cittadino la certezza circa il giudice che lo deve giudicare.
Detti limiti sono stati ribaditi, applicati e sviluppati dalla
Corte in ulteriori decisioni in relazione a fattispecie diverse.
Particolare rilevanza assume, nei casi sottoposti all'attuale giudizio,
la sentenza n. 56 del 1967. Secondo l'ordinanza del pretore di Salerno,
che aveva posto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9
del d.P.R 31 dicembre 1963, n. 2105 - Modificazioni delle
circoserizioni territoriali degli uffici giudiziari -' in riferimento
proprio all'art. 25, primo comma, della Costituzione, qualsiasi
innovazione in tema di competenza avrebbe dovuto lasciare ferma la
disciplina in vigore sia per i procedimenti pendenti, sia per quelli
che potessero sorgere in futuro per fatti verificatisi prima
dell'entrata in vigore della nuova disciplina.
La Corte, nel ritenere non fondata la questione, ha stabilito che
"l'art. 25 della Costituzione, implica la necessità che la competenza
giudiziaria, individuabile in base a criteri generali direttamente
posti dalla legge, non venga derogata da atti insindacabili dei
pubblici poteri e vuole che la stessa legge debba uniformarsi, nel
regolare la materia, ad una esigenza fondamentalmente unitaria, quella,
cioè che la competenza degli organi giudiziari venga sottratta, al
fine di una rigorosa garanzia della loro imparzialità, ad ogni
possibilità di arbitrio". Ha, altresì, precisato che illegittima
sottrazione della regiudicanda al giudice naturale precostituito per
legge si verifica "tutte le volte in cui il giudice venga designato a
posteriori in relazione ad una determinata controversia o dal
legislatore in via di eccezione singolare alle regole generali, ovvero
attraverso atti di altri soggetti ai quali la legge attribuisce tali
poteri al di là dei limiti che la riserva impone".
Sulla base dei principi di carattere generale sopra enunciati, la
Corte, con la ricordata sentenza, ha ritenuto che tale diritto viene
rispettato quando la legge, sia pure con effetto anche sui processi in
corso, modifica in generale i presupposti o i criteri diretti ad
individuare il giudice competente, poiché in tali casi lo spostamento
della competenza non avviene "in conseguenza di una deroga alla
disciplina generale, che sia adottata in vista di una determinata o di
determinate controversie, ma per effetto di un nuovo ordinamento - e,
dunque, della designazione di un nuovo giudice naturale - che il
legislatore, nell'esercizio del suo insindacabile potere di merito,
sostituisce a quello vigente".
Con la legge 14 ottobre 1974, n. 497, il legislatore ha operato una
riforma dell'art. 29, secondo comma, del codice penale, trasferendo la
competenza per determinati reati da un giudice ad un altro giudice,
ossia dalla Corte di assise al tribunale, e ciò per una esigenza
intimamente legata alla necessità di una più sollecita definizione
giudiziaria dei procedimenti relativi a fenomeni delinquenziali
particolarmente gravi e con preoccupante ricorrenza. È in questa
prospettiva che deve essere esaminato il problema sul quale la Corte è
chiamata a decidere in quanto la ratio legis colora di ragionevolezza
l'intervento del legislatore e il buon uso da esso fatto di quel potere
di discrezionalità politica che gli è proprio. La legge che
modifica la competenza oltre ad operare in termini generali e per
interessi generali e ad avere per oggetto fatti penali di una notevole
rilevanza sociale, si collega, anche, ad una insopprimibile esigenza di
giustizia, che l'attuale ordinamento giuridico stenta a soddisfare,
quella, cioè, della rapidità di giudizio, che oltre a salvaguardare
la società dagli aspetti più gravi della criminalità, concorre
inoltre a tutelare anche l'imputato incolpevole, per cui il suo operare
retroattivamente non lede nella sostanza quelle garanzie che stanno
alla base dell'art. 25, primo comma, della Costituzione. Non ha
d'altra parte rilevanza che la legge 1974 non si dia carico di
enunciare norme transitorie in ordine ai procedimenti in corso alla sua
entrata in vigore, in quanto in tal caso subentrano i principi generali
enunciati dagli artt. 10 e 11 delle disposizioni sulla legge in
generale, dei quali le norme di attuazione di singole leggi non
costituiscono che un aspetto particolare di logica e armonica
applicazione.
5. - Quanto sopra è pienamente riferibile anche alla questione di
legittimità costituzionale delle disposizioni transitorie (d.l. 10
gennaio 1975, n. 2) alla legge n. 497 del 1974, prospettata in
riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione. Tale decreto
legge costituisce, nella sostanza, una deroga agli artt. 10 e 11 delle
disposizioni sulla legge in generale limitando l'estensione delle nuove
norme sulla competenza ai casi in cui la regiudicanda si trovi,
all'entrata in vigore della legge, in una predeterminata fase
processuale.
In ordine alla asserita violazione del diritto di difesa (articolo
24, secondo comma, Cost.), alla quale le ordinanze precisate nella
premessa fanno generico riferimento, è da rilevare che esso non muta -
e, d'altra parte, non può mutare - da giudice a giudice, da tipo a
tipo di procedimento.
Non si può sostenere che, in linea di principio, il procedimento
davanti alla Corte di assise, per la diversa composizione del giudice,
assicuri una maggiore e incisiva garanzia di quella che possa offrire
il giudizio davanti al tribunale.
La difesa si svolge e sviluppa in un complesso di presenze attive
ed efficaci delle parti e, in particolare, per quanto attiene al
processo penale, dell'imputato che lo accompagnano in ogni stato o fase
del procedimento, qualunque sia il giudice chiamato a decidere secondo
la ripartizione della competenza nei suoi vari aspetti. Se, poi, norme
specifiche proprie di questa o quella fase, di questo o di quel grado,
di questo o di quel tipo di procedimento si presentino come
suscettibili di violazione del diritto, saranno le singole norme a
dover essere impugnate e non già la composizione del giudice, come
tale, che a quelle norme sia eventualmente soggetto.
Per quanto riguarda l'aspetto della questione che investe il
procedimento direttissimo la Corte non ha che da riportarsi alla
decisione di cui alla sentenza n. 146 del 1969 che tale giudizio ha
ritenuto compatibile tanto con l'art. 25, comma primo, quanto con
l'art. 24, comma secondo, della Costituzione
Infine, quanto detto in ordine alla caratterizzazione del giudice
naturale quale giudice precostituito, si estende a quell'aspetto della
ordinanza n. 113 del 1974, emessa dalla Corte di assise di Venezia,
diretta ad allargare la questione di legittimità costituzionale, sotto
il profilo della distrazione dal "giudice naturale", anche ai fatti
commessi dopo l'entrata in vigore della legge modificatrice della
competenza funzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 1 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la
criminalità), degli artt. 10 e 11 delle disposizioni della legge in
generale (r.d. 16 marzo 1942, n. 262), e degli artt. 1, 2, 3 del d.l.
10 gennaio 1975, n. 2 (disposizioni transitorie alla legge 14 ottobre
1974, n. 497, contro la criminalità), proposte, con le ordinanze in
epigrafe, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 25, primo
comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:72 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte