Corte costituzionale

Ordinanza n. 80/1986

Altra decisione · depositata il 02/04/1986 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 87, 89 e

140, ultimo comma, d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 ("Testo unico delle

leggi sulle imposte dirette"), 12, 14 e 46 del d.P.R. 29 settembre

1973, n. 597 ("Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle

persone fisiche"), 23, comma secondo, lett. c), d.P.R. 29 settembre

1973, n. 600 ("Disposizioni comuni in materia di accertamenti delle

imposte sui redditi") e 34 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601

("Disciplina delle agevolazioni tributarie") promossi con ordinanze

emesse il 2 marzo 1982 dalla Commissione tributaria di primo grado di

Modena, il 5 maggio 1983 dal Pretore di Cagliari, il 23 febbraio 1983

dalla Commissione tributaria di primo grado di Imperia, il 30 aprile

1983 dalla Commissione tributaria di primo grado di Foggia, il 20

aprile 1983 dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma, il 16

aprile 1983 dalla Commissione tributaria di primo grado di Corno, il 31

maggio 1983 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Ascoli

Piceno, il 24 gennaio 1983 dalla Commissione tributaria di primo grado

di Palermo, il 9 maggio 1983 dalla Commissione tributaria di primo

grado di Termini Imerese, il 19 gennaio 1983 dalla Commissione

tributaria di primo grado di Milano (n. 2 ord.); il 27 aprile e 26

maggio 1983 dalla Commissione tributaria di primo grado di Piacenza (n.

10 ord.); il 13 ottobre 1982 dalla Commissione tributaria di secondo

grado di Alessandria (n. 3 ord.); il 9 maggio 1983 dalla Commissione

tributaria di primo grado di Cagliari, il 10 dicembre 1983 dalla

Commissione tributaria di secondo grado di Alessandria, il 30 novembre

1983 dalla Commissione tributaria di primo grado di Sanremo (n. 2

ord.); il 20 ottobre 1983 dalla Commissione tributaria di primo grado

di Trieste, il 28 aprile 1983 dalla Commissione tributaria di primo

grado di Piacenza, il 26 maggio 1983 dalla Commissione tributaria di

primo grado di Piacenza, il 24 giugno 1983 dalla Commissione tributaria

di primo grado di Livorno, il 30 dicembre 1983 dalla Commissione

tributaria di primo grado di Firenze, il 26 maggio 1982 dalla

Commissione tributaria di primo grado di Rimini, il 12 aprile 1984 dal

Tribunale di Trani, il 28 febbraio 1984 dalla Commissione tributaria di

secondo grado di Ascoli Piceno, il 15 novembre 1983 dalla Commissione

tributaria di secondo grado di Gorizia, il 20 febbraio 1984 dalla

Commissione tributaria di primo grado di Palermo, il 6 febbraio 1984

dalla Commissione tributaria di secondo grado di Forll', il 16 e il 19

dicembre 1983 dalla Commissione tributaria di primo grado di Termini

Imerese (n. 4 ord.); il 9 giugno 1984 dalla Commissione tributaria di

secondo grado di Palermo, il 27 marzo 1984 dalla Commissione tributaria

di secondo grado di Ascoli Piceno, l'11 ottobre 1983 dalla Commisione

tributaria di primo grado di Venezia, il 22 marzo 1984 dalla

Commissione tributaria di primo grado di Roma (n. 6 ord.); l'8 marzo

1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma, il 2 febbraio

1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma, il 29 marzo

1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma (n. 2 ord.);

il 2 febbraio 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma,

il 16 marzo 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di

Pinerolo, il 4 luglio 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado

di Termini Imerese (n. 3 ord.); il 30 novembre 1983 dalla Commissione

tributaria di primo grado di Novara, il 10 dicembre 1984 dalla

Commissione tributaria di primo grado di Termini Imerese (n. 2 ord.);

iscritte rispettivamente ai nn. 434, 496, 503, 560, 674, 740, 813, 848,

870, 1022, 1023, da 1081 a 1090 del registro ordinanze 1983, da 14 a

17, 83, 290, 291, 292, 344, 345, 411, 543, 794, 816, 883, 906, 1009, da

1072 a 1076, 1100, 1123, 1131, 1200 del registro ordinanze 1984, da 101

a 111, 122, 182, 183, 184, 216, 382, 685 del registro ordinanze 1985 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nn. 308 e 355 dell'anno 1983, nn.

15, 46, 60, 67, 88, 141, 148, 155, 169, 183, 245, 266, 301 e 307

dell'anno 1984; nn. 7 bis, 13 bis, 34 bis, 42 bis, 53 bis, 56 bis, 59

bis, 65 bis, 113 bis, 149 bis, 161 bis, 169 bis, 173 bis, 250 bis e 302

bis dell'anno 1985.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore.

Ritenuto che con le ordinanze di cui in epigrafe sono state

sollevate questioni di legittimità costituzionale degli artt. 12

lett. e), 14 e 46, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597

("Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone

fisiche"); 23, secondo comma, lett. e) del d.P.R. 29 settembre 1973, n.

600 ("Disposizioni comuni in materia di accertamenti delle imposte sui

redditi"); 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 ("Disciplina delle

agevolazioni tributarie"); 87, 89 e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29

gennaio 1958, n. 645 ("Testo unico delle leggi sulle imposte dirette"),

in riferimento agli artt. 3, 38, 53, 76 e 77 Cost., sostenendosi la

intassabilità delle indennità di buonuscita erogate dall'ENPAS e di

altre consimili indennità di fine rapporto, perché aventi carattere

previdenziale e inidonee a costituire indice di capacità contributiva;

in quanto la legge di delegazione 9 ottobre 1971, n. 825, non

consentiva di tassare tali indennità; per la irragionevole differenza

di trattamento fiscale rispetto alle indennità percepite in relazione

a contratti di assicurazione sulla vita, ai sussidi erogati dallo Stato

e alle indennità di fine rapporto erogate dall'INPS; nonché per la

irragionevolezza dei criteri di tassazione;

rilevato che, trattandosi di questioni analoghe, i giudizi vanno

riuniti;

considerato che come è stato affermato nella ordinanza n. 351 del

1985 di questa Corte il giudizio sul rispetto dei principi di capacità

contributiva e di uguaglianza tributaria richiede che si valutino in

concreto le forme ed i criteri dell'imposizione;

rilevato che, per assicurare la tutela voluta dall'art. 38 Cost.

occorre evitare che risorse specificamente destinate a scopo

previdenziale siano assunte ad indice di capacità contributiva e fatte

oggetto di prelievo fiscale senza la adozione di criteri che, pur

nell'ambito della discrezionalità legislativa, siano tali da

salvaguardare l'interesse costituzionalmente protetto;

che, nell'ambito di questo quadro, occorre procedere all'esame di

costituzionalità delle impugnate disposizioni di legge che, attraverso

il tempo, hanno disciplinato il regime tributario degli emolumenti in

parola, al fine di stabilire se tale disciplina sotto tutti i vari

profili che sono stati prospettati (e cioè non solo per l'an ma

altresl' per il quomodo e per il quantum) si presenti conforme o meno

alla normativa costituzionale;

che con la legge 26 settembre 1985, n. 482, la regolamentazione

della materia è stata profondamente modificata in molti aspetti;

che, in particolare, con l'art. 1 di tale legge sono stati

modificati tanto l'art. 12, lett. a), del d.P.R. n. 597 del 1973

(prendendo in considerazione e sottoponendo ad identica tassazione

tutte le indennità, comunque denominate, commisurate alla durata del

rapporto di lavoro dipendente e le somme percepite una tantum in

dipendenza della cessazione del rapporto stesso) quanto l'art. 13,

primo comma, (escludendo tutte le predette indennità

dall'agganciamento con il reddito complessivo netto del contribuente);

che l'art. 2 della stessa legge, poi, ha sostituito integralmente

l'art. 14 del d.P.R. n. 597 ed ha dato una nuova disciplina fiscale al

trattamento di fine rapporto ed alle indennità equipollenti, in modo

da tenere conto della durata del rapporto di lavoro e delle sue

caratteristiche;

che contemporaneamente ha dettato una diversa disciplina anche per

altre indennità e somme di cui all'art. 12 lett. e);

che l'art. 6 ha, poi, sottoposto a tassazione i capitali che

vengono corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla

vita;

che d'altro canto il legislatore ha avuto anche cura di dare alle

nuove disposizioni effetto retroattivo con le norme contenute negli

artt. 4 e 5, imponendo il secondo la riliquidazione (a domanda) delle

indennità e delle altre somme percepite a decorrere dal 1 gennaio

1980; mentre l'art. 4 contiene, a sua volta, una disciplina dettagliata

e particolareggiata per l'applicazione delle nuove disposizioni sia nei

giudizi in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge n.

482 sia negli altri casi nei quali, pur non essendovi state

impugnazioni, non sia decorso il termine per la proposizione dei

ricorsi a norma dell'art. 37 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;

che con queste ed altre disposizioni contenute nella legge n. 482

tutto il meccanismo di tassazione delle indennità, in generale, dovute

per la cessazione dei rapporti di lavoro dipendente, è stato

modificato sulla base di nuovi criteri, con la conseguenza che le varie

prospettazioni di illegittimità costituzionale fatte con le ordinanze

di cui in epigrafe non trovano più nella legislazione nuova tutti gli

agganciamenti che esse avevano posto in luce ed occorre procedere ex

novo alla indagine sulla rilevanza delle prospettazioni medesime da

parte dei giudici a quibus.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Commissione Tributaria di

primo grado di Modena, alla Commissione Tributaria di primo grado di

Sanremo, alla Commissione Tributaria di primo grado di Rimini, alla

Commissione Tributaria di primo grado di Palermo, alla Commissione

Tributaria di secondo grado di Ascoli Piceno, alla Commissione

Tributaria di secondo grado di Forll', alla Commissione Tributaria di

primo grado di Novara, al Pretore di Cagliari, alla Commissione

Tributaria di primo grado di Milano, alla Commissione Tributaria di

secondo grado di Alessandria, alla Commissione Tributaria di primo

grado di Cagliari, alla Commissione Tributaria di primo grado di

Trieste, alla Commissione Tributaria di primo grado di Livorno, al

Tribunale di Trani, alla Commissione Tributaria di secondo grado di

Gorizia, alla Commissione Tributaria di primo grado di Pinerolo, alla

Commissione Tributaria di primo grado di Roma, alla Commissione

Tributaria di primo grado di Termini Imerese, alla Commissione

Tributaria di primo grado di Firenze, alla Commissione Tributaria di

secondo grado di Palermo, alla Commissione Tributaria di primo grado di

Piacenza, alla Commissione Tributaria di primo grado di Venezia, alla

Commissione Tributaria di primo grado di Imperia, alla Commissione

Tributaria di primo grado di Foggia, alla Commissione Tributaria di

primo grado di Como, perché riesaminino la rilevanza delle questioni

sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:80 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte