Sentenza n. 77/1997
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 03/04/1997 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
applicata al caso
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 294 e 302 del
codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 19
dicembre 1995 dalla Corte di cassazione, il 21 dicembre 1995 ed il 22
marzo 1996 dal tribunale di Napoli, sezione per il riesame, ed il 23
aprile 1996 dal tribunale di Lecce, sezione per il riesame,
rispettivamente iscritte ai nn. 445, 452, 571 e 640 del registro
ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 21, 26 e 28, prima serie speciale, dell'anno 1996;
Visto l'atto di costituzione di Catapano Domenico, nonché gli atti
di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 12 novembre 1996 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Uditi gli avvocati Francesco Leone ed Alfredo Gaito per Catapano
Domenico e l'avvocato dello Stato Paolo di Tarsia di Belmonte per il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza del 17 luglio 1995 il tribunale di Potenza,
adito ex art. 310 del codice di procedura penale, rigettava
l'appello proposto da Catapano Domenico, con il quale si deduceva
che, poiché alla misura cautelare della custodia in carcere
"disposta ed applicata" dal giudice per le indagini preliminari dopo
la richiesta di rinvio a giudizio non aveva fatto seguito
l'interrogatorio dell'imputato nel termine indicato dall'art. 294 del
codice di procedura penale, la misura stessa era da ritenere caducata
a norma dell'art. 302 dello stesso codice.
Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il
Catapano, deducendo violazione degli artt. 294 e 302 del codice di
procedura penale, in riferimento all'art. 606, lettere b e c dello
stesso codice; in subordine denunciava l'illegittimità, per
contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, degli artt. 294 e
302 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevedono,
dopo la richiesta di rinvio a giudizio, il dovere di interrogare
l'imputato in custodia cautelare così da far conseguire, in caso di
mancato espletamento di tale atto nel termine indicato dalla prima
delle disposizioni denunciate, la caducazione della misura a norma
dell'art. 302 dello stesso codice.
1.2. - La Corte di cassazione, premesso che, alla stregua della
normativa vigente, il ricorso avrebbe dovuto essere disatteso,
facendo riferimento l'art. 294, richiamato dall'art. 302, alla fase
delle indagini preliminari, una fase ormai esaurita in forza della
richiesta di rinvio a giudizio da parte del pubblico ministero, ha,
con ordinanza del 19 dicembre 1995, sollevato, in riferimento agli
artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, questione di legittimità delle
norme del codice di procedura penale ora richiamate, nella parte in
cui "con le proposizioni "nel corso delle indagini preliminari"
(l'art. 294) e "la custodia cautelare disposta nel corso delle
indagini preliminari" (l'art. 302), limitano alla fase delle
indagini preliminari l'obbligo di interrogatorio e l'estinzione della
misura cautelare per omesso interrogatorio".
Sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza il
giudice a quo lamenta l'irrazionale diversità del trattamento
riservato all'inquisito che venga privato della libertà personale
nel corso delle indagini preliminari e l'inquisito che venga a
trovarsi in vinculis in una fase successiva, espletando in entrambi i
casi l'interrogatorio la medesima funzione: quella, cioè,
d'introdurre una nuova valutazione in ordine ai presupposti per
l'applicazione della misura custodiale sia in relazione ai gravi
indizi di colpevolezza sia in relazione alle esigenze cautelari; una
funzione irragionevolmente limitata alla fase delle indagini
preliminari e non estesa neppure a quel solo periodo di tempo che
l'art. 418, comma 2, del codice di procedura penale ha indicato per
la fissazione dell'udienza preliminare, fase nel corso della quale
l'inquisito potrà essere sottoposto ad interrogatorio a norma
dell'art. 422, comma 3.
Con in più compromissione del diritto di difesa e violazione
dell'art. 76 della Costituzione per contrasto con l'art. 2, numero
5, della legge-delega, che prescrive la disciplina delle modalità
dell'interrogatorio in funzione della sua natura di strumento di
difesa.
1.3. - Si è costituita la parte privata Catapano Domenico,
svolgendo argomentazioni adesive all'ordinanza di rimessione.
Rileva la parte privata, in primo luogo, l'intima connessione tra
l'interrogatorio dell'inquisito in stato di custodia cautelare e
l'istituto della revoca della misura, tanto da far ritenere che
l'interrogatorio sia predisposto proprio in funzione di verificare la
permanenza delle condizioni di applicabilità della misura stessa.
Con conseguente violazione ad opera delle norme denunciate - così
come interpretate - dell'art. 24 della Costituzione, dovendo essere
garantita all'individuo, in ogni fase del processo, la possibilità
"di agire secondo le proprie scelte e di agire per la riaffermazione
della propria libertà nei modi che esso stesso valuta più
confacenti rispetto all'accusa mossagli".
Sotto il profilo della violazione dell'art. 3 della Costituzione si
insiste sull'irragionevolezza del diverso trattamento riservato a chi
abbia acquistato la qualità di imputato rispetto a chi tale qualità
non abbia ancora acquisito.
Tanto più che, con riferimento all'ipotesi di misura eseguita dopo
la richiesta di rinvio a giudizio, il "contatto" dell'imputato con il
giudice per le indagini preliminari non è disciplinato da un
rigoroso regime di termini, alla cui inosservanza consegua la
caducazione della misura.
In particolare, se è pur vero che, a norma dell'art. 418, comma 2,
del codice di procedura penale, tra la data di deposito della
richiesta e la data dell'udienza non può intercorrere un termine
superiore a trenta giorni, è anche vero che il detto termine è
meramente ordinatorio ed esso "per la notoria crisi della giustizia
non viene, nella prassi giudiziaria, quasi mai rispettato, sicché la
possibilità, pur prevista dal legislatore del 1988, di avere un
interrogatorio in termini più o meno ragionevoli è di fatto
irreale, ed inattuata".
In ogni caso, deduce la difesa, anche a voler ritenere che
l'imputato abbia diritto di essere interrogato nei trenta giorni
dalla richiesta di rinvio a giudizio, permarrebbe la disparità di
trattamento (oltre che la lesione del diritto di difesa) perché
"comunque, non trova giustificazione logica la differenziazione tra
l'indagato che deve essere interrogato immediatamente ed in ogni caso
entro cinque giorni (pena la sua liberazione) e l'imputato che, al
limite, potrebbe (se ne fa esplicita richiesta) essere interrogato
dopo trenta giorni se l'ordinanza cautelare viene emessa
contemporaneamente alla fissazione dell'udienza preliminare". Senza
contare che l'interrogatorio è consentito nella sola fase che
precede il giudizio, divenendo successivamente mezzo, non di difesa,
ma di prova, essendo l'imputato nella fase del giudizio sottoponibile
solo ad esame.
Dunque, farebbe difetto, nella fattispecie sottoposta al vaglio
della Corte (donde la violazione dell'art. 76 della Costituzione,
risultando violato l'art. 2, numero 5, della legge-delega) ogni
possibilità dell'imputato in stato di custodia cautelare di
esercitare quello strumento di difesa ritenuto, già nel vigore
dell'abrogato codice di rito, strumento indefettibile e condizionante
la validità della successiva fase processuale. E per di più
rispetto ad un atto caratterizzato da un particolare regime in forza
dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 332, che esclude
la possibilità che l'interrogatorio dell'imputato in stato di
custodia cautelare possa essere preceduto dall'interrogatorio del
pubblico ministero.
Si segnala, infine, l'evidente lesione da parte delle norme così
interpretate dell'art. 5, numero 2 e numero 3, della Convenzione per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,
firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata con la legge 4 agosto
1955, n. 848, e dell'art. 9, numero 2 e numero 3, del Patto
internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New
York il 12 dicembre 1966 e ratificato con la legge 25 ottobre 1977,
n. 881.
1.4. - È anche intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
Richiamata la giurisprudenza della Corte di cassazione che limita
l'osservanza del disposto dell'art. 294 del codice di procedura
penale e l'effetto caducatorio previsto dall'art. 302 dello stesso
codice alla fase delle indagini preliminari, l'atto di intervento la
considera costituzionalmente corretta perché l'interrogatorio nei
brevissimi termini, e l'automatismo della caducazione dello status
custodiae in caso di suo mancato espletamento, si giustificano solo
in una fase in cui l'inquisito non ha alcuna cognizione degli atti
del procedimento. Con la richiesta di rinvio a giudizio, l'imputato
è, invece, posto in condizione di conoscere gli atti di indagine.
Diviene, perciò, non rigorosa l'equiparazione della posizione della
persona sottoposta alle indagini a quella dell'imputato, qualità che
si acquista a seguito della richiesta di rinvio a giudizio. In
conseguenza di tale richiesta, l'imputato, infatti, viene a
conoscenza degli atti di indagine, ed è posto in condizione di
attivare gli strumenti che la legge gli appresta per contestare lo
status custodiae. Non soltanto attraverso l'istanza di revoca
formulata dopo una plena cognitio e per di più con previa domanda di
interrogatorio se la revoca è richiesta sulla base di elementi nuovi
o diversi da quelli valutati, ma anche censurando il provvedimento
impositivo davanti al tribunale della libertà a mezzo della
procedura del riesame, da svolgersi in contraddittorio secondo le
regole fissate dall'art. 309 del codice di procedura penale.
Il che, se, da un lato, esclude ogni violazione del principio di
eguaglianza e del diritto di difesa, rende altresì improponibile
ogni prospettato contrasto con la legge-delega, peraltro testualmente
smentito dall'art. 2, numero 60, che limita alla fase delle indagini
preliminari il diritto dell'inquisito in stato di custodia cautelare
di essere interrogato nei cinque giorni, pena la caducazione della
misura.
2. - Un'analoga questione ha, con ordinanza del 22 marzo 1996,
sollevato anche il tribunale di Napoli, adito in sede di appello
avverso la richiesta di caducazione della misura cautelare della
custodia in carcere disposta prima del rinvio a giudizio ma eseguita
dopo la chiusura delle indagini preliminari, denunciando, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, gli artt. 294 e 302
del codice di procedura penale, nella parte in cui non contemplano,
nella "fase processuale che intercorre tra l'esercizio dell'azione
penale ed il rinvio a giudizio dell'imputato", l'estinzione della
misura cautelare adottata con provvedimento successivo al rinvio a
giudizio ove l'imputato non venga interrogato nel termine di cinque
giorni dall'esecuzione della misura.
A base della proposta questione sta - per evidenti ragioni connesse
alla rilevanza - l'individuazione dell'effettivo momento di
conclusione della fase delle indagini preliminari, cui si richiama
l'art. 294 del codice di procedura penale, con inevitabili riverberi,
non soltanto sui poteri cognitori del giudice, ma anche sulla
possibilità per l'inquisito di apprestare una effettiva difesa. Una
tematica sub iudice non essendo ancora individuato da un consolidato
indirizzo giurisprudenziale il momento della conclusione delle
indagini (la richiesta o il decreto di rinvio a giudizio).
Dubbi, peraltro, ritenuti agevolmente superabili alla stregua degli
artt. 60 e 61 del codice di procedura penale. Il primo enuncia il
principio che la qualità di imputato si acquista con la richiesta di
rinvio a giudizio; il secondo opera una distinzione categorica tra
imputato e persona sottoposta alle indagini.
Senza contare il precetto dell'art. 13 della legge 8 agosto 1995,
n. 332, che ha "novellato" l'art. 299 del codice di procedura penale,
norma da ritenere assolutamente in linea con gli "arresti
giurisprudenziali" riguardanti, appunto, l'obbligo
dell'interrogatorio nella sola fase delle indagini.
Una fase, dunque, dalle incerte cadenze cronologiche, tanto da
potere avere "una durata del tutto imprevista, non essendo sancito
dal nostro codice un termine perentorio per il g.i.p. di fissazione
dell'udienza preliminare".
Né, rileva il giudice a quo le garanzie di difesa e la non
compromissione del principio di eguaglianza possono essere assicurati
dal procedimento di riesame o dall'interrogatorio ai fini della
revoca della misura.
L'uno si rivela strumento meramente eventuale; l'altro viene
assunto solo in presenza di un'istanza di revoca o di sostituzione
della misura in corso, sempreché basata su elementi nuovi e diversi
rispetto a quelli già valutati. Un regime che non ha alcuna
interferenza con l'interrogatorio previsto dall'art. 294 del codice
di procedura penale, che disciplina un sistema di garanzie
direttamente coinvolgente la posizione dell'imputato.
Ne consegue che, poiché chi è privato della libertà personale
nella fase processuale intercorrente fra la richiesta di rinvio a
giudizio e l'udienza preliminare si trova in una posizione identica a
quella di chi viene limitato nello status libertatis nella fase delle
indagini preliminari, la disparità di trattamento rilevata, lede,
oltre al principio di eguaglianza, anche il diritto di difesa.
2.1. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
svolgendo deduzioni analoghe a quelle ricordate sub 1.4.
3. - Un'identica questione lo stesso tribunale di Napoli ha
sollevato con ordinanza del 2 marzo 1996, sempre in sede di appello
avverso un provvedimento di diniego di dichiarazione di inefficacia
di una misura cautelare adottata dal giudice per le indagini
preliminari su richiesta del pubblico ministero, formulata all'atto
della richiesta di rinvio a giudizio, ed eseguita con la costituzione
in carcere dell'imputato "prima della celebrazione dell'udienza
preliminare".
In questo giudizio non si è costituita la parte privata né ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri.
4. - Il tribunale di Lecce, chiamato a decidere sull'appello
avverso il provvedimento di diniego della dichiarazione di estinzione
della misura cautelare per omesso interrogatorio dell'imputato,
provvedimento adottato nel corso dell'udienza preliminare
relativamente ad una misura che era stata richiesta dal pubblico
ministero contestualmente all'esercizio dell'azione penale a norma
dell'art. 416 del codice di rito, ha, con ordinanza del 23 aprile
1996, denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo e secondo
comma, della Costituzione, l'art. 294, comma 1, del codice di
procedura penale, nella parte in cui prevede l'interrogatorio della
persona sottoposta a custodia cautelare nei cinque giorni
dall'esecuzione della misura solo nel corso delle indagini
preliminari.
Dopo aver premesso che l'interrogatorio contemplato dalla norma
denunciata esplica "l'importante funzione di integrazione del
contraddittorio cautelare" a garanzia dell'osservanza dei principi
costituzionali dell'inviolabilità del diritto di difesa e della
presunzione di non colpevolezza, in coerenza con l'art. 5, numero 3,
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali, il giudice a quo ritiene del tutto
irragionevole e in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, la
scelta legislativa, quale risultante dalla costante interpretazione
della Corte di cassazione, che limita il dovere di espletare
l'interrogatorio di garanzia alla fase delle indagini preliminari.
Il mero esercizio dell'azione penale da parte del pubblico
ministero in una delle forme indicate dall'art. 405, comma 1, del
codice di procedura penale, non garantirebbe, infatti, "che
l'imputato possa essere ascoltato in tempi brevi dal suo giudice,
innanzi al quale far valere le proprie ragioni".
Ciò sia nell'ipotesi "ordinaria" di esercizio dell'azione penale,
sia in quella in cui si proceda con un rito speciale a richiesta
dell'imputato o del pubblico ministero.
Senza che possa valere ad eliminare l'illegittimità di un simile
trattamento il possibile esercizio del diritto di impugnazione della
misura ex art. 309 del codice di procedura penale, trattandosi
soltanto di una sorta di controllo "ulteriore" rispetto a quello
previsto dall'art. 294 dello stesso codice e comunque espletato non
certo nei cinque giorni dall'esecuzione dell'ordinanza cautelare.
In conclusione, la norma denunciata compromette l'osservanza
dell'art. 3 della Costituzione, perché determina un'ingiustificata
disparità di trattamento tra l'imputato sottoposto ad una misura
coercitiva nella fase delle indagini preliminari e l'imputato
ugualmente assoggettato ad una siffatta misura dopo l'esercizio
dell'azione penale da parte del pubblico ministero, ma prima che il
giudice abbia preso contatto con lo stesso imputato secondo una delle
procedure alle quali l'art. 405, comma 1, del codice di procedura
penale fa rinvio; situazioni sostanzialmente omogenee e la cui
differente disciplina non giustifica una scelta legislativa che possa
risultare esente da censure.
In più, sarebbe violato anche l'art. 24, primo e secondo comma,
della Costituzione, per essere le ragioni dell'imputato sottoposto ad
una misura coercitiva irragionevolmente pregiudicate in una fase in
cui il pubblico ministero si è già determinato all'esercizio
dell'azione penale, ma il rapporto processuale con il giudice non si
è ancora validamente costituito. Con conseguente concreto ostacolo
all'effettiva e tempestiva tutela giurisdizionale del diritto di
libertà personale.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
svolgendo considerazioni analoghe a quelle sub 1.4.
5. - In prossimità della pubblica udienza, la difesa della parte
privata costituita nel giudizio promosso dalla Corte di cassazione ha
depositato nella cancelleria di questa Corte una memoria nella quale,
dopo aver rimarcato l'essenziale finalità di controllo e di garanzia
dell'interrogatorio previsto dall'art. 294 del codice di procedura
penale, segnala le profonde differenze esistenti tra tale tipo di
interrogatorio e l'interrogatorio esperito dal pubblico ministero per
finalità investigative; una differenza che esclude, dunque, che il
deposito degli atti che segue la richiesta di rinvio a giudizio possa
far pervenire alla conclusione della legittimità costituzionale di
un regime che non fa derivare dal mancato espletamento
dell'interrogatorio prescritto dall'art. 294 anche dopo la
conclusione delle indagini preliminari nei termini ivi previsti la
caducazione della custodia ai sensi dell'art. 302 dello stesso
codice.
In caso contrario l'imputato verrebbe privato del diritto di
contestare la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per
l'adozione del provvedimento privativo dello status libertatis sotto
il profilo sia dei gravi indizi di colpevolezza sia delle esigenze
cautelari, così da sottrarlo ad un "momento indispensabile ed
ineliminabile dal meccanismo applicativo della misura".
Tanto più, a seguito della sentenza costituzionale n. 71 del 1996
che, nel riconoscere al giudice il compito di valutare la sussistenza
dei gravi indizi di colpevolezza anche dopo l'emissione del decreto
che dispone il giudizio, rende evidente come "le cadenze e le forme
operative" di tale meccanismo "non possono ragionevolmente subire
alterazioni di sorta in esclusiva dipendenza del differente stato e
grado del giudizio in cui si inserisce l'esecuzione del provvedimento
restrittivo".
Così da vanificare ogni garanzia di contraddittorio, che il
legislatore è tenuto ad assicurare pure nella fase cautelare (v.
sentenza n. 219 del 1994). Senza che possa utilmente supplire a tale
omissione il contraddittorio "differito" in sede di riesame o di
richiesta di revoca o di sostituzione della misura; istituti
eterogenei e non certo assimilabili all'interrogatorio previsto
dall'art. 294 del codice di procedura penale. Tra l'altro,
l'interrogatorio di garanzia è volto alla verifica della sussistenza
delle condizioni richieste dalla legge per l'adozione della misura,
mentre quello esperibile in sede di richiesta di revoca si fonda
sulla sopravvenienza di nuovi fatti.
Analogamente, una diversa funzione esplicano l'interrogatorio in
sede di udienza preliminare e l'esame al dibattimento che hanno
entrambi ad oggetto "tutti fatti costituenti oggetto
dell'imputazione".
Senza contare che il termine di trenta giorni dalla richiesta per
l'espletamento dell'udienza preliminare, termine solo ordinatorio, è
di frequente disatteso, mentre ancor più spesso l'interferire di
"tempi morti" tra il decreto di rinvio a giudizio e il dibattimento
ha reso comunque fisiologico il trascorrere di un lungo intervallo
cronologico prima della presa di contatto con il giudice.
Tanto da concludere che "se la mancata previsione
dell'interrogatorio ex art. 294 c.p.p. aveva una indubbia coerenza
sistematica in relazione all'auspicata "durata ragionevole" del
processo", la eccessiva "dilatazione dei tempi del processo
unitamente all'esigenza di garantire soprattutto nel procedimento
incidentale de libertate un contraddittorio immediato sia pure
posticipato rispetto al momento applicativo della misura, rende del
tutto incoerente, illogica ed irragionevole, oltre che evidentemente
lesiva dei diritti di difesa, la permanenza di un limite temporale
preclusivo (chiusura delle indagini preliminari) per l'obbligo del
giudice di interrogare il soggetto sottoposto a custodia cautelare". Considerato in diritto
1. - Le ordinanze di rimessione sollevano questioni identiche o
analoghe. I relativi giudizi vanno, dunque, riuniti per essere decisi
con un'unica sentenza.
2. - Comune oggetto di censura è il combinato disposto derivante
dagli artt. 294, comma 1, e 302 del codice di procedura penale, nella
parte in cui non prevede che l'interrogatorio "di garanzia"
contemplato dalla prima delle due disposizioni (interrogatorio da
eseguirsi "immediatamente e comunque non oltre cinque giorni
dall'inizio dell'esecuzione della custodia") debba essere espletato
anche quando la privazione della libertà personale abbia inizio in
epoca successiva alla richiesta di rinvio a giudizio da parte del
pubblico ministero e che alla omessa effettuazione del detto
interrogatorio nel termine indicato dall'art. 294 debba conseguire
la perdita di efficacia della misura.
Per la verità una delle ordinanze di rimessione, quella emessa dal
Tribunale di Lecce in sede di appello avverso un provvedimento di
diniego di dichiarazione di estinzione della misura cautelare, si
limita a denunciare il solo art. 294, comma 1, del codice di
procedura penale; ma dalla motivazione del provvedimento rimessivo
risulta evidente, anche per ragioni direttamente connesse alla
rilevanza, considerato pure il petitum divisato nel gravame proposto
avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari, il
diretto coinvolgimento nei dubbi di legittimità sottoposti all'esame
della Corte dell'art. 302 del codice di procedura penale.
Tutte le ordinanze di rimessione indicano, quali parametri di
raffronto, gli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Relativamente alle dedotte violazioni del principio di uguaglianza
e del diritto di difesa, peraltro, ciascuno dei giudici a quibus
anche qui per ragioni direttamente ricollegabili al requisito della
rilevanza, circoscrive le sue doglianze alla mancata previsione
dell'interrogatorio nel periodo corrente tra la richiesta di rinvio a
giudizio e la conclusione dell'udienza preliminare: così la Corte di
cassazione, che richiama espressamente il disposto dell'art. 422,
comma 3, del codice di procedura penale, il quale prescrive che "in
ogni caso l'imputato può chiedere di essere sottoposto
all'interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli
artt. 64 e 65"; ma più ancora il tribunale di Napoli, che accenna
alle incerte cadenze cronologiche della fase che va dalla richiesta
di rinvio a giudizio all'effettivo espletamento della udienza
preliminare ove potrà soccorrere l'interrogatorio poc'anzi
ricordato; analogamente l'ordinanza del tribunale di Lecce, pur
facendo genericamente riferimento all'assoggettamento dell'imputato
alla misura cautelare dopo l'esercizio dell'azione penale da parte
del pubblico ministero prima della presa di contatto dell'imputato
stesso con il giudice ai sensi dell'art. 405, comma 1, del codice di
procedura penale, si inserisce in un contesto da assimilare a quello
in cui sono state pronunciate le altre ordinanze di rimessione sia
con riguardo alla fase in cui è intervenuta l'ordinanza di diniego
della dichiarazione di estinzione della misura (l'udienza
preliminare) sia in relazione al petitum perseguito dal rimettente.
Ne consegue che la questione sottoposta all'esame della Corte resta
rigorosamente delimitata alla denuncia degli artt. 294, comma 1, e
302 del codice di procedura penale, nella parte relativa alla mancata
previsione, per la fase che va dalla richiesta di rinvio a giudizio
alla conclusione dell'udienza preliminare, tanto del dovere del
giudice di procedere all'interrogatorio dell'imputato in stato di
custodia cautelare in carcere quanto dell'effetto caducatorio della
misura in caso di mancato espletamento del detto interrogatorio nel
termine di cinque giorni dalla esecuzione della misura stessa.
Più precisamente, ove si consideri che - stando ad un ormai
consolidato indirizzo interpretativo - alla stregua del combinato
disposto dell'art. 279 del codice di procedura penale e dell'art. 91
delle norme di attuazione, la competenza del giudice per le indagini
preliminari nella materia de libertate non si consuma con l'emissione
del decreto di cui all'art. 429 dello stesso codice ma si protrae
nella particolare fase processuale compresa tra la pronuncia del
decreto che dispone il giudizio e la trasmissione degli atti al
giudice del dibattimento, la questione, investendo le norme
denunciate fino al termine ultimo di cognizione del giudice per le
indagini preliminari in materia di libertà personale, si estende a
coinvolgere la fase ricompresa tra la richiesta di rinvio a giudizio
e l'apertura della fase degli atti preliminari al dibattimento (art.
465 e seguenti del codice di procedura penale).
3. - Ciò premesso in relazione all'effettivo thema decidendi
demandato all'esame della Corte, va ricordato come, ancora con
riferimento alla violazione dell'art. 24 della Costituzione, taluni
dei giudici a quibus oltre a rimarcare la natura di strumento di
difesa dell'interrogatorio di "garanzia", ed il pregiudizio che
conseguentemente discende dall'omissione del suo espletamento nei
confronti dell'imputato che venga privato dello status libertatis non
mancano di richiamare pure la violazione dell'art. 5, numero 3, della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa
esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848 ("Ogni persona
arrestata o detenuta nelle condizioni previste dal paragrafo 1 c del
presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi a un
giudice o a un altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare
funzioni giudiziarie") e dell'art. 9, numero 3, del Patto
internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato a New
York il 19 settembre 1966, reso esecutivo in Italia con legge 25
ottobre 1977, n. 881 ("Chiunque sia arrestato o detenuto in base ad
un'accusa di carattere penale deve essere tradotto al più presto
dinanzi a un giudice o ad altra autorità competente per legge ad
esercitare funzioni giudiziarie").
Infine, la Corte di cassazione invoca quale ulteriore parametro
costituzionale l'art. 76 della Costituzione, in relazione dell'art.
2, numero 5, della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, il quale
detta la disciplina delle modalità dell'interrogatorio in funzione
della sua natura di strumento di difesa.
4. - Il richiamo all'art. 76 della Costituzione e, per suo tramite,
all'art. 2, numero 5, della legge-delega non ha fondamento.
La norma interposta nel limitarsi a prescrivere, nella sua terza
sub-direttiva, la disciplina delle modalità dell'interrogatorio in
funzione della sua natura di strumento di difesa, resta, infatti,
sovrastata dall'art. 2, numero 60, della stessa legge-delega, che
determina la specifica disciplina dell'interrogatorio dell'imputato
in stato di custodia cautelare, circoscrivendo il detto dovere alla
fase delle indagini preliminari, con l'enunciare normeprincipio
peraltro riprodotte, pressoché alla lettera, dalle disposizioni
denunciate. Una verifica che occorre subito effettuare allo scopo di
delimitare, anche sul piano ermeneutico, l'ambito prescrittivo della
disposizione del legislatore delegante, per poi appurarne l'effettivo
coinvolgimento nella quaestio de legitimitate sottoposta al vaglio
della Corte.
5. - Risulta chiaro come l'interpretazione della norma censurata ad
opera dei giudici a quibus sia conforme, non soltanto alla lettera
degli artt. 294, comma 1, e 302 del codice di procedura penale, ma
anche alla strutturazione sistematica dello stesso codice nella
delimitazione, avente puntuale valore precettivo, tra la fase delle
indagini preliminari e la fase del processo che, nell'ipotesi di
ordinario procedimento davanti al tribunale e alla corte di assise,
ha il suo inizio con la richiesta di rinvio a giudizio, secondo le
sequenze indicate dall'ultima parte del comma 1 dell'art. 405 e
dall'art. 416 del codice di procedura penale. Con la conseguenza,
pressoché incontestata sul piano interpretativo, che la richiesta di
rinvio a giudizio, quale atto di esercizio dell'azione penale,
rappresenta il momento che pone fine alla fase delle indagini
preliminari per dare inizio al vero e proprio processo. Il tutto, del
resto, conformemente al disposto dell'art. 60 del codice di procedura
penale alla cui stregua assume la qualità di imputato la persona
alla quale è attribuito un reato nella richiesta di rinvio a
giudizio (oltre che nella richiesta di giudizio immediato, di decreto
penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell'art. 447,
comma 1, nel decreto di citazione a giudizio emesso a norma dell'art.
555 e nel giudizio direttissimo).
Ciò per sottolineare come le perplessità problematicamente
avanzate dal Tribunale di Napoli circa il momento di effettiva
chiusura delle indagini preliminari siano state correttamente
superate dal giudice a quo, pervenendo a risultati interpretativi da
considerare ormai ius receptum nella giurisprudenza della Corte di
cassazione.
6. - Poiché tutte le fattispecie sottoposte all'esame di questa
Corte concernono ipotesi di misure cautelari eseguite dopo la
richiesta di rinvio a giudizio (e prima della chiusura dell'udienza
preliminare), appare necessario precisare come il momento di
effettiva privazione dello status libertatis viene di regola assunto
come punto di riferimento obbligato al fine di determinare se sia o
no operante il regime di cui agli artt. 294, comma 1, e 302 del
codice di procedura penale, rivestendo valore del tutto marginale la
circostanza che la misura sia stata disposta prima o dopo la chiusura
delle indagini preliminari; nel senso che, poiché nei confronti di
chi sia privato dello status libertatis dopo la richiesta di rinvio a
giudizio viene predisposto un regime di cognizione delle fonti (e
degli eventuali elementi) di prova raccolti che consente un compiuto
apprestamento del diritto di difesa anche in relazione alla misura
cautelare adottata, diverrebbe del tutto ininfluente verificare il
momento di emissione del provvedimento che applica la misura, per
essere il sistema predisposto in modo tale da permettere in ogni caso
a chi si trovi in vinculis di contestare i fatti posti a base della
custodia.
Una soluzione alla quale può tuttavia addebitarsi di non
considerare come la misura cautelare rimane comunque oggetto di
valutazione per gli elementi posti a base di essa all'atto della sua
adozione, contestabili dall'inquisito proprio in funzione del momento
in cui il provvedimento è stato disposto; con la conseguenza che non
diverrebbe sempre ininfluente il fatto che la misura sia stata
adottata nel corso delle indagini preliminari (e, quindi, sulla base
delle fonti di prova ritenute rilevanti in quel momento) ovvero dopo
la richiesta di rinvio a giudizio (e, quindi, sulla base di una
valutazione - pure comparativa - delle fonti di prova e degli
elementi di prova acquisiti a norma dell'art. 422 del codice di
procedura penale o a mezzo dell'incidente probatorio). Così da
delineare un diverso contenuto dell'interrogatorio di garanzia
espletato dopo la richiesta di rinvio a giudizio, a seconda che il
provvedimento sia stato adottato antecedentemente o successivamente
all'inizio dell'azione penale.
7. - Ma, prescindendo da tali rilievi, che attengono non al se ma
al contenuto dell'interrogatorio, rimane come soluzione
interpretativa così collaudata da essere ormai assurta al ruolo di
"diritto vivente" la statuizione scaturita anche da una decisione
delle Sezioni unite della Corte di cassazione, non contestata dalla
giurisprudenza che ne è seguita - in base alla quale se la custodia
cautelare viene disposta in una fase successiva alla chiusura delle
indagini preliminari ovvero se la persona contro la quale è stato
emesso il provvedimento custodiale viene catturata dopo la
conclusione di quella fase, ancorché l'ordinanza custodiale sia
stata emessa durante le indagini preliminari - non sussiste più
l'obbligo dell'interrogatorio nei termini indicati dall'art. 294 del
codice di procedura penale e non può attivarsi la relativa
comminatoria di cessazione di efficacia del titolo ex art. 302 dello
stesso codice (così Cass., Sez. un., 18 giugno 1993, Dell'Omo).
Poiché una simile statuizione, oltre a costituire un approdo
interpretativo pressoché incontrastato in giurisprudenza, risulta
anche rispondente alla lettera delle disposizioni sottoposte al
vaglio di questa Corte, incentrandosi le residue, e peraltro
superate, perplessità ermeneutiche esclusivamente
sull'individuazione del momento di chiusura delle indagini
preliminari, occorre a questo punto individuare le ragioni che hanno
determinato la Corte di cassazione ad affermare la puntuale coerenza
tra l'interpretazione letterale e l'interpretazione
logico-sistematica delle disposizioni sottoposte a censura nonché a
pervenire, per due volte, alla dichiarazione di manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale
sottoposta, invece, ora al vaglio di questa Corte.
8. - La ratio decidendi alla base della ricordata interpretazione
delle Sezioni unite è nel senso che, poiché l'interrogatorio ex
art. 294 del codice di procedura penale ha la funzione di assicurare
in termini brevi, attraverso il contatto diretto dell'indagato con il
giudice e l'attivazione di una immediata possibilità di discolpa,
l'acquisizione di ogni elemento utile per una urgente verifica della
sussistenza dei presupposti per l'applicazione di una misura
cautelare, la detta esigenza deve intendersi superata quando,
concluse le indagini preliminari, il pubblico ministero eserciti
l'azione penale con la formulazione dell'imputazione in uno dei modi
previsti dai titoli II, III, IV e V del libro sesto ovvero con la
richiesta di rinvio a giudizio.
Una ratio che appare maggiormente evidenziata da quelle decisioni
che hanno perentoriamente disatteso le questioni di legittimità
degli artt. 294, comma 1, e 302 del codice di procedura penale,
incentrate sempre sugli artt. 3 e 24 della Costituzione, sul
presupposto che, una volta chiusa la fase delle indagini preliminari,
l'indagato, ormai divenuto imputato, ha già avuto occasione di far
conoscere le prove a suo favore nel corso dell'udienza preliminare o
comunque il giudice ha avuto la possibilità di valutare le dette
prove (Cass., Sez. I, 1 dicembre 1993, D'Ambrosi); ovvero, con più
specifico riferimento a fattispecie vicine alle ipotesi all'esame di
questa Corte, che, una volta richiesto il rinvio a giudizio ad opera
del pubblico ministero, i tempi sono obbligati, dovendo l'udienza
preliminare essere fissata entro un termine non superiore a trenta
giorni, conseguentemente potendo il controllo giurisdizionale
attivarsi anche sullo status custodiae dell'imputato che può così
esporre le proprie difese; senza contare la proposizione della
richiesta di riesame a mezzo della quale è consentito all'imputato,
nei termini brevi di cui all'art. 309, comma 9, del codice di
procedura penale, di essere sentito e di svolgere ogni difesa davanti
al tribunale della libertà, limitatamente alla legittimità della
misura cautelare (Cass., Sez. I, 6 febbraio 1995, Castiglia).
9. - Le disposizioni denunciate contrastano sia con l'art. 3 sia
con l'art. 24 della Costituzione.
Relativamente alla violazione del principio di eguaglianza non può
omettersi di rilevare come l'affermazione secondo cui, una volta
chiusa la fase delle indagini preliminari, avendo l'indagato (ormai
divenuto imputato) la possibilità di conoscere il fascicolo
contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle
indagini espletate (oltre che i verbali degli atti compiuti davanti
al giudice per le indagini preliminari) trasmessi al momento della
richiesta di rinvio a giudizio da parte del pubblico ministero (art.
416, comma 2), documentazione depositata nella cancelleria del
giudice, con notificazione dell'avviso al difensore della facoltà di
prendere visione degli atti e delle cose trasmessi a norma dell'art.
416, comma 2, e di presentare memorie e produrre documenti (art. 419,
comma 2), risulti fondata su una non compiuta individuazione della
funzione dell'interrogatorio di garanzia.
Secondo l'interpretazione giurisprudenziale, per effetto della
richiesta di rinvio a giudizio l'imputato è posto in condizione di
conoscere gli elementi a suo carico, così da rendere inutile
l'espletamento dell'immediato interrogatorio davanti al giudice, ed
eccessivo l'effetto caducatorio previsto nell'art. 302, tanto più
nel periodo che va dalla richiesta di rinvio a giudizio alla
celebrazione dell'udienza preliminare; senza contare che, a norma
dell'art. 421, comma 2, l'imputato può chiedere di essere sottoposto
all'interrogatorio per il quale si applicano le disposizioni degli
artt. 64 e 65.
Ma al riguardo è da considerare: a) che il termine tra la data
della richiesta e la data dell'udienza, essendo un termine che per
legge (art. 418, comma 2) può arrivare a trenta giorni, non esclude
l'eventualità che, quanto meno per tale periodo di tempo, l'imputato
in vinculis possa essere sottratto alla prima presa di contatto con
il giudice avente ad oggetto esclusivo la legittimità dello status
custodiae; b) che, per giunta, detto termine, è da ritenere soltanto
ordinatorio e dunque non esclude la possibilità che l'interrogatorio
possa essere ulteriormente differito; c) che l'interrogatorio in sede
di udienza preliminare di cui all'art. 421, comma 2, secondo periodo
- incentrato sul meritum causae salva la possibilità di richiedere,
in quella sede, la revoca della misura - differisce profondamente
dall'interrogatorio previsto dall'art. 294, avente ad esclusivo
oggetto la verifica da parte del giudice della sussistenza e del
permanere delle condizioni legittimanti la custodia: e ciò in
un'ottica non sempre collegata al contesto indiziario a carico,
assumendo particolare rilievo le esigenze cautelari che, proprio in
forza delle dichiarazioni dell'imputato, potrebbero assumere una più
limitata valenza fino a determinare il giudice a rimettere l'imputato
in libertà ovvero ad applicare nei suoi confronti una misura meno
gravosa.
In ogni caso, la cognizione degli atti delle indagini preliminari
non è elemento da solo sufficiente a differenziare le due situazioni
in misura da rendere esorbitante, dopo la richiesta di rinvio a
giudizio, l'effettuazione dell'interrogatorio di garanzia (e, quel
che più conta, a non compromettere l'esercizio del diritto di
difesa, inscindibile, per questo profilo, dal giudizio sulla
conformità della norma all'art. 3 della Costituzione). Se è vero,
infatti, che ci si trova di fronte a momenti procedimentali diversi,
la detta diversità non risulta in grado di rendere razionalmente
giustificata nel secondo caso l'omissione dell'interrogatorio di cui
all'art. 294 del codice di procedura penale.
10. - A risultarne compromessa è pure, dunque, l'osservanza
dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, privandosi
l'imputato in vinculis del più efficace strumento di difesa avente
ad esclusivo oggetto la cautela disposta; di quel colloquio, cioè,
con il giudice relativo alle condizioni che hanno legittimato
l'adozione della misura cautelare ed alla loro permanenza. Non a
caso, sia il Patto internazionale relativo ai diritti civili e
politici del 1966 (in vigore per l'Italia dal 1977) sia la
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali del 1950 (entrata in vigore per l'Italia nel
1955), chiedono la più tempestiva presa di contatto con il giudice
della persona arrestata o detenuta, a prescindere dalla fase
procedimentale in cui la privazione dello status libertatis è
avvenuta. Il tutto con precisi riverberi sul diritto alla libertà
personale protetto dall'art. 13 della Costituzione, trascurandosi
altrimenti che l'interrogatorio rappresenta una sorta di controllo
successivo sulla legittimità della custodia tanto da collegarsi
direttamente al diritto al writ of habeas corpus secondo le opzioni
seguite durante il dibattito all'Assemblea Costituente. Così da
condurre alla conclusione che il diretto collegamento con la tutela
della libertà personale attraverso un modello procedimentale
costruito in funzione di verifica e di controllo esclude di norma la
compatibilità con il diritto di difesa di limiti al dovere di
procedere all'interrogatorio previsto dall'art. 294, comma 1, per
motivi collegati unicamente alla fase in cui la custodia cautelare
abbia il suo inizio, perseguendo tale atto "lo scopo" - come enuncia
espressamente il comma 3 dell'art. 294 del codice di procedura penale
- "di valutare se permangono le condizioni di applicabilità e le
esigenze cautelari previste dai precedenti artt. 273, 274 e 275" (v.
sentenza n. 384 del 1996).
11. - Né, al fine di superare il contrasto con i parametri
costituzionali più volte ricordati, può utilmente farsi riferimento
alla possibilità per l'imputato di proporre la richiesta di riesame
o di domandare la revoca del provvedimento cautelare.
11.1. - Quanto al primo rimedio, è agevole contrapporre che il
procedimento di riesame costituisce una fase incidentale che
prescinde dall'interrogatorio di garanzia, tanto che l'omissione di
tale atto è deducibile (almeno di regola) non come motivo di riesame
ma soltanto attraverso un'apposita richiesta da far valere davanti al
giudice che ha emesso il provvedimento impugnato e, in caso di
reiezione della richiesta, davanti allo stesso "tribunale del
riesame" con l'appello previsto dall'art. 310 del codice di procedura
penale.
Il fatto, poi, che a norma del comma 8 dell'art. 309, al
procedimento di riesame, svolgendosi nelle forme previste dall'art.
127 del codice di procedura penale, possa partecipare l'imputato, non
può venire enfatizzato. Vero è che il comma 4 dello stesso art. 127
(articolo appositamente richiamato dall'art. 309, comma 8) prevede il
rinvio dell'udienza se sussiste un legittimo impedimento
dell'imputato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che
non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha
sede il giudice (nel quale caso potrà essere sentito a sua richiesta
prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza, a meno
che non si imponga "la diretta assunzione del medesimo affinché il
giudice stesso possa formarsi il convincimento nel modo diretto e
completo"; v. sentenza n. 45 del 1991). Ma al riguardo appare
decisivo il rilievo che mentre "audizione" non equivale ad
"interrogatorio", l'oggetto dell'audizione stessa resterà
strettamente circoscritto al contenuto delle doglianze fatte valere
con il gravame. Inoltre la partecipazione al procedimento di riesame,
inserendosi in una procedura che non coinvolge il giudice che ha
adottato il provvedimento cautelare, non può essere in alcun modo
assimilata all'interrogatorio previsto dall'art. 294 del codice di
procedura penale: un atto che, per espressa disposizione di legge,
può provocare, anche d'ufficio, la revoca della custodia cautelare,
secondo il disposto dell'art. 294, comma 3.
Né può essere trascurato che l'attivazione del procedimento di
riesame è riservata all'indagato (o all'imputato) ovvero al suo
difensore, laddove l'interrogatorio previsto dall'art. 294, comma 1,
del codice di procedura penale costituisce preciso dovere del
giudice, un dovere da assolvere in un termine immediatamente a
ridosso dell'inizio della custodia. Con in più l'impossibilità di
effetti caducatori della misura al di fuori di quelli scaturenti dal
combinato disposto dei commi 5, 9 e 10 dell'art. 309, la cui ratio
viene esclusivamente a ricollegarsi a precise intempestività
ritenute processualmente rilevanti nell'ambito della procedura
incidentale.
11.2. - Ad analoga conclusione deve pervenirsi in relazione
all'interrogatorio che il giudice è tenuto ad assumere in caso di
richiesta di revoca della misura.
A parte il fatto che l'istituto in parola si colloca in una serie
procedimentale profondamente diversa rispetto a quella in cui si
inserisce l'interrogatorio di cui all'art. 294 del codice di
procedura penale e fisiologicamente coesiste con tale interrogatorio,
presupposto per il compimento di tale atto è che l'istanza di revoca
o di sostituzione della misura sia basata su elementi nuovi o diversi
rispetto a quelli già valutati (art. 299, comma 3-ter del codice di
procedura penale, introdotto dall'art. 13 della legge 8 agosto 1995,
n. 332).
12. - Va pertanto dichiarata la illegittimità costituzionale
dell'art. 294, comma 1, nella parte in cui non prevede
l'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in
carcere fino alla trasmissione degli atti al giudice del
dibattimento, e dell'art. 302, limitatamente alle parole "disposta
nel corso delle indagini preliminari" (così da adattare il dettato
di questa disposizione alla nuova configurazione normativa dell'art.
294).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 294, comma 1,
del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che,
fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, il
giudice proceda all'interrogatorio della persona in stato di custodia
cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque
giorni dall'inizio di esecuzione della custodia;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 302 del codice
di procedura penale limitatamente alle parole "disposta nel corso
delle indagini preliminari".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 aprile 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:77 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte