Corte costituzionale

Ordinanza n. 88/2001

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/03/2001 · relatore Giovanni Maria Flick

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 222 del codice

penale, promossi con ordinanze emesse il 7 luglio 1999 dal tribunale

di Caltanissetta nel procedimento penale a carico di L. G, iscritta

al n. 625 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 46, 1ª serie speciale, dell'anno 1999

ed il 27 gennaio 2000 dal tribunale di Cagliari nel procedimento

penale a carico di A. F., iscritta al n. 108 del registro ordinanze

2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, 1a

serie speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 2001 il giudice

relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 7 luglio 1999, nel corso di

un procedimento penale nei confronti di persona imputata dei reati di

tentato omicidio e tentato furto aggravato, il tribunale di

Caltanissetta ha sollevato, in riferimento agli artt. 27 e 32 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 222

del codice penale, nella parte in cui non consente al giudice di

disporre, nei casi da esso considerati, misure di sicurezza diverse

dal ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, che risultino

adeguate alle condizioni cliniche del soggetto e maggiormente idonee

a garantirne il recupero psichico, nel rispetto delle esigenze di

tutela della collettività;

che l'ordinanza premette che l'imputato nel procedimento a

quo era risultato affetto da disturbi mentali tali da renderlo

incapace di intendere e di volere al momento del fatto e tuttora

socialmente pericoloso, ove non sottoposto a specifico trattamento

sanitario (in particolare, ad "opportuni controlli del servizio di

salute mentale, supportati dalla somministrazione di farmaci

specifici e terapie psicologiche"): trattamento "di fatto" non

attuabile in una struttura psichiatrica giudiziaria "per mancanza di

operatori";

che, tuttavia - prosegue il rimettente - l'art. 222 cod.

pen. non accorda al giudice alcuna "facoltà di graduazione" della

misura da applicare nel caso di proscioglimento per infermità di

mente, in correlazione alle particolari esigenze dell'infermo, ma

impone, senza alternative, il ricovero del medesimo in un ospedale

psichiatrico giudiziario per un periodo non inferiore a due anni:

provvedimento, questo, che, per le ragioni indicate, risulterebbe

nella specie non adeguato alle condizioni cliniche dell'imputato e

confliggente con l'obiettivo del suo recupero;

che, in tale prospettiva, la norma denunciata si porrebbe in

contrasto tanto con il principio della funzione "di emenda",

enunciato dall'art. 27 della Costituzione in rapporto alla pena, ma

riferibile, secondo il giudice a quo anche alle misure di sicurezza;

quanto con il principio di tutela della salute come fondamentale

diritto dell'individuo ed interesse della collettività, sancito

dall'art. 32 della Costituzione;

che con ordinanza emessa il 27 gennaio 2000, nel corso di un

procedimento penale nei confronti di persona imputata del delitto di

violenza sessuale aggravata (artt. 609-bis e 609-ter cod. pen.), il

tribunale di Cagliari ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 32

Cost., questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 222

cod. pen., nella parte in cui non prevede che la misura di sicurezza

custodiale sia rigorosamente limitata ai casi di pericolosità

sociale accompagnata dal rifiuto di ogni terapia da parte

dell'infermo;

che il giudice a quo premette, in punto di fatto, che, alla

stregua delle risultanze processuali, l'imputato doveva ritenersi

affetto da malattia mentale atta a renderlo tuttora socialmente

pericoloso;

che per la cura di tale malattia sarebbe peraltro opportuno

che egli rimanesse nella comunità terapeutica presso la quale è

attualmente ricoverato, al fine di proseguire il programma

terapeutico e di recupero in corso, rivelatosi soddisfacente e nei

cui confronti l'infermo "non ha mai mostrato segni di insofferenza":

laddove, invece, il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario -

prescritto dalla disposizione impugnata - risulterebbe

pregiudizievole per la sua salute, provocando l'interruzione di detto

programma;

che, quanto alla non manifesta infondatezza della questione,

il rimettente - richiamando la sentenza di questa Corte n. 324 del

1998 - rimarca come il legislatore, con la legge 13 maggio 1978,

n. 180, recependo le più recenti acquisizioni della scienza e della

coscienza sociale, abbia riconosciuto che la cura della malattia

mentale non deve attuarsi, se non eccezionalmente, in condizioni di

degenza ospedaliera, bensì attraverso presidi psichiatrici

extraospedalieri, e comunque non mediante la segregazione dei malati

in strutture chiuse quali le preesistenti istituzioni manicomiali;

che l'ordinamento penale - soggiunge il giudice a quo - non

potrebbe "ovviamente" non prevedere forme più ampie di coercizione e

di segregazione nei confronti dell'infermo di mente che, avendo

commesso un certo tipo di reato, sia anche "socialmente pericoloso";

che, in tale ottica, la misura di sicurezza del ricovero in

un ospedale psichiatrico giudiziario sarebbe preposta, per un verso,

ad attuare coattivamente un trattamento sanitario nei confronti

dell'infermo di mente pericoloso e, per l'altro, a scongiurare -

mediante la segregazione - il pericolo di ulteriori aggressioni a

beni penalmente tutelati;

che proprio tale funzione segnerebbe, tuttavia, il limite di

legittimità costituzionale della misura: l'ordinamento

costituzionale non potrebbe infatti tollerare limitazioni alla tutela

della salute ed alla uguaglianza dei cittadini davanti alla legge se

non in quanto esse siano indispensabili per la salvaguardia di beni

protetti in modo paritario o poziore dalla stessa Costituzione;

sicché, quando tale salvaguardia possa essere attuata con strumenti

che non comprimano, o comprimano in modo meno energico, gli altri

diritti costituzionalmente garantiti, sarebbe compito del legislatore

di consentirne al giudice l'adozione;

che l'art. 222 cod. pen. contrasterebbe, quindi, sia con

l'art. 32 della Costituzione, in quanto impedirebbe - in ipotesi

quale quella sottoposta all'esame del rimettente - di curare

l'infermo di mente nel modo più consono e nelle strutture più

adeguate alle sue condizioni, ancorché tali modalità di cura

soddisfino le esigenze di tutela della collettività; sia con

l'art. 3 della Costituzione, in quanto discriminerebbe, senza

necessità, il malato di mente socialmente pericoloso da quello che

non lo è;

che, d'altro canto, questa Corte ha già dichiarato

costituzionalmente illegittima, con la citata sentenza n. 324 del

1998, la norma denunciata nella parte in cui prevede l'applicazione

della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico

giudiziario nei confronti dei minori: né sarebbe concepibile,

nell'ambito dei soggetti totalmente infermi di mente, una differenza

di trattamento basata sull'età, data la "dimensione totalizzante"

della loro malattia;

che, in base a tali considerazioni - deduce conclusivamente

il giudice a quo - l'art. 222 cod. pen. si sottrarrebbe a censure di

costituzionalità solo qualora la misura di sicurezza di tipo

custodiale fosse "rigorosamente limitata ai casi di pericolosità

sociale accompagnata da accertato atteggiamento dell'infermo di

rifiuto di ogni terapia";

che in entrambi i giudizi di costituzionalità è intervenuto

il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale ha concluso per la

dichiarazione di non fondatezza delle questioni.

Considerato che i due giudizi, avendo ad oggetto la medesima

norma, vanno riuniti per essere decisi unitariamente;

che, tramite i quesiti di costituzionalità sollevati, i

giudici rimettenti chiedono in sostanza alla Corte interventi

additivi di revisione della disciplina delle misure di sicurezza

applicabili nel caso di proscioglimento dell'imputato per infermità

psichica: interventi che - senza espungere in toto dall'ordinamento

la misura del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario (la

legittimità costituzionale della cui previsione non viene contestata

in termini assoluti) - dovrebbero tuttavia comprimerne la sfera

operativa, permettendo l'adozione di misure alternative di cura del

malato di mente socialmente pericoloso, diverse dall'affidamento a

strutture chiuse e consone alle peculiarità del caso concreto;

che, al riguardo, deve peraltro ribadirsi quanto già in più

occasioni affermato da questa Corte: e, cioè, che simili interventi

di innovazione normativa esorbitano dai poteri della Corte stessa, in

quanto comportano scelte discrezionali rientranti nell'esclusiva

competenza del legislatore (v. sentenze n. 228 del 1999 e n. 111 del

1996; ordinanze nn. 333 e 396 del 1994; n. 24 del 1985);

che la varietà delle possibili soluzioni ed il carattere

discrezionale della relativa scelta sono confermati, del resto, dalla

circostanza che i giudici a quibus muovendo da premesse fattuali e

normative in larga parte sovrapponibili, formulano richieste di

contenuto sensibilmente differenziato: attribuzione al giudice di una

facoltà di "graduazione" delle misure, nell'un caso; introduzione

della condizione negativa della mancata adesione dell'infermo al

trattamento terapeutico, quale limite all'applicazione di misure di

tipo custodiale, nell'altro caso;

che, per quanto attiene alla prima ordinanza, il tribunale

rimettente sembra far derivare, nel caso concreto, l'inidoneità

dell'ospedale psichiatrico giudiziario ad assicurare il trattamento

terapeutico ottimale da una carenza di natura essenzialmente

organizzativa (la "mancanza di operatori"): carenza dalla quale,

peraltro, non potrebbe dedursi l'illegittimità costituzionale

dell'istituto in sé, ma - eventualmente ed al più - delle

disposizioni che ne regolano il concreto funzionamento (v. sentenza

n. 139 del 1982);

che, riguardo alla seconda ordinanza di rimessione - fermo

quanto osservato dianzi - può registrarsi anche l'esistenza di un

salto logico tra premesse e conclusione del relativo iter

argomentativo; resta, infatti, del tutto indimostrato, al di là

dell'ipotesi di specie, che le esigenze di tutela della collettività

(esigenze che lo stesso giudice a quo apprezza come idonee a

giustificare il ricorso a misure di tipo segregante) vengano meno per

il solo fatto che l'infermo di mente socialmente pericoloso "accetti

la terapia";

che, infine non è pertinente neppure il richiamo del giudice

a quo alla sentenza di questa Corte n. 324 del 1998, la quale non

legittima affatto l'illazione, che egli ne trae, dell'esigenza di una

generale parificazione del trattamento degli infermi di mente autori

di reato, indipendentemente dalla loro età: giacché, al contrario,

la citata sentenza ebbe a dichiarare costituzionalmente illegittimo

l'art. 222 cod. pen. - nella parte in cui prevedeva l'applicazione

anche ai minori della misura di sicurezza del ricovero in un ospedale

psichiatrico giudiziario - proprio a fronte della mancata previsione

di modalità di esecuzione differenziate della misura di sicurezza,

che tenessero conto delle specifiche esigenze di tutela della

personalità del minore, affetto da infermità psichica, che vi

è sottoposto;

che le questioni vanno pertanto dichiarate manifestamente

inammissibili.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Cote costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 222 del codice penale,

sollevate, in riferimento agli artt. 27 e 32 della Costituzione, dal

tribunale di Caltanissetta e, in riferimento agli artt. 3 e 32 della

Costituzione, dal tribunale di Cagliari, con le ordinanze in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 marzo 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:88 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte