Sentenza n. 85/1972
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 04/05/1972 · relatore Vincenzo Trimarchi
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 17legge 339/1958
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 17,
primo comma, della legge 2 aprile 1958, n. 339, contenente norme per la
tutela del rapporto di lavoro domestico, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 21 gennaio 1970 dalla Corte d'appello di
Roma nel procedimento civile vertente tra Mannini Emilio e Cenerini
Agostino, iscritta al n. 297 del registro ordinanze 1970 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 286 dell'11 novembre 1970;
2) ordinanza emessa l'11 febbraio 1970 dal tribunale di Milano nel
procedimento civile vertente tra Guarnati Maria e Golini Anna Maria,
iscritta al n. 369 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22 del 27 gennaio 1971.
Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1972 il Giudice
relatore Vincenzo Michele Trimarchi.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel procedimento civile vertente tra Emilio Mannini e Agostino
Cenerini, la Corte d'appello di Roma, dopo avere accertato che
l'appellante aveva prestato, quale lavoratore domestico, la sua opera
continuativa presso l'appellato per più di quattro ore giornaliere,
con ordinanza del 21 gennaio 1970 ha ritenuto applicabile alla specie
la legge 2 aprile 1958, n. 339 (che detta norme per la tutela del
rapporto di lavoro domestico), ed ha sollevato la questione di
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 36 e 3 della
Costituzione, dell'art. 17, comma primo, di detta legge nella parte in
cui la norma esclude il diritto del prestatore di lavoro all'indennità
di anzianità in caso di licenziamento in tronco. Sarebbe violato
l'art. 36, perché l'indennità di anzianità riveste carattere
retributivo, costituendo parte del compenso dovuto per il lavoro
prestato, la cui corresponsione viene differita al momento della
cessazione del rapporto; e perché il diritto all'indennità discende
dai principi consacrati dalla citata disposizione della Costituzione e
deve uniformarsi ad essi. Ed inoltre, la norma denunciata sarebbe in
contrasto con l'art. 3 perché con la relativa disciplina, messa a
raffronto con quella risultante, per una particolare categoria di
lavoratori, dagli artt. 9 e 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604, si
avrebbe una ingiustificata disparità di trattamento in danno dei
lavoratori domestici.
2. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della
citata legge n. 339 del 1958, in parte qua, è sollevata, in
riferimento all'art. 36 della Costituzione, anche dal tribunale di
Milano, con ordinanza dell'11 febbraio 1970, nel procedimento civile
vertente tra Maria Guarnati e Anna Maria Golini.
Circa la rilevanza, il tribunale ha osservato che secondo l'attrice
il licenziamento sarebbe avvenuto in tronco e non le sarebbe stata
corrisposta l'indennità di anzianità; ed in relazione al merito, ha
messo in evidenza la funzione integrativa che detta indennità avrebbe
nei confronti di quella del salario, ed ha richiamato la sentenza n. 75
del 1968 di questa Corte, con cui è stata dichiarata la parziale
illegittimità costituzionale dell'art. 2120 del codice civile.
3. - Nei due giudizi, in questa sede, non si è costituita nessuna
delle parti private. E non ha spiegato intervento il Presidente del
Consiglio dei ministri.
E pertanto i due procedimenti hanno seguito le forme previste
dall'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Considerato in diritto :
1. - Con le due ordinanze indicate in epigrafe della Corte di
appello di Roma e del tribunale di Milano è sollevata la questione di
legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 36 della
Costituzione, dell'art. 17, comma primo, della legge 2 aprile 1958,
n.339 (per la tutela del rapporto di lavoro domestico), nella parte in
cui la norma esclude il diritto del lavoratore all'indennità di
anzianità in caso di licenziamento in tronco.
Secondo la Corte d'appello di Roma, l'indicata norma sarebbe in
contrasto anche con l'art. 3 della Costituzione.
I due giudizi vengono pertanto riuniti e sono decisi con un'unica
sentenza.
2. - Sussiste la denunciata violazione dell'art. 36 della
Costituzione.
La Corte, con varie pronunce, a cominciare dalla sentenza n. 3 del
1966, ha osservato che l'indennità di anzianità dovuta all'atto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ha natura retributiva,
rientrando il relativo diritto nel complessivo trattamento economico
spettante al lavoratore subordinato a fronte dell'obbligo di
prestazione del lavoro, e come tale gode delle garanzie costituzionali
poste con l'art. 36; e che il detto diritto, qualunque sia il motivo o
la causa della cessazione del rapporto, non può essere negato o subire
limitazioni nel suo contenuto e nel suo esercizio che non siano
consentite per il diritto alla retribuzione. E con sentenza n. 75 del
1968 ha, per ciò, dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'articolo 2120, comma primo, del codice civile nella parte in cui
escludeva il diritto del prestatore di lavoro subordinato
all'indennità di anzianità in caso di cessazione del rapporto di
lavoro derivata dal licenziamento per di lui colpa o da dimissioni
volontarie.
Codesto orientamento giurisprudenziale, adottato in ossequio al
precetto costituzionale dell'art. 36 e nel rispetto del principio di
eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, ha riscontro in
norme legislative e tra le altre in quella dell'art. 9 della legge 15
luglio 1966, n. 604, che, per i prestatori di lavoro di cui al
successivo art. 10, prescrive che la detta indennità è dovuta "in
ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro".
Ora, le regole sopra ricordate non possono non essere applicate
alla specie che non presenta, al riguardo, alcuna particolarità per
cui debba o possa essere consentito un differente trattamento.
E per ciò va ritenuta l'illegittimità costituzionale della norma
denunciata nella parte in cui essa esclude che, in caso di
licenziamento in tronco del prestatore di lavoro domestico, gli sia
dovuta l'indennità di anzianità.
3. - Constatata la fondatezza della questione di legittimità
costituzionale della norma in oggetto in riferimento all'art. 36,
rimane assorbito ogni esame circa la prospettata violazione dell'art. 3
della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma primo,
della legge 2 aprile 1958, n. 339 (per la tutela del rapporto di lavoro
domestico), nella parte in cui esclude il diritto del prestatore di
lavoro all'indennità di anzianità in caso di cessazione del rapporto
per licenziamento in tronco.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1972:85 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte