Corte costituzionale

Ordinanza n. 81/1999

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/03/1999 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 513, commi 1 e

2, e 514 del codice di procedura penale, nel testo modificato dalla

legge 7 agosto 1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice

di procedura penale in tema di valutazione delle prove), promossi con

ordinanze emesse il 5 novembre 1997 dal Tribunale di Napoli, il 24 e

17 febbraio 1998 dal Tribunale di Verbania, il 18 novembre 1997 dal

Tribunale di Napoli ed il 18 febbraio 1998 dal Tribunale di Avezzano,

rispettivamente iscritte ai nn. 236, 301, 324, 388 e 397 del registro

ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

nn. 15, 18, 19 e 23, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1999 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il Tribunale di Napoli (r.o. n. 236 del 1998), il

Tribunale di Verbania (r.o. nn. 301 e 324 del 1998) e il Tribunale di

Avezzano (r.o. n. 397 del 1998) hanno sollevato, in riferimento agli

artt. 3, 24, 25, 101, 111 e 112 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 2, del codice di

procedura penale, come modificato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267

(Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema

di valutazione delle prove), nella parte in cui subordina all'accordo

delle parti l'utilizzabilità ai fini della decisione delle

dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari

dall'imputato in procedimento connesso che si avvalga in dibattimento

della facoltà di non rispondere;

che, in particolare, il Tribunale di Avezzano impugna, unitamente

al comma 2 dell'art. 513 cod. proc. pen., anche il comma 1 della

medesima disposizione e l'art. 514 dello stesso codice, in

riferimento agli artt. 3, 24, 101, secondo comma, e 111, primo comma,

Cost;

che con diversa ordinanza il Tribunale di Napoli (r.o. n. 388 del

1998) ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, primo e

secondo comma, 25, secondo comma, 101, 111 e 112 Cost., questione di

legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 2, cod. proc. pen.

"nella parte in cui consente al soggetto citato ex art. 210 c.p.p.,

che durante le indagini preliminari aveva inteso rispondere, di

avvalersi della facoltà di non rendere dichiarazioni in

dibattimento";

che tutte le questioni sono state sollevate nel corso di

dibattimenti nei quali alcuni imputati in procedimenti connessi,

citati per la prima volta dopo l'entrata in vigore della legge n. 267

del 1997, si erano avvalsi della facoltà di non rispondere, e che le

parti non hanno prestato il consenso alla utilizzazione delle

dichiarazioni rese in precedenza;

che i rimettenti denunciano il contrasto dell'art. 513, comma 2,

cod. proc. pen. con l'art. 3 della Costituzione per la irragionevole

diversità della disciplina riservata alle dichiarazioni rese nel

corso delle indagini preliminari dall'imputato in procedimento

connesso che in dibattimento si avvalga della facoltà di non

rispondere, utilizzabili solo con l'accordo delle parti, rispetto:

alla disciplina prevista per le dichiarazioni testimoniali rese nel

corso delle indagini preliminari e, fra queste, quelle del prossimo

congiunto dell'imputato (r.o. nn. 301 e 324 del 1998; r.o. n. 388 del

1998, che evoca congiuntamente anche l'art. 111 Cost; r.o. n. 397 del

1998); alla disciplina dettata nel comma 1 dell'art. 513 cod. proc.

pen., secondo cui le dichiarazioni del coimputato che rifiuta in

dibattimento di sottoporsi all'esame sono utilizzabili nei confronti

dell'imputato che vi consenta (r.o. n. 397 del 1998);

che nella prima ordinanza (r.o. n. 236 del 1998) il Tribunale di

Napoli ravvisa la violazione dell'art. 3 della Costituzione sotto il

profilo della disparità di trattamento tra l'imputato raggiunto da

dichiarazioni accusatorie rese da un imputato in procedimento

connesso divenute irripetibili ai sensi dell'art. 512 cod. proc.

pen., come tali utilizzabili per la decisione, e l'imputato attinto

dalle dichiarazioni di un imputato in procedimento connesso,

irripetibili a seguito dell'esercizio della facoltà di non

rispondere, ma inutilizzabili ai fini della decisione;

che nella seconda ordinanza (r.o. n. 388 del 1998) il Tribunale

di Napoli censura inoltre, in riferimento anche agli artt. 24,

secondo comma, 111 e 112 Cost., la disciplina contenuta nel comma 2

dell'art. 513 cod. proc. pen. perché fa dipendere l'esercizio del

diritto dell'imputato al controesame dalla scelta del dichiarante di

avvalersi o meno della facoltà di non rispondere, con conseguente

disparità di trattamento tra imputati e violazione del principio del

giusto processo, del libero convincimento del giudice e della

obbligatorietà dell'azione penale;

che inoltre, secondo i rimettenti, l'art. 513, comma 2, cod.

proc. pen., vietando in mancanza dell'accordo delle parti

l'acquisizione delle dichiarazioni legittimamente assunte prima del

dibattimento, deroga irragionevolmente al principio di non

dispersione della prova e impedisce al giudice la piena conoscenza

dei fatti del giudizio, così sacrificando l'esercizio della funzione

giurisdizionale, il cui fine è quello della ricerca della verità,

con conseguente lesione anche del principio dell'obbligatorietà

dell'azione penale, in contrasto con gli artt. 3, 24, 25, 101,

secondo comma, e 112 della Costituzione (r.o. nn. 301 e 324 del 1998)

e con gli artt. 3, 25, secondo comma, 112 della Costituzione (r.o. n.

388 del 1998, che evoca altresì l'art. 2 della Costituzione per

contrasto della disciplina con "il principio di responsabilità e

collaborazione in vista dell'accertamento della verità");

che, ad avviso dei giudici a quibus l'art. 513, comma 2, cod.

proc. pen., subordinando alla volontà delle parti l'ingresso delle

dichiarazioni rese in precedenza da imputati in procedimenti connessi

fra il materiale probatorio sottoposto alla valutazione del giudice,

introduce un principio dispositivo in materia probatoria, in

contrasto con i principi di legalità, esercizio dell'azione penale,

funzione conoscitiva del processo e indefettibilità della

giurisdizione, con violazione degli artt. 25, 101, 111 e 112 della

Costituzione (r.o. n. 236 del 1998) e degli artt. 101, secondo comma,

e 111, primo comma, della Costituzione (r.o. n. 397 del 1998, che

evoca anche l'art. 24 della Costituzione per violazione del diritto

di difesa della parte civile e del coimputato che possono avere in

ipotesi interesse alla utilizzazione di dichiarazioni favorevoli);

che nei giudizi promossi con le ordinanze iscritte ai nn. 236,

301, 324, 388 e 397 del r.o. del 1998 è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, riportandosi integralmente, stante l'analogia

delle questioni, al contenuto dell'atto di intervento relativo ai

giudizi di costituzionalità promossi con le ordinanze iscritte ai

nn. 776 e 787 del r.o. del 1997, già decisi con sentenza n. 361 del

1998, nonché all'atto di intervento relativo alla questione

sollevata con ordinanza del 1 dicembre 1997 dal Tribunale di Lecco

(r.o. n. 112 del 1998).

Considerato che tutte le ordinanze di rimessione, muovendo dal

quadro normativo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 7

agosto 1997, n. 267, sottopongono a censura il regime di

inutilizzabilità ai fini della decisione, in mancanza dell'accordo

delle parti, delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini

preliminari dall'imputato in procedimento connesso che si avvalga in

dibattimento della facoltà di non rispondere;

che i giudizi, attesa l'analogia delle questioni, vanno riuniti;

che, successivamente alla emissione delle ordinanze, questa

Corte, con sentenza n. 361 del 1998, ha inciso sul predetto quadro

normativo, dichiarando la illegittimità costituzionale, tra l'altro,

dell'art. 513, comma 2, ultimo periodo, del codice di procedura

penale "nella parte in cui non prevede che, qualora il dichiarante

rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere su fatti

concernenti la responsabilità di altri già oggetto delle sue

precedenti dichiarazioni, in mancanza dell'accordo delle parti alla

lettura si applica l'art. 500, commi 2-bis e 4, del codice di

procedura penale";

che pertanto occorre restituire gli atti ai giudici rimettenti

affinché verifichino se, alla luce della nuova disciplina

applicabile a seguito della sentenza n. 361 del 1998, le questioni

sollevate siano tuttora rilevanti;

che, per quanto concerne la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 514 cod. proc. pen. sollevata dal Tribunale

di Avezzano, con la sentenza richiamata questa Corte ha dichiarato

l'inammissibilità di analoga questione, sul presupposto che "l'art.

514 non ha autonomo contenuto normativo rispetto alle regole di

utilizzazione probatoria delle dichiarazioni rese in precedenza";

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente

inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 514 del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 101,

secondo comma, e 111, primo comma, della Costituzione dal Tribunale

di Avezzano con l'ordinanza in epigrafe;

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Napoli, al

Tribunale di Verbania, al Tribunale di Avezzano, in relazione alla

questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 2, del

codice di procedura penale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 marzo 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:81 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte