Sentenza n. 8/1963
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 16/02/1963 · relatore Nicola Jaeger
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 1legge 35/1953
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della norma contenuta
nell'art. 1, secondo comma, del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303,
ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, promosso con ordinanza
emessa il 20 settembre 1961 dal Pretore di Milano nel procedimento
civile vertente tra Anfossi Sergio e Riolo Gaetano, iscritta al n. 183
del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 300 del 2 dicembre 1961.
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Anfossi Sergio;
udita nell'udienza pubblica del 12 dicembre 1962 la relazione del
Giudice Nicola Jaeger.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
In un giudizio in materia di lavoro proposto davanti al Pretore di
Milano l'attore aveva chiesto, fra l'altro, la condanna del convenuto
al pagamento di una somma a titolo di indennità di anzianità per un
rapporto di lavoro subordinato della durata di oltre 11 anni (dal 10
settembre 1948 al 15 febbraio 1960); senonché emerse nel corso del
giudizio il fatto che tale durata era stata interrotta per circa
diciotto mesi (dal 2 marzo 1956 al 9 agosto 1957), a causa del servizio
militare prestato dal dipendente per adempiere agli obblighi di leva.
Il Pretore ha rilevato che avrebbe dovuto trovare applicazione nel
giudizio la norma contenuta nel secondo comma dell'art. 1 del decreto
legislativo 13 settembre 1946, n. 303, secondo la quale: "Il tempo
trascorso in servizio militare di leva e fino alla presentazione di cui
all'art. 3 può essere, mediante contratti di lavoro, computato agli
effetti dell'anzianità"; ha osservato che la norma stessa ha
modificato le disposizioni precedenti, secondo le quali la chiamata
alle armi per adempiere agli obblighi di leva risolveva il contratto di
lavoro, salvo diverse disposizioni delle norme corporative (art. 2111,
primo comma, del Cod. civile); ma ha rilevato poi che una norma della
Costituzione dispone che l'adempimento del servizio militare non
pregiudica la posizione di lavoro del cittadino (art. 52, secondo
comma).
Ritenuto che costituisca pregiudizio effettivo della posizione di
lavoro il mancato computo del tempo trascorso per adempiere agli
obblighi di leva nell'anzianità di servizio, e quindi nella
determinazione della indennità di anzianità, il Pretore si è
proposta la questione se la disposizione che esclude tale computo, ove
questo non sia previsto da contratti di lavoro, sia in contrasto con la
norma costituzionale; e, non ritenendo tale questione manifestamente
infondata, ha rimesso gli atti alla Corte costituzionale, sospendendo
il procedimento.
L'ordinanza, pronunciata il 20 settembre 1961, è stata
regolarmente comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del
Senato della Repubblica, notificata al Presidente del Consiglio dei
Ministri e pubblicata, per disposizione del Presidente della Corte
costituzionale, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 300 del 2
dicembre 1961.
Si è costituito in giudizio, depositando nella cancelleria le
proprie deduzioni il 20 dicembre 1961, soltanto l'attore del giudizio
principale, il quale ha osservato che l'art. 52 della Costituzione non
fa alcuna distinzione, a differenza degli artt. 2110 e 2111 del Cod.
civile, fra il servizio militare prestato in adempimento degli obblighi
di leva e quello a seguito di richiamo alle armi ed ha insistito sulla
sussistenza di quel pregiudizio effettivo derivante alla posizione di
lavoro del cittadino in seguito alla norma denunciata, sul quale il
Pretore ha basato la motivazione della rilevanza della questione di
legittimità proposta ai fini della decisione della causa. Considerato in diritto :
La disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 1 del decreto
legislativo 13 settembre 1946, n. 303, non può dirsi certo molto
chiara. Interpretata alla lettera, essa sembrerebbe contenere soltanto
una specie di autorizzazione ad includere nei contratti di lavoro una
clausola, in base alla quale si debba computare anche il tempo
trascorso in servizio militare di leva agli effetti dell'anzianità di
servizio del lavoratore dipendente; ma anzitutto essa non specifica se,
parlando di "contratti di lavoro", intenda alludere ai contratti
collettivi, che avrebbero sostituito le norme corporative previste
nell'art. 2111 del Codice civile qualora si fosse provveduto alla
attuazione dell'art. 39 della Costituzione, ovvero ai contratti
individuali, rispetto ai quali peraltro non sarebbe stato concepibile
alcun dubbio sulla facoltà del datore di lavoro di concedere al
dipendente un trattamento più favorevole di quello previsto dalla
legge, anche riguardo al computo dell'anzianità di servizio.
Intesa in questo senso, la norma dovrebbe dirsi superflua; ma essa
può essere anche interpretata nel senso accolto dal giudice del
processo principale in base al principio inclusio unius exclusio
alterius, secondo il quale la norma stessa porterebbe a fare della
clausola contrattuale un presupposto del diritto del lavoratore al
computo del tempo trascorso in servizio militare di leva
nell'anzianità, ponendo così una limitazione a tale diritto, che
verrebbe ad essere condizionato alla esistenza di un contratto
collettivo che lo preveda o al consenso espresso contrattualmente dalla
parte controinteressata. Da qui il dubbio sulla conformità della norma
stessa alla norma contenuta nell'art. 52, secondo comma, della
Costituzione.
Questa dispone che l'adempimento del servizio militare non
pregiudica la posizione di lavoro del cittadino; e poiché tali parole
seguono immediatamente all'affermazione che "il servizio militare è
obbligatorio nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge", la Corte
ritiene che la disposizione si riferisca senza possibilità di dubbio
tanto al servizio prestato in adempimento degli obblighi di leva quanto
agli eventuali richiami alle armi.
D'altra parte, il concetto di posizione di lavoro non deve essere
considerato equivalente a quello di posto di lavoro, così da
attribuire alla norma costituzionale il solo significato di garanzia di
conservazione dell'occupazione; è un concetto molto più ampio, che
comprende senza dubbio anche il diritto alla indennità di anzianità,
quale che sia la natura o la funzione di tale indennità, e la sua
misura. Di conseguenza, una disposizione di legge ordinaria del tenore
di quella dell'art. 1 del decreto legislativo del 1946, o dell'altra
già contenuta nell'art. 2111 del Codice civile, implicante la
limitazione di un diritto del prestatore d'opera in conseguenza della
prestazione del servizio militare per gli obblighi di leva, deve essere
dichiarata costituzionalmente illegittima.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale del secondo comma
dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13
settembre 1946, n. 303, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, in
riferimento alla norma contenuta nell'art. 52, secondo comma, della
Costituzione.
Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 7 febbraio 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CAPPI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1963:8 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte