Sentenza n. 9/1959
Questione dichiarata infondata · depositata il 09/03/1959 · relatore Tomaso Perassi
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 28
marzo 1956, n. 168, e dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge 13
giugno 1940, n. 868, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 28 gennaio 1957 dalla Corte di cassazione,
Sezioni unite civili, nel procedimento civile vertente tra l'Ente
nazionale per la cellulosa e per la carta e la società p.a. "Cartiera
italiana" ed altre cartiere, iscritta al n. 69 del Registro ordinanze
1957 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 187 del
27 luglio 1957;
2) ordinanza emessa il 28 gennaio 1957 dalla Corte di cassazione,
Sezioni unite civili, nel procedimento civile vertente tra l'Ente
nazionale per la cellulosa e per la carta e la società p.a. "Cartiera
Ambrogio Binda" ed altre cartiere, iscritta al n. 70 del Registro
ordinanze 1957 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 187 del 27 luglio 1957;
3) ordinanza emessa l'8 gennaio 1958 dal Tribunale di Bergamo nel
procedimento civile vertente tra l'Ente nazionale per la cellulosa e
per la carta e la società p.a. "Cartiera Paolo Pigna", iscritta al n.
11 del Registro ordinanze 1958 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 66 del 15 marzo 1958.
Viste le dichiarazioni di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 21 gennaio 1959 la relazione del
Giudice Tomaso Perassi;
uditi gli avvocati Aldo Boneschi, Gennaro Werthmuller, Paolo Barile
per le cartiere, Antonio Sorrentino e Carlo Arturo Jemolo per l'Ente
nazionale per la cellulosa e per la carta e il sostituto avvocato
generale dello Stato Giuseppe Guglielmi per il Presidente del Consiglio
dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con legge 13 giugno 1935, n. 1453, fu istituito l'Ente
nazionale per la cellulosa e per la carta, coi principali compiti di
promuovere lo sviluppo della fabbricazione della cellulosa in Italia e
di curare la disciplina e la vendita della carta, con particolare
riguardo alle esigenze di determinati consumi.
I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Ente furono così
stabiliti nell'art. 1 della legge 13 giugno 1940, n. 868: a) un
contributo annuo dello Stato di lire 8.000.000; b) un contributo del 5%
sull'importo delle fatture emesse dalle cartiere nazionali o loro
consorzi, o da importatori in Italia, per tutte le cessioni di carta e
cartone, fabbricati in Italia o importati dall'estero e destinati al
consumo interno; c) un contributo annuo di lire 2.000.000 a carico di
produttori in Italia di fibre tessili artificiali; d) un contributo di
lire 5 per ogni quintale di cellulosa importata o prodotta in Italia e
destinata ad impieghi diversi dalla fabbricazione di fibre tessili
artificiali. Nell'ultimo comma dello stesso articolo della legge fu
poi testualmente stabilito: "Le modalità per l'applicazione e la
riscossione dei contributi di cui alle lettere b, c e d, ed eventuali
modifiche della misura di tutti i contributi previsti nel presente
articolo, saranno stabilite con decreto del Ministro per le
corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze".
In base a questa disposizione, furono emanati i seguenti decreti (i
primi due dal Ministro per le corporazioni e gli altri, essendo stato
soppresso il Ministero per le corporazioni, dal Ministro per
l'industria e per il commercio): 3 luglio 1940, con cui furono
stabilite le modalità di applicazione e riscossione dei contributi; 1
marzo 1942, con cui fu elevato al 10% il contributo sulla carta e sul
cartone (lett. b dell'art. 1 della legge n. 868 del 1940); 12 giugno
1945, con cui lo stesso contributo fu ridotto al 2,50%; 29 dicembre
1945, con cui lo stesso contributo fu ulteriormente ridotto all'1%; 15
gennaio 1951, con cui il contributo sulla carta fu fissato nella misura
del 3% e il contributo sulla cellulosa (lett. d dell'art. 1 della legge
n. 868 del 1940) fu fissato in lire 6 per chilogrammo; 30 dicembre
1952, con cui il contributo sulla cellulosa fu ridotto a lire 3,50 per
chilogrammo. Col decreto 15 gennaio 1951, fu anche stabilito che, per
il contributo sulla carta e sui cartoni, le cartiere avrebbero potuto
esercitare il diritto di rivalsa sui compratori solo fino alla
concorrenza dell'1% dell'importo netto delle fatture.
Successivamente, la materia formò oggetto di nuova disciplina
nella legge 28 marzo 1956, n. 168 (c.d. Legge Agrimi), intitolata
"Provvidenze per la stampa" e composta di un solo articolo in dodici
commi, con cui la misura del contributo sulla carta e sui cartoni fu
fissata nel 3% dell'importo netto delle fatture (con diritto di rivalsa
del 2,50% verso i compratori) e la misura del contributo sulla
cellulosa venne fissata in lire 2,50 per chilogrammo: il tutto con
decorrenza dal giorno di entrata in vigore della legge.
Nella stessa legge furono anche inserite disposizioni retroattive
in ordine alla misura dei contributi per i periodi dal 1 marzo 1945 al
31 dicembre 1945, dal 1 gennaio 1946 al 15 gennaio 1951 e dal 16
gennaio 1951 al giorno di entrata in vigore della legge.
2. - Con atto notificato il 10 dicembre 1951 le società p.a.
"Cartiera italiana", "Cartiera Giacomo Bosso", "Cartiera Subalpina
Sertorio", "Cartiera Rodolfo Reguzzoni", "Cugini Sezzano-Cartiera di
Borgosesia", tutte con sede in Torino, e la società in acc. p.a. "L.
De Medici e C.", con sede in Cirié, citarono l'Ente nazionale per la
cellulosa e per la carta dinanzi al Tribunale di Torino, affinché:
1) fossero dichiarati incostituzionali o comunque illegittimi e
privi di effetti giuridici l'ultimo comma dell'art. 1 della legge 13
giugno 1940, n. 868, i decreti 3 luglio 1940 e 1 marzo 1942, del
Ministro per le corporazioni, e i decreti 12 giugno 1945, 29 dicembre
1945 e 15 gennaio 1951 del Ministro dell'industria e del commercio;
2) fosse dichiarato, in conseguenza, che l'Ente convenuto non
poteva pretendere dalle società attrici i contributi sulla carta e
sulla cellulosa richiesti in virtù della suddetta legge e dei suddetti
decreti;
3) fosse dato atto della riserva delle società attrici di chiedere
la restituzione di quanto avrebbero pagato in forza di ruoli messi in
riscossione, e fosse dichiarato altresì l'obbligo dell'Ente convenuto
di effettuare il rimborso.
Le società attrici dedussero, a motivi della domanda, che
l'ordinamento costituzionale vigente nel 1940 non consentiva la delega
di potestà legislativa a singoli ministri; che tale potestà non era
stata attribuita direttamente ai ministri né da leggi costituzionali
emanate successivamente al 1940 né, tanto meno, dalla nuova
Costituzione; che l'illegittimità costituzionale della indicata
disposizione di legge e degli indicati decreti ministeriali derivava
altresì dal contrasto con l'art. 30 dello Statuto albertino e con
l'art. 23 della nuova Costituzione, sulla riserva di legge in materia
di prestazioni patrimoniali.
Il Tribunale di Torino, con sentenza 18 giugno - 4 luglio 1952,
respinse la domanda.
Le cartiere proposero appello circoscrivendo la domanda alla
declaratoria di illegittimità costituzionale del solo decreto 15
gennaio 1951, ma la Corte di appello di Torino con sentenza 6
febbraio-6 marzo 1953 respinse il gravame.
La controversia venne quindi portata all'esame della Corte di
cassazione, a seguito di ricorso principale delle cartiere e di ricorso
incidentale dell'Ente per la cellulosa. E la Corte di cassazione, con
sentenza a sezioni unite 18 febbraio-14 luglio 1954, cassò la sentenza
impugnata e rinviò la causa, per nuovo esame, alla Corte di appello di
Genova, osservando che la legge n. 868 del 1940 andava ricondotta "sul
piano generale tributario" e che il potere regolamentare dell'autorità
amministrativa, di fronte alla norma dell'art. 23 della Costituzione,
non poteva estendersi fino ad aumentare un contributo oltre il limite
massimo stabilito dalla legge.
A seguito di questa pronuncia la Corte di appello di Genova, in
sede di rinvio, ritenne incostituzionali, con sentenza 22 dicembre
1955-29 febbraio 1956, l'ultimo comma dell'art. 1 della legge 13
giugno 1940, n. 868, ed il decreto ministeriale 15 gennaio 1951,
dichiarò che i contributi dovuti all'Ente dalle cartiere in base a
tale decreto dovevano essere contenuti nei limiti stabiliti dall'art.
1, lett. d, della stessa legge n. 868 del 1940 e dal decreto
ministeriale 29 dicembre 1945, e condannò l'Ente a restituire le
maggiori somme indebitamente riscosse.
Dopo questa sentenza, fu emanata la legge 28 marzo 1956, n. 168.
L'Ente perciò, nel ricorrere nuovamente in Cassazione, per impugnare
la sentenza della Corte di appello di Genova, chiese, fra l'altro,
l'applicazione della legge sopravvenuta.
Le cartiere sollevarono varie questioni in ordine alla legittimità
costituzionale della nuova legge e chiesero che il relativo esame fosse
devoluto alla Corte costituzionale, frattanto entrata in funzione.
La Corte di cassazione ritenne che non fossero manifestamente
infondate:
a) la questione sollevata in riferimento agli artt. 23, 81 e 42
della Costituzione, per l'efficacia retroattiva attribuita alla legge,
nonostante la sua natura di legge tributaria;
b) la questione sollevata in riferimento all'art. 70 della
Costituzione, per esservi difformità fra il testo della legge
approvato dalle Commissioni I e X della Camera dei Deputati e il testo
approvato dal Senato della Repubblica.
La Corte di cassazione, perciò, con ordinanza emessa il 28 gennaio
1957, ordinò che il procedimento venisse sospeso e che gli atti
fossero rimessi alla Corte costituzionale per la risoluzione delle due
questioni ora indicate.
L'ordinanza debitamente notificata alle parti e al Presidente del
Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere, fu
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 27 luglio
1957, n. 187, ed iscritta al n. 69 del Registro ordinanze di questa
Corte dell'anno 1957.
Dinanzi a questa Corte si costituirono tutte le parti e spiegò
intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri. Le rispettive
deduzioni furono depositate: il 13 luglio 1957, dall'Avvocatura dello
Stato (per il Presidente del Consiglio); il 15 luglio 1957 dalla difesa
delle cartiere (avvocati Werthmuller, Barile e Sequi) e dalla difesa
dell'Ente (avvocati Sorrentino e Jemolo).
3. - La stessa domanda proposta dalle cartiere sopraindicate
dinanzi al Tribunale di Torino venne proposta contro l'Ente della
cellulosa dinanzi al Tribunale di Milano:
- con citazione 10 dicembre 1951, dalle società p.a. "Cartiera
Ambrogio Binda", "Cartiera Rossi", "La fibra vulcanizzata e cartiere
prealpine" e "Cartiere di Verona", nonché dalla società in acc.
"Cartiera Villa", tutte con sede in Milano;
- con citazione 24 dicembre 1951 delle società p.a. "Cartificio
Ermolli" e "Cartiera Paolo Pigna", entrambe con sede in Milano, e dalla
"Cartiera di Carmignano di Brenta", succursale, con sede a Carmignano,
della "Società per la fabbricazione della pasta di legno", avente sede
in Basilea.
Le due cause furono riunite e nel giudizio spiegarono intervento,
per aderire alla domanda proposta dalle società attrici e per proporla
direttamente, anche per proprio conto, le società p.a. "Cartiera
Fedrigoni e C.", "Cartiera del Varone" e "Cartiera di Marzabotto", la
cartiera "F. A. Morsoni" e la società in acc. sempl. "Cartiera Cima
Isidoro".
Il Tribunale di Milano, con sentenza 9 ottobre-13 novembre 1952,
ritenne illegittimi l'ultimo comma dell'art. 1 della legge n. 868 del
1940, nella sola parte con cui si conferisce al Ministro per le
corporazioni la facoltà di variare, di concerto col Ministro delle
finanze, la misura dei contributi dovuti all'Ente, e i soli decreti
ministeriali che avevano apportato modifiche a tali contributi (escluso
cioè il decreto 3 luglio 1940, col quale erano state stabilite
unicamente le modalità di applicazione e di riscossione dei contributi
stessi). Dichiarò pertanto che l'Ente non poteva pretendere dalle
cartiere contributi in misura superiore a quella indicata nella legge
del 1940 e lo condannò a restituire le maggiori somme indebitamente
riscosse.
In parziale difformità di questa pronuncia, la Corte di appello di
Milano, con sentenza 28 maggio-5 ottobre 1954, ritenne illegittimi
l'intero ultimo comma dell'art. 1 della legge del 1940 e tutti i
successivi decreti ministeriali, compreso quello del 3 luglio 1940. Non
solo, perciò, confermò la condanna dell'Ente alla restituzione delle
somme riscosse in misura superiore a quella fissata dalla legge del
1940, ma dichiarò anche illegittimo il procedimento di accertamento e
iscrizione a ruolo dei contributi.
Questa sentenza fu impugnata dinanzi alla Corte di cassazione, con
ricorso principale dell'Ente cellulosa e ricorso incidentale delle
cartiere.
Entrata frattanto in vigore la legge 28 marzo 1956, n. 168, l'Ente
cellulosa chiese che la Corte di cassazione, in applicazione di tale
legge, dichiarasse cessata la materia di contendere. Ma le cartiere,
con istanza notificata il 13 giugno 1956, riproposero la questione di
legittimità costituzionale dell'ultimo comma della legge 13 giugno
1940, n. 868, nonché dei decreti ministeriali 3 luglio 1940 e 15
gennaio 1951, sollevarono varie altre questioni di legittimità
costituzionale in ordine alla nuova legge 28 marzo 1956, n. 168, e
chiesero che gli atti fossero rimessi alla Corte costituzionale.
La Corte di cassazione, con ordinanza emessa il 28 gennaio 1957,
rimise a questa Corte l'esame delle seguenti questioni:
1) se l'ultimo comma dell'art. 1 della legge n. 868 del 1940, che
attribuisce ai ministri di stabilire con decreto le modifiche alle
misure dei contributi previsti con lo stesso articolo, sia in contrasto
con l'art. 23 della Costituzione;
2) se sussista l'illegittimità costituzionale del comma settimo
dell'articolo unico della legge 28 marzo 1956, n. 168, per violazione
dell'art. 70 della Costituzione;
3) se sia viziata di illegittimità costituzionale l'intera legge
28 marzo 1956, n. 168, per violazione degli artt. 23, 25, 41, 53, 76,
77, 89, 97, 100 e 136 della Costituzione.
L'ordinanza, debitamente notificata alle parti e al Presidente del
Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del
Parlamento fu pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del
27 luglio 1957, n. 187, ed iscritta al n. 70 del Registro Ordinanze di
questa Corte dell'anno 1957.
Dinanzi a questa Corte si costituirono tutte le parti e spiegò
intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri. Le rispettive
deduzioni furono depositate: il 12 agosto 1957 dalla difesa delle
cartiere Fedrigoni, del Varone, di Verona, di Marzabotto, di
Carmignano, Paolo Pigna e Cima Isidoro (avvocati Boneschi e Silvestri);
il 13 luglio 1957 dall'Avvocatura dello Stato (per il Presidente del
Consiglio dei Ministri); il 15 luglio 1957 dalla difesa dell'Ente
(avvocati Sorrentino e Jemolo); il 23 luglio 1957 dalla difesa delle
cartiere La Fibra vulcanizzata, Villa, Rossi ed Ermolli (avvocati
Barile, Pallante e Sequi); il 13 agosto 1957 dalla difesa della
cartiera Marsoni (avvocato Sequi).
4. - Con atto notificato il 20 gennaio 1955, l'Ente cellulosa citò
la cartiera Paolo Pigna dinanzi al Tribunale di Bergamo, perché
venisse condannata a pagare la differenza fra le somme già
corrisposte, in base ai decreti ministeriali 12 giugno 1945 e 15
gennaio 1951, a titolo di contributi sulle fatture relative a cessioni
di carta e cartoni e le somme dovute, sempre per questo titolo, in base
all'art. 1, lett. b, della legge n. 868 del 1940.
L'Ente dichiarò di fondare la sua domanda sulla citata sentenza 28
maggio-5 ottobre 1954, della Corte di appello di Milano, che aveva
ritenuto illegittima ogni variazione, con decreto ministeriale, della
misura dei contributi indicati nella legge del 1940.
Nelle more del giudizio entrò in vigore la legge 28 marzo 1956, e
la cartiera Pigna, ritenendo che il Tribunale non potesse non tener
conto di questa legge per la definizione della lite, la impugnò di
illegittimità costituzionale, sotto vari aspetti, con istanza del 30
ottobre 1956, chiedendo la sospensione del processo e la trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale.
Il Tribunale di Bergamo ritenne rilevanti per il giudizio e non
manifestamente infondate le due questioni già rimesse alla Corte
costituzionale con le citate ordinanze della Corte di cassazione
(illegittimità della legge per violazione del principio della
irretroattività delle norme tributarie; illegittimità della legge per
la difformità fra i testi approvati dalle due Camere) e le seguenti
altre due:
- violazione degli artt. 72, primo comma, della Costituzione e 40
del regolamento della Camera dei Deputati, per essersi seguito il
procedimento di approvazione attraverso le Commissioni della Camera e
non il procedimento di approvazione in Assemblea, per una legge di
natura tributaria;
- violazione degli artt. 41 e 97 della Costituzione, per essersi
attribuito, con la nuova legge, all'Ente nazionale per la cellulosa e
per la carta uno scopo che prima non aveva (l'erogazione di fondi a
favore della stampa), omettendosi di riorganizzare l'Ente in maniera
adeguata al nuovo fine istituzionale.
Il Tribunale di Bergamo, perciò, con ordinanza in data 8 gennaio
1958, sospese il procedimento e rimise alla Corte costituzionale
l'esame delle indicate quattro questioni.
L'ordinanza, debitamente notificata alle parti e al Presidente del
Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere, fu
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 15 marzo 1958,
n. 66, ed iscritta al n. 11 del Registro ordinanze di questa Corte per
l'anno 1958.
Dinanzi a questa Corte si costituirono entrambe le parti e spiegò
intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri. Le rispettive
deduzioni furono depositate: l'11 febbraio 1958 dall'Avvocatura dello
Stato (per il Presidente del Consiglio dei Ministri); il 1 aprile 1958
dalla difesa dell'Ente (avvocati Sorrentino e Jemolo); il 4 aprile 1958
dalla difesa della cartiera Pigna (avvocati Boneschi e Silvestri).
5. - I tre giudizi di legittimità costituzionale promossi dinanzi
a questa Corte con le ordinanze sopra indicate furono fissati per
l'udienza del 25 giugno 1958, nella quale, per disposizione del
Presidente, si procedette ad un'unica discussione.
Le deduzioni delle difese delle parti, svolte negli atti di
costituzione, nelle memorie e nella discussione orale, si possono così
riassumere in relazione a ciascuna delle questioni rimesse all'esame
della Corte:
1) Questione di legittimità costituzionale dell'ultimo comma
dell'art. 1 della legge n. 868 del 1940, sollevata in riferimento
all'art. 23 della Costituzione.
La censura di illegittimità costituzionale si riferiva alla sola
disposizione con cui si dà facoltà al Ministro delle corporazioni
(ora dell'industria e commercio) di variare, di concerto col Ministro
delle finanze, la misura dei contributi.
La difesa di un gruppo di cartiere (cartiere Fedrigoni, del Varone,
di Verona, di Marzabotto, Cima Isidoro, Paolo Pigna e cartiera di
Carmignano: deduzioni depositate il 12 agosto 1957 nel giudizio
promosso con l'ordinanza n. 70) chiese, preliminarmente, che su questa
questione la Corte costituzionale dichiarasse di non dover emettere
alcuna pronunzia: la norma in esame sarebbe stata abrogata dalla legge
n. 168 del 1956 e non sarebbe potuta tornare in vita neanche se la
Corte costituzionale avesse dichiarato l'illegittimità della legge
abrogatrice.
Nel merito, le cartiere si riportarono alla giurisprudenza di
questa Corte in tema di interpretazione dell'art. 23 della
Costituzione; se le norme che regolano l'attività discrezionale
dell'Ente impositore sono sufficienti a delimitare quell'attività, la
prestazione patrimoniale è legittimamente imposta; nel caso contrario,
l'imposizione è illegittima. Nella specie, le norme sull'attività
dell'Ente cellulosa non sarebbero state sufficienti a delimitare la
discrezionalità del medesimo.
L'Avvocatura dello Stato eccepì che nella specie si trattava di
contributi consortili e quindi si era fuori dell'ambito di applicazione
dell'art. 23 della Costituzione. La stessa Avvocatura e la difesa
dell'Ente eccepirono inoltre che l'essersi attribuito esclusivamente a
due Ministri, senza alcun intervento, neanche formale dell'Ente, la
facoltà di variare la misura dei contributi dava già la massima
garanzia contro ogni imposizione arbitraria; che erano le necessità
stesse dell'Ente, valutate dal Ministro dell'industria (alla cui
vigilanza l'Ente è sottoposto), a fornire i criteri per le eventuali
variazioni dei contributi; che lo stesso contenuto dei decreti emanati
stava a dimostrare, infine, con quanta ponderatezza i Ministri
competenti avessero fatto uso della facoltà a loro accordata.
2) Questione di legittimità costituzionale della legge 28 marzo
1956, n. 168, sollevata in riferimento agli artt. 72 della Costituzione
e 40 del regolamento della Camera dei Deputati.
La questione era stata sollevata per il motivo che la legge Agrimi,
invece di essere approvata dall'Assemblea plenaria della Camera dei
Deputati, era stata approvata da due Commissioni riunite (la prima e la
decima), laddove, trattandosi di una legge tributaria, la procedura
decentrata di approvazione, secondo l'art. 40 del regolamento della
stessa Camera, non era applicabile.
La cartiera Paolo Pigna si richiamò alla giurisprudenza di questa
Corte secondo la quale la violazione delle norme strumentali del
processo formativo delle leggi, nelle sue varie specie è suscettibile
di sindacato di legittimità costituzionale (sentenza n. 3 del 1957), e
sostenne che tutte le norme del procedimento formativo delle leggi,
anche se non sono norme costituzionali, sono rilevanti per il giudizio
di costituzionalità formale basato su vizio del procedimento. Se la
Costituzione (art. 72) - rilevò la difesa della Cartiera - concede al
regolamento delle Camere di attuare e integrare i principi da essa
sanciti in materia di approvazione delle leggi, salvo dove essa stessa
vieta determinati procedimenti, non si può negare che la violazione di
una norma così emanata concreti una figura di illegittimità
costituzionale.
L'Ente cellulosa eccepì innanzi tutto che il richiamo dello art.
72 della Costituzione non determina ricezione dei regolamenti interni
delle Camere nell'ordinamento statale, né tanto meno fa acquistare ad
essi il valore di norme costituzionali. Le norme sulla validità delle
deliberazioni si troverebbero tutte e per intero nella Costituzione,
mentre le norme dei regolamenti sarebbero dirette solo a disciplinare
il funzionamento delle singole Assemblee e avrebbero perciò efficacia
meramente interna. La stessa procedura di approvazione dei regolamenti
porterebbe ad escludere che si possa attribuire loro rilevanza
costituzionale.
A queste considerazioni l'Ente cellulosa aggiunse poi che
l'applicazione delle norme regolamentari è affidata al Presidente,
sotto il controllo della Camera, sicché la denunzia di una violazione
del regolamento si risolverebbe in una inammissibile censura del
l'operato del Presidente e della stessa Camera; che, nella specie,
restava sempre da esaminare se la legge in contestazione potesse
considerarsi una legge tributaria, nei sensi di cui tale espressione è
assunta dal regolamento alla Camera; che, infine, si poteva porre il
problema più generale se le modalità di approvazione delle leggi
(attraverso l'Assemblea o da parte delle Commissioni) abbiano oggi
rilevanza esterna, una volta che la formula di promulgazione delle
leggi non fa alcuna menzione di tali modalità.
Le stesse argomentazioni vennero sostanzialmente svolte dal
l'Avvocatura dello Stato nell'interesse del Presidente del Consiglio
dei Ministri.
3) Questione di legittimità costituzionale della legge 28 marzo
1956, n. 168, sollevata in riferimento all'art. 70 della Costituzione.
Veniva denunziata una difformità esistente fra il testo della
legge Agrimi approvato dalla Camera dei Deputati e il testo della
stessa legge approvato dal Senato della Repubblica, difformità che
traeva la sua origine dalle seguenti circostanze:
Nella seduta comune del 22 aprile 1955, la prima e la decima
Commissione della Camera avevano demandato a un comitato ristretto il
compito di appontare alcune modifiche al testo originario del progetto.
Il nuovo testo era stato presentato il 26 maggio 1955 e conteneva un
comma (il settimo) nel quale era stabilito che i contributi per il
periodo dal 16 gennaio 1951 alla data di entrata in vigore della legge
dovessero essere calcolati in ragione del 90% delle misure previste dai
decreti ministeriali 15 gennaio 1951 e 30 dicembre 1952.
Nella seduta del 2 dicembre dello stesso anno, l'on. Agrimi aveva
proposto che fosse eliminato il riferimento ai suddetti decreti
ministeriali e si fossero indicate direttamente le aliquote proposte
dal comitato. Le Commissioni avevano autorizzato allora la Presidenza a
procedere al coordinamento dei due testi "mantenendone ferma la
sostanza", e avevano quindi approvato il disegno di legge a scrutinio
segreto, senza emendamenti. Sennonché, nel testo coordinato, le
disposizioni del settimo comma del testo originario erano state
suddivise in tre commi distinti - il settimo, l'ottavo e il nono -
mentre l'ottavo comma, divenuto decimo, non aveva subito alcuna
variazione. Inoltre, alle parole "Rimane immutata per il predetto
periodo la limitazione all'1% del diritto di rivalsa ecc.", contenuto
nel settimo comma del testo originario, erano state sostituite,
nell'ottavo comma del testo definitivo, le parole "Per il periodo sopra
indicato il diritto di rivalsa verso i compratori può essere
esercitato ecc.".
Le cartiere sostennero che, per effetto di queste modifiche erano
stati cambiati, innanzi tutto, il senso e la portata delle disposizioni
contenute nel suddetto ottavo comma, poi divenuto decimo. Questo comma
stabilisce che l'Ente "provvederà, entro il termine massimo di cinque
anni, a rimborsare ai contribuenti le somme da loro versate in
eccedenza alla misura indicata al comma precedente". Ma nel testo
originario - rilevarono le cartiere - quel comma ottavo, parlando di
somme versate in eccedenza alla misura indicata nel comma precedente,
si riferiva a tutti e due i contributi, sulla carta e sulla cellulosa;
mentre, spezzato il comma precedente in più commi, il richiamo vale
ora solo per il nono comma, dove si parla esclusivamente del contributo
sulla cellulosa. Inoltre il diritto di rivalsa delle cartiere verso i
compratori previsto come un "diritto-dovere" nel settimo comma del
testo originario era divenuto un "diritto libero" nell'ottavo comma del
testo definitivo.
Secondo la difesa della cartiera Pigna, il denunciato vizio di
legittimità costituzionale inficiava tutta la legge, data
l'interdipendenza dei vari commi fra loro.
Di fronte a questi rilievi l'Ente cellulosa negò innanzi tutto che
la Corte costituzionale potesse sindacare gli interna corporis di un
organo come la Camera, superiorem non recognoscens. La dichiarazione
con cui il Presidente della Camera, nel trasmetterlo al Senato,
attestava che il disegno di legge era stato votato dalla I e dalla X
Commissione in seduta comune, non poteva essere posta in discussione.
Subordinatamente, l'Ente cellulosa contestò l'interesse delle cartiere
a sollevare la questione di legittimità costituzionale, negando che la
difformità dei due testi incidesse sulla sostanza delle disposizioni:
la difficoltà di interpretare il richiamo contenuto nel decimo comma
dell'articolo unico della legge sarebbe stata soltanto apparente e si
sarebbe potuta superare con gli ordinari mezzi di interpretazione. Il
vizio di legittimità costituzionale - dedusse infine lo stesso Ente -
avrebbe colpito comunque solo il decimo comma, del tutto autonomo
rispetto agli altri, e non l'intero testo della legge.
L'Avvocatura dello Stato, nell'interesse del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sostenne anche essa che l'attestazione del
Presidente della Camera circa l'identità fra il testo inviato al
Senato e quello approvato dalle Commissioni, precludeva ogni indagine
alla Corte costituzionale.
4) Questione di legittimità costituzionale della legge 28 marzo
1956, n. 168, sollevata in riferimento agli artt. 23, 25, 42, 53, 77 e
81 della Costituzione.
Le cartiere sostennero che esiste un principio costituzionale per
cui le leggi tributarie non possono essere retroattive. Questo
principio si dovrebbe desumere dalla stretta affinità esistente fra le
norme tributarie e le norme penali. Si dovrebbe desumere, inoltre,
dalle disposizioni contenute negli artt. 53 e 81 della Costituzione, in
base alle quali i tributi devono essere destinati a far fronte alle
spese pubbliche e, insieme con le spese, devono essere riportati nei
bilanci di previsione annuali dello Stato. Una legge tributaria
retroattiva non potrebbe essere mai giustificata dalla necessità di
far fronte a pubbliche spese, appunto perché ogni spesa e la
corrispondente entrata devono essere approvate anno per anno;
l'imposizione, priva di causa, si tradurrebbe in una espropriazione
senza indennizzo (violazione dell'art. 42 Cost.). Né, d'altra parte,
la retroattività potrebbe essere ammessa al solo scopo di rendere
irripetibili prestazioni tributarie che non erano state imposte con
legge, perché una norma retroattiva, anche se diretta a questo solo
scopo, violerebbe l'art. 32 della Costituzione non meno di quanto
l'avesse violato l'originaria norma incostituzionale. Nella specie,
poi, la legge impugnata, in quanto diretta a sanare una irregolare
delegazione legislativa, sarebbe stata in contrasto anche con gli artt.
76 e 77 della Costituzione.
Le cartiere fecero rilevare, infine, che lo della legge Agrimi era
stata spinta oltre i limiti dell'ordinaria prescrizione tributaria,
senza nemmeno tener conto del fatto che il loro obbligo di conservare
le scritture contabili cessa dopo cinque anni (art. 1 D.M. 3 luglio
1940).
La difesa dell'Ente cellulosa negò che il nostro ordinamento
costituzionale sancisca il principio della irretroattività delle leggi
tributarie. Fece rilevare, d'altra parte, che nella specie non erano
stati colpiti redditi prodotti quando non si supponeva che potessero
venir falcidiati da alcun tributo, ma si erano colpiti redditi che già
erano sottoposti a tributo, sia pure con un procedimento viziato, e che
sarebbe stato oltremodo ingiusto far rimanere l'Ente privo di mezzi,
sacrificando l'interesse pubblico a quello privato, e far gravare le
necessità dell'Ente sui produttori di redditi avvenire, mentre altri
produttori si sarebbero avvantaggiati dalla imperfezione del
procedimento riconosciuto illegittimo. Lo stesso fatto che trattavasi
di legge relativa a tributi già pagati - o quanto meno, già accertati
- escludeva, poi, secondo la difesa dell'Ente, ogni possibilità di
pratici inconvenienti in relazione al fatto che alcune cartiere
potevano aver distrutto le scritture contabili del periodo anteriore
all'ultimo quinquennio.
Contestata la fondatezza della questione, la difesa dell'Ente fece
altresì rilevare, in via del tutto subordinata, che il dedotto vizio
di legittimità costituzionale non poteva colpire, comunque, tutta la
legge, della quale sarebbero rimasti sempre validi i primi quattro
commi.
L'Avvocatura dello Stato, per il Presidente del Consiglio dei
Ministri, negò che la legge impugnata avesse carattere tributario e
che esistesse, comunque, un principio costituzionale sulla
irretroattività delle leggi tributarie.
5) Questione di legittimità costituzionale della legge 28 marzo
1956, n. 168, sollevata in riferimento agli artt. 41 e 97 della
Costituzione.
Secondo l'assunto della cartiera Pigna, la legge Agrimi era stata
emanata per consentire all'Ente cellulosa di devolvere alla stampa
periodica, sotto forma di sovvenzioni, il gettito dei contributi
riscossi. Ciò risultava dal titolo della legge ("Provvidenze per la
stampa"), dai lavori parlamentari e dal fatto stesso che, in pratica,
l'Ente aveva già cominciato a svolgere questa attività di erogazione
di fondi alla stampa. Lo scopo dell'imposizione tributaria, nella legge
del 1956, era stato perciò del tutto diverso dagli scopi
istituzionalmente attribuiti all'Ente con la legge 13 giugno 1935, n.
1453. Ma l'organizzazione dell'Ente, collegata agli scopi assegnatigli
dalla legge del 1935, era rimasta immutata: nessuna disposizione, nella
legge del 1956, era diretta ad evitare che le sovvenzioni della stampa
restassero affidate alla discrezionalità assoluta degli amministratori
dell'Ente e degli organi del potere esecutivo che hanno la vigilanza
sull'Ente. Di qui la violazione degli artt. 97 e 41 della Costituzione.
Dell'art. 97, che riferendosi anche agli enti pubblici, stabilisce una
regola di alto valore sociale, affinché risultino sempre chiari,
attraverso la parola della legge, sia la natura dell'attività degli
enti a cui lo Stato affida parte dell'amministrazione, sia le regole
fondamentali e necessarie per il buon andamento e l'imparzialità
dell'amministrazione stessa. Dell'art. 41, il quale dispone che, quando
si incide nell'attività economica privata per condizionarla ai fini
sociali, è la legge che deve determinate i programmi e disporre i
controlli opportuni.
L'Avvocatura dello Stato, per il Presidente del Consiglio dei
Ministri, eccepì l'inammissibilità della questione, sostenendo che,
in realtà, non era stato denunciato un vizio di legittimità
costituzionale, ma un preteso eccesso di potere legislativo,
insindacabile dalla Corte costituzionale.
Nel merito, poi, tanto la difesa dell'Ente cellulosa quanto
l'Avvocatura dello Stato eccepirono l'infondatezza della questione per
i seguenti motivi:
- L'art. 97 della Costituzione contiene una norma direttiva e non
precettiva, riguarda gli uffici statali e non riguarda gli enti
autonomi, che ancora oggi sono organizzati sulla base di norme
statutarie.
- Rientra comunque nella discrezionalità del Parlamento valutare
se l'assegnazione di uno scopo nuovo a un determinato ente richieda una
diversa organizzazione dell'ente medesimo.
- Nella specie, peraltro, non vi era stata attribuzione di scopo
nuovo, perché l'Ente cellulosa provvedeva da oltre un ventennio alla
erogazione di fondi alla stampa quotidiana e tale erogazione si era
sempre effettuata con la più assoluta obiettività ed imparzialità,
sotto il controllo dei competenti organi dello Stato.
- Quanto all'art. 41 della Costituzione, il richiamo era fuori
luogo, perché le norme di tale articolo regolano materia del tutto
estranea a quella in esame.
6. - Questa Corte, con ordinanza 27 giugno 1958, depositata in
cancelleria il 2 luglio successivo, riunì le tre cause. E poiché a
sostegno delle questioni sulla legittimità formale della legge 28
marzo 1956, n. 168, erano stati prodotti dalle cartiere i resoconti
stenografici delle sedute delle Commissioni riunite interni ed
industria della Camera dei Deputati, che avevano esaminato, in sede
legislativa, la proposta di legge di iniziativa dei deputati Agrimi ed
altri, e l'Avvocatura dello Stato e la difesa dell'Ente cellulosa
avevano contestato che tali resoconti avessero valore ufficiale,
ritenne opportuno acquisire al riguardo idonei elementi di fatto.
Perciò, dichiarando sospesa ed impregiudicata ogni questione, dispose,
con detta ordinanza, che il Giudice relatore Tomaso Perassi assumesse
le opportune informazioni presso la Camera dei Deputati.
In esecuzione di questa ordinanza, il Giudice relatore, recatosi il
giorno 3 luglio 1958 alla Camera dei Deputati, conferì con il
Presidente della Camera on. Giovanni Leone, al quale, presente anche il
Segretario generale dott. Coraldo Piermani, diede comunicazione di
quanto disposto dalla Corte circa le informazioni da assumere. Ai fini
di tali informazioni chiese in primo luogo al Presidente della Camera
di voler autorizzare il rilascio di copia conforme dei processi verbali
delle sedute 4 agosto 1954, 23 marzo 1955, 22 aprile 1955 e 2 dicembre
1955 delle Commissioni riunite interni e industria, che avevano
esaminato in sede legislativa la proposta di legge d'iniziativa dei
deputati Agrimi ed altri: "Provvidenze per la stampa" (doc. n. 743).
Il Presidente della Camera, per il tramite del Segretario generale
dott. Piermani, fece poi conoscere di non ritenere possibile rilasciare
copia dei processi verbali delle sedute delle Commissioni o della
Camera trattandosi di atti interni, precisando pure che i resoconti
stenografici delle sedute della Camera e delle Commissioni avevano
carattere informativo ma non ufficiale: il solo atto ufficiale relativo
al procedimento di formazione di una legge avanti alla Camera era il
messaggio col quale il Presidente trasmette al Presidente dell'altra
Camera od al Capo dello Stato il testo del disegno di legge approvato
dalla Camera.
Con riferimento alla questione circa la difformità fra il testo
della proposta di legge Agrimi approvato dalle Commissioni della Camera
e quello approvato dal Senato, il Giudice relatore assunse poi
informazioni presso la Presidenza della Camera sul seguente punto: se,
nel caso che la Camera o una Commissione in sede legislativa, come
avvenne nella seduta del 2 dicembre 1955 delle Commissioni riunite
interni e industria per la proposta di legge Agrimi, prima di aver
proceduto alla votazione finale a scrutinio segreto su di un disegno di
legge, abbia autorizzato la Presidenza a procedere al coordinamento, il
testo coordinato della Presidenza è sottoposto di nuovo alla Camera od
alla Commissione e si procede su di esso ad una nuova votazione finale.
A tale riguardo, il Giudice relatore venne informato che secondo la
prassi seguita dalla Camera dei Deputati, quando la Camera od una
Commissione in sede legislativa, prima della votazione finale su un
disegno di legge, ha autorizzato la Presidenza a procedere al
coordinamento, il testo del disegno di legge coordinato dalla
Presidenza non è ripresentato alla Camera od alle Commissioni
competenti per una nuova votazione finale.
Delle indagini compiute, il Giudice relatore riferì alla Corte con
relazione 23 luglio 1958, depositata in cancelleria il giorno 25
successivo.
Successivamente lo stesso Giudice ritenne di prospettare al
Presidente della Corte l'opportunità di chiedere al Presidente della
Camera dei Deputati un chiarimento circa il testo dei resoconti
stenografici delle sedute delle Commissioni riunite interni e
industria, che esaminarono in sede legislativa la proposta di legge
Agrimi: "Provvidenze per la stampa". Con nota 11 ottobre 1958 il
Presidente della Corte trasmise poi al Giudice relatore la lettera in
data 30 settembre 1958, n. 253, con la quale il Presidente della Camera
dei Deputati comunicava che "il testo dei resoconti stenografici delle
sedute del 4 aprile 1954, 23 marzo 1955, 22 aprile 1955 e 2 dicembre
1955 delle Commissioni riunite interni e industria che esaminarono in
sede legislativa la proposta di legge dei deputati Agrimi ed altri -
Provvidenze per la stampa (n. 743) - riproduce fedelmente lo
svolgimento dei lavori delle Commissioni stesse".
Di ciò il Giudice relatore riferì alla Corte con relazione
aggiuntiva in data 27 ottobre 1958, depositata lo stesso giorno in
cancelleria.
7. - Dopo il deposito delle indicate relazioni, di cui venne dato
avviso alle parti, i tre giudizi riuniti sono stati nuovamente fissati
per la pubblica udienza del 21 gennaio 1959.
Nelle nuove memorie, tempestivamente depositate, e nella
discussione orale svoltasi all'udienza del 21 gennaio 1959, le parti
hanno ulteriormente illustrato le precedenti deduzioni, anche con
riguardo ai risultati delle indagini compiute in esecuzione della
citata ordinanza di questa Corte del 27 giugno 1958. Considerato in diritto :
1. - I tre giudizi promossi dalle ordinanze della Corte di
Cassazione, Sezioni unite civili, e del Tribunale di Bergamo, indicate
in epigrafe, essendo stati congiuntamente discussi e già riuniti con
l'ordinanza della Corte del 27 giugno 1958, devono essere decisi con
unica sentenza.
2. - Fra le questioni sulla legittimità costituzionale della legge
28 marzo 1956, n. 168, che sono state sottoposte alla Corte, la prima
da prendere in esame è, in ordine logico, quella proposta
dall'ordinanza del Tribunale di Bergamo che, in riferimento agli artt.
64, 72 e 73 della Costituzione, prospetta l'illegiitimità
costituzionale di detta legge per essere stata approvata dalle
Commissioni della Camera dei Deputati in sede legislativa, mentre il
regolamento della Camera (art. 40) esclude che il procedimento di
approvazione per mezzo delle Commissioni sia applicabile ai progetti in
materia tributaria.
La censura di illegittimità costituzionale dell'intera legge 28
marzo 1956, n. 168, così proposta dall'ordinanza del Tribunale di
Bergamo, involge la questione della competenza della Corte
costituzionale a controllare la legittimità costituzionale di una
legge per quanto concerne il procedimento della sua formazione.
Nella competenza di giudicare sulle controversie relative alla
legittimità costituzionale delle leggi, attribuita alla Corte dallo
art. 134 della Costituzione, rientra senza dubbio ed anzi in primo
luogo quella di controllare l'osservanza delle norme della Costituzione
sul procedimento di formazione delle leggi: in tal senso si è già
affermato l'orientamento della Corte (sentenze n. 3 e 57 del 1957).
L'art. 72 della Costituzione, dopo aver descritto nel primo comma
il procedimento normale di approvazione di un disegno di legge,
dispone, nel terzo comma, che il regolamento "può altresì stabilire
in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge
sono deferiti a commissioni anche permanenti, composte in modo da
rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari", ma aggiunge,
nell'ultimo comma, che "la procedura normale di esame e di approvazione
diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge
in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione
legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di
approvazione di bilanci e consuntivi".
L'art. 40 del regolamento della Camera dei Deputati, in relazione
all'art. 72 della Costituzione, stabilisce che la procedura di
approvazione di un disegno di legge per mezzo di Commissioni non si
applica ai disegni di legge per i quali tale procedura è esclusa
dall'ultimo comma dell'art. 72 della Costituzione, "nonché ai progetti
in materia tributaria".
Non sembra dubbio, ed anche l'Avvocatura generale dello Stato
esplicitamente lo ammette, che se la procedura c.d. decentrata fosse
applicata per l'approvazione di un disegno di legge rientrante fra
quelli elencati nell'ultimo comma dell'art. 72 della Costituzione, si
avrebbe un vizio del procedimento di formazione della legge che sarebbe
costituzionalmente rilevante perché consistente in una violazione
della norma della Costituzione (art. 72 u.c.) che esclude la procedura
decentrata per tale specie di disegni di legge.
Nel caso concreto si controverte sul punto se l'inosservanza della
norma dell'art. 40 del regolamento della Camera che esclude la
inapplicabilità della procedura decentrata ai "progetti in materia
tributaria", costituisca un vizio di formazione della legge che sia
costituzionalmente rilevante agli effetti del controllo della Corte
costituzionale.
L'esistenza nel regolamento di disposizioni che ammettono la
procedura decentrata per l'approvazione di un disegno di legge è
bensì la condizione dalla quale l'art. 72 della Costituzione fa
dipendere la possibilità dell'approvazione del disegno di legge con
detta procedura in deroga a quella qualificata come "normale" dallo
stesso art. 72, ma ciò non importa che sia fondata la tesi,
prospettata nell'ordinanza del Tribunale di Bergamo, secondo la quale
l'art. 72 della Costituzione, deferendo al regolamento della Camera di
stabilire in quali casi e forme un disegno può essere assegnato a
Commissioni in sede legislativa, abbia posto una norma in bianco con la
conseguenza che le disposizioni inserite a tale riguardo da una Camera
nel suo regolamento assumano il valore di norme costituzionali.
L'art. 72 della Costituzione attribuisce specificamente a ciascuna
Camera la facoltà di prevedere nel suo regolamento l'applicazione
della procedura decentrata per l'approvazione di disegni di legge,
salvo per quelli per i quali l'ultimo comma dell'art. 72 prescrive come
inderogabile la procedura normale. Ora anche la disposizione, con la
quale l'art. 40 del regolamento della Camera dei Deputati limita
l'applicabilità della procedura decentrata escludendola per i
"progetti in materia tributaria", sebbene questi non rientrino fra
quelli per i quali essa è esclusa dall'art. 72 della Costituzione, è
un modo nel quale si esplica la facoltà, attribuita dal terzo comma
dell'art. 72 della Costituzione a ciascuna Camera, di stabilire in
quali casi e forme si può derogare alla procedura normale di esame e
di approvazione di un disegno di legge.
Ciò importa che, fra l'ultimo comma dell'art. 72 della
Costituzione e la disposizione contenuta nell'ultima parte dell'art. 40
del regolamento della Camera, esiste una rilevante differenza per
quanto concerne, da un lato rispetto al primo, la qualificazione di un
disegno di legge agli effetti di valutare se esso rientra fra quelli
per i quali la procedura normale regolata dal primo comma dell'art. 72
della Costituzione debba essere inderogabilmente seguita e, dall'altro,
rispetto alla seconda, la qualificazione di un disegno di legge per
valutare se esso sia "un progetto in materia tributaria" agli effetti
di accertare se, secondo l'art. 40 del regolamento della Camera, non
sia ad esso applicabile la procedura decentrata.
Mentre il giudizio se un disegno di legge rientra fra quelli per i
quali l'ultimo comma dell'art. 72 della Costituzione esige la procedura
normale di approvazione, escludendo quella decentrata, involge una
questione di interpretazione di una norma della Costituzione che è di
competenza della Corte costituzionale agli effetti del controllo della
legittimità del procedimento di formazione di una legge, la
determinazione, invece, del senso e della portata della disposizione
dell'art. 40 del regolamento della Camera, che esclude la procedura
decentrata per l'approvazione di "progetti in materia tributaria"
riguarda una norma, sull'interpretazione della quale, essendo stata
posta dalla Camera nel suo regolamento esercitando la facoltà ad essa
attribuita dall'art. 72 della Costituzione, è da ritenersi decisivo
l'apprezzamento della Camera. L'osservanza di quella disposizione
eccettuativa è rimessa alla Camera stessa avuto anche riguardo alle
disposizioni dell'art. 72, terzo comma, della Costituzione e dell'art.
40 del regolamento della Camera, che prevedono sia la possibilità di
opposizioni al deferimento di un disegno di legge ad una Commissione in
sede legislativa, sia la possibilità, su richiesta a determinate
condizioni, che, fino al momento dell'approvazione definitiva, un
disegno di legge già deferito ad una Commissione in sede legislativa
sia obbligatoriamente rimesso alla Camera.
Ora, quale sia il senso che nell'art. 40 del regolamento della
Camera assume, l'espressione "progetti in materia tributaria" ha dato
luogo a qualche dubbio, come risulta dalla prassi parlamentare.
Sta di fatto, nel caso concreto, che non solo la decisione del
Presidente della Camera di assegnare alle Commissioni interni e
industria, in sede legislativa, la proposta di legge dei deputati
Agrimi ed altri non sollevò opposizione da parte della Camera all'atto
dell'annuncio, ma nella seduta del 4 agosto 1954 delle dette
Commissioni riunite la questione pregiudiziale della competenza di esse
ad esaminare quella proposta di legge in riferimento all'art. 40 del
regolamento, venne sollevata, e tale pregiudiziale, come risulta dal
resoconto stenografico di quella seduta, messa in votazione, non fu
approvata (Atti parlamentari, Leg. II, Commissioni riunite interni e
industria, p. 7).
In queste condizioni, fermi restando i criteri sopra affermati
sulla competenza della Corte a controllare la legittimità
costituzionale del procedimento di formazione delle leggi, la Corte
ritiene che non sia fondata la questione di legittimità costituzionale
della legge 28 marzo 1956, n. 168, proposta con l'ordinanza del
Tribunale di Bergamo in riferimento agli artt. 64, 72 e 73 della
Costituzione.
3. - Le ordinanze della Cassazione e quella del Tribunale di
Bergamo hanno rimesso al giudizio della Corte costituzionale la
questione sulla legittimità costituzionale della legge 28 marzo 1956,
n. 168, in riferimento all'art. 70 della Costituzione, per difformità
dei testi approvati rispettivamente dalle Commissioni della Camera e
dal Senato.
Le fasi del procedimento svoltosi nelle Commissioni riunite della
Camera dei Deputati per l'esame e l'approvazione della proposta di
legge, che è stata poi trasmessa al Senato, si può così riassumere
in base ai resoconti stenografici delle sedute delle Commissioni
riunite I e X del 4 aprile 1954, 23 marzo 1955, 22 aprile 1955 e 2
dicembre 1955, il cui testo, come risulta dagli atti, riproduce
fedelmente lo svolgimento dei lavori delle Commissioni.
La proposta di legge dei deputati Agrimi ed altri concernente
"Provvidenze per la stampa", annunciata alla Camera dei Deputati nella
seduta del 30 marzo 1954, era stata deferita dal Presidente della
Camera per l'esame e l'approvazione alle Commissioni riunite I
(Interni) e X (Industria). Nella seduta comune del 22 aprile 1955 le
due Commissioni, essendo stati presentati vari emendamenti nel corso
della discussione, deliberarono di deferire ad un Comitato ristretto il
compito di concordare un nuovo testo dell'articolo unico di quella
proposta di legge. Il testo concordato dal Comitato ristretto veniva
sottoposto alle Commissioni riunite nella seduta del 2 dicembre 1955. I
commi settimo ed ottavo del testo elaborato dal detto Comitato erano
così formulati:
"I contributi dovuti all'Ente per il periodo che va dal 16 gennaio
1951 al giorno dell'entrata in vigore della presente legge sono
limitati al 90 per cento (novanta per cento) della misura prevista
nell'art. 1 e nell'art. 2, primo e secondo comma, del decreto
ministeriale 15 gennaio 1951, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24
del 30 gennaio 1951, e nel decreto ministeriale 30 dicembre 1952,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 1953. Rimane
immutata, per il predetto periodo, la limitazione all'1 per cento del
diritto di rivalsa stabilito dall'art. 2, terzo comma, del decreto
ministeriale 15 gennaio 1951.
"L'Ente provvederà, entro il termine massimo di cinque anni
dall'entrata in vigore della presente legge, a rimborsare ai
contribuenti le somme da essi versate in eccedenza alla misura indicata
nel comma precedente. Nei confronti dei contribuenti che non abbiano
versato i contributi o li abbiano versati in misura inferiore, l'Ente
provvederà alla riscossione dei contributi stessi coi mezzi indicati
nell'art. 16 del decreto ministeriale 3 luglio 1940, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 175 del 17 luglio 1940".
L'on. Agrimi nella seduta del 2 dicembre 1955, dopo aver rilevato
l'opportunità che, nel testo dell'articolo unico proposto dal Comitato
ristretto, non si facesse riferimento a decreti ministeriali già
dichiarati dalla magistratura non conformi al disposto costituzionale,
osservò che a tale effetto, e tenendo conto della determinaiione del
Comitato ristretto di limitare al 90 per cento le misure
originariamente disposte per i contributi dovuti all'Ente, sarebbe
stato sufficiente sostituire, al settimo comma del testo sottoposto dal
Comitato ristretto alle Commissioni riunite, il testo dell'articolo
unico della sua proposta di legge, stabilendo, in luogo della misura
del 3 per cento, quella del 2,70%, in luogo del contributo di lire 6 al
chilogrammo il contributo di lire 5,40; in luogo del contributo di lire
3,50, quello di lire 3,15 al chilogrammo (Atti parl. cit., p. 36).
Dal resoconto stenografico della seduta del 2 dicembre 1955 delle
Commissioni riunite risulta che l'osservazione dell'on. Agrimi relativa
alla formulazione del comma settimo del testo proposto dal Comitato
ristretto venne considerata "una questione di carattere formale" e che,
avendo l'on. Alessandrini, relatore per la X Commissione, dichiarato
che "mantenendo la sostanza si potrebbe provvedere in sede di
coordinamento", il Presidente dichiarò che, non essendovi
osservazioni, "così rimane stabilito".
Posto dopo ciò in votazione ed approvato l'articolo unico nel
testo proposto dal Comitato ristretto, il Presidente chiese che "come
d'intesa" la Presidenza fosse "autorizzata al coordinamento del testo",
e, non essendovi osservazioni, "così rimase stabilito".
Immediatamente dopo, il Presidente indisse la votazione a scrutinio
segreto sul testo della proposta di legge che risultò approvato con 59
voti favorevoli e due contrari.
Dopo effettuato il coordinamento da parte della Presidenza delle
Commissioni riunite, il testo coordinato dell'articolo unico della
proposta di legge, venne trasmesso, con messaggio del Presidente della
Camera in data 11 dicembre 1955, alla Presidenza del Senato, come
disegno di legge approvato in riunione comune, in sede legislativa,
dalla I Commissione permanente e dalla X Commissione permanente della
Camera dei Deputati nella seduta del 2 dicembre 1955 (Atti
parlamentari, Senato della Repubblica, Leg. II, doc. n. 1277).
Il disegno di legge venne approvato dal Senato in assemblea
plenaria nella seduta del 21 marzo 1956. La relativa legge fu
promulgata il 28 marzo 1956.
4. - Nel testo della legge 28 marzo 1956, n. 168, i commi 7 e 8 del
testo che era stato votato dalle Commissioni della Camera dei Deputati
nella seduta del 2 dicembre 1955, sono sostituiti dai commi seguenti
(7, 8, 9, 10):
"Il contributo dovuto all'Ente ai sensi dell'art. 1, lett. b, della
legge 13 giugno 1940, n. 868, è stabilito, per il periodo che va dal
16 gennaio 1951 al giorno dell'entrata in vigore della presente legge,
nella misura del 2,70%. "Per il periodo sopra indicato il diritto di
rivalsa verso i compratori può essere esercitato dalle cartiere
nazionali o loro consorzi e dagli importatori solo sino alla
concorrenza dell'uno per cento dell'importo netto delle fatture.
"Il contributo dovuto all'Ente dagli importatori e dai produttori
di cellulosa destinata ad impieghi diversi dalla fabbricazione di fibre
tessili artificiali, previsto dall'art. 1, lett. d, della legge 13
giugno 1940, n. 868, è stabilito nelle seguenti misure:
a) dal 16 gennaio 1951 al 31 dicembre 1952 in lire 5,40 al
chilogrammo;
b) a decorrere dal 1 gennaio 1953 e fino al giorno dell'entrata in
vigore della presente legge, in lire 3,15 al chilogrammo.
"L'Ente provvederà, entro il termine massimo di cinque anni
dall'entrata in vigore della presente legge, a rimborsare ai
contribuenti le somme da essi versate in eccedenza alla misura indicata
nel comma precedente. Nei confronti dei contribuenti che non abbiano
versato i contributi o li abbiano versati in misura inferiore, l'Ente
provvederà alla riscossione dei contributi stessi coi mezzi indicati
nell'art. 16 decreto ministeriale 3 luglio 1940".
Mentre nel testo dell'articolo unico della legge i primi sei commi
sono identici ai corrispondenti commi del testo votato a scrutinio
segreto dalle Commissioni della Camera nella seduta del 2 dicembre
1955, i commi 7, 8, 9 non sono identici a disposizioni contenute nel
testo votato dalle Commissioni. Il testo del comma 10 della legge è
invece letteralmente identico al comma 8 del testo approvato dalle
Commissioni della Camera.
Non è contestato che le Commissioni riunite, dopo aver approvato
il testo elaborato dal Comitato ristretto e autorizzato la Presidenza
delle Commissioni a procedere al coordinamento mantenendo ferma la
sostanza, non hanno proceduto a nuova votazione sul testo coordinato
dalla Presidenza delle Commissioni e che è stato poi trasmesso al
Senato.
Nelle due ordinanze, con le quali la Corte di cassazione ha
sottoposto alla Corte la questione della legittimità della legge 28
marzo 1956 relativa ad una difformità dei testi approvati
rispettivamente dalle Commissioni della Camera e dal Senato, si rileva
che è fortemente da dubitare che l'attestazione del Presidente della
Camera che il testo trasmesso al Senato era stato approvato nella
riunione delle Commissioni permanenti importi una limitazione al potere
d'indagine della Corte costituzionale, giacché negandosi la
possibilità di un controllo del processo formativo della legge si
arriverebbe ad ammettere la possibilità di leggi irregolarmente
formate: il che sembra contrario alla volontà del Costituente.
5. - La prima questione, che si pone alla Corte è perciò quella
di stabilire se l'attestazione contenuta nel messaggio del Presidente
della Camera, come si assume dall'Ente nazionale per la cellulosa e per
la carta e dall'Avvocatura generale dello Stato, precluda il sindacato
della Corte sugli atti anteriori.
La competenza della Corte di controllare l'osservanza delle norme
costituzionali sul procedimento formativo delle leggi implica che
quando la controversia sulla legittimità costituzionale di una legge
sorge per la denunciata difformità fra i testi approvati dalle due
Camere, la Corte ha la potestà di accertare se il testo, che il
Presidente di una Camera nel suo messaggio di trasmissione attesta
essere stato approvato, è effettivamente conforme al testo approvato
dalla stessa Camera.
Il messaggio del Presidente di una Camera, che è una formalità
necessariamente inerente ad un procedimento di formazione della legge
al quale, come in quello vigente, partecipano organi costituzionali
diversi, ha la funzione di comunicare che un disegno di legge è stato
approvato dalla Camera. Esso, come appare dalla sua stessa
denominazione, non ha effetti che si esauriscono nell'interno della
Camera, essendone destinatario un altro organo costituzionale al quale
da notizia di un fatto (l'approvazione di un disegno di legge), che ha
una essenziale rilevanza giuridica per il processo di formazione di una
legge. E, pertanto, non preclude l'esercizio da parte della Corte
costituzionale della sua competenza di controllare se il processo
formativo di una legge si è compiuto in conformità alle norme con le
quali la Costituzione direttamente regola tale procedimento.
La posizione costituzionale di indipendenza delle Camere non
implica, come si sostiene dall'Ente, l'assoluta insindacabilità, da
parte di qualsiasi altro organo dello Stato, del procedimento con cui
gli atti delle Camere vengono deliberati, ed in particolare
l'insindacabilità da parte della Corte costituzionale del procedimento
di formazione di una legge.
Secondo l'art. 70 della Costituzione, il potere legislativo è
esercitato collettivamente dalle Camere. In base a questa norma
costituzionale, la legge risulta dalla concordanza delle volontà delle
due Camere su un identico testo. Ora il testo di un disegno di legge,
che è determinante ai fini di accertare l'identità dei testi votati
dalle due Camere, è quello che da ciascuna Camera è stato fissato
secondo le norme della Costituzione che regolano il procedimento di
approvazione di un disegno di legge e cioè quello sul quale la Camera
ha manifestato la sua volontà con la votazione finale richiesta dal
primo comma dell'art. 72 della Costituzione, che integra l'art. 70
della stessa.
6. - Da parte dell'Avvocatura dello Stato e della difesa del
l'Ente, si è sostenuta la tesi, che il primo comma dell'art. 72 della
Costituzione regola solo il procedimento di approvazione della legge da
parte delle Camere quale procedimento normale di approvazione diretta e
non sia applicabile alla procedura di approvazione delle Commissioni.
Questa tesi non può ritenersi fondata.
L'art. 72, nell'attribuire alla Camera la facoltà di stabilire in
quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono
deferite alle Commissioni permanenti, non consente a ciascuna Camera di
disciplinare l'approvazione di un disegno di legge, deferito alle
Commissioni, in modo diverso da quello stabilito dal primo comma
dell'art. 72, secondo il quale è richiesta l'approvazione del disegno
di legge articolo per articolo e con votazione finale.
Non vale a sostenere la detta tesi il rilievo che nel terzo comma
dell'art. 72, nel quale si prevede la procedura decentrata, si parla di
"approvazione definitiva" da parte della Commissione competente per
dedurne che questa espressione non corrisponde alla "votazione finale"
prevista dal primo comma dell'art. 72 della Costituzione.
Quell'espressione è usata nel contesto della disposizione di detto
terzo comma dell'art. 72, secondo la quale un disegno di legge deferito
ad una Commissione in sede legislativa, fino all'approvazione
definitiva, è rimesso alla Camera se ne è fatta richiesta, alle
condizioni ivi previste: l'espressione "fino alla approvazione
definitiva" significa che la richiesta di rimessione della Camera può
essere fatta anche dopo che il disegno di legge sia stato discusso ed
approvato articolo per articolo dalle Commissioni, ma prima della
votazione finale, che è quella richiesta per l'approvazione
definitiva.
La tesi secondo la quale la disposizione del primo comma dell'art.
72 non si applica alla procedura di approvazione di un disegno di legge
nelle Commissioni, è, del resto, contraddetta dalla prassi del
funzionamento delle Commissioni in sede legislativa, nella quali si
procede all'approvazione articolo per articolo e poi alla votazione
finale, che nelle Commissioni della Camera dei Deputati, ha luogo a
scrutinio segreto, secondo l'art. 91 del regolamento.
Questa procedura è stata, in fatto, seguita dalle Commissioni per
l'approvazione della proposta di legge Agrimi. In esse la votazione
finale a scrutinio segreto si è avuta sul testo proposto dal Comitato
ristretto con la riserva del coordinamento che le Commissioni, prima
della votazione finale, avevano autorizzato la Presidenza ad eseguire
secondo i criteri esposti dal deputato Agrimi ed accolti dalle
Commissioni stesse.
7. - In occasione delle indagini eseguite presso la Camera dei
Deputati in esecuzione dell'ordinanza della Corte 27 giugno 1958 è
stato fatto conoscere che quando la Camera o una Commissione in sede
legislativa, prima della votazione finale su un disegno di legge, ha
autorizzato la Presidenza a procedere al coordinamento, il testo del
disegno di legge coordinato dalla Presidenza non è ripresentato alla
Camera o alla Commissione competente per una nuova votazione finale.
Questa prassi, in quanto risponde ad esigenze del funzionamento di
organi collegiali, non può ritenersi senz'altro contraria alla
Costituzione. Ma è evidente che il concetto stesso di coordinamento
implica che il testo coordinato, in tanto può non essere sottoposto ad
una nuova votazione finale, in quanto abbia una formulazione che non
alteri la sostanza del testo che aveva formato oggetto della votazione
finale della Camera o della Commissione competente. Tale prassi,
perciò, non preclude l'esercizio, da parte della Corte costituzionale,
del potere di controllare la legittimità costituzionale del
procedimento di formazione della legge nel senso di accertare, caso per
caso, se la formulazione data al testo legislativo coordinato si è
mantenuta nei limiti nei quali il coordinamento è stato autorizzato,
in modo che essa esprima l'effettiva volontà della Camera e sia idoneo
a concorrere con una identica volontà dell'altra Camera a produrre la
legge.
8. - Nel caso concreto, i limiti, entro i quali le Commissioni
riunite, prima della votazione finale sul testo elaborato dal Comitato
ristretto, avevano autorizzato la Presidenza a procedere al
coordinamento, risultano dai resoconti stenografici della seduta del 2
dicembre 1955, che hanno riprodotto fedelmente lo svolgimento dei
lavori delle Commissioni. Il coordinamento è stato autorizzato per
dare al testo una formulazione che rispondesse ai criteri suggeriti dal
deputato Agrimi, mantenendo ferma la sostanza del testo presentato dal
Comitato ristretto e che era stato approvato dalle Commissioni riunite
con la votazione finale a scrutinio segreto nella seduta del 2 dicembre
1955.
9. - Ai fini del controllo della Corte per accertare se il
coordinamento del testo si è mantenuto nei limiti coi quali era stato
autorizzato, è rilevante il raffronto fra il testo, votato dalle
Commissioni con riserva del coordinamento, ed il testo coordinato e poi
promulgato.
Da questo raffronto risulta:
1) che i primi 6 commi del testo coordiniato sono identici ai
corrispondenti commi del testo approvato dalle Commissioni;
2) che nel testo coordinato i commi settimo e nono sono formulati
in modo da attuare il criterio di coordinamento indicato dal deputato
Agrimi ed accolto dalle Commissioni, sostituendosi al riferimento ai
decreti ministeriali, richiamati nella prima parte del comma settimo
del testo approvato dalle Commissioni, l'indicazione diretta della
misura dei contributi dovuti all'Ente, con la limitazione di essi al
90% preveduta nel testo approvato dalle Commissioni riunite;
3) che nel testo coordinato non è riprodotta testualmente, nel
comma settimo, la disposizione relativa al diritto di rivalsa, che era
contenuta nella seconda parte del comma settimo del testo approvato
dalle Commissioni, ma è inserito il comma ottavo così formulato: "Per
il periodo sopra indicato (cioè dal 16 gennaio 1951 al giorno
dell'entrata in vigore della presente legge) il diritto di rivalsa
verso i compratori può essere esercitato dalle cartiere nazionali e
loro consorzi e dagli importatori solo fino alla concorrenza dell'1%
dell'importo netto delle fatture".
A questo riguardo, nelle ordinanze della Cassazione e del Tribunale
di Bergamo si è rilevato che mentre il testo approvato dalla Camera
rendeva obbligatoria la rivalsa, il testo coordinato (comma ottavo) ha
introdotto la formula "il diritto di rivalsa può essere esercitato",
che costituirebbe una variazione sostanziale rispetto alle norme
precedenti. Ora, la disposizione del comma ottavo del testo coordinato
ricalca sostanzialmente quella contenuta nell'ultima parte del comma
settimo del testo approvato dalle Commissioni e che faceva riferimento
alla limitazione all'1% del diritto di rivalsa stabilito nell'art. 2,
terzo comma, del decreto ministeriale 15 gennaio 1951. Infatti l'art.
2, terzo comma, di detto decreto ministeriale dispone che il diritto di
rivalsa, di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 3 luglio 1940,
"può essere esercitato fino alla concorrenza dell'1% dell'importo
netto delle fatture". Il fatto che nel testo coordinato si sia
introdotta la formula "il diritto di rivalsa può essere esercitato"
non importa che sia stata sostanzialmente variata la disposizione del
testo approvato dalle Commissioni della Camera nel senso che si sia
resa facoltativa la rivalsa. La frase "il diritto di rivalsa può
essere esercitato" deve intendersi nel concetto del comma, in cui è
inserita, e cioè in connessione col testo del comma "Il diritto di
rivalsa può essere esercitato solo fino alla concorrenza dell'1 %". Il
comma, così formulato, ha solo lo scopo di limitare all'1 per cento
la rivalsa, come già era stabilito nell'art. 2 del decreto
ministeriale 15 gennaio 1951 senza per nulla modificare il carattere
della rivalsa risultante dalla disposizione contenuta nella seconda
parte del comma settimo del testo approvato dalle Commissioni. È da
notare che la formulazione del comma ottavo del testo coordinato
relativo al diritto di rivalsa è identica a quella del secondo comma
dell'articolo unico originario della proposta di legge Agrimi. La
formulazione del comma ottavo del testo coordinato è, pertanto,
sostanzialmente conforme alla disposizione dell'ultima parte del comma
settimo approvato dalle Commissioni della Camera, e, quindi, si è
mantenuta nei limiti entro i quali era stato autorizzato il
coordinamento;
4) che il comma decimo del testo coordinato è letteralmente
identico al comma ottavo del testo votato dalle Commissioni della
Camera.
Nei riguardi di detto comma, si è però rilevato, nelle ordinanze
della Cassazione e del Tribunale di Bergamo, che mentre nel comma
ottavo del testo votato della Camera la disposizione che regola il
rimborso ai contribuenti delle somme da essi versate in eccedenza della
misura indicata "nel comma precedente" si riferiva ai due contributi
indicati nel comma settimo del detto testo, la stessa espressione "in
eccedenza alla misura indicata nel comma precedente", riprodotta
letteralmente nel primo periodo del comma decimo del testo coordinato,
è riferibile al solo contributo sulla cellulosa stabilito nel comma
nono del medesimo testo e per conseguenza tale espressione è venuta ad
assumere una portata sostanzialmente diversa da quella primitiva.
Non è contestabile che nel primo periodo del comma decimo del
testo coordinato la frase "le somme da essi (contribuenti) versate in
eccedenza alla misura indicata nel comma precedente", se letteralmente
ed isolatamente presa, si riferisce solo al contributo sulla cellulosa
essendo questo contributo il solo che è menzionato nel precedente
comma nono dello stesso testo. È da rilevare, peraltro, che nel comma
decimo del testo coordinato, come nell'identico comma ottavo del testo
votato dalle Commissioni, al primo periodo segue un secondo, che è
identico nei due testi. Il secondo periodo, col quale il primo è
connesso, è così formulato: "Nei confronti dei contribuenti che non
abbiano versato i contributi o li abbiano versati in misura inferiore,
l'Ente provvederà alla riscossione dei contributi stessi coi mezzi
indicati nell'art. 16 del decreto ministeriale 3 luglio 1940". La
disposizione del secondo periodo del comma decimo, si riferisce,
pertanto, ai contributi, e cioè ad entrambi i contributi, sulla
fattura e sulla cellulosa. Si avrebbe una manifesta incongruenza fra il
primo ed il secondo periodo dello stesso comma, se mentre il secondo si
riferisce ad entrambi i contributi, il primo, invece, come
letteralmente sembrerebbe, si riferisse solo al contributo sulla
cellulosa, che è il solo preveduto nel comma che precede il comma
decimo.
Si aggiunga che non si hanno elementi per ritenere che, in sede di
coordinamento, si sia deliberatamente voluto modificare la portata
sostanziale della disposizione relativa al rimborso, contenuta nel
comma ottavo votato dalle Commissioni, nel senso che la norma relativa
al rimborso venisse limitata al solo contributo sulla cellulosa. Il
fatto stesso che l'intero comma decimo del testo coordinato sia
letteralmente identico al comma ottavo del testo approvato dalle
Commissioni, ed abbia mantenuto inalterata nella prima parte la frase
"nel comma precedente", lascia ritenere che non si può attribuire a
quella frase un significato diverso da quello che essa aveva nella
prima parte del comma ottavo del testo votato dalle Commissioni e che
si desume dalla seconda parte del comma decimo del testo coordinato, la
quale, come si è detto, è identica alla seconda parte del comma
ottavo del testo votato dalle Commissioni. Vi è pertanto fondato
motivo di ritenere che l'effettivo significato della frase "nel comma
precedente" si ottenga collegando il primo periodo del comma decimo col
secondo periodo dello stesso comma, nel quale si fa riferimento ai
contributi, cioè ai due contributi, e tenendo conto che il significato
di riferimento ai due contributi quella frase aveva certamente nel
testo approvato dalle Commissioni, la cui sostanza in sede di
coordinamento doveva rimanere inalterata.
In conclusione, non essendovi state modificazioni di sostanza, la
Corte ritiene che l'eccezione di illegittimità costituzionale della
legge 28 marzo 1956, n. 168, per assunta difformità dei testi votati
rispettivamente delle Commissioni della Camera e del Senato non sia
fondata.
10. - Le ordinanze della Cassazione e del Tribunale di Bergamo
hanno sottoposto alla decisione della Corte la questione se sia viziata
di illegittimità costituzionale la legge 28 marzo 1956, n. 168, per
violazione degli artt. 23, 25, 41, 53, 76, 77, 89, 97, 100 e 136 della
Costituzione in quanto legge tributaria retroattiva.
L'articolo unico della legge 28 marzo 1956, n. 168, contiene, nei
primi quattro commi, alcune disposizioni che, con effetto dal giorno
dell'entrata in vigore della stessa legge, stabiliscono nella misura
dell'1% il contributo dovuto all'Ente nazionale per la cellulosa e per
la carta previsto dall'art. 1, lett. b, della legge 13 giugno 1940, n.
868; dispongono che il diritto di rivalsa verso i compratori viene
esercitato dalle cartiere nazionali e loro consorzi e dagli importatori
nella misura del 2.50%; stabiliscono nella misura di lire 3,50 al
chilogrammo il contributo dovuto all'Ente dagli importatori e dai
produttori di cellulosa destinata ad impieghi diversi dalla
fabbricazione di fibre tessili artificiali; prevedono che le misure dei
detti contributi potranno essere modificate, purché entro i limiti
massimi stabiliti dalla stessa legge, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per l'industria e per
il commercio.
Nel quinto comma dell'articolo unico della detta legge si dispone
che restano ferme relativamente al periodo dal 1 marzo 1945 al 31
dicembre 1945 e dal 1 gennaio 1946 al 15 gennaio 1951 le aliquote che
sia per i contributi che per il diritto di rivalsa erano state
stabilite, riducendole, dai decreti ministeriali 12 giugno 1945 e 29
dicembre 1945, e nel comma sesto che per gli stessi periodi
sopraindicati resta ugualmente ferma la misura del contributo previsto
dalla lett. d dell'art. 1 della legge 13 giugno 1940, n. 868.
Rispetto a questi primi sei commi della legge non è stata proposta
alcuna specifica questione di legittimità costituzionale.
Le disposizioni dei commi settimo, ottavo e nono dell'articolo
unico della legge 28 marzo 1956, n. 168, per determinati periodi
anteriori all'entrata in vigore della legge, e cioè retroattivamente,
stabiliscono i contributi dovuti all'Ente ai sensi dell'art. 1, lett. b
e d, della legge 13 giugno 1940, n. 868, in misure che corripondono,
con la riduzione del dieci per cento, a quelle che per tali contributi,
aumentando quelle previste dall'art. 1 della legge 13 giugno 1940, n.
868, erano state stabilite con decreti ministeriali emanati in base
alla facoltà di modificare i contributi dovuti all'Ente, attribuita al
Ministro per le corporazioni dall'ultimo comma dell'art. 1 della legge
13 giugno 1940, n. 868.
Si assume dalle cartiere che le disposizioni retroattive in materia
tributaria siano costituzionalmente illegittime in riferimento a
diversi articoli della Costituzione (23, 25, 41, 42, 53, 76, 77, 89,
97, 100 e 136). La Corte ha già avuto occasione di pronunciarsi sulla
questione della legittimità costituzionale della retroattività delle
leggi in generale. Essa ha affermato che il principio generale della
irretroattività delle leggi non è mai assurto nell'ordinamento
giuridico italiano al valore di norma costituzionale, né vi è stato
elevato dalla vigente Costituzione se non per la materia penale, senza
con ciò escludere che in singole materie, anche fuori di quelle
penali, l'emanazione di una legge retroattiva possa rivelarsi in
contrasto con qualche specifico principio o precetto costituzionale
(sent. 118 del 1957).
Per quanto concerne le leggi tributarie la Corte ha ritenuto che
non sia ricavabile dall'art. 23 della Costituzione un precetto
costituzionale che precluda la possibilità di leggi retroattive (sent.
81 del 1958). Né una legge tributaria retroattiva può dirsi in
contrasto con l'art. 25 della Costituzione, il quale riguarda soltanto
la materia penale.
A sostegno della eccezione di illegittimità costituzionale delle
disposizioni retroattive contenute nella legge 28 marzo 1956 si è
fatto riferimento a vari altri articoli della Costituzione.
L'art. 41 della Costituzione non contiene norme dalle quali si
possa fondatamente desumere l'illegittimità costituzionale di una
legge tributaria retroattiva.
Lo stesso è a dirsi per quanto concerne l'art. 42 della
Costituzione. Non si vede come una legge tributaria retroattiva
contrasti coi principi costituzionali enunciati nell'art. 42 Cost. ed
in particolare col principio che limita l'espropriazione della
proprietà privata. Una legge tributaria, anche retroattiva, non dà
luogo ad un'espropriazione di proprietà privata, ma solo ad
un'obbligazione pecuniaria verso lo Stato o altro ente pubblico.
Quanto all'art. 53 della Costituzione, che afferma il dovere di
tutti di concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro
capacità contributiva, a prescindere dalla sua portata generale, si
rileva che non è esatto che una legge tributaria quando è retroattiva
violi per se stessa il principio della capacità contributiva.
Non si vede poi quale rilevanza rispetto alla questione della
legittimità costituzionale delle disposizioni retroattive contenute
nella legge 28 marzo 1956, n. 168, abbiano gli artt. 76, 77, 89, 97,
100 e 136 della Costituzione, di cui si denuncia la violazione nel
l'ordinanza della Corte di cassazione ed in quella del Tribunale di
Bergamo.
Si è anche assunto che una legge tributaria, in particolare una
legge che, come quella in esame, abbia lo scopo di sanare una
precedente situazione illegittima, sarebbe incostituzionale. A
prescindere dal rilevare che non è indicata la norma costituzionale
che sotto tale profilo sarebbe violata dalla legge in esame, si osserva
che, pur essendo ammesso che la legge impugnata ha avuto il carattere
di sanatoria, questo motivo della legge non può costituire un vizio di
legittimità costituzionale di essa; esso anzi può spiegare il
carattere retroattivo di talune sue disposizioni, suggerite, nel caso
concreto, in particolare dalla considerazione delle difficoltà di
procedere al rimborso dei contributi che almeno in gran parte erano
stati trasferiti sui compratori.
Non è esatto, poi, che la legge in questione abbia superato i
limiti della prescrizione e della cosa giudicata. La legge si è
limitata a stabilire la misura di contributi in quanto fossero tuttora
dovuti, senza pregiudizio della prescrizione eventualmente verificatasi
secondo le leggi applicabili a tale riguardo e di eventuali decisioni
aventi l'autorità della cosa giudicata.
È pertanto da ritenersi non fondata la questione sulla
legittimità costituzionale della legge 28 marzo 1956, n. 168, in
quanto contiene norme tributarie retroattive.
11. - L'ordinanza del Tribunale di Bergamo ha rimesso alla
decisione della Corte, non ritenendola manifestamente infondata, la
questione della legittimità costituzionale della legge 28 marzo 1956,
n. 168, per contrasto con gli artt. 97 e 41 della Costituzione.
Si è rilevato nella detta ordinanza che la legge 28 marzo 1956,
intitolata "Provvidenze per la stampa", comporta la percezione di
contributi in favore dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la
carta ai fini del finanziamento di una attività dell'Ente, quella di
erogare fondi a favore della stampa, che non rientra negli scopi
fissati all'Ente dall'art. 2 della legge 13 giugno 1935, n. 1453,
essendo sostanzialmente diversa l'attività di disciplina della
produzione e della vendita della carta, prevista dalla legge del 1935,
dall'attività di finanziamento della stampa secondo criteri
determinati. La legge, come risulta dallo stesso suo titolo
"Provvidenze per la stampa", ha attribuito all'Ente uno scopo nuovo, in
rapporto ad un'attività, che, prima della legge, non era
legittimamente esercitata dall'ente medesimo. Poiché l'organizzazione
dell'Ente, stabilita dalla legge 13 giugno 1935, n. 1453, era tipica
degli scopi assegnati all'Ente da quella legge, la legge del 1956, per
non avere cercato di assicurare all'Ente un'organizzazione specifica
per l'esercizio dell'attività di erogazione di fondi alla stampa allo
scopo di assicurare l'imparzialità ed il buon funzionamento
dell'amministrazione, avrebbe violato l'art. 97 della Costituzione ed
anche l'art. 41, secondo il quale, quando si incide nell'attività
economica privata per condizionarla a fini sociali, ciò che è reso
evidente dallo stesso finanziamento dell'attività, è la legge che
deve determinare i programmi o disporre gli opportuni controlli.
Il titolo dato alla legge 28 marzo 1956, n. 168, "Provvidenze per
la stampa", non è per sé elemento sufficiente per dedurre che la
stessa legge ha portato innovazioni ai fini dell'Ente attribuendogli
uno scopo nuovo rispetto a quelli fissati dall'art. 2 della legge 13
giugno 1935, n. 1453, che ha istituito l'Ente con lo scopo di "curare
la disciplina della produzione e della vendita della carta con
particolare riguardo alla esigenza di determinati consumi". Per quanto
concerne il riferimento all'art. 97 della Costituzione, a prescindere
dalla questione se e in quale misura sia da ritenere applicabile anche
all'organizzazione di enti pubblici diversi dallo Stato, è da rilevare
che l'organizzazione dell'Ente nazionale per per la cellulosa e per la
carta è stata determinata con legge e che l'apprezzamento
sull'idoneità delle relative disposizioni ad assicurare il buon
andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, in quanto non
contrastino con specifiche norme costituzionali, rientra nell'esercizio
del potere discrezionale del legislatore, nell'ambito delle norme della
Costituzione.
Né un'illegittimità costituzionale della legge 28 marzo 1956, n.
168, può dedursi dall'art. 41 della Costituzione, in quanto tale legge
non riguarda la disciplina di un'attività economica privata per
indirizzarla e coordinarla a fini sociali, ma esclusivamente la
disciplina del finanziamento di un ente pubblico per l'espletamento dei
fini attribuitigli dalla legge.
La questione di legittimità costituzionale della legge 28 marzo
1956, n. 168, proposta dall'ordinanza del Tribunale di Bergamo, in
riferimento agli artt. 97 e 41 della Costituzione è pertanto da
ritenersi non fondata.
12. - La Corte di cassazione con l'ordinanza n. 70 ha rimesso alla
Corte costituzionale la questione se l'ultimo comma dell'art. 1 della
legge 13 giugno 1940, n. 868, che attribuisce ai Ministri di stabilire
con decreto le modifiche alle misure dei contributi dovuti all'Ente,
previsti con lo stesso articolo, sia in contrasto con gli artt. 23, 70,
76, 81 e 87 della Costituzione.
Nei riguardi di tale questione, la Corte rileva che, avendo
ritenuto che non sono fondate le eccezioni di illegittimità della
legge del 1956 ed in particolare quella relativa alla retroattività
delle disposizioni con le quali la stessa legge ha stabilito la misura
dei contributi dovuti all'Ente con effetto dal 16 gennaio 1951, cioè
dalla stessa decorrenza del decreto ministeriale 15 gennaio 1951 che,
emanato in base all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 13 giugno
1940, n. 868, aveva, fra l'altro, elevato a lire 6 per ciascun
chilogrammo il contributo sulla cellulosa, la questione relativa alla
legittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge
13 giugno 1940, n. 868, è da considerarsi assorbita.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando con unica sentenza sui tre procedimenti riuniti
indicati in epigrafe:
respinge le eccezioni di inammissibilità proposte dall'Ente
nazionale per la cellulosa e per la carta e dall'Avvocatura generale
dello Stato;
dichiara non fondate le questioni, proposte con le ordinanze della
Corte di cassazione, Sezioni unite civili, del 28 gennaio 1957, e con
l'ordinanza del Tribunale di Bergamo dell'8 gennaio 1958, sulla
legittimità costituzionale della legge 28 marzo 1956, n. 168, in
riferimento agli artt. 23, 25, 41, 42, 53, 76, 77, 81, 89, 97, 100, 136
della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 marzo 1959.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO BIAGIO
PETROCELLI - ALDO SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1959:9 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte