Sentenza n. 77/1972
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 04/05/1972 · relatore Enzo Capolozza
Norme in gioco
dichiarata illegittima
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 169,
primo, terzo, quarto e quinto comma, del codice di procedura penale,
nonché del predetto art. 169, quinto comma, in relazione agli artt.
507, secondo comma, e 509, terzo comma, dello stesso codice, promossi
con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 23 marzo 1970 dal tribunale di Sondrio nel
procedimento penale a carico di Algeri Giuseppe, iscritta al n. 151 del
registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 136 del 3 giugno 1970;
2) ordinanza emessa il 12 marzo 1970 dal tribunale di Torino nel
procedimento penale a carico di Masino Guido ed altri, iscritta al n.
189 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 170 dell'8 luglio 1970;
3) ordinanza emessa il 29 aprile 1970 dal pretore di Trieste nel
procedimento penale a carico di Callegari Angelo, iscritta al n. 241
del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 235 del 16 settembre 1970;
4) ordinanza emessa il 3 marzo 1970 dal pretore di Milano nel
procedimento penale a carico di Faranda Gaetano, iscritta al n. 89 del
registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 106 del 28 aprile 1971;
5) ordinanza emessa il 4 settembre 1971 dal pretore di
Sampierdarena sull'incidente di esecuzione proposto da Candela
Giuseppe, iscritta al n. 419 del registro ordinanze 1971 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16 del 19 gennaio 1972.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri e di costituzione di Callegari Angelo;
udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1972 il Giudice
relatore Enzo Capalozza;
uditi l'avv. Guido Tiberini, per il Callegari, ed i sostituti
avvocati generali dello Stato Giorgio Azzariti e Umberto Tarin, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Giuseppe Algeri, condannato in contumacia il 21 novembre 1969
dal tribunale di Sondrio per delitti di contrabbando e frode di I.G.E.,
proponeva appello con atto del 3 dicembre 1969 avverso la sentenza che
gli era stata notificata il 26 novembre 1969, ai sensi dell'art. 169,
ultimo comma, del codice di procedura penale, assumendo di aver
ritirato solo il giorno precedente il relativo estratto nella casa
comunale.
Con ordinanza del 23 marzo 1970, pronunziata in camera di
consiglio, il tribunale, in luogo di dichiarare l'inammissibilità del
gravame per tardiva proposizione, riteneva rilevante e non
manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale
del citato ultimo comma dell'art. 169, in riferimento all'art. 24,
secondo comma, della Costituzione.
Sulla non manifesta infondatezza della questione, il tribunale,
dopo aver precisato che la notificazione di cui alla norma denunziata
si perfeziona con il deposito dell'atto nella casa comunale e col
successivo inoltro dell'avviso all'interessato, osserva che la
decorrenza del termine di tre giorni, per la proposizione dell'appello,
dalla data in cui l'avviso è stato spedito, anziché dal giorno
successivo a quello in cui l'interessato abbia avuto effettiva notizia
della sentenza, contrasterebbe con le garanzie costituzionali del
diritto di difesa; e ciò sia perché la comunicazione deve contenere
soltanto l'avviso del deposito, senza la menzione degli estremi della
sentenza, sia per l'eventuale susseguirsi di giorni festivi o per altri
possibili inconvenienti (scioperi, disguidi postali, ecc.) tra la
spedizione dell'avviso e la scadenza del terzo giorno utile.
Il tribunale si richiama anche alla sentenza n. 34 del 1970 di
questa Corte, con la quale è stato dichiarato illegittimo l'art. 297
cod. proc. civ., nella parte in cui, per la fissazione della nuova
udienza, dopo la sospensione del processo civile, faceva decorrere il
termine dal momento di cessazione della causa di sospensione, anziché
da quello in cui le parti ne hanno conoscenza.
Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di
parte.
2. - Analoga questione, in riferimento al medesimo precetto
costituzionale, limitatamente, però, al giudizio per decreto, è stata
sollevata, in relazione agli artt. 507, secondo comma, e 509, terzo
comma, cod. proc. pen., dal pretore di Trieste, con ordinanza del 29
aprile 1970, nel corso di un procedimento penale a carico di Angelo
Callegari, condannato con un decreto penale, notificato presso la casa
comunale, avverso il quale l'interessato aveva tardivamente proposto
opposizione, adducendo che, durante tutto il decorso del termine di
legge, era stato assente dalla propria abitazione.
Osserva il pretore che il sistema delle notificazioni degli atti
processuali, previsto dalla norma denunziata, mentre non comporterebbe
violazione delle garanzie costituzionali nell'ambito del procedimento
penale ordinario - poiché qui la difesa dell'imputato resterebbe
assicurata dall'attività del suo difensore - potrebbe, invece,
arrecare grave vulnerazione delle dette garanzie, nell'ipotesi della
notifica del decreto di condanna. Infatti, quest'ultimo - che ha pure
la funzione di contestazione dell'accusa - qualora non sia portato a
conoscenza effettiva dell'interessato, si concluderebbe con la condanna
irrevocabile, senza che né l'imputato né il suo difensore siano stati
posti in grado di svolgere alcuna attività difensoriale.
Nel giudizio innanzi a questa Corte, si è costituita la difesa
della parte privata, con atto depositato il 29 maggio 1970, nel quale,
oltre ad illustrare e ribadire gli argomenti addotti nell'ordinanza di
rimessione, prospetta la violazione dell'art. 16 Cost. e si richiama
inoltre all'art. 3, lett. a) e h), della Convenzione sui diritti e le
libertà fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1959, n. 848.
3. - Nel corso di un incidente di esecuzione proposto da Giuseppe
Candela, relativamente ad una sentenza di condanna, pronunziata in sua
contumacia e notificata mediante consegna dell'estratto ad un suo
familiare affetto da neurastenia, il pretore di Sampierdarena, con
ordinanza del 14 settembre 1971, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., della norma
contenuta nel quarto comma dell'art. 169 cod. proc. pen., nella parte
in cui limita il divieto di consegna della copia dell'atto a chi sia
affetto da infermità mentale che sia palese. Egli osserva che, mentre
in questo caso è logico che viga il divieto di consegna,
indipendentemente dalla sussistenza della malattia, sarebbe illogico
che fosse valida la notificazione quando l'infermità sia reale e non
palese.
Aggiunge che la disposizione denunziata darebbe luogo ad una
disparità di trattamento, oltre che ad una ingiustificata limitazione
del diritto di difesa, perché non consentirebbe all'interesato di
fornire successivamente la prova della non palese infermità psichica
della persona che ricevette la notificazione.
Rileva in particolare che la neurastenia, pur essendo una grave
forma di malattia mentale, che rende il paziente incapace di
raccogliere le idee e di esplicare attività richiedenti attenzione e
riflessione, e pur comportando perdite di memoria, non potrebbe
ritenersi malattia "palese", dato che i sintomi esteriori di essa non
sarebbero marcati ed univoci, per cui ben difficilmente verrebbero
avvertiti nel corso di un fugace colloquio.
Nel giudizio innanzi a questa Corte, nel quale non vi è stata
costituzione della parte privata, è intervenuto il Presidente del
Consiglio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
con atto depositato il 20 novembre 1971, con cui chiede che la
questione sia dichiarata infondata.
L'Avvocatura deduce che, stante la diversità di situazioni in cui
viene a trovarsi l'ufficiale giudiziario quando il consegnatario è
manifestamente infermo di mente e quando, invece, ha tutta l'apparenza
della persona normale, non sussisterebbe la pretesa disparità di
trattamento. Né sarebbero violati i diritti di difesa, in quanto,
secondo la giurisprudenza, la capacità del consegnatario è da
presumere fino a prova contraria.
4. - Con ordinanza del 12 marzo 1970, emessa nel corso di un
procedimento penale, il tribunale di Torino poneva in dubbio la
legittimità costituzionale dell'art. 169, primo comma, cod. proc.
pen., in riferimento all'art. 15, primo comma, Cost., assumendo che la
notificazione del decreto di citazione all'imputato, effettuata
mediante consegna di copia dell'atto al portiere, non offrirebbe
cautele idonee ad evitare la violazione della segretezza della
corrispondenza.
Ad avviso del tribunale, nell'ambito di tale concetto, rientrerebbe
ogni specie di comunicazione, anche quella effettuata ai privati
dall'Amministrazione della giustizia.
Mancando, poi, un atto motivato dell'autorità giudiziaria, non
sarebbe operante la limitazione posta dal capoverso del citato art. 15
della Costituzione.
Nel giudizio innanzi a questa Corte, nel quale la parte privata non
si è costituita, il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e
intervenuto con atto depositato il 21 luglio 1970, chiede che la
questione sia dichiarata non fondata.
L'Avvocatura afferma, anzitutto, che il diritto alla libertà e
alla segretezza della corrispondenza, unitamente agli altri diritti
attinenti alla sfera inviolabile della persona umana, assumerebbe
dignità di garanzia costituzionale soltanto nei confronti della
pubblica autorità, e non anche nei confronti di un privato cittadino,
quale è il portiere consegnatario della notificazione.
Esclude, pertanto, che il concetto di comunicazione, contenuto nel
precetto costituzionale, possa comprendere la citazione per il giudizio
penale. E deduce, altresì, che tale atto processuale, lungi
dall'essere riservato alla conoscenza di una o più persone
determinate, sarebbe destinato alla più ampia pubblicità, come si
desumerebbe anche dalla giurisprudenza di questa Corte sulle norme
concernenti le udienze dibattimentali e la pubblicazione degli atti del
processo penale.
Sostiene, inoltre, l'Avvocatura che, anche a voler comprendere la
citazione nell'ambito della protezione garantita dall'art. 15 Cost., la
disciplina del segreto della corrispondenza andrebbe desunta dalla
legislazione ordinaria, che prevede l'invio di corrispondenza aperta e
per questa non ipotizza la violazione del segreto epistolare.
Tanto meno sussisterebbe una violazione del genere nel caso della
norma denunziata, in quanto frutto di una scelta dello stesso
legislatore, per meglio garantire la conformità all'originale della
copia consegnata.
L'Avvocatura aggiunge, infine, che sarebbe da escludere la
violazione di qualsiasi altro precetto costituzionale, pur se si
volesse ammettere l'esistenza di un diritto generale alla riservatezza,
e che, con la disposizione censurata, il legislatore avrebbe risolto un
problema di opportunità politica, considerando preminenti le esigenze
di buon funzionamento dell'amministrazione della giustizia
sull'interesse privato alla riservatezza.
5. - Analoga questione di legittimità dello stesso art. 169, primo
comma, cod. proc. pen. è stata sollevata, in riferimento agli artt. 2,
15 e 27 Cost., dal pretore di Milano, con ordinanza del 3 marzo 1970,
emessa nel corso di un procedimento penale a carico di Gaetano Faranda.
Nell'ordinanza si sostiene che la notificazione del decreto di
citazione a giudizio rientrerebbe nella tutela dell'art. 15 Cost.; e si
aggiunge che il diritto alla segretezza della corrispondenza sarebbe da
annoverare fra i diritti inviolabili dell'uomo.
Il principio della presunzione di non colpevolezza dell'imputato
fino alla condanna definitiva subirebbe pregiudizio dalla denunziata
disposizione; né potrebbe farsi affidamento sulla discrezione del
portiere, il quale, tra l'altro, è soggetto all'obbligo di ottemperare
ad ogni richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza, ai sensi
dell'art. 113, secondo comma, del regolamento per l'esecuzione del T.U.
del 1931, n. 773 Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi è stata
costituzione di parte. Considerato in diritto :
1. - Le cinque ordinanze attengono tutte a dubbi di legittimità
costituzionale, sotto profili diversi, dell'art. 169 del codice di
procedura penale e, pertanto, le cause possono essere riunite e decise
con unica sentenza.
2. - Sono censurati: a) il primo comma dell'art. 169 cod. proc.
pen., in riferimento all'art. 15, primo comma, della Costituzione,
perché la notificazione mediante consegna di copia dell'atto al
portiene non offrirebbe cautele idonee a garantire la segretezza della
corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione (ord. tribunale
Torino 12 marzo 1972); b) insieme al primo, anche il terzo comma, in
riferimento agli artt. 2, 15 e 27 Cost., per lo stesso ordine di
motivi, oltre che per l'obbligo del portiere di ottemperare ad ogni
richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza (ord. pretore Milano 3
marzo 1970); c) il quarto comma, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.
perché non sarebbe consentito al destinatario della notificazione di
fornire la prova della non palese infermità di mente del consegnatario
(ord. pretore Sampierdarena 4 settembre 1971); d) il quinto comma, in
riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., in quanto, nel caso di
notificazione mediante deposito dell'atto nella casa comunale, si
avrebbe decorrenza dei termini per l'impugnazione dalla data di inoltro
dell'avviso di avvenuto deposito, e non da quella della conoscenza del
provvedimento da impugnare (ord. tribunale Sondrio 23 marzo 1970); e)
ancora il quinto comma, in relazione agli artt. 507, secondo comma, e
509, terzo comma, cod. proc. pen., e cioè limitatamente all'ipotesi di
opposizione a decreto penale di condanna, in riferimento allo stesso
art. 24, secondo comma, Cost. (ord. pretore Trieste 29 aprile 1970).
3. - Quanto alla violazione, denunziata dal pretore di Milano e dal
tribunale di Torino, dell'art. 15 della Costituzione, non è da
accogliersi l'assunto dell'Avvocatura dello Stato - conforme ad
un'autorevole giurisprudenza -, secondo cui la segretezza della
corrispondenza e di ogni comunicazione non può richiedersi nel campo
penale, ove dominano principi opposti, tra i quali vi è quello della
pubblicità del procedimento e degli atti ad esso inerenti.
A prescindere dalla regola, tuttora vigente, del segreto
istruttorio (seppure reso, almeno di fatto, meno rigoroso
dall'introduzione dell'avviso di procedimento, con l'art. 8 della legge
5 dicembre 1969, n. 932, che ha modificato l'art. 304 cod. proc.
pen.), certo non può dirsi che sia nell'interesse dell'imputato la
pubblicità data ad una sentenza di condanna, mentre - come la Corte
ritiene suo dovere sottolineare - è di gravissimo pregiudizio morale
(e spesso anche economico) la diffusione della notizia che taluno sia
indiziato di reato (magari tanto ingiustamente, ehe potrebbe seguire la
pronunzia di non promovimento dell'azione penale per infondatezza
dell'accusa: art. 74, terzo e quarto comma, cod. proc. pen.).
Sono le modificazioni apportate con la "novella" del 1969 ad
anticipare la fase di una (relativa) pubblicità degli atti
proeessuali; e la notifieazione al portiere (o a chi ne fa le veci) non
vulnera la segretezza più che non facciano altre norme dirette, nelle
intenzioni, a garantire l'incolpato (e le altre parti private).
La legge di riforma 18 giugno 1955, n. 517, inserendo un nuovo
terzo comma nell'art. 169 cod. proc. pen. (sostanzialmente identico al
quarto comma dell'art. 139 cod. proc. civ.), con cui si richiede che
il portiere sottoscriva l'originale dell'atto notificato e che
l'ufficiale giudiziario dia notizia al destinatario, con lettera
raccomandata, dell'avvenuta notificazione, vuole raggiungere, a favore
dell'interessato, il duplice intento di consentire il controllo del
portiere sulla conformità all'originale della copia consegnatagli e di
dare al destinatario una maggiore possibilità di conoscenza
dell'avvenuta consegna.
V'è da aggiungere che, alla stregua delle norme di autonomia
collettiva, tra gli obblighi del portiere (disciplinarmente sanzionati)
vi è quello della più assoluta discrezione sulla vita famigliare e
sulle condizioni economiche del proprietario e degli inquilini e su
quanto altro li riguarda.
Né va, inoltre, taciuto che il portiere deve ottenere, con
autorizzazione amministrativa, l'iscrizione in apposito registro tenuto
dall'autorità locale di pubblica sicurezza - iscrizione che va
rinnovata ogni anno e che è suscettiva di rifiuto e di revoca - (artt.
62 del t.u. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e
111-114 del relativo regolamento 6 maggio 1940, n. 635).
Non rileva l'argomento che il pretore di Milano trae, a sostegno
dell'incostituzionalità, dall'art. 113, secondo comma, del regolamento
di pubblica sicurezza, che fa obbligo ai portieri di corrispondere ad
ogni richiesta dell'autorità di polizia, in quanto, a parte che è
piuttosto strano pensare che questa autorità abbia bisogno di
rivolgersi a un portiere per avere notizie di procedimenti penali in
corso, si tratterebbe, se mai, di un problema di limiti dell'obbligo
imposto dalla norma regolamentare e anche di contemperamento tra
obblighi concorrenti ed opposti.
Il dovere incombente sul portiere di corrispondere alle richieste
dell'autorità di pubblica sicurezza non è incondizionato né
illimitato, concernendo le sole richieste che traggano origine da
un'attività di istituto di essa autorità e che siano fatte nel pieno
rispetto delle forme previste dalla legge.
D'altronde, non è a dubitare che il presidio dell'art. 15 Cost.
sia operante contro le intrusioni dei privati, oltreché contro quelle
dei pubblici poteri (sentenza n. 122 del 1970 di questa Corte).
Escluso, così, che la consegna dell'atto processuale al portiere
importi di per sé violazione dell'art. 15, primo comma, Cost., diventa
superfluo l'eventuale ricorso al secondo comma.
4. - Non sono richiamati a proposito, rispetto al medesimo art.
169, primo e terzo comma, cod. proc. pen., gli artt. 2 e 27 della
Costituzione.
Non l'art. 2, dappoiché una volta esclusa la violazione dell'art.
15, che tutela il diritto fondamentale al segreto della corrispondenza
e delle altre comunicazioni, viene automaticamente esclusa la
violazione dell'art. 2, che quel diritto ricomprende (citata sentenza
n. 122 del 1970).
Non l'art. 27, dappoiché l'eventuale rivelazione di notizie
concernenti atti processuali relativi agli indiziati di reato e agli
imputati non incide sulla presunzione di non colpevolezza, proprio alla
stregua della sostanziale differenza, posta a base di esso precetto
costituzionale, tra indiziato e imputato, da un lato, e colpevole,
dall'altro.
5. - L'ammissibilità (contestata dal pretore di Sampierdarena)
della notifica a chi non è palesemente infermo di mente non viola
l'art. 24, secondo comma, della Costituzione.
Giustificata che sia - per ragionevoli o addirittura
imprescindibili esigenze imposte dal carattere stesso e dagli scopi del
rito penale - la notificazione non a mani proprie, non si può
richiedere all'ufficiale notificatore (ufficiale giudiziario: articolo
21, n. 1, r.d. 28 maggio 1931, n. 603; aiutante dell'ufficiale
giudiziario: artt. 32 e 33 d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229; messo di
conciliazione: art. 34, primo comma, stesso decreto; agente di polizia
giudiziaria: art. 166, quinto comma, cod. proc. pen., aggiunto
dall'art. 11 d.lg.lgt. 5 ottobre 1945, n. 679) la competenza tecnica di
uno specialista in psichiatria né lo svolgimento di alcuna indagine
sulla capacità di chi riceve l'atto, ma solo quella comune diligenza
ed avvedutezza che consente di avvertire lo stato di amentia, rivelata
da evidenti e inequivocabili manifestazioni.
Per la pretesa violazione dell'art. 3 Cost., esattamente ha
replicato l'Avvocatura dello Stato che non è a parlarsi di diversità
di trattamento in casi (sostanzialmente) eguali, essendo, all'opposto,
diversa la situazione in cui viene a trovarsi l'ufficiale giudiziario
quando il consegnatario sia palesemente infermo di mente e quando abbia
tutta l'apparenza della persona normale.
Gli inconvenienti, del resto, sono in pratica pressoché eliminati
dalla tempestiva nomina del difensore, il quale, nel sistema del codice
di rito, deve essere informato degli atti processuali riguardanti il
suo assistito.
D'altro canto, soccorre l'art. 183 bis cod. proc. pen. sulla
restituzione in termini; ché, quantunque la giurisprudenza sia
estremamente restrittiva nella sua interpretazione, non può giungersi
a negare la stessa ragion d'essere della norma, che è quella di
rendere possibile l'esercizio del diritto di difesa, allorché
l'interessato sia incorso in una decadenza, per non aver osservato un
termine per caso fortuito o per forza maggiore.
Orbene, qualora la consegna dell'atto sia stata fatta a chi, per
essere infermo di mente, non ne ha avvertito l'importanza, in
conseguenza di che non ha provveduto a rimetterlo al destinatario, la
presunzione di conoscenza dell'atto ritualmente notificato (cioè
notificato nella forma e alla persona indicata nell'art. 169 cod.
proc. pen.) non può essere assoluta, ma deve avere un limite
invalicabile proprio nell'art. 24, secondo comma, Cost., che,
garantendo la difesa, presuppone, ovviamente, che l'interessato sia
posto in grado di potersi difendere.
Il che non si verifica se l'atto non viene a conoscenza di lui, per
essere stato consegnato (legittimamente) a un demente.
Sarebbe incongruo che l'infermo totale di mente, il quale, non
avendo capacità di intendere e di volere, non è imputabile e non
incorre nelle pene comminate per i reati che abbia a commettere (art.
85 cod. pen.), sia ritenuto perfettamente compos sui, allorché la sua
incapacità di intendere e di volere pregiudichi tanto gravemente il
diritto del terzo di difendere la sua innocenza, cioè la sua libertà,
e per di più, con divieto d'ingresso alla prova contraria.
Come è noto, la giurisprudenza ammette che l'interessato possa
provare che, al momento della consegna della copia dell'atto, il
consegnatario era affetto da infermità mentale palese, ai fini
dell'accertamento della nullità della notificazione (articolo 179 cod.
proc. pen.). Orbene, non è concepibile che, non potendo essere
inficiata di nullità la consegna a persona non palesemente inferma di
mente (ché sarebbe efficace solo la prova della palese infermità), la
sua regolarità formale si risolva in una finzione giuridica, ostativa
persino della rimessione in termini, allorché l'infermità effettiva,
ma non palese, abbia determinato la distruzione o la distrazione o
l'occultamento o, comunque, la mancata consegna dell'atto, con
irreparabile danno del destinatario.
6. - A una pronunzia di illegittimità parziale deve, per contro,
pervenirsi quanto alle denunce che investono, in riferimento all'art.
24, secondo comma, Cost., l'ultimo comma dell'art. 169 cod. proc. pen.
(ordinanza del tribunale di Sondrio e, limitatamente al caso di
notificazione del decreto penale di condanna, ordinanza del pretore di
Trieste).
Il principio della decorrenza dei termini - a qualsiasi effetto
siano posti - dalla data della conoscenza dell'atto o della situazione
processuale, da parte dell'interessato, è stato già accolto da questa
Corte con sua sentenza n. 34 del 1970 in tema di cessazione della causa
di sospensione del processo civile (art. 297 cod. proc. civ.).
È risaputo che, secondo la giurisprudenza della Corte di
cassazione, in conformità alla dizione della norma (l'art. 179 cod.
proc. pen. commina la nullità per la mancata comunicazione dell'avviso
di deposito con lettera raccomandata, non per il mancato ricevimento),
la notificazione effettuata ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 169
cod. proc. pen. si perfeziona con l'invio dell'avviso raccomandato,
all'interessato, dell'avvenuto deposito dell'atto nella casa comunale,
cosicché i termini stabiliti dalla legge, rispetto alla notificazione,
decorrono dal momento in cui la raccomandata risulta spedita.
Tuttavia, tale comunicazione può risultare vana, vuoi, in via
generale, per la ristrettezza dei termini (tre giorni per la
dichiarazione di impugnazione, cinque giorni per l'opposizione a
decreto penale), vuoi per motivi contingenti (ritardata distribuzione
della posta ecc.), sì da rendere impossibile l'esercizio del diritto
di difesa.
Ne consegue che la norma deve essere dichiarata illegittima nella
parte in cui considera effettuata la notifica per deposito alla data
d'inoltro dell'avviso al destinatario, e non a quella di ricezione.
Se è pur vero che, a differenza dell'art. 140 cod. proc. civ.,
l'art. 169, ultimo comma, cod. proc. pen. non prescrive la
raccomandata con ricevuta di ritorno, sicché la prova della ricezione
e della data di ricezione non risulta dall'incartamento processuale, è
altrettanto vero che tale prova può essere data agevolmente mediante
il controllo del registro delle consegne delle raccomandate e la
relativa certificazione dell'ufficio postale. Sarebbe, del resto,
auspicabile, per maggior sicurezza e speditezza di controllo - anche in
assenza di disposizione legislativa - che la spedizione avvenisse per
raccomandata con avviso di ricevimento.
L'accenno contenuto nell'ordinanza del tribunale di Sondrio alla
"effettiva conoscenza" dell'atto depositato nella casa comunale, ai
fini della decorrenza dei termini, non può indurre la Corte ad
adottare una soluzione in tal senso: la garanzia costituzionale non si
estende sino al punto di sollevare il notificando dall'onere di
ritirare l'atto.
7. - La dichiarazione di parziale illegittimità dell'art. 169,
quinto comma, cod. proc. pen. assorbe la questione relativa alla
spedizione della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito del
decreto penale di condanna.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 169, quinto
comma, del codice di procedura penale, limitatamente alla parte in cui
considera effettuata la notificazione per deposito nella casa comunale
alla data di inoltro dell'avviso al destinatario, anziché alla data di
ricezione;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 169, primo e terzo comma, del codice di procedura penale,
sollevate, quanto al primo comma, in riferimento all'art. 15, primo
comma, della Costituzione, dal tribunale di Torino e, quanto al primo e
terzo comma, in riferimento agli artt. 2, 15 e 27 della Costituzione,
dal pretore di Milano con le ordinanze in epigrafe;
3) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 169, quarto comma,
del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3
e 24 della Costituzione, dal pretore di Sampierdarena con l'ordinanza
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1972:77 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte