Corte costituzionale

Ordinanza n. 81/2002

Altra decisione · depositata il 21/03/2002 · relatore Giovanni Maria Flick

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 1, comma 1, del d.l. 7 gennaio 2000, n. 2 (Disposizioni

urgenti per l'attuazione dell'art. 2 della legge costituzionale

23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo) convertito,

con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2000, n. 35, e 210, comma

4, del codicedi procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

9 marzo 2001 dal Tribunale di S. Angelo dei Lombardi nel procedimento

penale a carico di M. D.M., iscritta al n. 338 del registro ordinanze

2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, 1a

serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 2002 il giudice

relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 9 marzo 2001, il Tribunale

di S. Angelo dei Lombardi ha sollevato, in riferimento agli artt. 3,

24, secondo comma, 25, secondo comma, 101, secondo comma, 111 e 112

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del

combinato disposto degli artt.1, comma 1, del d.l. 7 gennaio 2000,

n. 2 (Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'art. 2 della legge

costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo)

convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2000, n. 35, e

210, comma 4, cod. proc. pen. "nella parte in cui, da un lato,

continua a prevedere la facoltà di non rispondere in capo a chi

viene esaminato ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen., quantomeno

sui fatti relativi alla responsabilità altrui, e, dall'altro,

impedisce, all'esito dell'esercizio di tale facoltà, l'acquisizione

ed utilizzazione delle dichiarazioni precedentemente rese dallo

stesso";

che il rimettente premette, in punto di fatto, che, nel corso

di un procedimento instaurato per il reato di estorsione aggravata,

una delle parti offese, "esaminata ai sensi dell'art. 210 cod. proc.

pen.", si era avvalsa della facoltà di non rispondere;

che sottolineato come la norma di cui all'art. 513 cod. proc.

pen. "debba ritenersi abrogata", in forza dell'art. 1 del d.l. n. 2

del 2000, che ha disposto l'immediata applicabilità, a tutti i

processi in corso, dell'art. 111 della Costituzione - il giudice a

quo assume che l'art. 210, comma 4, cod. proc. pen. determini, sotto

il profilo considerato, una irragionevole disparità di trattamento

tra imputati in procedimenti diversi, per il caso in cui la prova a

carico dell'imputato sia costituita dalle dichiarazioni di un

coimputato o di un imputato in procedimento connesso il quale accetti

di sottoporsi ad esame, rispetto all'ipotesi analoga in cui detto

imputato o coimputato si rifiuti di rispondere;

che, in forza della medesima considerazione, risulterebbero

violati anche gli artt. 24, secondo comma, e 111 della Costituzione,

posto che dalla suddetta insindacabile scelta verrebbero a dipendere

il diritto dell'imputato a sottoporre al contraddittorio

dibattimentale la fonte delle accuse mosse nei suoi confronti e lo

stesso principio della formazione della prova nel contraddittorio

delle parti;

che le norme denunciate, in quanto "producono l'effetto di

paralizzare ex post l'iniziativa penale", si porrebbero altresì in

contrasto con il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, e

con quello di legalità, sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost.,

che "assegna al processo la funzione di accertare la verità",

attraverso la piena conoscenza dei fatti ad opera del giudice;

che, infine, sarebbe leso il principio della soggezione del

giudice esclusivamente alla legge, in quanto la conoscibilità, e la

conseguente utilizzabilità processuale delle dichiarazioni rese

nella fase delle indagini dal coimputato di reato connesso o

collegato, verrebbero a dipendere esclusivamente dalla possibilità

di sottrarsi all'esame dibattimentale, riconosciuta a tali soggetti;

che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia

dichiarata infondata.

Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, è

entrata in vigore la legge 1 marzo 2001, n. 63 (Modifiche al codice

penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e

valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di

riforma dell'art. 111 della Costituzione), la quale ha profondamente

innovato la disciplina sia della formazione della prova in

dibattimento, che del diritto al silenzio, incidendo direttamente,

tra l'altro, sul campo di applicazione dell'art. 210 cod. proc. pen.,

per la parte in cui forma oggetto dell'odierna impugnativa;

che a fronte di tali modifiche normative, che investono anche

il contesto complessivo della disciplina di riferimento, gli atti

devono quindi essere restituiti al giudice rimettente perché

verifichi se la questione sia tuttora rilevante nel giudizio a quo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di S. Angelo dei

Lombardi.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1 marzo 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Flick

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 marzo 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:81 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte