Sentenza n. 79/1992
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 04/03/1992 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2050 del codice
civile, promosso ordinanza emessa il 4 aprile 1991 dal Tribunale di
Monza nel procedimento civile vertente tra Anedda Paolo, Corriga
Patrizio ed altro, iscritta al n. 589 del registro ordinanze 1991 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima
serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di costituzione di Anedda Paolo nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio di ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 21 gennaio 1991 il Giudice
relatore Renato Granata;
Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del
Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza del 4 aprile 1991 il Tribunale di Monza - nel
corso del giudizio civile promosso da Anedda Paolo nei confronti di
Corriga Patrizio e Biassoni Ermenegildo per il risarcimento del danno
subito per essere stato colpito all'occhio destro nel corso di una
battuta di caccia dal fucile di uno dei due convenuti, i quali
avevano fatto fuoco simultaneamente provocando, uno dei due, il
rimbalzo di un pallino nella sua direzione - ha sollevato questione
incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 2050 c.c. per
contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.
Il giudice rimettente - accertato in punto di fatto che il colpo
fu sicuramente esploso da uno dei due convenuti i quali puntarono la
preda e spararono contemporaneamente mentre procedevano affiancati e
di poco distanziati dall'attore, loro compagno nella battuta di
caccia, ed esclusa d'altro canto la sussistenza di un concorso nella
determinazione dell'evento, essendo risultato che uno solo fu il
pallino che colpì all'occhio destro l'attore - ritiene
conseguentemente non ipotizzabile la solidarietà passiva ex art.
2055 c.c. giacché uno solo dei convenuti - pur avendo entrambi posto
in essere un comportamento del tutto identico e simultaneo - deve
ritenersi responsabile dell'evento. Ad avviso del remittente è
invece applicabile l'art. 2050 c.c. essendo l'esercizio della caccia
un'attività pericolosa in ragione dell'utilizzo di armi da fuoco; ma
alla stregua di tale norma l'inversione dell'onere probatorio opera
solo in relazione alla prova dell'elemento soggettivo della
colpevolezza, dovendo il preteso responsabile dimostrare di avere
adottato tutte le cautele atte ad evitare l'evento dannoso, mentre
permane sull'attore l'onere di provare il nesso causale esistente tra
condotta ed evento lesivo. Ciò comporta che nell'ipotesi della
caccia (come in tutte le altre ipotesi di danno derivante
dall'esercizio di un'attività pericolosa svolta simultaneamente e
con condotte uniformi da più persone) il danneggiato risulta gravato
dall'onere probatorio di individuazione del responsabile, onere che
nella specie è di impossibile assolvimento concreto, dovendo egli
dimostrare da quale dei due fucili che spararono contemporaneamente
sia partito il proiettile che l'ha colpito.
Ciò premesso, il giudice rimettente denuncia disparità di
trattamento (art. 3 Cost.) - che ridonda anche in lesione del diritto
di difesa (art. 24 Cost.) - tra le vittime incolpevoli di attività
pericolose, quale l'esercizio della caccia, e le vittime incolpevoli
degli incidenti stradali atteso che soltanto per queste ultime è
prevista la cd. socializzazione del diritto al risarcimento del
danno, così che le prime vengono a trovarsi in una situazione di
evidente svantaggio, incombendo su di loro un onere probatorio,
connesso all'individuazione del responsabile, di difficile o
addirittura impossibile assolvimento allorché il danno si sia
verificato in costanza di una pluralità di condotte simultanee e
tutte teoricamente possibili cause del danno.
Quindi il giudice rimettente denuncia d'ufficio
l'incostituzionalità dell'art. 2050 c.c. nella parte in cui non
prevede che, allorché non sia possibile l'individuazione di uno
specifico responsabile del danno nell'esercizio di un'attività
pericolosa, sia applicabile la presunzione di responsabilità nei
confronti di tutti i partecipi all'attività e quindi incomba su
questi ultimi la prova liberatoria in ordine alla sussistenza del
nesso causale tra la loro condotta e l'evento dannoso.
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile.
Sostiene essere improprio il richiamo al principio della
socializzazione del diritto al risarcimento del danno ed in
particolare il riferimento implicito al Fondo di garanzia per le
vittime della strada ( ex art. 19 legge n. 990 del 1969) che concerne
situazioni non suscettibili di essere confrontate con la fattispecie
concreta oggetto del giudizio principale.
Inoltre la pronuncia invocata dal giudice rimettente implica
comunque scelte discrezionali che competono al legislatore, atteso
che la soluzione auspicata dal giudice rimettente mira a sovvertire
la regola che è a fondamento della fattispecie presuntiva dell'art.
2050 c.c. modificando il nesso causale da presupposto ad oggetto
della presunzione e fondando questa su una quanto mai labile nozione
di "partecipazione", con la conseguenza di gravare soggetti
incolpevoli di ingiustificati oneri probatori privilegiando la
contrapposta esigenza di assicurare il risarcimento del danno al
danneggiato e quindi operando un giudizio dei contrapposti interessi
che compete al legislatore.
3. - Si è costituito l'attore Anedda, limitandosi a chiedere che
la Corte ritenga fondata la questione di legittimità costituzionale. Considerato in diritto
1. - È stata sollevata questione incidentale di legittimità
costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art.
2050 cod. civ. nella parte in cui non prevede che - allorché non sia
possibile l'individuazione di uno specifico responsabile del danno
nell'esercizio di un'attività pericolosa (quale nella specie
l'attività venatoria) - sia applicabile la presunzione (iuris
tantum) di responsabilità nei confronti di tutti i "partecipi
all'attività", per sospetta violazione del principio di parità di
trattamento con le vittime della circolazione stradale, le quali
vengono risarcite anche nel caso in cui sia rimasto ignoto l'autore
dell'illecito, nonché del diritto di difesa.
2. - La premessa del dubbio di costituzionalità prospettato dal
giudice rimettente è costituita dall'affermazione, che trova
conforme riscontro nella giurisprudenza, secondo cui l'attività
venatoria costituisce esercizio di attività pericolosa onde, in
deroga al principio generale posto dall'art. 2043 cod. civ., opera
l'inversione dell'onere della prova prevista dall'art. 2050 cod.
civ., con la conseguenza che chi cagiona il danno è tenuto al
risarcimento se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad
evitare il danno.
All'evidenza tale inversione attiene all'elemento soggettivo della
colpa e non già al nesso di causalità che lega la condotta
dell'agente, costituente esercizio di attività pericolosa,
all'evento dannoso sicché il danneggiato rimane comunque onerato
della prova che chi ha posto in essere l'attività pericolosa abbia
causato il danno, prova da fornirsi secondo il canone generale
dell'imputabilità del fatto illecito ex art. 2043 cit., sotto questo
profilo non derogato.
Non viene invece in rilievo il disposto dell'art. 2055 cod. civ.
perché nella prospettazione del giudice rimettente, secondo la
ricostruzione della fattispecie concreta oggetto della controversia,
si è fuori dall'ipotesi dell'imputabilità del medesimo fatto
dannoso a più persone che abbiano concorso nel porre in essere la
condotta causativa del danno.
3. - La prima censura di costituzionalità si specifica come
sospetta disparità di trattamento tra tale disciplina posta
dall'art. 2050 cit. e quella, ulteriormente speciale, prevista dalla
legge 24 dicembre 1969 n. 990 (sull'assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti), modificata dal decreto-legge 23 dicembre 1976
n. 857, convertito nella legge 26 febbraio 1977 n. 39.
In particolare, in ipotesi di danno da circolazione di veicoli non
solo opera la presunzione prevista dall'art. 2054, primo comma, cod.
civ., norma in tale parte simmetrica al cit. art. 2050, ma trova
anche applicazione il disposto dell'art. 19 della cit. legge n. 990
del 1969, che prevede l'intervento del "Fondo di garanzia per le
vittime della strada" per il risarcimento del danno alle persone
allorché il sinistro sia stato cagionato da un veicolo non
identificato.
Risulterebbe quindi - secondo il giudice rimettente - un
ingiustificato trattamento più favorevole per le vittime della
circolazione stradale rispetto alle vittime di attività pericolose
in genere; tale disparità dovrebbe essere rimossa, nella
prospettazione del giudice rimettente, estendendo l'operatività
della presunzione prevista dall'art. 2050 cit. fino a comprendervi
anche il nesso di causalità nell'ipotesi in cui all'attività
pericolosa abbiano partecipato più persone, ma sia rimasto ignoto
l'autore della singola condotta determinativa dell'evento dannoso.
4. - Questo essendo il tertium comparationis invocato dal giudice
rimettente, la questione sollevata si appalesa inammissibile perché
la censura di incostituzionalità non è coerente con la disciplina
presa in esame a confronto di quella investita dalla censura stessa.
Ed infatti l'art. 19 della legge n. 990 del 1969 non prevede
affatto una deroga al generale canone di imputazione del fatto
illecito, nel caso di danno da circolazione stradale, come in quello
di danno da attività pericolosa, rimanendo pur sempre limitata
l'inversione dell'onere della prova al solo elemento soggettivo della
colpa. In entrambi i casi, quindi, il danneggiato deve fornire la
prova del nesso di causalità tra la condotta dell'agente e l'evento
dannoso.
La circostanza, però, che sia rimasto ignoto l'autore della
condotta causativa dell'evento dannoso - ancorché non alteri in
nessuna delle due ipotesi la portata dell'inversione dell'onere di
cui rispettivamente agli artt. 2054, primo comma, e 2050 cit., attiva
- in un caso e non nell'altro - uno speciale meccanismo risarcitorio
rappresentato dall'intervento del Fondo suddetto, meccanismo che si
inserisce nel contesto del regime di assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a
motore.
Quindi la situazione meno favorevole in cui vengono a trovarsi le
vittime di attività pericolose in genere rispetto alle vittime della
circolazione stradale - situazione certamente degna di attenzione
perché desta allarme sociale il mancato ristoro del danno alla
persona cagionato da soggetto non identificato - consegue non già ad
una differenziata disciplina dell'onere probatorio, che è invece
analoga, bensì alla previsione in un caso, e non nell'altro, di uno
strumento assicurativo (il Fondo di garanzia) tale da assicurare il
ristoro dei danni alla persona anche nell'ipotesi in cui il
danneggiato non sia in grado di fornire la prova dell'identificazione
dell'autore della condotta causativa del danno.
Pertanto la parificazione delle due situazioni poste a confronto
non può aversi - come auspica il giudice rimettente - modificando in
un caso il regime dell'onere della prova (da che anzi conseguirebbe
un'ingiustificata disparità di trattamento ove l'inversione di tale
onere operasse in relazione anche al nesso di causalità ovvero
soltanto all'elemento soggettivo della colpa in ragione dell'essere
il danno riferibile in generale ad un'attività pericolosa o in
particolare alla circolazione stradale). D'altra parte la disciplina
posta dall'art. 2050 cod. civ., come nelle altre norme speciali
rispetto al disposto dell'art. 2043 cod. civ., è sottesa al
bilanciamento tra l'interesse del danneggiato al ristoro del danno
subito e l'interesse del soggetto sul quale si fa ricadere la
responsabilità risarcitoria con meccanismi di inversione dell'onere
della prova derogatori dei principi generali di imputabilità del
fatto illecito. Tale bilanciamento è rimesso alla discrezionalità
del legislatore, non sindacabile se non irragionevole od
ingiustificatamente discriminante.
Invece la prospettazione di ricondurre la disciplina della
fattispecie presa in considerazione dal giudice rimettente a quella
del tertium comparationis per uniformarle passa necessariamente
attraverso l'estensione del meccanismo del Fondo di garanzia nel
contesto del regime di assicurazione obbligatoria come da ultimo ha
fatto, proprio per la caccia, il legislatore con la legge 11 febbraio
1992 n. 157. Ma questa ipotesi di estensione del meccanismo
assicurativo - astrattamente rilevante nel regime precedente la
citata recentissima riforma - non è presente nell'ordinanza di
rimessione che mira ad un ampliamento manipolativo dell'ambito di
operatività della presunzione di responsabilità di cui all'art.
2050 cod. civ. e quindi attiene ad una norma diversa da quella
censurata (donde la irrilevanza dello ius superveniens menzionato),
incidendo sulla compatibilità, o meno, con il canone della
ragionevolezza ( ex art. 3 Cost.) della disposizione a quel momento
vigente (art. 8, sesto comma, legge 27 dicembre 1977 n. 968, recante
principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della
fauna e la disciplina della caccia) che, nel prevedere l'obbligo
dell'assicurazione per chi intende esercitare l'attività venatoria,
non contemplava altresì un meccanismo di copertura dei danni alla
persona anche nel caso di mancata identificazione dell'autore della
condotta dannosa.
6. - Inammissibile è altresì la censura di incostituzionalità
della medesima norma impugnata riferita al secondo parametro (art. 24
Cost.) invocato (ancorché senza specifica e distinta motivazione)
dal giudice rimettente, atteso che, pur quando tale censura si voglia
intendere implicitamente motivata con l'impossibilità per il
danneggiato di provare il nesso eziologico e quindi di individuare
l'autore del fatto lesivo, nessuna compressione del diritto di azione
potrebbe vedersi in tale situazione, ma soltanto il normale operare
in concreto dell'onere probatorio. Mentre la censura, anche sotto
questo ulteriore profilo, mira ad introdurre un nuovo criterio di
imputazione, fondato non già sul nesso di causalità, ma sulla mera
"partecipazione" all'esercizio di un'attività pericolosa con
distinte ed autonome condotte uniformi da più persone, tutte
simultanee e tutte teoricamente possibili cause di danno; ma
l'introduzione di un tal criterio di imputazione - peraltro
estremamente labile in quanto rappresenterebbe un quid minoris
rispetto alla partecipazione ad una medesima condotta che già radica
la responsabilità solidale ex art. 2055 cod. civ. - rientra nella
discrezionalità del legislatore.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2050 del codice civile, sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Monza con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 4 marzo 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:79 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte