Sentenza n. 8/1970
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/01/1970 · relatore Michele Fragali
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 86 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. D. 18 giugno
1931, n. 773, promosso con ordinanza emessa l'8 luglio 1968 dal pretore
di Padova nel procedimento penale a carico di Chioetto Augusto,
iscritta al n. 288 del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52 del 26 febbraio 1969.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udito nell'udienza pubblica del 12 novembre 1969 il Giudice
relatore Michele Fragali;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco
Casamassima, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Oggetto della presente causa è la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 86 delle leggi di pubblica sicurezza, nella
parte in cui, secondo una certa interpretazione, sancisce l'obbligo
della previa autorizzazione di pubblica sicurezza per la detenzione, in
pubblico esercizio, di apparecchi per calcio da tavolo. La questione è
stata promossa dal pretore di Padova con ordinanza 8 luglio 1968 in
relazione agli artt. 3, 4, 35 e 41 della Costituzione.
Premesso che, secondo una tendenza dottrinale e giurisprudenziale,
per gli apparecchi da trattenimento non sussisterebbe l'obbligo della
previa licenza della pubblica sicurezza, il pretore rileva che tale
veduta è conforme all'ordinamento, oltre che per i motivi illustrati
dalla dottrina, anche perché non sussistono interessi di polizia tali
da imporre la limitazione in esame. È possibile prevenire ogni abuso
avendo gli agenti di pubblica sicurezza libertà di ingresso nei
pubblici esercizi e può la licenza di pubblico esercizio contenere
prescrizioni accessorie speciali; infine la norma accenna ad apparecchi
da giuoco e non da trattenimento. Tuttavia un recente progetto di
riforma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, commentando
la proposta di introdurre la licenza per gli apparecchi da
trattenimento, ha dato alla futura norma valore interpretativo in
relazione ad una prassi anteriore, così ponendo il quesito della
costituzionalità dell'art. 86 predetto con riguardo agli apparecchi da
trattenimento.
Il pretore ritiene che l'interpretazione favorevole alla licenza
farebbe dell'autorizzazione di esercizio un ingiusto ostacolo al libero
svolgimento dell'attività economica privata di produzione, noleggio e
commercio di tali apparecchi; porrebbe inoltre indirettamente remore
generiche alla libertà della persona umana e al pieno sviluppo della
medesima; e indirettamente avvilirebbe il diritto al lavoro, inteso
quale diritto del produttore, del noleggiatore, del pubblico esercente,
dell'utente e degli operai dipendenti dal produttore.
Il pretore afferma, a proposito del calcio da tavolo, essere ius
receptum che si resti nell'ambito del trattenimento tecnicamente inteso
laddove vi sia corrispettività fra prezzo costituito dalla monetina
che si introduce per ottenere il funzionamento dell'apparecchio e
controprestazione costituita dalle biglie o dalle palline poste a
disposizione dell'utente.
2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, il quale, con deduzioni depositate il 18 marzo 1969, ha
chiesto che la questione venga dichiarata inammissibile o quanto meno
non fondata.
Egli preliminarmente osserva che il pretore ha inteso prescindere
dalle concrete esigenze processuali e prevenire invece le decisioni dei
giudici dell'eventuale fase di impugnazione. Nel merito rileva che la
norma denunciata ha riguardo genericamente al fatto che, in un pubblico
esercizio, si offra agli avventori la possibilità di trattenersi a
fare giuochi; e non sembra che, in questa sede, l'indagine
interpretativa possa spingersi fino ad accertare se una determinata
attività sia da considerarsi di giuoco, come fa il pretore quando
esclude che quella di trattenimento sia di giuoco.
La norma denunciata non contrasta con l'art. 41 della Costituzione.
Già la Corte, nella sua sentenza 28 giugno 1963, n. 125, ha
sottolineato che è permesso al legislatore ordinario di porre norme
che possano risolversi in limitazioni alla produzione e al commercio
allorché mirino ad assicurare la tutela delle esigenze di interesse
pubblico. L'imposizione della licenza per l'uso, nei pubblici esercizi,
degli apparecchi per giuoco rappresenta il doveroso coordinamento fra
le libertà economiche e le necessità sociali, in ordine ad attività
che, pur lecite, sono tuttavia tali da potere, in determinate
condizioni soggettive ed ambientali, dar luogo a sviluppi antisociali:
può esservi la necessità di controllare preventivamente l'adeguatezza
dei locali nei quali gli apparecchi da giuoco vengano installati, il
pubblico che generalmente li frequenta, la moralità del gestore, in
modo da escludere il pericolo che i congegni siano usati in modo
difforme da quello consentito e che se ne faccia strumento, fra
l'altro, di scommesse fra i giocatori.
La libertà e la dignità umana sono vieppiù assicurati proprio da
norme che, come quella denunciata, tendono ad impedire che l'attività
dei cittadini possa svolgersi in modo antisociale; cosicché debbono
ritenersi giustificate anche le presunte indirette incidenze del limite
legale nella esplicazione del lavoro del produttore degli apparecchi,
degli esercenti e dei loro dipendenti, se pure tali incidenze sono in
concreto ipotizzabili.
3. - All'udienza del 12 novembre 1969 l'avvocato dello Stato si è
riportato alle tesi svolte nell'atto d'intervento. Considerato in diritto :
L'ordinanza in esame è stata emessa dal pretore di Padova
nell'occasione di un procedimento penale contro Chioetto Augusto,
imputato, fra l'altro, di contravvenzione all'art. 86 del testo unico
di pubblica sicurezza, per aver, nel suo pubblico esercizio, usato un
apparecchio di calcio da tavolo senza l'autorizzazione di polizia.
Come si è detto nell'esposizione di fatto, il pretore ha giudicato
che la norma citata non richiede alcuna licenza per la detenzione in
pubblico esercizio degli apparecchi di trattenimento, in cui ha incluso
il calcio da tavolo; e si è detto pure che il pretore ha rafforzato
tale convincimento con l'osservare che, ove venisse accolta una
proposta, già presentata al Parlamento, di modificare la predetta
norma allo scopo di comprendere nell'obbligo di licenza gli apparecchi
da trattenimento, la modificazione avrebbe dovuto reputarsi innovativa.
Poste tali premesse, il giudice a quo, secondo logica, avrebbe dovuto
assolvere l'imputato, senza proporre alcuna questione di illegittimità
costituzionale del divieto di cui si tratta, perché quelle premesse
escludevano che il divieto fosse implicato nella res iudicanda e fosse
opponibile all'imputato. Viceversa il pretore ha promosso la questione,
avendo rilevato l'esistenza di un'intepretazione della norma non
coincidente con quella che egli riteneva fondata. E ha sottoposto la
norma al sindacato di questa Corte perché, come si legge nel
dispositivo dell'ordinanza, "secondo una certa interpretazione" essa
fin da ora impone l'obbligo della licenza di polizia; avendo presente
cioè una interpretazione che egli aveva prima qualificato priva di
fondatezza.
Vi è nell'ordinanza, come si scorge, la collocazione su basi
ritenute certe di un giudizio che nega l'obbligo dell'imputato di
provvedersi di licenza; ma in simultaneità v'è la affermazione che
l'imputato aveva quest'obbligo, a meno che fosse' stata dichiarata
illegittima in parte qua la norma denunciata. Non può non esservi
contrasto sostanziale fra l'una e l'altra posizione; ed esattamente
perciò la Presidenza del Consiglio rileva che la questione è stata
proposta, non perché creduta utile al giudizio di merito, ma per
prevenire decisioni contrarie alla tesi preferita da parte del giudice
dell'eventuale impugnazione. L'ordinanza si è cioè fondata su
ipotesi, su previsioni o su congetture; su considerazioni, vale a dire,
che altra volta questa Corte (sentenza 16 dicembre 1968 n. 134) ha
giudicato inidonee a giustificare la proposizione di un processo
costituzionale.
Del resto, una interpretazione giudicata inattendibile non poteva
dar regole di giudizio per la decisione della controversia di merito,
cosicché la verifica della legittimità costituzionale della norma che
ne è oggetto, prima facie manca di qualsiasi rilevanza; e comunque il
dubbio di interpretazione che il giudice a quo non ha risolto (se
dubbio di tal genere il pretore, nella specie ha voluto esprimere)
denota una sua incertezza sulla individuazione della norma da
applicare, che inficia irrimediabilmente l'esame della rilevanza della
questione di legittimità proposta alla Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
proposta dal pretore di Padova con ordinanza 8 luglio 1968, per la
parte in cui, secondo una certa interpretazione, sancisce l'obbligo
della previa autorizzazione di pubblica sicurezza per la detenzione, in
pubblico esercizio, di apparecchi per calcio da tavolo, e in
riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 41 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI NICOLA
REALE PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1970:8 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte