Corte costituzionale

Ordinanza n. 9/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/01/2000 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2120, ottavo

comma, del codice civile, 4, sesto comma, della legge 29 maggio 1982,

n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in

materia pensionistica), 2, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335

(Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) e

dell'art. 26 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del

testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei

dipendenti civili e militari dello Stato), promosso con ordinanza

emessa il 26 maggio 1998 dal TAR per la Sicilia sez. staccata di

Catania sul ricorso proposto da Di Gesu Giuseppe contro l'INPDAP,

iscritta al n. 779 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale,

dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 novembre 1999 il giudice

relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio amministrativo - promosso da

un avvocato dello Stato, in possesso della prescritta anzianità di

servizio, avverso il provvedimento dell'INPDAP di rigetto

dell'istanza volta ad ottenere (per destinarla all'acquisto della

prima casa di abitazione per la figlia) la liquidazione di una

anticipazione sul trattamento di fine rapporto, pari alla misura del

70% -, il TAR per la Sicilia, sezione distaccata di Catania, con

ordinanza emessa il 26 maggio 1998, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2120 cod. civ., dell'art. 26

(settimo comma) del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione

del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore

dei dipendenti civili e militari dello Stato), dell'art. 4 (sesto

comma) della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento

di fine rapporto e norme in materia pensionistica), dell'art. 2,

comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema

pensionistico obbligatorio e complementare), "nella parte in cui

escludono i pubblici dipendenti dal beneficio della concessione

dell'anticipazione nella misura massima del 70% sul trattamento di

fine rapporto, ricorrendo i casi tipici individuati dall'art. 2120

del codice civile, ed in particolare dal comma 8, lett. b) beneficio

riconosciuto ai soli lavoratori dipendenti del settore privato";

che il rimettente afferma l'infondatezza della domanda, in

ragione sia dell'esplicito divieto sancito dal combinato disposto dei

censurati artt. 4 della legge n. 297 del 1982 e 26, settimo comma,

del d.P.R. n. 1032 del 1973, sia dell'impossibilità di applicare

nella fattispecie quanto previsto dall'art. 2, comma 5, della legge

n. 335 del 1995, il quale, relativamente ai dipendenti pubblici in

servizio alla data del 1 gennaio 1996, demanda alla contrattazione

collettiva le modalità di omogeneizzazione con i privati del

trattamento di fine rapporto;

che, secondo il rimettente, l'esclusione dal detto beneficio dei

pubblici dipendenti è, innanzitutto, lesiva degli artt. 2, 3 e 36

della Costituzione perché ingiustificatamente discriminatoria a loro

danno, soprattutto nell'attuale momento caratterizzato dalla linea di

tendenza della "privatizzazione" del rapporto, resa evidente nella

materia previdenziale proprio dal menzionato art. 2, comma 5, della

legge n. 335 del 1995, il quale equipara il trattamento di fine

rapporto per i dipendenti pubblici assunti a partire dal 1 gennaio

1996 a quello previsto per i lavoratori privati (con disposizione

che, sotto altro aspetto, fa risultare altrettanto discriminatorio e

irragionevole il rinvio ad un'ulteriore disciplina - di fonte

contrattuale o legislativa - esclusivamente per i dipendenti pubblici

in servizio alla predetta data);

che inoltre - sempre secondo il rimettente - le denunciate norme

contrastano con l'art. 47, secondo comma, Cost., in quanto consentono

di dare rilevanza e attuazione concreta alla garanzia costituzionale

del diritto all'abitazione solo nei confronti dei lavoratori privati,

ai quali è assicurata una chance in più rispetto ai pubblici

dipendenti;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per la declaratoria di manifesta infondatezza

della sollevata questione.

Considerato che il rimettente prospetta i suoi dubbi di

legittimità costituzionale muovendo dal presupposto che la linea di

tendenziale armonizzazione del trattamento di fine rapporto dei

lavoratori pubblici e dei lavoratori privati - legislativamente

affermata, nel contesto della "privatizzazione" del rapporto di

pubblico impiego, dall'art. 2, commi 5-8, della legge n. 335 del

1995 - renda ormai non più giustificabile l'esclusione, per i primi,

della possibilità di richiedere l'anticipazione del trattamento

medesimo; con conseguente violazione, dunque, del principio di

uguaglianza, sia sotto il profilo di una deteriore tutela retributiva

e previdenziale sia sotto il profilo di una discriminata attuazione,

in concreto, del diritto all'abitazione;

che, così, esso rimettente - pur riconoscendo che la disciplina

del rapporto d'impiego degli Avvocati dello Stato rimane estranea

alla contrattazione collettiva - trascura di considerare che tale

categoria di dipendenti è stata espressamente sottratta al regime

stesso di privatizzazione (v. artt. 2, lettera e), della legge 23

ottobre 1992, n. 421, e 2, comma 4, del decreto legislativo 3

febbraio 1993, n. 29) e, quindi, mantiene la sua peculiarità

ordinamentale;

che tanto basta per escludere la supposta omogeneità rispetto

all'indicato tertium comparationis e, dunque, l'asserita lesione del

principio di uguaglianza;

che, d'altronde, la mancata estensione dell'anticipazione in

esame non può di per sé costituire alcun'altra delle prospettate

offese al dettato costituzionale, rientrando nella piena

discrezionalità del legislatore dimensionare la portata

dell'istituto, il quale - come questa Corte ha già avuto occasione

di affermare - legittimamente può essere addirittura non previsto

affatto (sentenza n. 142 del 1991);

che, pertanto, la sollevata questione è manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2120 del codice civile, dell'art. 26

(settimo comma) del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione

del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore

dei dipendenti civili e militari dello Stato), dell'art. 4 (sesto

comma) della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento

di fine rapporto e norme in materia pensionistica), dell'art. 2,

comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema

pensionistico obbligatorio e complementare), sollevata - in

riferimento agli artt. 2, 3, 36 e 47, secondo comma, della

Costituzione - dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia

- sezione distaccata di Catania, con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2000.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 12 gennaio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:9 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte