Ordinanza n. 80/1973
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/06/1973 · relatore Enzo Capolozza
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 343
e 344 del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa l'11 gennaio 1972 dal pretore di Livorno nel
procedimento penale a carico di Santini Arnaldo, iscritta al n. 372 del
registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 21 del 24 gennaio 1973;
2) ordinanza emessa il 17 novembre 1972 dal giudice istruttore del
tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Tornisiello
Pasquale, iscritta al n. 22 del registro ordinanze 1973 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 55 del 28 febbraio 1973;
3) ordinanza emessa il 6 novembre 1972 dal giudice istruttore del
tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Rotolo Nicolò
ed altro, iscritta al n. 36 del registro ordinanze 1973 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 81 del 28 marzo 1973.
Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1973 il Giudice
relatore Enzo Capalozza.
Ritenuto che, con ordinanza 6 novembre 1972 del giudice istruttore
del tribunale di Torino, nel procedimento penale a carico di Nicolò
Rotolo ed altro, è stata sollevata questione di legittimità
costituzionale degli artt. 341, primo e quarto comma (oltraggio a
pubblico ufficiale), e 344 (oltraggio a pubblico impiegato) del codice
penale, in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 28, 35, 54, 97 e 98 della
Costituzione;
che, con ordinanza 17 novembre 1972 dello stesso giudice istruttore
nel procedimento penale a carico di Pasquale Tornisiello, è stata
sollevata analoga questione relativa al solo art. 341, primo e quarto
comma, del codice penale, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 97 e 98
della Costituzione;
che, infine, con ordinanza 11 gennaio 1972 del pretore di Livorno
nel procedimento penale a carico di Arnaldo Santini, è stata sollevata
questione relativa al solo art. 344 cod. pen., in riferimento all'art.
3 della Costituzione;
che i giudizi possono essere riuniti.
Considerato che, con sentenza n. 165 del 1972, questa Corte ha già
dichiarato non fondata la questione concernente le stesse norme
denunziate, in riferimento agli stessi articoli della Costituzione
(oltre che all'art. 113), e che ad essa hanno fatto seguito altre
pronunzie (ordinanze nn. 6 e 61 e sentenza n. 68 del 1973) di manifesta
infondatezza;
che non vengono addotti argomenti né profili nuovi tali da indurre
la Corte a modificare la propria giurisprudenza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 341, primo e quarto comma, e 344 del codice
penale, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 28, 35, 54, 97 e 98
della Costituzione, già dichiarata non fondata con sentenza n. 165 del
1972.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 maggio 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:80 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte