Sentenza n. 9/1982
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 01/02/1982 · relatore Alberto Malagugini
Norme in gioco
dichiarata illegittima
citata
- art. 27legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 428, comma
primo, cod. proc. pen. (assistenza all'udienza dell'imputato libero),
promosso con ordinanza emessa il 23 maggio 1975 dal Tribunale di
Varese, nel procedimento penale a carico di Valmaggia Antonio ed altri,
iscritta al n. 466 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 306 del 19 novembre 1975.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'11 novembre 1981 il Giudice
relatore Alberto Malagugini;
udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza emessa all'udienza dibattimentale del 23 maggio 1975
nel procedimento penale a carico di Valmaggia Antonio ed altri, il
Tribunale di Varese - premesso che l'imputato Paga Luigi, già
interrogato, non era comparso perché legittimamente impedito (in
quanto sottoposto il giorno prima ad appendicectomia presso un
ospedale) - sollevava questione di legittimità costituzionale
dell'art. 428, primo comma, c.p.p., assumendone il contrasto con gli
Ad avviso del Tribunale, detta disposizione - nella parte in cui
non consente (secondo la costante interpretazione della Corte di
cassazione, peraltro suffragata dalla relazione, del Guardasigilli al
codice vigente) la sospensione o il rinvio del dibattimento nel caso in
cui l'imputato, dopo l'interrogatorio, si astenga dal comparire (o si
allontani dall'udienza) per legittimo impedimento - si risolverebbe in
una chiara compromissione del diritto di difesa, garantito dall'art. 24
Cost. non solo sotto il profilo della difesa tecnica ma anche sotto
quello dell'autodifesa. A sostegno di tale assunto, il Tribunale
richiamava la sentenza n. 205 del 1971 di questa Corte, ove si afferma
che "l'autodifesa mediante risposte all'interrogatorio, discolpe e
dichiarazioni in genere, è certamente diritto primario dell'imputato
garantito dalla Costituzione, immanente a tutto l'iter processuale,
dalla fase istruttoria a quella del giudizio (artt. 367, 441 e 443
c.p.p.) sino al momento di chiusura del dibattimento in cui l'imputato
deve avere per ultimo la parola (art. 468 c.p.p.)".
Secondo il giudice a quo, inoltre, la norma in questione
contrasterebbe anche con l'art. 3 Cost., in quanto dà luogo ad una
disparità di trattamento tra imputato libero ed imputato detenuto,
"cui, per contro, l'art. 427 cpv. c.p.p. assicura in qualsiasi momento
e, quindi, anche dopo l'interrogatorio, in presenza di legittimo
impedimento, il diritto alla sospensione o al rinvio del dibattimento".
Tale diversità di trattamento giuridico non è, ad avviso del
Tribunale, razionalmente giustificabile, essendo le due situazioni
omogenee nel loro nucleo essenziale (stato di legittimo impedimento) e
dovendosi considerare irrilevante, perché marginale e secondario,
l'elemento differenziatore costituito dallo stato di detenzione o di
libertà dell'imputato.
La rilevanza della questione sarebbe poi indubbia, "vietando
l'attuale normativa la possibilità di sospensione o rinvio del
dibattimento e non prevedendo l'ordinamento giuridico altro mezzo
succedaneo di tutela del diritto di autodifesa".
L'ordinanza, notificata e comunicata come per legge, veniva
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 19 novembre 1975.
L'Avvocatura dello Stato, intervenuta nel giudizio, negava che la
norma impugnata contrastasse con l'art. 24 Cost., osservando che "la
pienezza della difesa è assicurata non solo dalla circostanza del già
reso interrogatorio, nel quale l'imputato ha potuto fare, presente ai
giudici ogni utile elemento a suo favore, ma anche dalla permanenza
dell'assistenza.del difensore". Infatti quest'ultimo, tra l'altro,
potrà sempre sollecitare l'esercizio da parte del giudice delle
facoltà previste dagli artt. 431 e 432 c.p.p., ove cioè si profili
una ipotesi di assoluta necessità, quale potrebbe essere la ulteriore
presenza dell'imputato al dibattimento.
Sotto il profilo, poi, dell'asserito contrasto col principio di
uguaglianza, l'Avvocatura rilevava che il differente trattamento
previsto dagli artt. 427 e 428 c.p.p. è giustificato dalla oggettiva
diversità della situazione dell'imputato detenuto rispetto a quella
dell'imputato libero, giacché "lo stato di detenzione determina
sicuramente per l'imputato una diminuzione, anche sotto il profilo
soggettivo, della piena possibilità di difesa". Considerato in diritto :
1. - Il Tribunale di Varese dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 428, primo comma, del codice di procedura
penale "nella parte in cui non consente la sospensione o il rinvio del
dibattimento ove l'imputato (libero), già interrogato, si astenga dal
comparire (o si allontani) dall'udienza per legittimo impedimento".
Secondo il giudice a quo, la disposizione di legge denunziata
contrasterebbe, anzitutto, con l'art. 24, secondo comma, Cost., perché
il diritto di difesa è ivi garantito all'imputato "nella sua
interezza, e cioè sotto il duplice profilo dell'assistenza e
rappresentanza (c.d. difesa tecnica) e della partecipazione personale
al dibattimento (c.d. autodifesa o difesa materiale)". Il divieto che
l'art. 428 c.p.p., nella interpretazione consolidata, pone al giudice
di sospendere o rinviare il dibattimento se l'imputato, libero,
comparso e già interrogato si allontani o si astenga
dall'ulteriormente comparire, anche quando l'assenza di lui è dovuta
ad assoluta impossibilità per legittimo impedimento, "si risolve",
perciò, "in una chiara compromissione dell'inviolabile diritto di
difesa, costituzionalmente garantito", in quanto impedisce il pieno
esercizio della difesa, sotto il profilo della autodifesa o difesa
materiale.
In secondo luogo, sempre secondo il Tribunale di Varese, la
disposizione di legge censurata contrasterebbe con l'art. 3, primo
comma, Cost., per l'ingiustificata disparità di trattamento riservato
all'imputato libero nei confronti di quello detenuto, dal momento che
ove quest'ultimo, per legittimo impedimento, versi nella impossibilità
assoluta di continuare a presenziare o di comparire al dibattimento pur
dopo aver reso l'interrogatorio, il giudice sospende o rinvia, anche di
ufficio, il dibattimento stesso (art. 427 cpv. in relazione all'art.
497, primo comma, c.p.p.).
2. - Questa Corte, chiamata a decidere questioni di legittimità
costituzionale prospettate con riferimento all'art. 24, secondo comma,
Cost., ha avuto modo di rilevare che tale disposto costituzionale
contiene la "categorica affermazione del diritto inviolabile di
difesa", ma non anche "l'indicazione dotata di pari forza cogente del o
dei modi di esercizio di quel medesimo diritto"; con la conseguenza che
spetta al legislatore, considerate le peculiarità strutturali e
funzionari ed i diversi interessi in gioco nei vari stati e gradi del
procedimento, dettare le modalità per l'esercizio del diritto di
difesa, alla condizione, si intende, che esso venga, nelle diverse
situazioni processuali garantito a tutti su un piano di uguaglianza e
in forme idonee (sent. n. 125 del 1979 e n. 188 del 1980).
Muovendo da queste premesse, con riferimento al processo penale ed
alla fase dibattimentale, nella quale si tende a realizzare la pienezza
del contraddittorio, questa Corte ha osservato che in essa la difesa
dell'imputato può essere esercitata mediante attività svolte
dall'imputato stesso e/o dal suo difensore, l'una e l'altra pienamente
garantite dalle vigenti norme processuali, che, peraltro, non
disciplinano rigidamente i rapporti tra i due soggetti, di talché sono
possibili sostanziosi spostamenti nell'equilibrio delle attività
consentite vuoi all'imputato vuoi al suo difensore, senza pregiudizio
della piena autonomia delle scelte difensive, la cui incoercibilità
rappresenta, oltre che un dato di fatto, l'immediato risvolto della
inviolabilità del diritto in questione. Ha rilevato ancora la Corte
che "la possibilità di una piena difesa personale è riconosciuta
all'imputato in tutto il corso del dibattimento ed a conclusione di
esso (artt. 443 e 468, terzo comma, c.p.p.) dal momento che egli ha
facoltà di fare tutte le dichiarazioni che ritiene opportune e di
avere per ultimo la parola, incontrando il solo limite della pertinenza
delle sue dichiarazioni rispetto al giudizio nonché i limiti generali
costituzionalmente posti alla libertà di manifestazione del pensiero
(estendendosi, peraltro all'imputato l'esimente di cui all'art. 598
c.p.); ed ha inoltre facoltà di conferire con il proprio difensore
tutte le volte che lo desideri, tranne che durante l'interrogatorio o
prima di rispondere a domande rivoltegli. Veniva così riconosciuto che
"il diritto all'autodifesa, sancito dall'art. 24, secondo comma, Cost.,
quale diritto irrinunciabile dell'imputato, distinto dal parallelo
diritto di difesa tecnica" (sent. n. 186 del 1973; sent. n. 205 del
1971) trova adeguata tutela nelle vigenti norme processuali, in quanto
esse, per la fase dibattimentale, garantiscono all'imputato stesso la
possibilità di esercitarlo per tutta la durata ed a conclusione del
dibattimento medesimo.
3. - Invero, nel vigente sistema processuale penale, appunto per
questo denominato "misto", di regola, ad una fase istruttoria segreta e
documentale ispirata, non ostante i temperamenti introdotti, a criteri
inquisitori, segue una fase di stampo accusatorio, dominata dai
principi della pubblicità, dell'oralità, dell'immediatezza e della
concentrazione e nella quale il contraddittorio deve potersi realizzare
nella sua pienezza, non solo a tutela dell'imputato ma anche per il
più efficace esercizio della stessa funzione giurisdizionale. In
questo senso, in relazione al dibattimento, si parla di "garanzia del
contraddittorio", proprio perché nel dibattimento si rinnovano ed
eventualmente si completano le prove fornite nell'istruzione e si
discute la pretesa punitiva fatta valere dal pubblico ministero;
soltanto attraverso il dibattimento essendo possibile pervenire alla
condanna dell'imputato (salva l'ipotesi della condanna per decreto
penale, art. 506 c.p.p.).
Garanzia del contraddittorio significa che la legge deve assicurare
alle parti e - per quanto qui interessa - all'imputato la possibilità
di partecipare al dibattimento per l'esercizio della attività
difensiva consentita, con la conseguenza che soltanto la volontaria
rinuncia dell'imputato a presenziare al dibattimento, in quanto
espressione di una sua libera e incoercibile scelta difensiva può
giustificare, sul piano costituzionale, la limitazione del
contraddittorio che in tal modo si attua.
A questo criterio appare ispirata la normativa vigente per ciò che
concerne l'assenza dell'imputato al dibattimento. Così, il giudizio
contumaciale, è escluso quando è provato che l'assenza dell'imputato
è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo
impedimento, presumendosi negli altri casi, una volta accertata la
regolarità delle notificazioni, la volontà dell'imputato - che non
abbia chiesto o consentito che si proceda in sua assenza - di non
partecipare al dibattimento (artt. 497 e 498 c.p.p.).
Così, una volta iniziato il dibattimento, costituisce una scelta
dell'imputato detenuto rifiutare di assistervi, senza esservi costretto
da una assoluta necessità determinata da legittimo impedimento e del
pari riconducibile ad un suo comportamento volontario è l'evasione da
lui consumata (art. 427 c.p.p.) così come è il suo allontanamento -
temporaneo, o anche definitivo in caso di duplice espulsione, ma salvo
sempre il diritto a prendere per ultimo la parola - per ordine del
presidente, del pretore, o in loro assenza, del pubblico ministero
(art. 434 c.p.p., nel testo modificato dall'art. 9 del decreto legge 21
marzo 1978, n. 59, convertito con modificazioni nella legge 18 maggio
1978, n. 191).
In tutti questi casi l'imputato è rappresentato dal difensore, "ad
ogni effetto", statuiscono le pertinenti disposizioni del c.p.p. anche
se in realtà la rappresentanza vale solo ai fini del termine per
impugnare, di talché l'espressione usata sta, per il resto, a ribadire
la intatta possibilità dell'esercizio di attività difensive da parte
del difensore.
4. - Dallo schema così riassunto, che vuole garantita all'imputato
la possibilità di partecipare al dibattimento, dall'inizio alla fine e
consente si proceda senza di lui solo se l'assenza sia, in modo
esplicito od implicito, frutto di una sua libera scelta, o comunque di
un suo comportamento volontario, fuoriesce la norma denunziata di cui
all'art. 428, primo comma, c.p.p., che vieta la sospensione o il rinvio
del dibattimento quando l'imputato, libero, si allontana dall'udienza o
si astiene dal comparire, in qualsiasi momento dopo l'interrogatorio;
norma che, per giurisprudenza costante, in coerenza con il disposto del
secondo comma dell'articolo medesimo, per l'uso ivi fatto dell'avverbio
"soltanto", viene interpretata nel senso che essa comporta per il
giudice un vero e proprio divieto di sospendere o rinviare il
dibattimento anche se e quando sia stato accertato - attraverso la
libera valutazione operata dal giudice stesso della relativa prova -
che l'imputato libero e già interrogato si trova nella assoluta
impossibilità di essere presente per legittimo impedimento.
La disposizione di legge in esame con la quale, contro il parere
della Commissione parlamentare, venne modificato il sistema del codice
del 1913 (che dava facoltà al giudice, nella fattispecie considerata,
di sospendere o rinviare il dibattimento per "giusti motivi") fu
giustificata (nella relazione al re sul nuovo codice di procedura
penale, n. 138) con l'intento di evitare ritardi "non necessari" allo
svolgimento del processo, sulla base dell'assunto per cui "dopo aver
reso l'interrogatorio, l'imputato, di regola, non ha altro da dire, che
l'attività inerente alla difesa viene esercitata dal difensore". È
chiaro, per quanto si è sin qui detto, che una affermazione del
genere, se può trovare riscontri nella pratica giudiziaria, esprime
una concezione estremamente riduttiva della partecipazione personale
dell'imputato al dibattimento, che deroga alla regola generale dettata,
per questa parte, dallo stesso codice processuale penale e che si pone
in netto contrasto non solo e non tanto con i mutamenti intervenuti nei
livelli culturali e nei rapporti sociali - che si riflettono nei
rapporti tra cittadini e autorità - quanto soprattutto con il diritto
di difesa nel processo penale, sotto il profilo della difesa personale,
garantito dall'art. 24, secondo comma, Cost., e con la libertà della
scelta, appunto, difensiva che esso comporta. Ciò che l'imputato ha
(ancora) da dire dopo aver reso l'interrogatorio, non può formare
materia di presunzione: certamente non di una presunzione formulata in
termini così assoluti come quelli che si desumono dalla norma in
questione, che, si ripete, comporta il tassativo divieto di sospendere
o rinviare il dibattimento anche là dove - come ad esempio in caso di
emergenze processuali del tutto nuove - la necessità di consentirgli
di fornire ulteriori discolpe ai fini di un pieno esercizio del diritto
di difesa appaia evidente.
Ciò che rileva dunque, ai fini dell'osservanza del disposto
dell'art. 24, secondo comma, Cost., è garantire all'imputato la
possibilità di intervenire. In un sistema che consente all'imputato di
rendere l'interrogatorio anche rifiutandosi di rispondere, senza che
perciò, venga minimamente affievolita la sua facoltà di fare
successivamente tutte le dichiarazioni che ritiene opportune in sua
difesa o di conferire con il suo difensore, escluderlo
aprioristicamente dal prosieguo del dibattimento contro la sua volontà
in ragione della impossibilità assoluta in cui egli si trovi, per
legittimo impedimento, di presenziare ad una udienza determinata
comporta un ingiustificato sacrificio dello stesso diritto di difesa,
nell'aspetto considerato. Certamente, non sfugge alla Corte la esigenza
- al fine di garantire un'ordinata amministrazione della giustizia che
"il processo possa progredire verso la decisione finale e se ne
impedisca l'indefinito protrarsi" (sentenza n. 111 del 1970). Essa
tuttavia, non può valere a giustificare una compressione così
incisiva del diritto di difesa quale quella che discende dalla norma
impugnata. Da un punto di vista più generale, se la pienezza del
contraddittorio al dibattimento è condizione ottimale per lo
svolgimento della funzione giurisdizionale possono legittimamente
consentirsi soltanto quelle attenuazioni di siffatta garanzia posta -
si ripete, nell'interesse non solo dell'imputato ma anche della
società - che discendano dall'incoercibilità del diritto di difesa
espressione di un fondamentale diritto di libertà, intatto restando
l'obbligo del legislatore di predisporre le condizioni che ne rendano
possibile l'esercizio.
Né si può condividere l'opinione per cui all'assenza
dell'imputato nel dibattimento può sempre e comunque supplire il
difensore tecnico, posto che la rappresentanza processuale affidata a
quest'ultimo ex lege, volta a consentire, in assenza dell'imputato, uno
svolgimento non monologico del dibattimento e soprattutto al fine
pratico di cui all'art. 472, ultimo comma, c.p.p., non può fuoriuscire
dall'ambito dei compiti di "assistenza" tecnica cui è preposto il
professionista, quale ne possa essere l'ampiezza e l'incidenza,
strettamente dipendenti, peraltro, dal tipo di rapporto che in concreto
si instaura tra i due soggetti. Ed è appena il caso di ricordare che
l'unica ipotesi in cui è consentito all'imputato di farsi
rappresentare nel giudizio dal difensore è quella prevista dall'art.
125, secondo comma, c.p.p., nella quale tuttavia, è riservata al
giudice la facoltà di ordinarne la comparizione personale. Ulteriore
dimostrazione questa della ritenuta insostituibilità della presenza
dell'imputato al dibattimento (ribadita sotto un profilo sostanziale,
dall'art. 445, secondo comma, c.p.p.) e, comunque, della libertà e
della autonomia di ogni sua scelta in proposito.
La questione sollevata dal giudice a quo - nei limiti logici in cui
si propone, attesa la rigidità della norma impugnata - è dunque
fondata in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., restando
assorbito l'ulteriore profilo dedotto con riferimento all'art. 3, primo
comma, Cost..
In applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, si
deve altresì dichiarare la illegittimità costituzionale dell'art.
428, secondo comma, c.p.p. limitatamente all'avverbio "soltanto".
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 428, primo
comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente
la sospensione o il rinvio del dibattimento ove l'imputato, già
interrogato, si astenga dal comparire o si allontani dall'udienza per
legittimo impedimento;
dichiara - in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953,
n. 87 - l'illegittimità costituzionale dell'art. 428, secondo comma,
del codice di procedura penale, limitatamente all'avverbio "soltanto".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:9 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte