Sentenza n. 8/1976
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 15/01/1976 · relatore Ercole Rocchetti
Norme in gioco
dichiarata illegittima
citata
- art. 27legge 87/1953
- art. 22Che approva il testo unico delle disposizioni per le pensioni del personale delle ferrovie dello Stato. (009U0229)
- art. 24r.d.l. 2373/1919
- art. 49Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari. (034U2312)
- art. 54legge 1035/1939
- art. 63legge 176/1941
- art. 6legge 379/1955
- art. 59legge 379/1955
- art. 90d.P.R. 656/1952
- art. 29legge 699/1967
- art. 72r.d. 1038/1933
- art. 60r.d.l. 680/1938
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 63 del
r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 (testo unico delle leggi sulla Corte dei
conti); dell'art 72 del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038 (regolamento di
procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti); e dell'art. 60
del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 (ordinamento della cassa di previdenza
per le pensioni agli impiegati degli enti locali), promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 21 novembre 1972 dalla Corte dei conti -
sezione III pensioni civili - sul ricorso di Venturi Mirzia contro il
Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, iscritta al n 447 del
registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 35 del 6 febbraio 1974;
2) ordinanza emessa il 12 aprile 1973 dalla Corte dei conti -
sezione III pensioni civili - sul ricorso di Cervone Arcangelo contro
la Direzione generale degli Istituti di previdenza, iscritta al n. 126
del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 126 del 15 maggio 1974.
Visto l'atto di costituzione di Cervone Arcangelo;
udito nell'udienza pubblica del 12 novembre 1975 il Giudice
relatore Ercole Rocchetti;
uditi gli avvocati Giovanni Cassandro e Aurelio Schwarzenberg, per
il Cervone.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso del procedimento relativo al ricorso di Venturi
Mirzia, la Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale, con
ordinanza emessa il 21 novembre 1972, ha ritenuto rilevante e non
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 63 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti,
approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e 72 del regolamento di
procedura per i giudizi dinanzi alla stessa Corte, approvato con r.d.
13 agosto 1933 n. 1038, nella parte in cui statuiscono, per la
proposizione dei ricorsi in materia di trattamento di quiescenza, un
termine perentorio di 90 giorni dalla data di comunicazione o
notificazione del provvedimento impugnato.
Preliminarmente l'ordinanza di rimessione pone in rilievo l'origine
storica dell'istituto della decadenza per la proposizione dei ricorsi
giurisdizionali e il collegamento tra la previsione del termine di
decadenza e la struttura originaria di procedimento di appello del
processo in materia di pensioni dinanzi alla Corte dei conti.
Osserva poi l'ordinanza che, se il diritto alla pensione, come non
si dubita, costituisce un vero e proprio diritto soggettivo di natura
patrimoniale, il provvedimento amministrativo che dispone in proposito
non si pone come atto autoritativo, costitutivo del diritto stesso, ma
assume la chiara natura di atto accertativo e ricognitivo di tale
diritto, in base ai presupposti fissati dalla legge.
A conforto di questa interpretazione, la Corte dei conti richiama
la giurisprudenza del Consiglio di Stato che, nell'ambito della propria
giurisdizione esclusiva, concernente il diritto allo stipendio e, in
alcune materie, anche quello alla pensione, dei pubblici dipendenti, da
tempo ha affermato che il ricorso giurisdizionale, proposto contro il
provvedimento relativo, non soggiace all'ordinario termine di decadenza
per la impugnazione degli atti amministrativi, ma, riguardando la
sussistenza di un diritto patrimoniale del dipendente, può essere
proposto entro il termine di prescrizione relativo a tale diritto, ove
esso vi sia sottoposto.
Pertanto, il giudice a quo ritiene che la previsione di un termine
di decadenza nel giudizio in materia di pensioni si risolve, per i
dipendenti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, in una
rilevantissima disparità di trattamento, non solo nei confronti dei
lavoratori dipendenti privati per i quali l'azione giudiziaria, volta
a conseguire i diritti di quiescenza non è assoggettata ad alcuna
decadenza, ma anche degli stessi dipendenti pubblici, in quella parte
della materia pensionistica sottoposta alla giurisdizione del Consiglio
di Stato. In conseguenza, le norme impugnate violerebbero l'art. 3
della Costituzione, sotto l'aspetto della evidente discriminazione che
l'istituto processuale della decadenza opererebbe in concreto
nell'ambito della tutela giurisdizionale dell'identico diritto a
pensione tra le indicate categorie di soggetti.
Le stesse disposizioni poi, in quanto comprimerebbero l'esercizio
dell'azione e della tutela giudiziaria di un diritto patrimoniale
vantato da una vasta categoria di cittadini nei confronti della
amministrazione, sarebbero in contrasto con gli artt. 24, primo comma,
e 113 della Costituzione.
Infine, in considerazione della natura di retribuzione differita
del diritto a pensione e del principio di socialità e solidarietà che
caratterizza tale diritto, il giudice a quo deduce la violazione degli
artt. 36, primo comma, e 38, primo e secondo comma, della Costituzione.
L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e
pubblicata.
Nel giudizio dinanzi alla Corte nessuna delle parti si è
costituita né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
2. - In termini sostanzialmente analoghi la stessa questione di
legittimità costituzionale è stata riproposta dalla Corte dei conti,
terza sezione giurisdizionale, con ordinanza 12 aprile 1973, emessa nel
procedimento relativo al ricorso promosso da Cervone Arcangelo contro
il Direttore generale degli Istituti di previdenza.
In questa ordinanza, il giudice a quo, oltre ad impugnare i citati
artt. 63 del t.u. n. 1214 del 1934 e 72 del r.d. n. 1038 del 1933,
deduce anche la illegittimità, per gli stessi motivi inerenti alla
perentorietà del termine, dell'art. 60 dell'ordinamento, approvato con
r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680, della Cassa di previdenza per le pensioni
agli impiegati degli enti locali.
Inoltre, la illegittimità delle norme denunciate è prospettata
non solo dal punto di vista della perentorietà, ma anche sotto il
profilo della incongruità del termine di novanta giorni che, in
considerazione del rilevante valore sociale riconosciuto al diritto
pensionistico, sarebbe lesivo del diritto di difesa tutelato dagli
artt. 24 e 113 della Costituzione.
Anche questa ordinanza è stata notificata, comunicata e pubblicata
ai sensi di legge.
In questo giudizio si è costituito dinanzi alla Corte il Cervone
che, con deduzioni del 24 gennaio 1974, chiede che le disposizioni
impugnate vengano dichiarate costituzionalmente illegittime.
All'udienza di discussione la parte costituita ha ulteriormente
illustrato le proprie deduzioni scritte. Considerato in diritto :
1. - Poiché le ordinanze di rimessione sollevano la stessa
questione di costituzionalità, i relativi giudizi possono essere
riuniti e decisi con unica sentenza.
2. - La Corte dei conti, sezione terza giurisdizionale pensioni
civili, propone questione di legittimità costituzionale degli artt.
63, primo comma, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti,
approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214; 72 del regolamento di
procedura per i giudizi dinanzi alla stessa Corte approvato con r.d. 13
agosto 1933, n. 1038; e 60 dell'ordinamento della Cassa di previdenza
per le pensioni agli impiegati degli Enti locali, approvato con r.d.l.
3 marzo 1938, n. 680, "nella parte in cui statuiscono, per l'utile
proposizione dei ricorsi contro provvedimenti amministrativi di
concessione o di diniego di pensione, di assegno o di indennità, un
termine perentorio di novanta giorni dalla data di comunicazione e
notificazione del provvedimento impugnato".
Secondo il giudice a quo, le norme denunziate, che stabiliscono
tale termine di decadenza per l'impugnazione di un provvedimento
concernente un diritto, per altro non soggetto a prescrizione,
sarebbero in contrasto con gli artt. 3, 24, 36, primo comma, 38,
secondo comma, e 113, della Costituzione.
3. - La questione è fondata.
Occorre premettere che il diritto a pensione dei pubblici
dipendenti va collocato nel più ampio quadro delle prestazioni
patrimoniali a carico dell'Amministrazione e da essa corrisposte in
base alla legge sia a titolo di remunerazione del servizio prestato
dall'impiegato, sia, dopo la cessazione dal servizio, come
corresponsione periodica e vitalizia di una somma di danaro. Tali
prestazioni, che sono oggetto di un diritto soggettivo di natura
patrimoniale, trovano nel nostro ordinamento tutela giurisdizionale
dinanzi agli organi di giustizia amministrativa, (tribunali
amministrativi regionali e Consiglio di Stato) per quanto concerne il
diritto allo stipendio (ma, in determinati casi, anche alla pensione) e
dinanzi alla Corte dei conti, per quanto riguarda il diritto alla
pensione e agli altri assegni di quiescenza (art. 103, primo e secondo
comma, Cost.).
È noto che per i diritti che, come quelli in esame, sono devoluti
alla sua giurisdizione esclusiva dall'art. 29 del t.u. approvato con
r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, il Consiglio di Stato ha, da tempo,
elaborato una giurisprudenza, ormai fermamente consolidata, la quale ha
escluso che, per la proposizione di ricorsi contro provvedimenti che
non hanno causa nell'esercizio di una potestà autoritativa, possa
valere il termine di decadenza di sessanta giorni, stabilito in via
generale dall'art. 36 del citato t.u.
Il Consiglio di Stato ha motivato il suo orientamento facendo
riferimento sia alla natura del provvedimento amministrativo in tema di
questioni patrimoniali dei pubblici dipendenti che, essendo di
carattere così detto paritetico e non autoritativo, ha per oggetto
diritti soggettivi e non interessi legittimi; sia all'oggetto stesso
della controversia in sede giurisdizionale, che non è limitata
all'esame della legittimità del provvedimento amministrativo, ma si
estende al rapporto controverso e quindi a tutti i presupposti del
diritto soggettivo in questione.
4. - I principi così elaborati si attagliano perfettamente alle
controversie relative al trattamento di quiescenza, riservate alla
giurisdizione della Corte dei conti. Anche in questo caso, oggetto del
giudizio è un diritto soggettivo patrimoniale, rispetto al quale il
provvedimento amministrativo, che lo riconosce o lo esclude, è privo
di ogni carattere autoritativo, perché si limita ad accertare i
presupposti stabiliti dalla legge, in ordine sia alla spettanza del
diritto al detto trattamento, sia alla determinazione del suo
ammontare.
Donde la conseguenza che non esistono, in rapporto a un
provvedimento siffatto, quelle esigenze che legittimano la previsione
di un breve termine di decadenza per l'impugnzione, invece, dei
provvedimenti autoritativi.
Nella prassi giurisprudenziale, del resto, il giudizio che si
instaura a seguito del ricorso, pur avendo formalmente carattere di
giudizio d'impugnazione di un provvedimento amministrativo,
sostanzialmente è volto all'accertamento del diritto a pensione
attraverso un indagine che comprende tutti gli elementi del diritto
medesimo.
5. - Alla stregua delle considerazioni che precedono, le norme che,
nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti in materia di pensione dei
pubblici dipendenti, prescrivono, per la presentazione dei ricorsi, il
termine di novanta giorni decorrenti dalla data della comunicazione o
notificazione del provvedimento di concessione o di rifiuto della
pensione, dell'assegno o dell'indennità, si presentano prive di ogni
giustificazione sul piano della razionalità e, in quanto determinano,
con riferimento a situazioni tra loro assimilabili, una rilevante
disparità di trattamento, risultano in contrasto con l'art. 3 della
Costituzione.
Ed invero, la antica previsione di un breve termine di decadenza
(risalente alla legge 26 luglio 1869, n. 4516) per la tutela del
diritto a pensione, ritenuto già imprescrittibile dalla giurisprudenza
della Corte dei conti e oggi espressamente dichiarato tale dalla legge
(art. 5 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.ce, se può trovare la sua
spiegazione nella antica struttura del giudizio pensionistico e nelle
concezioni del legislatore dell'epoca, non appare più consona al
riconoscimento dei diritti che, nell'ambito del pubblico impiego,
attraverso una lenta ma sicura evoluzione giurisprudenziale e
legislativa dell'istituto, sono stati riconosciuti ai dipendenti della
pubblica Amministrazione.
D'altra parte, non è chi non veda come non sussista più alcuna
ragione per differenziare, dal punto di vista della sua tutela, i
diritti patrimoniali nascenti in costanza del rapporto di impiego
pubblico, da quelli che invece sorgono dalla cessazione dal servizio e
che attengono al trattamento di quiescenza del dipendente, specie se si
considera che i principi giuridici affermati con riferimento a tutti i
provvedimenti non autoritativi relativi alle situazioni patrimoniali
dei dipendenti pubblici non possono trovare una differente applicazione
in ragione della distribuzione della giurisdizione tra il tribunale
amministrativo regionale e il Consiglio di Stato da una parte e la
Corte dei conti dall'altra.
Dalla accertata violazione dell'art. 3, primo comma, della
Costituzione, consegue che deve essere dichiarata la illegittimità
costituzionale degli artt. 63 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, 72 del
r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, e 60 del r.d. 3 marzo 1938, n. 680,
nella parte in cui stabiliscono il termine perentorio di novanta giorni
per la presentazione dei ricorsi in materia di pensione da parte degli
aventi diritto al trattamento di quiescenza. Ed è appena il caso di
precisare che il termine assegnato al Procuratore generale per il
deposito del ricorso, quando egli ricorra in via principale, ai sensi
dell'articolo 76 del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, avendo diverso
fondamento e differenti finalità rispetto a quello denunciato dalla
ordinanza di rimessione, non viene travolto dalla dichiarazione di
illegittimità costituzionale contenuta nella presente decisione.
6. - A seguito della dichiarazione di illegittimità delle norme
impugnate, vengono dichiarati assorbiti gli altri motivi di censura
proposti dalle ordinanze di rinvio.
7. - In conseguenza della pronuncia di incostituzionalità delle
norme denunciate, va dichiarata d'ufficio, ai sensi dell'art. 27 della
legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità delle seguenti altre
disposizioni, nella parte in cui prevedono lo stesso termine di
decadenza di novanta giorni per la proposizione dei ricorsi dinanzi
alla Corte dei conti, e cioè:
1) l'art. 22, secondo comma, del r.d. 22 aprile 1909, n. 229;
2) l'art. 24, secondo comma, del r.d.l. 27 novembre 1919, n. 2373,
convertito nella legge 7 aprile 1921, n. 369;
3) l'art. 49 del r.d. 12 luglio 1934, n. 2312;
4) l'art. 54, primo comma, della legge 6 luglio 1939, n. 1035;
5) l'art. 63, primo comma, della legge 6 febbraio 1941, n. 176, in
quanto richiamata dall'art. 6 della legge 11 aprile 1955, n. 379;
6) l'art. 59, primo comma, della legge 25 luglio 1941, n. 934;
7) l'art. 90, primo comma, del d.P.R. 5 giugno 1952, n. 656;
8) l'art. 29, secondo comma, della legge 6 agosto 1967, n. 699.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 63 del r.d.
12 luglio 1934, n. 1214, 72 del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, e 60 del
r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680, nella parte in cui prescrivono, per la
proposizione dei ricorsi in materia di pensione da parte degli aventi
diritto al trattamento di quiescenza, il termine perentorio di novanta
giorni dalla data di comunicazione e notificazione del provvedimento
impugnato;
b) dichiara altresì, d'ufficio, ai sensi dell'art. 27 della legge
11 marzo 1953, n. 87, e negli stessi limiti, la illegittimità
costituzionale delle disposizioni di cui ai seguenti articoli:
1) art. 22, secondo comma, del r.d. 22 aprile 1909, n. 229, sulle
pensioni del personale delle ferrovie dello Stato;
2) art. 24, secondo comma, del r.d.l. 27 novembre 1919, n. 2373,
convertito nella legge 7 aprile 1921, n. 369, che migliora il
trattamento di quiescenza del personale delle ferrovie dello Stato;
3) art. 49 del r.d. 12 luglio 1934, n. 2312, sull'ordinamento della
Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari;
4) art. 54, primo comma, della legge 6 luglio 1939, n. 1035, sul
regolamento della Cassa di previdenza per le pensioni ai sanitari;
5) art. 63, primo comma, della legge 6 febbraio 1941, n. 176,
sull'ordinamento del Monte-pensioni per gli insegnanti elementari, in
quanto richiamata dall'art. 6 della legge 11 aprile 1955, n. 379;
6) art. 59, primo comma, della legge 25 luglio 1941, n. 934,
sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati
degli Enti locali;
7) art. 90, primo comma, del d.P.R. 5 giugno 1952, n. 656, sulle
disposizioni in materia di ricevitorie postali e telegrafiche, agenzie,
collettorie e servizi di portalettere rurali;
8) art. 29, secondo comma, della legge 6 agosto 1967, n. 699, sulla
disciplina dell'Ente Fondo trattamento quiescenza al personale del
lotto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1976.
F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO
- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:8 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte