Sentenza n. 82/1974
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/03/1974 · relatore Giovanni Battista Benedetti
Norme in gioco
applicata al caso
citata
- art. 435Codice civile
- art. 27legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 575 del
codice civile, promosso con ordinanza emessa il 18 dicembre 1972 dal
tribunale di Matera nel procedimento civile vertente tra Arcieri
Mastromattei Cristina e Arcieri Mastromattei Ugo, iscritta al n. 47 del
registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 81 del 28 marzo 1973.
Udito nella camera di consiglio del 18 dicembre 1973 il Giudice
relatore Giovanni Battista Benedetti.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con sentenza non definitiva in data 28 luglio 1960 il tribunale di
Matera dichiarava la minore Curci Cristina figlia naturale di Rosario
Arcieri Mastromattei, deceduto nel luglio 1955 in stato di celibato, e
condannava Italia Sammartino, vedova Arcieri - madre di Rosario - alla
corresponsione in favore della minore di un assegno mensile, in attesa
che, in prosieguo, si definissero tra le parti i diritti successori
conseguenti alla morte di Rosario Arcieri. Un giudizio per la divisione
dei beni caduti in successione si instaurava tra le parti nel maggio
1962; il relativo processo, interrottosi per la morte della Sammartino
avvenuta nel 1971, veniva riassunto dalla Arcieri Mastromattei Cristina
contro Ugo Arcier Mastromattei, nipote ed erede, per testamento, della
Sammartino. In questa fase del giudizio l'attrice ha sollevato
l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 575 del codice civile
sostenendo che il suo disposto dà luogo ad una ingiustificata
disparità di trattamento dei figli naturali, rispetto ai figli
legittimi: a questi ultimi, invero, l'art. 566 cod. civ. riserva
l'intero patrimonio ereditario con esclusione del concorso nella
successione degli ascendenti del de cuius; per i figli naturali invece,
la norma denunciata ammette un concorso riservando un terzo
dell'eredità agli ascendenti.
L'eccezione è stata accolta dal tribunale di Matera che con
propria ordinanza del 18 dicembre 1972 l'ha ritenuta rilevante nella
causa pendente tra le parti, nella quale deve decidersi quali sono -
quantitativamente - i diritti di una figlia naturale sulla eredità del
proprio genitore.
Dopo aver richiamato i principi affermati da questa Corte nella
sentenza n. 79 del 1969, il tribunale afferma che l'articolo 575
contrasterebbe con l'art. 3 Cost. giacché, limitando a due terzi la
quota di eredità riservata ai figli naturali, creerebbe una disparità
di trattamento, non giustificata da alcun ragione, rispetto ai figli
legittimi i quali ereditano i beni dei genitori con esclusione di
qualsiasi altra categoria di successibili. La stessa norma sarebbe,
altresì, in contrasto con l'art. 30 comma terzo, Cost., alla cui
tutela i figli naturali hanno pieno diritto quando nella successione
non concorrano il coniuge e i figli legittimi.
Un trattamento differenziato dei figli naturali nel campo
successorio si giustifica solo nei confronti del coniuge e de
discendenti legittimi. Lo stesso trattamento non riguarda per contro
gli ascendenti rispetto ai quali la Costituzione non autorizza il
legislatore ad applicare ai figli naturali una disciplina diversa e
più sfavorevole di quella riservata ai figli legittimi.
Nel presente giudizio nessuno si è costituito. Considerato in diritto :
1. - Con ordinanza 18 dicembre 1972 il tribunale di Matera ha
sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 575 del
codice civile che in tema di successione legittima ammette un concorso
tra figli naturali ed ascendenti del genitore e limita la quota
spettante ai primi a due terzi dell'eredità.
Tale norma, ad avviso del giudice, contrasterebbe sia col principio
di uguaglianza enunciato dall'art. 3 Cost., per la ingiustificata
disparità di trattamento ch'essa riserverebbe ai figli naturali
rispetto ai figli legittimi, i quali succedono invece nell'intero
patrimonio ereditario con esclusione del concorso nella successione
degli ascendenti del genitore, sia con l'articolo 30, comma terzo,
Cost., alla cui tutela i figli naturali riconosciuti o dichiarati hanno
pieno diritto, giusta i principi affermati dalla Corte costituzionale
con sentenza n. 79 del 1969, quando nella successione non concorrano
membri della famiglia legittima (discendenti legittimi e coniuge).
2. - La questione è fondata.
Nella ricordata sentenza la Corte ha precisato la portata dell'art.
30, comma terzo, Cost., statuendo che deve considerarsi famiglia
legittima quella costituitasi col matrimonio del padre naturale
comprendente soltanto il coniuge e i figli legittimi e non anche i
collaterali e gli ascendenti. Ha poi affermato che se il genitore
naturale non ha coniuge né figli legittimi manca una famiglia
legittima nel senso previsto dalla citata norma costituzionale e si
apre per il figlio naturale (riconosciuto o dichiarato) la tutela
garantita da questa norma.
Questi principi sono stati ribaditi nella successiva sentenza n. 50
del 1973 con la quale è stata dichiarata, per contrasto con gli artt.
3 e 30 Cost., l'incostituzionalità dell'art. 539 del codice civile
limitatamente alla parte in cui attribuiva ai figli naturali
riconosciuti o dichiarati, in assenza di membri della famiglia
legittima, una quota di riserva inferiore a quella stabilita dall'art.
537 c.c. a favore dei figli legittimi.
In tale sentenza è stata altresì dichiarata, in applicazione
dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità
costituzionale degli artt. 545 e 546 c.c., concernenti rispettivamente
il concorso di ascendenti legittimi con figli naturali ed il concorso
di ascendenti legittimi, figli naturali e coniuge, sul rilievo che tali
norme erano in contrasto sia con l'art. 30 Cost., in quanto limitavano
i diritti del figlio naturale anche in mancanza di membri della
famiglia legittima (non rientrando fra questi gli ascendenti legittimi
del de cuius), sia con l'art. 3 Cost. in quanto stabilivano un
trattamento di disparità successoria dei figli naturali rispetto ai
figli legittimi.
3. - Al lume dei principi affermati nelle citate decisioni e delle
statuizioni in esse contenute appare evidente l'incostituzionalità
della norma ora impugnata nella parte in cui, pur non essendovi prole
legittima e coniuge del genitore, ammette un concorso nella successione
degli ascendenti del genitore con i figli naturali attribuendo a questi
ultimi i due terzi dell'eredità. Questo trattamento, che è diverso da
quello riconosciuto ai figli legittimi, i quali conseguono l'intera
eredità escludendo dal concorso gli ascendenti, non è giuridicamente
giustificato. I diritti ereditari dei figli naturali riconosciuti o
dichiarati possono essere legittimamente limitati allorché essi
concorrono con i figli legittimi ed il coniuge del genitore, ma non
già quando vi siano soltanto gli ascendenti poiché questi - agli
effetti qui considerati - non sono membri della famiglia legittima.
4. - L'effetto dell'anzidetta pronuncia è che i figli naturali
riconosciuti o dichiarati conseguono - nell'ipotesi in cui manchino
membri della famiglia legittima e non sussista quindi
l'incompatibilità prevista dall'art. 30, comma terzo, Cost. - lo
stesso trattamento successorio riservato ai figli legittimi e cioè
succedono in tutta l'eredità.
A questa parificazione sul piano dell'indicato diritto non può
ovviamente non corrispondere identità di trattamento in tema di
obblighi alimentari.
A tal proposito va osservato che le disposizioni vigenti pongono
tali obblighi, nei confronti degli ascendenti legittimi del proprio
genitore, a carico dei figli legittimi (art. 433 cod. civ.), li
escludono per i figli naturali (art. 435 cod. civ.). Orbene proprio
per effetto della dichiarazione di illegittimità parziale dell'art.
575 - in forza della quale i figli naturali, escludendo dalla
successione al proprio genitore gli ascendenti di quest'ultimo,
acquistano sotto questo riguardo una posizione giuridica identica a
quella dei figli legittimi - siffatta diversità di trattamento diventa
costituzionalmente illegittima. E perciò, trattandosi di
illegittimità derivata, occorre, in applicazione dell'art. 27 della
legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiarare l'incostituzionalità dell'art.
435 cod. civ. nella parte in cui tale disposizione non prevede
l'obbligo per i figli naturali di prestare gli alimenti agli ascendenti
legittimi del proprio genitore.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale:
a) dell'art. 575 del codice civile nella parte in cui, in mancanza
di figli legittimi e del coniuge del genitore, ammette un concorso tra
i figli naturali riconosciuti o dichiarati e gli ascendenti del
genitore;
b) in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
dell'art. 435 del codice civile, nella parte in cui non prevede
l'obbligo per i figli naturali riconosciuti o dichiarati di prestare
gli alimenti agli ascendenti legittimi del proprio genitore.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:82 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte