Sentenza n. 8/1977
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/01/1977 · relatore Leonetto Amadei
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2,
primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (t.u. delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e malattie professionali), promossi con le ordinanze emesse il
31 luglio 1974 dal giudice del lavoro del tribunale di Trento nei
procedimenti civili vertenti tra Cetto Irma, Righetti Rosanna e
l'INAIL, iscritte ai nn. 394 e 395 del registro ordinanze 1974 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 284 del 30
ottobre 1974.
Visti gli atti di costituzione di Cetto Irma, di Righetti Rosanna e
dell'INAIL, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 10 novembre 1976 il Giudice
relatore Leonetto Amadei;
uditi l'avv. Carlo Graziani, per l'INAIL, e il vice avvocato
generale dello Stato Giovanni Albisinni, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Cetto Livio Giuseppe, mentre si recava a piedi al lavoro, sulla
pubblica via, nei pressi dello stabilimento ISI di Perugia, dove
prestava servizio, veniva travolto ed ucciso da automobile.
Con citazione del 13 agosto 1973 la vedova del Cetto conveniva in
giudizio l'INAIL chiedendo che il tribunale dichiarasse
l'indennizzabilità dell'infortunio ordinando all'INAIL di
corrispondere ai superstiti tutte le prestazioni previdenziali
previste.
L'INAIL si costituiva e contestava le richieste della Cetto
sostenendo che, nella specie, si trattava di rischio generico da
circolazione e quindi non indennizzabile.
Il giudice del lavoro riteneva che, nella specie, si sarebbe dovuta
accogliere l'eccezione dell'INAIL e sollevava questione di legittimità
costituzionale con ordinanza del 31 luglio 1974 (Reg. ord. 394/74),
perché il d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, all'art. 2, primo comma,
non conteneva alcuna definizione dell'infortunio in itinere che era
estraneo alla previsione di infortunio sul lavoro la cui estensione è
strettamente limitata dalla giurisprudenza della Corte di cassazione.
Riteneva pertanto che la norma contenesse la violazione dell'art.
76 della Costituzione perché non aveva, come richiesto dall'art. 31
della legge 19 gennaio 1963, n. 15, disciplinato anche l'ipotesi
dell'infortunio in itinere. Aggiungeva, inoltre, che l'art. 2, primo
comma, era in contrasto con l'art. 38 della Costituzione essendo
inadeguata l'attuale assistenza dei lavoratori in caso di infortunio in
itinere.
Interveniva nel giudizio l'Avvocatura dello Stato per la Presidenza
del Consiglio dei ministri che osservava come la legge del 1963
contenesse due distinte deleghe: una all'art. 30 (dalla quale è nato
il decreto del 1965) e una all'art. 31, alla quale il Governo non ha
dato attuazione.
Questa omissione, peraltro, secondo l'Avvocatura, si precisa solo
in una responsabilità politica del Governo non sindacabile in alcun
modo.
Per quanto attiene all'art. 38 della Costituzione, l'Avvocatura
sostiene che la nozione di infortunio al citato articolo non comprende
anche la previsione dell'infortunio in itinere.
Si è anche costituito l'INAIL che ha sostenuto come fino ad ora
una tutela degli infortuni in itinere sia stata attuata (a prescindere
dalla attuazione della delega) attraverso una interpretazione delle
norme vigenti, mentre la questione è da considerare infondata, per gli
stessi motivi esposti dall'Avvocatura, ove si consideri il problema
della delega.
La Cetto pure si costituiva rifacendosi, per le sue conclusioni,
alla ordinanza del tribunale.
Con analoga ordinanza, sempre del 31 luglio 1974 (reg. ord. n.
395/74), lo stesso tribunale sollevava altra questione di
costituzionalità per gli identici motivi nella causa promossa da
Righetti Rosanna il 18 maggio 1973.
La Righetti, infatti, prospettava che suo marito Lotti Mariano,
mentre, con il proprio ciclomotore, si recava alla stazione di Avio per
salire sul treno che lo avrebbe portato al lavoro a Rovereto, era
deceduto a seguito di un incidente stradale, nello scontro con un
ciclomotore proveniente in senso contrario.
Ambedue le ordinanze sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
e, nel giudizio dinanzi alla Corte costituzionale, si sono costituite
le parti private, l'INAIL e la Presidenza del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :
1. - I giudizi proposti con le due ordinanze in epigrafe vanno
riuniti avendo per oggetto questioni identiche.
2. - Il giudice del lavoro del tribunale di Trento ritiene che
l'art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sia in contrasto con
l'art. 76 della Costituzione, non avendo attuato la delega contenuta
nell'art. 31 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, relativamente agli
infortuni in itinere, ed inoltre con l'art. 38 della Costituzione,
essendo inadeguata l'attuale assistenza ai lavoratori nella fattispecie
suddetta.
3. - La questione non è fondata.
Rileva anzitutto la Corte che il problema dell'infortunio in
itinere (quello cioè nel quale incorre il lavoratore nello spostarsi
dalla casa di abitazione al luogo di lavoro e viceversa), che viene
minutamente disciplinato e tutelato da molte legislazioni straniere,
non trova da noi una specifica regolamentazione tanto che è stata la
giurisprudenza, e principalmente quella della Corte di cassazione, a
darsi carico di ovviare a tale manchevolezza affermando in modo
costante che l'infortunio in itinere può considerarsi avvenuto "in
occasione di lavoro" qualora sussista un collegamento tra l'attività
lavorativa e il rischio al quale il lavoratore è esposto durante il
percorso per recarsi al luogo di lavoro e viceversa. Ma il nesso deve
ritenersi sussistente solo quando siffatto infortunio dipenda da un
certo rischio legato strettamente all'attività lavorativa per il cui
espletamento non sia estraneo il rischio stesso, definito come
"specifico improprio" o "generico aggravato". E, sempre secondo la
Corte di cassazione, l'accertamento di questo rischio particolare va
affidato alla esclusiva valutazione del giudice di merito risolvendosi
in un apprezzamento di fatto, non censurabile, se sorretto da congrua
motivazione esente da vizi sul piano logico-giuridico.
4. - La Corte non è chiamata a pronunciarsi sulla esattezza di
questo orientamento giurisprudenziale: appare chiaro, tuttavia, da
quanto precede, la esigenza di un sollecito intervento legislativo in
materia di previdenza ed assicurazione dell'infortunio in itinere.
Ed infatti, con la legge 19 gennaio 1963, n. 15, si conferiscono al
Governo due distinte deleghe: la prima (art. 30) per modificare,
correggere, ampliare le norme vigenti in materia di infortuni sul
lavoro "riordinandole e riunendole in un solo provvedimento
legislativo"; la seconda (contenuta nell'art. 31) diretta a far emanare
dal Governo "norme intese a disciplinare l'istituto dell'infortunio in
itinere" e ciò "entro un anno dall'entrata in vigore della legge".
Tuttavia malgrado la inequivoca imperatività della delega, non è
stato emanato il decreto delegato e si è lasciato decorrere
inutilmente il termine previsto.
La disciplina vigente sulla infortunistica del lavoro è pertanto
frutto della delega che non riguarda la materia dell'infortunio in
itinere, ed ha diversa origine, oggetto e finalità, tanto vero che
faticosamente e genericamente la giurisprudenza si pronuncia per
regolare la questione in esame.
5. - E'evidente dunque l'errore in cui è incorso il giudice a quo
denunciando, per violazione degli artt. 76 e 38 della Costituzione,
l'art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
Non può infatti pretendere il giudice a quo che il legislatore
delegato avesse il dovere di comprendere in detto articolo anche le
modalità riguardanti l'infortunio in itinere così come descritto
nell'art. 31 della legge di delega 19 gennaio 1963, n. 15. Per
provvedere a quest'ultimo compito il legislatore aveva una delega
particolare, proprio quella indicata nel citato art. 31, ma di questa
non ha inteso far uso e quando ha formulato l'art. 2 del decreto
impugnato si è valso per la sua stesura solo della normativa di cui
all'art. 30 che non faceva alcun cenno, né poteva farlo,
all'infortunio in itinere, per la cui disciplina, come si è detto, era
stata disposta una delega particolare.
Così essendo, la omissione del legislatore delegato può
comportare evidentemente una sua responsabilità politica verso il
Parlamento, non certo una violazione di legge costituzionalmente
apprezzabile.
Ne consegue che resta così assorbita la questione riguardante
l'art. 38 della Costituzione nel cui ambito dovranno domani essere
comprese anche le ipotesi di eventi lesivi occorsi in itinere al
lavoratore quando tale infortunio sarà, dalla legge, previsto e
regolato.
Questa Corte, pertanto, deve dichiarare non fondata la questione di
legittimità costituzionale, con riferimento all'articolo 76 della
Costituzione, poiché manca il termine di raffronto data la carenza di
qualsiasi normativa sull'infortunio in itinere.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, contenente disposizioni
per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, sollevata dal tribunale di Trento, in relazione
agli artt. 76 e 38 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1977:8 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte