Sentenza n. 88/1986
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/04/1986 · relatore Giuseppe Ferrari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 49r.d. 1765/1935
- art. 6r.d. 1765/1935
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 49, secondo
comma, del r.d. 17 agosto 1935, n. 1765 (Disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle
malattie professionali), come modificato dall'art. 6 d.l.C.p.S. 25
gennaio 1947, n. 14, promosso con ordinanza emessa il 22 giugno 1978
dal Pretore di Palermo sui ricorsi riuniti proposti da SO.CHI.MI.SI.
c/INAIL iscritta al n. 521 del registro ordinanze 1978 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24 dell'anno 1979;
visti gli atti di costituzione della SO.CHI.MI.SI e dell'INAIL,
nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 18 febbraio 1986 il Giudice
relatore Giuseppe Ferrari;
udito l'avv. Pasquale Napulitano per l'INAIL.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con più decreti ingiuntivi il Pretore di Palermo ha intimato
a tale Società Chimica Mineraria Siciliana (SO.CHI.MI.SI.) il
pagamento a favore dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro
gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) di somme relative a premi assicurativi
non corrisposti, calcolati sulla base del d.m. 3 novembre 1962.
In sede di opposizione ai decreti ingiuntivi, la Società ha
eccepito, fra l'altro, l'incostituzionalità dell'art. 49 r.d. 17
agosto 1935, n. 1765, che autorizza la formazione e l'approvazione dei
decreti ministeriali in base ai quali vengono fissati i premi
assicurativi, e dell'art. 40 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo
unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali) che dispone in senso
analogo.
Il Pretore, constatato che i crediti vantati dall'INAIL si
fondavano sul d.m. 3 novembre 1962, approvato sulla base della
normativa contenuta nell'art. 49 r.d. n. 1765 del 1935, come modificato
dall'art. 6 del d.l.C.p.S. 25 gennaio 1947, n. 14, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 49, secondo comma,
del r.d. n. 1765 del 1935, per violazione degli artt. 23 e 35 Cost..
L'art. 49 cit. stabilisce, al secondo comma, che le tariffe dei
prezzi e dei contributi dovuti dai datori di lavoro "debbono essere
determinate in modo da comprendere l'onere finanziario previsto
corrispondente al periodo di assicurazione".
A giudizio del Pretore, la cennata disposizione viola l'art. 23
Cost., in quanto non contiene quegli elementi e criteri, atti a
delimitare la discrezionalità dell'Ente impositore relativamente alla
determinazione dei presupposti soggettivi ed oggettivi della
prestazione e alla sua misura (Così come richiesto dalla
giurisprudenza della Corte costituzionale relativa all'art. 23). Ed
invero, l'art. 49, secondo comma, nello stabilire che le tariffe dei
prezzi e dei contributi siano determinate in modo da comprendere
l'onere finanziario previsto corrispondente agli infortuni del periodo
di assicurazione, sembra fissare solo - a garanzia dell'Ente - un
limite minimo, lasciando una assoluta discrezionalità per la
determinazione della misura massima delle tariffe. Né sarebbe
impossibile interpretare l'impugnata disposizione nel senso che l'onere
finanziario corrispondente agli infortuni del periodo di assicurazione
costituisce anche il limite massimo cui devono essere commisurate le
tariffe dei prezzi e dei contributi, non essendo il termine
"comprendere", contenuto nel citato articolo, sinonimo del termine
"corrispondere". La riprova di ciò risiederebbe, secondo il Pretore,
nella formulazione contenuta nell'art. 40 del T.U. n. 1124 del 1965
che, nel sostituire l'art. 49 del r.d. n. 1795 del 1935, vi ha
innovato prevedendo che "la tariffa stabilisce tassi di premio
corrispondenti al rischio medio nazionale delle singole lavorazioni
assicurate".
La nuova formulazione del T.U., che stabilisce un limite massimo,
avrebbe avuto - secondo l'autorità rimettente - un immediato effetto
pratico: l'abbattimento delle misure dei premi dal 252 per mille dei
salari fissato nel decreto del 1962 al 150 per mille fissato nel d.m.
10 settembre (rectius: dicembre) 1971.
D'altra parte, proprio il potere discrezionale attribuito dall'art.
49, secondo comma, all'INAIL senza fissazione di un limite massimo
delle tariffe finirebbe per ostacolare e scoraggiare il lavoro e le
attività industriali, costituendo Così violazione dell'art. 35 Cost..
L'ordinanza, ritualmente notificata alle parti, è stata iscritta
al n. 521 del registro ordinanze del 1978 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 24 del 24 gennaio 1979.
2. - Nel procedimento instaurato con la suddescritta ordinanza si
sono costituite la parte privata SO.CHI.MI.SI., rappresentata e difesa
dagli avvocati Giovanni e Luigi Maniscalco Basile e l'INAIL,
rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Cataldi e Francesco
Hernandez; è intervenuto, per mezzo dell'Avvocatura dello Stato, il
Presidente del Consiglio dei ministri.
La SO.CHI.MI.SI. ha insistito per la declaratoria di
incostituzionalità, svolgendo sostanzialmente le stesse argomentazioni
riportate nell'ordinanza di rimessione; e sostenendo che, anche a voler
intendere il richiamo (contenuto nella norma impugnata), alla
necessità di coprire l'onere previsto come una delimitazione, nel
massimo come nel minimo, del potere impositivo dell'Istituto,
sussisterebbe ugualmente la denunciata illegittimità costituzionale
perché il limite sarebbe semplicemente globale e mancherebbe ogni
garanzia in ordine ad una equa ripartizione dell'onere tra le varie
categorie di contribuenti. In quanto, da ultimo, alla violazione
dell'art. 35 Cost., basti considerare che l'attività imprenditoriale
è anche essa una forma di lavoro che l'impugnata norma, consentendo
una tariffa esosa, considera con disfavore.
3. - L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro ha sostenuto l'infondatezza della questione, in quanto nella
disposizione non mancherebbero quei "criteri idonei a delimitare la
discrezionalità dell'ente nell'esercizio del potere", la cui
previsione, secondo l'insegnamento della Corte costituzionale, rende
legittimo, ai sensi dell'art. 23 Cost., il potere impositivo dell'Ente.
Secondo l'INAIL, infatti, le norme che disciplinano il potere
impositivo dell'ente determinano direttamente i soggetti passivi delle
prestazioni economiche; fissano la base per stabilire l'ammontare dei
premi, i quali debbono essere determinati in modo da comprendere
l'onere finanziario previsto corrispondente agli infortuni del periodo
di assicurazione (art. 49, secondo comma, r.d. n. 1765 del 1935 e
succ. mod.); indicano la copertura dell'onere finanziario quale fine
per il quale può essere esercitato il potere di imporre il pagamento
dei premi; stabiliscono che spetta al Consiglio di amministrazione la
determinazione delle misure dei premi (art. 9, comma primo, n. 8 del
r.d. n. 1033 del 1933, modificato dall'art. 1 del d.l. 13 maggio 1947,
n. 438); sottopongono al controllo dello Stato l'esercizio da parte
dell'Istituto del potere di determinare la tariffa (che deve essere
approvata con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale); prevedono una serie di controlli sull'operato dell'Istituto e
una serie di garanzie dei soggetti tenuti al pagamento dei premi.
Per quanto attiene alla censura rivolta contro l'art. 49, secondo
comma, del r.d. n. 1765 del 1935, essa sarebbe, secondo l'INAIL,
totalmente infondata, in quanto vi è assoluta corrispondenza tra
"onere finanziario previsto corrispondente agli infortuni del periodo
di assicurazione" e coacervo dei premi, che costituiscono nient'altro
che il fondo necessario per fronteggiare i rischi di un determinato
periodo; l'articolo 49, secondo comma, nel richiamare l'onere
finanziario previsto, fisserebbe, cioè, il limite massimo dei premi
assicurativi; l'eventuale eccesso dell'imposizione darebbe Così luogo
a vizio impugnabile davanti all'autorità giudiziaria competente.
La corrispondenza dei premi all'onere finanziario determinato dai
rischi medi nazionali delle lavorazioni - corrispondenza prevista
dall'art. 40, comma terzo, del T.U. n. 1124 del 1965 - era d'altra
parte già stabilita nello stesso d.m. 3 novembre 1962.
Relativamente alla violazione dell'art. 35 Cost., l'INAIL si limita
ad osservare, richiamando la giurisprudenza della Corte, che la norma
ha carattere di enunciazione di principio, o, comunque, direttivo o
programmatico, costituendo previsione introduttiva delle più
dettagliate disposizioni del Titolo III della Costituzione; in ogni
caso il diritto alla tutela del lavoro si realizza anche attraverso la
previsione dei contributi previdenziali.
4. - A mezzo dell'Avvocatura dello Stato, si è costituito in
giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo il rigetto
della questione.
Dopo aver notato che la norma attributiva del potere impositivo
all'INAIL è l'art. 9 del r.d. n. 1033 del 1933 (modificato dall'art. 1
del d.l. n. 438 del 1947), il Presidente del Consiglio osserva che la
giurisprudenza della Corte costituzionale relativa all'art. 23 Cost.
non richiede che sia "necessariamente specificato il limite massimo
della prestazione imponibile", ma che "nella legge siano indicati
criteri idonei e sufficienti a delimitare la discrezionalità dell'ente
impositore in modo che sia preclusa la possibilità di un esercizio
arbitrario del potere attribuitogli" (Corte Cost., sentenza n. 67 del
1973).
Tali criteri direttivi risultano - secondo il Presidente del
Consiglio - sufficientemente determinati nell'art. 49, secondo comma,
del r.d. n. 1765 del 1935 che - secondo la giurisprudenza della Corte
di Cassazione - va interpretato nel senso che il complesso dei premi e
dei contributi costituisce esattamente il fondo necessario per
fronteggiare l'onere finanziario previsto corrispondente ai rischi di
un determinato periodo. Non vi sarebbe, quindi, anche in relazione ai
numerosi adempimenti tecnici relativi alla determinazione delle
tariffe, alcun potere discrezionale dell'ente.
Né ha alcun pregio - secondo il Presidente del Consiglio -
l'argomento deducibile dal terzo comma dell'art. 40 del T.U. n. 1124
del 1965, che, prevedendo che "la tariffa stabilisce tassi di premio
corrispondenti al rischio medio nazionale delle singole lavorazioni",
si limita a svolgere in modo più esplicito quanto previsto dal secondo
comma dell'art. 39, facendo riferimento ad una formulazione già
utilizzata nel d.m. 3 novembre 1962 (di approvazione delle tariffe). Ed
in ordine, infine, alla censura formulata in riferimento all'art. 35
Cost., questo esprimerebbe una mera norma programmatica.
5. - Alla pubblica udienza, la difesa dell'INAIL, assenti quella
della SO.CHI.MI.SI. e l'Avvocatura dello Stato, ha riproposto
l'eccezione di cessazione della materia del contendere, concludendo in
via subordinata per la declaratoria d'infondatezza della questione di
legittimità costituzionale. Considerato in diritto :
1. - In accoglimento delle richieste avanzate dall'Istituto
nazionale contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), il Pretore di
Palermo emetteva due decreti ingiuntivi il 13 agosto 1975 ed altri due
l'8 aprile 1976, intimando alla Società chimica mineraria siciliana
(SO.CHI.MI.SI.) di corrispondere all'INAIL varie somme
(rispettivamente, di L. 185.972.011, 1.527.110, 111.116.380 e 382.200)
per premi non versati relativamente agli anni dal 1967 al 1975, nonché
per addizionali, rivalse, penalità ed interessi legali. Avverso i
suddetti decreti ingiuntivi la società intimata proponeva opposizione
ed in tale sede, su sollecitazione della SO.CHI.MI.SI., il Pretore di
Palermo, con ordinanza emessa il 22 giugno 1978 (r.o. n. 521 del 1978),
sollevava, in riferimento agli artt. 23 e 35 Cost., questione di
legittimità costituzionale dell'art. 49, secondo comma, regio decreto
17 agosto 1935, n. 1765 (disposizioni per l'assicurazione obbligatoria
degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali), come
modificato dall'art. 6 decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 25 gennaio 1947, n. 14 (provvedimenti per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali).
2. - L'impugnato art. 49 r.d. n. 1765 del 1935, dopo avere statuito
nel primo comma che "le tabelle dei coefficienti per il calcolo dei
valori capitali attuali delle rendite di inabilità e di quelle a
favore dei superstiti", da adottarsi dall'INAIL, vanno sottoposte
all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
prescrive nel secondo comma che "le tariffe dei premi e dei contributi
debbono essere determinate in modo da comprendere l'onere finanziario,
previsto corrispondente agli infortuni del periodo di assicurazione". E
con riguardo alla controversia che ha originato la questione in esame,
le tariffe per l'industria esercente attività di estrazione dello
zolfo erano state determinate, sulla base delle tabelle dei
coefficienti adottate il 15 marzo 1960, con delibera del consiglio di
amministrazione dell'INAIL 24 ottobre 1962, approvata con decreto
ministeriale il 3 novembre dello stesso anno.
3. - Ad avviso del giudice a quo, la disposizione di cui al
trascritto secondo comma sarebbe costituzionalmente illegittima. L'art.
23 Cost., infatti, stabilisce che "nessuna prestazione... patrimoniale
può essere imposta se non in base alla legge", la quale può, sl',
demandare l'esercizio di tale potere alla pubblica amministrazione,
purché stabilisca elementi e criteri che indichino i presupposti, sia
soggettivi che oggettivi, la misura della prestazione, i controlli. A
sua volta, questa Corte ha costantemente precisato - e l'ordinanza
invoca all'uopo numerose sentenze, facendo proprie affermazioni ivi
contenute - che la legge la quale imponga una prestazione patrimoniale
è legittima, soltanto qualora contenga i criteri ed i limiti idonei a
circoscrivere l'esercizio del potere impositivo.
Nella specie, viceversa, risulterebbe prevista la misura minima
della prestazione, non anche quella massima, e la omessa previsione di
questa, cioè di alcun criterio idoneo a determinarla, da parte del
legislatore renderebbe illimitata la potestà dell'ente previdenziale e
del Ministero, in quanto li facoltizzerebbe a stabilire la misura
massima con assoluta discrezionalità, offendendo così la riserva di
legge di cui all'art. 23 Cost. e disattendendo l'interpretazione di
questa Corte. E non sarebbe possibile - osserva ancora il giudice a quo
- interpretare la disposizione impugnata "nel senso che l'onere
finanziario corrispondente agli infortuni del periodo di assicurazione
costituisca non soltanto il limite minimo, ma anche il limite massimo,
cui dovevano essere commisurate le tariffe dei premi e dei contributi",
giacché "il termine " comprendere " non è sinonimo di
"corrispondere", né esprime l'obbligo di un'eguaglianza tra tariffe ed
onere finanziario". Del resto - soggiunge l'ordinanza -, la prova della
fondatezza della denunciata illegittimità è offerta dallo stesso
legislatore, che ha modificato la disposizione del 1935 con l'art. 40,
terzo comma, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali). Tale articolo, infatti,
prescrivendo che "la tariffa stabilisce tassi di premio nella misura
corrispondente al rischio medio nazionale delle singole lavorazioni
assicurative", ha introdotto un criterio che si pone come limite
all'ente impositore nella determinazione della misura massima: il
criterio, cioè, che questa corrisponda al rischio medio nazionale, con
conseguente preclusione per l'INAIL di fissare tassi superiori di
premio. E proprio in applicazione e per effetto di tale criterio, la
misura dei premi e dei contributi nelle lavorazioni di estrazioni dello
zolfo è scesa dal 252 per mille al 150 per mille dei salari.
Sarebbe, insomma, sulla base dell'impugnata disposizione del 1935,
poi modificata nel 1965, che l'INAIL ha potuto stabilire premi maggiori
di quelli occorrenti per coprire i rischi. E tale maggiorazione - si
afferma da ultimo in ordinanza -, poiché "lungi dal tutelare il lavoro
e le attività industriali, finisce in concreto con l'ostacolarlo e
scoraggiarlo", violerebbe altresl' l'art. 35 Cost..
4. - Preliminare all'esame del merito è la eccezione di cessazione
della materia del contendere, proposta dalla difesa dell'INAIL con la
memoria depositata nell'imminenza della discussione orale della causa.
Ivi si sostiene che la lite si sarebbe estinta in pendenza del giudizio
costituzionale, dato che "a seguito della legge regionale siciliana 28
dicembre 1979, n. 256 (art. 18) nonché della legge statale n. 155 del
1981 (condono delle sanzioni in materia di pagamento contributi e premi
assicurativi), i crediti dell'Istituto sono stati onorati". Vero è -
si soggiunge - che, a sensi dell'art. 22 delle Norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale, "le norme sulla...
estinzione del processo non si applicano ai giudizi davanti alla Corte
costituzionale neppure nel caso in cui, per qualsiasi causa, sia venuto
a cessare il giudizio rimasto sospeso davanti all'autorità
giurisdizionale, che ha promosso il giudizio di legittimità
costituzionale", ma vero altresl' che trattasi di "una norma interna di
carattere di regolamentazione processuale", che non può "superare il
disposto della legge", la quale richiede che le questioni di
legittimità costituzionale siano rilevanti, prima che non
manifestamente infondate. E la Corte nel caso di specie, non potrebbe,
in conseguenza delle leggi testé menzionate, non rinviare la questione
al giudice a quo per il riesame della rilevanza, stante che questa va
valutata, al pari di quanto accade nell'ipotesi di jus superveniens,
"al momento della decisione di costituzionalità".
L'eccezione va rigettata. Le norme integrative per i giudizi
davanti a questa Corte sono, come del resto esplicitamente dice lo
stesso titolo dell'atto normativo in parola, svolgimento ed
integrazione della l. 11 marzo 1953, n. 87 (norme sulla costituzione e
sul funzionamento della Corte costituzionale e successive
modificazioni), la quale a sua volta è svolgimento ed integrazione
delle leggi costituzionali 9 febbraio 1948, n. 1 (norme sui giudizi di
legittimità costituzionale e sulle garanzie d'indipendenza della Corte
costituzionale) e 11 marzo 1953, n. 1 (norme integrative della
Costituzione concernenti la Corte costituzionale). E come la suddetta
legge ordinaria, disponendo (art. 23) che, per potersi sollevare
questione di legittimità costituzionale, occorre che "il giudizio non
possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione" di essa, ha
introdotto il requisito della rilevanza, che non era previsto, né
dalla Costituzione, né dalle due summenzionate leggi costituzionali,
Così l'art. 22 delle norme integrative adottate da questa Corte ha
coerentemente statuito su un tema non previsto dalla legge n. 87 del
1953, cioè in ordine agli effetti dell'estinzione del processo sui
giudizi rimasti sospesi davanti al giudice che ha promosso il giudizio
di legittimità costituzionale.
5. - La questione di legittimità costituzionale di una legge che
attribuisca ad un'autorità amministrativa l'esercizio del potere di
imposizione è stata ripetute volte affrontata da questa Corte.
Sollevata sempre in riferimento al solo art. 23 Cost. - ma anche in
riferimento, una volta all'art. 53 (sent. n. 27 del 1979) ed altra
volta all'art. 42 Cost. (sent. n. 30 del 1957) -, viene con l'ordinanza
in esame proposta dal Pretore di Palermo in riferimento, sia all'art.
23, sia all'art. 35 Cost.. E questa Corte, sin dalla sua prima
sentenza in materia (n. 4 del 1957), ha avuto cura di enunciare in
linea di principio che la legge la quale conferisca l'esercizio del
potere impositivo è conforme a Costituzione, sempre che non lasci
all'arbitrio dell'ente o dell'organo impositore la determinazione della
prestazione. Più propriamente ha statuito, e ribadito, che l'arbitrio
non ricorre neppure nel caso in cui la legge non stabilisca la misura
massima della prestazione imponibile, quando contenga l'indicazione di
criteri limitativi della discrezionalità dell'organo o ente
impositore, cioè tali che, anche se valutati nel loro complesso,
risultino idonei alla determinazione della prestazione.
6. - Alla luce della sopra riassunta giurisprudenza, su cui
tuttavia il giudice a quo poggia la sua censura, la questione appare
destituita di ogni fondamento.
Sembra, infatti, a questa Corte che l'impugnata disposizione -
posto pure, contrariamente a quanto sostiene l'Avvocatura dello Stato,
che non esprima la misura massima - contiene il criterio idoneo a
determinarlo, quale è appunto quello, di indubbio carattere tecnico,
consistente nel vincolare l'ente impositore a rapportare, ai fini della
determinazione delle tariffe, il coacervo dei premi e dei contributi
agli infortuni del periodo di assicurazione, cioè all'andamento
infortunistico. Risultando Così delimitata la discrezionalità
dell'INAIL, rimane escluso l'arbitrio nell'esercizio del potere
impositivo in parola. Tanto più che a sensi del d.l.C.p.S. 13 maggio
1947, n. 438 (composizione e competenza degli organi amministrativi
dell'INAIL) spetta al comitato tecnico dell'istituto, composto anche di
sette esperti particolarmente competenti nel campo dell'assicurazione
(art. 6), oltre che di fare proposte in ordine ai sistemi speciali per
la determinazione dei premi e contributi assicurativi per singole
categorie professionali, di dare parere sulle modificazioni alla misura
dei premi e dei contributi assicurativi, nonché di determinare i
criteri per la raccolta e la elaborazione della notizie statistiche in
materia (art. 7). Vale ricordare altresl' che la Corte di Cassazione ha
ritenuto manifestamente infondata la questione in oggetto. Né vale
replicare che la prova dell'asserita violazione dell'art. 23 Cost.
sarebbe offerta dallo stesso legislatore, il quale ha modificato la
formulazione del secondo comma dell'art. 49 r.d. n. 1765 del 1935,
precisando che nell'art. 40, ultimo comma, T.U. delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali (d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124) che i tassi di
premio vanno stabiliti nella misura corrispondente al "rischio medio
nazionale delle singole lavorazioni assicurate". Così disponendo,
infatti, nel menzionato decreto presidenziale, il legislatore non ha
sostanzialmente modificato la disciplina, giacché si è limitato a
riprodurre quanto era già esplicitamente contenuto nel d.m. 3 novembre
1962 (paragrafo 3), che appunto prevedeva la rapportazione dei tassi di
premio al "rischio medio nazionale".
In quanto, da ultimo, alla doglianza formulata in riferimento
all'art. 35 Cost., trattasi palesemente di censura correlata
all'asserita assoluta discrezionalità dell'ente impositore, che
pertanto viene travolta unicamente alla censura di violazione dell'art.
23 Cost. che dovrebbe sorreggerla.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 49, secondo comma, r.d. 17 agosto 1935, n. 1765, come
modificato dall'art. 6 d.l.C.p.S. 25 gennaio 1947, n. 14, sollevata con
l'ordinanza in epigrafe dal Pretore di Palermo in riferimento agli
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:88 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte