Sentenza n. 72/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/02/1990 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 21legge 67/1988
- art. 3legge 86/1988
usata come parametro
citata
- art. 21legge 160/1988
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 21, sesto comma,
della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)),
dell'art. 3, comma secondo-bis, del decreto-legge 21 marzo 1988, n.
86 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di
mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema
informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale),
convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160,
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa l'8 giugno 1989 dal Pretore di Pistoia nel
procedimento civile vertente tra Cappelli Osmano e l'I.N.P.S.,
iscritta al n. 429 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale,
dell'anno 1989;
2) ordinanza emessa il 2 giugno 1989 dal Pretore di Viterbo nel
procedimento civile vertente tra Biaggioli Guido ed altro e
l'I.N.P.S., iscritta al n. 430 del registro ordinanze 1989 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima
serie speciale, dell'anno 1989;
Visti gli atti di costituzione di Cappelli Osmano, di Biaggioli
Guido ed altro e dell'I.N.P.S. nonché l'atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 12 dicembre 1989 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Uditi gli avv.ti Francesco Paolo Rossi per Cappelli Osmano,
Parisio Ravajoli per Biaggioli Guido ed altro e Pasquale Vario per
l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello Stato Luigi Siconolfi per il Presidente
del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 2 giugno 1989 nel corso di un
procedimento civile promosso da Biaggioli Guido e Meschini Mario
contro l'I.N.P.S. il Pretore di Viterbo ha sollevato, in riferimento
all'art. 3 Cost., una questione di legittimità costituzionale degli
artt. 21, comma sesto, della legge 11 marzo 1988, n.67 (legge
finanziaria 1988) e 3, comma 2- bis della legge 20 maggio 1988, n.
160, di conversione del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86.
La prima di tali disposizioni prevede il computo, ai fini della
determinazione delle pensioni del regime generale, "a decorrere dal
1° gennaio 1988", della retribuzione imponibile eccedente il limite
massimo della retribuzione annua pensionabile, secondo aliquote
decrescenti indicate in apposita tabella; la quota di pensione così
calcolata si somma alla pensione determinata in base al suddetto
limite massimo e diviene parte integrante di essa a tutti gli
effetti.
La seconda, interpretando la prima, stabilisce che la retribuzione
pensionabile va calcolata sulla media delle retribuzioni imponibili e
pensionabili, rivalutate a norma dell'undicesimo comma dell'art. 3
della legge n. 297 del 1982 e relativa alle ultime duecentosessanta
settimane di contribuzione.
Premesso che ai ricorrenti le pensioni erano state liquidate,
rispettivamente, il 1° settembre 1987 ed il 1° aprile 1986 e che il
mancato computo di tale quota aggiuntiva comportava una differenza in
meno, rispetto alle pensioni liquidate il 1° gennaio 1988 (a parità
di anzianità contributiva e di retribuzione imponibile),
rispettivamente del 57 e del 93%, il giudice a quo esclude,
innanzitutto, che le suddette disposizioni possono essere intese come
riferite anche alle pensioni liquidate anteriormente a quest'ultima
data, dato che esse non contengono alcuna esplicita previsione in tal
senso. Esclude, inoltre, che nella specie possano dirsi violati gli
artt. 36 e 38 Cost. - come preteso dai ricorrenti - dato che tali
censure dovrebbero appuntarsi sulla disposizione che ha stabilito il
"tetto" pensionabile (art. 5, comma quarto, d.P.R. n. 488 del 1968),
peraltro giudicata legittima da questa Corte (sentenza n. 173 del
1986). Ritiene, invece, che trattamenti pensionistici così
macroscopicamente differenziati non possano essere giustificati in
base alla sola data del collocamento a riposo. Lo sconfinamento dal
ragionevole uso della discrezionalità legislativa - argomenta il
Pretore - è stato escluso dalla Corte laddove i trattamenti non
ricompresi in una data disciplina per ragioni temporali restino però
assoggettati ad altro (meno utile) sistema perequativo (sentenze nn.
12 e 173 del 1986). Ma nel caso di specie non si tratta di
sostituzione di un sistema perequativo od un altro, o di adeguamento
del massimale pensionabile, bensì di soppressione del massimale e di
una nuova e diversa strutturazione della pensione: sicché dovrebbero
essere qui applicati i criteri perequativi che la Corte ha ritenuto
doverosi laddove macroscopiche differenze nei trattamenti
pensionistici in ragione della data del collocamento a riposo
derivano da una nuova strutturazione delle retribuzioni cui tali
trattamenti vanno commisurati (sentenza n. 501 del 1988).
2. - Le parti private C. Biaggioli e M. Meschini, costituitesi a
mezzo dell'avv. P. Ravajoli, dopo aver sottolineato le inique
conseguenze della normativa sul "tetto" pensionabile, prospettano una
soluzione interpretativa della questione, sostenendo che il
riferimento alla data del 1° gennaio 1988 concerne non la decorrenza
della pensione ma la decorrenza del computo della retribuzione
imponibile eccedente il limite massimo di retribuzione annua
pensionabile: computo il cui risultato si sommerebbe alla pensione
determinata, o da determinarsi, senza limiti temporali.
Nello stesso senso deporrebbero sia il fatto che l'impugnato art.
21 comprende anche ipotesi in cui il diritto alla liquidazione era
già maturato - quelle cioè decorrenti tra il 1° gennaio ed il 13
marzo 1988 - senza prevedere al riguardo alcuna riliquidazione; sia
la ratio della norma, che sarebbe volta a rendere giustizia a chi
già aveva subito la compressione del trattamento pensionistico
conseguente al "tetto": ciò che dovrebbe comunque indurre ad
un'interpretazione estensiva. In una memoria aggiunta la difesa
prospetta, poi, l'ipotesi che un'interpretazione estensiva possa
essere avvalorata dall'ordinanza n. 120 del 1989 di questa Corte.
In subordine, le parti private aderiscono alla prospettazione del
giudice a quo, negando che nel caso di specie possa ricorrersi al
criterio di necessaria gradualità nell'attuazione dei precetti
costituzionali e sottolineando che le differenziazioni basate sul
fattore temporale si giustificano solo se mantenute in limiti
ragionevoli ed ancorate ad una necessaria gradualità di attuazione
del principio di proporzionalità tra retribuzione e pensione e di
adeguatezza di questa alle esigenze di vita. Nella specie, invece,
trattasi di differenziazioni macroscopiche, che avrebbero potuto
essere evitate senza eccessivi oneri finanziari per lo Stato e
comportano che contributi versati nel medesimo periodo (tra il 1983
ed il 1987) siano utili per alcuni e non per altri: ciò che dà
luogo ad un inammissibile privilegio a favore di chi gode già di
pensioni più elevate in quanto commisurate a retribuzioni
incrementate per effetto della dinamica salariale.
Ad avviso della difesa, inoltre, sarebbero violati anche gli artt.
36 e 38 Cost., costituenti logica proiezione del principio di
uguaglianza, dato che l'intervento riequilibratore realizzato con le
disposizioni impugnate assicura la proporzionalità della pensione e
la sua adeguatezza per un'esistenza dignitosa soltanto ai pensionati
post 1987.
La difesa nega, infine, che la discriminazione denunciata possa
ritenersi transitoriamente tollerabile in considerazione dei
miglioramenti pensionistici previsti dall'art. 3, secondo comma,
della legge 29 dicembre 1988, n. 544: sia perché i promessi
interventi sarebbero "non vincolanti" e comunque quantitativamente
irrisori (300 miliardi annui per circa 3 milioni di pensioni
superiori al minimo); sia perché essi, riguardando solo l'incremento
della parte di pensione contenuta nei limiti del tetto pensionabile,
concernerebbero un aspetto diverso e non incompatibile rispetto al
computo delle retribuzioni eccedenti il tetto medesimo.
3. - L'I.N.P.S., costituitosi, sostiene che la differenziazione
denunciata si giustifica in base al principio di gradualità
nell'ampliamento o nell'ottimizzazione del sistema delle prestazioni
previdenziali, correlato all'esigenza di reperimento di nuove ed
adeguate risorse; gradualità che nella specie andrebbe considerata
nel quadro della vistosa integrazione finanziaria sostenuta dallo
Stato ai fini del ripiano delle gestioni assicurative affidate
all'I.N.P.S., ed in particolare degli oneri occorrenti per la
separazione tra previdenza e assistenza (art. 21, terzo comma, legge
n. 67 del 1988) e per la ristrutturazione dell'I.N.P.S. e
dell'I.N.A.I.L. (art. 36 legge n. 88 del 1989).
4. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto tramite
l'Avvocatura dello Stato, esprime innanzitutto "perplessità" circa
la rispondenza al testo normativo della ritenuta esclusione,
dall'ambito di operatività dell'art. 21, sesto comma, delle pensioni
liquidate anteriormente al 1° gennaio 1988.
Ritiene, peraltro, che la questione sia infondata, e ciò sulla
base di motivazioni analoghe a quelle addotte dall'I.N.P.S.
5. - Una questione analoga a quella sopra illustrata - ma riferita
al solo art. 21, sesto comma, della legge n. 67 del 1988 - è stata
sollevata dal Pretore di Pistoia con ordinanza dell'8 giugno 1989,
emessa nel corso di un procedimento civile vertente tra Cappelli
Osmano e l'I.N.P.S. Anche detto Pretore esclude la possibilità di
una soluzione interpretativa, rilevando che un ostacolo ad essa è
dato anche dall'art. 3, secondo comma, legge n. 544 del 1988, con cui
sono stati disposti miglioramenti pensionistici al fine di avviare,
tra l'altro, "la rivalutazione... delle pensioni limitate dal
massimale di retribuzione pensionabile in vigore anteriormente al 1°
gennaio 1988".
Ciò posto, il giudice a quo sostiene che le situazioni poste a
raffronto sono in tutto identiche, e che perciò non si giustifica
l'applicazione del "principio di produttività" dei contributi
previdenziali, anche eccedenti il tetto pensionabile, ai soli
lavoratori posti in quiescenza a partire dalla predetta data.
6. - La parte privata Cappelli Osmano, costituitasi a mezzo degli
avv.ti F.P. Rossi e M. Scorza, osserva innanzitutto che la questione
non concerne la riliquidazione della pensione né coinvolge il c.d.
tetto pensionabile - rimasto inalterato - ma concerne il diritto
autonomo alla quota aggiuntiva corrispondente alle retribuzioni
eccedenti il tetto, reso esigibile attraverso la predeterminazione di
appositi criteri di calcolo: diritto che dovrebbe spettare a tutti i
pensionati che, alla data del 1° gennaio 1988, possono far valere una
retribuzione imponibile eccedente il tetto medesimo. Dato che la
norma conferma tale diritto con effetto retroattivo, non vi sarebbero
elementi idonei a differenziare le posizioni dei pensionati ante 1988
da quelle di chi sia andato in pensione tra il 1° gennaio ed il 13
marzo 1988; anzi proprio ai primi dovrebbe applicarsi il principio di
solidarietà sociale addotto a giustificazione del tetto medesimo.
7. - Nel suddetto giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri non è intervenuto e l'I.N.P.S. si è costituito
tardivamente. Considerato in diritto
1. - La riunione dei procedimenti consegue alla identità di
materia oggetto delle ordinanze di rimessione.
Le questioni di legittimità costituzionale sollevate da queste
ultime investono il sesto comma dell'art. 21 della legge 11 marzo
1988, n. 67 (Legge finanziaria 1988) nonché il comma secondo- bis
dell'art. 3 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, impugnato dal solo
Pretore di Viterbo.
La prima norma stabilisce che "a decorrere dal 1° gennaio 1988 ai
fini della determinazione della misura delle pensioni a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, la retribuzione
imponibile eccedente il limite massimo di retribuzione annua
pensionabile previsto per l'assicurazione predetta è computata
secondo le aliquote di cui alla allegata tabella. La quota di
pensione così calcolata si somma alla pensione determinata in base
al limite massimo suddetto e diviene, a tutti gli effetti, parte
integrante di essa". Il comma 2- bis dell'art. 3 del decreto- legge
21 marzo 1988, n. 86, convertito nella legge 20 maggio 1988, n. 160,
ha poi disposto che la suddetta disposizione "si interpreta nel senso
che la retribuzione pensionabile va calcolata sulla media delle
retribuzioni imponibili e pensionabili, rivalutate a norma
dell'undicesimo comma dell'art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297,
e relative alle ultime duecentosessanta settimane di contribuzione".
Entrambi i giudici a quibus muovono dal presupposto che dalla
corresponsione di tale quota integrativa di pensione siano esclusi i
soggetti che, pur avendo fruito di una retribuzione imponibile
eccedente il limite massimo di retribuzione annua pensionabile, siano
titolari di pensione liquidata anteriormente al 1° gennaio 1988. E
perciò sostengono che la prima (o entrambe) le suddette disposizioni
contrasterebbero con l'art. 3 Cost., assumendo che non possa trovare
razionale giustificazione nel solo elemento temporale la
sperequazione, quantitativamente rilevante, che in tal modo si
determina rispetto ai titolari di pensioni con decorrenza posteriore.
2. - La questione va preliminarmente esaminata sotto il profilo
dell'interpretazione delle norme impugnate presupposta dai giudici a
quibus, dato che la sua esattezza è non solo avversata dalle parti
private, ma contraddetta dal diffuso orientamento della
giurisprudenza di merito finora pronunciatasi sul punto. La stessa
Avvocatura dello Stato, del resto, avanza in proposito esplicite
"perplessità".
Con l'impugnato art. 21, sesto comma, il legislatore ha mantenuto
fermo il massimale di retribuzione pensionabile, fruente di un tasso
di rendimento del 2 per cento annuo; ma ha disposto che anche la
parte di retribuzione assoggettata a contribuzione eccedente detto
massimale sia computata ai fini pensionistici e dia titolo ad una
quota integrativa di pensione, peraltro con tassi di rendimento
inferiori e via via decrescenti (1,50, 1,25 e 1 per cento).
Questa Corte, con la sentenza n. 173 del 1986, ha respinto i
sospetti di incostituzionalità del sistema del c.d. tetto
pensionabile, sottolineando tra l'altro la permanente validità degli
intenti solidaristici che ne hanno ispirato l'introduzione, e quindi
della necessità di richiedere "un più forte aiuto alle categorie
più ricche" a fini di "solidarietà intersettoriale"; validità che
va qui ribadita, così come va richiamata l'esigenza di evitare gli
effetti distorsivi che sul vigente sistema "retributivo" di calcolo
delle pensioni possono essere indotti da accentuate dinamiche
retributive che per talune categorie intervengano nella fase
terminale della vita lavorativa.
La Corte non ha però negato - a fronte delle molteplici censure
prospettatele - che la disciplina della materia richiedesse
sostanziali correzioni; e non ha perciò mancato di formulare
"l'auspicio di una sollecita elaborazione di norme adeguate in
materia di proporzione tra contributi, retribuzioni e pensione" (par.
10).
È noto, in effetti, che il divario - inizialmente trascurabile -
tra la retribuzione imponibile ed il limite massimo di retribuzione
annua pensionabile, è andato progressivamente crescendo per la
mancata rivalutazione di tale limite pur in presenza di accentuati
processi inflazionistici; e che, nonostante gli interventi di
adeguamento, perequazione ed indicizzazione gradualmente introdotti a
partire dal 1981, era assai diffuso negli anni più recenti il
convincimento che occorresse intervenire in tale materia per
correggere gli effetti di eccessiva compressione dei trattamenti
pensionistici delle categorie medio-alte conseguenti alle dimensioni
raggiunte da quel divario: ciò che è stato appunto realizzato con
l'art. 21, sesto comma, della legge finanziaria 1988.
3. - Una corretta interpretazione di tale disposizione non può
perciò non prendere le mosse dalla constatazione che il concreto
funzionamento del sistema del c.d. tetto pensionistico comportava
sacrifici che il legislatore ha considerato doveroso attenuare. Di
conseguenza, in tanto è possibile ritenere che si sia inteso
escludere dal beneficio proprio i soggetti che quei sacrifici avevano
sopportato, in quanto consti un'univoca volontà legislativa in tal
senso: tanto più se si considera che al permanere di un trattamento
inadeguato si aggiungerebbe, in tal caso, l'aggravante di una sua
consistente divaricazione rispetto a quello riservato a soggetti
versanti nelle medesime condizioni, e ciò sulla base del mero dato
temporale del collocamento a riposo.
Di un simile intento del legislatore non vi è traccia nel
dibattito parlamentare sulla disposizione, frutto di un emendamento
presentato dal Governo: ed anzi indizi in senso opposto potrebbero
ricavarsi dalle valutazioni ivi espresse circa la sua idoneità a
consentire "di mantenere la parità di trattamento... nei confronti
di coloro che pagano su tutta la retribuzione (e che, pertanto,
vengono fortemente penalizzati)" (cfr. Atti Parlamentari della Camera
dei deputati, seduta del 5 febbraio 1988).
Né vale l'argomento che il Pretore di Viterbo vorrebbe trarre
dall'assenza di norme sulla riliquidazione, a suo avviso necessaria
ove il beneficio si intendesse esteso a soggetti cui la pensione sia
già stata liquidata. Il meccanismo predisposto, in effetti, si
esaurisce nell'erogazione della "quota" aggiuntiva di pensione - da
sommare "alla pensione determinata in base al limite massimo" della
retribuzione annua pensionabile - risultante dal computo, secondo le
aliquote indicate in tabella, della retribuzione imponibile eccedente
tale limite, calcolata sulla media di quelle (rivalutate) relative
alle ultime duecentosessanta settimane di contribuzione (art. 3,
comma 2- bis legge n. 160 del 1988). Si tratta, quindi, di
un'operazione autonoma ed aggiuntiva rispetto a quella di
liquidazione della pensione già effettuata in base al "tetto"
pensionabile, che non comporta perciò alcuna riliquidazione di
questa e si risolve in una mera sommatoria di due entità distinte,
calcolate secondo aliquote diverse: sicché essa ben può essere
eseguita anche nei confronti di chi tale liquidazione abbia già
ottenuto.
Non è persuasivo, d'altra parte, neanche l'argomento che il
Pretore di Pistoia trae dall'art. 3, secondo comma, della legge 29
dicembre 1988, n. 544, con il quale sono stati stanziati 300 miliardi
annui per "ulteriori miglioramenti dei trattamenti pensionistici a
carico dell'assicurazione generale obbligatoria", "al fine di
avviare, tra l'altro, anche la rivalutazione... delle pensioni
limitate dal massimale di retribuzione pensionabile in vigore
anteriormente al 1° gennaio 1988".
Dall'art. 2 del D.P.C.M. 16 dicembre 1989, di attuazione della
predetta disposizione risulta invero che con essa si è inteso
pervenire ad una rideterminazione dei massimali delle pensioni
liquidate negli anni 1971-1984, che in base alle diverse normative
succedutesi nel tempo in materia di tetto pensionabile avevano - come
è noto - subi'to compressioni di diversa gravità a seconda
dell'anno di decorrenza della pensione. Si tratta, cioè, di una
parziale perequazione tra le pensioni limitate dal tetto, operata in
favore di quelle maggiormente falcidiate da questo, la quale per di
più non concerne le pensioni successive al 1984, (tra cui quelle
oggetto dei giudizi a quibus). Sarebbe quindi improprio considerare
tale disposizione come un correttivo della sperequazione che -
nell'interpretazione del Pretore - sarebbe stata determinata, tra le
pensioni aventi decorrenza anteriore o posteriore al 1° gennaio 1988,
dall'impugnato art. 21, sesto comma. D'altra parte, poiché questo
segna - come si è detto - il discrimine tra retribuzioni fruenti di
diversi tassi di rendimento, la sua applicazione anche alle pensioni
ante 1988 è pienamente compatibile con l'espansione, per quelle più
sfavorite, dell'area di operatività del tetto di rendimento
superiore.
4. - Gli argomenti addotti da giudici a quibus non sono dunque
idonei a far attribuire alla disposizione censurata un significato
diverso da quello che emerge dalla sua struttura letterale e logica:
nella quale l'inciso "a decorrere dal 1° gennaio 1988" segna solo il
momento a partire dal quale va effettuato il computo della
retribuzione eccedente il tetto pensionabile e va corrisposta la
quota aggiuntiva di pensione così determinata. Diversamente da altre
disposizioni emanate nella stessa materia (cfr., ad es., l'art. 19
della legge n. 155 del 1981), in quella in esame mancano espressioni
che colleghino la disposta decorrenza alla data di liquidazione della
pensione. Decisivo è, al riguardo, il raffronto con la norma
contenuta nella seconda parte del citato comma 2- bis dell'art. 3 del
decreto-legge n. 86 del 1988, convertito nella legge n. 160 del 1988,
che segue immediatamente la disposizione interpretativa
dell'impugnato art. 21, sesto comma. Nell'introdurre, in riferimento
ai massimali annui, un nuovo sistema di calcolo delle pensioni dei
dirigenti di aziende industriali, tale norma si riferisce
espressamente a quelle "liquidate dall'I.N.P.D.A.I. con decorrenza a
partire dal 1° gennaio 1988", con ciò delimitando chiaramente la
sfera dei destinatari di esso. Se un'analoga, univoca locuzione non
è stata adottata né nell'art. 21, sesto comma, né nella norma
interpretativa che precede immediatamente quella sulle pensioni
I.N.P.D.A.I. ora citata, è segno che altra è in tal caso la
volontà del legislatore, del resto indirizzata a regolare situazioni
diverse. Sarebbe invero del tutto incongruo che nel medesimo contesto
normativo, o in contesti strettamente collegati, si usino locuzioni
differenti per esprimere lo stesso concetto.
Tanto l'interpretazione letterale e logica, quanto quella
desumibile dalla ratio legis e dai lavori preparatori convergono,
quindi, nel far ritenere che l'impugnato art. 21, sesto comma, si
riferisca anche alle pensioni liquidate anteriormente al 1° gennaio
1988. Di conseguenza le questioni sollevate, in quanto si basano su
un presupposto erroneo, vanno dichiarate non fondate.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 21, sesto comma,
della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988) )
e 3, comma secondo-bis, del decreto-legge 21 marzo 1988 n. 86 (Norme
in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del
lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale), convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, nonché del solo
art. 21, sesto comma, sopra citato, sollevate in riferimento all'art.
3 della Costituzione, rispettivamente, dai Pretori di Viterbo e di
Pistoia con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:72 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte