Sentenza n. 89/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/04/1984 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 15-bislegge 94/1982
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 15
bis della legge 25 marzo 1982 n. 94 (Norme per l'edilizia residenziale
e provvidenze in materia di sfratti) promossi con ordinanze emesse il 5
maggio 1982 dal Pretore di Parma il 10 maggio 1982 dal Pretore di
Firenze, il 14 giugno 1982 dal Pretore di Milano, il 24 settembre 1982
dal Pretore di Bologna, il 20 luglio, il 2 ottobre e il 2 novembre 1982
dal Pretore di Roma, il 15 novembre 1982 dal Pretore di Terni, il 10,
21 e 23 dicembre 1982 dal Pretore di Roma, il 4 febbraio e il 3 marzo
1983 dal Pretore di Bergamo, iscritte ai nn. 479, 548, 712, 778, 802,
878 e 903 del reg. ord. 1982 e ai nn.12, 98, 118, 160, 274, 275 e 320
del reg. ord. 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica al n. 338 dell'anno 1982, ai nn. 25, 74, 88, 101, 149, 163,
184, 212 e 239 dell'anno 1983.
Visto l'atto di costituzione di Pettirossi Giovanni ed altri,
nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 1983 il Giudice
relatore Francesco Saja;
uditi l'avvocato Gabriella Zavattaro Ardizzi per Pettirossi
Giovanni ed altri e l'Avvocato generale dello Stato Paolo Cosentino per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di un procedimento civile vertente tra Molinari
Margherita e Fiorelli Alberto ed avente per oggetto la fine della
locazione di un immobile non destinato ad uso di abitazione, il Pretore
di Parma con ordinanza del 5 maggio 1982 (in G. U. n. 338 dell'8
dicembre 1982; reg. ord. n. 479 del 1982) sollevava questione di
legittimità costituzionale dell'art. 15 bis della legge 25 marzo 1982
n. 94, di conversione del D.L. 23 gennaio 1982 n. 9, il quale aveva
prorogato di due anni i rapporti di locazione non abitativa già
soggetti alle scadenze di cui all'art. 67, lett. a), b) e c) l. 27
luglio 1978 n. 392 (c.d. legge sull'equo canone).
Il Pretore osservava che, trattandosi nella specie di contratto non
soggetto a proroga nel momento dell'entrata in vigore della legge ult.
cit., e perciò non rientrante nella categoria di locazioni previste
dal detto art. 67 bensì in quella considerata nel successivo art. 71,
il conduttore non poteva invocare l'ulteriore proroga legale disposta
dal citato art. 15 bis, la cui legittimità costituzionale appariva
dubbia, appunto, in quanto esso limitava l'ulteriore proroga alla prima
delle due categorie ora nominate e non l'estendeva alla seconda.
Quanto alla rilevanza, il magistrato rimettente notava che, secondo
una recente sentenza (n. 5841 del 1981) della Cassazione, alla prima
scadenza di qualsiasi locazione non abitativa, anche se soggetta alla
disciplina transitoria della l. n. 392 del 1978, il locatore era
obbligato a rinnovarla, salvo che ricorresse uno dei casi
tassativamente previsti dall'art. 29 l. cit.. L'accoglimento di questa
tesi avrebbe comportato che, non essendo stato invocato dal locatore
alcuno dei detti casi, il conduttore nella specie avrebbe avuto diritto
alla rinnovazione della locazione e l'art. 15 bis cit. sarebbe stato
comunque inapplicabile. Il Pretore affermava tuttavia di non
condividere l'orientamento della Cassazione e perciò riteneva
rilevante la questione.
Lo stesso giudice riteneva inoltre di dover respingere l'eccezione
di irrilevanza fondata sull'essere la norma denunciata comunque
inapplicabile al rapporto de quo, già scaduto prima dell'entrata in
vigore di essa.
Quanto al merito, al Pretore sembrava che l'applicabilità
dell'art. 15 bis ai contratti "prorogati" (art. 67 cit.) e non a
quelli "non prorogati" (art. 71 cit.) fosse priva di giustificazione e
perciò determinasse, sia tra conduttori sia tra locatori, una
disparità di trattamento contrastante col principio di eguaglianza: al
riguardo egli considerava infatti che la maggior parte dei contratti
cosiddetti "non prorogati" aveva avuto pur sempre un prolungamento
coattivo della durata ai sensi del più volte citato art. 71, onde non
poteva ritenersi ragionevole trattare quei contratti in modo diverso da
quelli "prorogati".
2. - La stessa questione di legittimità costituzionale era
sollevata dalle ordinanze dei Pretori: di Firenze, 10 maggio 1982,
Dondoli c. Boscia Cassai (in G. U. n. 25 del 26 gennaio 1983, reg. ord.
n. 548 del 1982); di Milano, 14 giugno 1982, s.a.s. Tintoria milanese
industriale c. Sartirana (in G. U. n. 74 del 16 marzo 1983; reg. ord.
n. 712 del 1982); di Bologna, 24 settembre 1982, Compagnia di
assicurazione di Milano c. s.r.l. Sa.bo. (in G. U. n. 88 del 30 marzo
1983, reg. ord. n. 778 del 1982); di Roma, 20 luglio 1982, s.p.a.
Fimpa c. Bompadre (in G. U. n. 101 del 13 aprile 1983, reg. ord. n.
802 del 1982), e 2 novembre 1982, s.r.l. Rovima e. s.r.l. Morris sport
(in G. U. n. 149 del io giugno 1983, reg. ord. n. 878 del 1982); 10
dicembre 1982, Figus Diaz c. s.p.a. NBA (in G. U. n. 184 del 6 luglio
1983, reg. ord. n. 98 del 1983); 23 dicembre 1982, s.r.l. Piave 63 c.
Grazioli (in G. U. n. 184 del 6 luglio 1983, reg. ord. n. 118 del
1983), e 21 dicembre 1982, Pettirossi c. Impresa Officina edizioni (in
G. U. n. 212 del 3 agosto 1983; reg. ord. n. 160 del 1983); di Terni
15 novembre 1982, Tamburini c. SIP (in G. U. n. 163 del 15 giugno 1983,
reg. ord. n. 12 del 1983), di Bergamo, io febbraio 1983, s.r.l. Bugini
Marmi c. Valentini (in G. U. n. 212 del 3 agosto 1983, reg. ord. n. 274
del 1983), 4 febbraio 1983, Piatti c. Ghezzi (in G. U. n. 212 del 3
agosto 1983, reg. ord. n. 275 del 1983): qui il Pretore si poneva la
stessa questione di rilevanza di cui all'ordinanza del Pretore di
Parma; ancora di Bergamo, 3 marzo 1983, Ferrari c. Benatelli (in G. U.
n. 239 del 31 agosto 1983, reg. ord. n. 320 del 1983).
Con l'ordinanza 2 ottobre 1982, Canigliai c. De Benedetti Bonaiuto
(in G. U. n. 149 del 1 giugno 1983, reg. ord. n. 903 del 1983), il
Pretore di Roma, trattandosi di contratto prorogato ex art. 67 l. n.
392 del 1978, solleva la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 15 bis l. n. 94 del 1982 con riferimento all'art. 3 Cost. in
quanto esso dispone l'ulteriore proroga e non già in quanto non la
estende alle locazioni di cui all'art. 71 l. n. 392 cit.: in altre
parole, mentre in tutte le altre ordinanze viene perseguita
un'estensione dell'ulteriore proroga attraverso una sentenza additiva,
con la presente ordinanza se ne chiede la totale cancellazione.
Il Pretore ravvisa poi una violazione del principio di eguaglianza
anche nell'essere state assoggettate al medesimo trattamento le diverse
situazioni dei conduttori con aziende o attività più redditizie
rispetto a quelli con attività meno redditizie.
3. - Il Pretore di Roma con le ordinanze n. 903 del 1982, 98 e 118
del 1983 sollevava anche questioni di legittimità costituzionale del
cit. art. 15 bis per contrasto con gli artt. 41 e 42 Cost..
Rilevava il Pretore che con le sentenze n. 3 e 225 del 1976 la
Corte costituzionale aveva ritenuto legittimo il regime di proroghe
legali delle locazioni e di blocco dei canoni, continuamente rinnovato,
solo in quanto eccezionale e transitorio. Il nuovo ricorso del
legislatore ad una proroga legale, pur dopo l'entrata in vigore della
legge n. 392 del 1978 che avrebbe dovuto dare una sistemazione
definitiva alla materia. escludeva il carattere di eccezionalità e di
transitorietà della proroga, e ledeva perciò, secondo l'ordinanza di
rimessione, il diritto di proprietà del locatore sull'immobile.
Esso sembrava pregiudicare senza fini di utilità sociale anche il
diritto di iniziativa economica privata.
4. - Nelle cause relative alle ordinanze n. 479, 548, 712, 778,
802, 878, 903 del 1982 e 12 del 1983 interveniva la Presidenza del
Consiglio dei ministri, la quale negava preliminarmente la rilevanza
della questione sollevata dal Pretore di Parma (ord. n. 479 del 1982)
nel giudizio a quo, essendo il rapporto locativo scaduto prima
dell'entrata in vigore della norma impugnata e non potendo applicarsi
lo jus superveniens, secondo il costante orientamento della Corte di
cassazione, ai rapporti già cessati e perduranti solo di fatto per il
protrarsi della lite giudiziaria.
Nel merito l'interveniente escludeva che la norma impugnata
contrastasse col principio di eguaglianza, in quanto il suo carattere
straordinario ed eccezionale ne giustificava pienamente la limitazione
alle locazioni previste dall'art. 67 della legge sull'equo canone. Il
rilevato carattere eccezionale e straordinario escluderebbe anche la
fondatezza della questione relativa all'eguale trattamento dei
conduttori più o meno abbienti nonché di quelle sugli artt. 41 e 42
Costituzione.
Nella causa relativa all'ordinanza n. 160 del 1983 intervenivano le
parti private locatrici, sostanzialmente riportandosi alle
argomentazioni dell'Avvocatura dello Stato.
5. - Nell'imminenza dell'udienza pubblica la Presidenza del
Consiglio dei ministri ha presentato una memoria con riferimento
all'ordinanza n. 903 del 1982.
Passate in rassegna le numerose leggi, succedutesi nel tempo, di
proroga delle locazioni non abitative, l'interveniente osserva come i
contratti in corso al momento di entrata in vigore della l. n. 392 del
1978 e non soggetti a proroga - ossia quelli di cui all'art. 71 della
stessa legge - costituiscono ipotesi "del tutto marginali e
statisticamente insignificanti" mentre i contratti cosiddetti prorogati
- di cui all'art. 671. cit. - costituiscono una "massa enorme".
Limitare a questi ultimi l'ulteriore proroga e fissarne la misura
massima dei canoni è stato non irragionevole, ma anzi necessario, sia
per evitare gli effetti inflazionistici di un incontrollato aumento dei
canoni, già bassi per effetto della sopra ricordata legislazione
vincolistica, sia per tutelare la continuità di aziende che operano da
molto tempo sul mercato. Considerato in diritto :
1. - Le quattordici ordinanze in epigrafe sottopongono alla Corte
questioni sostanzialmente identiche ovvero strettamente connesse:
pertanto i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica
sentenza.
2. - La l. 27 luglio 1978 n. 392 (c.d. legge sull'equo canone),
disciplinando in via transitoria il passaggio dalla vecchia alla nuova
normativa sulle locazioni di immobili urbani, ha considerato nel capo
secondo del titolo secondo quelle aventi ad oggetto gli immobili
destinati ad uso diverso da quello di abitazione. Rispetto a questi
essa dispose nell'art. 67 che i contratti sottoposti a proroga secondo
la legislazione fino ad allora vigente erano prorogati secondo le
previsioni delle lettere a), b) e c) e scadevano perciò
rispettivamente negli anni 1982 (a decorrere dal mese di agosto), 1983
e 1984; mentre, per quelli non soggetti a proroga, essa previde
nell'art. 71 una disciplina tendenzialmente ispirata, quanto alla
durata del rapporto, alla nuova normativa degli artt. 27 e 42.
Successivamente l'art. 15 bis l. 25 marzo 1982 n. 94, di
conversione del D.L. 25 gennaio 1982 n. 9, ha, nel primo comma,
ulteriormente prorogato di due anni le scadenze delle locazioni di
immobili non destinati ad uso abitativo limitatamente a quelle già
soggette a proroga (e cioè le locazioni previste dalle lettere a), b)
e c) del cit. art. 67), nulla disponendo invece per quelle non
soggette a proroga, considerate nell'art. 71.
A detta norma dell'art. 15 bis attengono i rilievi delle ordinanze
di rimessione, le quali dubitano della sua legittimità costituzionale
sotto diversa e opposta angolazione. Una (e cioè quella n. 903/82 del
pretore di Roma) ne assume l'incostituzionalità per le ragioni che
verranno appresso specificate, per cui essa dovrebbe essere eliminata
dal nostro ordinamento. Le altre, invece, sul presupposto della sua
legittima sussistenza, eccepiscono che essa, limitando senza alcuna
valida giustificazione la sua previsione ad alcune delle locazioni
anzidette - ossia a quelle previste dall'art. 67 cit. - non la estende,
come avrebbe dovuto, a quelle indicate nell'art. 71, che i magistrati
rimettenti ritengono assimilabili alle prime: con tale gruppo di
ordinanze si invoca perciò una sentenza additiva, diretta ad eliminare
la discriminazione, che viene considerata irrazionale.
3. - Prima di esaminare le singole censure, la Corte deve occuparsi
di alcune questioni preliminari.
L'Avvocatura dello Stato ha eccepito l'inammissibilità per
irrilevanza nel giudizio a quo della questione sollevata dal pretore di
Parma (ord. n. 479/82) e relativa alla mancata estensione della
ulteriore proroga disposta dall'art. 15 bis alle locazioni di cui
all'art. 71 legge n. 392/1978; deduce l'Avvocatura che nella specie il
contratto era scaduto anteriormente all'entrata in vigore della legge
di conversione 25 marzo 1982 n. 94 (l'art. 15 bis non esisteva
nell'originario decreto - legge, ma venne introdotto in sede di
conversione); sicché esso, anche in caso di una previsione normativa
nel senso auspicato dall'ordinanza di rimessione, sarebbe escluso dalla
proroga: infatti, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione,
le norme sopravvenute nel corso del processo non sono applicabili a
quei rapporti, che, a causa della già avvenuta scadenza, perdurano
soltanto in fatto.
Nella discussione orale l'Avvocatura ha esteso la medesima
eccezione anche alla questione sollevata dal pretore di Milano (ord. n.
712/82), deducendo che anche in questo caso vi sarebbe stata una
scadenza anteriore alla entrata in vigore della legge.
L'eccezione non può chiaramente trovare accoglimento, giacché,
come giurisprudenza costante, non spetta a questa Corte, nella
valutazione della rilevanza delle questioni il riesame e il controllo
degli elementi a base del giudizio principale che rientrano
nell'esclusivo potere del giudice a quo.
La medesima considerazione si impone anche con riguardo alla
eccepita irrilevanza della questione relativa all'orientamento
giurisprudenziale secondo cui alle locazioni soggette al regime
transitorio si applicherebbero gli artt. 28 e 29 legge n. 392/1978,
concernenti le rinnovazioni del contratto alla prima scadenza
(applicabilità che, peraltro, è stata inequivocabilmente esclusa da
successive pronunce della Corte di Cassazione).
4. - Parimenti non è fondata l'altra eccezione di inammissibilità
sollevata nella discussione orale dalla stessa Avvocatura, la quale ha
dedotto che l'ordinanza del pretore di Roma n. 903/1982 avrebbe un
contenuto contraddittorio, laddove, da un lato, tenderebbe alla
eliminazione della norma impugnata dall'ordinamento giuridico, mentre,
dall'altro, vorrebbe che essa fosse conservata e addirittura estesa,
mediante una pronuncia additiva, alle locazioni previste dall'art. 71.
Invero, il riferimento a tale ultima disposizione tende
nell'ordinanza in esame non già alla detta estensione essendo, per
contro, diretto a dare ulteriore sostegno alla dedotta illegittimità
della norma denunciata, che si sarebbe occupata inadeguatamente e
irrazionalmente del fenomeno.
La pronuncia additiva a cui accenna l'Avvocatura è bensì chiesta
nelle altre tredici ordinanze di rimessione, ma non n quella in esame,
sicché va senz'altro esclusa la prospettata contraddittorietà e
quindi la dedotta causa di inammissibilità.
5. - Passando al merito delle proposte questioni, va per prima
esaminata, per ragioni sistematiche, l'ordinanza a cui si è fatto ora
cenno e cioè quella del pretore di Roma n. 903/1982.
Con essa il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale
della norma del ricordato art. 15 bis l. 25 marzo 1982 n. 94, la quale
contrasterebbe:
1) con l'art. 42, secondo comma, della Costituzione per avere
imposto un regime di proroga legale incompatibile con diritti spettanti
al proprietario di un immobile urbano;
2) con l'art. 41, primo e secondo comma, della Costituzione, per
avere Imposto un regime di proroga legale in contrasto con la libertà
di iniziativa economica spettante al locatore;
3) con l'art. 3, primo comma, della Costituzione per avere
riservato un trattamento uniforme a situazioni differenziate, come
quelle dei commercianti, artigiani o lavoratori autonomi titolari di
una piccola impresa rispetto agli altri conduttori più abbienti;
4) con lo stesso art. 3, primo comma, della Costituzione sotto
diverso profilo, per ingiustificata disparità di trattamento tra più
locatori e più conduttori di immobili destinati ad uso diverso
dall'abitazione, i quali sono soggetti a regime di proroga in base alla
sola circostanza che il loro contratto sia stato o meno sottoposto al
cessato regime di vincolo e senza che sia stata considerata l'analoga
situazione dei contratti di cui al suddetto art. 71 legge n. 392 del
1978.
6. - Relativamente alla prima questione va rilevato che il
problema, nelle sue linee generali, è venuto più volte all'esame
della Corte, la quale ha ritenuto la legittimità costituzionale della
disciplina vincolistica sulla fondamentale considerazione che essa
trovava giustificazione nella gravissima ed eccezionale congiuntura del
mercato edilizio ed aveva perciò carattere di straordinarietà e
temporaneità.
La Corte, peraltro, ha avvertito che, appunto in dipendenza di tale
natura, la normativa de qua non poteva perdurare illimitatamente senza
trasformare il regime del blocco in una disciplina ordinaria, la quale
non avrebbe tutelato in maniera adeguata il diritto di proprietà,
violando così l'art. 42 della Costituzione. Conseguentemente con
varie pronunce (e in particolare con le decisioni nn. 3 e 225 del 1976)
essa ha sollecitato il legislatore ordinario ad approntare, nel pieno
rispetto del cit. art. 42 Cost., una disciplina organica e permanente
nella materia; disciplina che, dopo vari rinvii, è stata emanata
mediante la cit. legge 27 luglio 1978 n. 392. Con essa fu instaurato un
regime diverso da quello del blocco e vennero emanate le necessarie
norme transitorie, le quali hanno inciso anch'esse sulla durata del
rapporto locatizio, in quanto dirette a regolare il passaggio
necessariamente graduale dalla precedente alla nuova disciplina.
Appunto al profilo di ordine transitorio, ossia a quello
considerato dall'art. 67, si riferisce la norma impugnata la quale,
come si è detto, ha ulteriormente prorogato di due anni le scadenze
ivi stabilite per le locazioni non abitative e già soggette a proroga.
Indubbiamente tale proroga costituisce una non lieve anomalia nel
quadro normativo conseguente alla cit. legge n. 392/78 e va
sottolineato come trattasi dell'unica volta in cui il legislatore ha
ritenuto di poter derogare alla nuova normativa con l'introdurre
un'ulteriore proroga del rapporto locativo: non sono mancate invero
successive disposizioni legislative per venire incontro alle singole e
concrete esigenze dei conduttori, ma esse hanno avuto per oggetto
soltanto il termine per l'esecuzione del provvedimento di rilascio e
quindi si pongono su un piano completamente diverso.
L'anomalia, come opportunamente e con ricchezza di riferimenti
ricorda l'ordinanza de qua, venne rilevata in sede di lavori
preparatori alla Camera dei Deputati e da più parti vennero espresse
preoccupazioni sulla legittimità costituzionale della norma in
relazione alle note decisioni di questa Corte. Ciò nonostante,
prevalse l'orientamento positivo sulla base del determinante rilievo
che da quell'anno (1982) avrebbe avuto inizio la massiccia scadenza di
un notevole numero di locazioni di immobili non destinati ad abitazione
(art. 67, primo comma lett. a), senza che fosse stata predisposta
alcuna delle misure indispensabili per non turbare l'equilibrio del
mercato, il che avrebbe potuto determinare pericolose conseguenze sul
livello dei prezzi e quindi sul fenomeno inflattivo e, in genere,
sull'economia nazionale.
In altri termini, la proroga fu disposta soltanto per adeguare la
disciplina transitoria che, a contatto con la realtà, si era rilevata
insufficiente. Di ciò si ebbe piena consapevolezza durante i lavori
preparatori, nei quali fu chiarito che si trattava di una misura del
tutto eccezionale, dovuta ad esigenze di mera natura temporanea ed
inerente quindi ad una situazione assolutamente irripetibile (cfr.
l'ordine del giorno n. 9/3108/2). E appunto in relazione al ricordato
carattere della norma, e quindi al fine di bilanciare in qualche modo
lo straordinario sacrificio imposto al locatore, furono concessi
notevoli aumenti del canone, oltre al recupero, a partire dal secondo
anno, della svalutazione monetaria frattanto maturata.
Tutto ciò considerato, la Corte, pur avvertendo le serie
preoccupazioni e perplessità che la norma impugnata può destare,
ritiene tuttavia di escluderne l'illegittimità costituzionale in
quanto essa risulta sostanzialmente diretta a costituire l'ultimo e
definitivo anello di congiunzione della graduale attuazione della nuova
disciplina, senza che possa consentirsi un ulteriore analogo intervento
legislativo.
7. - Va anche esclusa la fondatezza della seconda questione, con
cui il giudice a quo deduce che il potere d'iniziativa economica
privata, previsto dall'art. 41 della Costituzione, sarebbe stato
ingiustificatamente sacrificato dalla norma impugnata.
Premesso, invero, che l'autonomia negoziale non è, come tale,
elevata a diritto costituzionalmente garantito, salve specifiche
previsioni, qui non ricorrenti, va osservato che il richiamo
all'iniziativa economica privata non sembra pertinente, in quanto nella
specie non viene dedotta alcuna attività produttiva del locatore, ma
si verte soltanto in tema di godimento di un bene, quale l'immobile
dato in locazione: sicché la norma applicabile è quella, sopra
esaminata, dell'art. 42 Cost., specificamente relativo allo statuto
della proprietà privata. Il che rende superfluo rilevare che, essendo
anche l'iniziativa economica ammessa nei limiti dell'utilità sociale,
gli argomenti sopra esposti a proposito del diritto di proprietà
escluderebbero analogamente l'illegittimità costituzionale della norma
sotto l'angolo visuale del ricordato art. 41 Cost..
8. - Non ha neppure fondamento la terza questione, con cui si
lamenta l'illegittimità della norma la quale non ha distinto, tra
imprenditori o professionisti, a seconda del reddito, in quanto, ad
avviso dell'ordinanza di rimessione, la proroga sarebbe stata
giustificata soltanto per quelli di più modeste condizioni economiche.
Ma qui appare evidente come venga in gioco il potere discrezionale
del legislatore relativo alla valutazione delle situazioni che, in
relazione al mercato delle locazioni, richiedevano una modificazione
della disciplina transitoria precedentemente disposta dalla l. n.
392/1978: valutazione che consentiva logicamente la possibilità di
introdurre delle distinzioni, ovvero, come è avvenuto, di emanare una
disciplina indiscriminata sul ritenuto presupposto di una generale ed
analoga esigenza.
Si tratta quindi di una scelta politico - economica che, come tale,
si sottrae al sindacato della Corte (art. 28 legge 11 marzo 1953 n.
87).
9. - Rimane da esaminare l'ultima questione, con cui il pretore di
Roma, a sostegno della dedotta irrazionalità della norma impugnata,
denuncia che con essa si siano trattate in modo differente le locazioni
di cui all'art. 67 e quelle di cui all'art. 71 della legge sull'equo
canone, pur dovendosi ritenere, a suo avviso, che le due disposizioni
si riferiscano a contratti di locazione sostanzialmente identici.
Il problema è analogo a quello delle altre tredici ordinanze,
sebbene queste lo abbiano sollevato per dedurne una diversa conseguenza
e cioè non già al fine di far cadere la norma impugnata (l'art. 15
bis), ma per eliminarne la limitazione all'art. 67, attualmente
esistente, ed estendere così la proroga anche alle locazioni di cui al
citato art. 71.
La denunziata irrazionale disparità, ad avviso della Corte, non
sussiste.
In proposito va premesso che le locazioni di cui all'art. 71 sono
soltanto:
a) quelle stipulate nel periodo di appena un mese e cioè dopo il
30 giugno 1978 (data di entrata in vigore dell'ultimo provvedimento di
proroga) e prima del 30 luglio 1978 (giorno di entrata in vigore della
legge 392);
b) quelle stipulate anche prima, ma aventi una scadenza
convenzionale posteriore alla predetta data del 30 luglio 1978.
Ora rispetto a tali due ipotesi non è ipotizzabile una comune data
di cessazione del rapporto, in quanto esse per la loro varietà non
sono suscettibili di essere ricondotte ad una comune scadenza; a
differenza dei contratti ex art. 67, rispetto ai quali la cessazione
fissata uniformemente nelle lettere a), b) e c) (sia pure con la
possibilità di qualche mese di differenza in relazione al disposto del
secondo comma) consentiva una concreta valutazione ed indusse perciò
il legislatore a considerare inadeguata la disciplina transitoria
fissata nella l. 392/1978. Tra le due categorie di contratti sussiste,
invero, una profonda eterogeneità rispetto al termine finale del
rapporto, il quale sta alla base della disposta proroga: termine che
nei casi previsti dall'art. 67 è determinato e quindi idoneo ad essere
oggetto di una valutazione complessiva, ma è incerto nell'ipotesi
dell'art. 71 e pertanto non idoneo ad incidere nel quadro della
disciplina transitoria (possono esserci addirittura casi di contratti
con scadenza stabilita convenzionalmente dalle parti oltre lo stesso
termine di proroga).
E ciò, a parte il fatto statisticamente accertato che i contratti
non soggetti a proroga costituiscono un numero molto limitato, per cui
può ritenersi che il legislatore, nella sua discrezionale valutazione
economico - sociale, ne abbia considerato adegtuata la regolamentazione
transitoria precedentemente stabilita e quindi non necessaria una loro
modifica.
Al problema è d'uopo dare quindi soluzione negativa e perciò
risultano non fondate sia l'ultima questione posta dall'ordinanza n.
903/1982 sia la questione prospettata dalle altre tredici ordinanze.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 15 bis l. 25 marzo 1982 n. 94 sollevate con le ordinanze
indicate in epigrafe dai Pretori di Parma, Firenze, Milano, Bologna,
Roma, Terni e Bergamo in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE -
VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:89 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte