Corte costituzionale

Ordinanza n. 89/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/03/2001 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del

decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370 (Riconoscimento del servizio

prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non

insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria e

artistica), convertito in legge 26 luglio 1970, n. 576, "quali

riprodotti" nell'art. 485 del decreto legislativo 16 aprile 1994,

n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative

vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine

e grado), promossi con ordinanza emessa il 18 febbraio 1999 dal

Tribunale amministrativo regionale della Campania sul ricorso

proposto da Gargiulo Maria contro il Ministero della pubblica

istruzione, iscritta al n. 436 del registro ordinanze 1999 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, 1ª serie

speciale, dell'anno 1999, e il 14 gennaio 1998 dal Tribunale

amministrativo regionale della Toscana sui ricorsi riuniti proposti

da Gentosi Gina contro il Provveditorato agli studi di Lucca ed

altri, iscritta al n. 664 del registro ordinanze 1999 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, 1ª serie speciale,

dell'anno 1999.

Visti l'atto di costituzione di Gargiulo Maria nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 6 febbraio 2001 e nella camera di

consiglio del 7 febbraio 2001 il giudice relatore Fernando

Santosuosso.

Ritenuto che, con ricorso al Tribunale amministrativo regionale

della Campania, un'insegnante di scuola media statale ha contestato

il mancato riconoscimento del servizio preruolo da lei prestato nella

scuola materna statale;

che il Tribunale amministrativo regionale della Campania ha

sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1, terzo comma, del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370

(Riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal

personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione

elementare, secondaria e artistica), convertito in legge 26 luglio

1970, n. 576, nella parte in cui non consente agli insegnanti delle

scuole secondarie di ottenere il riconoscimento del servizio svolto

nella scuola materna, in riferimento agli artt. 3 e 97

della Costituzione;

che il giudice rimettente ritiene che, alla luce della

rigorosa e letterale applicazione della norma impugnata, la domanda

della ricorrente vada respinta, poiché il citato art. 1, terzo

comma, del decreto-legge n. 370 del 1970 consente il riconoscimento

del servizio precedentemente prestato in qualità di insegnante di

ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, mentre non cita

quello svolto nelle scuole materne, che viene, invece, riconosciuto

dal successivo art. 2 al solo personale docente delle scuole

elementari statali;

che, a conforto delle sue conclusioni, il giudice a quo

richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui, da un

lato, le norme contenute nel decreto-legge n. 370 del 1970, in quanto

attributive di un beneficio, avrebbero carattere eccezionale - per

cui non sarebbero suscettibili di interpretazione analogica od

estensiva - e, dall'altro, sarebbe decisivo l'argomento testuale che

si ricava sia dalla specifica previsione dell'art. 1, terzo comma,

sia dal confronto tra tale ultima norma e il successivo art. 2 dello

stesso decreto-legge;

che il Tribunale amministrativo regionale della Campania

segnala che non sono mancate pronunce del Consiglio di Stato di segno

contrario, secondo le quali stante l'assimilazione esistente tra i

servizi prestati nella scuola materna e quelli svolti nella scuola

elementare occorrerebbe seguire una interpretazione estensiva (in

quanto più conforme alla Costituzione) della norma impugnata,

ricomprendendo tra quelli riconoscibili agli insegnanti di scuola

secondaria anche i servizi prestati nelle scuole materne. In tal

senso soccorrerebbe anche la sentenza della Corte costituzionale

n. 228 del 1986 che ai diversi fini della riconoscibilità dei

servizi svolti negli istituti gestiti dall'Ente per le scuole materne

della Sardegna ha affermato che l'art. 2, secondo comma, del medesimo

d. l. n. 370 del 1970 deve essere interpretato in modo da

ricomprendere anche i servizi sostanzialmente identici a quelli

espressamente elencati dalla norma;

che, tuttavia, il giudice a quo ritiene di non poter

interpretare estensivamente la norma impugnata e solleva questione di

legittimità costituzionale, che risulterebbe rilevante in quanto la

declaratoria di incostituzionalità condurrebbe all'accoglimento del

ricorso e non sarebbe manifestamente infondata;

che infatti, secondo il ricorrente, la previsione normativa

sarebbe contraddittoria ed irragionevole, poiché - ai fini della

valutazione dei servizi pregressi - mentre opera una duplice

equiparazione tra scuola secondaria e scuola elementare, da un lato

(art. 1), e tra scuola elementare e scuola materna, dall'altro

(art. 2), non afferma invece la stessa equiparazione tra scuola

secondaria e scuola materna, come dovrebbe sillogisticamente

avvenire;

che, in secondo luogo, la norma impugnata condurrebbe a

conseguenze inaccettabili, ponendo sullo stesso piano i docenti che

non abbiano svolto alcun servizio pregresso e quelli che abbiano

prestato servizio nei ruoli della scuola materna;

che, soprattutto, la diversità di valutazione del servizio

pregresso, a seconda che sia stato prestato nella scuola elementare o

nella scuola materna, sarebbe irragionevole alla luce della normativa

riguardante la scuola materna, elementare e secondaria, che prevede

un sistema di pressoché totale equiparazione sia nello svolgimento

delle carriere e nel trattamento economico, sia quanto al titolo

necessario per l'accesso ai rispettivi ruoli;

che, per i suesposti motivi, il giudice a quo ritiene violati

gli artt. 3 e 97 Cost., pur se, riguardo al secondo parametro, non

fornisce una puntuale motivazione;

che si è costituita in giudizio l'insegnante ricorrente

davanti al Tribunale amministrativo regionale, concludendo per

l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale, ma

richiamando anche la giurisprudenza amministrativa favorevole ad una

interpretazione estensiva della norma impugnata;

che, nell'ambito di un altro giudizio a quo il Tribunale

amministrativo regionale della Toscana ha sollevato analoga questione

di legittimità costituzionale, relativa, oltre che all'art. 1, anche

all'art. 2 del medesimo d.l. n. 370 del 1970 ed all'art. 485 del

decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo

unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), che

riproduce quasi testualmente gli altri due articoli;

che anche il Tribunale amministrativo regionale della Toscana

ritiene di dover partire da un'interpretazione letterale e

restrittiva della norma impugnata e, per i motivi già addotti dal

Tribunale amministrativo regionale della Campania, non riscontra una

reale diversità tra l'insegnamento svolto nella scuola elementare e

quello prestato nella scuola materna, per cui reputa irragionevole la

distinzione operata dalla legge tra gli stessi, ai fini della

valutazione dei servizi pregressi;

che nel solo giudizio introdotto dal Tribunale amministrativo

regionale della Campania è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che "la Corte dichiari inammissibile e non fondata

la questione di legittimità costituzionale";

che, in una successiva memoria di deduzioni, l'Avvocatura

rileva che il prevalente orientamento ermeneutico del Consiglio di

Stato risulterebbe ineccepibile sul piano dell'interpretazione non

solo letterale, ma anche logica dell'art. 1 del decreto-legge n. 370

del 1970: contrariamente a quanto affermato nell'ordinanza di

rimessione, detta norma non affermerebbe l'identità dei vari tipi di

servizio svolti (nella scuola materna, in quella elementare, in

quella secondaria), ma solo la rilevanza di un insegnamento ai fini

del consolidamento nei ruoli di altro insegnamento prestato dal

medesimo docente;

che tuttavia, per l'Avvocatura, sarebbe possibile anche una

interpretazione estensiva della norma impugnata, tale da eliminare

ogni possibile contrasto con i principi costituzionali, come ritenuto

dal Consiglio di Stato in alcune sue decisioni.

Considerato che le due questioni di legittimità costituzionale,

rimesse rispettivamente dal Tribunale amministrativo regionale della

Campania e dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana sono

sostanzialmente identiche, per cui è opportuna la riunione dei

relativigiudizi;

che i giudici a quibus sollevano dette questioni di

costituzionalità in quanto interpretano gli artt. 1 e 2 del

decreto-legge n. 370 del 1970 e l'art. 485 del decreto legislativo

n. 297 del 1994 in modo letterale e restrittivo, pur segnalando

l'esistenza di un orientamento ermeneutico estensivo che, se

recepito, consentirebbe di accogliere le domande dei ricorrenti;

che anche l'interpretazione restrittiva delle disposizioni

impugnate non comporta la violazione dei parametri costituzionali

invocati, non risultando manifestamente irragionevole, né contraria

al buon andamento dell'amministrazione, la scelta discrezionale del

legislatore di valutare diversamente il servizio pregresso dei

docenti della scuola secondaria, a seconda che sia stato prestato

nella scuola elementare o in quella materna, alla luce della

diversità dell'insegnamento impartito in questi due gradi

scolastici, tuttora esistente pur se meno marcata che in passato;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata

manifestamente infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2, del

decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370 (Riconoscimento del servizio

prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non

insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria e

artistica), convertito in legge 26 luglio 1970, n. 576, "quali

riprodotti" nell'art. 485 del decreto legislativo 16 aprile 1994,

n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative

vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine

e grado), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della

Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Campania e

dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana, con le

ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 marzo 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:89 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte