Sentenza n. 77/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/04/1982 · relatore Arnaldo Maccarone
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 51 cod.
proc. pen. (casi di conflitto) promosso con ordinanza emessa il 23
giugno 1975 dal Tribunale di Belluno, nel procedimento penale a carico
di Gennari Albino, iscritta al n. 366 del registro ordinanze 1975 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 268 dell'8
ottobre 1975.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 9 dicembre 1981 il Giudice relatore
Arnaldo Maccarone;
udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Gennari Albino venne chiamato a rispondere avanti al Tribunale di
Belluno di omicidio colposo in danno di Baccarini Domenico e di lesioni
personali con postumi permanenti in danno di Mauri Adriano per avere,
durante l'espletamento del servizio militare, provocato gli eventi
suddetti guidando con imperizia ed imprudenza un'auto campagnola
appartenente all'Esercito, sulla quale i predetti suoi commilitoni
erano trasportati.
Il Tribunale di Belluno, con ordinanza del 23 giugno 1975, dato
atto che, con sentenza passata in giudicato il 18 aprile 1972, il
Tribunale Militare di Verona in relazione ai predetti fatti aveva
condannato il Baccarini ed il Mauri per concorso nei reati di violata
consegna e di furto d'uso dell'auto suddetta rispettivamente previsti e
puniti dagli artt. 120 e 133 C.P.M.P. ed osservava che, con ciò, non
si era tenuto conto della connessione esistente a mente dell'art. 264
C.P.M.P. fra i detti reati militari e quelli per i quali esso Tribunale
era chiamato a giudicare, connessione dalla quale sarebbe derivata, ai
sensi del citato art. 264, l'attribuzione all'Autorità giudiziaria
ordinaria della giurisdizione su tutti i reati contestati.
Con ciò, afferma il Tribunale, si sarebbe verificata nella specie
una lesione dei diritti della parte civile, regolarmente costituita, la
quale, per effetto del giudicato del Tribunale militare, vedrebbe
escluso l'obbligo di risarcimento del danno dal Ministero della Difesa,
citato in giudizio quale responsabile civile.
In tale situazione, opina il Tribunale, l'art. 51 c.p.p. che regola
i conflitti di giurisdizione non costituirebbe un utile rimedio,
difettando l'elemento della contemporaneità della affermazione
positiva o negativa di giurisdizione prevista appunto dalla norma
suddetta per l'elevazione del conflitto. Ma tale elemento, prosegue il
Tribunale, in un caso come quello in esame si appaleserebbe come
"pleonasmo normativo" e "causa generatrice di irreparabile pregiudizio
per la parte civile e per l'accertamento erga omnes dei fatti
processuali", ed emergerebbe pertanto il contrasto dell'articolo
citato, in relazione all'art. 185 c.p.p., con gli artt. 3 e 24 Cost.,
che sanciscono l'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge e la
tutela in giudizio dei diritti soggettivi.
L'ordinanza, notificata e comunicata come per legge, è stata
pubblicata sulla G.U. n. 268 dell'8 ottobre 1975.
In questa sede si è costituito il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
che ha depositato nei termini le proprie deduzioni.
L'Avvocatura osserva che il presupposto per l'elevazione del
conflitto di giurisdizione costituito dalla consistenza di due o più
procedimenti deriva logicamente dal concetto e dalla natura stessa del
conflitto ed afferma che tale presupposto evidentemente difetta quando
uno dei giudici che si pretendono in conflitto abbia definito,
irrevocabilmente il procedimento pendente avanti a lui.
Comunque, soggiunge l'Avvocatura, l'impossibilità di sollevare
conflitto di giurisdizione in un caso in cui, come nella specie, un
giudice abbia pronunciato nel merito con sentenza divenuta irrevocabile
deriverebbe anche dai principi generali in materia di giudicato penale
e dei suoi effetti, quali sono precisati dall'art. 90 c.p.p., per il
quale l'imputato condannato o prosciolto con sentenza divenuta
irrevocabile non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale
per il medesimo fatto. Nuovo giudizio che invece si imporrebbe
accogliendo le tesi del Tribunale che tendono appunto a sottoporre
nuovamente a processo penale il Gennari ed il Mauri per i medesimi
reati sui quali è intervenuta la sentenza irrevocabile del Tribunale
Militare di Verona.
L'Avvocatura conclude pertanto chiedendo che la questione sia
dichiarata non fondata. Considerato in diritto :
1. - L'ordinanza di rimessione - dopo aver rilevato che la sentenza
del Tribunale militare è stata emessa in violazione dell'art. 264
C.P.M.P., che attribuisce al giudice ordinario la cognizione di tutti i
reati in caso di connessione tra procedimenti di competenza
dell'autorità giudiziaria ordinaria e procedimenti di competenza del
giudice militare - osserva che l'intangibilità del giudicato
costituitosi a seguito dell'anzidetta sentenza preclude la
applicabilità dell'art. 51 c.p.p. e la conseguente possibilità di
denuncia del conflitto, difettando la contemporaneità dei
procedimenti. Ritiene, peraltro, che tale situazione è causa di
"irreparabile pregiudizio sostanziale e processuale per una delle parti
del processo (la parte civile)" e ravvisa per tale ragione un contrasto
tra la norma dell'art. 51 c.p.p. e gli artt. 3 e 24 Cost., che
"sanciscono l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e la
tutela in giudizio dei diritti e degli interessi legittimi".
2. - Il dubbio di costituzionalità, nei termini in cui la
questione è stata proposta, è privo di fondamento.
L'ordinanza riconosce che condizione necessaria per sollevare un
conflitto di giurisdizione o di competenza è la contemporanea pendenza
di più procedimenti innanzi a giudici diversi e ritiene coerentemente
che la denuncia del conflitto fosse nella specie preclusa per difetto
delle cennate condizioni. Ma ravvisa in ciò un dubbio di
costituzionalità per i pregiudizi di varia natura che possono
derivarne a danno di una delle parti del processo.
È palese l'infondatezza di tale assunto non essendo utilizzabile
lo strumento giuridico cui l'ordinanza ritiene possa farsi ricorso, per
il riconosciuto difetto della contemporanea pendenza dei procedimenti
connessi.
Né a diversa conclusione può pervenirsi per effetto della mancata
applicazione dell'art. 264 C.P.M.P. e la conseguente mancata riunione
presso il giudice ordinario dei procedimenti connessi per essere
definiti con unica sentenza.
Il risultato cui condurrebbe la tesi sostenuta dal giudice a quo
sarebbe la sottoposizione a nuovo giudizio delle persone già giudicate
dal tribunale militare con sentenza oramai irrevocabile. E ciò
violerebbe gli effetti del giudicato, che impediscono di sottoporre a
nuovo procedimento penale per il medesimo fatto chiunque sia stato
condannato o prosciolto con sentenza divenuta irrevocabile. Trattasi di
uno dei principi fondamentali del nostro ordinamento, che non può
subire deroghe se non nei casi espressamente previsti dalla legge.
3. - La proposta questione va, pertanto, dichiarata non fondata,
non potendo ravvisarsi violazione del principio di eguaglianza per la
peculiarità della situazione processuale determinatasi per effetto
della sentenza del tribunale militare né violazione del diritto di
difesa, che, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, va
esercitato secondo le regole proprie del procedimento cui inerisce.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 51 del Codice di procedura penale sollevata dal Tribunale di
Belluno con l'ordinanza in epigrafe, in relazione agli artt. 3 e 24
della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
FRANCESCO SAJA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:77 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte