Sentenza n. 9/1972
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/01/1972 · relatore Luigi Oggioni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 1041/1954
- art. 6legge 1041/1954
- art. 25legge 1041/1954
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 3, 6
e 25 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041 (disciplina della produzione,
del commercio e dell'impiego degli stupefacenti), promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 28 ottobre 1970 dal tribunale di Venezia nel
procedimento penale a carico di Widmer Martin Josef, iscritta al n. 364
del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 22 del 27 gennaio 1971;
2) ordinanza emessa il 9 ottobre 1970 dal tribunale di Novara nel
procedimento penale a carico di Gigante Antonio ed altri, iscritta al
n. 38 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 74 del 24 marzo 1971;
3) ordinanza emessa il 14 dicembre 1970 dal giudice istruttore del
tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Romano
Giacomina e Gasser Adelaide, iscritta al n. 43 del registro ordinanze
1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 del
24 marzo 1971;
4) ordinanza emessa il 27 gennaio 1971 dal giudice istruttore del
tribunale di Siracusa nel procedimento penale a carico di Germano
Carmelo ed altri, iscritta al n. 84 del registro ordinanze 1971 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del 21
aprile 1971;
5) ordinanza emessa il 16 gennaio 1971 dal tribunale di Roma nel
procedimento penale a carico di Baccalini Luigi ed altri, iscritta al
n. 136 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 106 del 28 aprile 1971;
6) ordinanza emessa il 31 marzo 1971 dal tribunale di Roma nel
procedimento penale a carico di O' Brien L. Katherine ed altri,
iscritta al n. 189 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 163 del 30 giugno 1971.
Visti gli atti di costituzione di Widmer Martin Josef e di Lyon
Peter e d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 9 dicembre 1971 il Giudice relatore
Luigi Oggioni;
uditi l'avv. Adolfo Gatti, per il Lyon, ed il sostituto avvocato
generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con la legge 22 ottobre 1954, n. 1041, è stata istituita una
disciplina organica della produzione, del commercio e dell'impiego
degli stupefacenti, affidandosene all'allora Alto Commissariato per
l'igiene e sanità, ed ora Ministero della sanità, il controllo e la
vigilanza. La detta legge ha disposto, fra l'altro, con l'art. 3,
l'obbligo per la detta autorità amministrativa di compilare un elenco
delle sostanze o preparati stupefacenti, tenuto conto delle Convenzioni
internazionali, e sentito il Consiglio superiore di sanità, e con
l'art. 6 l'obbligatorietà dell'autorizzazione amministrativa per
importare, esportare, ricevere per il transito, commerciare a qualsiasi
titolo, impiegare o comunque detenere i preparati o le sostanze
indicate nel detto elenco degli stupefacenti, e, correlativamente, la
sanzione penale della reclusione da 3 a 8 anni e della multa da lire
300.000 a lire 4.000.000 per chiunque, senza la detta autorizzazione,
acquisti, venda, ceda, esporti, importi, passi in transito, procuri ad
altri, impieghi o comunque detenga le sostanze o preparati suddetti.
Con l'art. 25 della stessa legge è stata anche disposta, fra l'altro,
l'obbligatorietà del mandato di cattura per le suddette infrazioni.
I menzionati artt. 3, 6 e 25 sono stati congiuntamente o
separatamente impugnati per assunta violazione del principio di
eguaglianza con ordinanze emesse dal tribunale di Novara il 9 ottobre
1970 nel procedimento penale a carico di Gigante Antonio ed altri; dal
tribunale di Venezia il 28 ottobre 1970 nel procedimento penale a
carico di Widmer Martin Josef; dal tribunale di Roma il 16 gennaio 1971
nel procedimento penale a carico di Baccalini Luigi ed altri ed il 31
marzo 1971 nel procedimento penale a carico di O'Brien L. Katherine ed
altri; dal g.i. presso il tribunale di Siracusa il 27 gennaio 1971 nel
procedimento penale a carico di Germano Carmelo ed altri.
Con l'ordinanza del tribunale di Novara si premette che, in
conformità della giurisprudenza della Cassazione, si dovrebbe ritenere
ancora parzialmente in vigore l'art. 446 del codice penale, per quanto
riguarda il traffico clandestino, la somministrazione ed il
procacciamento delle sostanze che, pur dotate di azione stupefacente,
non risultino tuttavia incluse nell'elenco di cui all'art. 3 della
citata legge n. 1041.
L'applicazione dell'una o dell'altra normativa, pertanto,
dipenderebbe unicamente dalla inclusione nell'elenco della sostanza
stupefacente oggetto dell'azione dell'imputato. Da tale circostanza
dipenderebbe, quindi, anche l'entità della pena cui il colpevole
andrebbe incontro, di gran lunga inferiore per le ipotesi soggette al
codice penale, che prevede appunto la reclusione da uno a tre anni e la
multa non inferiore a lire 8.000. Orbene, secondo l'ordinanza,
l'inclusione o meno delle sostanze in discorso nell'elenco non potrebbe
considerarsi indizio di una loro maggiore o minore pericolosità,
trattandosi sempre di sostanze ad effetto stupefacente, per cui
verrebbe meno la giustificazione della diversità di disciplina.
Gli stessi articoli sono stati anche impugnati con l'ordinanza del
giudice istruttore presso il tribunale di Siracusa, sotto analogo
profilo, specificandosi peraltro che il titolo del reato dipenderebbe
soltanto dall'essersi l'azione dell'imputato verificata prima o dopo
l'inclusione della sostanza nell'elenco degli stupefacenti, onde
l'applicazione di una piuttosto che di un'altra disciplina penale
dipenderebbe solo da un atto della pubblica Amministrazione.
Coerentemente con tale impostazione, dovrebbe ravvisarsi una violazione
del principio di eguaglianza anche nel fatto che, a norma dell'art. 25
citato, il cittadino sarebbe passibile di cattura obbligatoria solo in
funzione dell'avvenuta inclusione o meno delle sostanze detenute
nell'elenco suddetto.
L'art. 6, isolatamente, e limitatamente ai commi primo e quarto
(obbligo dell'autorizzazione all'importazione ecc., e sanzioni penali
per chi acquista ecc. stupefacenti senza l'autorizzazione stessa) è
stato impugnato poi con l'ordinanza del tribunale di Venezia nel
presupposto che gli elevati minimi della pena edittale detentiva e
pecuniaria prevista in misura eguale per tutte le ipotesi delittuose
ivi contemplate non consentirebbero al giudice di adeguare la misura
della sanzione al fatto, ponendo in particolare sullo stesso piano il
detentore di quantità minime per uso personale, e lo spacciatore
abituale.
Anche l'art. 25 della legge sarebbe illegittimo perché
l'obbligatorietà del mandato di cattura equiparerebbe le assai diverse
situazioni ivi contemplate ai fini della valutazione della loro
pericolosità sociale, operando una valutazione irrazionale specie in
relazione alle ipotesi di detenzione di minimi quantitativi per uso
personale.
L'art. 6 predetto è stato impugnato anche con le citate ordinanze
del tribunale di Roma, secondo cui la norma, stabilendo un identico
trattamento per condotte diverse, quali dovrebbero ritenersi le varie
ipotesi ivi previste e punite, imporrebbe una sperequazione
particolarmente evidente ed irragionevole per il caso della semplice
detenzione di stupefacenti raffrontata al commercio delle sostanze
medesime, senza che sulla irrazionalità di tale trattamento possa
comunque incidere la possibilità di graduare la pena ai sensi
dell'art. 133 del codice penale ovvero l'applicazione di eventuali
attenuanti, perché la rilevanza della lamentata uniformità di
disciplina andrebbe esclusivamente riferita alla struttura della norma
incriminatrice, e non alla fase della sua concreta applicazione.
Nelle due ordinanze l'impugnazione è espressamente riferita a
quella parte della norma che punisce chi "comunque detiene" sostanze
stupefacenti.
Sotto diverso profilo, gli artt. 3 e 6 sono infine stati impugnati
con l'ordinanza del giudice istruttore presso il tribunale di Milano.
Quel giudice richiama anzitutto la giurisprudenza della Corte
costituzionale secondo cui le singole voci degli elenchi cui fa
riferimento l'art. 3 costituiscono indicazioni particolareggiate che,
per le variabili forme delle sostanze e per le continue e rinnovate
indagini cui sono soggette, si sottraggono ad una anticipata
specificazione da parte della legge, e sono comunque fuori del precetto
penale che riceve intera la sua enunciazione con la generale
imposizione del divieto. Peraltro, prosegue l'ordinanza, a tale
statuizione è seguita una serie di pronunzie della giurisprudenza
ordinaria che hanno ritenuto, in modo ormai pacifico, la parziale
sopravvivenza dell'art. 446 c.p. alla entrata in vigore della legge
speciale, con la conseguenza che l'inserimento di un determinato
stupefacente nell'elenco fungerebbe da condizione unica e determinante
per l'applicazione al caso della legge speciale in luogo della norma
del codice penale, con le sensibili differenze di rigore delle pene ivi
previste. Ciò conferirebbe agli elenchi stessi la qualificazione di
veri e propri elementi costitutivi del precetto penale speciale, mentre
si tratterebbe di statuizioni puramente amministrative, e come tali
"non elevabili alla dignità di legge formale". Né, oltretutto, la
unitarietà e certezza della qualificazione delle sostanze indicate
dall'elenco sarebbe sempre vantaggiosa ai fini della giustizia
sostanziale perché per alcune sostanze occorrerebbe rivedere i criteri
di inclusione negli elenchi in base alle più recenti acquisizioni
scientifiche in materia.
Da quanto premesso, secondo il giudice a quo, deriverebbe la
violazione del principio di legalità della pena di cui all'art. 25
della Costituzione, che, come testualmente si esprime l'ordinanza,
"pone l'accento sul carattere di operatività e di efficacia della
norma, caratteri questi che hanno il loro fondamento e la loro fonte
produttiva nell'operato del Parlamento". Sarebbe inoltre anche violato
l'art. 76 della Costituzione perché le specifiche e determinate
condizioni previste dalla detta norma costituzionale per l'attività
legislativa delegata non risulterebbero osservate nel procedimento con
cui sono stati compilati ed emanati i detti elenchi.
Le ordinanze sopra menzionate sono state notificate e comunicate
come per legge e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale.
Nella causa proveniente dal tribunale di Venezia si è costituito
avanti a questa Corte Widmer Martin Josef, rappresentato e difeso
dall'avv. Loredano Corbi, che ha depositato tempestivamente le
deduzioni difensive, con cui si associa alle argomentazioni contenute
nell'ordinanza di rinvio.
Si è anche costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
depositato nei termini le proprie deduzioni.
L'Avvocatura osserva che la questione sarebbe infondata perché le
varie ipotesi previste dall'art. 6 impugnato, e particolarmente anche
la mera detenzione di stupefacenti per uso personale, costituirebbero,
secondo la consapevole ed oculata scelta del legislatore, fatti di
gravità tale da comportare l'equiparazione ai fini delle sanzioni, e
l'emissione del mandato di cattura obbligatorio.
D'altra parte, la valutazione della congruenza fra reato e pena,
secondo la giurisprudenza di questa Corte, apparterrebbe alla politica
legislativa, con esclusione del sindacato in sede di giudizio di
legittimità costituzionale, salvo che l'eventuale sperequazione assuma
dimensioni tali da non risultare sorretta da ogni benché minima
giustificazione.
Questa circostanza non ricorrerebbe, ovviamente, nella specie,
poiché la norma troverebbe giustificazione nel dilagare dell'uso della
droga e nell'esigenza di tutelare la salute pubblica, mentre il giudice
avrebbe comunque la possibilità di applicare la pena entro minimi e
massimi di assai ampia latitudine, fermo restando il principio della
esistenza di quel minimo di capacità a porre in pericolo i beni a
tutela dei quali la detenzione preventiva viene predisposta.
Nella causa proveniente dal tribunale di Roma (ordinanza emessa il
16 gennaio 1971) si è altresì costituito Lyon Peter, rappresentato e
difeso dall'avv. Adolfo Gatti, che ha depositato ritualmente le
proprie deduzioni.
La difesa svolge le argomentazioni enunciate nell'ordinanza,
insistendo sulla mancanza di giustificazione della equiparazione sotto
la medesima sanzione delle varie ipotesi contemplate dalla norma
impugnata, e sulla irrilevanza della possibilità da parte del giudice
di graduare la pena, poiché ciò avverrebbe comunque in base a
disposizioni esterne alla norma impugnata, e comunque potrebbero
trovare applicazione indifferentemente in tutte le ipotesi di cui
all'art. 6. Considerato in diritto :
1. - Con le suindicate ordinanze dei tribunali di Venezia, Novara,
Roma e dei giudici istruttori di Siracusa e di Milano vengono proposte
questioni di legittimità costituzionale che riguardano disposizioni,
connesse e interdipendenti, della stessa legge 22 ottobre 1954, n.
1041, e che sono basate su motivi in parte comuni.
È, pertanto, del caso la riunione dei rispettivi giudizi, onde
pervenire ad unica, globale decisione.
2. - Secondo l'ordinanza del giudice istruttore di Milano sarebbe
profilabile una questione di legittimità degli artt. 3, 6, quarto
comma, e 25 della legge del 1954 in quanto la struttura del reato e le
sue conseguenze sanzionatorie sarebbero ivi esclusivamente collegate e
condizionate agli elenchi delle sostanze stupefacenti disposti dal
Ministro per la sanità: i quali elenchi, pur privi del crisma di legge
formale, diverrebbero pertanto elementi costitutivi della previsione
normativa, con violazione della garanzia data dal principio di
legalità, di cui l'art. 25 della Costituzione impone l'osservanza.
La questione non è fondata.
Trattasi di questione uguale a quella già decisa dalla Corte,
nella stessa materia, con sentenza n. 36 del 1964.
Il valore e la posizione che l'elenco degli stupefacenti assume, in
relazione alla struttura del processo penale, sono stati ivi ampiamente
considerati.
È stato ritenuto che, ai fini della riserva di legge, la formula
di cui all'art. 6, quarto comma, della legge speciale indica tutti i
necessari e sufficienti elementi costitutivi del precetto penale: la
condotta vietata e l'oggetto materiale del reato. Le singole voci degli
elenchi, sottratte per loro natura ad anticipata predeterminazione e
soggette ad aggiornamenti successivi, anche in relazione ad accordi
internazionali, costituiscono indicazioni particolareggiate atte ad
offrire al giudice la garanzia, estesa a tutti gli Stati aderenti, di
una unitaria, e ufficialmente controllata, qualificazione di sostanze
stupefacenti.
In mancanza di opposte deduzioni, che siano basate su motivi
conducenti ad una revisione del problema, la Corte ritiene di dovere
confermare la validità dei predetti principi informatori, riguardanti
i rapporti tra legislazione penale e potestà amministrativa, principi
che, successivamente alla sentenza suindicata, sono stati ribaditi, per
casi analoghi, con sentenze n. 96 del 1964; n. 26 del 1966; n. 61 del
1969; n. 69 del 1971.
Pur dichiarandosi propenso a seguire, in tesi generale, la
surriferita giurisprudenza della Corte, il giudice istruttore di Milano
perviene, tuttavia, a mantenere il dubbio di costituzionalità delle
impugnate disposizioni della legge speciale, sempre per contrasto col
principio di legalità. Ciò perché la riconosciuta coesistenza di
dette disposizioni con quella dell'art. 446 del codice penale sul
commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti (non
comprese in elenchi) porrebbe in evidenza, per via di confronto, e
rivelerebbe che gli elenchi, lungi dallo star fuori del precetto penale
"vi ineriscono intimamente, condizionandone l'applicazione ed i suoi
limiti".
L'assunto è manifestamente infondato.
A parte la contraddittorietà della motivazione, l'ordinanza non
tiene conto di quanto chiaramente detto, dimostrato e portato a
conseguenza nella citata sentenza n. 36 del 1964: la quale ha posto in
rilievo il parallelismo tra la formula generica del codice e quella
specifica della legge speciale, riconoscendo la perdurante validità
della prima, cui la seconda non fa che aggiungere ulteriori elementi di
certezza, costituiti dalla predeterminazione, su scala internazionale,
del risultato di accertamenti tecnici. In altre parole, non sono i
limiti di operatività dell'art. 446 cod. pen. a conferire agli elenchi
previsti dalla legge speciale quel carattere di elementi costitutivi
del reato che, indipendentemente da quanto disposto dall'art. 446, non
hanno, per loro stessa natura, come si è dimostrato e qui viene
ribadito e come, in sostanza, l'ordinanza stessa ammette.
3. - Con la stessa ordinanza viene, inoltre, prospettata
l'incostituzionalità delle suindicate disposizioni della legge
speciale, sotto il profilo di un loro contrasto con l'art. 76 della
Costituzione che detta le condizioni ed i limiti della delega di
esercizio della funzione legislativa.
La questione è parimenti e manifestamente non fondata, poiché le
precedenti considerazioni e gli accennati richiami bastano ad escludere
che si tratti, nel caso, di delega da comprendersi nell'ambito
dell'art. 76. La mera elencazione di sostanze stupefacenti, demandata
al Ministro per la sanità, non è atto di legislazione delegata bensì
atto di accertamento amministrativo della capacità intrinseca di dette
sostanze a conseguire gli scopi vietati dalla legge.
4. - Con l'ordinanza del tribunale di Novara viene sollevata
questione di costituzionalità degli artt. 3 e 6 della legge speciale
in confronto all'art. 446 cod. pen. ed in riferimento al principio di
eguaglianza statuito dall'art. 3 della Costituzione.
Si assume che la disciplina differenziata in materia, derivante
dalla inserzione o meno di sostanze stupefacenti nei predisposti
elenchi, si basa su dati formali ed esteriori, mentre in realtà, anche
le sostanze, pur genericamente indicate nell'art. 446, non possono che
ritenersi anche esse, salvo accertamenti tecnici, dotate di potere
tossico.
L'assunto va respinto. Con ordinanza n. 15 del 1971 questa Corte ha
dichiarato la manifesta infondatezza della stessa questione, in
considerazione che la maggiore severità delle sanzioni stabilite dalla
legge speciale, ha la sua razionale giustificazione nel fatto che
l'inserzione di determinate sostanze stupefacenti negli elenchi a
seguito di valutazioni e controlli ministeriali, ne denota la
particolare pericolosità e la maggiore potenzialità di documento: il
che basta a dar ragione del trattamento differenziato. L'attuale
questione è posta negli stessi termini e la Corte ribadisce la stessa
soluzione.
5. - Con l'ordinanza del giudice istruttore del tribunale di
Siracusa, il contrasto con l'art. 3 Cost. viene prospettato sotto
ulteriore aspetto, sempre riconducibile alla coesistenza di norme.
Si assume che la diversità di trattamento tra legge ordinaria e
speciale viene in definitiva a dipendere unicamente da un atto che
costituisce prerogativa esclusiva della pubblica Amministrazione.
Ma si è già accennato nel numero precedente alle ragioni di più
efficace tutela che debbono guidare la pubblica Amministrazione nella
compilazione degli elenchi. A parte inoltre quanto già detto circa la
natura giuridica degli elenchi in rapporto al comando penale generale
(su di che l'ordinanza affaccia non valide riserve) la Corte osserva
che, essendo l'addotta prerogativa giustificata, come sopra ritenuto,
dalla pubblica finalità da conseguire in modo pronto ed inequivoco,
viene manifestamente a cadere, per diversità di situazioni, la censura
di irrazionale trattamento differenziato.
6. - Con le due ordinanze del tribunale di Roma, l'art. 6, quarto
comma, della legge speciale del 1954 è denunciato, in riferimento
all'art. 3 Cost., in quanto, punendo con eguale sanzione detentiva e
pecuniaria, sia nel minimo che nel massimo, chi "comunque detiene"
stupefacenti, tanto a scopo di commercio quanto senza fini speculativi,
ma per uso personale, non tiene conto delle condizioni soggettive ed
oggettive delle rispettive condotte, da ritenersi sostanzialmente
diverse.
Con l'ordinanza del tribunale di Venezia si deducono gli stessi
motivi, estendendoli alla comminatoria del mandato di cattura, in ogni
caso obbligatorio, di cui all'art. 25 della legge speciale. In
particolare, si pone l'accento sul fatto che la legge colloca sullo
stesso piano e assoggetta allo stesso rigoroso trattamento restrittivo
della libertà personale, sia i detentori di quantitativi, anche
minimi, di droga per uso personale, sia gli spacciatori o ricettatori
abituali a scopo di lucro, di quantitativi, sovente di rilevante
consistenza.
7. - La Corte rileva, anzitutto, che le ordinanze di questo gruppo
non contestano ed anzi presuppongono come legittima la comminatoria di
sanzioni penali anche a carico di coloro che, pur senza farne
commercio, detengano, per uso non autorizzato, sostanze stupefacenti.
Ciò in conformità dell'interpretazione data dalla giurisprudenza
ordinaria all'inciso "comunque detiene" contenuto nell'art. 6 della
legge speciale, nel senso di ritenere comprensiva nella formula e
razionale nel concetto anche l'ipotesi di detenzione senza fini di
lucro.
Siffatta ipotesi, sotto l'egida del principio di tutela della
pubblica salute, consacrato nell'art. 32 Cost., si inserisce come parte
del tutto, nel quadro generale e nel ciclo operativo completo, della
lotta, con mezzi legali, su tutti i fronti, contro l'alto potere
distruttivo dell'uso della droga e contro il dilagare del suo contagio,
giunto ad un livello di manifestazioni, anche delittuose, tale da
suscitare, in misura sempre più preoccupante, turbamento dell'ordine
pubblico e di quello morale. Dall'aggravarsi della situazione è
derivata la necessità di supplire alla insufficienza dei preesistenti
rimedi sanzionatori, con l'estendere le ipotesi di reato oltre quelle
già previste, sia dal ricordato art. 446 cod. pen. sul commercio di
sostanze stupefacenti, sia dall'art. 729 stesso codice sull'abuso di
dette sostanze con ripercussioni esteriori di stati soggettivi di
alterazione psichica. Ciò sempre con salvezza del principio di non
imputabilità nel caso di cui all'art. 95 del codice penale.
L'esame della questione, così come proposta dalle ordinanze di
rinvio, deve, tuttavia, rimanere concentrato sul punto riguardante la
dedotta incostituzionalità del pari trattamento sanzionatorio
penalistico imposto per situazioni, che si assume siano sostanzialmente
diverse e diversamente graduabili nei presupposti e nelle finalità:
cioè situazioni che riguardano, dal punto di vista soggettivo,
speculatori sul vizio, da un lato, e detentori abusivi di prodotti
idonei ad alimentare il vizio, dall'altro.
La Corte osserva, tuttavia, che, per i motivi suaccennati, non si
tratta di situazioni diametralmente diverse, ma tra loro concorrenti,
rispetto al piano d'azione che il legislatore si è chiaramente
proposto. Diversa è, bensì, la materialità e la intenzionalità
delle rispettive condotte, ma è innegabile il nesso che l'una e
l'altra azione unisce nelle cause e negli effetti, con influenze
reciproche e condizionanti.
L'esigenza di un trattamento differenziato non viene ad essere, nel
caso, imposta dal rispetto del principio di cui all'art. 3 Cost. e
dalle sue implicazioni. Qui si tratta soltanto di problema che concerne
la congruenza tra reato e pena (con estensione al punto che nel sistema
riguarda anche l'emissione di mandato obbligatorio di cattura), intesa
sotto un profilo di graduabile proporzionalità equitativa, tenuto
conto della tipologia dell'azione delittuosa, in rapporto alla
personalità dei soggetti ed ai motivi del loro delinquere. Ciò anche
per meglio poter assegnare alla quantità di pena da irrogare, secondo
il grado di colpa, quel fine indirizzato alla rieducazione del
colpevole, evidenziato nell'art. 27 della Costituzione.
Ma, il compito di determinazione della misura delle sanzioni con la
loro armonizzazione, compito che ha in sé stesso un margine di
discrezionalità valutativa, spetta al potere legislativo ed ai suoi
indirizzi di politica giuridico-sociale e si sottrae al sindacato della
Corte, secondo più volte deciso (sentenze n. 45 del 1967; n. 109 del
1968; n. 45 e 114 del 1970; n. 22 del 1971).
Deve, per intanto, darsi atto che pende davanti alle Camere più di
un disegno e proposta di legge per una rielaborazione della materia
sotto aggiornate prospettive, meritevoli di ogni considerazione. Ma,
nel riaffermare qui il principio della separazione delle competenze e
rimanendo nei limiti delle proprie funzioni istituzionali, la Corte non
può che concludere, sul punto in esame, nel senso della non fondatezza
della questione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 3 e 6 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041,
sulla disciplina della produzione, commercio e impiego di stupefacenti,
sollevate, con l'ordinanza in epigrafe, dal giudice istruttore del
tribunale di Milano in riferimento agli artt. 25 e 76 della
Costituzione;
b) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 3 e 6 della legge suindicata, sollevata, con
l'ordinanza in epigrafe, dal tribunale di Novara, nei confronti
dell'art. 446 del codice penale ed in riferimento all'art. 3 della
Costituzione;
c) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 3, 6 e 25 della stessa legge suindicata,
sollevata dal giudice istruttore presso il tribunale di Siracusa in
riferimento all'art. 3 della Costituzione;
d) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 6, primo e quarto comma, e dell'art. 25 della legge
suindicata, sollevate, con le ordinanze in epigrafe, dal tribunale di
Venezia e dal tribunale di Roma, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1972:9 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte