Sentenza n. 8/1972
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 19/01/1972 · relatore Vincenzo Trimarchi
Norme in gioco
applicata al caso
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2122, terzo
comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 14 novembre
1969 dal tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra
l'Amministrazione delle finanze dello Stato e l'Ospedale Maggiore di
Milano, iscritta al n. 123 del registro ordinanze 1970 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 113 del 6 maggio 1970.
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1971 il Giudice
relatore Vincenzo Michele Trimarchi.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel procedimento civile vertente tra l'Amministrazione delle
finanze dello Stato e l'Ospedale Maggiore di Milano in ordine
all'appartenenza delle somme corrisposte dalla Philips S.p.a.
all'Ospedale quale erede testamentario di Roberto Salici, già
dipendente della società stessa e deceduto durante il rapporto di
lavoro, il tribunale di Milano, con ordinanza del 14 novembre 1969,
premesso che le dette somme costituivano l'importo dell'indennità di
anzianità e di mancato preavviso dovute in caso di morte del
lavoratore, sollevava d'ufficio la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2122, comma terzo, del codice civile in
riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione.
Ad avviso del tribunale le dette indennità apparterrebbero al
patrimonio del lavoratore alla stregua del salario, atteso il carattere
retributivo che alle stesse sarebbe ormai universalmente riconosciuto.
E siccome relativamente ad esse, in mancanza delle persone di cui
al primo comma dell'art. 2122, è disposta, col terzo comma dello
stesso articolo, la successione legittima con la esclusione di quella
testamentaria, quest'ultimo divieto darebbe vita ad una disparità di
trattamento in danno dei prestatori di lavoro e nei confronti di tutti
gli altri cittadini, con violazione del principio di eguaglianza. Del
resto la disparità di trattamento non sarebbe sostenuta dalla
esistenza e prevalenza di altri interessi.
Sempre secondo il tribunale, l'attribuzione delle somme allo Stato
si risolverebbe in una espropriazione senza indennizzo non giustificata
da alcun interesse generale: la qualità di erede necessario dello
Stato non avrebbe ragione se non formale di essere invocata nella
specie. Conseguentemente la norma sarebbe in contrasto con l'art. 42
della Costituzione.
L'ordinanza è stata ritualmente comunicata, notificata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
Davanti a questa Corte non si è costituita alcuna delle parti né
ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri. E
pertanto la causa viene decisa, ai sensi dell'art. 26, secondo comma,
della legge 11 marzo 1953, n. 87, con la procedura di camera di
consiglio. Considerato in diritto :
1. - Con l'ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale di Milano
sostiene che l'art. 2122, comma terzo, del codice civile, nella parte
in cui esclude che il lavoratore subordinato possa disporre per
testamento delle indennità ivi indicate, sia in contrasto con il
principio di eguaglianza perché pone in essere una ingiustificata
disparità di trattamento in danno dei lavoratori subordinati e nei
confronti di tutti gli altri cittadini; e che lo stesso articolo, là
ove prevede che, in mancanza di eredi legittimi entro il sesto grado,
le dette indennità vadano attribuite allo Stato, violi l'art. 42
della Costituzione, perché dà luogo ad una espropriazione senza
indennizzo e nella carenza di motivi di interesse generale.
2. - Con il terzo comma dell'art. 2122 del codice civile il
legislatore presuppone che il diritto alle indennità indicate dagli
artt. 2118 e 2120 dello stesso codice e dovute in caso di morte del
lavoratore, faccia parte del di lui patrimonio.
Tali indennità, infatti, "sono attribuite secondo le norme della
successione legittima", e cioè il diritto ad esse relativo spetta,
jure successionis, agli eredi legittimi del lavoratore.
Intesa in questi termini l'anzidetta norma, la questione risulta
fondata.
Con la disposizione sopra richiamata è ammessa, ai fini
dell'attribuzione mortis causa, la sola delazione legittima: quella
testamentaria è implicitamente esclusa, e correlativamente nella
specie, siccome anche ritiene il giudice a quo, non trova applicazione
l'art. 457 del codice civile, secondo cui "non si fa luogo alla
successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella
testamentaria".
Ora nell'esclusione della delazione testamentaria, risiede la
particolarità della disciplina de qua nei confronti della regola per
cui, nel rispetto delle norme sulla successione dei legittimari, ogni
cittadino può disporre, "per il tempo in cui avrà cessato di vivere,
di tutte le proprie sostanze o di parte di esse" (art. 587, comma
primo, del codice civile).
In relazione al diritto alle ripetute indennità e nei confronti
del lavoratore subordinato, è perciò previsto un trattamento
differenziato in danno di una categoria di cittadini.
E codesta disparità, d'altro canto, non trova una adeguata e
razionale giustificazione. È evidente, anzi, che con il disposto del
terzo comma dell'art. 2122 non è stata convenientemente considerata la
funzione previdenziale (che invece è stata tenuta presente nella
disciplina di cui ai primi due commi dello stesso articolo) e che non
può non essere collegata alle indennità in oggetto, atteso che di
esse, in sostanza, la parte più cospicua è quella corrispondente alla
indennità di anzianità. Con l'esclusione, in particolare, della
possibilità per il lavoratore di destinare le dette indennità a dati
soggetti, diversi da quelli previsti dalla legge, si nega, tra l'altro,
nell'ipotesi in esame, che persone facenti parte del nucleo familiare
latamente inteso del lavoratore possano, con la riscossione delle
indennità, affrontare le difficoltà immediatamente connesse al venir
meno, per morte, di chi comunque provvedeva al loro sostentamento.
Ricorre pertanto l'illegittimità costituzionale dell'art. 2122
comma terzo nella parte in cui esclude che il lavoratore subordinato
possa per testamento disporre in ordine alle indennità dovute in caso
di morte.
E ne consegue che al lavoratore è consentito di destinare le
ripetute indennità in favore di qualsiasi soggetto e sempre che non
gli sopravvivano le persone di cui al primo comma dell'art. 2122.
3. - Dichiarata la fondatezza della questione in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, non è necessario accertare se sussista
o meno l'asserito contrasto con l'art. 42 della stessa Carta, della
norma che prevede l'attribuzione delle ripetute indennità allo Stato.
Infatti, la seconda questione è stata in sostanza prospettata in
via subordinata, per il caso in cui la Corte non avesse ritenuta
sussistente la denunciata violazione dell'art. 3.
Ad ogni modo, dato che, invece, ricorre codesta illegittimità e
può di conseguenza il lavoratore subordinato disporre per testamento,
nei modi e limiti sopra precisati, delle dette indennità,
l'attribuzione delle stesse allo Stato non darebbe luogo ad alcuna
ablazione espropriativa, e sarebbe affatto conforme alla norma di cui
all'art. 586 del codice civile, che prevede la devoluzione
dell'eredità allo Stato in mancanza di altri successibili.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2122, comma
terzo, del codice civile, nella parte in cui esclude che il lavoratore
subordinato, in mancanza delle persone indicate nel primo comma, possa
disporre per testamento delle indennità di cui allo stesso articolo.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1972:8 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte