Sentenza n. 83/1983
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 07/04/1983 · relatore Antonio La Pergola
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 4legge 130/1950
- art. 8legge 212/1952
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 4,
quinto comma, della legge 11 aprile 1950, n. 130 (Miglioramenti
economici ai dipendenti statali), come modificato dall'art. 8 della
legge 8 aprile 1952, n. 212, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 16 dicembre 1975 dal Consiglio di
Stato-Sezione IV giurisdizionale-sul ricorso proposto da Dodero Maria
in Leo contro il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, iscritta al
n. 560 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 260 del 29 settembre 1976;
2) ordinanza emessa l'11 febbraio 1981 dal TAR per l'Emilia-Romagna-sede di Bologna-sul ricorso proposto da Negroni Gabriella
contro l'Ente Ospedaliero regionale Ospedali di Bologna, iscritta al n.
674 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 19 del 20 gennaio 1982;
3) ordinanza emessa il 23 giugno 1981 dal Consiglio di
Stato-Sezione IV giurisdizionale-sul ricorso proposto dal Ministero del
Tesoro-Ufficio liquidazione del CIVIS contro Catalani Rosina, iscritta
al n. 169 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 248 dell'8 settembre 1982.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 22 febbraio 1983 il Giudice
relatore Antonio La Pergola;
udito l'avvocato dello Stato Stefano Onofrio, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza emessa il 16 dicembre 1975 la IV Sezione del
Consiglio di Stato, sul ricorso di Dodero Maria in Leo contro il
Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4, quinto comma, legge 11 aprile
1950, n. 130, in riferimento agli artt. 3, 36, 37 e 38 Cost.
La signora Dodero, capo ufficio presso il Ministero delle Poste, in
seguito alla sospensione della corresponsione delle quote di aggiunta
di famiglia a lei spettanti, durante lo stato di disoccupazione del
marito, aveva proposto ricorso avanti all'anzidetto organo giudicante,
sollevando fra l'altro questione di costituzionalità della normativa,
in base alla quale la concessione delle quote in questione al personale
femminile, in relazione ai figli minorenni, deve, dopo ogni due anni,
essere sospesa per un anno.
Il quarto comma dell'art. 4 della legge n. 130 del 1950 prevede che
al personale femminile coniugato spettino le quote complementari di
carovita (denominate poi dall'art. 4 del d.P.R. n. 767 del 1955 quote
di aggiunta di famiglia) per i figli minorenni, quando sia provato lo
stato di disoccupazione del marito, nei modi previsti da apposito
regolamento. I1 successivo comma prevede che il regolamento stabilisce
il periodo di disoccupazione, dopo il quale sorge il diritto a
percepire le suddette quote e la durata massima delle loro
corresponsioni.
Il suddetto regolamento emanato con d.P.R. 3 giugno 1955, n. 592,
dispone appunto che la corresponsione non può avvenire per più di due
anni e non può essere ripetuta se non dopo un anno. Ritiene il
Consiglio di Stato che la fonte della limitazione nel tempo della
corresponsione non è il regolamento, bensì l'art. 4 della legge n.
130 che l'impone. È quindi denunciata la suddetta norma. Le norme di
raffronto invocate sono gli artt. 3, 36, 37 e 38 Cost.
In particolare si deduce la violazione dell'art. 37. Questo
precetto estende al campo del lavoro il principio di eguaglianza
sancito nell'art. 3, del quale pure si asserisce la lesione, e così
statuisce che la donna lavoratrice abbia gli stessi diritti e, a
parità di lavoro, la stessa retribuzione spettante al lavoratore uomo.
Si assume violato altresì l'art. 36, che garantisce senza distinzione
di sesso al lavoratore una retribuzione che assicuri anche alla
famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La rilevanza della questione
risulta dal fatto che, se la norma denunciata fosse dichiarata
incostituzionale, risulterebbe illegittima anche la norma regolamentare
verso cui è insorta la ricorrente.
Il Presidente del Consiglio, intervenuto per tramite
dell'Avvocatura dello Stato, deduce l'infondatezza della questione.
Rileva anzitutto l'Avvocatura che la norma denunciata è contenuta
nell'art. 8 della legge n. 130 del 1950 e non nell'art. 4; osserva poi
che le quote di aggiunta di famiglia non possono rientrare nel concetto
di retribuzione. Esse rappresentano un beneficio di misura uguale per
tutti i dipendenti e quindi non collegato alla retribuzione e al lavoro
svolto, ma solo al carico familiare. Perciò non sussisterebbe la
violazione dell'art. 36 Cost.
Quanto alla lamentata lesione degli artt. 37 e 38, si deduce che il
riferimento a detti parametri sarebbe inconferente, l'art. 37 attenendo
ai diritti della donna solo nell'ambito del rapporto di lavoro, e
l'art. 38, dal canto suo, coprendo i soli meccanismi assicurativi nei
confronti della disoccupazione (involontaria) del lavoratore: per modo
che la disciplina di specie è estranea all'ambito dell'una e
dell'altra statuizione costituzionale. Il nocciolo della questione sta
dunque, a giudizio dell'Avvocatura, nel preteso contrasto con l'art. 3
Cost.
Ciò premesso, si afferma che nei rapporti economici connessi allo
status familiare la legge deve tener conto della posizione
differenziata del coniuge maschio ai limitati effetti della
distribuzione e del godimento di talune previdenze. A tale esigenza
sarebbero appunto ispirate le norme sulle quote di aggiunta di
famiglia, che prevedono come usuale il beneficio per la moglie a
carico. La moglie viene cioè considerata a carico del marito,
prescindendo dal suo stato di disoccupazione; la norma censurata invece
esclude l'aggiunta per il marito disoccupato, prevedendola solo per i
figli. Solo eccezionalmente la disoccupazione del marito assume
rilevanza; il sistema prevede però che ciò possa accadere solo per un
tempo limitato, sia per evitare eccessivi oneri, sia per il sospetto
relativo alla volontarietà di una disoccupazione permanente.
L'Avvocatura si richiama poi ad alcune pronunce rese nel 1972 da
questa Corte. Ivi si affermava che data l'organizzazione della società
fosse razionale, ai fini della pensione di reversibilità, il
richiedere lo stato di invalidità per il marito e non per la moglie.
2. - Con ordinanza emessa l'11 febbraio 1981 su ricorso proposto da
Negroni Gabriella contro l'Ente ospedaliero regionale Ospedali di
Bologna, il TAR dell'Emilia-Romagna ha sollevato questione di
costituzionalità della medesima norma, in riferimento al medesimo
parametro costituzionale.
La suddetta Negroni richiedeva all'amministrazione ospedaliera di
cui sopra la corresponsione delle quote complementari di famiglia per
le due figlie minorenni.
L'amministrazione si richiamava però al dettato dell'art. 4 del
d.P.R. n. 592 del 1955, in base al quale tale corresponsione deve
interrompersi per un anno ogni due anni. La Negroni ricorreva allora al
TAR chiedendo fra l'altro che venisse sollevata la questione di
costituzionalità di tale ultima norma.
Il TAR rileva - al pari del Consiglio di Stato nell'ordinanza del
1975 - che la fonte originaria della limitazione temporale è non nella
norma regolamentare, ma in quella legislativa, riguardo alla quale si
prospetta la presente questione di costituzionalità.
Richiamata l'ordinanza emessa dal Consiglio di Stato nel 1975, il
TAR Emilia ricorda che questa Corte con sentenza n. 105 del 1980, ha
dichiarato l'incostituzionalità di altra norma per la parte in cui non
disponeva che gli assegni familiari spettanti per i figli a carico
competessero in alternativa alla donna lavoratrice qualora il marito
presti attività lavorativa, anche se questa non dia titolo ai detti
assegni. Con la stessa sentenza è stata altresì dichiarata
incostituzionale la norma che prevedeva che gli assegni per il coniuge
a carico spettassero alla moglie solo in caso di invalidità del
marito.
La rilevanza della questione è motivata negli stessi termini della
precedente ordinanza.
Non interviene in questo giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Si è invece costituita, fuori termine, la parte privata
ricorrente, la quale confida che la Corte, sulla base della propria
recente giurisprudenza dichiari fondata la questione.
In prossimità dell'udienza, la difesa della stessa parte privata
ha prodotto una memoria aggiuntiva, ribadendo le deduzioni già svolte.
3. - Identica questione è sollevata dalla IV Sezione del Consiglio
di Stato su ricorso proposto dal Ministero del Tesoro - Ufficio
liquidante del CIVIS contro Catalani Rosina, con ordinanza emessa il 23
giugno 1981 e pervenuta alla Corte il 9 marzo 1982.
La Catalani, dipendente del Centro italiano viaggi istruzione
studenti, soppresso con d.P.R. 4 luglio 1977 e trasferito dall'1
gennaio 1978 con il proprio personale all'opera universitaria
dell'Università di Roma, impugnava davanti al TAR del Lazio i
provvedimenti (adottati dall'amministrazione) di sospensione
dell'erogazione in suo favore delle quote di aggiunta dal 16 settembre
1974 al 15 ottobre 1975, con conseguente trattenuta sullo stipendio per
il recupero della somma già erogatale nel periodo dal settembre 74 al
maggio 75.
Il TAR Lazio, ritenendo che le quote erogate alla ricorrente
avessero natura diversa da quelle di aggiunta e accogliendo il ricorso,
affermava che la norma, ora oggetto del sindacato di costituzionalità,
non era applicabile al caso di specie e riconosceva il diritto della
Catalani a percepire continuativamente le quote in contestazione.
Contro tale decisione proponeva appello il Ministero del Tesoro,
rilevando che le quote in questione hanno assunto la denominazione di
quote di aggiunta di famiglia, in base all'art. 4 del d.P.R. n. 767 del
1955. La Catalani, che non si è costituita davanti al Consiglio di
Stato, aveva fra l'altro sollevato nel giudizio di primo grado la
questione di costituzionalità della norma ora denunciata in
riferimento però al solo art. 3 Cost.
Quanto alla rilevanza della questione, osserva il Consiglio di
Stato che dalla caducazione dell'art. 4 legge n. 130 del 1950
deriverebbe il diritto dell'interessata a percepire la suddetta quota
senza limiti temporali. Il giudice a quo rileva in proposito che il
regolamento del personale del CIVIS attribuisce il diritto alle
suddette quote alle stesse condizioni e allo stesso titolo del
personale statale. Posto ciò, la norma denunciata contrasterebbe oltre
che con l'art. 3, con gli artt. 36 e 37 Cost.
L'argomentazione è identica a quella addotta dallo stesso
Consiglio di Stato nel 1975. In più si aggiunge in conclusione che la
diversità di trattamento non trova più giustificazione in base agli
artt. 143 e 147 del Codice Civile, come riformati dalla legge n. 151
del 1975, in forza dei quali l'obbligo di contribuire ai bisogni
familiari compete ad entrambi i coniugi che col matrimonio acquistano
uguali diritti ed assumono identici doveri.
In quest'ultimo giudizio non è intervenuto il Presidente del
Consiglio, né si è costituita alcuna parte privata.
4. - All'udienza pubblica del 22 febbraio 1983 l'Avvocatura dello
Stato ha ribadito le conclusioni già prese in ordine alla questione
sollevata con ordinanza 16 dicembre 1975 della IV Sezione del Consiglio
di Stato. Considerato in diritto :
1. - Le questioni proposte con le tre ordinanze in esame,
rispettivamente emesse il 16 dicembre 1975 (560/76) ed il 23 giugno
1981 (169/82) dalla IV Sezione del Consiglio di Stato e l'11 febbraio
1981 (674/81) dal Tribunale amministrativo dell'Emilia-Romagna, hanno
per oggetto l'art. 4 della legge 11 aprile 1950, n. 130, come
modificato dall'art. 8 della legge 8 aprile 1952, n. 212. Tale norma è
censurata nella parte in cui- dopo aver, al quarto comma, disposto che
"al personale femminile coniugato spettano le quote complementari di
carovita per la prole minorenne, quando sia data la prova della
disoccupazione del marito nei modi stabiliti da apposito regolamento" -
così, al quinto comma, statuisce "il regolamento stesso stabilirà il
periodo di tempo di disoccupazione dopo il quale sorge il diritto a
percepire le quote complementari e la durata massima di corresponsione
delle quote medesime".
La normazione regolamentare prevista nel censurato disposto di
legge è stata emanata con il d.P.R. 3 giugno 1955, n. 592; e di tale
decreto qui interessa l'art. 4. Ivi è detto che le quote in parola non
possono essere corrisposte per un periodo superiore ad anni due e che
la corresponsione non può ripetersi se non sia trascorso almeno un
anno dal periodo suddetto. Altra norma, contenuta nel d.P.R. 767 del 17
agosto 1955, ha successivamente stabilito che le quote complementari
d'indennità di carovita assumono la denominazione di "quote aggiunta
di famiglia", lasciando ferma la disciplina della loro attribuzione e
misura.
Nelle ordinanze di rinvio si assume che la limitazione concernente
il periodo in cui le quote di aggiunta sono corrisposte al personale
femminile trovi la sua "fonte originaria" nel citato art. 8 della legge
n. 212 del 1952: così viene all'esame della Corte detta norma, sulla
quale, appunto, riposa la disposizione regolamentare, che governa il
caso di specie.
La questione si prospetta per aver il legislatore consentito
un'indebita restrizione dei diritti garantiti secondo Costituzione alla
donna lavoratrice, com'è qui di seguito precisato:
a) In ciascuna delle ordinanze in esame è in primo luogo dedotta
la violazione dell'art. 3 Cost. Il diritto alle quote per la prole a
carico - si osserva al riguardo - è limitato, nei confronti del
personale femminile, ad un periodo massimo, che non vien fatto
coincidere con l'intera durata dello stato di disoccupazione del
coniuge, mentre corrispondenti limitazioni di ordine temporale non sono
previste per l'ipotesi in cui le stesse quote vengono erogate al marito
(cfr. art. 2, quinto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 21
nonembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, ("Provvedimenti
economici a favore dei dipendenti statali")). La differenza di
trattamento disposta per il personale femminile sarebbe priva di
ragionevole giustificazione e quindi lesiva del principio di
eguaglianza. Tale conclusione, si soggiunge, la Corte ha del resto già
raggiunto in analoghi casi, col pronunziare l'illegittimità
costituzionale di altre disposizioni di legge (artt. 3, primo comma, e
6 del d.P.R. n. 767 del 1955), le quali ammettevano la donna
lavoratrice a fruire degli assegni di famiglia per i figli a carico in
condizioni di non parità rispetto al marito.
b) Le considerazioni testé esposte gioverebbero anche a denunziare
l'inosservanza dell'art. 37 Cost. delineata nelle ordinanze di rinvio
sull'assunto che quest'ultimo precetto del testo fondamentale
costituisca esplicazione del principio di eguaglianza, con specifico
riferimento ai diritti e alla retribuzione della donna lavoratrice.
c) Si assume poi leso l'art. 36 Cost., in quanto - il rilievo, va
precisato, è svolto nella sola ordinanza (169/82) della IV Sezione del
Consiglio di Stato - "il diritto del lavoratore ad ottenere una
retribuzione sufficiente ad assicurare a lui stesso ed alla sua
famiglia un'esistenza libera e dignitosa non consente alcuna
discriminazione tra i due sessi". Una simile discriminazione
opererebbe, tuttavia, proprio nel caso in esame, e del tutto
ingiustificatamente, dal momento che la norma censurata non trae
supporto da alcuna corrispondenza al sistema del codice civile, in cui
la piena parità dei coniugi è sancita anche in ordine agli obblighi
loro imposti nei riguardi della prole.
d) Nelle ordinanze (560/76 e 169/82) della IV Sezione del Consiglio
di Stato e del TAR Emilia-Romagna (674/81) è infine adombrata
l'ipotesi che la lamentata discriminazione della donna lavoratrice
rilevi anche sul terreno previdenziale, con il risultato di vulnerare
la statuizione dell'art. 38 Cost.
2. - Le ordinanze in epigrafe propongono la stessa questione.
I relativi giudizi sono pertanto riuniti e congiuntamente decisi.
3. - La questione è fondata. Delle censure proposte occorre subito
esaminare quella che ha riguardo alla violazione dell'art. 3 Cost.,
sollevata per prima, in ordine logico, in tutti i giudizi riuniti ai
fini della presente decisione. La Corte non ravvisa razionali
giustificazioni della disparità che la normativa censurata introduce
nel trattamento del personale femminile.
Nelle ordinanze di rinvio si lamenta che la donna lavoratrice
fruisca della provvidenza in questione per un periodo necessariamente
inferiore alla durata dello stato di disoccupazione del coniuge,
laddove analoga limitazione non è disposta per il caso in cui le quote
siano percepite dal marito.
Non si contesta, dunque, che l'erogazione delle quote alla moglie
possa essere ragionevolmente subordinata alla circostanza che il marito
sia sprovvisto, ai sensi della legge, delle risorse derivanti
dall'attività lavorativa. Né si contesta che lo stato di
disoccupazione del coniuge debba essere accertato nei modi stabiliti
dall'apposito regolamento, cui la legge rinvia. La lesione dell'art. 3
Cost., com'è prospettata alla Corte, consiste, allora, propriamente in
ciò: che, pur essendo il beneficio in discorso concesso al personale
femminile, esso è tuttavia previsto per un periodo limitato e
discontinuo, che comunque non copre l'intera durata della
disoccupazione del coniuge. Ora, non può negarsi che per questo verso
sussiste la dedotta irrazionalità della previsione normativa. La
corresponsione della quota alla moglie presuppone, certo, lo stato di
disoccupazione del marito; ma se, e fino a quando questo presupposto
risulta sussistere l'erogazione del beneficio deve essere continua. La
norma in esame discrimina invece ai danni della donna lavoratrice,
eccettuandone il trattamento dal regime dettato in via generale per i
dipendenti dello Stato.
Vanno così disattese le deduzioni del Presidente del Consiglio in
merito alla questione promossa in data 16 dicembre 1975 dalla IV
Sezione del Consiglio di Stato. Si osservava, in quel giudizio,
dall'Avvocatura che "la posizione limitatamente differenziata del
coniuge maschio", quale risulta dalla normativa in esame, "risponde ad
una condizione sociale diffusa e tradizionale"; la scelta del
legislatore, si soggiungeva, è giustificata dalla presunzione che a
carico del coniuge è normalmente la moglie, non il marito; la
disoccupazione del marito, si concludeva, acquista rilevanza
eccezionalmente, al solo effetto di corrispondere alla moglie le quote
di aggiunta per la prole a carico. Dopo di che, i qui contestati limiti
di tempo quanto al godimento di tale beneficio dovrebbero ritenersi
posti razionalmente, di fronte "all'eventualità di un ininterrotto o
permanente periodo di sovvertimento della condizione normale del
marito, la cui disoccupazione non può essere cronica".
Così ragionando, però, si trascura che nella specie ci troviamo,
dopotutto, di fronte ad una provvidenza per i figli minori. Deve dunque
tenersi in conto la tutela del nucleo familiare, la quale esige che,
accertato lo stato di disoccupazione del padre, le quote di aggiunta
siano per tutta la sua durata percepite dalla madre lavoratrice, ed in
condizioni di eguaglianza rispetto all'altro genitore. A parte ciò, la
presunzione dalla quale muove l'Avvocatura riguardo alle rispettive
posizioni del marito e della moglie nel mantenimento reciproco - e quel
che qui importa, nei confronti della prole a carico - è contraddetta
dall'evoluzione intanto intervenuta nell'assetto socio-economico del
paese. Questa nuova realtà - è stato in precedenti pronunzie
affermato (sentenze nn. 6 e 105 del 1980) - si rispecchia nella più
recente legislazione, decisamente ispirata, in conformità ed
attuazione del testo fondamentale, al criterio di eguagliare le
situazioni dell'uomo e della donna. Basti ricordare l'art. 143 codice
civile, come sostituito dall'art. 24 della legge sulla riforma del
diritto di famiglia 19 maggio 1975, n. 151 e l'art. 9 della legge 9
dicembre 1977, n. 903. Quest'ultima disposizione statuisce, invero, che
"gli assegni familiari, le aggiunte di famiglia, le maggiorazioni delle
pensioni per familiari a carico possono essere corrisposti, in
alternativa, alla donna lavoratrice o pensionata alle stesse condizioni
e con gli stessi limiti previsti per il lavoratore o pensionato".
4. - Ingiustificatamente, dunque, la norma censurata deroga al
coevo trattamento dei dipendenti statali. Essa vulnera il principio di
eguaglianza, in quanto detta per la donna un regime meno favorevole di
quello riservato al coniuge e ciò nella sfera, in cui la moglie
assolve con il proprio lavoro - a pari titolo del marito, che non fosse
disoccupato - i compiti affidati ai genitori nei confronti della prole.
In definitiva, occorre poi osservare, viene in rilievo anche l'esigenza
di ricondurre il caso di specie sotto i criteri stabiliti nella testé
ricordata norma del 1977, la quale ha nell'ambito temporale della sua
previsione ormai adeguato il vigente ordinamento all'invocato disposto
costituzionale. Il che conferma la conclusione sopra raggiunta.
La Corte è così dispensata dall'occuparsi delle ulteriori censure
formulate nell'ordinanza di rinvio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, quinto comma,
della legge 11 aprile 1950, n. 130, "Miglioramenti economici ai
dipendenti statali" come modificato dall'art. 8 della legge 8 aprile
1952, n. 212, "Revisione del trattamento economico dei dipendenti
statali".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 marzo 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE
- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:83 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte