Corte costituzionale

Ordinanza n. 78/1999

Altra decisione · depositata il 18/03/1999 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 513, comma 2,

del codice di procedura penale, come modificato dalla legge 7 agosto

1997, n, 267 (Modifica delle disposizioni del codice di procedura

penale in tema di valutazione delle prove) e 6, commi 2 e 5, della

stessa legge, promossi con ordinanze emesse il 22 ottobre 1997 dal

Tribunale di Pordenone, il 15 gennaio 1998 dal Tribunale di Roma e il

13 marzo 1998 dal Tribunale di Modena, rispettivamente iscritte ai

nn. 32, 349 e 423 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 6, 21 e 24, prima serie

speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di costituzione di R.R. nonché gli atti di intervento

del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1999 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il Tribunale di Pordenone, il Tribunale di Modena e il

Tribunale di Roma hanno sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 513, comma 2, del codice di procedura

penale, come modificato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267 (Modifica

delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di

valutazione delle prove) e dell'art. 6 della medesima legge, in

riferimento agli artt. 2, 3, 24, 101 e 112 della Costituzione;

che il Tribunale di Pordenone (r.o. n. 32 del 1998) censura

l'art. 513, comma 2, cod. proc. pen. nella parte in cui subordina

all'accordo delle parti l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese

nel corso delle indagini preliminari da imputati in procedimento

connesso che si avvalgano in dibattimento della facoltà di non

rispondere, in riferimento agli artt. 2, 3, 101 e 112 Cost;

che l'art. 6, commi 2 e 5, della legge n. 267 del 1997 è

censurato dal medesimo rimettente nella parte in cui, per i

procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge,

prevede che - ove le persone indicate nell'art. 513 cod. proc. pen.,

già esaminate prima della novella, abbiano esercitato la facoltà di

non rispondere e poi, nuovamente citate, abbiano ancora esercitato

tale facoltà - le dichiarazioni in precedenza rese possono essere

valutate come prova dei fatti in esse affermati solo se la loro

attendibilità è confermata da elementi di prova che non siano stati

acquisiti ai sensi del previgente art. 513 cod. proc. pen., in

riferimento agli artt. 3, 24 e 112 Cost;

che in particolare, ad avviso del Tribunale di Pordenone, l'art.

513 cod. proc. pen. violerebbe: l'art. 3 Cost., per la irragionevole

disparità di trattamento rispetto alle situazioni, sostanzialmente

analoghe, in cui gli elementi probatori acquisiti nel corso delle

indagini preliminari siano irripetibili ai sensi dell'art. 512 cod.

proc. pen., ovvero quando gli imputati in procedimento connesso

ritrattino o rifiutino di rispondere a singole domande; gli artt. 2,

101 e 112 Cost., perché consente alle parti di disporre della prova,

in contrasto con i principi della soggezione del giudice soltanto

alla legge e della obbligatorietà dell'azione penale, nonché con

l'esigenza di accertamento del fatto storico finalizzata ad una

giusta decisione;

che l'art. 6, commi 2 e 5, della legge n. 267 del 1997 si

porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 24 e 112 della Costituzione

per la irragionevole disparità di trattamento determinata dalla

regola di valutazione introdotta con la disciplina transitoria in

relazione all'ipotesi in cui gli altri elementi di prova che devono

fungere da riscontro siano irripetibili ai sensi dell'art. 512 cod.

proc. pen. e perché introduce un criterio di valutazione più

rigoroso rispetto a quello previsto dall'art. 192 cod. proc. pen. per

le dichiarazioni rese dai soggetti indicati nell'art. 513 cod. proc.

pen. citati per la prima volta dopo l'entrata in vigore della legge:

così determinando una disparità di trattamento fra situazioni

analoghe, con pregiudizio della posizione delle parti;

che la questione è stata sollevata dal Tribunale di Pordenone

nel corso di un dibattimento nel quale erano state acquisite a norma

dell'art. 513 cod. proc. pen. previgente dichiarazioni rese durante

le indagini preliminari da alcuni imputati in procedimento connesso

che, citati a comparire prima dell'entrata in vigore della legge n.

267 del 1997, si erano avvalsi della facoltà di non rispondere, e

che, nuovamente citati ai sensi del comma 2 dell'art. 6 della legge

n. 267 del 1997, si avvalevano ancora della facoltà di non

rispondere;

che il Tribunale di Roma (r.o. n. 349 del 1998) e il Tribunale di

Modena (r.o. n. 423 del 1998) censurano gli artt. 513, comma 2, cod.

proc. pen. e 6, commi 2 e 5, della legge n. 267 del 1997 in relazione

alla mancata estensione della regola di valutazione probatoria

contenuta nel comma 5 dell'art. 6 della medesima legge alle

dichiarazioni rese dai soggetti indicati nell'art. 513 cod. proc.

pen. che si avvalgono in dibattimento della facoltà di non

rispondere al di fuori della situazione regolata dal comma 2 della

medesima disposizione, e cioè nel caso in cui al momento

dell'entrata in vigore della predetta legge non sia stata ancora

disposta la lettura delle dichiarazioni rese in precedenza, in

riferimento agli artt. 3, 24 e 112 Cost;

che secondo i rimettenti la norma impugnata contrasta con gli

artt. 3 (r.o. nn. 349/1998 e 423/1998), 24 e 112 (r.o. n. 423/1998)

Cost., perché, precludendo la lettura di dichiarazioni

legittimamente acquisite quando non era possibile prevederne la

successiva inutilizzabilità, contrasta sia con il principio di

ragionevolezza, determinando una disparità di trattamento tra

imputati in ragione di fattori meramente temporali quali lo stato del

procedimento, sia con il principio della non dispersione degli

elementi di prova non compiutamente o non genuinamente acquisibili

con il metodo orale, così eludendo il fine, proprio del processo

penale, della ricerca della verità;

che la questione è stata proposta nel corso di dibattimenti

iniziati prima dell'entrata in vigore della legge n. 267 del 1997,

nei quali alcuni imputati di reati connessi, sentiti per la prima

volta dopo l'entrata in vigore della legge, si erano avvalsi della

facoltà di non rispondere e la difesa si era opposta alla

acquisizione dei verbali delle precedenti dichiarazioni;

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, riportandosi integralmente, stante l'analogia delle questioni,

al contenuto dell'atto di intervento relativo ai giudizi di

costituzionalità promossi con le ordinanze iscritte ai nn. 776 e 787

del r.o. del 1997, già decisi con sentenza n. 361 del 1998;

che nel giudizio relativo alla questione sollevata dal Tribunale

di Roma è intervenuto l'imputato R.R., rappresentato e difeso

dall'avv. prof. Franco Coppi e dall'avv. Massimo Biffa, i quali, con

atto depositato il 16 giugno 1998, hanno concluso per la manifesta

infondatezza della questione.

Considerato che il Tribunale di Modena e il Tribunale di Roma, pur

impugnando formalmente anche la normativa a regime, sollevano

questioni che sostanzialmente coinvolgono la sola disposizione

transitoria, censurata nella parte in cui consente la immediata

applicabilità nei giudizi in corso dell'art. 513, comma 2, cod.

proc. pen., come modificato dalla legge n. 267 del 1997, fuori dalle

ipotesi previste dal comma 2 dell'art. 6 della medesima legge;

che, pur nella loro diversa articolazione, tutte le censure di

illegittimità costituzionale relative alla disposizione transitoria

sono riconducibili alla denuncia della irragionevolezza di una

disciplina che assoggetta la valutazione delle dichiarazioni

acquisite a norma dell'art. 513 cod. proc. pen. ad un nuovo criterio

di giudizio, ovvero ne subordina l'utilizzazione alle regole

introdotte dalla legge n. 267 del 1997, in base al mero dato

occasionale che al momento dell'entrata in vigore della legge le

dichiarazioni fossero già state acquisite mediante lettura;

che tale disciplina determinerebbe ingiustificate disparità di

trattamento e la violazione dei principi della indefettibilità della

giurisdizione, della obbligatorietà dell'azione penale e del giusto

processo;

che la censura del Tribunale di Pordenone, prospettata con

riferimento al quadro normativo risultante dalle modifiche introdotte

dalla legge n. 267 del 1997, concerne altresì il regime di

inutilizzabilità ai fini della decisione, in mancanza dell'accordo

delle parti, delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini

preliminari dall'imputato in procedimento connesso che si avvalga in

dibattimento della facoltà di non rispondere;

che i giudizi, attesa l'analogia delle questioni, vanno riuniti;

che, successivamente alla emissione delle ordinanze, questa

Corte, con sentenza n. 361 del 1998, ha inciso sul quadro normativo

modificato dalla legge n. 267 del 1997, dichiarando la illegittimità

costituzionale, tra l'altro, dell'art. 513, comma 2, ultimo periodo,

del codice di procedura penale "nella parte in cui non prevede che,

qualora il dichiarante rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte

di rispondere su fatti concernenti la responsabilità di altri già

oggetto delle sue precedenti dichiarazioni, in mancanza dell'accordo

delle parti alla lettura si applica l'art. 500, commi 2-bis e 4, del

codice di procedura penale", ed affermando, in relazione a questioni

coinvolgenti le disposizioni transitorie, che doveva essere valutato

dai giudici a quibus se le questioni potessero considerarsi superate

a seguito della modifica della disciplina a regime, "che ora permette

di recuperare mediante il sistema delle contestazioni i singoli

contenuti narrativi delle dichiarazioni rese in precedenza";

che pertanto occorre restituire gli atti ai giudici rimettenti

affinché verifichino se, alla luce della disciplina applicabile a

seguito della sentenza n. 361 del 1998, le questioni sollevate siano

tuttora rilevanti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Tribunale

di Pordenone, al Tribunale di Roma, al Tribunale di Modena.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 marzo 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:78 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte