Sentenza n. 76/1981
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/05/1981 · relatore Arnaldo Maccarone
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt.
277, 282, 409, 423, secondo e ultimo comma, 429 e 431 cod. proc.
civ., come modif. dalla legge 11 agosto 1973, n. 533 (Nuovo processo
del lavoro), e dell'art. 1224, comma secondo, cod. civ.
(Rivalutazione dei crediti pecuniari), promossi con le seguenti
ordinanze:
l) ordinanza emessa il 2 dicembre 1974 dal pretore di Barcellona
Pozzo di Gotto nel procedimento civile vertente tra Fabio Giuseppe e
Sacca' Antonino, iscritta al n. 37 del registro ordinanze 1975 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 62 del 1975;
2) ordinanza emessa il 25 agosto 1976 dal pretore di Firenze nel
procedimento civile vertente tra l'INAIL e Manetti Paolo, iscritta al
n. 705 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 4 del 1977;
3) ordinanza emessa il 25 gennaio 1978 dal pretore di Milano nel
procedimento civile vertente tra Tettamanzi Pasquale e Ragnini Mario,
iscritta al n. 282 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 243 del 1978;
4) ordinanza emessa l'8 giugno 1978 dal pretore di Roma nel
procedimento civile vertente tra Pittalis Angela e il Ministero del
tesoro, iscritta al n. 479 del registro ordinanze 1978 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10 del 1979.
Visti l'atto di costituzione dell'INAIL e gli atti di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 18 febbraio 1981 il Giudice
relatore Arnaldo Maccarone;
uditi l'avv. Mario Lamanna, per l'INAIL e l'avvocato dello Stato
Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza emessa il 2 dicembre 1974 nel procedimento
civile promosso da Fabio Giuseppe contro Sacca' Antonino per ottenere
il pagamento di crediti di lavoro, il pretore di Barcellona Pozzo di
Gotto ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli
artt. 423, secondo comma, 429, terzo comma, e 431, primo e ultimo
comma c.p.c., in relazione all'art. 3 Cost.
Il giudice a quo osserva, quanto alla censura concernente l'art.
423 c.p.c., che detta norma prevede solo per il lavoratore la
possibilità di ottenere nel corso del giudizio un'ordinanza di
condanna della controparte al pagamento di una somma a titolo
provvisorio, nei limiti che si ritengono provati, mentre eguale
diritto non prevederebbe per il datore di lavoro.
Una parallela discriminazione sarebbe poi ravvisabile tanto
nell'art. 429, terzo comma, che nell'art. 431 c.p.c. in quanto, il
primo, prevede a favore del solo lavoratore l'obbligo del giudice di
determinare d'ufficio il maggior danno eventualmente subito per la
diminuzione di valore del credito, sollevando il lavoratore da ogni
onere probatorio, ed il secondo consente solo a favore del lavoratore
l'esecuzione provvisoria della sentenza di condanna, il che non
potrebbe giustificarsi con la pretesa natura alimentare del credito
data la mancanza di un limite di valore per le dette pronunzie.
L'ordinanza, comunicata e notificata come per legge, è stata
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 5 marzo 1975.
Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
depositato tempestivamente le proprie deduzioni.
L'Avvocatura afferma che le questioni sollevate sarebbero
infondate. Invero, 1) il potere attribuito al giudice dall'art. 423
c.p.c. troverebbe la sua giustificazione nella particolare tutela
dovuta al diritto del lavoratore alla retribuzione; 2) la disposizione
dell'art. 429 risponderebbe all'esigenza di garantire al lavoratore il
controvalore del lavoro svolto in termini monetari adeguati al momento
del pagamento, mentre consimile esigenza non sarebbe ravvisabile in
relazione ai crediti del datore di lavoro; 3) la provvisoria
esecutività della sentenza in materia di crediti di lavoro prevista
dall'art. 431 c.p.c. sarebbe giustificata dalla natura privilegiata
dei crediti stessi, derivante dalla loro funzione alimentare, oltre
che dalla protezione accordata al lavoro dalla Costituzione, di cui
appunto le norme impugnate costituirebbero attuazione.
2. - Nel procedimento civile promosso dall'INAIL contro Manetti
Paolo, agendo in via surrogatoria ai sensi dell'art. 1916 c.c. per il
recupero di L. 214.040 a suo tempo versate a titolo di indennità
temporanea e spese di spedalità in favore dell'artigiano Cappelli
Bruno, vittima di lesioni da incidente stradale di cui responsabile
era appunto il Manetti, la difesa dell'INAIL, in sede di comparsa
conclusionale, chiedeva che la somma suddetta fosse rivalutata tenendo
conto della inflazione monetaria, ed il pretore di Firenze, con
ordinanza emessa il 25 agosto 1976, ha sollevato in relazione all'art.
3 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 1224,
secondo comma c.c., 277, 282, 429 e 431 c.p.c.
A sostegno della censura il giudice a quo afferma anzitutto che
l'art. 1224 c.c. dispone che l'inadempimento di obbligazioni aventi ad
oggetto somme di denaro genera il diritto del creditore a conseguire
oltre gli interessi moratori il "maggior danno" che eventualmente egli
abbia dimostrato.
Tale principio, peraltro, sarebbe stato diversamente applicato
dalla giurisprudenza in relazione alla natura dei crediti vantati,
negandosi il riconoscimento del danno da svalutazione monetaria a
favore dei così detti crediti di valuta, e riconoscendosi invece la
rivalutazione monetaria nei così detti crediti di valore e,
praticamente, in tutte le obbligazioni di natura risarcitoria.
Con ciò, afferma il pretore, si sarebbe creata una discriminazione
che non troverebbe giustificazione perché le due specie di crediti
così ipotizzate avrebbero entrambe la stessa funzione reintegratrice
del patrimonio del creditore "sconvolto dall'inadempimento". E d'altra
parte, afferma pure il pretore, la soluzione così adottata dalla
giurisprudenza deriverebbe dalla erronea applicazione in materia di
risarcimento del danno del principio nominalistico sancito dall'art.
1277 c.c., secondo cui il debito pecuniario si paga in moneta avente
corso legale al tempo del pagamento e per il suo valore nominale,
principio questo che, appunto, non potrebbe valere quando occorra
risarcire un danno derivante al creditore dall'inadempimento del
debitore.
Anche l'art. 429, terzo comma, c.p.c. incorrerebbe in analogo
vizio perché, limitando ed anzi rendendo obbligatoria la
rivalutazione monetaria dei soli crediti di lavoro, porrebbe un
privilegio rispetto ai crediti di altre categorie come i commercianti
o gli artigiani, senza ragionevole giustificazione.
Il pretore, inoltre, ritiene di estendere la censura anche
all'art. 277 c.p.c. "visto in relazione con l'art. 429 c.p.c." in
quanto, nel regolare la definizione del giudizio, non prevederebbe la
condanna al pagamento del danno da svalutazione monetaria.
In riferimento alle censure mosse poi agli artt. 282 e 431 c.p.c.
il pretore crede di poter affermare che quest'ultima norma, prevedendo
l'esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado pronunciata a
favore del lavoratore per crediti derivanti da rapporti di lavoro,
discriminerebbe le altre categorie di creditori di somme che sono
invece esclusi dal detto beneficio, senza che sussistano valide ragioni
a sostegno di tale differenziazione. E la censura sarebbe estensibile
all'art. 282 c.p.c., in quanto, disciplinando in via generale la
concessione dell'esecutività provvisoria della sentenza di primo
grado, non considererebbe i crediti pecuniari ed incorrerebbe, quindi,
nella violazione dell'art. 3 Costituzione.
L'ordinanza, comunicata e notificata come per legge, è stata
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1 977.
Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
ritualmente depositato le proprie deduzioni.
L'Avvocatura osserva che il principio nominalistico posto
dall'art. 1277 c.c. si fonda, giuridicamente sulla identificazione
dell'oggetto dell'obbligazione pecuniaria nella quantità di moneta
cui l'obbligazione si riferisce. Da ciò emergerebbe che il principio
stesso non costituisce deroga alle regole generali dell'adempimento
delle obbligazioni, poiché il valore della cosa dovuta, quale che
essa sia, può in linea generale aumentare o diminuire a vantaggio del
debitore o del creditore. Ed anzi l'art. 1224 c.c., ponendo l'obbligo
della corresponsione dell'interesse legale a favore del creditore di
obbligazione di valuta in base alla presunzione della produttività
del capitale pecuniario, costituirebbe una deroga al principio
generale dell'onere della prova che grava di regola sul creditore, e
rappresenterebbe il caso più importante e tipico di liquidazione
legale del danno da inadempimento.
L'Avvocatura poi, con riferimento alla censura mossa all'art. 429
c.p.c., si richiama alla giurisprudenza di questa Corte che ha
riconosciuto la razionalità della diversità di trattamento riservata
dalla norma impugnata a favore dei crediti di lavoro, e,
condividendone in pieno le argomentazioni, chiede che la relativa
questione sia dichiarata manifestamente infondata.
Quanto poi alle questioni concernenti gli artt. 431 e 282 c.p.c.
osserva, che le stesse sarebbero inammissibili perché irrilevanti.
La prima norma, invero, secondo la giurisprudenza della Corte,
riguarderebbe la fase dell'esecuzione della sentenza e non quella
attualmente in corso del giudizio di merito, e la seconda
presupporrebbe, per la sua applicabilità l'esistenza di condizioni,
che il giudice a quo avrebbe omesso di accertare ai fini della
regolare effettuazione del giudizio di rilevanza.
Si e pure costituito l'INAIL, rappresentato e difeso dagli avvocati
Vincenzo Cataldi e Massimo Ungaro, che hanno depositato tempestivamente
le proprie deduzioni.
La difesa, pur condividendo i profili di illegittimità proposti
nell'ordinanza di rinvio, che peraltro andrebbero riferiti all'art.
1277 c.c. e non alle norme impugnate, e dopo avere sottolineato la
ingiustizia che si dovrebbe riscontrare nel diverso trattamento dei
crediti di valore e dei crediti di valuta, essendo sottoposti questi
ultimi soltanto alla grave erosione derivante dalla svalutazione
monetaria, si prospetta altresì tutti gli inconvenienti, le
difficoltà e le incertezze che deriverebbero alle attività
giuridico-economiche dall'accoglimento della questione in esame, con
particolare riferimento alle conseguenze che si rifletterebbero sulla
finanza statale e su tutta l'economia. Pertanto la difesa conclude
rimettendosi alle decisioni della Corte.
3. - Nel corso del procedimento civile promosso da Ragnini Mario,
geometra, contro Tettamanzi Pasquale, per ottenere il pagamento di L.
542.427, con gli interessi e la maggiorazione dovuta per il danno
derivante dalla svalutazione monetaria per prestazioni professionali,
il pretore di Milano, con ordinanza 25 gennaio 1978 ha sollevato
questione di legittimità costituzionale degli artt. 409,429 c.p.c. e
1224 c.c. in riferimento agli artt. 1, 3,4,35 della Costituzione.
Il pretore afferma anzitutto che la richiesta di risarcimento del
danno da svalutazione monetaria dovrebbe essere disattesa in
applicazione dell'art. 1224 c.c. in difetto della prova, a carico
dell'attore, della insorgenza del danno stesso, e non potendosi, nella
specie applicare l'art. 429, terzo comma c.p.c., il quale prevede che
il giudice, nel pronunciare sentenza concernente crediti di lavoro,
deve determinare d'ufficio il maggior danno subito dal lavoratore per
la diminuzione di valore del suo credito conseguente alla svalutazione
monetaria. Invero quest'ultima norma, ai sensi dell'art. 409 c.p.c.,
sarebbe applicabile non solo ai lavoratori subordinati, ma anche a
taluni rapporti di lavoro autonomo come quelli di agenzia, di
rappresentanza e di collaborazione resi in forma continuativa e
coordinata al raggiungimento di uno scopo, mentre non tutelerebbe i
rapporti di lavoro autonomi posti in essere da artigiani, consulenti,
artisti e professionisti, creando così una disparità di trattamento
ingiustificabile nell'ambito stesso del rapporto di lavoro autonomo.
Secondo il giudice a quo andrebbe comunque riesaminata più in
generale la legittimità costituzionale della diversità della
disciplina tra rapporti di lavoro subordinato e rapporti di lavoro
autonomo, modificando l'orientamento già espresso dalla Corte al
riguardo con la sentenza n. 130/73, secondo cui la lamentata
disparità trova razionale giustificazione nella minor gravità del
pregiudizio che deriva dall'insolvenza di uno dei clienti del
professionista rispetto all'insolvenza del datore di lavoro, la quale
ultima incide sull'unica fonte di guadagno del lavoratore subordinato.
Infatti gli appartenenti alle elencate categorie di lavoratori esclusi
dall'applicabilità del beneficio di cui al terzo comma dell'art. 429
c.p.c. vedrebbero, come ad es. gli artigiani, gravemente pregiudicata
la loro situazione economica dall'insolvenza del cliente che, come
spesso accadrebbe, abbia assorbito tutta la loro capacità di lavoro
per un certo periodo. E considerazioni analoghe dovrebbero anche
farsi per quanto riguarda i professionisti, che, oltre ad essere
spesso titolari di redditi globali modesti e non superiori a quelli dei
lavoratori subordinati, subirebbero un trattamento fiscale più
pesante di questi e sarebbero quindi seriamente pregiudicati dalla
eventuale insolvenza del cliente.
In base alle suesposte considerazioni emergerebbe altresì il
contrasto dell'art. 1224 c.c. con gli indicati precetti
costituzionali, in quanto prevederebbe la necessità della prova del
danno da svalutazione anche per quei crediti di lavoro che non sono
contemplati dall'art. 409 c.p.c.
L'ordinanza, comunicata e notificata come per legge, è stata
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 30 agosto 1978.
Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato che ha
tempestivamente depositato le proprie deduzioni.
L'Avvocatura nega che le differenziazioni censurate nell'ordinanza
di rinvio siano irrazionali e tali quindi da determinare l'ipotizzata
illegittimità costituzionale delle norme denunziate.
Invero le specie di lavoratori autonomi cui si riferisce l'art.
409 c.p.c. sembrerebbero più delle altre partecipare delle ragioni
per le quali l'intera categoria dei lavoratori subordinati è trattata
secondo i noti criteri. La disciplina in esame riguarderebbe comunque
un problema di politica legislativa da non confondere con un problema
di legittimità costituzionale, per cui l'Avvocatura conclude
chiedendo dichiararsi infondate le questioni sollevate.
4. - Nel corso del procedimento civile promosso da Pittalis Angela
contro il Ministero del tesoro per ottenere il pagamento della
differenza di retribuzione a suo dire spettantele, con gli interessi e
la maggiorazione per la svalutazione monetaria, in relazione al lavoro
di fatto svolto come dattilografa presso il detto Ministero per circa
tre anni senza che fosse intervenuto alcun atto formale di nomina, e
compensatole, sempre a suo dire, in misura inferiore a quella dovuta
agli impiegati non di ruolo aventi identiche mansioni, il pretore di
Roma, ritenuta espressamente la propria competenza ex art. 409 n. 5
c.p.c., che prevede la applicabilità delle norme del rito del lavoro
anche ai rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che non
siano devoluti dalla legge ad altro giudice, e dopo aver disposto a
favore della istante il pagamento di L. 2.162.910, a titolo provvisorio
ai sensi dell'art. 423, secondo comma, c.p.c., ha pure sollevato, in
relazione all'art. 3 Cost., questione di legittimità della
rivalutazione d'ufficio dei crediti di lavoro prevista dall'art. 429,
ultimo comma, c.p.c., sotto il profilo sostanzialmente già
prospettato nell'ordinanza del pretore di Firenze.
Al riguardo il giudice a quo, peraltro, a sostegno della censura,
si richiama alla giurisprudenza di questa Corte con cui è stato
negato il contrasto della detta norma con l'art. 3 Cost. per quanto
riguarda l'esclusione della rivalutazione dei crediti dei dipendenti
degli enti pubblici non economici (sent. 43/77), in base a
considerazioni concernenti la figura del datore di lavoro pubblico che
lo diversificano dal datore di lavoro privato ed escludono
l'operatività dei motivi che stanno invece alla base del beneficio
per i privati. Tali sostanziali differenze sarebbero valide
indipendentemente dalla natura eventualmente privatistica del rapporto
di lavoro di cui sia parte un datore di lavoro pubblico e pertanto,
secondo il pretore di Roma, si riproporrebbe la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 429, ultimo comma, c.p.c. nella
parte in cui, "riconosce ai dipendenti di datori di lavoro pubblici il
vantaggio rappresentato dalla rivalutazione monetaria dei loro crediti
soltanto se per le relative controversie vige la competenza del
giudice ordinario, mentre nega quello stesso vantaggio ove il rapporto
sia affidato alla competenza del giudice amministrativo".
Inoltre il pretore ha sollevato questione di legittimità
dell'art. 423, secondo e ultimo comma, c.p.c., in relazione agli
artt. 3, 24, 102 Cost., perché consentirebbe la revoca dell'ordinanza
con cui il giudice abbia disposto il pagamento a titolo provvisorio di
somme per crediti di lavoro ritenuti accertati solo con la sentenza
che decide la causa.
Secondo il giudice a quo tale disposizione, essendo operante anche
nel caso di gravissimo danno della parte obbligata, a differenza di
quanto previsto nel rito ordinario in relazione al dispositivo della
sentenza di condanna provvisoriamente esecutiva, porrebbe in essere
una lesione del diritto di difesa e contrasterebbe anche con l'art.
102 Cost. in quanto limiterebbe ingiustificatamente il potere
decisionale del giudice.
L'ordinanza, comunicata e notificata come per legge, è stata
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 10 gennaio 1 979.
Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.
L'Avvocatura premette che l'obbligazione ricadente sulla P.A. in
relazione all'opera prestata dalla Pittalis, non avrebbe natura
contrattuale in quanto il rapporto sarebbe stato abusivamente
istituito al di fuori delle previsioni legislative in materia, senza
l'osservanza delle procedure e dei limiti di legge. Ciò, secondo
l'Avvocatura, avrebbe rilievo ai fini di stabilire la qualità del
credito vantato dalla Pittalis, tenuto conto che la qualità stessa,
secondo la giurisprudenza di questa Corte, costituisce giustificazione
del trattamento privilegiato attribuito ai crediti di lavoro.
In particolare poi, quanto alla prima questione sollevata,
l'Avvocatura osserva che potrebbe prospettarsene l'irrilevanza ove non
si condividesse l'interpretazione della norma impugnata a suo dire
fornita implicitamente dal giudice a quo, cioè che la stessa non
sarebbe applicabile ai crediti derivanti da rapporti di lavoro di
natura privatistica con le pubbliche Amministrazioni, come appunto nel
caso in esame.
Nel merito, comunque, la questione sarebbe infondata perché la
giurisprudenza della Corte avrebbe ormai chiarito che la disposizione
impugnata non contrasta con l'art. 3 Cost., data la differenza fra
rapporti di lavoro dipendente con datori di lavoro pubblici e privati.
Aggiunge altresì che, oltre agli inconvenienti che l'accoglimento
della questione provocherebbe circa l'entità e le modalità della
spesa pubblica, la disciplina delle obbligazioni pecuniarie
costituirebbe oggetto di scelte di politica economica affidate alla
discrezionalità del legislatore.
Quanto alla censura sollevata contro l'art. 423, secondo e ultimo
comma, c.p.c. l'Avvocatura osserva che l'ordinanza ivi prevista
sarebbe un titolo esecutivo provvisorio volto ad assicurare al
lavoratore i mezzi indispensabili di sostentamento. Questa peculiare
natura escluderebbe la possibilità di comparazione con le sentenze
provvisoriamente esecutive e conseguentemente la fondatezza della
censura in relazione all'art. 3 Cost. Non sarebbero poi violati né
l'art. 24 Cost., perché la mera revocabilità dell'ordinanza non
costituirebbe rimedio di efficacia comparabile allo strumento
dell'inibitoria proposta a diverso giudice, né l'art. 102 Cost.,
perché la non revocabilità di ordinanze del giudice civile non
costituirebbe limitazione grave ed irrazionale dei poteri decisori ed
è comunque prevista dall'ordinamento processuale a norma dell'art.
177 c.p.c. Considerato in diritto :
1. - Le ordinanze di rinvio indicate in narrativa riguardano
questioni analoghe o strettamente connesse. I relativi giudizi possono
pertanto essere riuniti e decisi congiuntamente con unica sentenza.
2. - Va anzitutto esclusa la rilevanza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 429 c.p.c. sollevata con
l'ordinanza del pretore di Roma. Il giudice a quo lamenta, invero,
testualmente che tale norma "riconoscerebbe ai dipendenti di datori di
lavoro pubblici il vantaggio rappresentato dalla rivalutazione
monetaria dei loro crediti soltanto se per le relative controversie
vige la competenza del giudice ordinario mentre invece nega quello
stesso vantaggio ove il rapporto sia affidato alla competenza del
giudice amministrativo". Peraltro, come pure espressamente risulta dal
testo della ordinanza di rinvio, il giudice a quo ha già ritenuto la
propria competenza in materia, ai sensi dell'art. 409 n. 5 c.p.c.,
con precedente provvedimento fondato sul riconoscimento che il rapporto
di lavoro oggetto del giudizio rivestiva le caratteristiche richieste
dalla detta norma ai fini della sussistenza della competenza del
giudice del lavoro, ed ha disposto il pagamento a favore della
ricorrente della somma di L. 2.162.910 a titolo provvisorio, a norma
dell'art. 423, secondo comma c.p.c. Il giudice a quo si è quindi già
espressamente pronunciato in senso positivo sul punto della propria
competenza ed ha di conseguenza posto la premessa necessaria e
sufficiente perché a norma dell'art. 409 n. 5 c.p.c., la
rivalutazione in discorso sia applicata a suo giudizio nel caso di
specie. Se poi le argomentazioni svolte nell'ordinanza, riguardanti la
pretesa omogeneità di tutti i rapporti di lavoro in cui sia parte un
ente pubblico indipendentemente dalla natura del rapporto stesso e
dalla competenza a conoscerne, tendono a censurare, come sembra, la
limitazione del beneficio di cui si tratta ai rapporti considerati
dall'art. 409 n. 5 c.p.c., la questione è egualmente irrilevante in
quanto i rapporti che sarebbero illegittimamente esclusi non vengono
in considerazione nel giudizio di merito.
Inammissibile perché irrilevante è pure la questione sollevata
con l'ordinanza del pretore di Barcellona Pozzo di Gotto relativamente
all'art. 423 c.p.c. in quanto tale norma riserverebbe un trattamento
discriminatorio a danno del datore di lavoro, prevedendo la
possibilità di emettere ordinanza di pagamento di una provvisionale
solo a favore del lavoratore. Non risulta invero che il datore di
lavoro, parte nel giudizio principale, abbia chiesto l'adozione del
provvedimento in esame a suo favore e pertanto, sotto questo profilo,
la norma impugnata non doveva essere applicata nel giudizio stesso,
per cui anche in questo caso viene meno il rapporto di
pregiudizialità necessaria richiesto dall'art. 23 legge 11 marzo
1953, n. 87.
Inammissibili sono altresì le questioni sollevate relativamente
all'art. 431 c.p.c. con le ordinanze dei pretori di Firenze e
Barcellona Pozzo di Gotto nelle quali si censura la detta norma, in
quanto, prevedendo l'esecuzione provvisoria della sentenza di primo
grado a favore dei titolari di crediti di lavoro, porrebbe in essere
un trattamento differenziato di privilegio a favore di costoro e a
danno degli altri creditori che non sono invece ammessi a tale
beneficio.
Per quanto riguarda la questione sollevata dal pretore di Firenze
deve infatti notarsi che il giudizio principale concerne una
controversia in materia di risarcimento di danni derivanti da
incidente automobilistico promossa dall'INAIL in via surrogatoria
contro il responsabile del danno per il recupero delle somme a suo
tempo versate a titolo di spese di spedalità e indennità temporanea
a favore della parte lesa. L'ordinanza considera tale credito come
ordinario e non previdenziale. La norma impugnata concerne, invece,
espressamente la liquidazione dei crediti derivanti dai rapporti di
lavoro di cui all'art. 409 c.p.c. e non potrebbe in nessun caso
trovare applicazione ai fini della decisione del giudizio principale.
Per quanto riguarda la questione relativa alla stessa norma
sollevata con l'ordinanza del pretore di Barcellona Pozzo di Gotto,
deve ricordarsi che questa Corte in ripetute occasioni ha chiarito che
la norma impugnata, in tutte le disposizioni di cui si compone,
attiene alla esecuzione delle sentenze nel giudizio di primo grado o
alla sospensione di essa nel giudizio di appello (sentt. 16 e 17/1977,
ordd. 63, 64/78) ed ha conseguentemente escluso la rilevanza delle
questioni sollevate relativamente alla norma stessa nella fase del
giudizio di primo grado, precisando altresì che la provvisoria
esecutività della sentenza non viene in considerazione per il semplice
fatto della emissione della sentenza ma solo se essa è posta in
esecuzione o se di questa è chiesta la sospensione al giudice di
appello. Per cui, ha ribadito la giurisprudenza di questa Corte (sent.
10/79), la provvisoria esecuzione può assumere rilievo solo nelle
fasi successive del procedimento, se ed in quanto la parte si avvalga
degli effetti attribuiti dalla legge alla sentenza stessa. E poiché la
questione suddetta risulta sollevata prima dell'emanazione della
sentenza di primo grado, nel corso del giudizio di merito, è evidente
che, sulla base dell'esposta costante giurisprudenza, deve
dichiararsene la inammissibilità per irrilevanza.
Infine anche la questione sollevata relativamente all'articolo 277
c.p.c. con l'ordinanza del pretore di Firenze è irrilevante.
Secondo il giudice a quo tale norma sarebbe in contrasto con il
principio di eguaglianza in quanto, nel regolare la definizione del
giudizio, non prevederebbe che nella condanna ai danni si tenga conto
della svalutazione monetaria. Ma è appena il caso di precisare che
l'art. 277 c.p.c. è una norma di carattere generale che si limita a
porre il principio secondo il quale il Collegio, di regola, deve
decidere, provvedendo sul merito, tutte le questioni della causa e
definire il giudizio. Detto principio non può ovviamente venire in
considerazione in una ipotesi come quella in esame, avente ad oggetto
i criteri di liquidazione delle somme pretese dall'INAIL, al titolo
suddetto, per cui è chiaro che l'articolo impugnato non può trovare
applicazione nella specie.
3. - Manifestamente infondata è poi la questione sollevata nei
confronti dello stesso art. 429 c.p.c. con le ordinanze dei pretori di
Barcellona Pozzo di Gotto, Firenze e Milano sotto il profilo del
preteso contrasto con il principio di eguaglianza, prospettato in
quanto la norma impugnata, sollevando il solo lavoratore subordinato
da ogni onere probatorio circa il maggior danno subito a seguito
dell'inflazione, istituirebbe così una discriminazione a danno delle
altre categorie di creditori per motivi di lavoro come i commercianti
o gli artigiani, i cui crediti rientrano invece nella diversa
disciplina dettata dall'art. 1224 c.c.
La questione, invero, è già stata dichiarata infondata con la
sent. 13/1977 e manifestamente infondata con le ordinanze nn. 63 e 64
del 1978, né in base a quanto ora si dirà sussistono motivi per
discostarsi da tale orientamento.
Ai fini dell'indagine che qui interessa, va ricordato che questa
Corte (sent. 130/73 ed altre), ha ritenuto che la tutela più
penetrante del lavoro subordinato rispetto a quello autonomo è
giustificata dalla diversità di posizioni che, con tutta evidenza, si
coglie tra l'uno e l'altro. E tale conclusione va ribadita pure in
relazione alle argomentazioni contrarie svolte nell'ordinanza di
rinvio del pretore di Milano, le quali, in sostanza, tendono a porre in
evidenza che per alcune specifiche categorie di lavoratori autonomi
(artigiani, artisti, consulenti) la generalizzazione delle
considerazioni poste a base del citato orientamento della Corte non
risponderebbe alla realtà, il che d'altra parte dovrebbe affermarsi
in genere per tutti i professionisti, dato il mutato andamento dei
rapporti sociali ed il concomitante mutamento di certi schemi
tradizionalmente accettati ma non più attuali quanto a redditività,
sicurezza e forza economica del lavoro autonomo rispetto al lavoro
subordinato. Queste affermazioni, peraltro, sono riferite a casi ed
ipotesi chiaramente marginali, come per quanto riguarda gli artigiani
che, in qualche caso, svolgerebbero il loro lavoro per un solo cliente,
o quei professionisti i cui redditi sarebbero allo stesso livello dei
lavoratori subordinati, per cui l'insolvenza di un cliente
comporterebbe un serio pregiudizio economico. Tutto ciò prescinde da
una visione globale del fenomeno del lavoro e non reca elementi
sufficienti a dimostrare l'insussistenza delle diversità già ritenute
dalla Corte con le richiamate decisioni. La questione va dichiarata
quindi manifestamente infondata anche per quanto riguarda gli altri
precetti costituzionali invocati oltre l'art. 3 Cost. (artt. 1, 4 e
35), in relazione alla pretesa violazione dei quali viene prospettato
un contrasto con la garanzia del lavoro nei precetti stessi sanzionata,
che si concreterebbe appunto nella discriminazione tra lavoratori
della quale si è sopra confermata l'insussistenza.
Ciò premesso deve riconoscersi, per gli stessi motivi anche
l'infondatezza della censura concernente l'art. 1224 c.c., sollevata
dal pretore di Milano in quanto la prova del danno da svalutazione ivi
richiesta anche per i crediti di lavoro non contemplati nell'art. 409
c.p.c. costituirebbe una violazione degli indicati precetti
costituzionali; il che, come si è testé dimostrato, è invece da
escludere.
4. - Altro particolare profilo di illegittimità degli artt. 429 e
409 c.p.c., in relazione all'art. 1224 c.c. è stato poi prospettato
nell'ordinanza del pretore di Milano, ove si afferma che la
rivalutazione di ufficio dei crediti di lavoro subordinato sarebbe
applicabile, ai sensi dell'art. 409 n. 3 c.p.c., anche a taluni
rapporti di lavoro autonomo (rapporti di agenzia, rappresentanza e
collaborazione resi in forma continuativa e coordinata al
raggiungimento di uno scopo), con esclusione invece di altre categorie
di lavoratori autonomi quali gli artigiani, i consulenti,
professionisti ed artisti, che si troverebbero così ad essere
discriminati, pur appartenendo tutti alla omogenea categoria dei
lavoratori autonomi, e senza che di tale disparità di trattamento
possa scorgersi una valida giustificazione.
Il giudice a quo, sul presupposto dell'applicabilità dell'art.
429, comma terzo, c.p.c. ai crediti di lavoro derivanti dai rapporti
indicati nell'art. 409 n. 3 c.p.c., ravvisa una disparità di
trattamento nella mancata estensione della tutela a tutti gli altri
rapporti di lavoro autonomo.
Ma deve escludersi che la disciplina in esame costituisca una
ingiustificabile discriminazione nell'ambito dello stesso lavoro
autonomo poiché i rapporti di lavoro di questo tipo contemplati
nell'art. 409 n. 3 c.p.c. sono caratterizzati da una attività
essenzialmente continuativa e coordinata, prevalentemente personale
che, come tale, partecipa di quelle ragioni che la giurisprudenza di
questa Corte ha evidenziato come elementi giustificativi della
rivalutazione dei crediti prevista dall'art. 429 c.p.c.,
identificandole nell'esigenza di riequilibrare a favore del lavoratore,
quale parte economicamente più debole, quel tanto di arricchimento
conseguito dal datore di lavoro che non ha compensato la forza di
lavoro, il cui frutto ha investito nella propria struttura
organizzativa (sent. 13/77).
Sussistono pertanto validi motivi a sostegno della diversità di
trattamento censurata dal giudice a quo e pertanto, sulla base della
costante giurisprudenza di questa Corte, deve escludersi la lamentata
violazione del principio di eguaglianza.
5. - La questione sollevata in relazione all'art. 423 c.p.c. nella
ordinanza del pretore di Roma non è fondata.
Si censurano invero il secondo e quarto comma dell'art. 423 c.p.c.
per ciò che riguarda la sospensione o revocabilità della ordinanza
di cui sopra, consentita espressamente solo con la sentenza che decide
la causa, in quanto ciò costituirebbe una ingiustificata disparità
di trattamento in relazione a quanto accade nel rito ordinario, che
consente invece la revoca della provvisoria esecuzione della sentenza
di condanna (art. 283, secondo comma, c.p.c.).
Si concreterebbe così una violazione, oltre che del principio di
eguaglianza, anche della garanzia del diritto di difesa, di cui
all'art. 24 Cost. e del libero e pieno esercizio della funzione
giurisdizionale, sancito dall'art. 102, primo comma, Cost.
Le censure così prospettate partono dal presupposto che la
speciale disciplina in esame privilegi irrazionalmente il lavoratore
parte in giudizio, apprestandogli una tutela ingiustificatamente
discriminatoria nei confronti del datore di lavoro o, addirittura, nei
confronti della generale categoria dei soggetti parti in causa
destinatari di provvedimenti dichiarati provvisoriamente esecutivi.
Ma in contrario deve affermarsi che il legislatore, nel dettare le
disposizioni impugnate, ha invece obbedito a considerazioni dettate
dalla peculiarità dei crediti in esame, in relazione alla quale già
questa Corte ha riconosciuto che il pagamento di somme a titolo
provvisorio regolato dall'art. 423 c.p.c. risponde alla esigenza del
sollecito soddisfacimento di bisogni primari del lavoratore (sent.
16/77).
La materia è suscettibile quindi di regolamentazione
differenziata, e le norme in esame si adeguano razionalmente alla
sopra accennata esigenza sia per quanto riguarda la previsione
dell'attribuzione della provvisionale solo a favore del lavoratore,
sia per quanto riguarda la revocabilità solo con la sentenza,
giacché anche questo particolare trattamento è ispirato alla
realizzazione delle anzidette esigenze escludendo la possibilità di
una immediata reazione della controparte che vanifichi la urgente
attuazione della garanzia alla quale, invece, come si è detto, tende
la legge.
Appare perciò evidente l'insussistenza del presupposto delle
censure in esame, e deve quindi concludersi per l'infondatezza delle
questioni sollevate.
Le argomentazioni sopra svolte valgono anche per quanto riguarda
la pretesa violazione dell'art. 24 Cost., essendo giurisprudenza
costante di questa Corte che il rispetto del diritto di difesa
consente che le relative modalità di esercizio siano regolate secondo
le caratteristiche della struttura dei singoli procedimenti. E
valgono, altresì, per quanto riguarda la censura sollevata sotto il
profilo della pretesa violazione dell'art. 102 Cost., poiché la
denunziata regolamentazione della revoca o sospensione dell'ordinanza
di provvisoria esecuzione, rispondente a razionale giustificazione ed
aderente alle caratteristiche del procedimento, non incide minimamente
sulla sostanza del potere - dovere dell'organo giurisdizionale
chiamato a decidere in materia.
6. - Infondata è poi la censura sollevata con l'ordinanza del
pretore di Firenze relativamente all'art. 282 c.p.c., che
contrasterebbe con l'art. 3 Cost. in quanto, disciplinando in via
generale la concessione della clausola di esecutività provvisoria
della sentenza di primo grado non riserverebbe agli altri crediti
pecuniari lo stesso trattamento adottato dall'art. 431 c.p.c. per
quelli di lavoro.
Ed invero la norma di favore dettata dall'art. 431 c.p.c. trova il
suo fondamento nella particolare natura, già innanzi chiarita, dei
crediti di lavoro, i quali sono destinati alla soddisfazione di
esigenze primarie del lavoratore, che il legislatore ha inteso
agevolare, predisponendo strumenti idonei alla sollecita realizzazione
del credito.
Tali peculiarità non sussistono per gli altri crediti pecuniari e
pertanto è razionalmente giustificato il diverso trattamento ad essi
riservato dalla regola, di carattere generale, contenuta nell'art. 282
c.p.c., che peraltro offre possibilità di ampia applicazione
nell'ambito del processo ordinario.
7. - Con l'ordinanza del pretore di Firenze è stata infine
sollevata, in relazione all'art. 3 Cost., questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1224, secondo comma, c.c.
Afferma il detto giudice, in sostanza, che l'art. 1224, secondo
comma, così come è stato costantemente interpretato dalla
giurisprudenza, escluderebbe, in materia di crediti pecuniari, la
risarcibilità del danno da svalutazione monetaria derivante al
creditore dall'inadempimento del debitore, mentre, per i crediti di
valore, la rivalutazione sarebbe senz'altro operante ai fini suddetti.
Si concreterebbe così una discriminazione non giustificata dalla
natura dei crediti che dovrebbe ritenersi omogenea per quanto riguarda
l'esigenza di garantire, in entrambe le ipotesi, "l'effettivo ristoro"
del patrimonio del creditore danneggiato a causa dell'inadempimento.
Non potrebbe invero ragionevolmente farsi ricorso al principio
nominalistico posto dall'art. 1277 c.c., secondo cui i debiti pecuniari
si estinguono con moneta avente corso legale, come invece avrebbe
erroneamente fatto la giurisprudenza, in quanto con ciò si
identificherebbe arbitrariamente il momento dell'adempimento
dell'obbligazione pecuniaria cui si riferisce appunto l'art. 1277 c.c.
con il momento dell'inadempimento cui, invece, ha riguardo l'art. 1224
c.c.
La questione non è fondata.
Secondo l'opinione della giurisprudenza tradizionale, in effetti,
pur ammettendosi che i maggiori danni risarcibili ai sensi dell'art.
1224, secondo comma, c.c. riflettono anche quelli derivanti dalla
svalutazione monetaria, si è in concreto riconosciuto il relativo
diritto solo dopo la dimostrazione da parte del creditore di avere
risentito un particolare pregiudizio per l'indisponibilità della
somma in connessione con la svalutazione progressivamente intervenuta.
Questo orientamento era logicamente conseguenziale alla distinzione
operata dalla dottrina e dalla giurisprudenza fra le così dette
obbligazioni di valuta, in relazione alle quali l'oggetto e la
quantità delle prestazioni è determinata originariamente in moneta
con riferimento ad una predeterminata unità di misura dei valori e
che, come tali, sono soggette al principio nominalistico di cui
all'art. 1277 c.c., e le altre obbligazioni, genericamente definite
invece come obbligazioni di valore, ed in relazione alle quali la
prestazione è determinata in caso di inadempimento in funzione della
conversione in danaro del valore del bene controverso, secondo i
valori monetari del momento. Il debito di valore si converte infatti
in obbligazione pecuniaria solo al momento in cui avviene la
aestimatio rei e si stabilisce la misura del danno.
Per i debiti di valore non si pone, quindi, un problema di
rivalutazione monetaria, difettando il presupposto di una obbligazione
originariamente pecuniaria.
Data questa diversità di caratteristiche, la distinzione operata
dalla giurisprudenza era già indubbiamente conforme ad un criterio
logico giuridico rispondente ai requisiti di razionalità richiesti per
l'osservanza dell'art. 3 Cost. Invero la differenziazione dell'oggetto
delle obbligazioni spiegava la diversità delle conseguenze
dell'inadempimento, in relazione appunto alla funzione svolta dal
risarcimento per inadempimento che tende, sì, a reintegrare il
patrimonio del creditore del depauperamento subito per effetto
dell'inadempienza, ma sempre e soltanto in relazione all'oggetto della
obbligazione. Se perciò essa è di valuta, tale rimane anche dopo la
scadenza, ed è assolvibile, secondo quanto stabilito dall'art. 1277,
anche in tale momento, con la prestazione dell'oggetto, salvo
ovviamente la corresponsione dell'interesse legale, ai sensi
dell'articolo 1224, primo comma, c.c.
L'onere della prova del maggior danno subito dal creditore di una
obbligazione pecuniaria, nel caso di sopravvenuta svalutazione
monetaria, si adeguava quindi in modo razionalmente corretto alla
oggettiva differenza emergente fra le due specie di obbligazioni,
rappresentando il risarcimento del danno in tale ipotesi un quid
pluris rispetto al pregiudizio derivante al creditore
dall'inadempimento ed evidenziando quindi la necessità della relativa
dimostrazione.
La giurisprudenza più recente, peraltro, di fronte alla
possibilità che, in concreto, l'applicazione di tale orientamento
conducesse ad aggravare oltre misura la posizione del creditore sul
piano probatorio, restringendo di fatto il risarcimento nei limiti
degli interessi legali, di gran lunga inferiori al saggio medio della
svalutazione monetaria, ha creduto di dover attenuare la rigidità dei
principi suddetti, pur senza smentirli, rendendo possibile una loro
maggiore adattabilità alla esigenza di tutela del patrimonio del
creditore rispetto alle conseguenze della svalutazione monetaria. Ed a
tal fine la stessa giurisprudenza ha interpretato più latamente
l'art. 1224 c.c. per quanto riguarda la dimostrazione del maggior
danno subito dal creditore stesso, ammettendo che essa possa fondarsi
anche su presunzioni siffatte che consentano al giudice di pervenire,
caso per caso, con esclusione di ogni automatismo, ad una
determinazione che, secondo il suo prudente apprezzamento, informato
anche eventualmente a criteri di equità, rispecchi tuttavia
l'effettiva incidenza dell'inadempimento sul patrimonio del singolo
creditore in relazione alla svalutazione monetaria. Ed allo scopo ha
anche elaborato una casistica con riferimento alle condizioni e
qualità personali del creditore e alle correlative modalità di
impiego del denaro, secondo i criteri della normalità e della
possibilità, per desumere presuntivamente quali maggiori utilità,
nei singoli casi, la somma tempestivamente pagata avrebbe potuto
procurare al creditore.
Tutto ciò premesso e tenuta pure presente la più recente
evoluzione giurisprudenziale testé illustrata, che fornisce ulteriori
criteri di giudizio per ritenere appagante la valutazione
dell'incidenza del fenomeno della svalutazione monetaria in relazione
alle obbligazioni di valuta, deve escludersi la fondatezza della
censura sollevata in relazione all'art. 3 Cost., la cui osservanza,
secondo la costante giurisprudenza della Corte, è assicurata quando la
diversità di trattamento corrisponda razionalmente alla diversità
delle situazioni giuridiche regolate.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibili perché irrilevanti le questioni di
legittimità costituzionale:
a) dell'art. 277 c.p.c. sollevata con la detta ordinanza del
pretore di Firenze in riferimento all'art. 3 Cost.;
b) dell'art. 423 c.p.c. sollevata con l'ordinanza del pretore di
Barcellona Pozzo di Gotto indicata in epigrafe in riferimento all'art.
3 Cost.;
c) dell'art. 429 c.p.c. sollevata con l'ordinanza del pretore di
Roma indicata in epigrafe in riferimento all'art. 3 Cost.;
d) dell'art. 431 c.p.c. sollevata con la suddetta ordinanza del
pretore di Barcellona Pozzo di Gotto nonché con l'ordinanza del
pretore di Firenze indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 3
Cost.;
2) dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 429 c.p.c. sollevate con le suddette
ordinanze dei pretori di Firenze, Barcellona Pozzo di Gotto e Milano
in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 35 Cost.;
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità
costituzionale:
a) dell'art. 282 c.p.c. sollevata con la detta ordinanza del
pretore di Firenze in riferimento all'art. 3 Cost.;
b) dell'art. 423 c.p.c. sollevata con la detta ordinanza del
pretore di Roma in riferimento agli artt. 3, 24 e 102 Cost.;
c) degli artt. 429 e 409 c.p.c. sollevata con la suddetta ordinanza
del pretore di Milano in riferimento agli artt. 3, 1, 4, 35 Cost.;
d) dell'art. 1224 c.c. sollevata con le suddette ordinanze dei
pretori di Firenze e Milano in riferimento all'art. 3 Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:76 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte