Corte costituzionale

Ordinanza n. 79/1976

Altra decisione · depositata il 08/04/1976 · relatore Luigi Oggioni

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

citata

  • art. 23legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2111, primo

comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 30 maggio

1974 dal pretore di Napoli nel procedimento civile vertente tra Molisso

Luigi e l'Istituto nazionale delle assicurazioni, iscritta al n. 326

del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 263 del 9 ottobre 1974.

Udito nella camera di consiglio del 15 gennaio 1976 il Giudice

relatore Luigi Oggioni.

Ritenuto che Molisso Luigi, con istanza 1 aprile 1974, ha convenuto

in giudizio davanti al pretore di Napoli l'Istituto nazionale delle

assicurazioni, assumendo spettargli l'indennità di liquidazione quale

già dipendente, prima della società Trezza, appaltatrice del servizio

di riscossione imposte di consumo, e poi del Comune di Napoli: ciò

prendendo a base, per il calcolo dell'ammontare, l'intero periodo di

servizio dal 22 gennaio 1941 (assunzione) al 31 dicembre 1972

(collocamento a riposo);

che il Molisso precisava che nel calcolo dell'indennità dovutagli

e in parte versatagli, l'Istituto non aveva tenuto conto del periodo di

quindici mesi, dal settembre 1942 al novembre 1943, durante il quale

egli non aveva potuto lavorare per causa di forza maggiore (chiamata

alle armi). E, pertanto, chiedeva che, non costituendo più la chiamata

alle armi motivo di interruzione del rapporto lavorativo, gli fosse

corrisposta la differenza tra il percepito e il dovuto;

che l'Istituto opponeva, insieme ad altri motivi estranei al punto

in questione, che la non calcolazione del periodo trascorso dal Molisso

in servizio militare, era dipesa dal mancato versamento, per quel

periodo, dei contributi assicurativi;

che con ordinanza 30 maggio 1974 il pretore adito sollevava

questione di legittimità costituzionale (in riferimento all'art. 52,

secondo comma, della Costituzione) dell'art. 2111, primo comma, del

codice civile, secondo cui "la chiamata alle armi per adempiere agli

obblighi di leva risolve il rapporto di lavoro";

che non vi è stata costituzione di parti in giudizio.

Considerato che la succinta ordinanza di rimessione a questa Corte

non contiene alcun esame, ai fini della rilevanza nel giudizio a quo

(art. 23, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87), delle deduzioni

del convenuto Istituto nazionale assicurazioni, secondo cui il periodo

trascorso dal Molisso in servizio militare non era stato, comunque,

calcolato, per il motivo assorbente che risultava omesso per quel

periodo il corrispondente ed essenziale versamento dei contributi, né

sussisteva legale possibilità di una regolarizzazione tardiva della

contribuzione.

Ritenuto che rendesi necessario restituire gli atti al giudice a

quo affinché consideri la rilevanza o meno della questione, secondo la

prospettazione difensiva dell'I.N.A.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al pretore di Napoli.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:79 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte