Sentenza n. 72/1980
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/05/1980 · relatore Oronzo Reale
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 186
e 189 del c.p.m.p. promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 12 dicembre 1975 dal Tribunale militare
territoriale di Padova nel procedimento penale a carico di Giampaglia
Ferdinando, iscritta al n. 126 del registro ordinanze 1976 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 del 24 marzo 1976;
2) ordinanza emessa il 20 ottobre 1976 dal Tribunale militare
territoriale di Napoli nel procedimento penale a carico di Indinnimeo
Pietro ed altro, iscritta al n. 708 del registro ordinanze 1976 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4 del 5 gennaio
1977.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 19 dicembre 1979 il Giudice
relatore Oronzo Reale;
udito l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Giampaglia
Ferdinando, imputato del reato di insubordinazione con ingiuria verso
superiore ufficiale pluriaggravata (artt. 47, n. 4, 189, primo comma, e
190, n. 2, del c.p.m.p.), il Tribunale militare territoriale di Padova
sollevava questione incidentale di legittimità costituzionale
dell'art. 189, primo comma, del codice penale militare di pace, per
preteso contrasto con gli artt. 3 e 52, terzo comma, della
Costituzione.
Premesso come, ad avviso dello stesso tribunale, la società
militare, siccome fondata su principi di gerarchia, non è una società
di uguali, si sottolinea che la diversità di trattamento "tra
ufficiali e non ufficiali" deve poggiare su un "giudizio di diversità
delle situazioni disciplinate dalla legge e tale giudizio di diversità
non deve discostarsi dal rispetto della ragionevolezza".
Tale requisito, secondo il Collegio a quo, non sarebbe
riscontrabile nella disciplina contenuta nel denunciato art. 189, primo
comma, c.p.m.p., che, per il reato di insubordinazione con minaccia o
ingiuria, commina la pena della reclusione militare da tre a sette anni
se il fatto è commesso nei confronti di un superiore ufficiale, o da
uno a cinque anni qualora il superiore non sia ufficiale.
Posto che la ratio della norma incriminatrice è quella (desumibile
anche dalla collocazione sistematica dell'art. 189 nel titolo III del
libro II, concernente i reati contro la disciplina militare) di
tutelare l'autorità dei superiori - e conseguentemente di punire
qualunque fatto idoneo a ledere il rapporto gerarchico di
subordinazione - va rimarcato come le norme disciplinari non
stabiliscano effetti od obblighi disciplinari diversi a seconda che il
superiore sia o meno ufficiale.
Né, sempre secondo il Collegio remittente, la diversità del
regime sanzionatorio testé descritto può trovare giustificazione nel
grado, atteso che la norma concerne da un lato gli ufficiali, qualunque
ne sia il grado, e, dall'altro, i sottufficiali ed i militari di
truppa.
Ricordato come l'irrazionalità di tale trattamento differenziato
fosse stata sottolineata sia in sede di Commissione per l'elaborazione
dei codici militari a proposito della soppressione (poi non attuata)
della differenza di trattamento a seconda che l'insubordinazione fosse
rivolta a superiore ufficiale o non ufficiale, nonché nella relazione
che accompagnò (nel 1932) il progetto, il Collegio a quo ritiene
palese la violazione dell'art. 3 della Costituzione.
Peraltro, tale differenziazione confliggerebbe, secondo lo stesso
tribunale militare di Padova, anche con il terzo comma dell'art. 52
della Costituzione, atteso che la diversità potrebbe lasciar ritenere
che agli ufficiali sia stata riservata una posizione di privilegio, non
compatibile con lo "spirito democratico" cui devono essere informate le
Forze Armate.
2. - Nel corso del procedimento penale a carico di Indinnimeo
Pietro e Maisto Giovanni, imputati del reato di disobbedienza (art. 178
c.p.m.p.) e, il solo Malsto, del reato di insubordinazione continuata
con ingiuria, minaccia e violenza contro superiori ufficiali (artt. 81
c.p., 189, primo comma, e 186, ultimo comma, c.p.m.p.), il Tribunale
militare territoriale di Napoli sollevava questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 186 e 189 del codice penale militare di
pace, per preteso contrasto con gli artt. 3 e 52, comma terzo, della
Costituzione, nella parte in cui "viene stabilita una diversa pena a
seconda che il fatto di insubordinazione sia commesso nei confronti di
un superiore ufficiale o non ufficiale".
Nel punire il reato di violenza contro un superiore, l'articolo 186
citato prevede una pena non inferiore a cinque anni di reclusione
militare se il superiore è ufficiale, ovvero da tre a dodici anni se
il superiore non è ufficiale.
A sostegno del dubbio di costituzionalità, il Collegio svolge
considerazioni analoghe a quelle di cui si è detto a proposito della
ordinanza del Tribunale militare territoriale di Padova.
3. - In entrambi i giudizi ha spiegato intervento il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocato generale dello
Stato, ed ha chiesto che le proposte questioni vengano dichiarate non
fondate.
A sostegno di tale richiesta si sottolinea negli atti di intervento
- distinti ma di contenuto sostanzialmente coincidente - che se è
esatto il rilievo secondo cui il reato in parola è volto contro la
disciplina militare, ciò non comporta che il "bene oggetto della
tutela penale sia sempre in pari misura offeso", sia che il fatto venga
commesso contro un superiore ufficiale sia che venga commesso contro un
superiore non ufficiale.
La diversità di trattamento denunciata non sarebbe infatti
irrazionale, siccome giustificata dal "diverso danno derivante al
servizio ed alla disciplina in rapporto alla diversità delle funzioni
e della responsabilità dei soggetti nei confronti dei quali la
condotta illecita viene posta in essere".
Né, sempre ad avviso dell'Avvocatura dello Stato, sarebbe da
condividere la censura formulata dai giudici a quibus con riferimento
al terzo comma dell'art. 52 Cost., atteso che la ricordata differenza
di trattamento non potrebbe essere considerata contraria allo spirito
democratico della Repubblica, "non escludendo l'ordinamento democratico
delle Forze Armate il riconoscimento agli ufficiali di una speciale
posizione gerarchica nei rapporti con i militari subordinati". Considerato in diritto :
1. - Le due ordinanze di cui in epigrafe, pur denunziando l'una,
quella del Tribunale militare di Padova, l'incostituzionalità del solo
art. 189, primo comma, c.p.m.p., l'altra, quella del Tribunale militare
di Napoli, l'incostituzionalità degli artt. 186 e 189 del detto
codice, sollevano con riferimento agli stessi parametri costituzionali
un'eguale questione; sicché i giudizi possono essere riuniti e decisi
con unica sentenza.
2. - I due tribunali a quibus ritengono che la differenza del
trattamento penalistico, stabilito negli artt. 186 e 189 c.p.m.p., dei
reati di insubordinazione con violenza o con minaccia e ingiuria,
secondo che essa avvenga nei confronti del superiore ufficiale o non
ufficiale, sia sospetta di violazione degli artt. 3 e 52, terzo comma,
della Costituzione. Si tratta, affermano i due tribunali, di norme che,
avendo la funzione di proteggere la disciplina militare, sono destinate
a tutelare l'autorità dei superiori indipendentemente dal loro grado,
e quindi non tollerano, senza violazione del principio di eguaglianza e
dello spirito democratico al quale deve informarsi l'ordinamento delle
Forze Armate, diversità di sanzione edittale in ragione della qualità
del superiore offeso.
L'Avvocatura dello Stato riconosce che il bene oggetto della tutela
penale è la disciplina militare, ma nega che tale bene sia
necessariamente offeso "in pari misura" quando l'insubordinazione
avvenga verso un superiore ufficiale o un superiore non ufficiale:
sicché deve escludersi la irrazionalità della diversa previsione e
sanzione stabilita nelle denunziate norme del c.p.m.p., come pure
l'offesa all'ordinamento democratico delle FF.AA., offesa che
consisterebbe nell'attribuzione agli ufficiali di una "speciale
posizione gerarchica nei rapporti con i militari subordinati".
3. - Appare opportuno premettere che gli artt. 186 e 189 c.p.m.p.,
relativi rispettivamente alla "insubordinazione con violenza" e alla
"insubordinazione con minaccia o ingiuria", appartengono al Capo terzo
del Titolo terzo ("Dei reati contro la disciplina militare") del
secondo libro del c.p.m.p., e che il Capo primo dello stesso Titolo
tratta della "disobbedienza". ora, mentre la disobbedienza è punita
(art. 173) quando essa si riferisce all'ordine di "un superiore", la
insubordinazione in entrambe le ipotesi degli artt. 186 e 189 è punita
in modo diverso se si verifica nei confronti di un superiore ufficiale
o non ufficiale.
Tale diversità di trattamento, esistente nel codice penale
militare del 1869 (artt. 125 e 130), fu riprodotta nel codice penale
militare del 20 febbraio 1941, conseguente alla legge delega 25
novembre 1926, n. 2153, dopo vivace e qualificata avversione della
Commissione per l'elaborazione dei codici militari, puntualizzata nella
relazione del 1932, n. 127 ("Questo sistema non ha una base razionale;
agli effetti della disciplina gli appartenenti alla milizia vanno
separati in due categorie: inferiori e superiori... Questo dovere di
sottomissione, base fondamentale della disciplina degli eserciti, è
eguale per tutti, e pertanto eguali devono essere gli effetti delle
infrazioni, altrimenti si snatura l'essenza stessa di questo dovere
basilare, che nella sua assoluta preminenza non è graduabile"), e dopo
essere stata respinta nel progetto definitivo del 1938, che agli artt.
188 e 191, relativi all'"insubordinazione per violenza" e
all'"insubordinazione per minaccia e ingiuria", unificava il reato e la
sanzione quale che fosse il grado del "superiore" offeso.
Ed è noto che in tutti i numerosi progetti di legge di iniziativa
governativa e parlamentare concernenti la riforma del codice penale
militare, e tuttora pendenti in Parlamento, viene eliminata la
distinzione tra insubordinazione verso superiore ufficiale e
insubordinazione verso superiore non ufficiale, giudicandola come una
residua discriminazione di casta senza giustificazione, data la nozione
unitaria del "superiore".
Del pari è noto che nella vigente normativa di Stati europei i cui
ordinamenti militari non differiscono sostanzialmente da quello
italiano (come Francia, Belgio, Germania occidentale, Svizzera) non è
accolta nessuna differenza di trattamento, quanto ai reati di
insubordinazione, secondo il grado (ufficiale o non ufficiale) del
superiore che subisce l'offesa.
4. - Tutte queste considerazioni, tuttavia, possono certamente
avere grande influenza nel determinare, nel senso indicato dalle varie
proposte sopra ricordate, la scelta del legislatore. Ma, a giudizio
della Corte, si tratta, appunto, di scelta spettante al legislatore,
come la Corte ebbe già ad affermare nella sentenza n. 26 del 1979,
occupandosi della "sfasatura" derivante dalla dichiarata illegittimità
costituzionale della prima parte del secondo comma dell'art. 186
c.p.m.p.
Allontanarsi da tale avviso non si potrebbe senza ritenere
irragionevole e priva di ogni motivazione, anche tradizionale, la
differente considerazione, quanto alla gravità della insubordinazione,
del superiore ufficiale o non ufficiale, o ritenere che quella
differenza ripugni totalmente allo spirito democratico al quale deve
informarsi l'ordinamento militare della Repubblica.
Conclusione alla quale la Corte non ritiene che si potrebbe
pervenire senza forzare la portata degli invocati artt. 3 e 52 della
Costituzione, quale determinata dalla propria giurisprudenza.
La giurisprudenza di questa Corte, infatti, si è, a proposito dei
detti parametri costituzionali, consolidata nel senso che la
discrezionalità del legislatore non possa essere censurata se non nei
casi in cui la stessa travalichi nella irragionevolezza. Nella specie,
poi, pur non potendosi disconoscere che il regime sospettato di
illegittimità costituzionale sia per più aspetti opinabile, devesi
ammettere che la scelta operata per rispettare una radicata tradizione
gerarchica, risponde ad uno scopo pur sempre operante nell'ambito della
discrezionalità.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 186 e 189, primo comma, c.p.m.p., come in epigrafe
sollevate dal Tribunale militare territoriale di Padova e dal Tribunale
militare territoriale di Napoli con riferimento agli artt. 3 e 52,
terzo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1980:72 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte