Sentenza n. 86/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/03/1974 · relatore Vincenzo Trimarchi
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 596, comma
primo, e comma terzo, n. 3, del codice penale, promosso con ordinanza
emessa il 31 marzo 1973 dal pretore di Stradella nel procedimento
penale a carico di Crainz Guido, iscritta al n. 213 del registro
ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 198 del 1 agosto 1973
Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 1974 il Giudice
relatore Vincenzo Michele Trimarchi.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel procedimento penale a carico di Guido Crainz, imputato del
reato previsto e punito dall'art. 596 del codice penale, per avere
offeso la reputazione di Bianca Valdata in Lombardi, il pretore di
Stradella, avendo l'imputato chiesto di essere ammesso a provare i
fatti da lui attribuiti alla Valdata e non avendo questa conceduto al
querelato la prova liberatoria, con ordinanza del 31 marzo 1973,
considerava rilevante e non manifestamente infondata e sollevava
d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 596,
comma primo e (comma terzo), n. 3, del codice penale, in riferimento
agli artt. 3, comma primo, 21, comma primo, e 24 della Costituzione.
A suo avviso la discrezionalità dalla legge prevista per il
querelante, di chiedere formalmente che il giudizio si estenda ad
accertare la verità o la falsità del fatto ad esso attribuito,
inciderebbe sul diritto di difesa dell'imputato, con la conseguenza
che, se il querelante non si giova di quella possibilità, all'imputato
non è consentita la prova a sostegno dell'exceptio veritatis e quindi
è impedito l'esercizio del diritto di difesa costituzionalmente
garantito senza limitazione alcuna dall'articolo 24, e che imputati in
identica situazione vengono trattati in modo diverso (nel senso che
solo ad alcuni di essi è consentita la prova dei fatti addebitati al
querelante) in violazione del principio di eguaglianza.
Inoltre, l'art. 596 sarebbe in contrasto con l'art. 21 della
Costituzione che, tutelando nel modo più ampio la libertà di
espressione, postula - implicitamente ma necessariamente - che
allorquando il diritto di manifestazione del pensiero entra in
conflitto col diritto altrui al rispetto della propria reputazione ed
onorabilità, sia concesso all'incolpato l'incondizionata facoltà di
provare la verità delle sue affermazioni.
2. - L'ordinanza veniva ritualmente comunicata e notificata. Veniva
infine pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 1 agosto 1973.
Davanti a questa Corte non si è costituita nessuna delle parti né
ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
La causa è per ciò trattata in camera di consiglio a norma
dell'art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87. Considerato in diritto :
1. - Il pretore di Stradella, con l'ordinanza indicata in epigrafe,
solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 596,
commi primo e terzo n. 3, del codice penale, in riferimento agli artt.
3, comma primo, 21, comma primo, e 24 della Costituzione.
2. - La Corte ha già avuto modo di valutare dal punto di vista
della conformità a Costituzione alcuni aspetti delle norme denunciate.
Con la sentenza n. 175 e con la successiva ordinanza n. 188 del
1971, in sede di esame della legittimità costituzionale del primo
comma dell'art. 596 in riferimento all'art. 21, comma primo, della
Costituzione, ha ritenuto, a proposito dell'ipotesi di diffamazione col
mezzo della stampa, che l'esercizio del diritto di informazione ponesse
il giornalista in condizione di invocare l'esimente prevista dall'art.
51 del codice penale e che quindi fosse nei di lui confronti inoperante
il divieto della prova liberatoria.
E con la sentenza n. 103 del 1973, limitatamente al disposto
dell'art. 596, comma terzo n. 3, ha escluso che sussistesse il
denunciato contrasto con gli artt. 3 e 24, comma secondo, della
Costituzione, atteso che l'eccezione al principio consacrato nel primo
comma dello stesso articolo, e comportante una differenza di disciplina
nei confronti di imputati di eguali reati, appariva giustificata, ed il
diritto di difesa, in relazione alla prova liberatoria, nella materia
dei delitti contro l'onore e dei relativi processi, risultava ampliato
nella sua pratica portata.
3. - Il thema decidendum, ora, comprende però punti e profili non
coperti dalle precedenti ed ora ricordate pronunce.
Vi è anzitutto da rilevare che la presente denuncia si riferisce
specificamente all'art. 596, comma primo, e che questa norma, pur
costituendo oggetto della questione sollevata con l'ordinanza del 27
maggio 1970 del tribunale di Milano, non è stata valutata sul terreno
della legittimità costituzionale da questa Corte con l'indicata
sentenza n. 175 del 1971, perché è stata considerata, come si è
detto, inoperante di fronte alla facoltà di prova riconosciuta
spettante al giornalista in ordine al fatto divulgato, ancorché
diffamatorio; e che, inoltre, quella norma non è stata denunciata con
le ordinanze di rimessione alle quali è seguita la citata sentenza n.
103 del 1973.
Ed in secondo luogo va osservato che la questione è parimenti
nuova per ciò che l'art. 21, comma primo, è assunto come disposizione
di raffronto in una materia estranea al diritto di informazione.
4. - Ciò premesso, non essendo stati addotti nuovi argomenti a
sostegno della denuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 596,
comma terzo, n. 3, ricorrono le condizioni perché della relativa
questione, già dichiarata non fondata, risulti la manifesta
infondatezza.
A proposito, poi, dell'asserito contrasto dell'art. 596, comma
primo, con i citati artt. 3, 21 e 24 della Costituzione, la Corte è
dell'avviso che esso non esista.
Quella norma non incide ingiustificatamente sul diritto di
manifestare liberamente il proprio pensiero, e non nega né limita o
ostacola l'esercizio del diritto di difesa e di conseguenza non viola
il principio di eguaglianza.
Non può sostenersi, siccome invece assume il giudice a quo, che
l'art. 21 "tutelando nel modo più ampio la libertà di espressione,
postula - implicitamente ma necessariamente - che allorquando il
diritto di manifestazione del pensiero entra in conflitto col diritto
altrui al rispetto della propria reputazione ed onorabilità, sia
concessa all'incolpato l'incondizionata facoltà di provare la verità
delle sue affermazioni".
La previsione costituzionale del diritto di manifestare il proprio
pensiero non integra una tutela incondizionata ed illimitata della
libertà di manifestazione del pensiero, giacché, anzi, a questa sono
posti limiti derivanti dalla tutela del buon costume o dall'esistenza
di beni o interessi diversi che siano parimenti garantiti o protetti
dalla Costituzione (come questa Corte ha precisato in varie occasioni
e da ultimo con la sentenza n. 20 del corrente anno).
E tra codesti beni ed interessi, ed in particolare tra quelli
inviolabili, in quanto essenzialmente connessi con la persona umana, è
l'onore (comprensivo del decoro e della reputazione) che trova difesa
nelle previsioni degli artt. 594 e 595 del codice penale.
Ne consegue, in relazione al caso di conflitto tra diritti
ipotizzato nell'ordinanza e sopra ricordato, l'assenza di ragioni
logiche o giuridiche per cui possa dirsi che spetti all'incolpato la
facoltà di provare la verità delle sue affermazioni ancorché
ingiuriose o diffamatorie.
D'altra parte, escluso ciò, non può dirsi che la norma de qua sia
in contrasto con l'art. 24 della Costituzione. L'incolpato di
ingiuria o di diffamazione, di regola, non è, ovviamente, titolare di
un diritto di ingiuriare o di diffamare, ovvero, secondo quanto si è
precisato con la citata sentenza n. 175 del 1971, come il giornalista,
legittimato ad informare in ordine a fatti o circostanze che siano
ritenuti lesivi dell'onore e della reputazione altrui; e quindi ha il
diritto di difendersi alla stessa stregua di ogni altro soggetto a cui
sia imputato un qualsiasi reato (e che, tra l'altro, non possa invocare
l'esimente dell'art. 51 del codice penale), ma non può pretendere di
provare i fatti ingiuriosi o diffamatori. E per ciò subisce una
limitazione. Questa non è però irrazionale, perché il bene protetto
con gli artt. 594 e 595 è l'onore del cittadino e la tutela di esso è
ampia ed a tal punto che all'offeso è lasciato di scegliere, sul
terreno della concreta difesa, tra l'onore formale e quello
sostanziale.
Alla previsione di questa scelta è connessa o consegue quella
della ampiezza e del contenuto della prova.
Nella specie, la denuncia dell'art. 596, comma primo, e, per
relazione, del terzo comma dello stesso articolo è fatta in
riferimento all'art. 3, oltre che all'art. 24. Ma se quelle due norme,
singolarmente considerate, non ledono, né limitano o ostacolano
l'esercizio del diritto di difesa, e giusta quanto si è ora rilevato,
si riferiscono ad aspetti o modi di essere diversi dello stesso bene
(onore della persona), mancano le premesse perché si abbia una
irrazionale ed ingiustificata disparità di trattamento.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 596, comma terzo, n. 3, del codice penale,
sollevata, in riferimento agli artt. 3, comma primo, 21, comma primo, e
24 della Costituzione, dal pretore di Stradella con l'ordinanza
indicata in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 596, comma primo, del codice penale, sollevata con la stessa
ordinanza dal pretore di Stradella, in riferimento agli stessi artt. 3,
comma primo, 21, comma primo, e 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DB MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:86 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte