Sentenza n. 880/1988
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 26/07/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 del
d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 3 giugno
1987 dal Tribunale di Pistoia nel procedimento civile vertente tra
Ravallo Giovanni e l'INAIL, iscritta al n. 379 del registro ordinanze
1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37,
prima serie speciale dell'anno 1987;
Visto l'atto l'atto di costituzione dell'INAIL nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 5 luglio 1988 il Giudice relatore
Francesco Greco;
Uditi l'avv. Carlo Monaco per l'INAIL e l'Avvocato dello Stato
Pier Giorgio Farina per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso al Pretore di Pistoia, Ravallo Giovanni
conveniva in giudizio l'INAIL deducendo che, quale artigiano
esercente attività di fabbricazione di carpenteria meccanica, mentre
si trovava a Riad (Arabia Saudita) per procedere al montaggio di
serre metalliche, aveva subito un infortunio sul lavoro. Richiedeva,
pertanto, che tale infortunio fosse riconosciuto indennizzabile ai
sensi del d.P.R. n. 1124 del 1965 e reclamava le relative prestazioni
assicurative.
Il giudice adito rigettava la domanda in considerazione del fatto
che l'infortunio era avvenuto all'estero, in Paese non legato con
l'Italia da convenzioni dirette a regolare i reciproci rapporti di
protezione sociale e che nella specie non poteva trovare applicazione
la sentenza di questa Corte n. 369 del 1985, concernente la tutela
assicurativa anti- infortunistica di lavoratori subordinati operanti
all'estero e non anche dei lavoratori autonomi come il ricorrente.
Il Tribunale di Pistoia, adito in sede di appello dal Ravallo,
ritenutane la rilevanza in ragione del suddetto oggetto del giudizio,
sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4
del cit. d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui delimitano al
territorio dello Stato italiano l'efficacia dell'assicurazione
obbligatoria esercitata dall'INAIL nei confronti degli artigiani.
Assumeva violati gli artt. 35 e 38 Cost. posto che il lavoro italiano
all'estero, secondo quest'ultimo precetto, va tutelato "in tutte le
sue forme ed applicazioni" e, pertanto, senza possibilità di
distinguere fra lavoro autonomo e lavoro subordinato; e che tale
distinzione è ignota anche all'art. 38 Cost., nella parte in cui
riconosce al lavoratore vittima di infortunio il diritto a mezzi
adeguati di sussistenza.
2. - L'ordinanza, emessa il 3 giugno 1987, ritualmente comunicata
e notificata ed iscritta al n. 379/87 R.O., è stata altresì
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.
Nel susseguente giudizio davanti a questa Corte si è costituito
l'INAIL, senza prendere espressa posizione circa la fondatezza o non
della questione ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, la
quale ha concluso nel senso dell'infondatezza della questione stessa. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Pistoia dubita della legittimità
costituzionale degli artt. 1 e 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124,
nella parte in cui limitano al territorio dello Stato italiano
l'efficacia dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali gestita dall'INAIL, nei confronti
degli artigiani, in riferimento agli artt. 35 e 38 Cost., i quali
tutelano il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni e, in
particolare, il lavoro italiano all'estero e riconoscono, inoltre,
per il lavoratore vittima di infortunio, la garanzia di adeguati
mezzi di sussistenza.
2. - La questione è fondata.
Questa Corte (sent. n. 369 del 1985) ha già ritenuto
l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 del d.P.R. 30
giugno 1965, n. 1124, per violazione dell'art. 35 Cost., nelle parti
in cui non estendono l'efficacia delle assicurazioni obbligatorie ai
rapporti tra imprese e lavoratori italiani che si svolgono in Stati
esteri con i quali l'Italia non ha stipulato convenzioni
internazionali di sicurezza sociale conformi alla propria
Costituzione.
La Corte ha osservato che l'art. 35 Cost., secondo cui la
Repubblica tutela il lavoro italiano all'estero, contiene un precetto
che non si presta ad alcuna elusione, distorsione o dilazione; e che
tale principio è uno dei valori fondamentali sanciti dalla
Costituzione, la cui violazione, se denunciata, deve essere
riconosciuta e sanzionata, non potendo eventuali inconvenienti
giustificare la carenza di protezione sociale per il lavoratore
italiano che svolga all'estero la propria attività.
Successivamente alla detta sentenza è stato emanato il d.l. 31
luglio 1987, n. 317, convertito in legge 3 ottobre 1987, n. 398, e
recante norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti
nei Paesi extracomunitari, il quale ha previsto (art. 1)
l'obbligatorietà delle assicurazioni sociali per detti lavoratori,
la cui attività si svolga in Paesi con i quali non sono in vigore
accordi di sicurezza sociale. La previsione riguarda, unitamente alla
specifica disciplina del rapporto assicurativo, i soli lavoratori
subordinati, dipendenti da datori di lavoro italiani o stranieri
(artt. 2, 2-bis, 3, 4, 5 e 6) e non invece gli artigiani.
Per questi ultimi, se lavorano in Italia, l'obbligo
dell'assicurazione contro gli infortuni è sancito dal d.P.R. n. 1124
del 1965, il cui art. 4, tra le persone assicurate, comprende anche
gli artigiani che prestano abitualmente opera manuale nelle
rispettive imprese.
Ora, per quanto riguarda la tutela degli artigiani che lavorano
all'estero, in Paesi extracomunitari, ritiene la Corte che valgano le
stesse considerazioni formulate in precedenza, con la già citata
sentenza n. 369 del 1985, per i lavoratori dipendenti.
Invero, la figura dell'artigiano è più affine a quella del
lavoratore che a quella dell'imprenditore: secondo l'indirizzo
giurisprudenziale costante, anche della Corte di cassazione,
formatosi nella vigenza della legge 25 luglio 1956, n. 860, ritenuta
integrativa dell'art. 2083 cod. civ., nell'impresa artigiana il
lavoro professionale anche manuale del titolare dell'impresa, con
l'ausilio di quello di familiari e dipendenti, ha carattere di
stabilità, continuità e prevalenza, in relazione alla struttura
organizzativa ed alle esigenze economiche e produttive dell'impresa
stessa, mentre la qualificazione di "artigiano" va esclusa se il
lavoro del titolare sia solamente occasionale ovvero
quantitativamente e qualitativamente limitato.
La più recente legge- quadro sull'artigianato, 8 agosto 1983, n.
443, che ha abrogato la legge n. 860 del 1956, disciplinando ex novo
la materia, ha previsto che l'attività del titolare dell'impresa
deve necessariamente essere di natura anche manuale e che
l'imprenditore artigiano non deve limitare il suo apporto
all'organizzazione e alla direzione commerciale dell'impresa, cioè
allo svolgimento di funzioni amministrative e di collocazione del
prodotto, ma deve partecipare al processo produttivo, sicché il suo
lavoro deve avere carattere determinante e non essere meramente
accidentale.
In altri termini, il lavoro dell'artigiano prevale sul capitale.
L'apporto del titolare al processo produttivo, e cioè alla
lavorazione e alla produzione vera e propria, deve risultare
prevalente, sia pur senza escludere un impegno nell'area tecnica,
amministrativa e commerciale dell'impresa.
Il relativo accertamento, esteso anche al requisito della
sussistenza del carattere manuale del titolare dell'impresa, nelle
controversie in cui sia contestata la qualità di artigiano, è
demandato al giudice di merito.
Ora, dalla sussistenza dell'elemento "lavoro" e, per di più, dal
carattere di prevalenza di questo, discende l'impossibilità assoluta
di negare la protezione al lavoro stesso assicurata dai precetti
costituzionali, ivi compresa, anzitutto, quella di cui all'art. 35
che concerne non solo tutte le varie forme ed applicazioni
dell'attività lavorativa, ma, in particolare, quella che si svolge
all'estero. E nemmeno può negarsi l'applicazione delle norme di
sicurrezza sociale dettate dall'art. 38 Cost., per cui il cittadino
inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha
diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale nonché quello a
che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle sue esigenze di
vita in caso di infortunio, oltre che di malattia, invalidità e
vecchiaia.
È indifferente, ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni,
che interessa la fattispecie, il fatto che il lavoro si svolga
all'estero.
Il luogo del lavoro, se posto al di fuori dei confini dello Stato,
non può in alcun modo far venir meno le ragioni della tutela
assicurativa, specie per la specifica previsione della norma
costituzionale (art. 35 Cost.). Ed indifferente rimane, altresì, la
circostanza, posta in luce dalla difesa dell'autorità intervenuta,
che la scelta di detto luogo sia stata frutto di una libera
determinazione dell'artigiano, la quale, del resto, può sussistere
anche per il lavoratore dipendente, cui pure è stata concessa la
detta tutela.
Pertanto, va dichiarata l'illegittimità costituzionale degli
artt. 1 e 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui
delimitano al territorio dello Stato italiano l'efficacia
dell'assicurazione obbligatoria esercitata dall'INAIL a favore degli
artigiani.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 del
d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali), nella parte in cui non prevedono
l'assicurazione obbligatoria a favore degli artigiani italiani che
lavorano all'estero.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:880 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte