Sentenza n. 81/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 04/03/1992 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 18Statuto dei lavoratori
- art. 1legge 108/1990
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma
quinto, della legge 11 maggio 1990, n. 108 (Disciplina dei
licenziamenti individuali), promosso con ordinanza emessa il 18
giugno 1991 dal Pretore di Varese - Sezione distaccata di Gavirate
nel procedimento civile vertente tra Miceli Oliva e s.r.l. Confezioni
riunite della Valcuvia iscritta al n. 573 del registro ordinanze 1991
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima
serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1992 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Avviata al lavoro presso la s.r.l. Confezioni Riunite della
Valcuvia ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, e licenziata per
mancato superamento del periodo di prova, Oliva Miceli otteneva dal
Pretore di Varese - sezione distaccata di Gavirate una sentenza
dichiarativa di illegittimità del licenziamento con ordine di
reintegrazione nel posto di lavoro. Avendo optato per l'indennità
sostitutiva prevista dall'art. 18, quinto comma, della legge 20
maggio 1970, n. 300, nel testo modificato dell'art. 1 della legge 11
maggio 1990, n. 108, otteneva l'emissione di un decreto ingiuntivo
per la somma corrispondente. Nel corso del giudizio di opposizione
promosso dalla Società datrice di lavoro, il medesimo Pretore, con
ordinanza del 18 giugno 1991, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale del citato art. 18, quinto comma, per contrasto con
gli artt. 3, 4, 35 e 41 della Costituzione.
Secondo il giudice a quo, la norma denunciata sarebbe contraria al
principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e al principio di
tutela della dignità sociale dei lavoratori, di cui all'art. 41
Cost., perché attribuisce un privilegio ingiustificato sotto forma
di diritto di dimissioni in tronco fondate su una causa - il
pregresso licenziamento dichiarato illegittimo - ormai rimossa dalla
sentenza che ha ordinato la reintegrazione del lavoratore nel posto
di lavoro e ha condannato il datore al risarcimento dei danni.
Inoltre le dimissioni sono indennizzate con una somma esorbitante
rispetto a quella normalmente accordata dall'art. 2119 cod. civ.
In secondo luogo, la norma denunciata contrasterebbe anche con gli
artt. 4 e 35 Cost. "in quanto agevola la vanificazione di un rapporto
di lavoro consentendo un'opzione non sempre giustificabile".
2. - Nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
Dopo avere rilevato l'inconferenza del richiamo agli artt. 4, 35 e
41 Cost., l'Avvocatura osserva, quanto alla pretesa violazione
dell'art. 3 Cost., che, anche ad ammettere l'assimilazione
dell'opzione in esame a un'ipotesi di dimissioni, non si può trarne
argomento né per censurare l'esonero del lavoratore da ogni
motivazione della scelta operata, trattandosi della conseguenza di
una valutazione tipica del legislatore non debordante dal limite
della ragionevolezza, né per censurare l'eccedenza dell'indennità
sostitutiva rispetto alla indennità di preavviso normalmente
spettante al lavoratore che recede per giusta causa, considerate la
peculiarità del caso regolato dalla norma denunciata e la funzione
dissuasiva al fine della prevenzione di licenziamenti arbitrari. Considerato in diritto
1. - Dal Pretore di Varese - sezione distaccata di Gavirate è
sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 18,
quinto comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, nel testo
modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, per
contrasto con gli artt. 3, 4, 35 e 41 della Costituzione.
2. - La questione non è fondata.
Palesemente inconferente è il richiamo degli artt. 4 e 35 Cost.
Non si comprende, né il giudice remittente fornisce delucidazioni in
proposito, come il diritto attribuito al lavoratore dalla norma
denunciata di optare, secondo le sue convenienze, tra la
reintegrazione nel posto di lavoro e un'indennità sostitutiva possa
ritenersi offensivo del diritto dei cittadini al lavoro e contrario
all'obbligo della Repubblica di tutelare il lavoro.
Inconsistente è pure il richiamo dell'art. 41, secondo comma,
Cost., che è un parametro di valutazione delle leggi regolatrici
dell'esercizio della libertà di iniziativa privata, e in particolare
dei comportamenti degli imprenditori verso i prestatori di lavoro
subordinato, mentre oggetto del presente giudizio è una legge che
attribuisce al lavoratore un diritto potestativo contro il datore di
lavoro, cioè un diritto che non ha una funzione di conformazione,
mediante un obbligo corrispondente, dell'iniziativa economica
dell'imprenditore.
3. - Il tertium comparationis, alla stregua del quale è
denunciata la violazione dell'art. 3 Cost., è additato dal giudice
remittente nell'art. 2119 cod. civ. muovendo dalla premessa che la
norma denunciata configuri un diritto di dimissioni per giusta causa.
La violazione del principio di eguaglianza è ravvisata sia
nell'esonero del lavoratore da qualsivoglia motivazione del recesso,
sia nell'esorbitanza dell'indennità sostitutiva, fissata in quindici
mensilità di retribuzione globale, rispetto all'indennità di
preavviso normalmente spettante al lavoratore dimissionario per
giusta causa. Sotto il secondo profilo è portato a confronto anche
l'art. 2 della legge 9 gennaio 1963, n. 7, che attribuisce il
trattamento previsto per le dimissioni per giusta causa alla
lavoratrice licenziata per causa di matrimonio, la quale, invitata a
riprendere il servizio in conseguenza della nullità del
licenziamento, dichiari di recedere dal contratto.
I termini di confronto sono inappropriati già all'interno della
premessa assunta dal giudice a quo, attesa la diversità della
situazione regolata dalla norma impugnata non solo rispetto ai casi
contemplati dall'art. 2119 cod. civ., ma anche rispetto al caso
specifico della legge n. 7 del 1963. In questo l'arbitrarietà del
licenziamento è legalmente presunta per tabulas, mentre nell'ipotesi
del nuovo testo dell'art. 18, quinto comma, dello statuto dei
lavoratori il licenziamento può risultare viziato per le ragioni
più varie, inclusi vizi di pura forma o di procedura, senza dire del
caso non infrequente di licenziamento intimato nella ragionevole
convinzione, poi non condivisa dal giudice, di sussistenza di un
giustificato motivo o di una giusta causa.
Ma è assorbente il rilievo dell'insostenibilità della detta
premessa, dimostrata dalla stessa ordinanza di remissione là dove
afferma che l'arbitrio commesso dal datore di lavoro intimando il
licenziamento "appare ormai riparato" nel momento in cui il
lavoratore esercita l'opzione attribuitagli dalla norma impugnata.
Ciò significa che, dopo la sentenza che ha ordinato la
reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e condannato il
datore al risarcimento del danno, il fatto precedente del
licenziamento illegittimo non è più idoneo - se mai lo è stato - a
fondare una giusta causa legalmente tipizzata di dimissioni dal
rapporto di lavoro. Ordine di reintegrazione nel posto, con facoltà
del lavoratore di optare per il pagamento di un'indennità
sostitutiva, e dimissioni per giusta causa indennizzate sono
strumenti di tutela concettualmente diversi, che non possono fondersi
l'uno con l'altro.
4. - Queste considerazioni inducono a ritenere più congrua
l'interpretazione che ravvisa nella norma impugnata un'obbligazione
con facoltà alternativa dal lato del creditore. Anziché la
prestazione dovuta in via principale, cioè la reintegrazione nel
posto di lavoro, il creditore ha facoltà di pretendere una
prestazione diversa di natura pecuniaria, che è dovuta solo in
quanto dichiari di preferirla, e il cui adempimento produce, insieme
con l'estinzione dell'obbligazione di reintegrare il lavoratore nel
posto, la cessazione del rapporto di lavoro per sopravvenuta mancanza
dello scopo. Il rapporto non cessa per effetto della dichiarazione di
scelta del lavoratore, come si dovrebbe pensare se essa avesse la
valenza di dichiarazione di recesso, bensì solo al momento e per
effetto del pagamento dell'indennità sostitutiva.
5. - Così precisato il significato della disposizione in esame,
cade la possibilità di valutarla, ai fini dell'art. 3 Cost.,
confrontandola con tertia comparationis tratti da norme relative a
casi di dimissioni indennizzate.
Essa non può essere censurata nemmeno sotto il profilo del
principio di razionalità, sul riflesso dell'ammontare
irragionevolmente elevato dell'indennità sostitutiva della
reintegrazione. È giurisprudenza costante di questa Corte che, in
mancanza di un termine di confronto, una valutazione di
illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 3 Cost. può
essere fondata soltanto su una irrazionalità manifesta,
irrefutabile, che nella specie non può essere affermata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 18, quinto comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme
sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà
sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento), nel testo modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio
1990, n. 108 (Disciplina dei licenziamenti individuali), sollevata,
in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 41 della Costituzione, dal Pretore di Varese - sezione distaccata di Gavirate con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1992.
Il Presidente: BORZELLINO
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 4 marzo 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:81 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte