Sentenza n. 76/1983
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/03/1983 · relatore Antonino de Stefano
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 114/1977
- art. 5legge 114/1977
- art. 5d.P.R. 597/1973
- art. 6d.P.R. 597/1973
- art. 19legge 114/1977
- art. 20legge 114/1977
- art. 3legge 751/1976
- art. 6legge 751/1976
- art. 1legge 751/1976
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. l,
comma terzo, 3 e 6 della legge 12 novembre 1976, n. 751 (Norme per la
determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per
gli anni 1974 e precedenti e altre disposizioni in materia tributaria),
4, 5, comma primo, 17, 19 e 20 della legge 13 aprile 1977, n. 114
(Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche) e 10 e 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e
disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promossi
con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 26 aprile 1980 dalla Commissione tributaria
di primo grado di Roma su ricorso di Tosca Mario, iscritta al n. 898
del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 41 dell'11 febbraio 1981;
2) due ordinanze emesse il 29 settembre 1980 dalla Commissione
tributaria di secondo grado di Roma su ricorsi proposti dall'Ufficio
II.DD. di Roma contro Zammuto Giorgio, iscritte, rispettivamente, ai
nn. 229 e 230 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 248 del 9 settembre 1981.
Visti gli atti di costituzione di Zammuto Giorgio e
dell'Amministrazione finanziaria dello Stato, nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 14 aprile 1982 il Giudice relatore
Antonino De Stefano;
uditi l'avv. Lucio V. Moscarini per Zammuto Giorgio e l'avvocato
dello Stato Giovanni Albisinni per l'Amministrazione finanziaria dello
Stato e per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza 26 aprile 1980, la Commissione tributaria di
primo grado di Roma, sezione XIV, ha dichiarato non manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale - in riferimento
agli artt. 3, 29, 30, 31 e 53 della Costituzione - dell'art. 1, comma
terzo, della legge 12 novembre 1976, n. 751 (Norme per la
determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per
gli anni 1974 e precedenti e altre disposizioni in materia tributaria),
degli artt. 4, 5, comma primo, 17 e 20 della legge 13 aprile 1977, n.
114 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche) e degli artt. 10 e 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche), nella parte in cui tali articoli:
- prescrivono che ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche (IRPEF) il reddito sia imputato al soggetto che lo produce, ed
escludono dalla categoria dei soggetti d'imposta i familiari sprovvisti
di redditi propri;
- vietano al soggetto che produce il reddito, di dichiarare la
quota (del reddito prodotto) destinata ad altri membri della famiglia,
e di dedurre oneri sopportati nell'interesse di questi;
- prescrivono che gli oneri per gli interessi passivi pagati per
l'acquisto della casa di abitazione della famiglia, non possono essere
detratti dal reddito complessivo del nucleo familiare, e quindi anche
dal reddito del coniuge che li ha effettivamente sostenuti, ma soltanto
dal reddito del coniuge intestatario del bene;
- prevedono detrazioni fisse d'imposta per le persone a carico.
Sospeso il giudizio in corso, ha perciò ordinato la trasmissione
degli atti a questa Corte.
La questione è sorta in seguito al ricorso, in data 18 maggio
1977, di un contribuente, Mario Tosca, contro la cartella esattoriale
notificatagli per l'imposta sui redditi dell'anno 1974.
Coniugato, con due figli, ed unico fra i componenti la famiglia a
produrre un reddito (da lavoro dipendente), il Tosca sosteneva di aver
diritto a dedurre dal reddito stesso (cosa che aveva fatto nella
dichiarazione presentata per l'anno suddetto) l'eccedenza (rispetto al
reddito catastale, di lire 420.000) degl'interessi pagati nello stesso
anno per il mutuo ipotecario gravante sull'appartamento, intestato alla
moglie, in cui la famiglia abitava. Sosteneva, altresì, che come
"oneri deducibili" dovevano essere riconosciuti a suo favore i
contributi da lui versati, a nome della moglie, all'I.N.P.S., per
garantirle una pensione di vecchiaia. Avendo l'Ufficio, in base alla
normativa dettata con la legge n. 751 del 1976 (in seguito alla
sentenza della Corte costituzionale n. 179 dello stesso anno,
dichiarativa della illegittimità costituzionale delle preesistenti
norme concernenti il c.d. "cumulo dei redditi dei coniugi"), per la
regolamentazione dell'IRPEF per il 1974 e anni precedenti, escluso tale
deducibilità, il ricorrente chiedeva che, previo giudizio di
legittimità costituzionale, da promuoversi in riferimento agli artt.
2,3 e 47 della Costituzione, fosse riconosciuto dalla Commissione il
suo diritto a dedurre dal proprio reddito i suindicati oneri da lui
sostenuti a nome della moglie.
Esposti sommariamente questi dati di fatto, nell'ordinanza di
rinvio si osserva che, avendo l'amministrazione finanziaria, nel
disattendere le pretese del Tosca, fatto specificamente applicazione
dell'art. 1, comma terzo, della citata legge n. 751 del 1976 (in virtù
del quale, appunto, "gli oneri previsti dall'art. 10 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 597", erano considerati deducibili non più, come
prima della sentenza della Corte costituzionale, dai redditi cumulati
dei coniugi, ma dal reddito complessivo del coniuge che li aveva
sostenuti), la verifica della legittimità costituzionale di tale norma
è senz'altro rilevante nel giudizio a quo: la decisione della
controversia dipende infatti esclusivamente dall'esito di tale
verifica. Peraltro - soggiunge la Commissione - la nuova questione da
sottoporre alla Corte (dopo la sentenza n. 179 del 1976), non può
limitarsi a questa disposizione, ma investe necessariamente - benché
non direttamente applicati dall'Ufficio imposte - anche gli altri
articoli della legge n. 114 del 1977 e del d.P.R. n. 597 del 1973, di
cui con essa si è prospettata la illegittimità costituzionale. È,
infatti, da presumere, secondo il giudice a quo, che, emanando le leggi
n. 751 del 1976 e n. 114 del 1977, il legislatore ordinario non abbia
voluto retroattivamente imporre ai coniugi obbligazioni tributarie più
gravose di quelle già derivanti dall'applicazione delle leggi
anteriori, "nel testo epurato" dalla sentenza della Corte
costituzionale.
L'art. 1, comma terzo, della legge n. 751 del 1976, va perciò
ritenuto norma meramente dichiarativa di una regola implicita del
regime della tassazione separata dei coniugi instauratosi in seguito a
quella sentenza. È poi incontestabile - prosegue l'ordinanza di rinvio
- che il divieto (in cui la disposizione del citato art. 1, comma
terzo, rientra) di dedurre dal reddito prodotto dal contribuente le
somme destinate a far fronte ai bisogni e agli oneri dei familiari, a
sua volta altro non è che la naturale conseguenza della regola
principale, che (salvo eccezioni irrilevanti) assegna esclusivamente
alle detrazioni fisse per i familiari a carico, la funzione di dosare
il carico fiscale secondo la composizione delle famiglie. Dimodoché -
se ne conclude - se incostituzionale fosse quel divieto, occorrerebbe
sradicarlo dall'ordinamento tributario con una operazione ben più
profonda della semplice eliminazione dell'art. 1, comma terzo, della
legge n. 751. Nell'attuale regolamentazione dell'IRPEF - prosegue
l'ordinanza di rinvio - continuano infatti ad essere esclusi dalla
categoria dei soggetti d'imposta il coniuge e i familiari del
contribuente che non producono reddito. Le detrazioni previste a loro
riguardo seguitano inoltre ad essere stabilite in misure modeste e
corrispondenti, per di più, a quote di reddito decrescenti col
crescere del reddito complessivo. In tali detrazioni non si tiene
quindi alcun conto della quota di reddito che ciascun soggetto destina
(ed è obbligato a destinare), al mantenimento della famiglia, senza
poterne liberamente disporre. Inoltre, per il coniuge sprovvisto di
reddito - sottolinea ancora il giudice a quo - mentre, in caso di
convivenza, il contribuente ha diritto alla sola detrazione in misura
fissa, in caso di separazione legale o di annullamento o scioglimento
del matrimonio, ha diritto alla deduzione per intero degli assegni
dovuti, con una disparità di trattamento sicuramente irrazionale, dato
che la situazione economica di un coniuge si comunica all'altro assai
più quando esiste l'unità familiare che quando questa è spezzata.
Queste norme del regime tributario della famiglia, non sottoposte
al giudizio della Corte, e perciò non esaminate, nella controversia
sul cumulo dei redditi, sopravvissute quindi alla decisione adottata
con la sentenza n. 179 del 1976 e ribadite dalle leggi successive (fra
le quali la Commissione tributaria comprende anche le disposizioni per
cui continuano ad essere imputati ai genitori i redditi dei figli
minori) secondo l'ordinanza di rinvio sono inoltre strettamente
collegate ad una nozione del presupposto dell'IRPEF diversa da quella
definita dall'art. 1 del d.P.R. n. 597 del 1973. Secondo questo
articolo è infatti, il possesso, e non già la mera produzione del
reddito, che concorre a formare la capacità contributiva. Invece, nel
disciplinare il trattamento fiscale dei redditi familiari (al di fuori
dell'ambito di applicazione di certe disposizioni in materia di impresa
familiare, conformi a quel principio, aggiunte all'art. 5 del d.P.R. n.
597 del 1973 con la legge 2 dicembre 1975, n. 576) il
legislatore-tralasciando di considerare che la donna casalinga e gli
altri familiari sprovvisti di redditi propri non sono "carichi
detraibili" ma soggetti che vivono nella famiglia, hanno diritto al
mantenimento, e perciò, anche se non concorrono a produrli,
partecipano al possesso dei redditi familiari-ha preso di mira non più
il possesso, ma la produzione del reddito. Così disponendo, però,
imputando ai soggetti che producono il reddito anche le quote destinate
ad altri, e riversando sui primi l'intero carico tributario, con
aliquote progressive, il legislatore ordinario non ha rispettato gli
artt. 3 e 53 della Costituzione. Ad avviso della Commissione, infatti,
nell'ipotesi di redditi prodotti da un solo soggetto, il trattamento
fiscale risulta irrazionalmente più gravoso di quello riservato alle
famiglie nelle quali lo stesso reddito complessivo sia prodotto dai due
coniugi o comunque da più dei suoi componenti. Per contro, prelievi
fiscali non molto diversi vengono effettuati su redditi di pari
ammontare, sia se prodotti da un soggetto che debba in parte destinarli
al mantenimento dei familiari, sia se prodotti da un soggetto che ne
abbia invece l'intera disponibilità.
D'altro canto-soggiunge il giudice a quo - a parte la già rilevata
disparità di disciplina fra i casi in cui il coniuge a carico sia
convivente e quello in cui sia invece separato - disparità che già di
per sé costituisce una minaccia per l'unità familiare - più in
generale è da ritenersi che la tutela della famiglia (artt. 29, 30 e
31 Cost.) avrebbe anch'essa richiesto l'adozione di sistemi idonei a
commisurare il carico tributario all'entità dei redditi familiari,
oltre che alle esigenze da soddisfare in rapporto al numero dei
componenti il nucleo familiare. Ed in proposito la Commissione ricorda
l'invito rivolto nella motivazione della sentenza n. 179 della Corte
costituzionale al legislatore perché fosse predisposta una nuova
disciplina che riconosca ai coniugi, in un sistema ordinato sulla
tassazione separata dei rispettivi redditi complessivi, la facoltà di
optare per "un differente sistema di tassazione (espresso in un solo
senso o articolato in più modi) che agevoli la formazione e lo
sviluppo della famiglia e consideri la posizione della donna casalinga
e lavoratrice". I1 denunciato sistema fiscale, inoltre, appare in
contrasto con l'attuale regime civilistico dei rapporti patrimoniali
fra i coniugi, ispirato, dopo la recente riforma del diritto di
famiglia, al principio della comunione legale (art. 177 cod. civ.),
secondo il quale la casa di abitazione della famiglia, acquistata in
epoca successiva al matrimonio, dovrebbe far parte dei beni oggetto
della comunione, e la deduzione degli oneri, di conseguenza,
ragionevolmente consentita dal reddito di entrambi i coniugi.
Infine, se la disciplina della tassazione dei redditi familiari
vigente in Italia si pone a confronto con i sistemi che, pur in assenza
di preminenti norme costituzionali, sono stati adottati in materia in
altri paesi (sistema dello splitting, come in U.S.A. e nella Germania
federale, o del quoziente familiare, come in Francia, o altri congegni,
fondati su abbattimenti alla base, come in Canada, Danimarca, ecc.)
l'esito non appare favorevole al nostro legislatore, risultando
confermato, ad ogni modo, che ad una imposizione equa dei redditi
familiari si perviene soltanto se si riconosca che i membri della
famiglia, specie se non possiedono redditi propri, sono soggetti che
partecipano al possesso del reddito familiare complessivo, con le
debite conseguenze. Libero il legislatore di assumere a modello, nelle
sue future scelte, l'uno o l'altro dei suddetti sistemi è chiaro però
- conclude la Commissione - che la giustizia, e il rispetto dei
precetti costituzionali, non potranno essere ripristinati se le
denunciate regole del vigente regime tributario della famiglia non
verranno eliminate.
2. - Adempiute le formalità di rito per le notifiche,
comunicazioni e pubblicazione dell'ordinanza, con atto 3 marzo 1981 è
intervenuta in giudizio, per il Presidente del Consiglio dei ministri,
l'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la Corte dichiari
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, comma terzo, della legge n. 751 del 1976, e inammissibili,
o comunque infondate, le altre eccezioni sollevate.
L'art. 1, comma terzo, della legge n. 751 del 1976, norma di
carattere transitorio (come tutte le altre contenute in quella legge) e
diretta a regolare la tassazione separata dei redditi dei coniugi per
l'anno 1974, è stato emanato - osserva l'Avvocatura - proprio in
applicazione delle statuizioni contenute nella sentenza della Corte
costituzionale n. 179 del 1976.
Dichiarata, con questa sentenza, la illegittimità costituzionale
delle disposizioni che, sia in materia di imposta complementare che di
IRPEF, prevedevano il cumulo dei redditi dei coniugi, era del tutto
logico che gli oneri (cui fa per l'appunto riferimento il citato art.
1, comma terzo, della legge n. 751), previsti dall'art. 10 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 597, risultanti dalla dichiarazione unica
presentata nell'anno 1975, dovessero essere riconosciuti come oneri
deducibili dal reddito complessivo della persona tenuta a sostenerli, e
non da quello del coniuge.
Quanto poi alla questione di legittimità costituzionale degli
artt. 4, 5, comma primo, 17 e 20 della legge n. 114 del 1977,
l'Avvocatura obietta che la controversia portata all'esame della
Commissione tributaria riguardava la dichiarazione presentata dal Tosca
per i redditi conseguiti nell'anno 1974, per la quale andavano
applicate le disposizioni transitorie della legge n. 751 del 1976 e non
le norme della legge n. 114 del 1977, onde la irrilevanza della
questione per quanto riguarda queste ultime.
Secondo l'Avvocatura, inoltre, le denunce di incostituzionalità
appaiono articolate in termini vaghi e generici, per cui non è dato
stabilire in che cosa consisterebbero le ipotizzate violazioni dei
precetti costituzionali. Inammissibile, anche sotto questo profilo,
oltre che per la notata irrilevanza, la questione sarebbe comunque
infondata, anche nel merito, nessuna delle norme costituzionali
invocate risultando violata.
A conclusioni del tutto simili (irrilevanza, genericità e
indeterminatezza dei motivi, insussistente violazione dei principi
costituzionali invocati) l'Avvocatura perviene anche riguardo alla
denunciata illegittimità costituzionale degli artt. 10 e 15 del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597.
3. - Analoghe censure, nei confronti degli artt. 3 e 6 della legge
12 novembre 1976, n. 751, e degli artt. 19 e 20 della legge 13 aprile
1977, n. 114, sono state formulate, in riferimento agli artt. 53,
nonché 3, 29 e 31 della Costituzione, con altre due ordinanze,
entrambe emesse in data 29 settembre 1980, e di contenuto pressoché
identico, della Commissione tributaria di secondo grado di Roma,
sezione XII.
Gli artt. 3 e 6 della legge n. 751 del 1976, vengono impugnati "in
quanto prescrivono d'obbligo l'accertamento dei redditi dei coniugi
separatamente"; gli artt. 19 e 20 della legge n. 114 del 1977, a loro
volta, "in quanto prescrivono che gli oneri per gli interessi pagati
per l'acquisto della casa di abitazione della famiglia non possono
essere detratti dal reddito complessivo del nucleo familiare, e quindi
anche dal reddito del coniuge che li ha effettivamente sostenuti, e
prevedono detrazioni fisse per le persone a carico".
Le due ordinanze sono state emanate nel corso di altrettanti
procedimenti, promossi con appelli dell'Ufiicio imposte contro le
decisioni della Commissione tributaria di primo grado di Roma, sezione
XII, e rispettivamente, XXIX, in data 24 aprile e 3 ottobre 1979, con
le quali erano stati accolti i ricorsi a suo tempo proposti da Giorgio
Zammuto, in riferimento alle dichiarazioni per l'IRPEF da lui
presentate per il 1974 (primo ricorso) e per il 1975 (secondo ricorso)
contro gli accertamenti (e conseguenti maggiorazioni di imposta) con
cui l'Ufficio, in applicazione dell'art. 3 della legge n. 751 del 1976,
e, rispettivamente, degli artt. 19 e 20 della legge n. 114 del 1977,
aveva escluso che potessero conteggiarsi a suo favore - come il
contribuente aveva fatto nelle sue dichiarazioni - come "oneri
deducibili" dal suo reddito, gli interessi passivi del mutuo ipotecario
gravante sull'appartamento in cui egli e la moglie abitavano.
L'appartamento - il cui reddito catastale era inferiore al minimo
imponibile - era infatti intestato alla moglie dello Zammuto, Lozzi
Elena, non in possesso di altri redditi, per cui al pagamento degli
interessi aveva dovuto provvedere il marito.
I ricorsi dello Zammuto affinché tali pagamenti fossero di
conseguenza riconosciuti come oneri deducibili dal proprio reddito,
erano stati accolti nelle suindicate decisioni della Commissione di
primo grado, per ragioni svolte - pacifici i fatti suesposti - in linea
di diritto, interpretando la legge tributaria alla luce dei principi
del codice civile, sugli stretti e reciproci obblighi cui, anche sul
piano economico, sono improntati i rapporti fra i coniugi, e della
stessa Costituzione, sulla garanzia della unità della famiglia, e con
particolare riferimento, altresì, nella prima pronuncia, al dovere
giuridico del marito, in situazioni come quelle del caso di specie, di
pagare gl'interessi del mutuo, e, nella seconda, con riferimento alla
lettera dell'art. 20, comlnna secondo, delia legge n. 114 del 1977, il
quale, disponendo che "gli oneri previsti dall'art. 10 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 597 sono deducibili dal reddito complessivo del
coniuge che li ha sostenuti", starebbe a significare che in casi come
quelli di specie, la deduzione dovrebbe operarsi dal reddito del
coniuge che, provvedendo al pagamento degli interessi passivi, tali
oneri abbia effettivamente sostenuto.
Impugnate tali decisioni dall'Ufficio, anche lo Zammuto
interponeva, in via incidentale, appello, chiedendo in via subordinata
che nei riguardi delle disposizioni di legge su cui l'Ufficio fondava
le proprie pretese, fosse sollevata questione di legittimità
costituzionale.
Nelle ordinanze con cui, con la stessa motivazione, disponeva, per
entrambi i procedimenti, la trasmissione degli atti a questa Corte, la
Commissione tributaria, premessi brevi cenni circa le su riferite
vicende procedurali, e passando quindi all'esame della questione di
legittimità costituzionale, osserva che la questione stessa - la
quale, oltre a quelli suindicati, investe l'art. 6 della legge n. 756
del 1976 - non è manifestamente infondata. Secondo il giudice a quo,
infatti, il sistema delle detrazioni fisse per il coniuge e per i
familiari a carico, sistema che, adottato nell'attuale disciplina
dell'IRPEF, non consente di dedurre dal reddito gli oneri sostenuti
nell'interesse dei familiari sprovvisti di redditi propri, e
l'imputazione ai soggetti che producono il reddito anche delle quote
destinate ad altri, fanno sì che il carico tributario viene a gravare
sui soli eroduttori di reddito, introducendo così una patente
disparità tra famiglie in cui unica è la fonte di produzione del
reddito, e farniglie in cui il reddito complessivo è formato invece da
redditi prodotti dai due coniugi o comunque da più componenti la
famiglia. Il che non è certo in armonia con il dettato degli artt. 3 e
53 della Costituzione. Per effetto della denunciata normativa -
prosegue il giudice a quo - viene inoltre a crearsi una ulteriore
disparità fra il trattamento previsto per il coniuge convivente
(detrazione fissa d'imposta) e il trattamento (reddito complessivo
diminuito dell'importo degli assegni liquidati con provvedimento
giudiziale) previsto per il coniuge legalmente separato: disparità che
a sua volta, costituendo un incentivo alla disgregazione, contrasta con
i precetti posti dagli artt. 29, 30 e 31 della Costituzione a garanzia
dell'unità della famiglia.
Di qui la necessità, per una effettiva attuazione della giustizia
tributaria e il rispetto delle norme costituzionali, che siano
eliminate dall'ordinamento le regole dalle quali appunto derivano: a)
l'imputazione del reddito familiare al solo soggetto che lo produce; b)
il divieto per il dichiarante di dedurre la quota di reddito prodotto
destinata ad altri membri della famiglia e gli oneri sopportati
nell'interesse di questi; c) il sistema delle detrazioni fisse
d'imposta per persone a carico.
4. - Notificate, comunicate e pubblicate le ordinanze di rinvio,
con atti di deduzioni (di identico contenuto), depositati in
Cancelleria l'11 giugno 1981, si è costituito innanzi alla Corte lo
Zammuto, chiedendo che si provveda "sui dedotti profili di violazione",
come di giustizia. Dopo aver ricordato come, venuto meno, per effetto
della sentenza n. 179 del 1976, il principio della tassazione congiunta
dei coniugi conviventi, sia subentrato ad esso quello della tassazione
separata, la difesa del ricorrente osserva che la nuova normativa del
1977, ispirata a tale principio, nulla ha tuttavia disposto per i casi
in cui, non avendo uno dei coniugi, e generalmente la moglie, redditi
propri, sopporti però spese detraibili che, soprattutto in regime di
comunione legale dei beni, facciano formalmente capo ad entrambi i
coniugi, come di frequente avviene per gl'interessi relativi ad un
mutuo ipotecario gravante sulla casa di abitazione in virtù
dell'adottata comunione dei beni appartenenti ad entrambi i coniugi.
Nel silenzio della legge, pertanto - prosegue l'atto di deduzioni - o
si ravvisa nel sistema una norma implicita che preveda la detrazione
degli oneri gravanti sulla moglie, quando questa non abbia redditi
propri, dal reddito del marito o, altrimenti, si cadrebbe
necessariamente in una violazione del principio della capacità
contributiva. Mentre non vanno dimenticati gli inviti che nella citata
sentenza la Corte costituzionale rivolse al legislatore riguardo alla
opportunità di temperamenti, nella disciplina da adottare in seguito a
quella decisione, al principio della tassazione separata,
nell'interesse della famiglia e della donna.
Con atti di deduzioni in data 29 settembre 1981 (anche questi di
identico contenuto) si è inoltre costituita, nell'uno e nell'altro
giudizio, in persona del Ministro delle finanze e rappresentata e
difesa dall'Avvocatura dello Stato, l'Amministrazione finanziaria,
chiedendo che la Corte dichiari la questione sollevata priva di
fondamento. Secondo l'Avvocatura i rilievi prospettati nell'ordinanza
di rinvio nei riguardi delle disposizioni impugnate non possono essere
condivisi. Allorché esiste - si osserva - in conformità
all'ordinamento, un regime patrimoniale della famiglia che prevede,
come per l'impresa familiare (art. 230 bis cod. civ.) una
partecipazione dei familiari ai redditi dell'unico titolare, anche
l'imposizione fiscale (art. 9 legge 2 dicembre 1975, n. 576) è
commisurata alla precisa e formale determinazione delle quote di
partecipazione.
E così, allorché dal vincolo familiare derivi l'obbligo legale
della corresponsione di somme (come per l'assegno di separazione) di
esso si tiene conto ai fini della determinazione del reddito netto. Ma
quando, come nella specie, ciò non si verifica, il rapporto familiare
può influire sul principio della personalità dell'imposizione ed è
fiscalmente rilevante solo quale onere generico tutelato dalle
detrazioni fisse d'imposta.
E perciò fuor di luogo in proposito porre a confronto le
situazioni da una parte, della famiglia "in cui unica è la fonte di
produzione del reddito" e, dall'altra, della famiglia "in cui invece il
reddito complessivo è formato da redditi prodotti dai due coniugi o
comunque da più componenti". In relazione al principio della
personalità dell'imposizione il diverso regime di tassazione dei due
casi si giustifica infatti pienamente, mentre una loro equiparazione ai
fini del calcolo indiscriminato degli oneri, non potrebbe che
reintrodurre il già condannato principio del cumulo dei redditi. Nella
fattispecie in esame, peraltro, il coniuge proprietario dell'immobile,
e su cui grava l'onere degli interessi per il mutuo ipotecario, non
può essere ritenuto, come affermato nell'ordinanza di rimessione,
"sprovvisto di redditi proprii". Esso è infatti titolare del reddito
immobiliare proprio di tale immobile, che non viene cumulato a quello
personale dell'altro coniuge e sul quale gli interessi sono calcolati.
Cosicché, se la formale intestazione dell'immobile al coniuge
sprovvisto di altri redditi corrisponde, come deve presumersi, alla
realtà della situazione, è del tutto normale e giustificato che ad
essa corrisponda una autonoma capacità reddituale e contributiva,
indipendentemente da quella del coniuge. Ché se invece tale formale
intestazione dell'immobile a nome della moglie fosse stata fittizia,
per motivi fiscali o di altro genere, non sarebbe questa certo una
ragione per riconoscere gl'interessi, che la moglie è tenuta a pagare,
deducibili dal reddito del marito.
5. - In una memoria presentata, sia nel primo che nel secondo dei
suddetti giudizi, il 1 aprile 1982, la difesa dello Zammuto,
insistendo nella richiesta principale (già formulata nei precedenti
atti di deduzioni) che le disposizioni impugnate vengano riconosciute
illegittime, chiede, in via alternativa, che, dovendo a suo avviso le
disposizioni stesse essere interpretate in modo diverso da quello in
base al quale gli uffici finanziari avevano negato al ricorrente la
deducibilità degli interessi passivi da lui pretesa, la questione, su
tale presupposto, sia dichiarata priva di fondamento.
Dopo aver ricordato che nella disciplina dell'IRPEF posta in
essere, in applicazione dei principi enunciati nella sentenza della
Corte costituzionale n. 179 del 1976, dalla legge 12 novembre 1976, n.
751, e dagli artt. 19 e 20 della legge 13 aprile 1977, n. 114, mentre
le due ipotesi, della famiglia con coniugi entrambi possessori di
reddito e della famiglia in cui possessore di reddito sia uno solo di
essi, hanno trovato una precisa regolamentazione (la prima attraverso
la tassazione separata dei due redditi e la seconda con l'applicazione
dell'imposta progressiva all'unico reddito), alla esplicita previsione
normativa è rimasta invece estranea una terza ipotesi, quella, cioè,
in cui uno solo dei coniugi essendo in possesso di un reddito
tassabile, l'altro risulti titolare di un reddito negativo. Secondo la
difesa dello Zammuto di "reddito negativo" dovrebbe invero parlarsi
allorché uno dei coniugi, privo di altri introiti tassabili, e quindi
"a carico" dell'altro (il quale perciò gode delle previste detrazioni
d'imposta) sia al tempo stesso possessore di un cespite, produttivo
bensì di un qualche reddito, ma in misura inferiore (talvolta assai
inferiore) a quella degli oneri che sul cespite stesso gravano, e di
cui il "coniuge a carico" è accollatario. Come per l'appunto avviene
nell'eventualità (piuttosto frequente per le famiglie medio - borghesi
dotate del solo reddito lavorativo del marito) di acquisti, mediante
l'accollo di pesanti mutui, di appartamenti intestati alla "moglie a
carico". Non varrebbe infatti obiettare che il reddito dell'immobile
intestato alla moglie sia, per lo più, un reddito solo potenziale
stimato in base alle rilevazioni catastali, notoriamente assai
moderate, e che in sostanza marito e moglie, e quindi il nucleo
familiare, abitando nell'appartamento, percepiscano un reddito
effettivamente superiore consistente nella materiale fruizione del
bene. Un argomento siffatto non potrebbe essere preso in
considerazione, invero, senza mettere in discussione la legittimità
degli accertamenti catastali anche ad altri fini, né ad esso,
comunque, potrebbe farsi richiamo per i casi, anch'essi tutt'altro che
rari, in cui l'immobile, acquistato ovviamente con il denaro dell'unico
produttore di reddito, e cioè del marito, e cionondimeno intestato
alla moglie, produca non già un reddito potenziale, stimato in base
alle dichiarazioni catastali, ma un reddito effettivo, ricavato magari
attraverso una locazione, il cui importo risulti peraltro anch'esso
inferiore, magari sensibilmente, all'importo degli interessi passivi
sopportati per il mutuo.
In situazioni di tal genere, secondo la difesa del ricorrente, si
dovrebbe quindi consentire, in base al cumulo algebrico dei redditi
(positivo e negativo) dei due coniugi, la deduzione degl'interessi dal
reddito del coniuge che solo era in grado di pagarli e che
effettivamente li ha pagati. Ché se tale interpretazione delle norme
in vigore si dimostrasse insostenibile, indubbia dovrebbe ritenersi la
loro illegittimità costituzionale: per contrasto con i principi di
parità e di garanzia dell'unità familiare (ingiustificabile
privilegio risultando, al confronto, la riconosciuta deducibilità dal
reddito tassabile, ai fini dell'IRPEF, nei casi di "famiglie
disgregate", dell'intero importo degli assegni corrisposti dal
contribuente al coniuge separato) e per contrasto, altresì, con il
principio della capacità contributiva. L'interpretazione elastica data
a questo principio dalla giurisprudenza costituzionale non toglie
infatti - prosegue la memoria - che esso vieti ogni forma di
imposizione che colpisca redditi dei quali non soltanto non sia provata
puntualmente l'esistenza, ma - come nel caso in questione - sia
addirittura dimostrata la non esistenza. Perciò, non ammettendosi in
detrazione dal reddito del marito la differenza tra il reddito
locatizio e gl'interessi passivi - differenza pagata con il reddito da
lui prodotto - si finirebbe con l'applicare a suo carico un'imposta in
mancanza del presupposto stabilito dal precetto costituzionale.
6. - Alla pubblica udienza del 14 aprile 1982, dopo che il Giudice
Antonino De Stefano ha svolto la relazione, l'avvocato Lucio Moscarini
(per Giorgio Zammuto) ha ribadito i motivi svolti nelle presentate
memorie, chiedendo che la Corte dichiari la illegittimità
costituzionale delle norme sottoposte al suo esame, ovvero, in
alternativa, la non fondatezza della questione sul presupposto che alle
norme stesse debba essere data un'interpretazione diversa da quella
seguita nelle ordinanze di rimessione; mentre l'avvocato dello Stato
Giovanni Albisinni ha insistito per la inammissibilità, nel giudizio
instaurato con l'ordinanza emessa dalla Commissione tributaria di primo
grado di Roma su ricorso relativo ai redditi dell'anno 1974, delle
questioni concernenti la normativa del 1977, e per la infondatezza nel
medesimo giudizio delle altre questioni concernenti le precedenti
normative, nonché per la infondatezza di tutte le questioni sollevate
negli altri due giudizi. Considerato in diritto :
1. - Le tre ordinanze, di cui in narrativa, sottopongono alla Corte
questioni di legittimità costituzionale, in parte identiche in parte
connesse; pertanto i relativi giudizi vengono riuniti per essere decisi
con unica sentenza.
2. - La Commissione tributaria di primo grado di Roma denuncia, per
contrasto con gli artt. 3, 29, 30, 31 e 53 della Costituzione, gli
artt. 1, comma terzo, della legge 12 novembre 1976, n. 751, 4, 5, comma
primo, 17 e 20 della legge 13 aprile 1977, n. 114, 10 e 15 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 597, nella parte in cui tali articoli: a)
prescrivono che ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF) il reddito sia imputato al soggetto che lo produce, ed
escludono dalla categoria dei soggetti d'imposta i familiari sprovvisti
di redditi propri; b) vietano al soggetto che produce il reddito, di
dichiarare la quota (del reddito prodotto) destinata ad altri membri
della famiglia, e di dedurre oneri sopportati nell'interesse di questi;
c) prescrivono che gli oneri per gl'interessi passivi per l'acquisto
della casa di abitazione della famiglia, non possono essere detratti
dal reddito complessivo del nucleo familiare, e quindi anche dal
reddito del coniuge che li ha effettivamente sostenuti, ma soltanto dal
reddito del coniuge intestatario del bene; d) prevedono detrazioni
fisse di imposta per le persone a carico.
Analoghe censure la Commissione tributaria di secondo grado di
Roma, in due ordinanze di contenuto pressoché identico, rivolge, in
riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 53 della Costituzione, agli artt. 3
e 6 della legge 12 novembre 1976, n. 751, "in quanto prescrivono
d'obbligo l'accertamento dei redditi dei coniugi separatamente", ed
agli artt. 19 e 20 della legge 13 aprile 1977, n. 114, "in quanto
prescrivono che gli oneri per gl'interessi pagati per l'acquisto della
casa di abitazione della famiglia non possono essere detratti dal
reddito complessivo del nucleo familiare, e quindi anche dal reddito
del coniuge che li ha effettivamente sostenuti, e prevedono detrazioni
fisse per le persone a carico".
3. - Va preliminarmente osservato che la Commissione tributaria di
primo grado di Roma è chiamata a pronunciarsi, come si rileva dalla
stessa ordinanza, su un ricorso proposto contro la cartella esattoriale
relativa all'applicazione dell'IRPEF sul reddito posseduto dal
contribuente nel 1974 e dichiarato nel 1975. Ma le disposizioni dei
denunciati artt. 4 e 5, comma primo, della legge n. 114 del 1977 hanno
effetto - come stabilisce l'art. 23, comma primo, della stessa legge -
dal 1 gennaio 1976 relativamente ai redditi posseduti da tale data ed
alle conseguenti dichiarazioni da presentare nell'anno 1977.
Inoltre, il denunciato art. 17 della cennata legge è entrato in
vigore, a norma del successivo art. 28, il giorno seguente a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (16 aprile 1977), e
quindi riguarda le dichiarazioni da presentare dopo tale data,
concernenti perciò i redditi posseduti nel 1976.
Infine, il denunciato art. 20 della legge in parola - secondo
quanto prescrive il citato art. 23, al comma terzo - ha effetto dal 1
gennaio 1975 relativamente ai redditi posseduti da tale data.
Anche i nuovi testi degli artt. 10 e 15 del d.P.R. n. 597 del 1973,
quali sostituiti dagli artt. 5 e 6 della legge n. 114 del 1977,
egualmente denunciati con l'ordinanza in parola, hanno effetto - come
statuisce il ricordato comma primo dell'art. 23 della stessa legge -
dal 1 gennaio 1976 relativamente ai redditi posseduti da tale data ed
alle dichiarazioni da presentare nell'anno 1977; neppur essi, pertanto,
sono applicabili alla dichiarazione presentata dal ricorrente nel 1975
per il reddito da lui posseduto nel 1974.
Nell'ordinanza di rimessione si afferma che la sollevata questione
di legittimità costituzionale "non concerne soltanto la disciplina
della tassazione dei redditi familiari del 1974, ma la stessa
disciplina attuale"; va però osservato in proposito che la
sopravvenuta disciplina non è certo applicabile, per le ragioni
esposte, nel giudizio a quo. La censura di illegittimità
costituzionale che la investe, appare perciò prospettata su di un
piano astratto, non sussistendo quella concreta pregiudizialità
imposta dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, a norma del
quale la questione può essere sollevata soltanto "qualora il giudizio
non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione" di essa.
Devesi, pertanto, dichiarare - come richiesto dall'Avvocatura dello
Stato - la inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione
sollevata dalla prefata Commissione in ordine agl'indicati artt. 4, 5,
comma primo, 17 e 20 della legge n. 114 del 1977, e 10 e 15 del d.P.R.
n. 597 del 1973, nel testo sostituito con gli artt. 5 e 6 della stessa
legge n. 114 del 1977.
4. - Per quanto concerne le due ordinanze della Commissione
tributaria di secondo grado di Roma, esse, come esposto in narrativa,
provengono da due procedimenti vertenti sulla deduzione, dal reddito
dello stesso contribuente, degl'interessi passivi del mutuo ipotecario
gravante sull'appartamento adibito ad abitazione della famiglia ed
intestato alla moglie: il primo procedimento ha riferimento alla
dichiarazione per l'IRPEF presentata dal contribuente nel 1975 per il
reddito posseduto nel 1974; il secondo alla dichiarazione presentata
nel 1976 per il reddito del 1975. II giudice a quo denuncia in entrambe
le ordinanze gli artt. 3 e 6 della legge n. 751 del 1976 e gli artt. 19
e 20 della legge n. 114 del 1977. Ma gli artt. 3 e 6 della legge n. 751
del 1976, applicabili alla determinazione dell'IRPEF per il 1974, non
spiegano effetto per gli anni successivi; mentre, dal loro canto, gli
artt. 19 e 20 della legge n. 114 del 1977 hanno effetto dal 1 gennaio
1975 relativamente ai redditi posseduti da tale data (art. 23, ultimo
comma, della stessa legge), ma non sono applicabili alla determinazione
dell'IRPEF per il 1974. Va, pertanto, dichiarata la inammissibilità,
per difetto di rilevanza, della questione sollevata con la prima
ordinanza (R.O. n. 229 del 1981) in ordine agli artt. 19 e 20 della
legge n. 114 del 1977, e della questione sollevata con la seconda
ordinanza (R.O. n. 230 del 1981) in ordine agli artt. 3 e 6 della legge
n. 751 del 1976.
5. - Ai fini dell'esame del merito residuano, pertanto, le
questioni che possono così puntualizzarsi:
A) se contrastino con gli artt. 3, 29, 31 e 53 della Costituzione
gli artt. 3 e 6 della legge n. 751 del 1976, in quanto prescrivono
d'obbligo l'accertamento separato dei redditi dei coniugi;
B) se contrastino con gli artt. 3, 29, 30, 31 e 53 della
Costituzione gli artt. 1, comma terzo, della legge n. 751 del 1976 e 19
e 20 della legge n. 114 del 1977, in relazione al testo originario
dell'art. 10 del d.P.R. n. 597 del 1973, nella parte in cui escludono
la deducibilità dal reddito complessivo del coniuge che lo ha
effettivamente sostenuto, dell'onere per gl'interessi passivi pagati
per mutuo ipotecario gravante sulla casa di abitazione della famiglia,
intestata all'altro coniuge, sfornito di redditi propri all'infuori del
reddito catastale derivante dalla proprietà della casa suddetta e di
ammontare inferiore a quello degl'interessi medesimi.
Nei termini sopra esposti, infatti, la Corte, in armonia con la
propria giurisprudenza (da ultimo sentenze nn. 137 e 151 del 1980, n.
42 del 1981), precisa l'oggetto delle questioni sulle quali è chiamata
a pronunciarsi.
6. - La questione puntualizzata sub A non è fondata.
Giova ricordare che questa Corte, con sentenza n. 179 del 1976,
ebbe a dichiarare la illegittimità costituzionale, per contrasto con
gli artt. 3, 29 e 53 della Costituzione (gli stessi parametri ora
invocati dal giudice a quo, oltre all'art. 31, al quale, peraltro, la
Corte non mancò di fare riferimento nella motivazione della cennata
sentenza), della normativa allora denunciata, proprio nella parte in
cui essa prevedeva l'imputazione al marito dei redditi della moglie ed
il cumulo dei redditi di entrambi i coniugi ai fini dell'applicazione
dell'imposta complementare e dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche. La pronuncia della Corte spiegava i suoi effetti immediati e
diretti unicamente nei confronti di norme legislative che ormai non
potevano trovare applicazione oltre l'ambito dei rapporti giuridici
già sorti e non ancora interamente esauriti, mentre non venivano
colpite le norme della successiva legge 2 dicembre 1975, n. 576, che
avevano disciplinato, con effetto dal 1 gennaio 1975, l'imposizione
sui redditi dei coniugi secondo criteri parzialmente diversi.
La legge n. 751 del 1976, i cui artt. 3 e 6 sono ora sottoposti,
sotto l'indicato profilo, a verifica della loro legittimità
costituzionale, è stata appunto emanata - come risulta non soltanto
dal suo argomento, ma esplicitamente dai relativi atti parlamentari -
per far fronte ad una situazione di emergenza, e cioè per soddisfare
"l'esigenza di un sollecito intervento legislativo diretto a regolare
gli effetti di tale pronuncia su quei rapporti giuridici, riguardanti i
predetti tributi, che ne risultano immediatamente influenzati; ciò
allo scopo di consentire la definizione di tali rapporti tributari e la
riscossione delle imposte dovute dai coniugi, alla stregua delle
statuizioni della Corte". Nel disporre il separato accertamento dei
redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti, in luogo del cumulo
previsto dalle preesistenti norme delle quali era stata dichiarata la
illegittimità costituzionale, le norme adesso impugnate si sono
adeguate alla richiamata pronuncia della Corte, dalla cui motivazione,
pertanto, discende per converso la infondatezza della proposta
questione.
7. - Ben vero che nella stessa sentenza n. 179 del 1976, la Corte,
conclusa la sua argomentazione, ha espresso "l'auspicio che sulla base
delle dichiarazioni dei propri redditi fatte dai coniugi, ed in un
sistema ordinato sulla tassazione separata dei rispettivi redditi
complessivi, possa essere data ai coniugi la facoltà di optare per un
differente sistema di tassazione (espresso in un solo senso o
articolato in più modi) che agevoli la formazione e lo sviluppo della
famiglia e consideri la posizione della donna casalinga e lavoratrice".
Ma non può certo sostenersi che il legislatore abbia violato
gl'invocati parametri costituzionali sol perché in una normativa, come
quella denunciata, emanata a pochi mesi dalla sentenza con l'espresso
intento di adeguarsi alle sue statuizioni e in un ambito circoscritto
alla determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi
per gli anni 1974 e precedenti, non ha trovato eco la raccomandazione
rivoltagli dalla Corte.
Raccomandazione che, peraltro, non ha avuto seguito nemmeno nella
successiva legge n. 114 del 1977, con la quale è stata operata Ia
revisione della nuova normativa dettata dalla citata legge n. 576 del
1975 e non direttamente investita dalla decisione della Corte,
adeguando ai principi da questa affermati la struttura dell'imposta
personale, con totale abbandono del sistema di cumulo dei redditi dei
coniugi. Dai relativi atti parlamentari si evince, infatti, che non si
è ritenuto possibile ed opportuno realizzare in quell'occasione
l'auspicio espresso dalla Corte, con l'offrire ai coniugi sistemi
alternativi di tassazione personale, quali quello del quoziente
familiare, dello splitting, del cumulo facoltativo, accolti in alcune
legislazioni straniere.
Pur non disconoscendo a tali sistemi il pregio di apprestare, in
determinate situazioni, strumenti più adeguati alla tassazione dei
redditi familiari, si è allora osservato che la intrinseca
complessità di tali sistemi postula valutazioni e scelte non sempre
facili, nonché una modulistica assai differenziata.
"L'introduzione di essi - si legge nella relazione che accompagna
il disegno di legge di iniziativa governativa - nell'attuale delicato
momento di ancora iniziale avvio della riforma tributaria,
caratterizzato da una non completa informazione tributaria dei
cittadini e da condizioni di operatività dell'Amministrazione
finanziaria non del tutto adeguate, finirebbe con il creare una
intollerabile situazione di incertezza e di ingovernabilità del
tributo, con gravi e negative ripercussioni nell'ormai consolidato
sistema di ritenuta alla fonte sui redditi di lavoro subordinato, che
esonera larga parte dei contribuenti da adempimenti ed oneri connessi
con l'obbligo della dichiarazione dei redditi".
Il legislatore, dunque, nell'approvare la legge n. 114 del 1977,
ha, in buona sostanza, sulla base delle considerazioni testé
ricordate, che fanno soprattutto leva su circostanze di carattere
temporale, connesse all'attuazione della riforma tributaria, rinviato
ad una fase successiva l'introduzione, nel sistema della tassazione
separata dei redditi dei coniugi, di opportuni temperamenti. Ne fa fede
l'ordine del giorno allora accolto, con il quale il Governo assumeva
appunto l'impegno di riconsiderare il problema, e di proporre al
Parlamento "una nuova e definitiva disciplina", pienamente aderente al
criterio della tassazione separata, ma con la facoltà per i coniugi
"di optare per un differente sistema di tassazione che agevoli la
formazione della famiglia in conformità all'art. 31 della
Costituzione; elimini totalmente ogni possibile disparità di
trattamento rispetto ad altri istituti tributari riguardanti la
famiglia; tenga concretamente conto della posizione dei coniugi, e
della donna casalinga in particolare, nell'ambito del nuovo diritto di
famiglia".
In proposito la Corte deve ribadire che il sistema del cumulo,
imposto senza possibilità di alternative, risulta lesivo dei principi
costituzionali che sono a base della sua precedente pronuncia; principi
ai quali appare, invece, aderente il sistema della separata tassazione,
dal quale il legislatore non può prescindere, dovendo riconoscere ai
coniugi, in ogni caso, il diritto di chiederne l'applicazione. Spetta,
peraltro, allo stesso legislatore di apprestare rimedio alle
sperequazioni, che da tale sistema, rigidamente applicato, potrebbero
derivare in danno della famiglia nella quale uno solo dei coniugi
possegga reddito tassabile, rispetto a quella in cui ambedue i coniugi
posseggano reddito, pari nel complessivo ammontare a quello della
famiglia monoreddito, ma soggetto a tassazione separata, con aliquote
più lievi, per le due componenti. La innegabile esigenza di correggere
tali effetti distorsivi, nella prospettiva di quel favor familiae cui
s'informa l'art. 31 della Costituzione, può, invero, venire appagata
sia con oculata scelta di un sistema alternativo, suscettibile di
essere affiancato in via opzionale al sistema della tassazione
separata, sia anche all'interno di quest'ultimo, ristrutturando gli
oneri deducibili e le detrazioni soggettive dall'imposta per meglio
adeguarli all'esigenza medesima. Ampi, infatti, sotto ambedue gli
aspetti, sono gli spazi entro i quali, nel rispetto dei principi
richiamati dalla Corte, può esercitarsi la discrezionalità del
legislatore, cui incombe di assolvere l'impegno a tal riguardo assunto
or sono sei anni.
8. - Alla luce delle suesposte considerazioni, anche l'altra
questione, puntualizzata sub B, va dichiarata non fondata.
Occorre in proposito ricordare che, anteriormente alla richiamata
pronuncia di questa Corte (n. 179 del 1976), entro l'ambito del sistema
del c.d. cumulo dei redditi dei coniugi, l'art. 10 del d.P.R. n. 597
del 1973, nel suo testo originario, prevedeva, alla lett. c) del comma
primo, che gl'interessi passivi fossero dedotti dal reddito complessivo
del contribuente, anche se il relativo onere non fosse stato sostenuto
dal medesimo, ma dalla moglie, il cui reddito, peraltro, per il
disposto dell'art. 4, lett. a), dello stesso decreto, veniva a lui
imputato, ai fini della determinazione del reddito complessivo soggetto
a tassazione.
Tale sistema, in vigore per i redditi posseduti sino a tutto il
1974, era stato temperato dalla citata legge n. 576 del 1975, la quale,
con effetto dal 1 gennaio 1975 e relativamente ai redditi posseduti da
tale data, aveva disposto, all'art. 2, che se il reddito complessivo
lordo dei coniugi non superasse i sette milioni di lire annui,
l'imposta venisse commisurata separatamente sul reddito proprio di
ciascuno dei coniugi, al netto degli oneri di cui al citato art. 10 del
decreto n. 597 del 1973, "riferibili ad ognuno di essi"; mentre aveva
mantenuto, all'art. 1, il cumulo ove il reddito complessivo lordo dei
coniugi fosse d'importo superiore ai sette milioni.
Dichiarata da questa Corte, con la sentenza n. 179 del 1976, la
illegittimità costituzionale del sistema del cumulo, nei limiti
innanzi richiamati, il legislatore, in aderenza ai principi ivi
affermati, ha disposto, con la citata legge n. 751 del 1976,
relativamente ai redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti,
che l'imposta venga commisurata separatamente sul reddito complessivo
proprio del marito e su quello della moglie.
Circa gli oneri previsti dall'art. 10 del decreto n. 597 del 1973 -
venuta meno, per effetto della pronuncia di questa Corte, la
imputazione al marito dei redditi della moglie - il denunciato comma
terzo dell'art. 1 della stessa legge ha statuito che essi "sono
deducibili dal reddito complessivo del coniuge che li ha sostenuti"; ed
il successivo art. 3 ha ribadito che i redditi complessivi propri del
marito e della moglie vengono determinati "al netto degli oneri
riferibili a ciascuno di essi".
Analogamente, per i redditi posseduti dai coniugi nell'anno 1975 (e
dichiarati nel 1976), la successiva legge n. 114 del 1977, abrogando le
norme dettate dalla legge n. 576 del 1975, ha disposto, con i
denunciati artt. 19 e 20, che l'imposta si applica separatamente sul
reddito complessivo netto di ciascun coniuge; e che gli oneri previsti
dall'art. 10 del decreto n. 597 del 1973, "sono deducibili dal reddito
complessivo del coniuge che li ha sostenuti".
Pur con questa modifica, che consegue all'adozione del sistema di
tassazione separata del reddito dei coniugi, le denunciate norme fanno
ancora riferimento, per quanto riguarda i tipi di oneri riconosciuti
deducibili, al testo originario del citato art. 10 (le innovazioni
apportate in proposito dall'art. 5 della legge n. 114 del 1977, hanno
invero effetto, ai sensi degli artt. 20, ultimo comma, e 23 della legge
medesima, dal 1 gennaio 1976, relativamente ai redditi posseduti da
tale data: e si è già rilevato che le controversie all'esame dei
giudici ai quibus concernono, invece, redditi posseduti dai coniugi nel
1974 e nel 1975). Per il combinato disposto di tali norme, qualora si
tratti di interessi passivi relativi ad un mutuo, trova puntuale e
razionale applicazione il principio che l'onere viene dedotto dal
reddito del contribuente che lo sostiene; e cioè, nel caso, dal
reddito del mutuatario, giuridicamente tenuto (artt. 1815 e 1820 cod.
civ.) al pagamento dei relativi interessi.
Una volta che il reddito della moglie non viene più imputato al
marito, ma è sottoposto ad autonoma tassazione, e che gli oneri
sostenuti dalla prima vengono dedotti dal reddito medesimo, e non più
dal coacervo dei redditi dei coniugi, il principio non può non valere
anche per gl'interessi passivi di un mutuo, del quale mutuataria sia la
moglie, tenuta perciò, essa sola, al pagamento degl'interessi
medesimi.
Nei giudizi a quibus si controverte sulla deducibilità di
interessi passivi pagati per mutuo ipotecario gravante sulla casa di
abitazione della famiglia: casa, peraltro, intestata unicamente alla
moglie, sola mutuataria, sfornita di redditi propri all'infuori del
reddito catastale derivante dalla proprietà della casa medesima. Le
ordinanze di rimessione lamentano che in tale fattispecie le denunciate
norme non consentano la deduzione dal reddito del marito di quella
parte dell'onere per interessi passivi, che eccede l'ammontare del
reddito catastale imputato alla moglie e non può pertanto essere
dedotto da quest'ultimo: e in ciò ravvisano violazione degli artt. 3,
29, 30, 31 e 53 della Costituzione.
La Corte ritiene che nessuno degl'invocati parametri possa
avvalorare la mossa censura di illegittimità costituzionale.
Le denunciate norme, infatti, operano nell'ambito di un sistema
che, escludendo ai fini della tassazione il cumulo dei redditi dei
coniugi e la conseguente indifferenziata deduzione dal cumulo medesimo
degli oneri sostenuti dal marito o dalla moglie, trae ispirazione
proprio dagli stessi precetti costituzionali, che ora vengono invece
posti a base della sollevata questione.
Non si nega che dall'applicazione delle contestate norme alla
descritta fattispecie possa derivare uno di quegli eventuali effetti
distorsivi del sistema di tassazione separata del reddito dei coniugi,
ai quali si è già fatto riferimento. Soprattutto se si consideri che
la "proprietà dell'abitazione" è un obiettivo il cui perseguimento va
incoraggiato, non soltanto favorendo - come prevede il secondo comma
dell'art. 47 della Costituzione - l'accesso ad essa del risparmio
popolare, ma improntando anche ad eguale favore il regime fiscale che
la concerne, tanto al momento dell'acquisizione dell'immobile, quanto
in costanza della sua destinazione ad alloggio del nucleo familiare del
contribuente che lo possiede. Ma, come si è affermato nella sentenza
n. 179 del 1976, e si ribadisce in questa, è il legislatore che deve
apprestare adeguati rimedi ai possibili effetti distorsivi del sistema,
operando le più convenienti scelte normative nell'ambito di quel
potere discrezionale, il cui esercizio si sottrae al sindacato di
questa Corte tutte le volte che non sconfini nella irrazionalità e
nell'arbitrio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i procedimenti iscritti ai nn. 898 R.O. 1980, 229 e 230
R.O. 1981,
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 4, 5, comma primo, 17 e 20 della legge 13
aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche), 10 e 15 del d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche), nel testo sostituito con gli artt. 5 e 6 della predetta legge
n. 114 del 1977, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 29, 30, 31 e
53 della Costituzione, con l'ordinanza emessa il 26 aprile 1980 (R.O.
n. 898 del 1980) dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 19 e 20 della legge 13 aprile 1977, n. 114
(Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 53 della
Costituzione, con l'ordinanza emessa il 29 settembre 1980 (R.O. n. 229
del 1981) dalla Commissione tributaria di secondo grado di Roma;
3) dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 3 e 6 della legge 12 novembre 1976, n. 751
(Norme per la determinazione e riscossione delle imposte sui redditi
dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti e altre disposizioni in
materia tributaria), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e
53 della Costituzione, con l'ordinanza emessa il 29 settemhre 1980
(R.O. n. 230 del 1981) dalla Commissione tributaria di secondo grado di
Roma;
4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 3 e 6 della legge 12 novembre 1976, n. 751 (Norme per la
determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per
gli anni 1974 e precedenti e altre disposizioni in materia tributaria),
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 53 della Costituzione,
con l'ordinanza emessa il 29 settembre 1980 (R.O. n. 229 del 1981)
dalla Commissione tributaria di secondo grado di Roma;
5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 1, comma terzo, della legge 12 novembre 1976, n. 751 (Norme
per la determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei
coniugi per gli anni 1974 e precedenti e altre disposizioni in materia
tributaria), 19 e 20 della legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni
alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche),
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 29, 30, 31 e 53 della
Costituzione, con le ordinanze emesse il 26 aprile 1980 (R.O. n. 898
del 1980) dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma, e il 29
settembre 1980 (R.O. n. 230 del 1981) dalla Commissione tributaria di
secondo grado di Roma.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN- ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:76 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte