Sentenza n. 73/1982
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/04/1982 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 607/1966
- art. 4legge 607/1966
- art. 5legge 607/1966
- art. 13legge 607/1966
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 4, 5 e
13 della legge 22 luglio 1966, n. 607 (Norme in materia di enfiteusi e
prestazioni fondiarie perpetue) promosso con ordinanza, emessa il 18
luglio 1975 dal Tribunale di Reggio Calabria nel procedimento civile
vertente tra Placanica Antonio e Mallamaci Consolato ed altri, iscritta
al n. 627 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 58 del 3 marzo 1976.
Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1982 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso, depositato il 9 marzo 1970 nella cancelleria
della Pretura di Gallina, Mallamaci Consolato, Legato Carmelo,
Mallamaci Filippo, Carmela e Angela, Verduci Carmela Titina e Carmelo,
coenfiteuti di un fondo sito in Motta S. Giovanni in forza di atto 25
aprile 1850 per notar Oliva, ne chiesero l'affrancazione ai sensi della
l. 22 luglio 1966 n. 607 nei confronti di Placanica Antonio, il quale
oppose tra l'altro che il rogito Oliva non era a lui opponibile per
difetto di trascrizione, ma l'adito Pretore, con ordinanza depositata
il 10 novembre 1970, dispose l'affrancazione in favore dei ricorrenti.
2. - La Sezione specializzata agraria del Tribunale di Reggio
Calabria, avanti la quale il Placanica non solo aveva insistito nel
contestare la sussistenza di un rapporto di enfiteusi per essere stati
i miglioramenti eseguiti dal Placanica medesimo, ma aveva chiesto in
via riconvenzionale la condanna dei ricorrenti alla corresponsione di
indennità per aver essi fruito dei miglioramenti, a) con sentenza non
definitiva 18 luglio 1975 depositata il 15 ottobre (di cui non si
rinviene copia nel fascicolo trasmesso) confermò il provvedimento di
affrancazione e dispose la prosecuzione del giudizio per quanto
concerne la domanda riconvenzionale di indennità per i miglioramenti
che il medesimo concedente Placanica aveva addotto di aver recato al
fondo affrancato, e b) con separata ordinanza 18 luglio 1975
(notificata il 22 ottobre e comunicata il 13 novembre 1975, pubblicata
nella G.U. n. 58 del 3 marzo 1976 e iscritta al n. 627 R.O. 1975) -
presa in esame la diversa disciplina positiva riservata in tema di
indennità per miglioramenti al proprietario concedente rispetto al
trattamento stabilito per il mezzadro, il colono e il possessore -
giudicò rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1, 4, 5, 13, l. 22 luglio 1966
n. 607 in riferimento all'art. 3 Cost., nonché, sotto l'aspetto della
menomazione della iniziativa economica privata e della mancata garanzia
della proprietà privata, in riferimento agli. artt.41 e 42 Cost..
3. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita né ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :
4. - La questione è inammissibile perché il proprietario
concedente (quale è da ritenersi allo stato il Placanica a seguito
della sentenza non definitiva del Tribunale), che assume di aver
apportato miglioramenti al fondo, non rientra in alcuna delle quattro
categorie giuridiche la cui discrepanza di trattamento viene assunta
dal giudice a quo a motivo di violazione del principio di uguaglianza:
non dell'enfiteuta perché trattasi di concedente, non dell'affittuario
perché il concedente non ha la gestione del bene produttivo, né del
mezzadro perché non ne ha la cogestione, e non ne gode infine del
possesso perché questo compete all'enfiteuta. Sorte non diversa merita
l'assunzione, che da parte del giudice a quo si è fatta, degli artt.
42 e 41 a parametri di costituzionalità perché per un verso alla
proprietà si sovrappone il rapporto enfiteutico e per altro verso (non
al concedente ma) all'enfiteuta spetta l'iniziativa economica.
Concedente che può, se ed in quanto ne sussistano i presupposti,
esercitare l'azione di indebito arricchimento.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 1, 4, 5 e 13 l. 22 luglio 1966 n. 607, sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 41 e 42 Cost., con ordinanza 18 luglio 1975
dalla sezione specializzata agraria del Tribunale di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI
- LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA
- VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE
FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI
CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:73 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte