Sentenza n. 78/1989
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 03/03/1989 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
dichiarata illegittima
applicata al caso
- art. 270Codice penale
- art. 9legge 1404/1934
usata come parametro
citata
- art. 27legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 del Regio
decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento
del tribunale per i minorenni) convertito in legge 27 maggio 1935, n.
835 (Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge
20 luglio 1934, n. 1404, riguardante l'istituzione e il funzionamento
del tribunale per i minorenni) e degli artt. 263, 270 e 373 del
codice penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 22
dicembre 1987 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento
penale a carico di Pasqualotto Mauro ed altro, iscritta al n. 132 del
registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di costituzione di Magrini Fabio nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 1988 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente
del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza 22 dicembre 1987 (Reg. ord. 132/1988) emessa
nel procedimento penale nei confronti di Pasqualotto Mauro, minore
degli anni diciotto, imputato di furto militare aggravato, il
tribunale militare di Padova solleva tre distinte questioni di
legittimità costituzionale.
Innanzi tutto, il giudice a quo ritiene contrastanti con gli artt.
3 e 31, secondo comma, Cost., gli artt. 263 c.p.m.p. e 9 R.D.L. 20
luglio 1934, n. 1404, nella parte in cui, rispettivamente,
comprendono nella sfera di competenza del tribunale militare e
conseguentemente escludono da quella del tribunale per i minorenni la
cognizione dei reati commessi da militari infradiciottenni. In
particolare, l'art. 3 Cost. sarebbe violato per la diversità di
trattamento stabilito per il minorenne che ponga in essere un reato
militare rispetto a qualsiasi altra situazione in cui il minorenne
commetta un reato e l'art. 31, secondo comma, Cost. sarebbe leso per
non essersi tenuto conto della necessità di proteggere "... la
gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo". La
disciplina impugnata non sarebbe, peraltro, rispondente ad una
necessità d'ordine costituzionale, giacché l'ultimo comma dell'art.
103, Cost. non introduce una riserva di giurisdizione per i tribunali
militari bensì, come è stato posto in luce dalla giurisprudenza
costituzionale, sancisce soltanto i limiti soggettivi ed oggettivi di
tale giurisdizione.
In secondo luogo, viene impugnato, con riferimento agli artt. 3 e
24, primo comma, Cost., l'art. 270, c.p.m.p., che prevede il divieto
dell'esercizio dell'azione civile nel procedimento penale militare.
Invero, a seguito della sentenza n. 278 del 1987 della Corte
costituzionale e della legge 7 maggio 1981, n. 180, sarebbero venute
meno le ragioni che conducevano a tutelare l'esigenza d'una
particolare celerità e speditezza dei procedimenti militari.
Pertanto, l'esclusione della parte civile nel procedimento penale
militare comporterebbe lesione del principio d'eguaglianza ex art. 3
Cost. nonché del diritto d'azione, ex art. 24, primo comma, Cost.
Infine, le norme costituzionali da ultimo citate risulterebbero
violate anche dall'art. 373 c.p.m.p., disponendo quest'ultimo che la
sentenza resa nel procedimento penale militare (nel quale, ai sensi
dell'art. 270 c.p.m.p., il danneggiato da reato militare non può
intervenire come parte civile) fa stato nel successivo giudizio
civile.
2. - Si è costituita in giudizio la parte civile Magrini Fabio,
che ha richiesto la declaratoria d'incostituzionalità degli artt.
270 e 373 c.p.m.p. ribadendo le argomentazioni prospettate sul punto
dall'ordinanza di rimessione.
3. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo, in via pregiudiziale, per l'inammissibilità
della questione relativa all'art. 373 c.p.m.p. e, nel merito, per
l'infondatezza di tutte le questioni sollevate.
In ordine alla questione relativa alla competenza a giudicare i
reati militari commessi da minorenni, l'Avvocatura ritiene che la
scelta del giudice sia rimessa dalla Costituzione alla
discrezionalità del legislatore ordinario. Invero, da un lato,
l'ultimo comma dell'art. 31 Cost., nel porre tra i fini della
Repubblica la protezione della gioventù e nel disporre,
conseguentemente, la promozione degli istituti destinati a tale
scopo, non indica questi istituti né, tanto meno, ne definisce
attività e competenze; e, d'altro lato, il terzo comma dell'art. 103
Cost. espressamente rimette alla legge ordinaria la determinazione
dell'oggetto della giurisdizione militare.
Dai principi costituzionali, peraltro, non si desumerebbe alcuna
priorità tra le esigenze che le due giurisdizioni penali in
questione tutelano.
Nemmeno risulterebbe violato il principio di eguaglianza. Infatti,
se è vero che il trattamento giurisdizionale stabilito per il
minorenne imputato di reato militare è diverso da quello previsto
per il minorenne imputato di reato comune, analoga diversità è
prevista per gli adulti che commettano reati militari o comuni: si
tratta, in entrambi i casi, di diversità logicamente giustificata
dalla differente posizione di chi, appartenendo alle forze armate, è
soggetto agli obblighi ed alle regole dell'ordinamento militare,
rispetto a chi, estraneo alle forze armate, a quegli obblighi ed a
quelle regole non è soggetto.
In ordine alla questione relativa all'art. 270 c.p.m.p., che
esclude la costituzione di parte civile innanzi ai tribunali
militari, l'Avvocatura ricorda che questa Corte ha affermato che
l'esclusione prevista dall'art. 270 c.p.m.p. deve considerarsi "in
armonia con gli intenti del Costituente, il quale limita
soggettivamente ed oggettivamente la giurisdizione militare ai reati
commessi da appartenenti alle forze armate" (Sentenza n. 106 del
1977).
Infine, in relazione all'impugnativa dell'art. 373 c.p.m.p.,
l'Avvocatura eccepisce preliminarmente l'irrilevanza della questione,
spettando al giudice civile, che deve pronunciarsi sulla domanda di
risarcimento del danno, stabilire se e quali effetti l'intervenuta
sentenza del giudice militare abbia nel successivo giudizio civile di
danno.
Nel merito l'Avvocatura sostiene la non fondatezza della questione
in quanto l'art. 373 c.p.m.p., pur costituendo deroga alle regole del
diritto comune, sarebbe diretto a tutelare gli interessi del
danneggiato, non potendo questi costituirsi parte civile nel processo
penale militare: dalla sentenza di condanna del giudice militare
deriverebbero, invero, effetti più favorevoli per il danneggiato di
quelli che, a norma dell'art. 27 c.p.p., derivano al medesimo, non
costituitosi parte civile, dalle sentenze di condanna del giudice
ordinario. Considerato in diritto
1. - L'ordinanza di rimessione solleva questioni di legittimità
costituzionale, degli artt. 263 c.p.m.p. e 9 R.D.L. 20 luglio 1934,
n. 1404 (convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835) in riferimento
agli artt. 3 e 31, secondo comma, Cost., 270 c.p.m.p. e 373 c.p.m.p.
in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost.
2. - In ordine alla prima questione, il giudice remittente poiché
l'art. 263 c.p.m.p. stabilisce che appartiene ai tribunali militari
la cognizione dei reati militari commessi dalle persone alle quali è
applicabile la legge penale militare mentre l'art. 9 del R.D.L. 20
luglio 1934, n. 1404 (convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835)
limita la competenza del tribunale per i minorenni a tutti i
procedimenti penali per reati commessi dai minori degli anni
diciotto, che, secondo le leggi vigenti, sono di competenza
dell'autorità giudiziaria ordinaria - è dell'avviso che il minore
degli anni diciotto, al quale, nel procedimento a quo, è stato
contestato un reato militare, essendo allo stesso minore applicabile
la legge penale militare, debba essere giudicato dal tribunale
militare e non dal tribunale per i minorenni. L'interpretazione
offerta dal giudice remittente, per i casi, appunto, di reati
commessi da militari minorenni, è, peraltro, conforme a quella
seguita dalla costante giurisprudenza.
Il giudice a quo, in relazione alla predetta interpretazione,
solleva questione di legittimità costituzionale del combinato
disposto degli artt. 263 c.p.m.p. e 9 R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404
(convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835) in riferimento agli
artt. 3 e 31, secondo comma, Cost., giacché, non essendo disposta,
dall'art. 103, terzo comma, Cost., alcuna riserva di giurisdizione
per i tribunali militari ed essendo, invece, stabilito, dall'art. 31,
secondo comma, Cost., che è compito della Repubblica proteggere "la
gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo", il
minorenne militare dovrebbe essere giudicato, come qualsiasi altro
minorenne, dal tribunale per i minorenni.
La questione è fondata.
3. - Vale qui anzitutto rendersi conto del perché il combinato
disposto degli articoli impugnati offra del quesito sollevato
dall'ordinanza di rimessione la soluzione preindicata e cioè quella
d'assoggettare il minore militare alla giurisdizione del tribunale
militare.
Le disposizioni in esame, emanate l'una nel 1934 e l'altra nel
1941, risultano "datate" per le concezioni dalle quali sono ispirate.
Il codice penale militare di pace del 1941 muove dalla concezione
"istituzionalistica" dell'ordinamento militare: per quest'ultima, la
"giustizia dei capi militari", fondata sull'autonomia
dell'ordinamento militare rispetto all'ordinamento statale, non può,
in nessun caso, consentire che vengano a sé sottratte ipotesi di
reati "militari" che la giurisdizione statale non riuscirebbe mai a
convenientemente valutare. Quest'ultima giurisdizione, infatti,
stando alla predetta concezione "istituzionalistica" dell'ordinamento
militare, non è in grado di cogliere l'esatto significato delle
violazioni all'"ordine militare", significato che, per la stessa
concezione, è dato "comprendere" solo a chi vive nel sistema
socio-giuridico dell'"ordine militare". L'art. 263 c.p.m.p. non può,
pertanto, prevedere eccezioni alla norma (espressa in un linguaggio
che non dà luogo a dubbi) ivi prevista: "Appartiene ai tribunali
militari la cognizione dei reati militari commessi dalle persone alle
quali è applicabile la legge penale militare", senza eccezione
alcuna.
E, d'altra parte, l'art. 9 del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404
(convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835) più antico del vigente
codice penale militare di pace, nel dichiarare che "sono di
competenza del tribunale per i minorenni tutti i procedimenti penali
per i reati commessi dai minori degli anni diciotto, che secondo le
leggi vigenti sono di competenza dell'autorità giudiziaria", non
può "intaccare" la giurisdizione davvero speciale (in senso
istituzionalistico) dei tribunali militari. Per l'articolo da ultimo
citato, nell'espressione "autorità giudiziaria" va, infatti,
compresa, secondo l'interpretazione giurisprudenziale, soltanto
quella ordinaria e non quella "speciale", nel significato sopra
espresso, dei tribunali militari.
Senonché, con l'entrata in vigore della Costituzione
repubblicana, il diritto penale militare di pace, sostanziale e
processuale, non solo non può ritenersi avulso dal sistema generale
garantistico dello Stato ma non va più esaltato come posto a tutela
di beni e valori di tale particolare importanza da superare, nella
gerarchia, tutti gli altri (v. sentenza di questa Corte n. 278 del
1987). Sicché, da un canto non può essere impedito, per principio,
alla giurisdizione ordinaria d'assumere la cognizione di reati
militari, allorché esistano preminenti ragioni d'interesse generale,
e d'altro canto (non potendo gli oggetti specificamente tutelati dal
diritto penale sostanziale militare di pace e, pertanto, gli oggetti
a garanzia dei quali è prevista la procedura penale militare di
pace, per sé stessi, in ogni caso, considerarsi "superiori" a tutti
gli altri beni tutelati) va, di volta in volta, stabilito se
particolari esigenze, beni o valori (come ad es. quelli a garanzia
dei quali è stato istituito il tribunale per i minorenni) possano
esser considerati preminenti rispetto ad esigenze, beni e valori
tutelati attraverso la speciale giurisdizione dei tribunali militari
di pace.
4. - Il confronto al quale si è ora accennato va operato, ove
esistano specifiche indicazioni, a livello costituzionale. Non può,
pertanto, condividersi l'assunto prospettato dall'Avvocatura generale
dello Stato, a termini del quale la scelta del giudice competente a
giudicare d'un fatto che sia insieme reato minorile (perché commesso
dal minore di diciotto anni) e reato militare (perché commesso da
militare in servizio) è rimessa dalla Carta fondamentale alla
discrezionale valutazione del legislatore ordinario. Se è vero,
infatti, che l'art. 31, secondo comma, Cost., nel porre, tra i fini
della Repubblica, la protezione della gioventù e, conseguentemente,
degli istituti a tale scopo destinati, non specifica tali istituti
né, tanto meno, ne definisce attività e competenze; e se è vero
altresì che la concreta determinazione della sfera di giurisdizione
assegnata, dalla seconda parte del terzo comma dell'art. 103 Cost.,
ai tribunali militari va precisata dal legislatore ordinario; non per
ciò risulta rimessa alla discrezionale valutazione dello stesso
legislatore (a parte i generali limiti di tale valutazione) la scelta
dell'autorità competente a giudicare il reato "minorile" e
"militare" insieme. L'assunto dell'Avvocatura generale equivale a
pregiudiziale disconoscimento (fondato, si ammette, sulla sola
lettera delle disposizioni costituzionali) della previsione, nella
Carta fondamentale, di vincoli a tale scelta: mentre è l'esistenza o
meno di limiti a quest'ultima che va qui discussa, sulla base di
argomenti che, ovviamente, non si fermino alla "lettera" (essa
stessa, fra l'altro, diversamente interpretabile) delle disposizioni
costituzionali.
Vero è che dall'intero sistema costituzionale (oltre che,
specificamente, dagli artt. 3, secondo comma e 103, terzo comma,
Cost.) risultano sicure indicazioni a termini delle quali, tenuto
anche conto dell'evoluzione delle posizioni ideologiche accolte dal
Costituente sia in tema di tribunali militari sia in tema di
legislazione sostanziale e processuale minorile, è dato valutare
come costituzionalmente illegittima la scelta operata, in ordine al
reato "minorile" e "militare", dalle disposizioni in esame.
All'Avvocatura generale che, inoltre, sostiene che, con l'affidare
ai tribunali militari la cognizione dei reati minorili e militari si
evitano diversità di trattamento tra militari, tutti ugualmente
tenuti, maggiorenni o minorenni, all'osservanza di particolari
obblighi, si deve replicare che (ove si prescinda dal confronto tra
le giurisdizioni in discorso) ponendosi dal punto di vista del reato
"militare" sembra che solo la scelta a favore della giurisdizione
militare assicuri eguaglianza di trattamento tra appartenenti alle
forze armate, tutti tenuti, come sottolineato dall'Avvocatura,
maggiorenni o minorenni, ad osservare i particolari obblighi imposti
dal diritto penale militare di pace; tuttavia, ponendosi dal punto di
vista del reato "minorile" sembra, all'opposto, che soltanto la
scelta a favore del tribunale per i minorenni eviti disparità di
trattamento fra minorenni, tutti ugualmente, militari o non,
destinatari delle particolari tutele di cui al secondo comma
dell'art. 31 Cost. Né va taciuto che, allo stesso modo (ove si
prescinda dalla preminenza d'una delle giurisdizioni in esame) la
scelta a favore del tribunale militare sembra operare ingiuste
discriminazioni tra minorenni, alcuni dei quali soggetti alla
giurisdizione penale militare e, a differenza di altri, non più
destinatari della protezione di cui al citato art. 31 Cost.; mentre,
all'opposto, la scelta a favore del tribunale per i minorenni sembra
discriminare i militari, alcuni soltanto dei quali, maggiorenni,
sottoposti, a differenza di altri, minorenni, alla giurisdizione
militare, benché tutti vincolati dagli obblighi imposti dal diritto
penale militare.
Appunto per qualificare come "non irrazionale" la formale
discriminazione realizzata allo scopo d'assicurare l'eguaglianza
rispetto a preminenti esigenze costituzionalmente individuate occorre
confrontare, alla luce del sistema costituzionale, le due
"giurisdizioni" (tribunale per i minorenni e tribunale militare).
Ove la preminenza, nel caso di specie, fosse dalla Costituzione
assegnata ai tribunali militari, non irrazionale si paleserebbe la
discriminazione tra minorenni, giacché la medesima sarebbe il
risultato dell'assicurazione della perfetta eguaglianza dei militari
rispetto al preminente rilievo costituzionale dei tribunali militari;
allo stesso modo come, all'opposto, ove la preminenza fosse assegnata
al tribunale per i minorenni, non irrazionale si paleserebbe la
discriminazione tra militari, poiché quest'ultima costituirebbe
conseguenza della necessità d'assicurare piena eguaglianza fra i
minorenni rispetto alla preminente considerazione costituzionale del
tribunale per i minorenni.
Questa Corte (sentenza n. 206 del 1987) occupandosi altre volte
del confronto dianzi indicato, ha chiarito che la finalità
perseguita con l'istituzione d'un giudice specializzato per gli
imputati minorenni non è da porsi sullo stesso piano di quella
perseguita attraverso l'istituzione in tempo di pace d'un giudice
speciale per gli appartenenti alle forze armate autori di reati
militari. La Corte ha precisato che l'esigenza del simultaneus
processus (ipotesi esaminata dalla sentenza n. 206 del 1987) non era
in grado di pregiudicare quella "protezione della gioventù" che
trova il suo fondamento nel secondo comma dell'art. 31 Cost.; ed ha,
fra l'altro, aggiunto che è "l'interesse costituzionalmente
garantito alla tutela dei minori (v. le sentenze n. 25 del 1964, n.
46 del 1978, n. 16 e n. 17 del 1981) che porta ad annoverare il
tribunale per i minorenni tra quegli istituti dei quali la Repubblica
deve favorire lo sviluppo ed il funzionamento, in vista soprattutto -
almeno per quanto più specificamente attiene al settore penale -
dell'essenziale finalità del recupero del minore deviante, mediante
la sua rieducazione ed il suo reinserimento sociale". La sentenza n.
206 del 1987 sottolinea invece che la stessa Corte ha sempre
considerato quella dei tribunali militari "come una giurisdizione
eccezionale, circoscritta entro limiti rigorosi" e, pertanto, come
deroga alla giurisdizione ordinaria: "deroga la cui eccezionalità è
sottolineata, per giunta, dall'uso dell'avverbio soltanto nell'art.
103, terzo comma, Cost., a conferma che la giurisdizione ordinaria è
da considerare, per il tempo di pace, come la giurisdizione normale".
5. - Anche per il caso qui in esame il "confronto diretto" tra le
due giurisdizioni si risolve certamente a favore del tribunale per i
minorenni.
Vale anzitutto osservare che, anche a voler tacere delle polemiche
in ordine alla conservazione dei tribunali militari in tempo di pace,
se da un canto non può dimenticarsi il riconoscimento costituzionale
dei predetti tribunali, d'altro canto l'art. 103, terzo comma, Cost.
delimita, rigorosamente, come è stato già sottolineato, la loro
giurisdizione ai reati militari commessi da appartenenti alle forze
armate. I tribunali per i minorenni, che rientrano invece tra le
istituzioni di cui al secondo comma dell'art. 31 Cost., devono
essere, a termini dello stesso comma, favoriti. Mentre, dunque, la
Costituzione riconosce e rigorosamente delimita la giurisdizione dei
tribunali militari in tempo di pace, dispone che i tribunali per i
minorenni siano particolarmente favoriti ad essenziale protezione
della gioventù. La posizione costituzionale del tribunale per i
minorenni non può, dunque, esser formalisticamente equiparata a
quella dei tribunali militari, dovendo, invece, esser ritenuta, in
relazione a questi ultimi, preminente.
Certo, rispetto alle norme che disciplinano il procedimento penale
comune sono da ritenersi speciali sia le norme che disciplinano i
tribunali per i minorenni sia quelle che regolamentano i tribunali
militari. E, tuttavia, la specialità di questi ultimi è
equivalente, come si è notato, ad eccezionalità (donde l'esatta
classificazione dottrinale dei medesimi tra i giudici speciali)
mentre la specialità dei tribunali per i minorenni equivale a
particolarità specificativa della giurisdizione ordinaria (donde
l'esatta classificazione del tribunale per i minorenni tra i giudici
specializzati, pur sempre inquadrati nella giurisdizione ordinaria).
Va, poi, aggiunto che, mentre la concezione "istituzionalistica"
e, pertanto, preminente (come innanzi si è chiarito) della
giurisdizione militare in tempo di pace è stata costituzionalmente
superata (ed il legislatore ordinario sta provvedendo ad adeguare il
procedimento militare in tempo di pace a quelle caratteristiche che,
per essere essenziali, per sé, alla giurisdizione, non possono esser
derogate neppure dalle giurisdizioni speciali) il diritto penale
minorile, dal 1934 ad oggi, si è evoluto in modo tale da costituire
ormai un complesso organico di norme prevedenti reati caratterizzati
da particolari caratteristiche personali, sanzioni specificamente
qualificate e procedure tese a particolarmente realizzare il
fondamentale principio rieducativo di cui al terzo comma dell'art. 27
Cost.
Se è vero che anche le sanzioni inflitte ai militari tendono a
rieducare ( ex art. 27, terzo comma, Cost.) è anche vero che le
medesime, più che tendere a costituire una personalità adeguata a
tutte le norme del vivere civile, favoriscono il nascere d'una
personalità idonea a vivere in un particolare ambiente, quello
militare. Le sanzioni penali applicate ai minorenni tengono, invece,
anzitutto conto che il minore degli anni diciotto spesso è portato
al delitto da complesse carenze di personalità, dovute a fattori
familiari, ambientali, ecc. Or l'indagine sulla personalità del
minore reclama giudici specializzati, forniti di capacità tecniche
particolari. Essi devono non soltanto adeguatamente vagliare la
personalità del minore ma devono, rispetto alla medesima,
individuare il trattamento rieducativo più appropriato; e ciò non
sembra possa, con valide garanzie, esser affidato ad un procedimento
(quello militare in tempo di pace) che sembra strutturato quale
processo "pubblico puro". E tutto ciò, anche a prescindere dalla
considerazione (sulla quale si tornerà) a volte accolta dallo stesso
legislatore, che ritiene il tribunale militare giudice del fatto.
Con piena consapevolezza degli sviluppi scientifici del diritto
penale minorile, questa Corte ha avvertito (v. fra le altre, in
particolare, le sentenze n. 25 del 1964, n. 46 del 1978 e n. 222 del
1983) che la giustizia minorile è diretta, in modo specifico, alla
ricerca delle forme più adatte per la rieducazione dei minorenni e
che il mondo minorile necessita di valutazioni, da parte del giudice,
fondate su prognosi particolarmente individualizzate. Or queste
prognosi, sempre difficili, divengono articolate e complicate
allorché sono riferite a minori degli anni diciotto: esse sono,
infatti, affidate, nel tribunale per i minorenni, oltre che a giudici
togati, ad esperti, benemeriti dell'assistenza sociale, scelti fra i
cultori di biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia,
psicologia e non possono ritenersi, con pari garanzia, validamente
affidate, neppur eccezionalmente (per i soli appartenenti alle forze
armate) soltanto a giudici militari togati ed a militari non
appartenenti all'ordinamento giudiziario militare.
L'attribuzione al giudice penale militare in tempo di pace della
giurisdizione in ordine ai reati commessi da militari minori degli
anni diciotto deve, dunque, dichiararsi illegittima in quanto
violativa sia dell'art. 3, primo comma, sia dell'art. 31, secondo
comma, Cost. La discriminazione che, affidando la cognizione di tutti
i reati commessi dai minori degli anni diciotto, anche se militari,
al tribunale per i minorenni, viene a crearsi, in ordine agli stessi
reati, tra i militari (alcuni, maggiorenni, sottoposti alla
giurisdizione dei tribunali militari ed altri, minorenni, assegnati
alla giurisdizione del tribunale per i minorenni) è razionalmente
giustificata dalla necessità d'assicurare l'eguaglianza di tutti i
minori in relazione al tribunale per i minorenni, ritenuto, come si
è detto, dalla Costituzione preminente nei confronti dei tribunali
militari.
Gli artt. 263 c.p.m.p. e 9 R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404
(convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835) tenuto conto della
predetta preminenza vanno, in conseguenza, dichiarati
costituzionalmente illegittimi nella parte in cui sottraggono al
tribunale per i minorenni la cognizione dei reati militari commessi
dai minori degli anni diciotto appartenenti alle forze armate.
6. - La seconda questione di legittimità costituzionale,
sollevata dall'ordinanza di rimessione, relativa al primo comma
dell'art. 270 c.p.m.p. ("Nei procedimenti di competenza del giudice
militare, l'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento
del danno non può essere proposta dinanzi ai tribunali militari")
non è fondata.
In proposito vanno anzitutto esplicitate due premesse: la prima
attinente ai dubbi su ipotetici vincoli che la Costituzione porrebbe
(ad opera, soprattutto, dell'art. 103, terzo comma) al legislatore
ordinario in ordine all'esperibilità dell'azione civile per le
restituzioni ed il risarcimento del danno dinanzi ai tribunali
militari; la seconda attinente alla necessità metodologica di
considerare l'ammissione o l'esclusione di detta esperibilità non
soltanto in base alle singole disposizioni legislative (che, appunto,
tale esperibilità ammettono od escludono) ma anche in relazione al
quadro generale dei rapporti tra giurisdizioni penale e civile.
Per la prima delle indicate premesse va precisato che non esistono
vincoli costituzionali che vietino od impongano l'esperibilità
dell'azione civile per le restituzioni ed il risarcimento del danno
nel processo penale militare.
L'art. 103, terzo comma, Cost. infatti, persegue esclusivamente lo
scopo di delimitare la sfera della giurisdizione penale militare in
tempo di pace: quest'ultima deve riferirsi "soltanto" ai reati
militari commessi da appartenenti alle forze armate, non ad altri
reati. Quel che viene tassativamente impedito dal terzo comma
dell'art. 103 Cost. è che i tribunali militari in tempo di pace si
occupino di reati (o di fatti) che non attengano alla lesione di beni
od interessi specificamente "militari" e che non siano commessi da
appartenenti alle forze armate. Nulla lo stesso articolo dispone,
invece, in ordine alla lesione degli altri interessi che i fatti
giudicati dai tribunali militari eventualmente realizzino.
Attribuita dalla Costituzione ai tribunali militari la cognizione
in ordine alla sussistenza dei fatti integrativi di reati militari
(e, pertanto, all'illiceità penale dei medesimi) nonché in ordine
alla responsabilità dei soggetti realizzatori di tali fatti, resta
libero il legislatore ordinario di stabilire se i tribunali militari
debbano valutare i reati militari soltanto dal punto di vista della
lesione, pubblica, dei beni ed interessi "militari", che essi
concretano (con l'esclusione, conseguente, dell'esperibilità
dell'azione civile per le restituzioni ed il risarcimento del danno
innanzi ai tribunali militari) oppure possano anche scendere
all'esame degli interessi civili e delle relative norme eventualmente
lese dai fatti integrativi di reati militari, con la conseguente,
possibile esperibilità della predetta azione nel procedimento
militare.
Avendo il legislatore, con il primo comma dell'art. 270 c.p.m.p.,
escluso l'esperibilità dell'azione civile dinanzi ai tribunali
militari, si tratta, qui, di verificare se la "scelta" operata con il
citato articolo violi l'art. 24, secondo comma, Cost. o si mostri, ex
art. 3, primo comma, Cost., manifestamente irrazionale.
In ordine alla seconda delle indicate premesse va chiarito che la
legittimità costituzionale dell'art. 270 c.p.m.p. è da valutarsi
anche in funzione del quadro generale dei rapporti tra giurisdizioni
che il legislatore ordinario delinea.
Il presupposto, di diritto sostanziale, dal quale la dottrina
dominante parte, per quanto attiene ai rapporti tra offesa penale e
danno, è la netta distinzione, se non la separazione, tra offesa
inerente al reato e danno risarcibile. Pur essendo unico il fatto
storico, due sono, invece, i fatti giuridici: l'uno, il reato,
trasgressione d'un precetto penale, realizza un'offesa alla quale
consegue la pena, l'altro, l'illecito civile, violazione d'un
precetto civile, realizza un danno, al quale consegue il suo
risarcimento. Da tale "premessa" di diritto sostanziale deriva, con
l'autonomia del c.d. diritto punitivo dello Stato nei confronti del
diritto del privato alle restituzioni ed al risarcimento del danno,
il principio generale della reciproca indipendenza dei procedimenti
penali e civili, relativi ai predetti due fatti giuridici, benché
realizzati da un unico fatto storico, nettamente distinti.
Senonché, da un canto il fatto storico che esaurisce, di regola,
la fattispecie criminosa (oggetto del giudizio penale) costituisce
anche il primo elemento della diversa fattispecie che, integrata dal
danno privato e dagli altri elementi legislativamente previsti,
diviene oggetto del distinto giudizio civile, e d'altro canto,
appunto in virtù di tale interferenza di fattispecie, i legislatori,
di regola, provvedono, in via generale, a stabilire precise relazioni
tra giudicato penale ed azione civile (cfr. artt. 24 e segg. c.p.p.)
nonché, talvolta, come nel nostro sistema, a determinare una
particolare autorità del giudicato penale negli altri giudizi (cfr.
La legittimità, o meno, della singola norma, che ammette od
esclude (come l'art. 270, primo comma, c.p.m.p.) l'esperibilità
dell'azione civile per le restituzioni ed il risarcimento del danno
nel giudizio penale, va esaminata, anche e soprattutto, in relazione
al generale quadro dei rapporti tra le giurisdizioni delineato dal
legislatore ordinario.
Così, ad esempio, durante i lavori preparatori dell'art. 270,
primo comma, c.p.m.p., il Ministero della Giustizia, che era
favorevole all'esperibilità dell'azione civile per il risarcimento
del danno dinanzi ai tribunali militari, motivò la sua tesi, oltre
che sul notevole ampliamento della giurisdizione militare (alla quale
vengono assoggettati, in casi determinati, estranei alle forze armate
dello Stato) anche sull'irrazionalità d'un sistema che da una parte
escluda l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno
dinanzi ai tribunali militari e dall'altra attribuisca alla sentenza
del giudice militare autorità di cosa giudicata nel giudizio civile
per le restituzioni ed il risarcimento del danno (v. la relazione
della Commissione ministeriale incaricata di redigere il testo
definitivo governativo dei progetti dei codici penali militari, al n.
256).
E, d'altra parte, è anche in virtù delle sentenze di questa
Corte nn. 53 del 1971, 99 del 1973 e 165 del 1975 (che hanno
dichiarato la parziale illegittimità, rispettivamente, degli artt.
25, 27 e 28 c.p.p.) che il primo comma dell'art. 270 c.p.m.p. può
ritenersi non illegittimo. Ove gli artt. 25, 27 e 28 non fossero
stati parzialmente caducati, il primo comma dell'art. 270 c.p.m.p.
sarebbe risultato illegittimo; escludere, ad esempio, che il titolare
dell'azione civile per le restituzioni ed il risarcimento del danno
possa costituirsi parte civile dinanzi ai tribunali militari ed in
pari tempo impedire allo stesso titolare di proporre la sua azione
dinanzi al giudice civile, allorché il giudicato del tribunale
militare sia assolutorio, equivarrebbe chiaramente a violare, quanto
meno, l'art. 24, secondo comma, Cost.
7. - La scelta operata dal legislatore con la disposizione di cui
al primo comma dell'art. 270 c.p.m.p. non è illegittima né con
riferimento all'art. 24, secondo comma né con riferimento all'art.
3, primo comma, Cost.
Iniziando da questo parametro va notato, anzitutto, che non
risponde a verità che la disposizione in esame costituisca, almeno
nella determinazione del legislatore, meccanica ripetizione d'un
principio precedentemente affermato dall'art. 352 dell'abrogato
codice penale per l'esercito e dall'art. 360 dell'abrogato codice
penale per la marina. Certo, il valore dei precedenti legislativi
deve aver influito sulla riproposizione del principio dell'esclusione
dell'esperibilità dell'azione civile per le restituzioni ed il
risarcimento del danno dinanzi ai tribunali militari. Senonché, le
discussioni svoltesi in sede di lavori preparatori mostrano da un
canto che si trattò, in ordine al principio in discussione, d'una
precisa e decisa presa di posizione del legislatore del 1941 e
d'altro canto che quest'ultima fu consapevole di gran parte delle
problematiche implicite all'esclusione della parte civile dinanzi ai
tribunali militari.
Intanto, non può dimenticarsi che, durante la prima guerra
mondiale, fu ammessa la costituzione di parte civile dinanzi ai
tribunali militari, dapprima a favore della sola amministrazione
dello Stato (cfr. decreto legislativo luogotenenziale 21 ottobre
1915, n. 1513) e di poi a favore di qualunque danneggiato (cfr.
decreto legislativo luogotenenziale 6 agosto 1916, n. 1024) "per i
reati che in tempo di pace" erano "di competenza dei tribunali
ordinari". Ma, di più, appena circa undici anni prima
dell'emanazione del c.p.m.p., il legislatore del 1930, ribaltando, in
sede di procedimento penale ordinario, l'opposta disciplina sino
allora vigente, che appunto escludeva la parte civile nei
procedimenti penali ordinari, aveva ammesso, con "clamorosa"
decisione, la costituzione di parte civile nei predetti procedimenti.
Or non è pensabile che il legislatore del 1941 non abbia tenuto
conto della disciplina allora vigente per i procedimenti penali
ordinari (che, appunto, ammetteva, come regola generale, la
costituzione di parte civile) per "ripetere meccanicamente", in
materia, le disposizioni dei precedenti codici penali militari.
8. - Va notato inoltre che nei predetti lavori preparatori si
motivò l'accoglimento del principio di cui all'art. 270 c.p.m.p.
anche in base alla funzione dei tribunali militari ("istituiti
esclusivamente per la tutela della disciplina e del servizio
militare") ed alla "rapidità d'istruzione e di giudizio, che deve
caratterizzare l'azione della giustizia militare" (cfr. la citata
relazione della Commissione ministeriale, al n. 256) ma risulta
altresì, da una parte, che il legislatore del 1941 sottolineò che
l'esercizio dell'azione civile "solo per ragioni di economia ed in
via d'eccezione viene ammesso nel procedimento penale comune" e che
"l'eccezionale disciplina" estesa al procedimento militare
produrrebbe effetti del tutto opposti, data la speciale struttura
organica dei tribunali militari, "che sono giudici prevalentemente di
fatto" (cfr. la relazione della Commissione reale per la riforma
della legislazione penale militare, al n. 189) e, dall'altra parte,
che il Ministero della Giustizia, rilevato l'ampliamento della
giurisdizione militare (alla quale, come si è già notato, in casi
determinati, sono assoggettati anche estranei alle forze armate dello
Stato) affermò essere necessario consentire l'esercizio dell'azione
civile per il risarcimento del danno dinanzi ai tribunali militari
"non potendosi ammettere che la sentenza del giudice militare, che
definisce un procedimento, in cui non è permesso a chi è stato
offeso di costituirsi parte civile, abbia autorità di cosa giudicata
nel giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno"
(cfr. la relazione della Commissione ministeriale cit., al n. 256). E
va aggiunto che la Commissione delle assemblee legislative
(incaricata dell'esame dei progetti dei codici militari, ai sensi
dell'art. 2 della legge 25 novembre 1926, n. 2153) non solo precisò
che "la circostanza che l'azione civile non è proponibile dinanzi al
giudice civile quando, in seguito a giudizio, è stato dichiarato che
il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso.... non
sembra sia elemento decisivo per giustificare l'introduzione
dell'importante istituto della parte civile nel processo penale
militare" ma affermò anche, con chiarezza, che la parte civile "non
ha lo scopo di sussidiare l'azione del Pubblico Ministero" ma
"esclusivamente il compito di tutela degli interessi civili della
parte lesa" e che, pertanto, "tali interessi possono esser fatti
valere dopo il giudicato penale..." (cfr. la relazione della
Commissione da ultimo citata, al n. 616).
Non risponde, pertanto, a verità che le uniche motivazioni
addotte a giustificazione del primo comma dell'art. 270 c.p.m.p.
siano state, al momento della redazione della norma, quelle di non
appesantire il giudizio penale militare, che ha necessità di massima
celerità (per concludersi, possibilmente, quando occorra, nell'arco
di tempo in cui si presta il servizio obbligatorio di leva) e di non
stravolgere la funzione dei tribunali militari, istituiti
esclusivamente per la tutela della disciplina e del servizio
militare. In ordine a queste motivazioni, la dottrina ha osservato da
un canto che non risulta che, attualmente, i tribunali militari
funzionino esclusivamente per la tutela della disciplina e del
servizio militare e dall'altro che la costituzione di parte civile
nel giudizio penale militare potrebbe, spesso, costituire stimolo per
la più rapida conclusione del procedimento anzi che appesantimento
ritardante il giudizio stesso. Anche aderendo a queste osservazioni
andrebbe, tuttavia, ricordato che, nei lavori preparatori, non
soltanto si osservò, come si è notato, che i tribunali militari
sono "giudici prevalentemente di fatto" e che l'esercizio dell'azione
civile nel procedimento penale comune è consentito "solo per ragioni
di economia ed in via d'eccezione" ma si aggiunse che la
giurisdizione militare non avrebbe "né motivi né capacità per
l'apprezzamento di questioni di carattere patrimoniale" (cfr. la
citata relazione della Commissione reale, al n. 189).
Ed in effetti soprattutto l'aver chiamato a far parte dei collegi
giudicanti, anche non appartenenti all'ordine giudiziario militare
(non richiedendo, per i medesimi, la conoscenza di nozioni
giuridiche) consente di ritenere che i tribunali militari furono
costituiti per decidere, in maniera idonea alle esigenze e finalità
dell'ordinamento penale militare, i fatti commessi nell'ambito
militare, violativi di norme penali speciali. Invero, il vivere, da
parte di alcuni componenti dei collegi giudicanti, nello stesso
ambiente nel quale i fatti illeciti sono commessi, se vale a meglio
giudicare, in sede penale, tali fatti (a scegliere, ad es., le
sanzioni penali più adeguate a rieducare il soggetto all'ambiente ed
alla vita militare) rende i tribunali militari meno idonei a valutare
i fatti stessi in relazione alle norme ordinarie extrapenali. Né
sarebbe, forse, convenientemente garantita la "terzietà" dei
militari-giudici (che vivono nello stesso ambiente dei giudicandi):
essi, infatti, a seconda delle concezioni dello "stile di vita del
militare" che accolgono, possono, almeno tendenzialmente, mostrarsi
particolarmente rigorosi o, all'opposto, particolarmente benevoli in
relazione alle violazioni extrapenali dei fatti lesivi dell'ordine
militare.
In conseguenza di quanto ora osservato, deve ritenersi non
manifestamente irrazionale, ex art. 3, primo comma, Cost., la scelta
dell'esclusione dell'esperibilità dell'azione civile per le
restituzioni ed il risarcimento del danno, di cui al primo comma
dell'art. 270 c.p.m.p.
9. - Per quanto attiene al confronto tra il primo comma dell'art.
270 c.p.m.p. ed il parametro dell'art. 24, secondo comma, Cost. oltre
a ricordare quanto innanzi osservato in ordine alle sentenze di
questa Corte nn. 53 del 1971, 99 del 1973 e 165 del 1975 che hanno
dichiarato la parziale illegittimità degli artt. 25, 27 e 28 c.p.p.
- va tenuta particolarmente presente la sentenza di questa Corte n.
106 del 1977, secondo la quale la norma di cui all'art. 270 c.p.m.p.
mostra come nessuna limitazione, se non temporale, del diritto
d'azione subisca il danneggiato dal reato militare; lo stesso
danneggiato, ai sensi degli artt. 24 e segg. c.p.p. (quali, appunto,
risultano a seguito delle sentenze di questa Corte nn. 53 del 1971,
99 del 1973 e 165 del 1975) potrà sempre proporre dinanzi al giudice
civile, con pienezza di facoltà quanto al tema probatorio ed al
contenuto dell'azione, le proprie ragioni, anche in caso
d'assoluzione dell'imputato dinanzi ai tribunali militari.
Il primo comma dell'art. 270 c.p.m.p. non viola, dunque, neppure
l'art. 24 Cost.
10. - Vale, tuttavia, ricordare che la legge n. 180 del 1981, che
ha eliminato molte delle particolarità, rispetto al giudizio penale
ordinario, del procedimento penale militare, ha, fra l'altro
(nell'istituire la Corte militare d'appello, con due sezioni
distaccate: cfr. artt. 2 e 3) escluso, sia in primo grado che in
appello, dalla presidenza dei collegi, i militari ed ha assegnato la
maggioranza nei collegi stessi ai magistrati militari.
Con l'emanazione della precitata legge n. 180 del 1981, che ha
eliminato molte delle particolarità, rispetto al giudizio penale
ordinario, del procedimento penale militare, ha, fra l'altro
(nell'istituire la Corte militare d'appello, con due sezioni
distaccate: cfr. artt. 2 e 3) escluso, sia in primo grado che in
appello, dalla presidenza dei collegi, i militari ed ha assegnato la
maggioranza nei collegi stessi ai magistrati militari.
Con l'emanazione della precitata legge n. 180 del 1981, che ha
anche ammesso il giudizio per cassazione (istituendo presso la stessa
Corte un autonomo ufficio del pubblico ministero: cfr. artt. 5 e 6)
ed ha dettato importanti norme relative al reclutamento ed allo
status del magistrato militare, non è stato in alcun modo modificato
l'art. 270 c.p.m.p. Il legislatore, dunque, ha ritenuto di mantener
fermo (benché abbia notevolmente avvicinato il procedimento militare
a quello ordinario) il principio dell'esclusione dell'esercizio
dell'azione civile per le restituzioni ed il risarcimento del danno
dinanzi alla giurisdizione militare. Non sembra che l'aver mantenuto
in vigore l'art. 270 c.p.m.p. sia frutto di "parzialità" o
"frettolosità" come, invece, sostiene parte della dottrina. Ancor
oggi, malgrado la legge n. 180 del 1981, permangono, infatti, non
poche diversità tra il diritto penale sostanziale ordinario ed il
diritto penale speciale militare e la specialità del diritto penale
sostanziale militare non può non riflettersi sulla specialità del
procedimento penale militare (e, per citare soltanto un esempio, vale
ricordare la diversità dei parametri per l'obbligatorietà o la
facoltatività del mandato od ordine di cattura, tanto più dopo la
legge 5 agosto 1988, n. 330). Non può, tuttavia, escludersi che, in
avvenire, il legislatore, eventualmente mutando, ulteriormente, il
rito militare, possa assumere, in ordine all'esperibilità della
predetta azione civile in sede di giurisdizione militare, diversa
posizione, come la quasi unanime dottrina vorrebbe, tenuto conto (lo
si è già notato) della mancanza di vincoli costituzionali a favore
o contro l'esperibilità, in sede di procedimento militare, della
precitata azione civile.
11. - Il giudice a quo solleva, infine, dubbi di legittimità
costituzionale in ordine all'autorità di cosa giudicata che la
sentenza conclusiva del procedimento penale militare (nel quale, per
il divieto posto dall'art. 270 c.p.m.p., il danneggiato dal reato
militare non può intervenire come parte civile) ha, ex art. 373
c.p.m.p., nel giudizio civile per il risarcimento e la liquidazione
del danno.
L'Avvocatura generale dello Stato eccepisce l'inammissibilità per
irrilevanza della sollevata questione: a parere dell'Avvocatura, gli
effetti che la sentenza penale di condanna ha nel successivo giudizio
di danno attengono al giudizio civile, nel quale, appunto, ci si deve
pronunciare sulla domanda di liquidazione del danno, non al giudizio
nel quale viene emanata la sentenza penale.
Pronunciandosi su quest'ultima eccezione, la Corte, rilevato che
il giudice a quo, nelle conclusioni dell'ordinanza di rimessione,
impugna l'intero art. 373 c.p.m.p. e non il solo terzo comma (anche
se la motivazione è basata su di un'osservazione coinvolgente, in
particolare, il terzo comma dello stesso articolo) sottolinea che, ai
sensi del primo comma dell'art. 373 c.p.m.p., "Con la sentenza di
condanna, l'imputato è condannato alla restituzione ed al
risarcimento dei danni cagionati dal reato" e che, pertanto, dovendo
il giudice remittente applicare appunto il primo comma ora riportato,
è ben legittimato a sollevare sul medesimo questione di legittimità
costituzionale. D'altra parte, il collegamento tra l'art. 270
c.p.m.p. e l'art. 373 c.p.m.p. è tale che, ove il giudice a quo non
avesse impugnato anche il primo comma di quest'ultimo, pur ponendolo
a raffronto con l'art. 270 c.p.m.p., si sarebbe potuto ritenere (come
già avvenne per l'ordinanza di rimessione del tribunale militare di
La Spezia, che, insieme ad altra, diede origine alla sentenza di
questa Corte n. 106 del 1977) che lo stesso giudice presupponesse la
legittimità dell'art. 373 c.p.m.p.
In conseguenza, deve, su questo punto, concludersi che il giudice
remittente ben poteva sollevare questione di legittimità
costituzionale del primo comma dell'art. 373 c.p.m.p. mentre vanno
dichiarate inammissibili per irrilevanza le questioni proposte in
ordine ai successivi commi dello stesso articolo (a parte
l'illegittimità, ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, del
secondo comma, da dichiarare nel prosieguo) giacché, come
esattamente sottolinea l'Avvocatura generale, gli effetti che la
sentenza di condanna penale del tribunale militare ha sul giudizio
civile instaurato per le restituzioni, il risarcimento e la
liquidazione del danno, attengono, appunto, a quest'ultimo giudizio e
non a quello, penale, del tribunale militare.
12. - Entrando nel merito della legittimità del primo comma
dell'art. 373 c.p.m.p. va anzitutto rilevato lo stretto collegamento
tra il medesimo e l'art. 270 c.p.m.p.: il primo comma dell'art. 373
c.p.m.p. è, infatti, il risultato d'un compromesso conseguito alla
decisione del legislatore relativa all'improponibilità dell'azione
civile per il risarcimento del danno ex art. 270 c.p.m.p.
La citata relazione della Commissione ministeriale, al n. 357, nel
presentare l'attuale primo comma dell'art. 373 c.p.m.p., si riporta
anzitutto alle considerazioni svolte relativamente all'esclusione
della parte civile nel procedimento penale militare (di cui al n.
356, della predetta relazione). Poiché il Ministero della giustizia
che, in via principale, era favorevole all'ammissione della parte
civile anche nel rito penale militare, sosteneva, in via subordinata,
che, in ogni caso, dovesse attribuirsi al giudice ordinario la
competenza per la liquidazione del danno, non potendosi convenire con
l'ipotesi prospettata in via principale dal Ministero, si ritenne di
aderire all'ipotesi subordinata, prospettata dallo stesso Ministero e
si dispose che la sentenza di condanna pronunziata dal giudice
militare non soltanto facesse stato quanto alla sussistenza del fatto
ma fosse anche titolo per ottenere la liquidazione del danno da parte
del giudice civile, in conformità di quanto disponeva l'art. 13 del
codice di procedura penale del 1913; mentre si stabilì che con la
sentenza di condanna l'imputato fosse anche condannato alle
restituzioni ed al risarcimento del danno cagionato dal reato (primo
comma del vigente art. 373 c.p.m.p.) salvo a procedersi nella sede
civile competente per il giudizio di liquidazione (secondo comma
dello stesso articolo). La norma, come sottolineò la relazione al
testo definitivo del codice penale militare di pace del 1941 (v.
relazione al Re al testo definitivo, al n. 176) aveva un precedente
nell'art. 430 del codice di procedura penale del 1913 e riproduceva
il sistema adottato dai codici penali militari del 1869 ma costituiva
deroga notevole al sistema del codice comune di rito. Quest'ultimo
non consentiva (e non consente) giudizio sui danni in sede penale,
salvo il caso in cui vi sia costituzione di parte civile; ma tale
deroga era apparsa necessaria in vista dell'esclusione della parte
civile dal procedimento militare.
Il compromesso dal quale discende il primo comma dell'art. 373
c.p.m.p. va, indubbiamente, a favore del danneggiato da reato
militare anche se lo stesso danneggiato è costretto "non
irrazionalmente" (come si è innanzi stabilito) a ritardare, rispetto
al danneggiato da reato giudicato dalla giurisdizione ordinaria,
l'esercizio dell'azione civile e le sue difese.
Ma è, appunto, in relazione a questa posizione del danneggiato da
reato giudicato dalla giurisdizione militare che cominciano a
profilarsi dubbi in ordine alla legittimità del primo comma
dell'art. 373 c.p.m.p.
Ed, infatti, il ritardo, ora ricordato, nel far valere azione e
difesa, non vale a giustificare un incoerente criterio di tutela dei
privati interessi dell'offeso dal reato. Le motivazioni con le quali
la relazione al progetto definitivo del vigente codice di procedura
penale (all'art. 489) spiega l'abolizione del sistema, simile a
quello nel quale s'inquadra l'art. 373 c.p.m.p., accolto dal codice
di procedura penale del 1913, sono oltremodo illuminanti: se il
danneggiato "ha la piena capacità giuridica è naturale che egli
solo possa dire se abbia o non abbia subito un danno e se, avendolo
risentito, pretenda o meno il risarcimento... Il sostituirsi, in
questa materia, alla volontà privata espone non solo alla
possibilità di compiere atti inutili (il che è sempre e
rigorosamente da evitarsi) ma altresì a quella di compiere atti
contrari alla volontà dell'interessato..." "non è serio tutelare
per forza un interesse altrui, anche malgrado la volontà o
nonostante l'indifferenza del titolare dell'interesse medesimo".
S'aggiunga che, nel caso del primo comma dell'art. 373 c.p.m.p.,
proprio le ragioni che dimostrano la non illegittimità dell'art. 270
c.p.m.p. convincono dell'illegittimità del comma predetto: anche non
consentendo sulla necessaria celerità e sulla tutela del solo ordine
e della disciplina militare da parte della giurisdizione militare,
non può revocarsi in dubbio che, per lo stesso motivo per il quale
non è consono esperire l'azione civile per il risarcimento del danno
in un processo penale "puro", qual è quello militare, è ancor meno
consono attribuire agli stessi collegi, necessariamente assente la
parte civile, l'indagine sul danno e la decisione di condanna al
risarcimento del medesimo ex primo comma dell'art. 373 c.p.m.p.
L'irrazionalità d'una condanna al risarcimento del danno senza
esercizio della relativa azione civile è tale che parte della
giurisprudenza e della dottrina fu indotta, già in relazione
all'art. 430 del codice di procedura penale del 1913, a sostenere che
la predetta condanna costituisse mera "declaratoria iuris", dalla
quale esulava ogni accertamento sulla sussistenza del danno.
Senonché, da un canto non s'intenderebbe perché, nel 1941 - pur
nella vigenza, per il processo penale ordinario, del sistema opposto,
che aveva radicalmente abolito il precedente sistema analogo a quello
dell'art. 373 c.p.m.p.- si sia impedita la costituzione della parte
civile dinanzi ai tribunali militari (con l'art. 270 c.p.m.p.) e si
sia "compensato" (come innanzi ricordato) tale divieto col "nulla" ex
primo comma dell'art. 373 c.p.m.p.; mentre, d'altro canto, anche la
giurisprudenza favorevole alla tesi della mera "declaratoria iuris"
(cfr. la sentenza del tribunale supremo militare, del 27 ottobre
1970) non ritiene, poi, d'accoglierla in toto in ordine al primo
comma dell'art. 373 c.p.m.p. ed ammette che il giudice penale
militare, a fondamento della pronuncia che sancisce l'obbligo del
condannato a risarcire il danno, deve stabilire "se un danno
effettivamente vi sia stato e se esso, per nesso di causalità, possa
dirsi derivante dal fatto illecito attribuito all'imputato". Ognun
vede che, se tale complesso accertamento, ai sensi dell'art. 373
c.p.m.p., va compiuto, la giurisdizione militare accerta il danno ed
obbliga l'imputato a risarcirlo senza alcuna proposizione dell'azione
civile, senza alcuna domanda che assuma l'esistenza del danno e che
lo identifichi.
Vero è che, per la condanna ex primo comma dell'art. 373
c.p.m.p., non solo non si tratta di mera "declaratoria iuris" (o di
obiter dictum) ma di condanna generica ad una prestazione ex art. 278
c.p.c.
La riprova si ha ricordando che, a giustificazione della condanna
al risarcimento del danno emessa con la sentenza penale, dapprima si
sostenne la natura di sanzione penale del risarcimento del danno e,
di poi, superato tale aberrante assunto (tenuto conto dell'ormai più
che secolare elaborazione scientifica del diritto penale) è stata
prospettata, benché da una corrente dottrinale minoritaria, la tesi
secondo la quale il danno risarcibile sarebbe ricompreso nel danno
criminale e, pertanto, decidendosi su quest'ultimo, si verrebbe in
pari tempo a decidere sul primo. Seguendo questa tesi, nella
decisione penale di condanna sarebbe già contenuto il giudizio,
positivo, sull'esistenza del danno risarcibile; e, pertanto, la
costituzione di parte civile varrebbe soltanto ai fini della
determinazione dell'ammontare del danno, non, preliminarmente, per la
richiesta delle restituzioni o del risarcimento del medesimo. Gli
artt. 270 e 373 c.p.m.p. rappresenterebbero, sempre secondo la tesi
richiamata, limpido esempio di coerenza: essendo esclusa in quanto
superflua la costituzione di parte civile nel giudizio penale
militare, il legislatore nel primo comma dell'art. 373 c.p.m.p.
rimanderebbe al principio per il quale nella condanna penale è
implicita quella al risarcimento del danno mentre nel secondo comma
dello stesso articolo - poiché soltanto per la liquidazione del
danno sarebbe condizionante esperire l'azione civile - sancirebbe che
quest'ultima (essendo stata dichiarata con la condanna penale anche
quella al risarcimento del danno) vada proposta innanzi al giudice
civile.
Se anche rispondesse a verità che l'ora ricordato assunto sia
servito di fondamento all'art. 352 dell'abrogato codice penale per
l'esercito e dell'art. 360 dell'abrogato codice penale per la marina
(ai quali si ricollega l'art. 270 c.p.m.p.) e se fosse anche vero che
le disposizioni, analoghe all'art. 373 c.p.m.p., contenute nel c.p.m.
del 1869 e nel c.p.p. del 1913, si siano rifatte allo stesso assunto,
andrebbe, comunque, particolarmente sottolineato che quest'ultimo
risulta anch'esso da tempo superato. La dottrina, in assoluta
maggioranza, ed il legislatore, in sede di giudizio penale ordinario,
accolgono, infatti, l'opposta tesi per la quale nella condanna penale
non è implicita la condanna al risarcimento del danno e che, in ogni
caso, l'azione civile relativa al danno costituisce anzitutto domanda
sull' an e, di poi, sul quantum debeatur.
13. - Conclusivamente va precisato, che la fattispecie civile
avente origine da un reato comprende sicuramente un elemento in più,
diverso dagli estremi costitutivi della fattispecie penale ed
ulteriore rispetto ai medesimi, integrato, appunto, dal danno
patrimoniale o non patrimoniale (artt. 2043 c.c. e 185 c.p.) elemento
che sfugge all'accertamento ed alla condanna penale. Anche quando si
trattasse dell'unico elemento caratterizzante il fatto giuridico
civilmente disciplinato, rispetto al fatto giuridico penalmente
previsto nascente dallo stesso fatto storico, tale elemento non può
essere adeguatamente accertato senza che sia preventivamente esperita
la relativa azione civile; né, tantomeno, senza quest'ultima può
esservi condanna di chicchessia al risarcimento del danno.
I dati che sono stati indicati come le "tre facce di un'unica
realtà", azione, processo e giurisdizione, almeno per quanto attiene
all'azione civile, risultano compenetrati e tutti richiesti, oltre
che dalle leggi ordinarie, dall'art. 24, primo e secondo comma, Cost.
Poiché il primo comma dell'art. 373 c.p.m.p. va dichiarato
illegittimo in riferimento all'art. 24 Cost., si rende superflua la
compiuta verifica (l'irrazionalità della disposizione in esame è
stata, peraltro, già sottolineata) della non legittimità dello
stesso comma in riferimento all'art. 3 Cost.
14. - Una volta posto in rilievo che l'illegittimità del primo
comma dell'art. 373 c.p.m.p. consiste nell'aver previsto la condanna,
da parte del giudice penale militare, alle restituzioni ed al
risarcimento dei danni senza proposizione della relativa azione
civile ed una volta chiarito che tale azione va proposta ai fini
dell'an debeatur, prima ancora che per la determinazione del quantum
debeatur, anche il secondo comma dello stesso articolo (che,
coerentemente con il primo comma, prevede che in sede civile si
decida soltanto sulla liquidazione del danno) va, a seguito della
caducazione del primo comma, dichiarato, ex art. 27 della legge 11
marzo 1953, n. 87, costituzionalmente illegittimo nella parte in cui
non consente la proposizione dell'azione civile per le restituzioni
ed il risarcimento del danno (an debeatur) indipendentemente dalla
domanda diretta alla liquidazione del danno stesso (quantum
debeatur).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 263 del codice
penale militare di pace e 9 del Regio decreto legge 20 luglio 1934,
n. 1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni)
convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835 (Conversione in legge, con
modificazioni, del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404,
riguardante l'istituzione e il funzionamento del tribunale per i
minorenni) nella parte in cui sottraggono al tribunale per i
minorenni la cognizione dei reati militari commessi dai minori degli
anni diciotto appartenenti alle forze armate;
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 373, primo
comma, del codice penale militare di pace;
Dichiara - in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953,
n. 87 - l'illegittimità costituzionale dell'art. 373, secondo comma,
del codice penale militare di pace, nella parte in cui non prevede
che, dinanzi al giudice civile competente, venga proposta la domanda
relativa alle restituzioni ed al risarcimento del danno;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 270 del codice penale militare di pace sollevata, in
riferimento agli artt. 3, primo comma e 24, secondo comma, Cost.,
dall'ordinanza del Tribunale militare di Padova del 22 dicembre 1987;
Dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale, sollevata con la predetta ordinanza, dell'art. 373,
terzo e quarto comma, del codice penale militare di pace.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 3 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:78 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte