Sentenza n. 89/1982
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 12/05/1982 · relatore Oronzo Reale
Norme in gioco
dichiarata illegittima
applicata al caso
- art. 56Accertamento imposte sui redditi
- art. 21legge 4/1929
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 58 del
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta
sul valore aggiunto), dell'art. 56, u.c., in rel. al comma 3, lett. e,
del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi) e dell'art. 21, u.c., della
legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la repressione delle
violazioni delle leggi finanziarie), promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 15 luglio 1978 dal giudice istruttore del
tribunale di Napoli nel procedimento penale a carico di Cacace
Giovanni, iscritta al n. 496 del registro ordinanze 1978 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17 del 17 gennaio 1979;
2) ordinanza emessa il 14 dicembre 1979 dal giudice istruttore del
tribunale di Frosinone nei procedimenti penali riuniti a carico di
Evangelisti Nestore, iscritta al n. 144 del registro ordinanze 1980 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 124 del 7
maggio 1980;
3) ordinanza emessa il 10 marzo 1980 dal tribunale di Genova nel
procedimento penale a carico di Molie' Francesco Filippo ed altro,
iscritta al n. 499 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 270 del 1 ottobre 1980;
4) ordinanza emessa il 14 gennaio 1981 dalla Corte di cassazione
sul ricorso proposto da Pasini Alessio ed altri, iscritta al n. 515 del
registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 304 del 4 novembre 1981;
5) ordinanza emessa il 15 maggio 1981 dal tribunale di Forlì nel
procedimento penale a carico di Ghetti Fulvio, iscritta al n. 578 del
registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 311 dell'11 novembre 1981;
6) ordinanza emessa il 18 giugno 1981 dal giudice istruttore del
tribunale di Bologna nel procedimento penale a carico di Grasso Leo ed
altra, iscritta al n. 632 del registro ordinanze 1981 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 283 del 14 ottobre 1981;
Visto l'atto di costituzione di Placucci Tullio;
udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1982 il Giudice relatore
Oronzo Reale;
uditi gli avvocati Pietro Nuvolone e Alfredo Angelucci, per
Placucci Tullio.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza emessa il 14 gennaio 1981 (n. 515 del reg. ord.
1981), la Corte di cassazione, sez. II penale, sollevava questione
incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 58, ultima parte,
del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione all'art. 50, quarto
comma, della stessa legge, in riferimento agli artt. 3 e 112 della
Costituzione.
La Corte, investita del ricorso avverso i mandati di cattura
spiccati nei confronti di Alessio Pasini, Leonardo Bussoni e Tullio
Placucci, proposto dagli interessati, ai quali il giudice istruttore
del tribunale aveva contestato vari reati, tra cui quello di falsa
fatturazione e annotazione sul registro degli acquisti IVA, risolte
alcune questioni concernenti l'applicazione, nel caso di specie, del
principio di specialità, non riteneva di poter accogliere la richiesta
del Procuratore generale, secondo la quale i mandati di cattura non
potevano, per quanto concernente il reato di cui all'art. 50, quarto
comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ascritto agli imputati,
essere annullati in ragione della sussistenza, nell'ipotesi de qua,
della condizione di procedibilità o pregiudizialità tributaria di cui
all'ultimo comma dell'art. 58 del d.P.R. del 1972, n. 633. Nel
ricordato parere, la Procura generale aveva argomentato nel senso che,
in ragione dell'inquadramento sistematico della norma citata per
ultima, il generico riferimento ivi contenuto all'art. 50 doveva
intendersi come limitato ai soli eventi di danno (evasione fiscale
collegata al falso od insufficiente accertamento tributario), vale a
dire ai casi di cui ai primi tre commi dello stesso art. 50; non
all'ipotesi di cui al quarto comma. In quest'ultimo caso infatti ci si
troverebbe di fronte ad un reato di pericolo e non sarebbe necessario
un collegamento con un fatto concreto di evasione, che, ove
sussistente, darebbe luogo ad un concorso formale.
La Suprema Corte non condivideva tale asserto; osservava infatti
che la norma di cui al citato art. 58 contiene un generale rinvio a
tutte le ipotesi di cui all'art. 50; e che tale disposizione non è che
l'ulteriore richiamo normativo ad un istituto generale che risale alla
legge n. 4 del 1929 e che è sempre stato mantenuto nella legislazione,
cosa questa di cui occorre tener conto ai fini interpretativi.
Rilevava altresì che, mentre è discutibile se, in linea generale,
possa parlarsi, a proposito della necessità del previo accertamento
definitivo, di condizione di procedibilità o di pregiudizialità,
nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 50 certamente si tratta
di condizione di procedibilità, in quanto la sussistenza del reato
prescinde sicuramente dall'accertamento definitivo dell'imposta.
Riteneva la Suprema Corte che, così impostata la questione, si
pone il dubbio circa la conformità agli artt. 112 e 3 della
Costituzione del citato art. 58 nei confronti dell'art. 50, quarta
ipotesi, del d.P.R. n. 633 sull'IVA.
Con riferimento alla violazione dell'art. 112, si osservava che è
principio costantemente riaffermato nella giurisprudenza della Corte
costituzionale che le deroghe alla obbligatorietà dell'azione penale
devono avere carattere eccezionale e fondarsi sulla tutela di interessi
pubblici prevalenti.
Nel caso di specie, invece, prevalente sarebbe l'interesse pubblico
alla persecuzione degli evasori fiscali; tale interesse verrebbe ad
essere frustrato o comunque reso più difficilmente attuabile
quantomeno sul piano della tempestività proprio dall'ostacolo che
all'esercizio della azione penale viene frapposto dalla necessità del
previo accertamento definitivo.
Con riferimento invece all'art. 3 della Costituzione si osservava
che i reati tributari hanno sicuro carattere di specialità nei
confronti di altre truffe a carico dello Stato; ne consegue che la
diversità di trattamento legislativo degli evasori fiscali nei
confronti degli altri truffatori in danno della pubblica
amministrazione non trova giustificazione, sotto il profilo logico e di
fatto.
Ricordata la sentenza n. 32 del 1968 della Corte costituzionale, e
riconosciutane la validità con riferimento alla "pregiudizialità
tributaria vera e propria", la Suprema Corte ribadisce che non si vede
perché lo stesso regime di impossibilità di inizio dell'azione penale
debba operare "per l'ipotesi di falsa fatturazione e registrazione che
prescinde da alcun accertamento tributario e che quindi non può dar
luogo ai conflitti giustamente temuti dalla Corte costituzionale".
Si costituiva la sola parte privata Placucci chiedendo che la
questione fosse dichiarata inammissibile o infondata.
Le ragioni dell'inammissibilità risiederebbero nel fatto che
l'eventuale pronuncia della Corte costituzionale non avrebbe alcuna
efficacia nel procedimento incidentale che era sottoposto al giudizio
della Corte di cassazione. Questa infatti, era chiamata a giudicare
della legittimità dei mandati di cattura emessi a carico degli
imputati; poiché dovrebbe essere nella specie applicato il principio
tempus regit actum, anche nel caso di accoglimento della questione di
costituzionalità i mandati di cattura dovrebbero essere dichiarati
nulli, siccome emessi comunque in epoca anteriore alla pronuncia della
Corte.
Nel merito, si sottolinea l'armonicità del sistema delineato dal
legislatore; si evidenziano altri casi in cui l'azione penale è
soggetta a limitazioni e si contesta che il reato di cui al quarto
comma dell'art. 50 prescinda dall'accertamento dell'imposta evasa. Si
evidenziano altresì le esigenze obiettive che, recepite dal
legislatore, sarebbero a base della normativa regolante la materia.
Con successiva memoria e nella discussione orale all'udienza del 12
gennaio 1982 la difesa del Placucci svolgeva ed ampliava le ragioni
esposte nell'atto di costituzione e inoltre, quanto alla prospettata
violazione dell'art. 3 della Costituzione, adduceva che la stessa
Cassazione in altra occasione affermò l'obiettiva diversità fra i
reati di frode fiscale e di truffa combinata ai danni dello Stato.
2. - Con ordinanza emessa il 15 maggio 1981 (n. 578 del reg. ord.
1981), il tribunale di Forlì, nel corso del procedimento penale a
carico di Fulvio Ghetti, sollevava questione incidentale di
legittimità costituzionale dell'art. 58, ultima parte, del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633, in relazione all'art. 50, quarto comma, della
stessa legge, per preteso contrasto con gli artt. 3 e 112 della
Costituzione, in termini del tutto coincidenti con quelli di cui alla
ordinanza n. 515 del 1981 della Corte di cassazione.
3. - Con rapporto n. 363/TL/43T4 del 24 aprile del 1978, la Guardia
di Finanza rendeva noto al Procuratore della Repubblica presso il
tribunale di Napoli che indagini effettuate in precedenza avevano
consentito di accertare che la ditta "Gianni Cacace", esercente in
Napoli il commercio all'ingrosso di biancheria, nonché stampaggio di
cotoneria in un proprio stabilimento sito in Marcianise, si era resa
responsabile di numerose violazioni alle norme tributarie vigenti.
In particolare, essa ditta aveva instaurato un doppio sistema di
contabilità, l'uno palese e l'altro occulto; il primo conteneva la
contabilità ufficiale, il secondo quella reale, comprendente numerose
fatture intestate a nomi di fantasia. Tale accorgimento, messo in atto
a mezzo di elaboratore elettro-contabile, consentiva occultamento di
ricavi, indicazioni di costi indeducibili e in ispecie
l'impossibilità, per gli inquirenti, di accertare il reale volume di
affari, e quindi dei redditi, dei reali compratori (su 799 fatture
rinvenute, 340 erano infatti intestate a nomi di fantasia).
Nel corso del susseguito procedimento penale, il P.M. chiedeva al
giudice istruttore di contestare al Cacace, con mandato di cattura, il
reato di cui agli artt. 110 c.p., 56, comma terzo, lett. e e comma 4,
prima ipotesi, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, perché, quale
titolare dell'omonima impresa commerciale, in concorso con altri allo
stato non identificati, commetteva atti fraudolenti e, in particolare,
emetteva "fatture attive" intestate a nomi di fantasia invece che ai
reali acquirenti, e ciò al fine di sottrarre redditi da computarsi ai
fini della dichiarazione dei redditi stessi da parte dei compratori.
Chiedeva nel contempo allo stesso organo giudicante di sollevare in
via incidentale questione di legittimità costituzionale relativamente
all'art. 56, ultimo comma, del citato d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Il giudice istruttore, aderendo a tale seconda richiesta del
magistrato requirente, osservava che l'ultimo comma del predetto art.
56 sancisce l'impromovibilità (o l'improseguibilità) dell'azione
penale in ordine ai reati previsti dai precedenti commi della norma
citata prima che l'accertamento dell'imposta sia divenuto definitivo.
Tale disposizione, ad avviso del giudice a quo, contrasterebbe con
l'art. 112 della Costituzione, che impone al P.M. l'obbligo di
esercitare l'azione penale (cosa questa che nei limiti dell'art. 13
della Costituzione può in taluni casi comportare l'immediata emissione
del mandato di cattura).
Nel caso di violazione di norme penali tributarie si sarebbe
perciò frapposto, da parte del legislatore, un ostacolo alla
repressione di siffatti reati che nell'attuale momento attengono alla
criminalità finanziaria, particolarmente ampia e diffusa.
Il giudice istruttore aggiungeva che, in forza del principio di
specialità, pur sussistendo tutti gli estremi del delitto di truffa
continuata ai danni dello Stato, all'evasore che abbia compiuto atti
fraudolenti devesi contestare il reato di cui al terzo comma del citato
art. 56, con conseguente violazione del principio di eguaglianza (art.
3 della Costituzione), in quanto l'inizio dell'azione penale sarebbe
subordinato all'accertamento definitivo sì da creare, per l'evasore,
una situazione di favore del tutto ingiustificata, rispetto agli
imputati di truffa ai danni dello Stato.
Tanto premesso, e ritenuta rilevante ai fini del decidere la
sollevata questione di costituzionalità, il giudice sospendeva il
processo in corso e rimetteva gli atti a questa Corte.
4. - Con ordinanza in data 14 dicembre 1979 (n. 144 del reg. ord.
1980), il giudice istruttore del tribunale di Frosinone, nel corso di
più procedimenti penali riuniti a carico di Nestore Evangelisti
sollevava, su analoga richiesta del P.M., questione di legittimità
costituzionale dell'art. 56 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella
parte in cui detta norma subordina l'inizio ed il proseguimento
dell'azione penale alla definitività dell'accertamento dell'imposta, e
ciò per preteso contrasto con gli artt. 3, 53 e 112 della
Costituzione.
Ad avviso del giudice a quo la normativa in esame contrasterebbe:
- con l'art. 3 della Costituzione, in quanto si verrebbe a creare
una situazione di ingiustificata disparità tra i cittadini "meno
abbienti ed economicamente impossibilitati" a rivolgersi a
professionisti, definiti "piccoli evasori", i quali possono essere
perseguiti immediatamente in sede penale e gli altri, "grossi evasori",
i quali, potendo avvalersi dell'opera di "specialisti", potrebbero
procrastinare assai più a lungo la fase tributaria contenziosa, sì da
essere eventualmente sottoposti ad azione penale a grande distanza di
tempo dal compimento dell'illecito;
- con l'art. 53 della Costituzione in quanto, "concedendo la
possibilità di procrastinare a lungo il pagamento del dovuto, il
soggetto verrebbe a locupletare somme su quanto dovuto alla
collettività, non venendo così a concorrere alla spesa pubblica in
relazione alla propria capacità contributiva";
- con l'art. 112 della Costituzione, atteso che l'accertamento
definitivo dell'imposta crea un ostacolo all'immediato esercizio
dell'azione penale; nella definitività dell'accertamento tributario il
giudice a quo ravvisa una condizione di procedibilità dell'azione
penale, peraltro subordinata alla volontà del contribuente, il quale,
esperendo o meno tutti i ricorsi previsti dal sistema, potrebbe
procrastinare ad libitum l'inizio dell'azione penale nei suoi
confronti.
5. - Con ordinanza in data 18 giugno 1981 (n. 632 del reg. ord.
1981), il giudice istruttore del tribunale di Bologna, nel corso del
procedimento penale a carico di Leo Grasso e altra, sollevava questione
incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 56, ultima parte,
del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione al terzo comma del
medesimo articolo, per preteso contrasto con gli artt. 3 e 112 della
Costituzione.
Osservava il giudice a quo che, a suo avviso, la disposizione in
esame prevede varie ipotesi criminose, ma solo in relazione a quella
prevista dal primo comma l'accertamento dell'imposta sarebbe elemento
costitutivo della fattispecie. In tutte le altre infatti sarebbero
invece "previsti comportamenti sistematici finalizzati all'evasione
dell'imposta, punibili in virtù della loro intrinseca fraudolenza,
indipendentemente dall'accertamento della imposta evasa".
Senonché prevarrebbe l'orientamento interpretativo di subordinare
in ogni caso lo svolgimento del procedimento penale alla definitività
dell'accertamento dell'imposta; e ciò in ragione della letterale
formulazione normativa.
Su questa base, non parrebbe manifestamente infondato il dubbio di
incostituzionalità della norma predetta per possibile contrasto con
gli artt. 112 e 3 della Costituzione.
Al riguardo, il giudice a quo svolge considerazioni sostanzialmente
analoghe a quelle contenute, con riferimento agli artt. 58 e 50 del
d.P.R. n. 633 del 1972, nell'ordinanza n. 515 del 1981 della Corte di
cassazione, partendo anch'egli dalla constatazione che l'accertamento
definitivo dell'imposta sarebbe del tutto estrinseco alla struttura dei
reati, sicché ci si troverebbe di fronte ad una "vera e propria
condizione di procedibilità".
Su questa base, le ragioni addotte a sostegno della prospettata
violazione dell'art. 112 della Costituzione sono coincidenti con quelle
contenute nell'ordinanza della Corte di cassazione, mentre, con
riferimento all'art. 3, il giudice a quo rileva anche che è frequente
che dalla valutazione dei medesimi fatti contabili traggano origine
tanto reati fiscali quanto reati "di altra natura (societari, di falso,
di bancarotta)" e che la procedibilità immediata è esclusa solo per i
primi, cosa questa assolutamente irragionevole ed ingiustificata.
6. - Con ordinanza emessa il 10 marzo 1980 (n. 499 del reg. ord.
1980), il tribunale di Genova, nel corso del procedimento penale a
carico di Francesco Filippo Molie' ed altro, sollevava questione
incidentale di legittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art.
21 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, nella parte in cui detta norma
subordina l'esercizio dell'azione penale, per reati concernenti
l'evasione di tributi diretti, all'esaurimento del contenzioso
tributario.
All'uopo il tribunale osservava che tale situazione normativa non
appare fondata su esigenze tali da imporre di discostarsi dalla regola
generale contenuta nell'art. 20 del c.p.p., in base alla quale il corso
dell'azione penale non è impedito, ma è prevista la facoltà (per il
giudice penale) di sospendere il giudizio soggetto al suo esame in
attesa che il giudice competente decida la questione pregiudiziale.
Tanto premesso, il collegio a quo dubitava della conformità
dell'ultimo comma dell'art. 21 della legge n. 4 del 1929 all'art. 3
della Costituzione in ragione della ingiustificata disparità di
trattamento (quanto alla promovibilità dell'azione penale nei
rispettivi confronti) tra gli imputati di reati comuni (per i quali
vale la regola di cui all'art. 20 c.p.p.) e gli imputati di reati
connessi ai tributi diretti (per i quali opera l'art. 21 della legge n.
4 del 1929); ed anche all'art. 53 della Costituzione, perché l'attuale
sistema "favorisce i contribuenti meno onesti nell'adempimento dei
propri doveri rispetto a tutti gli altri cittadini".
Nei giudizi innanzi la Corte promossi con le ordinanze del
tribunale di Forlì, dei giudici istruttori presso i tribunali di
Napoli, Frosinone e Bologna e del tribunale di Genova non si aveva
intervento né costituzione di parte. La causa proveniente dal giudice
istruttore di Napoli fu trattata all'udienza del 19 marzo 1980 ma, per
la sopravvenuta scomparsa del giudice prof. Astuti, fu rimessa
all'udienza del 12 gennaio 1982. Considerato in diritto :
1. - Le sei ordinanze di cui in epigrafe sollevano questioni che
per la loro identità o connessione o continuità rendono opportuno
l'esame e la decisione con unica sentenza.
2. - Va esaminata, in primo luogo, la identica questione sollevata
dalla Corte di cassazione con l'ordinanza n. 515 del reg. ord. 1981, e
dal tribunale di Forlì con l'ordinanza n. 578 del reg. ord. 1981.
Come esposto in narrativa, la Cassazione era investita di ricorso
avverso mandati di cattura spiccati nei confronti di tre imputati del
reato di cui all'art. 50, quarto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633 (falsa fatturazione e annotazione nel registro degli acquisti IVA):
i ricorrenti, peraltro in libertà provvisoria, deducevano "la nullità
dei mandati per il reato tributario per difetto della condizione di
procedibilità di cui all'art. 58, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del
1972", il quale stabilisce appunto che "nelle ipotesi previste
nell'art. 50 l'azione penale ha corso dopo che l'accertamento
dell'imposta è divenuto definitivo e la prescrizione del reato è
sospesa fino alla stessa data". La Cassazione, respingendo la
interpretazione restrittiva del detto ultimo comma dell'art. 58,
secondo la quale esso non è riferibile anche alla ipotesi del quarto
comma dell'art. 50 (e ciò in ragione del generale rinvio che il
richiamato ultimo comma dell'art. 58 fa a tutte le ipotesi dell'art.
50), riteneva dubbia, relativamente alla ipotesi considerata, la
costituzionalità ex artt. 3 e 112 Cost. della norma.
Negli stessi termini la questione, come si è detto, veniva
sollevata dal tribunale di Forlì, che, nella motivazione, si riferiva
all'ordinanza della Cassazione della quale si è già detto.
3. - Occorre innanzi tutto esaminare l'eccezione di
inammissibilità per irrilevanza proposta dalla difesa di una delle
parti private nell'atto di costituzione rispetto alla questione
sollevata nell'ordinanza della Cassazione.
La Cassazione, si sostiene, non ha motivato sulla rilevanza, e, se
lo avesse fatto, avrebbe indubbiamente dovuto negarla giacché nessun
effetto potrebbe spiegare "sulla legalità o meno di un tipico atto
processuale (mandato di cattura)" l'eventuale accoglimento della
proposta questione di legittimità costituzionale.
L'eccezione (che, peraltro, non è proposta e non potrebbe proporsi
nei confronti dell'ordinanza del tribunale di Forlì, sicché la Corte
dovrebbe sempre scendere all'esame del merito dell'unica questione
sollevata) non appare meritevole di accoglimento alla stregua del
principio di stretta legalità, perché sarebbe assai difficile
sostenere l'applicabilità di esso in materia che la stessa citata
difesa riconosce di natura processuale, quella della carcerazione
preventiva, che la Corte anche recentemente ha ritenuto estranea
all'ambito dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione (sent. n. 15
del 1982).
Va poi considerato che, da un punto di vista generale, il giudizio
di rilevanza risulta evidente, anche se implicito, nella motivazione
dell'ordinanza, allorché in essa si sostiene che la norma censurata
opera come una paralizzante condizione di procedibilità.
Si può dunque esaminare nel merito la questione di legittimità
costituzionale sollevata con le due ordinanze.
4. - La questione è fondata.
Giustamente i due giudici a quibus (chiamati ad esaminare casi nei
quali la disposizione dell'art. 58, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del
1972 aveva, in concreto, paralizzato sin dall'inizio l'azione penale)
hanno rilevato (la Cassazione con espressa motivazione, richiamata dal
tribunale) che la detta disposizione opera come una "vera condizione di
procedibilità " che "impedisce l'esercizio dell'azione penale". Tale
opinione è conforme alla prevalente dottrina, a numerose altre
pronunzie anche della Cassazione nelle quali, sia in relazione alla
normativa del 1929 che a quella entrata in vigore nel 1974, si afferma
che il mancato accertamento definitivo "impedisce l'instaurazione (o
"l'inizio") del procedimento penale"; ed è infine puntualmente
confermata da una pronunzia della Cassazione, successiva all'ordinanza
di rimessione, nella quale si nega l'operatività della citata
disposizione rispetto alla ipotesi del quarto comma dell'art. 50
proprio sul rilievo che, diversamente, ci si troverebbe di fronte a
"una mera condizione di procedibilità",
5. - L'art. 50 del d.P.R. n. 633 del 1972 prevede, come è noto,
quattro distinte ipotesi di reato: la prima concerne chi si sottrae nel
corso di un anno solare al pagamento dell'imposta dovuta (IVA) per un
ammontare superiore a lire cento milioni; la seconda chi, sempre nel
corso dell'anno solare, consegue un indebito rimborso per un ammontare
superiore a cinquanta milioni; la terza chi ha sottoscritto la
dichiarazione annuale nelle due ipotesi precedenti; la quarta chi
emette fatture per operazioni inesistenti o indica nelle fatture i
corrispettivi e le relative imposte in misura superiore a quella reale.
I quattro distinti reati, dei quali solo il terzo è contravvenzionale,
sono puniti con distinte pene edittali. Ma la differenza fondamentale
fra i primi tre e il quarto sta nel fatto che dei primi è elemento
costitutivo l'ammontare della sottrazione al pagamento o dell'indebito
rimborso; l'esistenza del quarto, invece, è del tutto indipendente
dall'ammontare delle false fatture o dalla misura, superiore a quella
reale, dei corrispettivi indicati.
6. - È opportuno, a questo punto, ricordare che il disegno di
legge di delega al Governo per la riforma tributaria prevedeva ai punti
14 e 15 dell'art. 11 l'applicazione dei principi di cui all'art. 22
della legge n. 4 del 1929 ai reati dolosi relativi a tutti i nuovi
tributi e la istituzione di sezioni specializzate della magistratura
ordinaria competenti per i giudizi anche penali in materia tributaria.
Ma il Parlamento non accolse tale previsione e dispose nel senso, poi
concretizzato nella legislazione delegata, di attribuire alle
Commissioni tributarie, organi giurisdizionali (con facoltà
alternativa di ricorso alla Commissione centrale o alla Corte
d'Appello), la cognizione delle controversie tributarie, sottraendo
quindi al giudice penale ogni competenza ad accertare l'ammontare
dell'imposta dovuta ed eventualmente sottratta all'Erario. Una volta
adottato questo sistema, si comprende, ed è costituzionalmente lecito,
che nei casi in cui da quell'accertamento dipende se il reato esiste
oppure no, l'azione penale abbia corso solo dopo che l'accertamento sia
divenuto definitivo, come dispone l'ultimo comma dell'art. 58 del
d.P.R. n. 633 del 1972. In questi casi non può nemmeno propriamente
parlarsi di una deroga al principio dell'obbligatorietà dell'azione
penale, perché manca al P.M. - né egli ha facoltà di determinarlo -
un elemento essenziale della contestazione del reato, cioè la nozione
di quell'elemento - il superamento del previsto ammontare del tributo
evaso o del rimborso indebitamente ottenuto - che costituisce la soglia
oltre la quale il fatto diviene reato. E comunque ben potrebbe
chiamarsi in causa per giustificare il mancato corso dell'azione
penale, in attesa dell'accertamento definitivo del tributo, pure
quell'"esigenza fondamentale di evitare accertamenti discordanti anche
a livello giurisdizionale dell'imposta dovuta", riconosciuta dalla
Cassazione.
Ma quando, come nel quarto comma dell'art. 50 del d.P.R. n. 633,
il reato è del tutto indipendente dalla entità del tributo, perché
si tratta della falsa fatturazione di operazioni inesistenti, di
indicazione in fattura di corrispettivi in misura superiore a quella
reale, o delle relative registrazioni; quando cioè si tratta, come si
esprime la Cassazione, "di un reato formale e di pericolo, indipendente
da un fatto concreto di evasione e punibile di per sé a titolo di dolo
generico"; quando manca perfino ogni riferimento della pena edittale
all'entità dell'evasione: allora certamente il divieto di procedere
fino a quando l'accertamento della imposta non sia divenuto definitivo
integra una deroga, senza alcuna giustificazione, al principio
dell'obbligatorietà dell'azione penale consacrato nell'art. 112 della
Costituzione, il che basta a determinare l'illegittimità della norma
denunciata e dispensa la Corte dall'esaminare la questione in relazione
all'art. 3 della Costituzione.
7. - A questa conclusione la difesa della parte privata oppone una
serie di considerazioni che si richiamano quasi interamente all'ultimo
capoverso dell'art. 21 della legge n. 4 del 1929 e alle disposizioni
del d.P.R. n. 600 del 1973, cioè alla materia delle imposte dirette,
per poi farne applicazione, con un salto logico non consentito, a tutti
i reati in materia di imposte indirette, quale è l'IVA. Pertanto è
anche impropria e non producente la citazione della sentenza n. 32 del
1968 della Corte, la quale si riferisce all'art. 252 del T.U. 29
gennaio 1958, n. 645 sulle imposte dirette e nega che esso abbia
violato l'art. 76 della Costituzione per avere soppresso l'ultimo comma
dell'art. 35 della legge di delegazione n. 1 del 1956, che, "in deroga
dell'art. 21 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, consentiva che per certi
reati fiscali l'azione avesse corso senza il preventivo accertamento
dell'imposta".
La stessa difesa cerca conferma alla sua tesi nella tradizione
legislativa che, invece, le è contraria.
L'IVA, infatti, è una imposta indiretta che ha sostituito l'IGE,
vigente fino all'entrata in vigore del d.P.R. n. 633 del 1972. Ora la
legge istitutiva dell'IGE (d.l. 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella
legge 19 giugno 1940, n. 762) richiamava per l'applicazione delle
sanzioni di carattere penale la legge n. 4 del 1929, cioè, non
trattandosi di imposta diretta, dava via libera per il procedimento
penale prima all'intendente di Finanza poi, a seguito della sentenza n.
60 del 1969 della Corte, al tribunale.
Infine la difesa della parte privata assume che, se l'azione penale
non può esercitarsi "perché non sussistono i presupposti per il suo
esercizio", non può considerarsi violato l'articolo 112 della
Costituzione. Senonché, nell'ipotesi di reato in esame, i presupposti
sussistono perché il reato è perfetto in tutti i suoi elementi
indipendentemente da ogni accertamento dell'esistenza ed entità
dell'evasione.
8. - Le considerazioni che precedono vanno tenute presenti anche
per la soluzione delle questioni sollevate dai giudici istruttori
presso il tribunale di Napoli, presso il tribunale di Frosinone e
presso il tribunale di Bologna (Ord.ze rispettivamente nn. 496 del reg.
ord. 1978, 144 del reg. ord. 1980, 632 del reg. ord. 1981), nonché dal
tribunale di Genova (n. 499 del reg. ord. 1980).
Si tratta di questioni tutte relative a reati in materia di imposte
dirette, riferite nelle prime tre ordinanze a disposizioni del d.P.R.
n. 600 del 1973, nella quarta (quella del tribunale di Genova) al T.U.
n. 645 del 1958 sulle imposte dirette e all'art. 21 della legge n. 4
del 1929.
Passando all'esame congiunto delle questioni sollevate dalle prime
tre ordinanze, occorre innanzi tutto precisare, in termini di
rilevanza, l'ambito delle censure proposte.
Il giudice istruttore di Napoli, nel dispositivo dell'ordinanza di
rimessione, solleva la "questione di legittimità costituzionale
dell'art. 56, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella
parte in cui sancisce che l'azione penale per i reati di cui ai commi
precedenti dello stesso articolo non può essere iniziata o proseguita
prima che l'accertamento delle imposte sia divenuto definitivo". Ma sia
dall'esame del fascicolo di causa (si trattava di emissione di fatture
intestate a nomi di fantasia al fine di sottrarre redditi alle imposte
dirette), sia dalla motivazione dell'ordinanza (in cui si afferma "che
all'evasore che compie atti fraudolenti debba contestarsi il reato
previsto dall'art. 56, comma terzo, lett. e"), risulta che nella specie
la norma ostativa dell'azione penale era costituita dall'ultimo comma
dell'art. 56 del d.P.R. n. 600 in relazione al comma terzo, lett. e.
Il giudice istruttore di Frosinone si riferisce nella ordinanza
alla "eccezione di incostituzionalità proposta dal P.M. di Frosinone
dell'art. 56 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 nella parte in cui
subordina l'inizio o il proseguimento dell'azione penale alla
definitività dell'accertamento dell'imposta" ritenendola non
manifestamente infondata; e il P.M. aveva appunto ritenuto che potesse
contestarsi "il reato di cui al terzo comma, lett. e, dell'art. 56" del
d.P.R. n. 600.
Il giudice istruttore di Bologna nel dispositivo dell'ordinanza
dichiara "non manifestamente infondata la questione di illegittimità
costituzionale dell'art. 56, ultima parte, del d.P.R. n. 600 del 1973
in relazione al comma terzo del medesimo articolo"; ma sia dal capo di
imputazione, sia dalla sentenza della Cassazione che, risolveva - come
si è ricordato in narrativa - il conflitto fra il P.M. e il giudice
istruttore di Bologna, risulta che la imputazione si riferiva "al reato
di cui all'art. 56, lett. e, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per
avere i due predetti imputati compiuto atti fraudolenti idonei e
diretti in modo non equivoco ad evadere l'imposta sul reddito".
Risulta pertanto dalla sovraesposta identificazione della
questione, che la Corte è chiamata a decidere se sia
costituzionalmente legittimo in relazione al reato previsto nella lett.
e del terzo comma dell'art. 56 del d.P.R. n. 600 del 1973 ("fatti
fraudolenti al fine di sottrarre redditi all'imposta sul reddito"),
l'ultimo comma dello stesso articolo ("L'azione penale per i reati di
cui ai commi precedenti non può essere iniziata o proseguita prima che
l'accertamento dell'imposta sia divenuto definitivo").
9. - La questione non è fondata.
Per tutti i reati previsti nel comma terzo l'art. 56 del d.P.R. n.
600 stabilisce la reclusione da sei mesi a cinque anni e la multa da
lire duecentomila a due milioni. Ma il comma quarto del detto articolo
dispone che "se i fatti indicati alle lettere a, c ed e del comma
precedente comportano evasioni di imposta per un ammontare complessivo
eccedente cinque milioni di lire la multa è applicata in misura pari
all'imposta di tale ammontare e la reclusione non può essere inferiore
a due anni. Si applica soltanto la multa se i fatti indicati nel terzo
comma comportano un'evasione di imposta di speciale tenuità ". Il
reato è dunque punito con pena edittale diversa secondo l'ammontare
della evasione. Il che comporta che nel caso della lett. e del comma
terzo dell'art. 56 del d.P.R. n. 600 non solo il processo penale non
può essere definito, ma la stessa accusa non può essere contestata
prima che sia accertato se l'evasione dell'imposta è superiore o
inferiore a lire cinque milioni.
In conseguenza, per le ragioni suesposte al n. 6, in questo caso
non può dirsi che il divieto, disposto nell'ultimo comma dell'art. 56,
di iniziare o proseguire l'azione penale prima che l'accertamento
dell'imposta sia divenuto definitivo, implichi una violazione del
principio dell'obbligatorietà dell'azione penale. Che l'azione penale
non possa essere iniziata o proseguita prima dell'accertamento
definitivo dell'imposta, come prescrive la norma di legge in esame, e
che sia inibito in sede penale simile accertamento necessario alla
contestazione dell'accusa, deriva dalla scelta del legislatore in
merito alla definizione degli accertamenti tributari, sottratta,
appunto, alla sede penale.
Non esiste, dunque, la violazione dell'art. 112 della Costituzione
e nemmeno quella, pure denunciata nelle tre ordinanze in esame,
dell'art. 3, né quella, denunciata dal solo giudice istruttore di
Frosinone, dell'art. 53.
Il principio di eguaglianza è stato evocato dal giudice istruttore
di Napoli senza alcuna motivazione né indicazione del dato di
comparazione: il che dispensa la Corte da ogni considerazione.
Esso è stato richiamato dal giudice istruttore di Frosinone, per
la disparità di trattamento fra i contribuenti in quanto "si verrebbe
a perseguire immediatamente solo il piccolo evasore meno abbiente.
economicamente impossibilitato a rivolgersi a professionisti, mentre il
grosso evasore, avendo possibilità di ricorrere all'attenta opera di
specialisti, potrebbe continuare la propria attività fino
all'esaurimento della fase contenziosa, sfuggendo spesso all'azione
penale che avrà inizio a distanza di numerosi anni dal compimento
dell'illecito".
Ma una volta che si è negata l'illegittimità, per violazione
dell'art. 112 della Costituzione, del sistema scelto dal legislatore, e
una volta che questo è eguale per tutti i contribuenti, non si può
invocare l'art. 3 per la supposta diversa capacità di utilizzare la
normativa di legge, che deriverebbe dalla diversa potenzialità
economica. Tanto varrebbe, in caso contrario, invocare l'art. 3 in ogni
controversia fra parti di diversa capacità economica.
Il giudice istruttore di Bologna attribuisce la violazione del
principio di eguaglianza al fatto che è frequente "che dalla
valutazione dei medesimi fatti contabili traggano origine tanto reati
fiscali che reati di altra natura (societari, di falso, di bancarotta).
Poiché tuttavia la procedibilità per alcuni fatti è impedita, mentre
può procedersi per i reati di natura non fiscale, appare del tutto
ingiustificata la diversità che in tal modo si determina".
Ma la denunciata diversità di trattamento sia che si riferisca a
reati diversi compiuti dalla stessa persona, sia che si riferisca ad
autori diversi di reati diversi, non sussiste perché non sono eguali
le situazioni giuridiche poste a confronto.
Infine il solo giudice istruttore di Frosinone invoca a parametro
anche l'art. 53 della Costituzione e sostiene che "concedendo la
possibilità di procrastinare a lungo il pagamento del dovuto, il
soggetto verrebbe a locupletare somme su quanto dovuto alla
collettività, non venendo così a concorrere alla spesa pubblica in
relazione alla propria capacità contributiva". Ora basta osservare (a
parte ogni altra considerazione) che la possibilità di procrastinare
il pagamento a causa del lungo iter degli accertamenti deriva non dalle
norme denunciate, ma dal sistema degli accertamenti tributari e del suo
concreto funzionamento, per escludere la fondatezza della censura.
10. - L'ultima questione, sollevata dal tribunale di Genova,
concerne l'art. 21 della legge n. 4 del 1929 in relazione all'art. 243
del T.U. n. 645 del 1958. Il reato del quale il tribunale lamenta la
non immediata perseguibilità in pendenza dell'accertamento
dell'esistenza del reddito evaso (reato non indicato nell'ordinanza di
rimessione, ma desumibile dal fascicolo) è costituito dalla mancata
presentazione della denunzia di un presunto reddito di avviamento, che
a norma del citato art. 243 del T.U. nel caso che il reddito non
denunziato superi i sei milioni è punito con l'arresto fino a sei mesi
e con l'ammenda e, nel caso che non li superi, è punito con la sola
ammenda.
Il giudice a quo, "rilevato che, in base ai documenti prodotti
dalla difesa, risulta che è tuttora pendente il procedimento di
contenzioso tributario relativo ai fatti oggetto dell'imputazione, per
cui ai sensi dell'art. 21, ultimo comma, della legge 7 gennaio 1929, n.
4, l'azione penale non può attualmente avere corso", sospetta di
illegittimità costituzionale il citato art. 21, ultimo comma, della
legge n. 4 del 1929 in relazione agli artt. 53 e 3 della Costituzione.
L'art. 53 sarebbe violato perché, mentre esso "prevede che tutti i
cittadini sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in relazione
alla loro capacità contributiva, tuttavia è notorio ... che la
complessità del contenzioso tributario e l'improcedibilità
dell'azione penale fino alla definizione di esso consentono ai
cittadini i quali vogliano sottrarsi all'obbligo tributario su loro
gravante di dilazionare molto a lungo l'adempimento di tale obbligo,
così lucrando di numerosi benefici indebiti...".
L'art. 3 sarebbe violato perché "in tal modo vengono ad ottenere
un indebito vantaggio i cittadini intenzionati a sottrarsi alle loro
obbligazioni tributarie ed altrettanto vengono danneggiati i cittadini
i quali sono invece fedeli esecutori dei loro obblighi".
Esiste certamente (e costituisce l'oggetto di un dichiarato ma non
attuato impegno a livello politico) quell'esigenza di una vera e rapida
giustizia tributaria, che il giudice a quo manifesta nel sollevare la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, ultimo comma,
della legge n. 4 del 1929. Ma la questione non è fondata.
Per quanto riguarda il riferimento all'art. 53 della Costituzione,
soccorrono, per dimostrare la non fondatezza, le medesime ragioni sopra
esposte al n. 9 esaminando la identica questione sollevata dal giudice
istruttore di Frosinone a proposito dell'art. 56 del d.P.R. n. 600 del
1973.
Per quanto riguarda il riferimento all'art. 3 della Costituzione,
pure valgono a dimostrare la non fondatezza della questione le
considerazioni sopra svolte al n. 9 a proposito di analoga questione
sollevata dal giudice istruttore di Frosinone, ancorché in termini
lievemente diversi, essendo stata allora la violazione del principio di
eguaglianza prospettata per le diverse conseguenze che la norma
denunciata avrebbe prodotto al "piccolo evasore meno abbiente" per la
limitata possibilità di difesa rispetto al grosso evasore che può
ricorrere all'opera di specialisti, mentre il giudice di Genova la
prospetta più genericamente per il vantaggio che la denunciata
procedura tributaria arrecherebbe ai cittadini che non osservano le
leggi rispetto a quelli che le osservano.
Anche la questione sollevata dal giudice di Genova (che a
differenza di quella sollevata dai giudici istruttori di Napoli,
Frosinone e Bologna non investe l'art. 112 della Costituzione) non è
dunque fondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
- dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 58 del d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 633 nella parte in cui dispone che l'azione penale
ha corso dopo che l'accertamento è divenuto definitivo anche nel caso
del reato indicato nel quarto comma dell'art. 50 dello stesso d.P.R. n.
633;
- dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 56, ultimo comma, in relazione al comma terzo, lett. e, del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sollevata dai giudici istruttori dei
tribunali di Napoli e di Bologna con le ordinanze nn. 469 del reg. ord.
1978 e 632 del reg. ord. 1981 di cui in epiarafe, in relazione agli
artt. 3 e 112 della Costituzione e dal giudice istruttore del tribunale
di Frosinone con l'ordinanza n. 144 del reg. ord. 1980 di cui in
epigrafe, in relazione agli artt. 3, 53 e 112 della Costituzione;
- dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 21, ultimo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4, sollevata
dal tribunale di Genova con l'ordinanza n. 499 del reg. ord. 1980 di
cui in epigrafe, in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE
- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:89 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte