Corte costituzionale

Ordinanza n. 78/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/03/2000 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 410, comma 3,

del codice di procedura penale e 31 delle disposizioni di attuazione

del predetto codice, promosso con ordinanza emessa il 26 novembre

1998 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano

nel procedimento penale a carico di persona da identificare, iscritta

al n. 496 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno

1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 2000 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale

di Bolzano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 23, 24 e 27

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 410, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte

in cui, secondo l'interpretazione della Cassazione, consente al

privato che assume di essere persona offesa di un reato di provocare

la fissazione dell'udienza in camera di consiglio per discutere della

richiesta di archiviazione del pubblico ministero, senza che il

giudice possa operare un "severo vaglio" dell'opposizione della

persona offesa, "così legittimando qualunque cittadino a far subire

ad altri spese legali ed a protrarre a suo carico nel tempo la

qualità di soggetto indagato" nonché dell'art. 31 delle

disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, nella

parte in cui "addossa obbligatoriamente al cittadino l'onere di

pagare l'onorario al difensore di ufficio in funzione del

comportamento di un terzo, sia esso un privato o un pubblico

ministero, indipendentemente dall'accertamento di un suo

comportamento doloso o colposo e da un provvedimento che, effettuato

tale accertamento, gli addossi l'onere";

che il rimettente premette in fatto che due sorelle avevano

denunciato per omissione di atti d'ufficio il medico di guardia di un

ospedale "esponendo suoi comportamenti, sfociati nella morte della

loro madre, curata dallo stesso, configurabili come omissione di atti

d'ufficio";

che il pubblico ministero aveva richiesto l'archiviazione,

avverso la quale le denuncianti avevano proposto opposizione,

sicuramente ammissibile in quanto presentata in termini e contenente

la richiesta di nuove indagini, che peraltro, ad avviso del

rimettente, non avrebbero portato "comunque ad una diversa

valutazione conclusiva";

che in tale situazione il giudice sarebbe tenuto a fissare

l'udienza in camera di consiglio a norma degli artt. 410, comma 3, e

409, comma 2, cod. proc. pen., e ad invitare il medico di guardia a

nominare un difensore di fiducia o, in difetto, a nominargli un

difensore di ufficio, che dovrebbe comunque essere retribuito ai

sensi dell'art. 31 disp. att. cod. proc. pen., con la conseguenza che

"anche l'indagato per sbaglio, anche l'indagato che senza alcuna

difficoltà può comprovare la sua estraneità all'indagine... si

trova ad essere obbligato al pagamento di una parcella";

che ad avviso del rimettente le norme censurate

contrasterebbero: con l'art. 3 Cost., a causa dell'irragionevolezza

di un sistema che, a norma dell'art. 410, comma 3, cod. proc. pen.,

preclude al giudice, investito della richiesta di archiviazione a

seguito dell'opposizione della persona offesa, di effettuare un

controllo di garanzia su una iniziativa sicuramente dannosa per la

persona sottoposta alle indagini, e impone al giudice stesso, nel

fissare l'udienza in camera di consiglio, di nominare all'indagato

che sia privo di un difensore di fiducia un difensore, che dovrà

essere retribuito a norma dell'art. 31 disp. att. cod. proc. pen.;

con l'art. 23 Cost., in quanto l'indagato è costretto a sopportare i

costi che discendono dal suo coinvolgimento, anche senza colpa e

responsabilità, nel meccanismo giudiziario innestato

dall'opposizione della persona offesa, nei cui confronti non vi è

possibilità di rivalsa, né responsabilità per danni; con l'art. 24

della Costituzione perché, non essendo previsto che l'indagato ha

l'obbligo di retribuire il difensore di ufficio solo quando sia

accertato un suo comportamento doloso o colposo, il cittadino risulta

del tutto privo di difesa di fronte a comportamenti illegittimi di

terzi; con l'art. 27 Cost., in quanto il principio della presunzione

di non colpevolezza risulta violato ove siano addossati degli oneri

al cittadino non a seguito di condanna, ma solo in relazione al fatto

casuale di essere indagato;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, deducendo la inammissibilità della questione e, comunque, la

sua infondatezza.

Considerato che il rimettente sottopone contestualmente a censura

di legittimità costituzionale, per le medesime ragioni e con

riferimento ai medesimi parametri, l'art. 410, comma 3, cod. proc.

pen., nella parte in cui prevede che il giudice per le indagini

preliminari, salvo che l'opposizione della persona offesa alla

richiesta di archiviazione del pubblico ministero sia inammissibile e

la notizia di reato infondata, debba fissare l'udienza in camera di

consiglio, alla quale sono chiamati a partecipare il pubblico

ministero, la persona offesa, la persona sottoposta alle indagini ed

i rispettivi difensori, e l'art. 31 disp. att. cod. proc. pen., ove

è disposto l'obbligo di retribuire l'attività del difensore di

ufficio;

che le due censure si pongono in rapporto di reciproca

subordinazione logica, in quanto l'accoglimento di una delle due

priverebbe, alternativamente, di rilievo l'altra: da un lato,

infatti, le ragioni della non manifesta infondatezza della censura

nei confronti della norma che impone al giudice di fissare l'udienza

in camera di consiglio vengono individuate dal rimettente nella

supposta ingiustizia dell'obbligo posto a carico dell'indagato

"innocente" di retribuire il difensore nominato di ufficio;

dall'altro l'illegittimità costituzionale della norma che impone

alla persona sottoposta alle indagini di retribuire comunque il

difensore di ufficio viene prospettata come una conseguenza della

fissazione dell'udienza in camera di consiglio;

che dall'ordinanza di rimessione non è dato desumere a quale

delle due censure il rimettente attribuisca prevalenza: se, cioè, il

giudice a quo si proponga in via principale di ottenere da questa

Corte una pronuncia che gli consenta di decidere de plano

sull'opposizione della persona offesa alla richiesta di

archiviazione, senza fissare l'udienza in camera di consiglio, in

modo che all'indagato "incolpevole" non debbano essere accollate le

spese relative alla retribuzione del difensore di ufficio, ovvero

indichi come soluzione principale una decisione volta ad abolire

l'obbligo dell'indagato "incolpevole" di retribuire il difensore

chiamato ad assisterlo nell'udienza in camera di consiglio;

che l'impossibilità di individuare quale sia la sentenza

additiva richiesta dal rimettente dimostra che la questione è

prospettata in forma ancipite e, in quanto tale, inammissibile;

che l'ambiguità della questione sottoposta all'esame della

Corte trova conferma nell'impianto argomentativo dell'ordinanza di

rimessione, da cui emerge che il giudice a quo lamenta in realtà la

mancata previsione di una forma di responsabilità per soccombenza

della persona offesa: aspetto, questo, che potrebbe tuttavia venire

in rilievo solo all'esito del procedimento attivato dall'opposizione

della persona offesa alla richiesta di archiviazione del pubblico

ministero, nonostante il giudice a quo anticipi aprioristicamente che

il contraddittorio in camera di consiglio non potrebbe comunque

inficiare le proprie convinzioni sull'innocenza della persona

denunciata;

che per tali ragioni la questione va dichiarata

manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 410, comma 3, del codice di

procedura penale e 31 delle disposizioni di attuazione del predetto

codice, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 23, 24 e 27 della

Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del tribunale

di Bolzano, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 marzo 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 marzo 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:78 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte