Sentenza n. 75/1968
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/06/1968 · relatore Costantino Mortati
Norme in gioco
dichiarata illegittima
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2120,
primo comma, del Codice civile, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 4 luglio 1966 dal Tribunale di Roma nel
procedimento civile vertente tra Gualtieri Ada e la soc. r.l. "Docere",
iscritta al n. 215 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 324 del 24 dicembre 1966;
2) ordinanza emessa il 19 novembre 1966 dal Tribunale di Roma nel
procedimento civile vertente tra Gallo Francesco e l'istituto
d'istruzione media "Mons. E. Tozzi", iscritta al n. 8 del Registro
ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 51 del 25 febbraio 1967;
3) ordinanza emessa il 4 ottobre 1967 dal Tribunale di Siena nel
procedimento civile vertente tra Ghiribelli Francesco e Castelli
Mandosi Mignanelli Adele, iscritta al n. 254 del Registro ordinanze
1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 321 del
23 dicembre 1967;
4) ordinanza emessa il 14 novembre 1967 dal Tribunale di Lucca nel
procedimento civile vertente tra Giannini Franca e Cerrini Tullio,
iscritta al n. 267 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24 del 27 gennaio 1968;
5) ordinanze emesse il 10 ed il 17 novembre 1967 dalla Corte
suprema di cassazione - sezione 2 civile - nei procedimenti civili
vertenti tra Cremonesi Erminio e l'Azienda tramviaria municipale di
Milano e tra Bertuccio Sebastiano e Abbate Giovanni, iscritte ai nn. 17
e 18 del Registro ordinanze 1968 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 65 del 9 marzo 1968.
Visti gli atti di costituzione di Gualtieri Ada, Gallo Francesco,
eredi di Cremonesi Erminio, Bertuccio Sebastiano, società "Docere" e
istituto "Mons. E. Tozzi";
udita nell'udienza pubblica del 21 maggio 1968 la relazione del
Giudice Costantino Mortati;
uditi l'avv. Pasquale d'Abbiero, per Gualtieri e Gallo, l'avv. Ugo
Di Segni, per gli eredi Cremonesi, l'avv. Giuseppe Di Stefano, per
Bertuccio, e l'avv. Domenico Cipollone, per la società "Docere" e
l'istituto "Mons. E. Tozzi".
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con atto di citazione 25 febbraio 1964 la prof. Ada Gualtieri
in Turchetti citava innanzi al Tribunale di Roma la S.r.l. "Docere",
ente gestore dell'istituto d'istruzione media "Mons. E. Tozzi", per
sentirla condannare al pagamento di una somma che affermava esserle
dovuta ad integrazione della retribuzione corrispostale durante il
periodo in cui aveva prestato servizio presso detto istituto in
qualità di insegnante di materie letterarie, retribuzione a suo avviso
inadeguata rispetto al disposto dell'art. 36 della Costituzione, e tra
le varie componenti della somma richiesta ne comprendeva una
concernente la differenza fra l'indennità di anzianità effettivamente
percepita e quella che sarebbe stata dovuta. Avendo la convenuta
eccepito che, a norma dell'art. 2120, primo comma, del Codice civile,
tale indennità non spettava alla Gualtieri per essersi costei
spontaneamente dimessa, il Tribunale, con ordinanza 4 luglio 1966,
sollevava, su istanza di parte attrice, questione di legittimità
costituzionale di detta norma, osservando che non appariva
manifestamente infondata la tesi della violazione dell'art. 36
(ritenendosi l'indennità di anzianità quota parte della retribuzione)
e dell'art. 3 (dato che ai dipendenti statali tale indennità è
riconosciuta dalla legge, anche in caso di dimissioni).
Dopo la regolare notifica, comunicazione e pubblicazione
dell'ordinanza nella Gazzetta Ufficiale n. 324 del 24 dicembre 1966,
ambedue le parti private si sono costituite avanti la Corte. Nell'atto
di costituzione depositato il 5 gennaio 1967, l'avv. prof. Pasquale
D'Abbiero fa rilevare, per l'attrice, che, nelle more del giudizio,
l'art. 2120 è stato modificato dall'art. 9 della legge 15 luglio 1966,
n. 604, il quale ha stabilito che l'indennità di anzianità è dovuta
al prestatore d'opera in ogni caso di risoluzione del rapporto di
lavoro, ma che, poiché è dubbio se tale norma si applichi anche ai
rapporti cessati prima della sua entrata in vigore, permane l'interesse
delle parti a veder decisa la questione di costituzionalità sollevata
dal Tribunale. Nel merito osserva che l'abrogazione della norma
impugnata costituisce una conferma della sua illegittimità e illustra
gli argomenti già svolti nell'ordinanza del Tribunale, nonché altri
relativi alla assenta violazione degli artt. 2 e 4 e dell'art. 35,
primo e secondo comma, della Costituzione. Di questi ultimi, quelli
relativi agli artt. 2 e 4 si fondano sull'osservazione che la
possibilità di perdere l'indennità di anzianità rappresenterebbe per
il lavoratore un ostacolo all'esercizio del diritto-dovere di assumere
un lavoro "secondo le proprie possibilità e la propria scelta";
l'altro sulla considerazione che il lavoratore il quale abbia elevato
la sua qualifica professionale e non possa utilizzarla nell'azienda in
cui è occupato sarebbe costretto dalla norma impugnata a perdere
l'indennità di anzianità se decidesse di scegliere un altro posto di
lavoro più consono alle sue possibilità. Conclude chiedendo che la
Corte dichiari la fondatezza della questione a essa sottoposta.
L'avv. Domenico Cipollone, per la convenuta, argomenta invece,
nelle deduzioni depositate il 5 gennaio 1967, l'infondatezza della
questione, negando, in tesi, che l'indennità di anzianità costituisca
integrazione della retribuzione (rifacendosi alle decisioni della
Cassazione n. 971 del 1961 e n. 1229 del 1963), anziché una forma di
previdenza sotto forma di premio attribuito ex post per la fedeltà e
l'attaccamento al datore di lavoro, e che essa possa quindi rientrare
nella previsione dell'art. 36 della Costituzione. Ma alla stessa
conclusione si dovrebbe pervenire anche ove si ammettesse il carattere
retributivo dell'indennità di anzianità, poiché l'art. 36 della
Costituzione riguarderebbe soltanto le prestazioni che il lavoratore
riceve nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, e non anche
quelle successive alla sua estinzione, come sarebbe dimostrato anche
dal fatto che l'indennità di anzianità non potrebbe assicurare da
sola al lavoratore ed alla sua famiglia una esistenza libera e
dignitosa (Cassazione, sentenze n. 1229 e n. 2250 del 1963). Il
principio della parità di trattamento delle retribuzioni, non sarebbe
da confondersi col principio di eguaglianza di cui all'art. 3, né
colla garanzia del diritto-dovere al lavoro di cui all'art. 4. L'art.
2120 del Codice civile, non opera una discriminazione fra determinati
gruppi di lavoratori, ma detta, al contrario, una disciplina unitaria
per eguali condizioni oggettive e soggettive, né apporta alcuna
effettiva limitazione alla libertà del lavoratore, il quale resta
pienamente arbitro di scegliere, senza vincoli di sorta, la via che
ritiene più conveniente per lo sviluppo della propria personalità.
In una memoria depositata il 7 maggio 1968, la difesa dell'attrice
illustra ulteriormente i motivi dedotti a sostegno
dell'incostituzionalità della norma impugnata, ed in particolare fa
rilevare come la natura retributiva dell'indennità di anzianità sia
stata presupposta dalla sentenza di questa Corte n. 3 del 1966, mentre
con la sentenza n. 78 del 1967 è stato chiarito che la Costituzione
vieta che i lavoratori siano privati del trattamento retributivo ad
essi spettante per qualsiasi causa, e quindi non solo nel caso di
licenziamento per colpa, ma anche in quello di dimissioni volontarie e
che di questo spirito è espressione l'art. 9 della legge n. 604 del
1966, che ha modificato l'art. 2120 del Codice civile. Alla sentenza
n. 3 del 1966 egli si richiama inoltre anche per quanto riguarda la
dedotta violazione dell'art. 3 della Costituzione, dato che agli
impiegati statali l'indennità una tantum è concessa anche in caso di
dimissioni (art. 125 del T.U. 10 gennaio 1957, n. 3). Illustra poi gli
altri motivi di incostituzionalità della norma impugnata, già sopra
ricordati, e ribadisce le conclusioni già enunciate.
Anche la difesa della convenuta ha depositato, in data 8 maggio
1968, una memoria nella quale insiste perché la questione sia
dichiarata infondata, sostenendo che il fatto dell'estensione del
diritto all'indennità de qua al caso delle dimissioni volontarie,
disposta dalla contrattazione collettiva, non ne ha trasformato la
natura nel senso di farla considerare retribuzione differita, anziché
secondo la sua effettiva funzione, che è di copertura del rischio
della perdita del posto di lavoro. Tale indole, non retributiva ma
previdenziale, sarebbe confermata dal confronto fra la disciplina
dell'indennità di anzianità prevista con riferimento al contratto di
prestazione d'opera e le analoghe statuizioni riguardanti il contratto
di assicurazione sulla vita, che prevede la perdita della
corresponsione delle somme pel rischio oggetto dell'assicurazione, ove
l'assicurato receda volontariamente dal contratto, salvo che non sia
stato espressamente stipulato un patto di riscatto. Insiste per la
dichiarazione di infondatezza della questione.
2. - Con altra ordinanza pronunciata il 19 novembre 1966 nella
causa promossa dal prof. Francesco Gallo contro la stessa società
"Docere", il medesimo Tribunale sollevava nei confronti della stessa
norma (ma rispetto al solo art. 36 della Costituzione) una analoga
questione fondata sul medesimo argomento, tratto dal carattere
retributivo dell'indennità.
Dopo che anche questa ordinanza era stata regolarmente notificata,
comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 25 febbraio
1967, ambedue le parti private si costituivano avanti la Corte
svolgendo deduzioni identiche a quelle viste in relazione alla
precedente ordinanza di rimessione.
3. - Con atto di citazione notificato il 30 settembre 1959,
Ghiribelli Francesco conveniva avanti il Tribunale di Siena Adele
Castelli Mandosi Mignanelli per ottenere il pagamento di varie somme
fra cui lire 1.988.733 per indennità di anzianità, che affermava
essergli dovute in seguito alle prestazioni di lavoro svolte alle
dipendenze della convenuta. Avendo questa eccepito la perdita del
diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 27 del contratto collettivo
21 ottobre 1958, per avere il Ghiribelli dato giusta causa al
licenziamento per gravi mancanze (risultanti tra l'altro da un processo
penale in seguito al quale egli era stato prosciolto per amnistia dal
reato di appropriazione indebita aggravata continuata), il Tribunale
osservava, nell'ordinanza in data 4 ottobre 1967, che la perdita o la
mancata insorgenza, a favore del Ghiribelli, del diritto all'indennità
di anzianità, non deriverebbe tanto dall'art. 27 del contratto
collettivo citato dalla convenuta, quanto dall'articolo 2120, primo
comma, del Codice civile, e, propostasi d'ufficio la questione di
legittimità costituzionale di tale norma, nel punto in cui stabilisce
che non spetta l'indennità di anzianità in caso di licenziamento per
colpa del lavoratore, ne ravvisava la rilevanza e la non manifesta
infondatezza con riferimento all'art. 36 della Costituzione, anche in
considerazione dell'affermazione circa il carattere retributivo del
trattamento di quiescenza contenuta nelle sentenze della Corte
costituzionale n. 3 del 1966 e n. 78 del 1967. Osservando poi che la
legge 8 giugno 1966, n. 434, ha abrogato le norme che stabiliscono,
con riferimento ai pubblici impiegati, la perdita del diritto alla
pensione, assegno o indennità nel caso in cui abbiano riportato
determinate condanne, ravvisava la non manifesta infondatezza anche
della questione relativa alla stessa norma, in relazione all'art. 3
della Costituzione.
L'ordinanza è stata regolarmente notificata e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 321 del 23 dicembre 1967, ma nessuno si è
costituito avanti la Corte.
4. - Analoga questione sorgeva altresì nel corso di una
controversia vertente fra Giannini Franca e Cerrini Tullio avanti il
Tribunale di Lucca, nella cui ordinanza del 14 novembre 1967 si
svolgono simili argomentazioni e si dà espressamente atto che il
sopravvenuto art. 9 della legge n. 604 del 1966 non ha effetto
rispetto ai rapporti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore,
per cui non può dubitarsi dell'applicabilità dell'art. 2120 alla
causa da decidere e quindi della non manifesta infondatezza della
medesima in riferimento all'art. 36 della Costituzione.
L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 27 gennaio 1968, ma
nessuno si è costituito nel giudizio avanti la Corte costituzionale.
5. - Sempre con riferimento all'ipotesi del licenziamento per
colpa, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2120,
primo comma, del Codice civile, è stata sollevata altresì
nell'ordinanza 10 novembre 1967 della Corte di cassazione (pronunciata
sulle conformi conclusioni del Procuratore Generale in relazione ad una
causa in corso fra Cremonesi Erminio e l'Azienda tramviaria municipale
di Milano), con riferimento al solo art. 36 della Costituzione. Nel
provvedimento, succintamente motivato, si dà atto del carattere non
retroattivo della legge n. 604 del 1966.
Dopo che l'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 9 marzo 1968, si sono
costituiti davanti la Corte costituzionale gli eredi del Cremonesi -
deceduto il 13 marzo 1967 - per i quali l'avv. Ugo Di Segni, nelle
deduzioni depositate il 27 marzo 1968, ha svolto, a favore della
dichiarazione d'illegittimità costituzionale, argomentazioni simili a
quelle viste in relazione alle altre cause.
6. - Analoga questione, infine, veniva sollevata d'ufficio, tanto
con riferimento all'art. 36 che all'art. 3 della Costituzione, in altra
ordinanza della Corte di cassazione, pronunciata il 17 novembre 1967
nel procedimento civile tra Bertuccio Sebastiano e Abbate Giovanni,
nella quale si richiama la sentenza di questa Corte n. 3 del 1966 e si
fa altresì riferimento alla legge n. 604 del 1966, giudicata peraltro
inapplicabile alla causa in corso, sia per la sua irretroattività, sia
perché riguardante datori di lavoro che occupano più di 35
dipendenti, ma tuttavia rilevante per configurare una violazione
dell'art. 3 della Costituzione da parte dell'art. 2120, se la perdita
del diritto all'indennità si dovesse far dipendere dalle minori
proporzioni della impresa cui il lavoratore è addetto.
Dopo che l'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 9 marzo 1968, si sono
costituiti avanti la Corte costituzionale, per il Bertuccio, gli
avvocati Aurelio Becca e Giuseppe Di Stefano i quali, nell'atto di
costituzione depositato il 26 marzo 1968, hanno sostenuto che il
giudizio della Corte dovrebbe estendersi anche all'art. 2118 del Codice
civile per la parte riferentesi al datore di lavoro ed agli artt. 1 e 9
della legge n. 604 del 1966 (ritenuta applicabile alla causa in corso
in virtù del principio secondo il quale le norme incostituzionali
sarebbero nulle ab origine, principio del quale crede di trovare
conferma nella citata sentenza di questa Corte n. 78 del 1967. Aggiunge
che anche l'art. 11 della legge n. 604 stabilisce che per le imprese
che non occupano più di 35 dipendenti debba tuttavia sempre farsi
salvo l'impero degli artt. 4 e 9, il quale ultimo si riferisce appunto
all'indennità di anzianità, mentre dovrebbe ritenersi
incostituzionale la parte dell'art. 11 in parola che esclude dalle
altre provvidenze i lavoratori delle imprese minori. Conclude chiedendo
che sia dichiarata l'infondatezza della questione. Considerato in diritto :
1. - Le sei cause, discusse nella stessa udienza, avendo ad oggetto
le medesime questioni, sono riunite per la loro decisione con unica
sentenza.
2. - La questione è fondata. La disposizione denunciata dell'art.
2120 del Codice civile è stata abrogata con la legge 15 luglio 1966,
n. 604, che, nel disciplinare ex novo la materia dei licenziamenti
individuali nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ha, nel suo
art. 9, disposto l'obbligo del datore di corrispondere al lavoratore
l'indennità di anzianità in qualsiasi caso di cessazione del
rapporto, anche se per colpa di lui o per dimissioni volontarie. Ma
poiché la disposizione richiamata esplica efficacia solo dal giorno
successivo alla pubblicazione della legge (7 agosto 1966) e la
risoluzione dei rapporti lavorativi, dei quali è controversia nei
giudizi in corso avanti ai giudizi di merito, risalgono ad epoca
anteriore alla predetta, si presenta rilevante, per gli eventuali
diritti maturati nel frattempo, la questione sollevata in ordine al
citato primo comma dell'art. 2120 del Codice civile.
Appare evidente che l'indennità di anzianità riveste carattere
retributivo, costituendo parte del compenso dovuto pei lavoro prestato,
la cui corresponsione viene differita al momento della cessazione del
rapporto allo scopo di agevolare al lavoratore il superamento delle
difficoltà economiche, possibili ad insorgere pel venir meno del
salario. Tale finalità d'ordine pratico che sta a base del
differimento del pagamento (e che giustifica altresì la parziale
deroga alle norme di diritto comune, in caso di morte del lavoratore,
quale risulta dall'art. 2122, primo comma, Cod. civ.), non incide in
alcun modo sulla natura giuridica dell'indennità, la cui misura è da
determinare in proporzione alla durata del lavoro prestato (quale che
essa sia); nonché al complesso delle retribuzioni di carattere
continuativo dovuto al dipendente, secondo i criteri indicati dall'art.
2121, e senza che si possa in nessun modo distinguere secondo il motivo
(colpa del lavoratore - o dimissioni volontarie) che dà luogo alla
risoluzione.
Il diritto in questione (alla pari di quello avente ad oggetto
pensioni o assegni a carico dello Stato e di enti pubblici, secondo
statuito da questa Corte con la sentenza n. 3 del 1966) deve quindi
farsi discendere dai principi consacrati nell'art. 36 della
Costituzione ed informarsi ad essi. Non vale dire in contrario, come si
fa dalla difesa dei resistenti che l'indennità, di per sé, può non
essere sufficiente ad assicurare la libertà e dignità dell'esistenza
secondo richiesto dal citato art. 36 della Costituzione poiché la sua
funzione è solo integrativa di quella propria del salario nel senso
che si è prima chiarito.
D'altra parte la corresponsione della indennità medesima, appunto
perché giova, almeno di norma, a far fronte alle contingenti
difficoltà che possono a volte presentarsi nel trapasso da uno ad
altro rapporto di lavoro non incide comunque sul diritto al
conseguimento delle diverse prestazioni di carattere previdenziale,
invocabili, allorché ne ricorrano i presupposti, secondo le norme di
cui all'art. 38.
Deve ritenersi fondata anche la censura contro la norma denunciata
che l'ordinanza del Tribunale di Siena e la seconda emessa dalla Corte
di cassazione fanno derivare dalla violazione dell'art. 3, per la già
rilevata discordanza della norma stessa con quella vigente (oltre che
per i rapporti di lavoro di diritto pubblico, cui si è riferita la
citata sentenza n. 3 del 1966 e la successiva n. 78 del 1967) per gli
altri di diritto privato pei quali la pretesa all'indennità sia sorta
dopo l'errata in vigore della legge n. 604.
Quanto poi al riferimento, contenuto nella seconda ordinanza della
Corte di cassazione, all'art. 11 della legge n. 604, si deve rilevare
come (a parte la considerazione dell'inapplicabilità della legge
stessa ai rapporti anteriori) questo si sottragga alla censura ivi
formulata, dato che in ogni caso, quale che sia il numero dei
dipendenti occupati nell'azienda, è fatta salva la disposizione
dell'art. 9, riguardante la corresponsione dell'indennita.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2120, primo
Comma, del Codice civile, nella parte in cui, nel caso di cessazione
del contratto di lavoro a tempo indeterminato, esclude il diritto del
prestatore di lavoro ad un'indennità proporzionale agli anni di
servizio, allorquando la cessazione stessa derivi dal licenziamento per
colpa di lui o da dimissioni volontarie.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1968.
ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI.
ECLI:IT:COST:1968:75 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte