Corte costituzionale

Ordinanza n. 80/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/03/1998 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 633, ultimo

comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa

il 28 marzo 1997 dal pretore di Ancona, sezione distaccata di

Fabriano, nel procedimento civile vertente tra Fad Fabriano

Autoadesivi S.p.a. e Garoufalis Dimitrios, iscritta al n. 401 del

registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica, n.27, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 marzo 1998 il giudice

relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che - a séguito di un ricorso per decreto ingiuntivo nei

confronti di una società avente la propria sede in Grecia - il

pretore di Ancona, sezione distaccata di Fabriano, con ordinanza

emessa il 28 marzo 1997, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 633, ultimo comma, del codice di procedura

civile, secondo cui l'ingiunzione di pagamento non può essere

pronunciata se la notificazione all'intimato deve avvenire fuori

dalla Repubblica;

che - dopo aver affermato di non poter disapplicare la denunciata

norma in relazione alle affermazioni contenute nella sentenza della

Corte di giustizia delle comunità europee del 13 luglio 1995 (nella

causa C-474/1993), la quale si limita a statuire in ordine alla

compatibilità del procedimento monitorio italiano con i princi'pi

comunitari - il rimettente rileva come, stante l'equiparabilità in

tutto e per tutto del procedimento monitorio a qualsiasi altro

provvedimento giurisdizionale nell'a'mbito comunitario, l'operatore

economico interno risulta fortemente penalizzato, non potendo

adeguatamente tutelare il suo credito allorquando il debitore si

trovi all'estero;

che, pertanto, la denunciata disposizione violerebbe: a) l'art.

3 della Costituzione, ponendo un'incongrua disparità di trattamento

con lo straniero appartenente ad uno degli Stati membri della

comunità, che si avvalga di una procedura sommaria equipollente,

ovvero con chi utilizzi qualsiasi altra procedura giurisdizionale

civile, italiana o meno, nonché con chi richieda in corso di causa

un'ordinanza ex art. 186-ter cod. proc. civ., alla cui

pronunciabilità non sono opposte reclusioni di sorta; b) l'art. 24

della Costituzione, in quanto non permette all'interessato di agire

per la tutela del suo credito con tutti i mezzi previsti

dall'ordinamento, escludendo senza idonea ragione proprio il

procedimento monitorio, che appare tipicamente previsto in caso di

fornitura di merci non pagate; c) l'art. 41 della Costituzione, in

quanto viene di fatto imposta una restrizione all'attività economica

- disincentivando i rapporti commerciali con l'estero - in

conseguenza dell'immotivato difetto di tutela dei rapporti di

interscambio che hanno raggiunto un'elevata frequenza;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per l'infondatezza della sollevata questione.

Considerato che questa Corte, in un precedente scrutinio di

costituzionalità della stessa disposizione, allora censurata con

riferimento all'art. 10 della Costituzione, ha già affermato che

nei patti comunitari non si configurano princi'pi generali incidenti

nella materia del processo, lasciata alla disciplina del diritto

interno degli Stati, e che il divieto di notificazione all'estero del

decreto ingiuntivo determina solo una causa di inammissibilità della

speciale tutela monitoria e non un difetto di giurisdizione,

potendosi agire in sede ordinaria (ordinanza n. 364 del 1989);

che proprio la possibilità per il creditore di utilizzare tutti

gli altri strumenti processuali offertigli in sede ordinaria e

cautelare - ivi compresi i provvedimenti anticipatori di condanna di

cui agli artt. 186-bis e segg. cod. proc. civ. - onde far valere il

proprio diritto, esclude la paventata menomazione del diritto di

difesa e di azione dello stesso, nonché, conseguentemente e di

riflesso, la restrizione della sua piena libertà di iniziativa

economica;

che, per quanto riguarda la denunciata disparità di trattamento,

mentre si palesa inconfigurabile l'ipotizzata comparabilità con la

posizione dello straniero che si avvalga di non meglio precisate

procedure sommarie equipollenti approntate da altri Stati comunitari,

va ribadito quanto la Corte ha già ripetutamente sottolineato in

ordine alla non omogeneità, in termini di natura e di funzione, del

provvedimento monitorio rispetto all'ordinanza disciplinata dall'art.

186-ter cod. proc. civ., la quale dunque non può essere chiamata a

fungere da tertium comparationis nella prospettazione di un'asserita

illegittimità costituzionale della non simmetrica disciplina

applicativa di quel provvedimento (v. sentenze n. 65 e n. 200 del

1996);

che, più in generale, va altresì ribadito come resti comunque

affidata alla discrezionalità del legislatore la differenziazione

delle condizioni di accesso alla tutela giurisdizionale, tanto più

nella specie, dove la domandata pronuncia caducatoria implicherebbe

imprescindibilmente un articolato coordinamento dello specifico

contesto processuale, sia per quanto riguarda in particolare i

termini di notifica del decreto ingiuntivo e gli effetti della

mancata notifica dello stesso, sia con riferimento alla instaurazione

del giudizio di opposizione;

che dunque all'attenzione proprio e solo del legislatore sarebbe

semmai da segnalare la necessità di rimuovere - così come hanno

fatto altri Stati della Comunità europea - il limite previsto dalla

denunciata norma, ove si supponesse ormai superata l'originaria

ragione giustificativa di esso;

che, pertanto, la questione appare manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 633, ultimo comma, del codice di procedura

civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 41 della

Costituzione, dal pretore di Ancona, sezione distaccata di Fabriano,

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Malvica

Depositata in cancelleria il 26 marzo 1998.

Il cancelliere: Malvica

ECLI:IT:COST:1998:80 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte