Sentenza n. 8/1973
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/02/1973 · relatore Enzo Capolozza
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 21legge 4/1929
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, ultimo
comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (norme generali per la
repressione delle violazioni delle leggi finanziarie), promosso con
ordinanza emessa il 27 maggio 1970 dalla sezione istruttoria della
sezione distaccata di Corte d'appello di Salerno nel procedimento
penale a carico di Petrizzo Francesco, iscritta al n. 322 del registro
ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 299 del 25 novembre 1970.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 10 gennaio 1973 il Giudice relatore
Enzo Capalozza;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un procedimento penale a carico di Francesco Petrizzo,
per omessa dichiarazione annuale dei redditi, la sezione istruttoria
della sezione distaccata di Corte d'appello di Salerno, con ordinanza
del 27 maggio 1970, ha ritenuto rilevante e non manifestamente
infondato il dubbio di legittimità costituzionale dell'ultimo comma
dell'art. 21 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, in riferimento all'art.
3 della Costituzione.
Secondo l'ordinanza, la norma denunziata, statuendo che l'azione
penale abbia corso dopo che l'accertamento del tributo è divenuto
definitivo, derogherebbe alla disciplina comune sul termine di
prescrizione e ne farebbe dipendere la durata da un comportamento
insindacabile della pubblica Amministrazione, che lo potrebbe
arbitrariamente prolungare, in contrasto con il principio di
eguaglianza dei cittadini davanti alla legge.
Nel giudizio innanzi a questa Corte la parte privata non si è
costituita, mentre il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è
intervenuto con atto depositato il 15 dicembre 1970, chiedendo che la
censura sia dichiarata senza fondamento.
Deduce l'Avvocatura che, mentre per i tributi indiretti, ai sensi
dell'art. 22 della citata legge n. 4 del 1929, è al giudice che, ai
fini della responsabilità penale del contribuente, spetta di risolvere
la questione tributaria pregiudiziale, tale questione, per i tributi
diretti, va esaminata nella sede sua propria. Pertanto, non potendo
scattare l'azione penale prima dell'accertamento tributario definitivo,
non sussisterebbe deroga alcuna alla disciplina del codice penale sulla
decorrenza della prescrizione, in conformità alla giurisprudenza
ordinaria in materia e come sarebbe stato, altresì, sia pure
incidentalmente, riconosciuto dalla sentenza n. 38 del 1968 di questa
Corte. Considerato in diritto :
1. - L'ordinanza di rimessione ha denunziato, per contrasto con
l'art. 3 della Costituzione, l'ultimo comma dell'articolo 21 della
legge 7 gennaio 1929, n. 4, assumendo che la norma, nel disporre che
sia dato corso all'azione penale soltanto dopo l'accertamento
definitivo del tributo diretto, farebbe dipendere il decorso della
prescrizione da un comportamento insindacabile - "diligente, negligente
o deliberato" - dell'amministrazione finanziaria.
2. - Per quanto la questione sia formulata tenendo anche presente
che il termine prescrizionale stabilito dalla legge speciale è diverso
da quello stabilito dal codice penale, l'oggetto dell'attuale censura
si incentra nella violazione del principio di eguaglianza, che
deriverebbe dalla (pretesa) facoltà della pubblica amministrazione di
prolungare a suo libito detto termine mediante la protrazione
dell'accertamento.
3. - Non vi è norma alcuna nella Costituzione che faccia divieto
al legislatore ordinario di fissare termini prescrizionali
differenziati (vedansi le sentenze n. 57/1962 e n. 10/1970 di questa
Corte), sicché non rileva, ai fini della decisione, il tempo
necessario per la prescrizione del reato (contravvenzionale) di omessa
o infedele dichiarazione dei redditi (se, cioè, di diciotto mesi:
art. 157, n. 6, cod. pen.; o di tre anni: art. 16 legge n. 4 del
1929).
4. - L'ordinanza si limita ad affermare che la pubblica
amministrazione avrebbe la possibilità di tenere una condotta colposa
o di commettere arbitrio, senza considerare, all'opposto, che, ai sensi
dell'art. 32 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette,
approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, l'amministrazione
finanziaria deve provvedere, entro precisi termini di decadenza
(successivamente ridotti con la legge 31 ottobre 1966, n. 958), alla
rettifica dei redditi dichiarati e all'accertamento d'ufficio dei
redditi non dichiarati.
5. - È da ricordare che la legge n. 4 del 1929 (che entrò in
vigore il 1 luglio 1931, contemporaneamente ai nuovi codici penale e di
procedura penale: cfr. r.d. 18 giugno 1931, n. 806) venne discussa ed
approvata sotto l'imperio del codice Zanardelli del 1889, per il quale
la prescrizione estingueva l'azione penale e non il reato: col che,
quando l'azione penale non poteva essere promossa (o proseguita), la
prescrizione rimaneva sospesa, per riprendere il suo corso dal giorno
in cui cessava la causa sospensiva.
Ma, a prescindere dalla natura giuridica (per altro non pacifica)
dell'accertamento fiscale rispetto al reato de quo, ciò che conta è
che, mentre in materia di tributi indiretti, a mente del combinato
disposto degli artt. 22 e 60 della legge n. 4 del 1929, il giudice che
ha la cognizione del reato è competente a risolvere anche la
controversia concernente l'imposta, in materia di tributi diretti la
controversia va risolta nella sede sua propria, ossia dagli organi
tributari ed eventualmente dal giudice civile.
Orbene, la legislazione vigente, anziché rifarsi alla disciplina
delle pregiudiziali tipiche, con la sospensione del processo penale (e,
conseguentemente, della prescrizione ai sensi dell'art. 159 cod. pen.),
ha preferito subordinare l'esercizio dell'azione penale alla
definitività dell'accertamento.
6. - E la soluzione, pur se conduce ad una protrazione nel tempo
del termine di inizio e, quindi, di scadenza della prescrizione, non è
irragionevole, non solo e non tanto perché assicura uniformità di
criteri, che trovano riscontro nell'obbligo di imparzialità dei
pubblici funzionari (artt. 28, 97 e 98, primo comma, Cost.), quanto
perché è sorretta dalle stesse ragioni che hanno indotto il
legislatore a predisporre una disciplina tutta particolare per le
imposte dirette, conforme alla speciale natura dei tributi e alla
complessità tecnica del relativo accertamento. Ché se abusi e
favoritismi dovessero ipotizzarsi, questi sarebbero realizzabili
proprio se i termini prescrizionali decorressero dalla data della
dichiarazione del contribuente, potendo l'amministrazione finanziaria
effettuare l'accertamento al di là del tempo in cui matura la
prescrizione. Per di più, come è stato osservato dalla Cassazione, il
criterio scelto si risolve in una garanzia per il contribuente, il
quale evita di essere esposto ad eventuali vessatorie denunce prima
dell'accertamento definitivo dell'imposta.
Il sistema accolto è, dunque, strumento di eguaglianza e di
corretto uso dei poteri di indagine e di controllo fiscale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 21, ultimo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme
generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie),
sollevata dalla sezione istruttoria della sezione distaccata della
Corte d'appello di Salerno, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 1973.
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- PAOLO ROSSI - GIULIO GIONFRIDA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:8 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte