Sentenza n. 87/1982
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 10/05/1982 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 23legge 195/1958
- art. 3legge 695/1975
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 23,
comma 2, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'art. 3
della legge 22 dicembre 1975, n. 695 (Composizione e sistema elettorale
del Consiglio superiore della magistratura) promossi dalla Corte di
cassazione - Sezioni unite civili - con tre ordinanze emesse il 9
luglio 1981 ed una emessa il 16 luglio 1981, rispettivamente iscritte
ai nn. 744, 745, 746 e 747 del registro ordinanze 1981 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19 del 20 gennaio 1982.
Visto l'atto di costituzione di Coniglio Saverio;
udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 1982 il Giudice relatore
Livio Paladin;
udito l'avv. Antonio Stoppani, per Coniglio Saverio.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con quattro ordinanze datate 9 e 16 luglio 1981, emesse nel
corso di procedimenti relativi ad altrettante decisioni della sezione
disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, le Sezioni
unite civili della Corte di cassazione hanno impugnato l'art. 3 della
legge 22 dicembre 1975, n. 695 (sostitutivo dell'art. 23 della legge 24
marzo 1958, n. 195), sulla riforma della composizione e del sistema
elettorale per il Consiglio medesimo: là dove si dispone che, "agli
effetti della presente legge, si intendono per magistrati di cassazione
e magistrati di appello i magistrati che abbiano conseguito la
rispettiva nomina, ancorché non esercitino le rispettive funzioni".
Quanto alla rilevanza della questione, si osserva che alcuni
magistrati di cassazione e di appello, chiamati a comporre la sezione
disciplinare (nei procedimenti in cui si erano irrogate le sanzioni in
esame), risultavano non investiti delle funzioni corrispondenti.
Quanto alla non manifesta infondatezza, si argomenta in primo luogo
che la norma impugnata violerebbe il principio di rappresentatività
enunciato dall'art. 104, quarto comma, della Costituzione, in base al
quale due terzi dei componenti il Consiglio superiore "sono eletti ...
da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie
categorie". Il riferimento alle categorie postulerebbe, infatti, che
"queste ultime siano entità realmente esistenti nella magistratura
ordinaria, che cioè vi siano gruppi i quali si differenzino l'uno
dall'altro", per le "diverse esperienze di cui sono portatori": il che
significherebbe, allora, che il legislatore ordinario, una volta
definite le varie categorie, alla stregua dell'ordinamento processuale
e giudiziario (con particolare riguardo alle fasi dell'attività
giurisdizionale), dovrebbe commisurare il Consiglio "all'esigenza di
rappresentatività" delle categorie medesime. Ed in questo senso
orienterebbe anche l'art. 107, terzo comma, della Costituzione, poiché
il divieto di distinguere i magistrati se non per diversità di
funzioni non sarebbe stato dettato nel solo intento di salvaguardare
l'indipendenza dell'attività giurisdizionale, insuscettibile di
vincolo gerarchico, bensì dimostrerebbe "la ripugnanza
dell'ordinamento per differenziazioni fra magistrati non derivanti
dalla diversità dei compiti cui essi sono assegnati"; laddove
nell'attuale situazione - osserva il giudice a quo - "riesce arduo
comprendere di quale specifica esperienza siano portavoce nel Consiglio
i membri che non svolgono le funzioni proprie della categoria che sono
destinati a rappresentare", data la nuova disciplina della carriera dei
magistrati, dettata dalle leggi n. 570 del 1966 e n. 831 del 1973 (che
la Corte di cassazione non fa per altro oggetto d'una propria
impugnativa, limitandosi a ricordare le censure già proposte - sul
punto - dalla quarta sezione del Consiglio di Stato).
Le ordinanze di rimessione aggiungono che si profilerebbe un
ulteriore contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza,
essendosi reso possibile che "magistrati i quali versano in situazioni
diverse per la diversità delle funzioni esercitate, entrino a far
parte del Consiglio come appartenenti alla stessa categoria, e che,
viceversa, magistrati i quali versano nella stessa situazione in quanto
sono investiti di uguali funzioni siano eletti come rappresentanti di
categorie diverse", con conseguenze, in quest'ultimo caso,
particolarmente gravi proprio per la sezione disciplinare: la quale -
si rileva - "essendo preposta al rispetto della deontologia
professionale e quindi dovendo apprezzare il valore di comportamenti
non tipicizzati in ipotesi normative ..., abbisogna di persone che
conoscano bene i vari ambienti ... in cui i magistrati si trovano ad
operare, per comprendere appieno se ed in qual misura certi
comportamenti costituiscano condotta che li renda immeritevoli della
fiducia e della considerazione di cui debbono godere e che comprometta
il prestigio dell'ordine giudiziario", secondo l'art. 18 del r.d. 31
maggio 1946, n. 511.
2. - Relativamente ai giudizi in questione, non è intervenuto -
nel termine prescritto dall'art. 25, terzo comma, della legge n. 87 del
1953 - il Presidente del Consiglio dei ministri. Per altro, il
Presidente stesso ha successivamente spiegato intervento nell'analogo
giudizio promosso dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con
ordinanza emessa il 6 ottobre 1981 (reg. ord. 24/1982), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 10 marzo scorso; ed ha quindi depositato
in data 22 marzo - "deduzioni" relative al giudizio instaurato dalle
Sezioni unite con una delle ordinanze emesse il 9 luglio 1981, sul
ricorso proposto da Roberto Furlotti (reg. ord. 744/1981): per
sostenere l'infondatezza della questione in esame e per chiedere, in
via preliminare, che la Corte ritenga ammissibili le deduzioni
medesime, "anche ove occorra in via di conversione dell'intervento
spiegato nel già citato giudizio di cui all'ordinanza 24/82".
Si è invece costituito tempestivamente, nel procedimento
concernente l'impugnativa della sanzione disciplinare inflittagli, il
ricorrente Saverio Coniglio, che ha sollecitato la Corte, ai fini
dell'accoglimento della proposta questione, a prendere in
considerazione anche l'eventuale contrasto delle disposizioni
denunciate con il principio costituzionale di buon andamento
dell'amministrazione: nell'ambito della quale ricadrebbe la stessa
sezione disciplinare del Consiglio superiore, a meno di volerla
qualificare come un giudice speciale, istituito in violazione dell'art.
102, secondo comma, della Carta costituzionale. Considerato in diritto :
Vanno anzitutto dichiarate irricevibili le "deduzioni del
Presidente del Consiglio dei ministri", depositate il 22 marzo 1982,
quanto al giudizio promosso dalle Sezioni unite civili della Corte di
cassazione con ordinanza del 9 luglio 1981 (reg. ord. 744/1981), emessa
sul ricorso proposto da Roberto Furlotti. Come riconosce espressamente
l'Avvocatura dello Stato, il termine fissato dall'art. 25, ultimo
comma, della legge n. 87 del 1953 era scaduto da tempo, senza che vi
fosse stata una "formale e tempestiva iniziativa di intervento". Né ha
consistenza la tesi che l'intervento spiegato dal Presidente del
Consiglio dei ministri in altri procedimenti successivi, aventi ad
oggetto "la medesima questione di legittimità costituzionale", valga a
rimettere in termini il Presidente stesso, agli effetti del giudizio
interessante Roberto Furlotti. La figura della "conversione
dell'intervento", ipoteticamente prospettata dall'Avvocatura dello
Stato, non trova infatti nessun fondamento nella vigente disciplina
processuale, ivi comprese le norme applicabili nei giudizi davanti a
questa Corte.
2. - Le quattro ordinanze in esame impugnano tutte - con
motivazioni quasi integralmente identiche, per ciò che riguarda la non
manifesta infondatezza della questione sollevata - l'art. 23, secondo
comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'art. 3
della legge 22 dicembre 1975, n. 695: in cui si considerano quali
"magistrati di cassazione" e quali "magistrati di appello", agli
effetti della composizione del Consiglio superiore della magistratura e
quindi della sua sezione disciplinare, "i magistrati che abbiano
conseguito la rispettiva nomina, ancorché non esercitino le rispettive
funzioni". Le Sezioni unite della Cassazione sostengono, infatti, che
nella sezione disciplinare del Consiglio dalla quale erano state emesse
le deliberazioni impugnate figuravano vari magistrati di cassazione e
di appello, le cui qualifiche non corrispondevano alle funzioni; ed
anzi precisano che tale corrispondenza sussisteva per uno soltanto dei
magistrati di cassazione componenti il collegio, laddove l'art. 1 della
legge 18 dicembre 1967, n. 1198, vigente al tempo in cui la sezione
aveva deliberato, prevedeva che ne facessero parte - fra l'altro -
"cinque magistrati di Corte di cassazione di cui due con ufficio
direttivo". Ma le Sezioni unite dubitano che la scissione resa in tal
modo possibile dalla norma denunciata sia conforme al dettato degli
artt. 3, primo comma, 104, quarto comma, 107, terzo comma, della
Costituzione; e preliminarmente affermano che dalla soluzione del
problema dipendono le sorti dei giudizi a quibus, nel senso che
l'annullamento della norma stessa determinerebbe la nullità delle
impugnate deliberazioni della sezione disciplinare (in applicazione
dell'art. 185 n. 1 cod. proc. pen., quanto al vizio relativo alla
costituzione del giudice).
La sostanziale identità della questione così sollevata consente
che i quattro giudizi vengano riuniti e decisi con unica sentenza.
3. - Fra i parametri utilizzati dal giudice a quo, centrale è la
disposizione contenuta nel quarto comma dell'art. 104 Cost., in base
alla quale i componenti "togati" del Consiglio superiore della
magistratura vanno eletti "da tutti i magistrati ordinari tra gli
appartenenti alle varie categorie".
Effettivamente, è da tale disposto che la Cassazione desume "il
principio di rappresentatività", cui dovrebbe ispirarsi la disciplina
sulla composizione del Consiglio superiore: cioè l'esigenza che il
Consiglio, nella sua componente "togata", costituisca l'espressione di
"gruppi i quali si differenzino l'uno dall'altro per una propria
specifica e sostanziale caratterizzazione", alla stregua degli attuali
"ordinamenti processuali e giudiziari", non già in conseguenza di
scelte arbitrarie del legislatore ordinario. Così interpretato il
quarto comma dell'art. 104, l'ulteriore richiamo che le ordinanze di
rimessione fanno al terzo comma dell'art. 107 Cost. ("I magistrati si
distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni") non comporta
un'autonoma censura della norma impugnata, ma giova soltanto a
rafforzare la tesi che - in vista della formazione del Consiglio
superiore - vadano escluse le "differenziazioni fra magistrati non
derivanti dalla diversità dei compiti cui essi sono assegnati". Ed
anche in relazione al principio di eguaglianza, che sarebbe leso dalle
disparità fra i magistrati, dovute alla norma che consente la
dissociazione tra le funzioni esercitate e le categorie rappresentate
nel Consiglio, il giudice a quo non fa che ribadire il riferimento alla
specifica disposizione costituzionale sulla componente "togata" del
Consiglio stesso.
Ciò posto, tre sono - nell'ordine - gli interrogativi ai quali la
Corte è ora chiamata a rispondere: primo, se la menzione delle "varie
categorie" dei magistrati eleggibili - di cui al quarto comma dell'art.
104 Cost. - esiga o meno che, ai fini dell'elezione degli esponenti
della magistratura e della conseguente composizione del Consiglio
superiore, l'elettorato passivo sia categorizzato; secondo, se, nel
caso di una risposta affermativa, l'intera categorizzazione rimanga
affidata alle valutazioni del legislatore ordinario, o debba invece
rispondere - del tutto od in parte - a determinati criteri,
costituzionalmente rilevanti; terzo, se, nel caso di una risposta
nuovamente affermativa, siano compatibili con tali criteri le due
previsioni della norma denunciata: quella concernente i magistrati di
cassazione e quella concernente i magistrati di appello che non
esercitino le rispettive funzioni.
4. - È stato sostenuto in dottrina che, pur avendo messo in
evidenza "gli appartenenti alle varie categorie", il quarto comma
dell'art. 104 Cost. non richiederebbe nulla più che l'eleggibilità di
tutti i magistrati in seno al Consiglio superiore, quali che siano le
categorie di appartenenza. La disposizione costituzionale in esame
dovrebbe essere letta, in altri termini, come se imponesse l'elezione
"nell'ambito delle varie categorie", indipendentemente da qualunque
riserva di posti; e come se, pertanto, l'accenno alle categorie non
avesse un diverso e maggiore significato di quello spettante alla
separata indicazione dei "professori ordinari di università in materie
giuridiche" e degli "avvocati dopo quindici anni di esercizio": fra i
quali il Parlamento deve scegliere il residuo terzo dei membri del
Consiglio superiore, senza che per questo occorra - come si ricava
dall'art. 22 della legge n. 195 del 1958 - una distinta presenza di
professori ed avvocati all'interno del Consiglio. Ma nel medesimo senso
varrebbero i lavori preparatori della Costituente, dai quali risulta
che quell'assemblea respinse svariati emendamenti intesi a conservare
il Consiglio superiore come collegio composto dai soli esponenti dei
"gradi" più elevati della magistratura; la considerazione sistematica
del ruolo spettante al Consiglio, quale garante dell'indipendenza
dell'intero "ordine" dei magistrati, e non delle singole partizioni di
esso; la stessa incompatibilità che si assume fra un sistema
elettorale di liste concorrenti, come quello configurato dall'art. 25
della legge n. 195 (nel testo modificato dall'art. 5 della legge n. 695
del 1975), e l'idea che i magistrati eletti rappresentino le rispettive
categorie di provenienza.
Ora, è indiscutibile che dal quarto comma dell'art. 104 discenda
il divieto di escludere in partenza qualsiasi categoria di magistrati,
quanto ad entrambi gli aspetti, attivo e passivo, dell'elettorato
concernente il Consiglio superiore. Ma la Corte non è dell'avviso che
in ciò si esaurisca il significato di quella disposizione. Al
contrario, dal tenore testuale di essa, dai lavori preparatori, dalle
letture che ne sono state fatte durante un trentennio, in sede
giurisprudenziale e legislativa, risulta univocamente che i magistrati
di cui si compone il Consiglio superiore vanno pur sempre distinti per
categorie; sicché l'opposta tesi corrisponde - almeno per alcuni suoi
profili - non tanto ad una diversa interpretazione dell'art. 104,
quarto comma, quanto ad un modello organizzativo non coincidente con
quello indicato dalla stessa Carta costituzionale.
Sul piano letterale, rappresenta una forzatura interpretativa il
ritenere che "appartenenti alle varie categorie" sia l'equivalente
terminologico di "tutti i magistrati ordinari", secondo l'espressione
adoperata dal testo costituzionale per individuare il corpo elettorale
della componente "togata" del Consiglio. Se questa fosse stata
l'intenzione dei costituenti, il dettato dell'art. 104, quarto comma,
avrebbe potuto e dovuto risolversi in una formula ben più semplice e
adatta allo scopo: per esempio, del tipo di quelle utilizzate dal terzo
comma dell'art. 56 o dal capoverso dell'art. 58, per far risaltare la
tendenziale coincidenza dell'elettorato attivo e passivo, quanto
all'elezione delle Camere del Parlamento. Ad ogni modo, non è in
questi termini che vanno ricostruiti i dibattiti ed i voti
dell'Assemblea Costituente, concernenti l'elaborazione di quel testo
che poi fu tradotto nella disposizione in esame. L'irrilevanza di ogni
categorizzazione e la conseguente insindacabilità delle norme di legge
ordinaria attinenti alle eventuali categorie dei magistrati eleggibili
(salvo soltanto il rispetto del principio generale di eguaglianza)
sarebbero forse sostenibili, se fosse stata approvata la conclusiva
proposta del Comitato di redazione, mirante a rinviare alle "norme
dell'ordinamento giudiziario" la risoluzione dell'intero problema.
Senonché la maggioranza dell'Assemblea, nella seduta pomeridiana del
25 novembre 1947, restauro' l'originario disegno della Commissione dei
75 (art. 97 cpv. del progetto di Costituzione), approvando un testo che
faceva esplicita menzione, circa l'elettorato passivo, degli
"appartenenti alle diverse categorie": con chiaro riguardo ad una
previa necessaria distinzione degli eleggibili, del resto ipotizzata in
vario senso da quasi tutte le proposte avanzate nella Commissione dei
75 e poi dinanzi al plenum (cioè considerando i componenti magistrati
in una prospettiva comunque assai diversa dagli avvocati e dai
professori universitari in materie giuridiche, suscettibili di essere
eletti nel Consiglio superiore da parte del Parlamento in seduta
comune).
Oltre che dalla prevalente dottrina costituzionalistica, è questa
l'interpretazione già accolta dalla giurisprudenza della Corte. Nella
sentenza n. 168 del 1963, ponendosi il problema se il corpo elettorale
del Consiglio superiore potesse venire a sua volta categorizzato, la
Corte ha ritenuto in ogni caso incontestabile che la Costituzione
preveda "la distinzione per categorie, con riferimento soltanto
all'elettorato passivo". Del pari, la sentenza n. 12 del 1971, nel
considerare la composizione della sezione disciplinare del Consiglio,
ha insistito nell'assunto che occorra "necessariamente tenere conto
delle linee fondamentali secondo le quali, in conformità dell'art. 104
Cost., risulta strutturato il consesso"; e ciò per soddisfare
l'"esigenza che all'esercizio dei delicati compiti inerenti al governo
della magistratura contribuiscano le diverse esperienze di cui le
singole categorie sono portatrici".
D'altro canto, malgrado le complesse vicende della legislazione
ordinaria che ha disciplinato le elezioni del Consiglio superiore della
magistratura, anche in sede legislativa la distinzione per categorie
dei magistrati eleggibili ha costantemente rappresentato un punto
fermo. In vista del quarto comma dell'art. 104 (congiuntamente al terzo
comma dell'art. 107 Cost.), già con l'art. 1 della legge 24 maggio
1951, n. 392, si sono stabilite tre categorie, rispettivamente formate
dai "magistrati di Tribunale", dai "magistrati di Corte d'appello" e
dai "magistrati di Corte di cassazione". Ed effettivamente la
tripartizione introdotta dalla legge n. 392 è stata ed è tuttora la
premessa delle varie leggi succedutesi dal 1958 in poi, per regolare la
costituzione ed il funzionamento del Consiglio superiore della
magistratura.
L'art. 23, primo comma, della legge n. 195 del 1958 presuppone, con
tutta evidenza, la tripartizione stessa, pur dando un distinto rilievo
ai magistrati di cassazione "con ufficio direttivo". A sua volta, su
questa linea continua a procedere la legge n. 1198 del 1967, per ciò
che riguarda l'elettorato passivo. Ed anche l'impugnato art. 3 della
legge n. 695 del 1975, nella parte in cui ammette - relativamente alle
due categorie considerate - la presenza in seno al Consiglio dei
magistrati di cassazione e d'appello che non esercitino le rispettive
funzioni, non riflette l'intento di superare la categorizzazione;
bensì corrisponde - stando alla più parte degli interventi che
condussero all'approvazione ed alla riapprovazione di tale disposto, in
seguito al rinvio presidenziale del 30 ottobre 1975 - all'affermata
necessità di tener conto, nel disciplinare le elezioni consiliari,
delle conseguenze prodotte dalle leggi 25 luglio 1966, n. 570, e 20
dicembre 1973, n. 831, là dove la nomina a magistrato di appello e
cassazione viene dissociata dal contestuale conferimento dei relativi
uffici.
Del resto, conclusioni analoghe valgono ancor oggi, in
considerazione della sopravvenuta legge 3 gennaio 1981, n. 1. Il
criterio del quale si tratta non è stato abbandonato, malgrado l'art.
15 di questa legge - per bilanciare le continue variazioni dell'entità
numerica di ciascuna categoria - preveda che metà dei magistrati
componenti il Consiglio venga eletta "indipendentemente dalla categoria
di appartenenza". Quanto all'altra metà dei componenti "togati",
l'indispensabile distinzione di essi viene anzi sottolineata con
maggiore forza che nelle normative precedenti: come è dimostrato dalla
struttura delle liste elettorali, di cui all'art. 18 della legge
stessa, nonché dai testuali riferimenti ai "posti vincolati", che in
base all'art. 21 vanno comunque assegnati alle categorie
corrispondenti.
5. - In definitiva, il quarto comma dell'art. 104 Cost. esclude
che la componente "togata" del Consiglio superiore possa essere
integralmente eletta mediante un puro e semplice sistema di liste
concorrenti, negando distinto rilievo ad una articolazione per
categorie. La circostanza che il Consiglio sia stato concepito a
garanzia dell'indipendenza di tutta la magistratura, senza che i suoi
componenti magistrati possano considerarsi come veri e propri
rappresentanti delle categorie di appartenenza, non toglie infatti che
le deliberazioni spettanti a tale collegio riguardino - in molteplici
occasioni - caratteristiche e situazioni proprie delle singole
partizioni dell'"ordine" in questione: dalle assegnazioni e dalle
promozioni (per non dire delle stesse sanzioni disciplinari), fino alle
proposte ed ai pareri sull'ordinamento giudiziario e sulla
amministrazione della giustizia, che il Consiglio ha tante volte
elaborato, in virtù dell'art. 10 cpv. della legge n. 195 del 1958. Ed
è appunto in tal senso che si spiega la struttura voluta dalla Carta
costituzionale.
Con tutto questo, è certo che lo stabilire quali e quante siano le
categorie dei magistrati, destinate a riflettersi sulla composizione
del Consiglio superiore, non può non restare - in larga misura -
affidato alle scelte del legislatore ordinario. Anche alla stregua del
rigido collegamento che le ordinanze di rimessione, assumendo che la
Costituzione imponga categorie di stampo funzionale, stabiliscono fra
l'art. 104, quarto comma, e l'art. 107, terzo comma, la tipologia delle
funzioni giurisdizionali è comunque così varia e così articolata,
che la composizione del Consiglio non potrebbe mai rispecchiarla
totalmente, tanto più che i vari generi di classificazioni
astrattamente ipotizzabili possono interferire a vicenda. Basti
pensare, da un lato, alla distinzione tra magistratura giudicante e
magistratura requirente, sin qui trascurata in considerazione dei
tradizionali sistemi di pareggiamento, già risultanti dall'art. 28
dell'ordinamento giudiziario del 1907 e quindi confermati, sia pure in
vari termini, da tutta la legislazione successiva; per poi ricordare,
d'altro lato, come la stessa legge n. 392 del 1951 adotti
classificazioni di natura mista, in parte collegate ad un quadro
essenziale delle "funzioni giudicanti", in parte prodotte da
valutazioni pertinenti allo stato giuridico ed alla carriera dei
magistrati, che risentono ancora delle vecchie differenziazioni basate
sul grado.
Ma sarebbe arbitrario desumerne che il legislatore sia
completamente libero, senza doversi attenere a criteri di sorta,
costituzionalmente rilevanti allo scopo della definizione delle "varie
categorie". Altro sono, in realtà, gli inconvenienti e i motivi di
difficoltà, che ineriscono allo stato attuale della legislazione
sull'ordinamento giudiziario e della disciplina delle stesse funzioni
giurisdizionali; altro è l'esigenza di porre comunque a raffronto le
opzioni legislative e le previsioni costituzionali, esplicitamente od
implicitamente riferite o riferibili al problema in esame.
Sotto questo ultimo profilo, un generalissimo criterio del quale la
Corte può valersi, ai fini dell'attuale giudizio, è rappresentato dal
sicuro nesso esistente fra le "varie categorie", indicate nel quarto
comma dell'art. 104 Cost., e le classificazioni dei magistrati
configurate dalle leggi che concorrono a formare la normativa
sull'ordinamento giudiziario. Un nesso del genere è infatti desumibile
da tutto il complesso dei lavori preparatori svoltisi in seno alla
Costituente, malgrado la molteplicità delle opinioni e delle
posizioni, che emerge dalla lettura degli atti. All'ordinamento
giudiziario - come già si è notato - faceva espresso richiamo, senza
più contenere nessuna menzione delle categorie, il testo proposto
dagli on. Ruini ed altri, a nome del Comitato di redazione; ma l'inciso
"secondo le norme dell'ordinamento giudiziario" venne pur sempre votato
dal plenum, subito dopo l'approvazione dell'emendamento dell'on.
Perlingieri, inteso a reintrodurre il riferimento alla
categorizzazione. E tutto lascia presumere - anche in mancanza di
verbali del Comitato di coordinamento, da cui si possa trarne la
riprova - che l'eliminazione di tale inciso, nel testo sottoposto alla
finale approvazione dell'Assemblea, sia stata voluta perché il
richiamo appariva superfluo; non già perché si intendesse -
contraddittoriamente - costituzionalizzare il criterio della
categorizzazione e insieme demandare l'intera determinazione delle
categorie alle sole leggi concernenti le elezioni del Consiglio
superiore.
Già in tal senso, però, s'impone l'annullamento della norma
impugnata, nella parte in cui prevede che i posti riservati ai
magistrati di cassazione possano essere assegnati a coloro che abbiano
conseguito la rispettiva nomina, ancorché non esercitino le rispettive
funzioni. Una volta dichiarata - mediante la sentenza n. 86 di
quest'anno - l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge n.
831 del 1973, là dove esso ammetteva la dissociazione fra la nomina a
magistrato di cassazione e la contestuale investitura del relativo
ufficio, cade in effetti il solo aggancio che il citato disposto
dell'art. 23, secondo comma, della legge n. 195 del 1958 (come
sostituito dall'art. 3 della legge del 1975) possa ritrovare sul piano
dell'ordinamento giudiziario.
S'intende, tuttavia, che la presente decisione di accoglimento non
coinvolge affatto il primo comma dell'art. 23 della legge n. 195 del
1958, come sostituito dall'art. 3 della legge n. 695 del 1975, né come
nuovamente modificato dall'art. 15 della legge n. 1 del 1981; tanto
più che tali norme non formano oggetto dell'impugnativa promossa dalle
ordinanze in esame. In altre parole, compete al legislatore stabilire
quale debba essere l'entità della riserva spettante ai magistrati di
cassazione: sia che si tratti degli otto posti di cui alla legge n. 695
del 1975 (che già procedeva, per altro, dalla considerazione di un
gran numero di magistrati provvisti della relativa nomina, ma non
ancora investiti delle rispettive funzioni); sia che si tratti dei
quattro posti attualmente previsti dalla legge n. 1 del 1981. Ciò che
conta, agli effetti della valida composizione del Consiglio superiore
(e della sua sezione disciplinare), è che questi posti, non
arbitrariamente fissati dal legislatore ordinario, risultino in
concreto ricoperti da magistrati che vi abbiano diritto, sulla base di
legittime disposizioni dell'ordinamento giudiziario (o delle altre
leggi comunque pertinenti alle funzioni ed allo stato giuridico dei
magistrati stessi).
6. - Così individuata la ragione del decidere, ne discende anche
in quali limiti debba essere affermata l'illegittimità costituzionale
della norma in discussione.
a) In primo luogo, cioè, la presente pronuncia di accoglimento non
investe la corrispondenza tra qualifica ed ufficio, per quanto concerne
le funzioni direttive superiori, delle quali dovrebbero essere
effettivamente titolari - secondo le ordinanze di rimessione - due fra
i magistrati di cassazione componenti il Consiglio. In verità, il
problema non concerne letteralmente - il secondo comma dell'art. 23
della legge n. 195 del 1958 (nel testo sostituito dalla legge del
1975), bensì il primo comma dell'articolo stesso (nel testo del '75
che, sul punto, è rimasto in sostanza immutato anche dopo l'entrata in
vigore della legge n. 1 del 1981). Ma il dubbio è pur sempre
infondato, perché l'ordinamento giudiziario non è stato in tal senso
intaccato dalla decisione n. 86 di quest'anno e, soprattutto, perché
la categoria dei magistrati di cassazione con ufficio direttivo non è
sorretta da alcuna garanzia comparabile a quella che riguarda i
magistrati di cassazione complessivamente intesi.
Da un lato, giova notare che l'art. 23, primo comma, della legge n.
195 del 1958 (nel testo ora vigente) richiede in modo esplicito che due
degli otto o dei quattro magistrati di cassazione - rispettivamente
presi in considerazione dalle leggi del 1975 e del 1981 - siano stati
"dichiarati idonei all'esercizio di funzioni direttive superiori" o,
più semplicemente, risultino "idonei" alle funzioni medesime; ma
l'art. 16 della legge n. 831 del 1973, in base al quale può essere
tuttora dichiarata l'idoneità in esame, non è stato per questa parte
annullato (né reso altrimenti inapplicabile) per effetto della
sentenza n. 86. D'altro lato, è determinante l'argomento che la
categoria dei magistrati di cassazione con ufficio direttivo esorbita
dalla fondamentale tripartizione di cui all'art. 1 della legge n. 392
del 1951; e rappresenta in ogni caso il frutto di un criterio misto di
classificazione, discrezionalmente utilizzato dal legislatore
ordinario.
Più di preciso, due sono le componenti principali di tale
categoria (secondo le indicazioni già fornite dall'art. 6 della legge
n. 392): quella costituita dai titolari di uffici direttivi interni
alla Corte di cassazione e quella costituita da magistrati di
cassazione cui siano stati conferiti uffici direttivi equiparati, non
attinenti alla giurisdizione di legittimità (dalla presidenza del
Tribunale superiore delle acque pubbliche, all'ufficio di presidente
delle Corti di appello o di procuratore generale presso le Corti
medesime). Nel primo senso, però, lo stesso art. 104 Cost. ha
direttamente individuato, al terzo comma, gli uffici direttivi
destinati ad assumere specifica evidenza ai fini della composizione del
Consiglio superiore: vale a dire, quello di "primo presidente" e quello
di "procuratore generale della Corte di cassazione". Nel secondo senso,
la scelta legislativa in questione non attiene più alla Cassazione
come tale, bensì ad una serie di funzioni di cui l'ordinamento
giudiziario può liberamente disporre. E, non a caso, anche le Sezioni
unite civili della Corte suprema avevano a suo tempo dichiarato
manifestamente infondata l'impugnativa dell'art. 3 della legge n. 695
del 1975, nella parte che equipara la dichiarazione dell'idoneità
all'effettivo esercizio delle funzioni direttive superiori.
b) Secondariamente, va dichiarata la non fondatezza della questione
di legittimità costituzionale della norma impugnata, nella parte
relativa ai "magistrati di appello".
Anche per questo aspetto, non cade il nesso con l'ordinamento
giudiziario, stabilito mediante l'art. 1 della legge n. 570 del 1966
(relativamente ai presupposti ed alle forme di attribuzione della
qualifica in esame). Né si può dire che le stesse ragioni, in base
alle quali la citata sentenza n. 86 di quest'anno ha parzialmente
annullato il combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge n. 831
del 1973, impongano una corrispondente decisione circa le nomine a
magistrato di appello, se non altro in vista delle conseguenze che ne
derivano quanto alla composizione del Consiglio superiore. Come questa
Corte ha già notato nella predetta pronuncia, in una prospettiva
costituzionale sono, ben diverse le posizioni spettanti alle Corti
d'appello ed alla Corte di cassazione, nonché alle rispettive
categorie di magistrati. Le Corti d'appello non esercitano, infatti,
funzioni specificamente attribuite dalla Costituzione, a differenza di
quelle che il secondo e il terzo comma dell'art. 111 Cost. riservano
alla Cassazione; né i magistrati d'appello vengono distintamente
considerati dalla Costituzione, come invece si riscontra negli artt.
106, terzo comma, e 135, primo e secondo comma, aventi espresso
riguardo ai "consiglieri di cassazione" od alla generalità dei
componenti la suprema magistratura ordinaria. Al contrario, funzioni e
giudici di merito, inclusi i magistrati e le Corti d'appello, possono
bene formare l'oggetto delle più varie riforme, da parte del
legislatore ordinario; tanto più che la giurisdizione di secondo grado
non è certo attribuita in via esclusiva ai magistrati in questione,
bensì è ripartita fra varie specie di organi giurisdizionali, sulla
base di scelte legislative che negli anni più recenti hanno assunto
una sempre più vasta portata. Il che concorre a spiegare per quali
ragioni l'ordinamento giudiziario non distingua rigorosamente gli stati
giuridici dei giudici di merito, come è dimostrato dalla stessa legge
n. 570 del 1966, che ha unificato il "ruolo organico" dei magistrati di
appello e di tribunale.
In tale situazione, la Corte deve solo assicurare che i magistrati
di cassazione, investiti delle corrispondenti funzioni, non rimangano
esclusi dal Consiglio superiore; mentre spetta al legislatore ordinario
di riconsiderare, eventualmente, l'intera categorizzazione della
componente "togata" del Consiglio. E rimane la preminente esigenza di
dare infine una piena attuazione alla settima disposizione transitoria
costituzionale, là dove si preannuncia "la nuova legge
sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione".
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, secondo
comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'art. 3
della legge 22 dicembre 1975, n. 695, nella parte in cui prevede che i
posti riservati ai magistrati di cassazione possano essere assegnati a
"magistrati che abbiano conseguito la rispettiva nomina, ancorché non
esercitino le rispettive funzioni";
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 23, secondo comma, della legge n. 195 del 1958, come
sostituito dall'art. 3 della legge n. 695 del 1975 - sollevata dalle
Sezioni unite civili della Corte di cassazione, in riferimento agli
artt. 3, primo comma, 104, quarto comma, 107, terzo comma, della
Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe - nella parte in
cui prevede che i posti riservati ai magistrati di appello possano
essere assegnati a "magistrati che abbiano conseguito la rispettiva
nomina, ancorché non esercitino le rispettive funzioni".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:87 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte