Sentenza n. 802/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/07/1988 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2120, comma
terzo, codice civile in rif. art. 2111 stesso codice promosso con
ordinanza emessa il 29 maggio 1987 dal Pretore di Milano nel
procedimento civile vertente tra Napoli Francesco e s.r.l. Sogeima
iscritta al n. 413 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale,
dell'anno 1987;
Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1988 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio promosso da Napoli Francesco contro
la sua datrice di lavoro s.r.l. SOGEIMA e avente per oggetto la
determinazione del trattamento di fine rapporto, il Pretore di
Milano, con ordinanza 29 maggio 1987, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 52, secondo
comma, Cost., dell'art. 2120, terzo comma, cod. civ. (novellato dalla
legge 29 maggio 1982 n. 297) nella parte in cui non prevede il
servizio militare di leva tra i periodi di sospensione della
prestazione di lavoro computabili nel calcolo del trattamento
predetto.
Ad avviso del giudice remittente, le ipotesi indicate dalla norma
in esame sono tassative, e quindi sono escluse sia la possibilità di
applicazione analogica ad altre ipotesi, sia la possibilità,
ritenuta da alcune pronunce di giudici di merito, di applicazione
diretta dell'art. 52, secondo comma, Cost., interpretato da questa
Corte nel senso che il concetto di "posizione di lavoro", garantita
al prestatore chiamato alle armi per il servizio di leva, "non deve
essere considerato equivalente a quello di posto di lavoro, (ma) è
un concetto molto più ampio, che comprende senza dubbio anche il
diritto alla indennità di anzianità" (sent. n. 8 del 1963).
È vero che l'anzianità del lavoratore non ha più rilevanza per
se stessa nel nuovo sistema delineato dalla legge n. 297 del 1982, ma
solo se qualificata dalla percezione della retribuzione; a questo
principio, peraltro, la legge fa eccezione nelle ipotesi previste nel
terzo comma dell'art. 2120, le quali sono computate come periodi di
"retribuzione figurativa". Donde la questione, sottoposta alla Corte,
se l'esclusione del servizio militare dal novero di tali ipotesi sia
compatibile col precetto costituzionale interpretato nel senso ampio
sopra riferito.
2. - Nel giudizio davanti alla Corte non si sono costituite le
parti private, né ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio
dei Ministri. Considerato in diritto
1. - Data la genericità del dispositivo dell'ordinanza di
rimessione, conviene precisare preliminarmente che la sollevata
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2120, terzo comma,
cod. civ. (nel testo modificato dalla legge n. 297 del 1982), in
quanto non prevede il servizio militare tra i periodi computabili per
il trattamento di fine rapporto, è rilevante limitatamente
all'ipotesi del servizio di leva, restando estranea all'oggetto del
presente giudizio l'altra ipotesi del richiamo alle armi.
2. - Contrariamente all'opinione di alcuni giudici di merito, dai
quali il mancato riferimento al detto periodo è stato interpretato
come una lacuna di previsione che darebbe spazio a una applicazione
diretta dell'art. 52 Cost., il giudice a quo ravvisa correttamente
nella disposizione denunziata del codice civile una norma implicita
di esclusione del tempo trascorso in servizio di leva dal computo per
la determinazione del trattamento di fine rapporto.
Di tale norma, peraltro, egli ritiene dubbia la legittimità
costituzionale sul riflesso che, giusta la statuizione della sentenza
n. 8 del 1963 di questa Corte, il concetto di "posizione di lavoro",
tutelata dall'art. 52, secondo comma, Cost., "comprende senza dubbio
anche il diritto all'indennità di anzianità". Non è difficile
intuire che il dubbio del giudice remittente è sollecitato dalla
regola enunciata nell'art. 4, ultimo comma, della legge n. 297 del
1982, secondo cui le norme di legge o le clausole collettive che
richiamano l'istituto dell'indennità di anzianità devono essere
intese come facenti riferimento al trattamento di fine rapporto.
3. - La questione non è fondata.
Dal contesto in cui è inserita si arguisce che la massima della
sentenza testé riferita è formulata con una metonimia: tenendo
l'occhio al caso di specie, che ha dato origine all'incidente di
costituzionalità, essa intende dire che la salvaguardia della
posizione di lavoro da ogni pregiudizio include anche "il computo del
tempo trascorso in servizio militare di leva nella anzianità del
lavoratore", della quale l'effetto principale, nell'ordinamento
allora vigente, era il diritto all'indennità di anzianità. Perciò
il riferimento a questo diritto, essendo una locuzione figurativa,
adoperata per esprimere la rilevanza del servizio militare di leva
"agli effetti dell'anzianità", non può essere letto oggi come
richiamo del trattamento di fine rapporto: questo, a differenza
dell'indennità originariamente prevista dall'art. 2120 cod. civ.,
non è un effetto dell'anzianità.
Nel nuovo sistema la somma capitale spettante al prestatore di
lavoro alla cessazione del rapporto non è "proporzionale agli anni
di servizio" (e infatti queste parole non compaiono nel nuovo testo
dell'art. 2120), bensì si determina in proporzione all'ammontare
delle retribuzioni percepite nel corso del rapporto, delle quali una
quota (aggiuntiva) viene di anno in anno nominalmente accantonata per
formare il trattamento di fine rapporto. L'anzianità rileva
indirettamente (posto che l'entità degli accantonamenti aumenta in
ragione del numero degli anni di servizio), e solo nella misura
corrispondente a periodi di retribuzione effettiva. A questa regola
il terzo comma dell'art. 2120 porta eccezione soltanto nel senso che
i periodi ivi indicati di assenza dal lavoro con diritto alla
retribuzione, eventualmente soddisfatto in tutto o in parte in forma
previdenziale, figurano come periodi di retribuzione normale anche se
la conservazione della retribuzione fosse limitata a una aliquota
percentuale di essa. Del resto, questo caso è oggi abbastanza
marginale grazie alle norme dei contratti collettivi integrative
delle forme di previdenza sociale previste dall'art. 2110 cod. civ.
Ne consegue che non entrano nel computo del trattamento di fine
rapporto i periodi di sospensione della prestazione di lavoro per i
quali non spetta al lavoratore il diritto alla conservazione, nemmeno
parziale, della retribuzione. A questa categoria di ipotesi - secondo
la disciplina risultante dall'art. 1 del d.lgs. C.p.S. 13 settembre
1946 n. 303, ratificato con legge 5 gennaio 1953 n. 35 - appartiene
il periodo di assenza dal lavoro per adempiere gli obblighi di leva,
durante il quale il prestatore ha diritto alla conservazione della
posizione di lavoro nel senso ampio sopra ricordato, ma non conserva
la retribuzione. Sotto quest'altro profilo, come ha osservato la
Corte di cassazione (sent. n. 5970 del 1984), il rigore della norma
costituzionale "viene contemperato dall'applicazione dei principi che
regolano il rapporto di lavoro, come la non decorrenza degli effetti
economici e della retribuzione in assenza della prestazione
lavorativa".
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2120, terzo comma, cod. civ., modificato dalla legge 29
maggio 1982 n. 297 ("Disciplina del trattamento di fine rapporto e
norme in materia pensionistica"), nella parte in cui non prevede il
servizio militare di leva tra i periodi di sospensione della
prestazione di lavoro computabili nel calcolo del trattamento di fine
rapporto, sollevata, in relazione all'art. 52, secondo comma, Cost.,
dal Pretore di Milano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:802 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte