Corte costituzionale

Ordinanza n. 77/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/03/1985 · relatore Alberto Malagugini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1,

183, 195, 334 e 403 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice postale e

delle telecomunicazioni), i primi tre nel testo sostituito dall'art. 45

della legge 14 aprile 1975, n. 103, promossi con ordinanze 8 novembre

1983 del Pretore di Chioggia (n. 3 ord.), 19 ottobre 1983 del Pretore

di Chioggia, 15 dicembre 1983 del Pretore di Rovereto, 21 dicembre 1983

del Tribunale di Matera, 28 dicembre 1983 del Tribunale di Vicenza, 16

febbraio 1984 del Pretore di Prato (n. 2 ord.), 11 gennaio 1984 del

Pretore di Prato, 1, 5 e 8 marzo 1984 del Pretore di Chioggia, 18

maggio 1984 del Tribunale di Venezia, iscritte ai nn. 145, 146, 147,

148, 149, 282, 350, 395, 420, 465, 550, 551, 552 e 889 del registro

ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

nn. 141, 176, 245, 252, 259, 266, 273 dell'anno 1984 e n. 7 bis

dell'anno 1985.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1985 il Giudice

relatore Alberto Malagugini.

Ritenuto:

a) che con le ordinanze indicate in epigrafe i Pretori di Chioggia,

Prato e Rovereto ed i Tribunali di Venezia e Vicenza dubitano, tutti,

della legittimità costituzionale degli artt. 183 e 195 del d.P.R. 29

marzo 1973, n. 156, nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14

aprile 1975, n. 103;

che i Pretori di Chioggia e Prato ed il Tribunale di Venezia

estendono la impugnativa all'art. 334 ed il Pretore di Rovereto

all'art. 403 del medesimo d.P.R. n. 156/1973;

che tale dubbio è prospettato, da tutti i predetti giudici, in

riferimento all'art. 3 Cost., assumendosi che le predette disposizioni

contrastino col principio di uguaglianza in quanto assoggettano a

sanzione penale (arresto da tre a 6 mesi e ammenda da lire 200.000 a

lire 2.000.000) l'esercizio senza concessione o autorizzazione di

impianti radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza, laddove - a

seguito della sentenza n. 202 del 1976 di questa Corte - nessuna pena

è prevista per l'esercizio senza concessione o autorizzazione di

impianti per trasmissioni radiotelevisive via etere in ambito locale: e

ciò, nonostante che quest'ultima sia attività di gran lunga più

rilevante, il cui abusivo esercizio dovrebbe conseguentemente essere

ritenuto più grave;

b) che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Matera

dubita della legittimità costituzionale degli artt. 1, 183 e 195 del

medesimo d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, nel testo sostituito col citato

art. 45 l. n. 103/1975, assumendo che la normativa impugnata

contrasterebbe: con l'art. 3 Cost., in quanto, irragionevolmente,

assoggetta a concessione amministrativa l'impianto ed esercizio di

apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza, laddove

impianti di ben più rilevante potenza (ripetitori privati di programmi

sonori e televisivi esteri e nazionali, impianti locali di diffusione

sonora e televisiva via cavo, impianti radiotelevisivi via etere di

portata non eccedente l'ambito locale) sono assoggettati - si assume -

a (mera) autorizzazione; con gli artt. 41 e 43 Cost., perché - si

limita ad affermare, testualmente, il giudice a quo - "comprime

immotivatamente l'iniziativa economica privata" e "non risulta

compromesso il principio di riserva esclusiva allo Stato in subiecta

materia";

Considerato:

1) che le questioni proposte sono identiche od analoghe, talché i

relativi giudizi possono essere riuniti e decisi congiuntamente;

2) che nell'ordinanza del Pretore di Rovereto manca il benché

minimo riferimento alla fattispecie dedotta in giudizio ed è omessa

ogni motivazione sulla rilevanza della questione sollevata; che

conseguentemente - in conformità alla consolidata giurisprudenza di

questa Corte - la questione così sollevata va dichiarata

manifestamente inammissibile;

3) che nell'ordinanza del Tribunale di Matera - emessa in un

giudizio penale per il reato previsto dall'art. 195 d.P.R. 156/1973

(nel testo novellato) - è omessa ogni motivazione sulla rilevanza

della questione proposta, che è, invece, solo apoditticamente

affermata; che mancano altresì nella ordinanza elementi dai quali la

rilevanza possa essere desunta, atteso che la predetta disposizione,

nel disciplinare l'abusiva installazione ed esercizio di impianti

radioelettrici, non distingue a seconda che il titolo all'uopo

richiesto sia una concessione ovvero autorizzazione, prevedendo al

riguardo un'identica pena; che anche tale questione va, pertanto,

dichiarata manifestamente inammissibile;

4) che la questione sub a), già prospettata nei medesimi termini

da altri giudici, nonché - con precedenti ordinanze - dagli stessi

Pretori di Chioggia e Prato, è stata da questa Corte dichiarata non

fondata con la sentenza n. 237 del 1984 e manifestamente infondata con

l'ordinanza n. 23 del 1985; che al riguardo, nella predetta sentenza si

è, tra l'altro, rilevato che "il principio di uguaglianza viene

invocato dai giudici a quibus in senso inverso a quello naturale,

assumendo la situazione anomala (e, ci si augura temporanea)

determinata dall'inerzia del legislatore dopo la sentenza n. 202 del

1976 di questa Corte come metro di legittimità della regola generale,

di cui alla normativa denunziata, che vuole l'installazione e

l'esercizio degli impianti di telecomunicazione subordinati alla

concessione o all'autorizzazione governativa"; che pertanto la

questione sollevata con le predette ordinanze va dichiarata

manifestamente infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 183, 195 e 403 del d.P.R. 29

marzo 1973, n. 156 - i primi due nel testo sostituito con l'art. 45

della legge 14 aprile 1975, n. 103 - sollevata in riferimento all'art.

3 Cost. dal Pretore di Rovereto (ord. 149/1984);

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 1, 183 e 195 del d.P.R. 29

marzo 1973, n. 156 - nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14

aprile 1975, n. 103 - sollevata in riferimento agli artt. 3, 41 e 43

Cost. dal Tribunale di Matera (ord. 282/84);

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale dei predetti artt. 183, 195 e 334 del d.P.R. 29 marzo

1973, n. 156 - i primi due nel testo sostituito con l'art. 45 della

legge 14 aprile 1975, n. 103 - sollevate in riferimento all'art. 3

Cost. dai Pretori di Chioggia (ordd. da 145 a 148 e da 550 a 552 del

1984), Prato (ordd. 395,420 e 465 del 1984) dal Tribunale di Venezia

(ord. 889/84) nonché - limitatamente ai predetti artt. 183 e 195 - dal

Tribunale di Vicenza (ord. 350/84).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO

GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:77 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte