Sentenza n. 83/1976
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/04/1976 · relatore Vincenzo Trimarchi
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 468, primo
comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 17 marzo
1975 dalla Corte d'appello dell'Aquila nel procedimento civile vertente
tra Nardinocchi Delia e Nella contro Trasacco Giovanna e Malagrida
Elena, iscritta al n. 250 del registro ordinanze 1975 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 202 del 30 luglio 1975.
Visti gli atti di costituzione di Nardinocchi Delia e Nella, di
Malagrida Elena e di Trasacco Giovanna, nonché l'atto d'intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 14 gennaio 1976 il Giudice relatore
Vincenzo Michele Trimarchi;
uditi gli avvocati Giuseppe Guarino e Adriano De Cupis, per
Nardinocchi Delia e Nella, gli avvocati Aldo Sandulli e Vittorio
Campobassi, per Malagrida Elena, gli avvocati Luigi Cariota Ferrara e
Bruno Sulli, per Trasacco Giovanna, ed il sostituto avvocato generale
dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel giudizio, in grado d'appello, promosso, in ordine ai
diritti successori relativi all'eredità di Pietro Malagrida, da Elena
Malagrida (cugina del de cuius) che aveva agito quale erede legittima,
nei confronti di Giovanna Trasacco, in proprio e quale esercente la
patria potestà sulle figlie minori Elvira e Maria, che si trovava nel
possesso dell'eredità ed aveva assunto di averne la proprietà perché
avente causa di Francesco Malagrida, fratello dell'attrice, a cui il
defunto, dopo averlo nominato con testamento unico erede, aveva
trasferito tutto il suo patrimonio e che era a lui premorto; giudizio,
in cui erano intervenute Delia e Nella Nardinocchi, figlie di una
sorella (premorta) dell'attrice, pretendendo di partecipare
all'attribuzione e alla divisione della eredità; la Corte d'appello de
L'Aquila, con ordinanza del 17 marzo 1975 ha sollevato, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 468, comma primo, del codice civile nella
parte in cui "limita, in relazione ai parenti collaterali, la
successione per rappresentazione ai soli discendenti dei fratelli e
delle sorelle, con esclusione dei discendenti degli altri collaterali
di grado terzo e successivi".
Circa la rilevanza della questione ha osservato che, qualora
dovesse essere dichiarata costituzionalmente illegittima la norma
limitativa del diritto di rappresentazione nei confronti dei
discendenti dei collaterali di grado terzo e successivi, le
intervenienti (ed appellanti) potrebbero succedere a Pietro Malagrida,
per rappresentazione della madre premorta, unitamente ad Elena
Malagrida, anch'essa cugina del defunto e di eguale grado della loro
genitrice.
La norma denunciata sarebbe in contrasto con l'art. 3 della
Costituzione per i seguenti motivi:
L'art. 468, comma primo, del codice civile, nell'ammettere alla
successione per rappresentazione anche i collaterali, non assicura
uguale trattamento a tutti gli appartenenti a tale categoria, e ciò
perché esclude dalla successione per rappresentazione i collaterali
diversi dai figli (recte: discendenti) dei fratelli e sorelle del de
cuius, che, pur essendo parenti di questo entro il sesto grado, siano
discendenti di un parente premorto ancorché avente lo stesso grado di
parentela del soggetto vivente che per questo solo li esclude dalla
successione. Il fatto della premorienza, considerato nel sistema
successorio, non sarebbe tale da determinare una situazione di
diseguaglianza tra gli appartenenti ad una stessa categoria di
successibili e quindi da giustificare un trattamento differenziato.
Posto che la successione per rappresentazione è succesione in
luogo e nel grado di colui che sarebbe stato chiamato se avesse voluto
o potuto accettare l'eredità, con l'esclusione della successione per
rappresentazione dei discendenti di collaterali di quarto grado, non
tanto si vieta ad essi di succedere in virtù del principio che il
parente prossimo esclude il remoto, quanto, invece, si nega ad essi di
prendere il posto del loro genitore e quindi di mantenere la condizione
di parità rispetto ad un parente collaterale dello stesso grado del
rappresentato, come è ammesso dalla legge fra altri collaterali.
D'altra parte non sarebbe sufficiente giustificazione alla
disciplina attuale la considerazione che la successione per
rappresentazione si fonda sul vincolo di sangue. Potrebbe, infatti,
verificarsi il caso che l'eredità sia devoluta ad un parente
(discendente ex fratre) di sesto o anche di settimo grado ed il figlio
di un cugino premorto (parente di quinto grado) non possa, secondo la
legge vigente, succedere per rappresentazione.
A conclusione, il giudice a quo osserva che l'art. 468, comma primo
citato, "limitando la successione per rappresentazione con riguardo ad
una sola categoria di collaterali, determina un'anomala situazione
allorché un parente prossimo escluda dalla successione i figli di
altro parente a lui di pari grado, che non voglia o non possa accettare
l'eredità".
2. - Davanti a questa Corte si sono costituiti:
a) Delia e Nella Nardinocchi, che a mezzo degli avvocati Edo
Lavore, prof. Adriano de Cupis e prof. Giuseppe Guarino, hanno chiesto
che sia dichiarata fondata la questione come sopra sollevata;
b) Elena Malagrida, che a mezzo degli avvocati Vittorio Campobassi
e prof. Aldo Sandulli, ha concluso per la dichiarazione di
inammissibilità della questione o quanto meno per la restituzione
degli atti al giudice a quo perché motivi sulla rilevanza; e,
subordinatamente, ha chiesto che della questione sia dichiarata la
manifesta infondatezza;
c) Giovanna Trasacco, nei nomi, che a mezzo degli avvocati Bruno
Sulli e prof. Luigi Cariota Ferrara, ha concluso nel senso della non
fondatezza della questione.
Ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
chiesto a questa Corte di voler dichiarare inammissibile per
irrilevanza o in ogni caso manifestamente infondata la ripetuta
questione.
3. - In punto di rilevanza della questione, Elena Malagrida ha
sostenuto che il giudice a quo aveva trascurato del tutto di
considerare che Pietro Malagrida avesse disposto per testamento in
favore di Francesco Malagrida, figlio di un suo cugino; ed ha osservato
che qualora fosse dichiarata l'illegittimità costituzionale della
norma denunciata, l'eredità spetterebbe esclusivamente ad Elvira e
Maria Malagrida, per rappresentazione del padre Francesco, e
nell'ipotesi opposta l'eredità spetterebbe ad essa concludente ai
sensi dell'art. 572 del codice civile.
Anche per l'Avvocatura generale dello Stato, per ragioni che essa
considera superfluo indicare, la pronuncia di accoglimento non
produrrebbe alcun effetto concreto nel processo civile a quo. D'altra
parte la motivazione offerta al riguardo dalla Corte sarebbe lacunosa,
perché nell'ordinanza non si esamina in concreto se la possibilità di
successione delle parti reclamanti l'eredità sussista in relazione
alle posizioni successorie delle altri parti.
Di contrario avviso si sono dichiarate le Nardinocchi, le quali
hanno precisato che la causa promossa da Elena Malagrida davanti al
tribunale di Pescara verteva sulla successione legittima a Pietro
Malagrida e che in quel giudizio esse avevano fatto valere i loro
diritti nell'ambito della successione legittima. Conseguentemente, la
Corte dell'Aquila aveva esattamente individuato la rilevanza della
questione, ed aveva al riguardo adeguatamente motivato.
4. - Per quanto concerne il merito, dalle parti costituite o
intervenute sono assunte le seguenti posizioni.
a) Secondo le Nardinocchi l'art. 42, comma quarto, della
Costituzione non rende costituzionalmente legittima ogni regola in
materia successoria che sia posta con legge, e per le norme legislative
(che rispettano la riserva) dettate in tale materia il riscontro di
legittimità va fatto tenendo presente altre disposizioni
costituzionali, tra cui quella dell'art. 3.
Secondo Elena Malagrida, invece, se non vengono in considerazione
il coniuge e i figli legittimi del de cuius, i limiti della successione
legittima e testamentaria sono rimessi dall'art. 42, comma quarto cit.
- "alla scelta assolutamente libera del legislatore" al quale compete
esclusivamente di definire i limiti ed i gradi della successibilità e
della sostituibilità di un successibile con un altro; ed il giudice
della costituzionalità delle leggi non può entrare nel merito ma può
solo effettuare un controllo in ordine alla ragionevolezza dei criteri
adottati. E la norma denunciata in parte qua non conterrebbe nulla di
irragionevole.
b) Il riconoscimento del diritto di rappresentazione, secondo la
Malagrida e la Trasacco, costituisce una deroga al principio generale
secondo cui, nella successione legittima, il parente prossimo esclude
il remoto: rapresenta cioè un'eccezione.
Ciò, però, secondo la Nardinocchi, non rileva: non vale invocare
la tradizionale natura eccezionale del diritto di rappresentazione,
perché l'eccezione, ammesso che ricorra, può sempre essere ampliata
da questa Corte nell'esercizio del suo potere, la tradizione non
costituisce un ostacolo insormontabile al controllo di
incostituzionalità, e si deve tenere presente che attraverso la storia
si è già manifestata la tendenza espansiva del detto diritto.
c) Ad avviso delle Nardinocchi Con l'art. 467 primo comma il
legislatore ha voluto che avesse realizzazione un fine di giustizia e
precisamente quello di fare subentrare il discendente al chiamato che
non possa e non voglia accettare l'eredità o il legato.
Senonché codesto fine, con la norma denunciata non sarebbe
perseguito nel rispetto del principio di eguaglianza, perché: tra due
collaterali del de cuius di quarto grado, uno dei quali sia premorto ed
abbia discendenti, c'è una assurda disparità di trattamento; tale
disparità ingiustificata risulta ancora meglio qualora i due
collaterali ora ipotizzati siano due fratelli o sorelle; si nega ai
discendenti di prendere il posto del genitore nonostante che essi
siano, per esempio, nipoti del collaterale sopravvissuto (ed invece
ciò non accade qualora si tratti di collaterale di secondo grado), con
la conseguenza che la maggior lontananza parentale dal de cuius giova
al collaterale di quarto grado superstite (e questi è trattato più
favorevolmente del fratello superstite); e parenti molto lontani del de
cuius purché discendenti di un fratello o di una sorella possono
succedere per rappresentazione, e non hanno tale diritto, invece, i
discendenti del cugino o della cugina, ancorché parenti meno lontani.
Tale tesi (secondo cui la norma denunciata conterrebbe una
ingiustificata disparità di trattamento) è contrastata dalla
Malagrida, dalla Trasacco e dall'Avvocatura generale dello Stato.
Secondo la Malagrida la norma denunciata è il risultato di una
scelta rimessa dalla Costituzione al criterio del legislatore e non ha
nulla di irragionevole. Tra "collateralità" e ius repraesentationis
non esiste quell'indissolubilità necessaria che l'ordinanza ritiene di
ravvisare. Il fatto che il diritto di rappresentazione sia ammesso per
una sola categoria di collaterali è tutt'altro che irrazionale: ha
anzi una spiegazione e una giustificazione più che valide (che non è
possibile ravvisare a proposito dei discendenti degli altri
collaterali).
Secondo la Trasacco la pretesa uguaglianza tra i collaterali non
esiste perché si tratta di parenti di grado diverso: cugina l'una (che
succede per diritto proprio), figli di cugina gli altri (che vorrebbero
succedere per diritto di rappresentazione).
A causa della premorienza alcuni congiunti sono in posizione
diversa rispetto agli altri perché i primi sono parenti di grado
diverso rispetto ai secondi. D'altra parte non rileva che nella linea
retta la rappresentazione sia ammessa a favore dei discendenti dei
figli all'infinito perché in tutto il sistema successorio tutti i
discendenti dei figli sono equiparati a questi e perché i figli di un
collaterale non sono in linea diretta discendenti iure sanguinis.
Specioso è infine l'argomento che potrebbero succedere per
rappresentazione in linea retta parenti più lontani di figli di una
cugina: e ciò perché la rilevanza giuridica della discendenza in
linea retta sta a sé e perché al massimo può ammettersi una
rappresentazione per tre generazioni di discendenti (pronipoti del de
cuius) e i rappresentanti sarebbero parenti di terzo grado, e nella
specie, i figli della cugina lo sono di quinto grado.
Secondo l'Avvocatura dello Stato gli estranei al nucleo familiare
(coniugi e figli legittimi) sono al di fuori della tutela dell'art. 29
e quindi si trovano in posizione e situazione giuridicamente diversa da
quella dei membri della società familiare.
Per tanto la disciplina dei diritti successori riservata al
legislatore ordinario può essere diversa per i componenti del nucleo
familiare e per gli estranei al nucleo stesso (anche se parenti del de
cuius). Trattasi di situazioni obiettivamente diverse ed è ragionevole
che ci siano il favore dei soli discendenti dei figli e la non
estensione ai discendenti dei consanguinei estranei alla famiglia. E
resta nella sfera insindacabile del legislatore il giudizio sulla
parità o diversità delle situazioni.
d) Circa le conseguenze della invocata pronuncia da parte di questa
Corte, vi è contrasto tra le parti.
In particolare si assume dalla Malagrida che se il diritto di
rappresentazione dovesse estendersi a tutti i collaterali, sarebbe
posto in discussione il limite della successibilità al sesto grado di
parentela. Premorto un parente di sesto grado che non sia discendente
di un fratello o di una sorella del de cuius, sarebbero chiamati a
succedere i discendenti del premorto anche se parenti del de cuius in
settimo, ottavo, nono grado ecc. e non avrebbe diritto lo Stato.
L'accoglimento della tesi di cui all'ordinanza condurrebbe quindi ad
assurdità.
Le Nardinocchi, di contro, assumono che non sarebbe pregiudicato il
principio secondo cui la successione non ha luogo tra i parenti oltre
il sesto grado. Infatti la rappresentazione comporta la successione di
persone che subentrano nel luogo e nel grado del proprio ascendente e
quindi l'estensione di essa a favore dei discendenti di un premorto
cugino (o cugina) del de cuius non pregiudica la suddetta regola dato
che quei discendenti succederebbero subentrando nel quarto grado che
era quello del loro ascendente.
e) Le Nardinocchi, infine, in memoria sostengono la tesi del
progressivo ampliamento della sfera di applicazione del diritto di
rappresentazione e della forza di espansione di codesto diritto;
condividono la tesi che più non ricorre il timore di polverizzazione
del patrimonio su cui si era basata la resistenza alla tendenza di
ampliamento; ed osservano che l'emittenda sentenza si inquadrerebbe
nella precedente linea espressa da questa Corte con la sentenza n. 79
del 1969.
5. - All'udienza del 14 gennaio 1976 gli avv.ti proff. Adriano De
Cupis e Giuseppe Guarino, per le Nardinocchi, l'avv. prof. Luigi
Cariota Ferrara, per la Trasacco e l'avv. prof. Aldo Sandulli per la
Malagrida hanno svolto le ragioni a sostegno delle rispettive (e sopra
ricordate) richieste. Considerato in diritto :
1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello
dell'Aquila solleva, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 468, comma primo,
del codice civile nella parte in cui "limita, in relazione ai parenti
collaterali, la successione per rappresentazione ai soli discendenti
dei fratelli e delle sorelle, con esclusione dei discendenti degli
altri collaterali di grado terzo e successivi".
E ritiene, invece, manifestamente infondata l'eccezione (proposta
da una delle parti in causa) di illegittimità costituzionale della
stessa norma in riferimento all'art. 29 della Costituzione.
2. - Elena Malagrida e il Presidente del Consiglio dei ministri
eccepiscono l'inammissibilità della questione per difetto di
rilevanza.
La difesa della Malagrida osserva che dalla risoluzione della
questione non risulterebbe influenzata la decisione in ordine alle
domande proposte dalle Nardinocchi, intervenienti ed appellanti,
perché, se della questione dovesse essere dichiarata la fondatezza,
l'eredità in contestazione spetterebbe ad Elvira e Maria Malagrida,
jure repraesentationis del padre Francesco, erede testamentario,
premorto al de cuius, e nel caso opposto, l'eredità spetterebbe
esclusivamente ad essa concludente ex art. 572 del codice civile).
E l'Avvocatura generale dello Stato, in aggiunta a codesta
osservazione, deduce che è lacunosa la motivazione, al riguardo,
dell'ordinanza, perché vi è affermata apoditticamente la rilevanza in
relazione alla possibilità di successione delle parti private
reclamanti l'eredità e non è esaminato in concreto se tale
possibilità effettivamente sussista in relazione alle posizioni
successorie delle altre parti.
In contrario va, però, ricordato che il giudice a quo, in punto di
rilevanza, non si è limitato ad una generica dichiarazione della sua
esistenza ed anche se non ha proceduto ad una analitica valutazione
delle ragioni e delle richieste delle parti in causa, ha affermato che
"se sarà ritenuta la illegittimità costituzionale della su indicata
disposizione di legge, limitativa del diritto di rappresentazione nei
confronti dei discendenti dei collaterali di grado terzo e successivi,
le appellanti potrebbero succedere a Pietro Malagrida, per
rappresentazione della madre premorta, unitamente a Malagrida Elena,
anch'essa cugina del defunto, e di eguale grado della loro genitrice".
Il detto giudice, in sostanza, a proposito delle tesi sostenute
dalle (intervenienti e) appellanti sorelle Nardinocchi e dalle
appellate Elena Malagrida e Giovanna Trasacco, in rappresentanza delle
dette figlie Elvira e Maria Malagrida, ha isolato quella delle
appellanti ed in relazione ad essa ha messo in evidenza il carattere
pregiudiziale della decisione della sollevata questione.
E per ciò, la questione, così come proposta, non può non dirsi
rilevante.
3. - Secondo il giudice a quo la questione in oggetto sarebbe non
manifestamente infondata in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
perché, nell'ammettere alla successione per rappresentazione anche i
collaterali, l'art. 468, comma primo, del codice civile non avrebbe
assicurato un eguale trattamento a tutti gli appartenenti a tale
categoria. Pur estendendo il codice civile la successione legittima in
favore dei parenti fino al sesto grado, esso, infatti, disciplina la
successione per rappresentazione solo nei confronti di una parte dei
collaterali (figli dei fratelli e delle sorelle del de cuius) e non
anche a favore degli altri. E può aversi, per tanto, in mancanza di
discendenti di fratelli e sorelle del de cuius, che l'eredità sia
devoluta ad un parente prossimo nei limiti del sesto grado e vengano
esclusi i discendenti di altro parente premorto, anche se di grado
eguale al parente vivente.
La dedotta disparità di trattamento con riguardo ai collaterali di
grado terzo e successivi, d'altra parte, non troverebbe una ragionevole
giustificazione nel solo fatto della premorienza, giacché la
successione per rappresentazione è "successione in luogo e nel grado
di colui che sarebbe stato chiamato, se questi avesse potuto o voluto
accettare l'eredità" e con l'esclusione dalla successione per
rappresentazione si nega ai discendenti di detti collaterali di
prendere il posto del loro genitore e quindi di mantenere la condizione
di parità rispetto ad un parente collaterale dello stesso grado del
rappresentato, così come è ammesso dalla legge fra altri collaterali;
e neppure troverebbe quella giustificazione nel fatto che la
successione per rappresentazione si fonda sul vincolo di sangue,
giacché, avendo essa luogo all'infinito (art. 468 del codice civile),
può aversi che a seconda dei casi l'eredità sia devoluta ad un
pronipote ex fratre, di sesto o anche di settimo grado o non succeda
per rappresentazione il figlio di un cugino premorto che è parente del
de cuius solo di quinto grado.
In conclusione, l'art. 468, comma primo, del codice civile
"limitando la successione per rappresentazione con riguardo ad una sola
categoria di collaterali, determina una anomala situazione allorché un
parente prossimo escluda dalla successione i figli di altro parente a
lui di pari grado, che non voglia o non possa accettare l'eredità".
4. - In relazione alla spettanza del diritto di rappresentazione,
sussiste indubbiamente un trattamento differenziato nei confronti di
soggetti che appartengono ad una stessa categoria. Possono infatti
succedere per rappresentazione i discendenti dei fratelli e delle
sorelle del de cuius e non anche i discendenti dei parenti collaterali
di grado terzo e successivi. Eppure, sia gli uni che gli altri sono
discendenti di parenti collaterali del defunto.
Ma codesta categoria di soggetti astrattamente legittimati a
succedere jure repraesentationis non esiste. I parenti collaterali
unitamente a quelli in linea retta hanno diritto di succedere per legge
al de cuius e sempre che non siano di grado successivo al sesto, ma per
tutti vale il principio che il parente prossimo esclude il remoto.
Accanto alla regola ora detta, con il limite (ex art. 572, comma
secondo, del codice civile) ed il criterio indicati, vi è poi una
deroga o eccezione per cui i discendenti legittimi o naturali
subentrano nel luogo e nel grado del loro ascendente in tutti i casi in
cui questi non può o non vuole accettare l'eredità o il legato (art.
467, comma primo, del codice civile, come sostituito con l'art. 171
della legge 13 maggio 1971, n. 151); la rappresentazione ha luogo in
infinito, siano uguali o disuguali il grado dei discendenti e il loro
numero in ciascuna stirpe (art. 469, comma primo, del codice civile); e
la rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei
discendenti dei figli legittimi, legittimati ed adottivi, nonché dei
discendenti dei figli naturali del defunto, e, "nella linea
collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del
defunto" (art. 468, comma primo, citato).
Qualora il successibile non possa o non voglia accettare l'eredità
o il legato, dunque, non si verifica in ogni caso, nel luogo e nel
grado di esso successibile, il subingresso da parte dei suoi
discendenti legittimi o naturali, ma si ha rappresentazione solo nei
confronti dei figli (legittimi, legittimati, adottivi e naturali) e dei
fratelli e delle sorelle del de cuius.
Solo codesti soggetti hanno de iure la qualità di possibili
rappresentati e non tutti gli altri successibili legittimi.
Orbene, non vi è dubbio che tra i collaterali (e non oltre il
sesto grado di parentela) del de cuius la norma denunciata operi una
discriminazione.
Ma il differente trattamento giuridico per quanto concerne il
diritto di rappresentazione non riguarda soggetti che si trovino nella
medesima situazione giuridica o che siano in astratto per ragioni extra
o metagiuridiche meritevoli dello stesso trattamento. E ciò perché
combinando la regola (con il detto limite interno) secondo cui i
parenti entro il sesto grado sono successibili legittimi ed il criterio
secondo cui il parente prossimo esclude il remoto, si ha, nella
disciplina legislativa vigente, una diversa e progressivamente sempre
piu attenuata rilevanza, a fini successori, del vincolo di parentela
nei confronti del defunto ed in fatto un progressivo affievolimento del
detto vincolo.
E d'altra parte la distinzione di cui all'art. 468, comma primo, in
parte qua, tra i parenti collaterali di secondo grado e quelli di grado
terzo e successivi, è il risultato di una scelta operata dal
legislatore. Con le norme di cui agli artt. 467 e seguenti del codice
civile, al livello legislativo così come previsto ora dall'art. 42,
comma quarto, della Costituzione, all'esistenza ed operatività del
diritto di rappresentazione si è posto un limite. E ciò si è fatto
in modo non irrazionale, atteso che la parentela, come vincolo di
sangue che lega tutti coloro che discendono da uno stesso stipite, si
presenta particolarmente prossima nel rapporto tra i genitori e i figli
(in linea retta) ed in quello tra i figli di detti genitori (nella
linea collaterale) che è puro e semplice riflesso del primo e cioè
della filiazione. Nel rapporto di parentela di terzo grado (che non
presupponga un rapporto tra fratelli, uno dei quali sia il defunto,
giacché altrimenti rileverebbe la parentela di secondo grado) e cioè
nel rapporto tra defunto e zio paterno o materno dello stesso, la
parentela ha la sua radice in una generazione diversa da quella
attraverso la quale è nato il soggetto della cui successione si
tratta, ed anteriore ad essa. E nel rapporto di parentela tra cugini
si riproduce e si ripete quanto rilevabile nella particolare ipotesi di
parentela di terzo grado ora indicata; e per esso quindi può valere la
medesima considerazione.
5. - Constatato che i collaterali non costituiscono una categoria
unica o unitaria e omogenea di parenti, che al trattamento
differenziato dei parenti fino al secondo grado e di quelli di grado
terzo e successivi non corrisponde una medesima o assimilabile
situazione e che detto trattamento appare altresì razionalmente
giustificato, perdono consistenza o rilievo le osservazioni fatte in
ordinanza circa gli effetti dell'applicazione dell'attuale sistema.
Se mancano discendenti di fratelli e sorelle del defunto, il fatto
della premorienza fra i parenti di pari grado (esempio tra cugini)
certamente determina una situazione di disuguaglianza, ma questa si ha
proprio perché l'istituto della rappresentazione ha il contenuto e
l'ambito sopraddetti.
E del pari è a ciò conseguenziale il possibile fatto che
l'eredità sia devoluta ad un pronipote di sesto e anche di settimo
grado e rimanga escluso dalla successione un parente di quinto grado,
quale è il figlio di un cugino premorto: gli è che il criterio
secondo cui il parente prossimo esclude un remoto, e la deroga
costituita dal diritto di rappresentazione trovano logica combinazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 468, comma primo, del codice civile, nella parte in cui
"limita, in relazione ai parenti collaterali, la successione per
rappresentazione ai soli discendenti dei fratelli e delle sorelle, con
esclusione dei discendenti degli altri collaterali di grado terzo e
successivi", questione sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dalla Corte d'appello dell'Aquila con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 aprile 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:83 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte